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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
All'udienza pubblica del 18 marzo 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 3251/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 11255/2023 emessa in data 11 dicembre 2023 dal
Tribunale- GL di Roma e vertente tra
Parte_1 in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Prof. Roberto Pessi PEC e Email_1 dall'Avv. Francesco Giammaria PEC
; Email_2
-APPELLANTE-
E
cf rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
Angelo Stoikidis PEC e dall'Avv. Dario Email_3
Maglio PEC;
Email_4 APPELLATO
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 22 dicembre 2023 la
[...] ha impugnato Parte_1 la sentenza n. 11255/2023 emessa, con decisione contestuale, dal Tribunale GL di
Roma il giorno 11 dicembre 2023 e notificata in data 12 dicembre 2023.
Con la decisione impugnata, il Tribunale di Roma, accogliendo la domanda attorea, ha dichiarato il diritto dell'originario ricorrente, , a CP_1 conseguire la pensione di vecchiaia senza l'applicazione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà operate dalla condannando conseguentemente Pt_1 quest'ultima alla restituzione delle ritenute (quantificate nell'originario ricorso in euro 46.244,60) operate a tale titolo sui ratei di pensione corrisposti allo stesso ricorrente.
Con l'appello sono stati formulati i motivi di impugnazione di cui si tratterà nel prosieguo.
Il si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 18 marzo 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal
Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta da ha accertato l'illegittimità della trattenuta operata a CP_1 titolo di contributo di solidarietà ex art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della Parte_1
Pag. 2 di 11 sul trattamento di pensione erogatogli;
per l'effetto, ha Parte_1 condannato la al pagamento in favore del ricorrente della quota di Pt_1 trattamento trattenuta ex art. 22 cit. mensilmente sui ratei pensionistici percepiti dal ricorrente (somme quantificate nell'originario ricorso in complessivi euro
46.244,60), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei diritti fino all'effettivo soddisfo.
Il primo Giudice ha, altresì, disatteso l'eccezione di prescrizione parziale ex art. 2948, n. 4, c.c. formulata dalla nella relativa comparsa, richiamando i Pt_1 principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza n. 31527/2022 nonché ribaditi da questa Corte di Appello (cfr. sent. n. 2895/2023) in applicazione dei quali la fattispecie controversa risulta assoggettata all'ordinario termine di prescrizione decennale che, nel caso di specie, risulta interrotto dalla notifica dell'originario ricorso introduttivo in data 11.10.2021.
Nel liquidare le processuali, il Tribunale ha condannato la al relativo Pt_1 pagamento, quantificato in euro 3.290,00, in virtù del principio di soccombenza.
Avverso detta statuizione ha proposto impugnazione la articolando tre Pt_1 motivi di appello.
Con il primo motivo, la Parte_2 assume che l'orientamento cui presta adesione il Tribunale e lo
[...] stesso Giudice di legittimità non terrebbe conto della circostanza che le norme che hanno introdotto ed applicato con riferimento al periodo oggetto di causa il contributo di solidarietà (cfr. art. 29 del Regolamento Unitario della Pt_1 non sono meri provvedimenti amministrativi unilaterali dell'Ente previdenziale, ma norme giuridiche che, grazie all'autonomia conferita dalla Legge agli Enti previdenziali privatizzati (che prevede anche l'approvazione dei Ministeri competenti), sono idonee a derogare ed abrogare disposizioni aventi rango legislativo, al pari di un atto avente forza di legge, non violando in alcun modo l'art. 23 Cost..
Inoltre, l'istituto del contributo di solidarietà della non solo non lede il Pt_1 principio di ragionevolezza, ma risponde pienamente non anche ai principi di adeguatezza ed equità.
Pag. 3 di 11 Deporrebbe in senso favorevole all'opzione interpretativa propugnata dal ricorrente la sentenza della Corte costituzionale n. 173/2016, che avrebbe sancito la legittimità del contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici dell'Assicurazione Generale Obbligatoria istituito dall'art. 1, comma 486, L. n.
147/2013.
Nessun argomento contrario avrebbe potuto trarsi dalla legge n. 335/1995 sull'assunto che il contributo di solidarietà non rientrando nel numerus clausus dei provvedimenti indicati dalla formulazione dell'art. 3, comma 12, L. n.
335/1995 previgente alla Finanziaria per il 2007, sarebbe per ciò stesso illegittimo in quanto , viceversa, l'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, sino alla modifica intervenuta per effetto della Finanziaria per il 2007, non avrebbe rappresentato una norma generalmente limitativa dell'autonomia normativa degli Enti previdenziali privatizzati, ma solo fonte del principio del pro rata con riferimento a quei provvedimenti suscettibili di applicazione frazionata nel tempo, su cui il principio del pro rata poteva trovare applicazione.
Tra di essi non può essere ricompreso il contributo di solidarietà, il quale, costituendo un prelievo su un trattamento pensionistico in corso di erogazione, non sarebbe un provvedimento suscettibile di applicazione frazionata nel tempo.
La ha evidenziato l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure Pt_1 nell'aver negato che la medesima, nell'ambito della propria autonomia normativa, potesse applicare il contributo di solidarietà al fine di perseguire l'equilibrio finanziario di lungo termine.
La finanziaria del 2007 avrebbe eliminato il numerus clausus precedentemente previsto ed introdotto altri principi, quale quello di gradualità e equità intergenerazionale, precipuamente volti ad indirizzare, in via generale,
l'autonomia normativa degli Enti.
Anche parte della giurisprudenza di merito, come il Tribunale di Milano e quello di Lecce, avrebbe, dopo l'intervento della Corte costituzionale, rivisto il precedente orientamento.
Ad avviso dell'appellante, in virtù dell'autonomia normativa riconosciuta dalla
Legge agli Enti previdenziali privatizzati, questi ultimi potrebbero emanare
Pag. 4 di 11 norme idonee a derogare ed abrogare disposizioni di legge, purché sia rispettato il principio di ragionevolezza, unico limite alla loro facoltà di limitare, anche nel quantum, il diritto soggettivo alla pensione, senza alcuna violazione dell'art. 23
Cost..
Con il secondo motivo, si lamenta che il primo Giudice non avrebbe considerato che il contributo di solidarietà sarebbe stato introdotto con l'obiettivo di salvaguardare l'equilibrio finanziario di lungo termine della stessa, non Pt_1
essendo invece uno strumento straordinario e limitato nel tempo.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 c.c., ribadendo la parziale prescrizione delle avversarie pretese per il periodo antecedente alla notifica della lettera inviata dal alla in CP_1 Pt_1 data 23.02.2023 al fine di ottenere la restituzione delle somme in questione.
I motivi si rivelano nel complesso infondati.
Questo Collegio, infatti, presta adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi in materia, come già avvenuto con precedenti pronunce emesse da questa Corte (per tutti si veda sent. n.
4358/2024) che qui si intendono richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c..
La Suprema Corte anche nella recente sentenza n. 23257/2024, richiamando il proprio consolidato orientamento (a partire da Cass. n. 25212/2009, poi seguita da altre, tra cui Cass. n. 31875 e 32595 del 2018, Cass. n. 20 e 423 e 603 e 982 e
16814 del 2019, Cass. n. 28054/2020, Cass. 6897 e 29535 del 2022), ha ribadito il principio di diritto secondo cui «In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la
[...]
non possono adottare, sia pure in Parte_2 funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del “pro rata” e diano luogo a un
Pag. 5 di 11 prelievo inquadrabile nel “genus” delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore».
I motivi dedotti con il gravame sono stati esaminati dalla Suprema Corte (v., fra le numerose, l'ordinanza n. 9910/2023) e disattesi.
In primo luogo, giova evidenziare che l'autonomia normativa della Pt_1 stabilita dall'art. 3, comma 12, L. 335/1995, ha unicamente riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico.
La Suprema Corte, ha rilevato che «l'autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto D. Lgs. N. 509/1994 art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto» (Cass. n. 25212/2009).
Esula, dunque, dal novero degli stessi provvedimenti – e risulta incompatibile, peraltro, con il «rispetto del principio del pro rata» - qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca – a prescindere dal
«criterio di determinazione del trattamento pensionistico» - la previsione di una trattenuta a titolo di «contributo di solidarietà» sui trattamenti pensioni già quantificati ed attribuiti.
Né è possibile affermare la legittimità della trattenuta attraverso il richiamo alla
L. 296/2006 di modifica dell'art 3, comma 12, L. 335/1995, in quanto detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà.
La citata sopravvenuta normativa non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a Pt_1 carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà.
Quanto al richiamo alla sentenza n. 173 del 2016, pronunciata dalla Corte costituzionale, essa non apporta elementi utili alla tesi della ricorrente (Cass., sez. lav., 14 gennaio 2019, n. 603, e 10 dicembre 2018, n. 31875, per entrambe le
Pag. 6 di 11 sentenze ai due punti recanti il numero 8; successivamente, in senso conforme,
Cass., sez. VI-L, 19 luglio 2019, n. 19561).
«La Corte costituzionale ha escluso che l'affine contributo di solidarietà, regolato dall'art. 1, comma 486, della legge n. 147 del 2013, abbia natura tributaria e sia dunque riconducibile alla garanzia dell'art. 53 Cost.: il prelievo in esame, difatti, non è acquisito al patrimonio dello Stato (punto 9 del
Considerato in diritto). Purtuttavia, la Corte costituzionale, nella pronuncia citata, ha soggiunto che tale contributo, pur gravitando nel circuito previdenziale, - presenta tutti i tratti distintivi delle «prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost.» (punto 10 del Considerato in diritto).
Il contributo di solidarietà, in quanto volto a decurtare il trattamento pensionistico già riconosciuto, non può che rinvenire un inequivocabile fondamento nella legge, come prescrive l'art. 23 Cost. L'assenza di un divieto
d'imporre tale contributo, dato sul quale pone l'accento la difesa della , Pt_1 non ne implica per ciò stesso la legittimità. La Carta fondamentale, in chiave di garanzia, affida alla legge la previsione di una prestazione patrimoniale di tal fatta e la riserva di legge delineata dall'art. 23 Cost. non può essere svilita sul presupposto dell'autonomia degli enti previdenziali privatizzati. L'autonomia non è legibus soluta. L'imposizione del prelievo in questione è dunque appannaggio del legislatore, come questa Corte ha già ricordato (fra le molte, anche Cass., sez. lav., 9 dicembre 2020, n. 28055 e n. 28054)».
L'Ente ricorrente invoca altresì la disposizione di cui all'art. 1, comma 488, L.
147/2013, norma di interpretazione autentica, secondo cui «L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine».
Sul punto, la Suprema Corte ha già avuto modo di evidenziare che «quest'ultimo intervento non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che
Pag. 7 di 11 la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario
a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, proprio perché esso ha carattere provvisorio e limitato nel tempo» (Cass. n. 31875/2018; Cass. n.
7568/2017; Cass. n. 6702/2016).
Non può inoltre prescindersi dalla considerazione che «la norma di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non già la Pt_1 materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella in esame».
Da ultimo, in relazione al generico richiamo all'art. 24, comma 24 del d.l. n. 201 del 2011, non si ritiene condivisibile l'assunto di parte appellante secondo cui tale norma costituirebbe fonte legittimante del prelievo operato a titolo di contributo di solidarietà.
Tale norma stabilisce che «In considerazione dell'esigenza di assicurare
l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive
e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti;
essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento».
Pag. 8 di 11 Il richiamo espresso alla disposizione normativa per sostenere la legittimità del contributo imposto almeno nel limite dell'1% su due annualità (2012 e 2013) non
è pertinente poiché trattasi di un istituto diverso da quello di fonte regolamentare, per natura, funzione, soggetti emittenti (il contributo minimo di cui all'art. 24 comma 24 lett. B, del D.L. 201/2011, invero, ha fonte legislativa, carattere eccezionale ed è di limitata attuazione biennale, non è adeguato a fasce di reddito ma è applicato in percentuale fissa sul reddito percepito e presuppone una condizione di inerzia dell'ente previdenziale privato e non già l'attivazione procedimentale di una regolamentazione rivelatasi giudizialmente illegittima).
Peraltro, non sarebbe possibile applicare autonomamente il prelievo ex art. 24 in assenza di una specifica determinazione dell'ente ricognitiva di una propria incolpevole inerzia (sviluppa tali argomenti Cass. n. 28811/2024).
Si tratta di una norma che prevede un contributo di solidarietà, per gli anni 2012
e 2013, per il caso di inerzia delle Casse nell'adozione delle misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche. Dunque, la previsione conferma, ancora una volta, che il contributo di solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art. 23 Cost., è sottoposto alla riserva di legge. Ne consegue che il suddetto richiamo normativo certamente non dimostra la legittimità della istituzione del diverso contributo di solidarietà di cui qui si discute che è stata effettuata con l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della e non con una norma di legge (Cass. n. 23257/2024 cit.). Pt_1
In ultimo, neppure può trovare accoglimento il motivo con cui la lamenta Pt_1 il rigetto dell'eccezione di parziale prescrizione sollevata ai sensi dell'art. 2948, n
4, c.c., per il cui accoglimento, invece, insiste.
In particolare, l'appellante ritiene parzialmente estinto per prescrizione il credito controverso sull'assunto che, nel caso di specie, troverebbe applicazione l'art. 2948, n. 4 c.c..
L'art. 2948, n. 4, c.c. stabilisce che si prescrivono in cinque anni «gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi».
Pag. 9 di 11 Il tenore della norma è univoco nel mostrare che il diritto di credito suscettibile di prescrizione quinquennale è quello che sorge a fronte di obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione – di pagare – è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo con conseguente sua inapplicabilità all'azione di ripetizione di indebito esperita dall'odierno appellato.
A tal proposito, si richiamano i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, cui codesto Collegio si conforma, a mente dei quali «In materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994), la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del
1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.» (Cassazione civile, Sez. lav., 25/10/2022, n. 31527), «non rilevando in contrario l'art. 47-bis d.p.r. nr.
639 del 1970, disposizione inapplicabile alla fattispecie del credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione» (Cassazione civile, Sez. lav., 28/08/2024, n. 23257).
In applicazione dei suddetti principi, ne deriva l'assoggettabilità al termine di prescrizione decennale dell'azione di restituzione delle trattenute operate sulla pensione dalla a titolo di contributo di solidarietà, non essendo i ratei Pt_1 trattenuti liquidi ed esigibili.
L'appello, pertanto, va disatteso.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del quarto scaglione (da €
26.001,00 a € 52.000,01 posto che la somma oggetto di domanda ammonta ad euro 46.244,60) della tabella 12 nel rispetto dei minimi tariffari per fase di studio, introduttiva e decisionale.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30
Pag. 10 di 11 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 22 dicembre 2023 nei confronti di , con riferimento alla sentenza n. 11255/2023 emessa CP_1 il giorno 11 dicembre 2023 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna la Parte_1 alla rifusione delle spese del presente grado in favore di
[...]
che liquida in euro 3.473,00 oltre IVA, CPA e spese generali CP_1 come per legge;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto.
Roma, 18 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
All'udienza pubblica del 18 marzo 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 3251/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 11255/2023 emessa in data 11 dicembre 2023 dal
Tribunale- GL di Roma e vertente tra
Parte_1 in persona del
[...] P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Prof. Roberto Pessi PEC e Email_1 dall'Avv. Francesco Giammaria PEC
; Email_2
-APPELLANTE-
E
cf rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
Angelo Stoikidis PEC e dall'Avv. Dario Email_3
Maglio PEC;
Email_4 APPELLATO
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 22 dicembre 2023 la
[...] ha impugnato Parte_1 la sentenza n. 11255/2023 emessa, con decisione contestuale, dal Tribunale GL di
Roma il giorno 11 dicembre 2023 e notificata in data 12 dicembre 2023.
Con la decisione impugnata, il Tribunale di Roma, accogliendo la domanda attorea, ha dichiarato il diritto dell'originario ricorrente, , a CP_1 conseguire la pensione di vecchiaia senza l'applicazione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà operate dalla condannando conseguentemente Pt_1 quest'ultima alla restituzione delle ritenute (quantificate nell'originario ricorso in euro 46.244,60) operate a tale titolo sui ratei di pensione corrisposti allo stesso ricorrente.
Con l'appello sono stati formulati i motivi di impugnazione di cui si tratterà nel prosieguo.
Il si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 18 marzo 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal
Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta da ha accertato l'illegittimità della trattenuta operata a CP_1 titolo di contributo di solidarietà ex art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della Parte_1
Pag. 2 di 11 sul trattamento di pensione erogatogli;
per l'effetto, ha Parte_1 condannato la al pagamento in favore del ricorrente della quota di Pt_1 trattamento trattenuta ex art. 22 cit. mensilmente sui ratei pensionistici percepiti dal ricorrente (somme quantificate nell'originario ricorso in complessivi euro
46.244,60), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei diritti fino all'effettivo soddisfo.
Il primo Giudice ha, altresì, disatteso l'eccezione di prescrizione parziale ex art. 2948, n. 4, c.c. formulata dalla nella relativa comparsa, richiamando i Pt_1 principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza n. 31527/2022 nonché ribaditi da questa Corte di Appello (cfr. sent. n. 2895/2023) in applicazione dei quali la fattispecie controversa risulta assoggettata all'ordinario termine di prescrizione decennale che, nel caso di specie, risulta interrotto dalla notifica dell'originario ricorso introduttivo in data 11.10.2021.
Nel liquidare le processuali, il Tribunale ha condannato la al relativo Pt_1 pagamento, quantificato in euro 3.290,00, in virtù del principio di soccombenza.
Avverso detta statuizione ha proposto impugnazione la articolando tre Pt_1 motivi di appello.
Con il primo motivo, la Parte_2 assume che l'orientamento cui presta adesione il Tribunale e lo
[...] stesso Giudice di legittimità non terrebbe conto della circostanza che le norme che hanno introdotto ed applicato con riferimento al periodo oggetto di causa il contributo di solidarietà (cfr. art. 29 del Regolamento Unitario della Pt_1 non sono meri provvedimenti amministrativi unilaterali dell'Ente previdenziale, ma norme giuridiche che, grazie all'autonomia conferita dalla Legge agli Enti previdenziali privatizzati (che prevede anche l'approvazione dei Ministeri competenti), sono idonee a derogare ed abrogare disposizioni aventi rango legislativo, al pari di un atto avente forza di legge, non violando in alcun modo l'art. 23 Cost..
Inoltre, l'istituto del contributo di solidarietà della non solo non lede il Pt_1 principio di ragionevolezza, ma risponde pienamente non anche ai principi di adeguatezza ed equità.
Pag. 3 di 11 Deporrebbe in senso favorevole all'opzione interpretativa propugnata dal ricorrente la sentenza della Corte costituzionale n. 173/2016, che avrebbe sancito la legittimità del contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici dell'Assicurazione Generale Obbligatoria istituito dall'art. 1, comma 486, L. n.
147/2013.
Nessun argomento contrario avrebbe potuto trarsi dalla legge n. 335/1995 sull'assunto che il contributo di solidarietà non rientrando nel numerus clausus dei provvedimenti indicati dalla formulazione dell'art. 3, comma 12, L. n.
335/1995 previgente alla Finanziaria per il 2007, sarebbe per ciò stesso illegittimo in quanto , viceversa, l'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, sino alla modifica intervenuta per effetto della Finanziaria per il 2007, non avrebbe rappresentato una norma generalmente limitativa dell'autonomia normativa degli Enti previdenziali privatizzati, ma solo fonte del principio del pro rata con riferimento a quei provvedimenti suscettibili di applicazione frazionata nel tempo, su cui il principio del pro rata poteva trovare applicazione.
Tra di essi non può essere ricompreso il contributo di solidarietà, il quale, costituendo un prelievo su un trattamento pensionistico in corso di erogazione, non sarebbe un provvedimento suscettibile di applicazione frazionata nel tempo.
La ha evidenziato l'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure Pt_1 nell'aver negato che la medesima, nell'ambito della propria autonomia normativa, potesse applicare il contributo di solidarietà al fine di perseguire l'equilibrio finanziario di lungo termine.
La finanziaria del 2007 avrebbe eliminato il numerus clausus precedentemente previsto ed introdotto altri principi, quale quello di gradualità e equità intergenerazionale, precipuamente volti ad indirizzare, in via generale,
l'autonomia normativa degli Enti.
Anche parte della giurisprudenza di merito, come il Tribunale di Milano e quello di Lecce, avrebbe, dopo l'intervento della Corte costituzionale, rivisto il precedente orientamento.
Ad avviso dell'appellante, in virtù dell'autonomia normativa riconosciuta dalla
Legge agli Enti previdenziali privatizzati, questi ultimi potrebbero emanare
Pag. 4 di 11 norme idonee a derogare ed abrogare disposizioni di legge, purché sia rispettato il principio di ragionevolezza, unico limite alla loro facoltà di limitare, anche nel quantum, il diritto soggettivo alla pensione, senza alcuna violazione dell'art. 23
Cost..
Con il secondo motivo, si lamenta che il primo Giudice non avrebbe considerato che il contributo di solidarietà sarebbe stato introdotto con l'obiettivo di salvaguardare l'equilibrio finanziario di lungo termine della stessa, non Pt_1
essendo invece uno strumento straordinario e limitato nel tempo.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 c.c., ribadendo la parziale prescrizione delle avversarie pretese per il periodo antecedente alla notifica della lettera inviata dal alla in CP_1 Pt_1 data 23.02.2023 al fine di ottenere la restituzione delle somme in questione.
I motivi si rivelano nel complesso infondati.
Questo Collegio, infatti, presta adesione al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi in materia, come già avvenuto con precedenti pronunce emesse da questa Corte (per tutti si veda sent. n.
4358/2024) che qui si intendono richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c..
La Suprema Corte anche nella recente sentenza n. 23257/2024, richiamando il proprio consolidato orientamento (a partire da Cass. n. 25212/2009, poi seguita da altre, tra cui Cass. n. 31875 e 32595 del 2018, Cass. n. 20 e 423 e 603 e 982 e
16814 del 2019, Cass. n. 28054/2020, Cass. 6897 e 29535 del 2022), ha ribadito il principio di diritto secondo cui «In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la
[...]
non possono adottare, sia pure in Parte_2 funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del “pro rata” e diano luogo a un
Pag. 5 di 11 prelievo inquadrabile nel “genus” delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore».
I motivi dedotti con il gravame sono stati esaminati dalla Suprema Corte (v., fra le numerose, l'ordinanza n. 9910/2023) e disattesi.
In primo luogo, giova evidenziare che l'autonomia normativa della Pt_1 stabilita dall'art. 3, comma 12, L. 335/1995, ha unicamente riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico.
La Suprema Corte, ha rilevato che «l'autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto D. Lgs. N. 509/1994 art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto» (Cass. n. 25212/2009).
Esula, dunque, dal novero degli stessi provvedimenti – e risulta incompatibile, peraltro, con il «rispetto del principio del pro rata» - qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca – a prescindere dal
«criterio di determinazione del trattamento pensionistico» - la previsione di una trattenuta a titolo di «contributo di solidarietà» sui trattamenti pensioni già quantificati ed attribuiti.
Né è possibile affermare la legittimità della trattenuta attraverso il richiamo alla
L. 296/2006 di modifica dell'art 3, comma 12, L. 335/1995, in quanto detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà.
La citata sopravvenuta normativa non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di introdurre prestazioni patrimoniali a Pt_1 carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà.
Quanto al richiamo alla sentenza n. 173 del 2016, pronunciata dalla Corte costituzionale, essa non apporta elementi utili alla tesi della ricorrente (Cass., sez. lav., 14 gennaio 2019, n. 603, e 10 dicembre 2018, n. 31875, per entrambe le
Pag. 6 di 11 sentenze ai due punti recanti il numero 8; successivamente, in senso conforme,
Cass., sez. VI-L, 19 luglio 2019, n. 19561).
«La Corte costituzionale ha escluso che l'affine contributo di solidarietà, regolato dall'art. 1, comma 486, della legge n. 147 del 2013, abbia natura tributaria e sia dunque riconducibile alla garanzia dell'art. 53 Cost.: il prelievo in esame, difatti, non è acquisito al patrimonio dello Stato (punto 9 del
Considerato in diritto). Purtuttavia, la Corte costituzionale, nella pronuncia citata, ha soggiunto che tale contributo, pur gravitando nel circuito previdenziale, - presenta tutti i tratti distintivi delle «prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost.» (punto 10 del Considerato in diritto).
Il contributo di solidarietà, in quanto volto a decurtare il trattamento pensionistico già riconosciuto, non può che rinvenire un inequivocabile fondamento nella legge, come prescrive l'art. 23 Cost. L'assenza di un divieto
d'imporre tale contributo, dato sul quale pone l'accento la difesa della , Pt_1 non ne implica per ciò stesso la legittimità. La Carta fondamentale, in chiave di garanzia, affida alla legge la previsione di una prestazione patrimoniale di tal fatta e la riserva di legge delineata dall'art. 23 Cost. non può essere svilita sul presupposto dell'autonomia degli enti previdenziali privatizzati. L'autonomia non è legibus soluta. L'imposizione del prelievo in questione è dunque appannaggio del legislatore, come questa Corte ha già ricordato (fra le molte, anche Cass., sez. lav., 9 dicembre 2020, n. 28055 e n. 28054)».
L'Ente ricorrente invoca altresì la disposizione di cui all'art. 1, comma 488, L.
147/2013, norma di interpretazione autentica, secondo cui «L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine».
Sul punto, la Suprema Corte ha già avuto modo di evidenziare che «quest'ultimo intervento non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che
Pag. 7 di 11 la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario
a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, proprio perché esso ha carattere provvisorio e limitato nel tempo» (Cass. n. 31875/2018; Cass. n.
7568/2017; Cass. n. 6702/2016).
Non può inoltre prescindersi dalla considerazione che «la norma di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 763, L. 27 dicembre 2006, n. 296, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non già la Pt_1 materia che esula dai poteri delle Casse, quale quella in esame».
Da ultimo, in relazione al generico richiamo all'art. 24, comma 24 del d.l. n. 201 del 2011, non si ritiene condivisibile l'assunto di parte appellante secondo cui tale norma costituirebbe fonte legittimante del prelievo operato a titolo di contributo di solidarietà.
Tale norma stabilisce che «In considerazione dell'esigenza di assicurare
l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive
e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti;
essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento».
Pag. 8 di 11 Il richiamo espresso alla disposizione normativa per sostenere la legittimità del contributo imposto almeno nel limite dell'1% su due annualità (2012 e 2013) non
è pertinente poiché trattasi di un istituto diverso da quello di fonte regolamentare, per natura, funzione, soggetti emittenti (il contributo minimo di cui all'art. 24 comma 24 lett. B, del D.L. 201/2011, invero, ha fonte legislativa, carattere eccezionale ed è di limitata attuazione biennale, non è adeguato a fasce di reddito ma è applicato in percentuale fissa sul reddito percepito e presuppone una condizione di inerzia dell'ente previdenziale privato e non già l'attivazione procedimentale di una regolamentazione rivelatasi giudizialmente illegittima).
Peraltro, non sarebbe possibile applicare autonomamente il prelievo ex art. 24 in assenza di una specifica determinazione dell'ente ricognitiva di una propria incolpevole inerzia (sviluppa tali argomenti Cass. n. 28811/2024).
Si tratta di una norma che prevede un contributo di solidarietà, per gli anni 2012
e 2013, per il caso di inerzia delle Casse nell'adozione delle misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche. Dunque, la previsione conferma, ancora una volta, che il contributo di solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art. 23 Cost., è sottoposto alla riserva di legge. Ne consegue che il suddetto richiamo normativo certamente non dimostra la legittimità della istituzione del diverso contributo di solidarietà di cui qui si discute che è stata effettuata con l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della e non con una norma di legge (Cass. n. 23257/2024 cit.). Pt_1
In ultimo, neppure può trovare accoglimento il motivo con cui la lamenta Pt_1 il rigetto dell'eccezione di parziale prescrizione sollevata ai sensi dell'art. 2948, n
4, c.c., per il cui accoglimento, invece, insiste.
In particolare, l'appellante ritiene parzialmente estinto per prescrizione il credito controverso sull'assunto che, nel caso di specie, troverebbe applicazione l'art. 2948, n. 4 c.c..
L'art. 2948, n. 4, c.c. stabilisce che si prescrivono in cinque anni «gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi».
Pag. 9 di 11 Il tenore della norma è univoco nel mostrare che il diritto di credito suscettibile di prescrizione quinquennale è quello che sorge a fronte di obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione – di pagare – è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo con conseguente sua inapplicabilità all'azione di ripetizione di indebito esperita dall'odierno appellato.
A tal proposito, si richiamano i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, cui codesto Collegio si conforma, a mente dei quali «In materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994), la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del
1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.» (Cassazione civile, Sez. lav., 25/10/2022, n. 31527), «non rilevando in contrario l'art. 47-bis d.p.r. nr.
639 del 1970, disposizione inapplicabile alla fattispecie del credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione» (Cassazione civile, Sez. lav., 28/08/2024, n. 23257).
In applicazione dei suddetti principi, ne deriva l'assoggettabilità al termine di prescrizione decennale dell'azione di restituzione delle trattenute operate sulla pensione dalla a titolo di contributo di solidarietà, non essendo i ratei Pt_1 trattenuti liquidi ed esigibili.
L'appello, pertanto, va disatteso.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del quarto scaglione (da €
26.001,00 a € 52.000,01 posto che la somma oggetto di domanda ammonta ad euro 46.244,60) della tabella 12 nel rispetto dei minimi tariffari per fase di studio, introduttiva e decisionale.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30
Pag. 10 di 11 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data 22 dicembre 2023 nei confronti di , con riferimento alla sentenza n. 11255/2023 emessa CP_1 il giorno 11 dicembre 2023 dal Tribunale-GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna la Parte_1 alla rifusione delle spese del presente grado in favore di
[...]
che liquida in euro 3.473,00 oltre IVA, CPA e spese generali CP_1 come per legge;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto.
Roma, 18 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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