Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/05/2025, n. 2409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2409 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 4192 / 2022 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per NN AL (Avv. MANNINO LORENZO)
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere
(Avv. CERNIGLIARO DELIA) Controparte_1
Resistente
A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 18/04/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Giudice,
definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato in data 30.04.2022, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo la declaratoria di irripetibilità CP_2
CP_ dell'indebito, contestatole dall' con nota del 4.11.2021, sulla propria pensione di reversibilità, categoria categoria SO n. 20070198, per il periodo da gennaio
2020 sino a novembre del 2021, relativamente all'importo di euro € 3.768,96 per superamento del limite reddituale accertato sulla base della sua comunicazione dei redditi per il 2019, lamentando l'illegittimità di detti provvedimenti ex art. art
52 della legge n. 88 del 09/03/1989 e art. 13 della legge n. 412 del 30/12/1991. ;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto.
- premesso che, la causa veniva istruita documentalmente e, in esito all'udienza cartolare del 18/04/2025, posta in decisione.
- rilevato che ai sensi dell'art. 13 della legge n. 412/1991, “
1. Le disposizioni di cui
all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso
che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a
formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione
all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile
all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo
dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di
fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già
conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme
indebitamente percepite.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_2
pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e
provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato
in eccedenza.”;
- rilevato che secondo il costante orientamento espresso dalla Suprema Corte - “In
tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal
pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di
restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito,
l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione
contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come
adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico.” (Cassazione civile ,
sez. lav. , 10/06/2019 , n. 15550);
- ritenuto che come affermato da Cass. Civ., Sez. VI^, n° 15039/2019, ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' CP_2
di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' rispetto alla comunicazione, CP_1
da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico.
- ritenuto che il termine annuale di cui all'art. 13 del dlgs 412/91 risulta essere
CP_ stato pienamente osservato da parte dell' resistente il quale ha avuto cura di comunicare l'indebito relativo agli anni 2020 e 2021 mediante raccomandata con avviso di ricevimento del 4.11.21 oggetto dell'odierna impugnazione;
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro - rilevato, dunque, che deve osservarsi che parte ricorrente non ha provato in alcun modo di avere diritto alla prestazione per gli anni 2020 e 2021, neppure dopo la costituzione dell' ; CP_1
- rilevato che, d'altro lato, deve affermarsi la legittimità del recupero operato tempestivamente dall' nei termini di cui all'art. 13 del dlgs 412/91 sulla CP_1
pensione di reversibilità in godimento alla ricorrente;
Il ricorso va conseguentemente rigettato.
Nulla in ordine alle spese di lite in presenza di dichiarazione ex art. 152 commi 1 e
2 disp. att. c.p.c.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, il 23/05/2025.
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- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro