Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 04/06/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1776/2024
REPY BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Claudia Matteini Presidente
dott.ssa Sara Trabalza Giudice;
dott. Roberto Cappellini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1776/2024
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale tra
rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, Parte_1 dall'Avv. Eugenia Giglio del Foro di Perugia ed elettivamente domiciliata in Perugia Via Marconi
6, presso il difensore
RICORRENTE
e
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
Atti trasmessi al Pubblico Ministero in sede
Conclusioni: come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza ex art.127 ter c.p.c.
DI DIRITTO DELLA DECISIONE
وsi è rivolta al Tribunale di Spoleto esponendo Con ricorso dell'11/12/2024, Parte_2
di essere stata legata per circa 14 anni da una stabile relazione con
,CP_1 dalla quale il 25
febbraio 2017 a Todi è nata la figlia Persona_1 di avere stabilito la propria dimora in
Marsciano Via Fratelli Cairoli n.12 in un immobile di proprietà del Sig. CP_1. Nel marzo 2023 a seguito di una crisi della coppia è venuta meno la relazione sentimentale ed è cessata la
convivenza, in quanto il CP_1 abbandonava la casa familiare, dove invece lei continuava a vivere insieme alla figlia. Da quel momento è stata lei ad occuparsi della figlia Per_1 ed il padre,
soltanto a partire dal mese di giugno 2024, ha cominciato a versare sul suo conto corrente la somma di € 300,00 a titolo di mantenimento ordinario e spese straordinarie in favore della figlia minore. La ricorrente attualmente è disoccupata ed è titolare di un conto corrente presso Poste
Italiane dove le viene accreditata la disoccupazione pari a circa € 846,00 mensili;
non è titolare di beni immobili, ha un'autovettura FIAT500 L della quale si serve sia per gli spostamenti personali che per quelli dedicati alla figlia minore. CP_1 al contrario, è titolare di una Ditta
individuale denominata "Happy Days", un bar ristorante a Sant'Enea e un altro locale ad uso commerciale a Marsciano ed ha anche beni mobili registrati;
un occupazione stabile ed entrate economiche tali da consentirgli di poter collaborare al fabbisogno e ad ogni necessità della figlia.
L'assegno unico per la figlia pari ad € 657,00 mensili viene accreditato sul c/c della madre.
CP Gentile oltre a non provvedere in maniera sufficiente al mantenimento della figlia non esercita neanche in maniera costante il proprio diritto di visita della minore, pretendendo di vederla quando vuole;
questa sua scarsa presenza influisce negativamente anche sull'esercizio corretto della responsabilità genitoriale;
ciò determinava la parte ricorrente a chiedere l'affido esclusivo della figlia minore con collocamento prevalente presso di sé.
In via subordinata, qualora non fossero stati riconosciuti esistenti i presupposti per un affido esclusivo, chiedeva la collocazione della figlia minore Per_1 presso di lei, con assegnazione della casa coniugale;
con riguardo al mantenimento chiedeva la corresponsione da parte del CP_1 di un assegno mensile di €700,00, oltre al versamento delle spese straordinarie come per legge e all'Assegno Unico e Universale nella sua interezza.
Il Giudice fissava per la comparizione personale delle parti l'udienza del 12 marzo 2025 h.9,30,
concedendo a parte resistente termine ex art.473bis 16 cpc avvertendo le stesse della possibilità di avvalersi della mediazione anche prima dell'udienza.
a mezzo pec. Ricorso e pedissequo decreto venivano notificati a CP_1
All' udienza del 12 marzo 2025 la Sig.ra Parte_2 dichiarava che il padre continuava a vedere la bambina quando voleva senza un calendario e chiedeva che padre e figlia si vedessero con regolarità, per cui proponeva che la figlia Per_1 che ha un buon rapporto con il padre, lo vedesse due pomeriggi a settimana senza pernotto e un fine settimana alternato dal sabato mattina canone di alle ore 10 alla domenica alle ore 14,30; ribadiva che il CP_1 percepiva anche un locazione di € 2000,00 per un locale adibito a ristorante, denominato Agorà, che aveva dato in affitto, mentre lei continuava ad essere disoccupata, per cui insisteva nella richiesta di un contributo al mantenimento di € 700,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché
nella richiesta di affido esclusivo della figlia. Faceva riferimento solo genericamente al fatto di avere ricevuto dal CP_1 delle minacce ma diceva di non volere sporgere denuncia per non pregiudicare il rapporto con la figlia.
Il TI CI non compariva.
La regolarità della notifica del ricorso e pedissequo decreto a CP_1 giustifica la sua dichiarazione di contumacia.
Nonostante il disinteresse manifestato dallo stesso per il presente procedimento, risulta dalle stesse dichiarazioni di parte ricorrente, che il padre si occupa della figlia Per_1 con la quale ha un buon rapporto, come ribadito da parte ricorrente all'udienza del 12 marzo 2025 ed in ogni caso, anche se soltanto dal marzo 2024, è emerso che il CP_1 spontaneamente versa un contributo per il mantenimento della figlia. Tali fatti di per sé valgono ad escludere un affido esclusivo della figlia minore Per_1 alla madre. Dagli atti non sono emersi profili di pregiudizio per la minore, derivanti dalla condotta del padre, che giustifichino una pronuncia di affido esclusivo. Nessun rilievo può avere l'affermazione del tutto generica della Pt_2 in ordine a minacce ricevute dal CP_1 delle quali, tra l'altro, non vi è traccia neppure negli scritti difensivi.
Va pertanto stabilito un affido condiviso della figlia minore Persona_1 ai due genitori con collocamento abitativo prevalente (anche ai fini della residenza) presso la madre Parte_1
[...] nell'abitazione familiare sita in Marsciano Via Fratelli Cairoli n.12 di proprietà di CP_1
[...]
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia Per_1 due giorni a settimana: il martedi dalle ore
13,00 (uscita di scuola) fino alle ore 8.00 del mercoledì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola;
il giovedì dall'uscita di scuola (ore 13,00) fino alle ore 8.00 del venerdì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola.
Nel periodo estivo il padre prenderà la bambina alle ore 15,00 presso la casa della madre e la riaccompagnerà a casa della madre la mattina del giorno successivo entro le ore 11,00.
La figlia Per 1 trascorrerà alternativamente il Natale e la Pasqua, un anno con la madre ed il successivo con il padre.
Il padre potrà tenere la figlia con sé durante il periodo estivo per quindici giorni, anche non consecutivi,previo accordo con la madre, e in ogni caso tenendo conto delle esigenze della minore e garantendo un suo costante dialogo con la madre attraverso chiamate telefoniche. Il CP_1 tenuto conto anche delle sue condizioni patrimoniali reddituali, corrisponderà per '
il mantenimento della medesima la somma di € 500,00 (cinquecento) mensili, da versare entro il 5
(cinque) di ogni mese. La suddetta somma sarà rivalutata annualmente sulla base degli indici
ISTAT. L'assegno Unico e Universale sarà percepito per intero dalla madre.
CP_1 contribuirà al 70% delle spese straordinarie necessarie per la figlia minore Per_1
individuate sulla base del Protocollo del Tribunale di Perugia.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così
provvede: DISPONE in ordine all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori Parte_1 e CP_1 sulla figlia minorenne
Persona_1
DISPONE il collocamento abitativo prevalente della figlia minore Persona_1
presso la casa familiare sita in Marsciano con la madre Parte_1
Via Fratelli Cairoli n.12 di proprietà del Sig. CP_1
potrà vedere e tenere con sé la figlia Per_1 due giorni a
- DIPONE che CP_1
settimana: il martedi dalle ore 13,00 (uscita di scuola) fino alle ore 8.00 del mercoledì
mattina, quando la riaccompagnerà a scuola;
il giovedì dall'uscita di scuola (ore 13,00)
fino alle ore 8.00 del venerdì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola. Nel periodo estivo il padre prenderà la figlia alle ore 15,00 presso la casa della madre e la riaccompagnerà la mattina del giorno successivo entro le ore 11.00. La figlia Per_1
trascorrerà alternativamente il Natale e la Pasqua, un anno con la madre ed il successivo con il padre. Il padre potrà tenere la figlia con sé durante il periodo estivo per quindici giorni, anche non consecutivi, previo accordo con la madre, tenendo conto delle esigenze della minore e garantendo un suo costante dialogo con la madre attraverso chiamate telefoniche.
CP_1 corrisponda alla madre per il mantenimento della figlia DISPONE che
Persona_1 la somma di €500,00 (cinquecento) mensili, da versare entro il 5 minore
(cinque) di ogni mese. La suddetta somma sarà rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT;
l'assegno Unico e Universale sarà percepito per intero dalla madre;
il padre contribuirà al 70% delle spese straordinarie necessarie per la figlia minore Per_1
individuate sulla base del Protocollo del Tribunale di Perugia.
CP_1 al pagamento delle spese processuali in favore della Sig.ra CONDANNA
determinate nella misura di euro 2900,00, oltre rimborso forfettario Parte_3
al 15%, IVA e CAP come per legge.
Spoleto 28.5.2025 Il Presidente
Claudia Matteini pagina 7 di 7