TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/06/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott.ssa Adele Ferraro Presidente
Dott.ssa Song Damiani Giudice
Dott. Stefano Costarella Giudice rel.
udito il giudice relatore;
all'esito dell'udienza dell'11/6/2025 ha pronunciato, ex art. 281-sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4030 del R.G.A.C. dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f. ) e in persona del l.r.p.t. SI.ra Parte_1 C.F._1 Parte_2
(P.IVA ), rappresentate e difese dall'avvocato Graziella Algieri Parte_1 P.IVA_1
-parte attrice-
E
, in persona del l.r.p.t. (P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_2
-convenuto contumace-
NONCHÉ
(P.IVA ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_3 dall'avvocato Umberto d'Aragona,
-intervenuta volontaria- avente ad oggetto: accertamento della nullità di contratti di fideiussione per violazione dell'art. 2, lett. a), legge n. 287/1990.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 11/06/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le attrici indicate in epigrafe hanno evocato in giudizio la Controparte_1 al fine di opporsi al decreto ingiuntivo n. 849/2017 emesso dal Tribunale di Castrovillari
[...] in data 10-11 dicembre 2017, con il quale l'organo giurisdizionale ha ingiunto alla
[...]
in solido con i fideiussori ed ), il pagamento, in favore Parte_3 Parte_2 Parte_1 della stessa Banca, della somma complessiva di € 401.878,36, oltre interessi, di cui € 304.822,17 in dipendenza del contratto di c.c. n. 647/898365 ed € 97.056,19 in dipendenza del contratto di mutuo nr. 021/12634826. Le attrici esponevano: che la pretesa creditoria trae fondamento da due contratti di fideiussioni c.d. omnibus stipulati a garanzia del debito contratto dal debitore principale,
[...]
(il cui legale rappresentante è la stessa attrice, SI.ra ); che i due Parte_3 Parte_1 contratti di fideiussione riproducono il testo dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, stigmatizzato dalla Banca d'Italia, in quanto contenente disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la legge n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a)
(così il provvedimento n. 55 del 2-5-2005 della Banca d'Italia); che la violazione delle norme sulla concorrenza così perpetrata “a monte” si riverbera sui contratti di fideiussione “a valle”, sì che quest'ultimi mutuano lo stesso vizio di nullità ex art. 1419, co. 1, c.c. che affligge l'intesa “a monte”
(tale per cui l'intero contratto deve essere dichiarato nullo) ovvero il gradato vizio di nullità parziale delle sole clausole nn. 2, 6, 8 (tale per cui l'ente creditore deve essere dichiarato decaduto dalla possibilità di riscuotere la garanzia, avendo superato i termini ex art. 1957 c.c.).
1.1. La Banca opposta, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non si costituiva nel presente giudizio.
1.2. Interveniva, però, la quale cessionaria del credito vantato dalla Controparte_2 [...] nei confronti della società e della sig.ra Controparte_3 Parte_3
e di La società intervenuta eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza Parte_1 Parte_2 funzionale e per territorio del Tribunale di Catanzaro, giacché il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione era stato emesso dal Tribunale di Castrovillari. Sosteneva, poi, nel merito: che le medesime eccezioni spiegate nell'odierna opposizione sono state già vagliate da altri giudici, le cui risultanze sono confluite in altrettante sentenze (ormai divenute definitive), sicché le odierne doglianze sono ormai coperte da giudicato;
che, ad ogni modo, le fideiussioni oggetto di causa sono fideiussioni specifiche, tale per cui gli arresti giurisprudenziali in tema di nullità per violazione della normativa antitrust sono totalmente inconferenti;
che, comunque, le attrici non hanno assolto l'onere probatorio su loro incombente, atteso che avrebbero dovuto dimostrare il presupposto da cui discenderebbe la presunta nullità del contratto di fideiussione;
che i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità hanno escluso la propagazione del vizio di nullità dall'intesa anticoncorrenziale “a monte” (questa sì, nulla) ai contratti “a valle”, ammettendo soltanto il risarcimento del danno che, ad ogni modo, deve essere provato e/o allegato;
che la presente opposizione doveva, comunque, essere dichiarata inammissibile, non potendosi applicare al caso di specie le coordinate tracciate dalle SS.UU. n. 9479/2023, mancando sia il presupposto soggettivo della qualifica – in capo alla e alla – di consumatore, sia il presupposto oggettivo Pt_1 Parte_2 dell'assenza di opposizione tempestiva;
che il comportamento temerario delle odierne attrici integra gli estremi della responsabilità ex art. 96, co. 3, c.p.c.
1.3. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., il giudice istruttore (Dott.ssa Petrolo) rilevava l'assenza di costituzione in giudizio della Banca opposta e, per l'effetto, la dichiarava contumace. Altresì, il giudice rilevava d'ufficio “la questione relativa alla competenza per materia del tribunale ordinario di Catanzaro, alla luce della recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 6523/2021, ha affermato la competenza per materia della sezione specializzata in materia di imprese del tribunale di Napoli per tutti i processi in cui si assuma la nullità della fideiussione perché riproducente uno schema frutto di intese vietate dalla legislazione antitrust”; sottoponeva, quindi, la questione alle parti affinché le stesse potessero dedurre in ordine alla stessa nelle memorie integrative ex art. 171 ter, c.p.c.
1.4. Nelle memorie ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c., parte opponente ribadiva quanto già articolato nel proprio atto di citazione e, al contempo, eccepiva la carenza di legittimazione passiva della intervenuta in quanto le questioni sollevate attengono all'originario rapporto di Controparte_2 credito-debito e le relative eccezioni potevano essere fatte valere solo dall'originario creditore, rimasto però contumace. Quanto all'eccezione di incompetenza, si rimetteva al giudizio del
Tribunale, chiedendo termine per l'eventuale riassunzione del processo dinnanzi al Tribunale competente. L'intervenuta società nelle proprie memorie ex art. 171 ter, n. 1, Controparte_2
c.p.c., insistendo nelle rassegnate conclusioni, sosteneva, in ordine all'eccezione di incompetenza sollevata ex officio, la sussistenza della competenza del Tribunale di Napoli, sezione specializzata imprese.
1.5. La causa, differita per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della stessa è stata decisa sulle conclusioni delle parti. 2. In ordine alla questione di competenza, sollevata ex officio, il Collegio, re melius perpensa, ritiene che, ove la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287 del
1990, sia fatta valere non in via di azione, ma – come nel caso di specie – in via di eccezione rispetto alla pretesa creditoria avanzata dalla convenuta, è escluso che possa radicarsi alcuna competenza in capo al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di imprese, giacché detta competenza investe, a norma dell'art. 33, comma 2, l. n. 287/1990, le sole azioni di nullità.
2.1. Ed invero, dall'esame delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio, parte attrice, dopo aver chiesto la sospensione del decreto ingiuntivo n. 849/2017 emesso dal Tribunale di
Castrovillari, ne ha domandato, altresì, la revoca, previo accertamento della nullità totale o, in subordine, parziale, delle fideiussioni poste a base del credito azionato in via monitoria. L'azione proposta, dunque, si concretizza (a prescindere da ogni questione circa la sua ammissibilità) come una opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, sicché non appare configurabile la competenza del Tribunale delle Imprese di Napoli.
2.2. Ciononostante, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., la competenza funzionale ed inderogabile a conoscere della presente controversia spetta non già al Tribunale adito, bensì al Tribunale di
Castrovillari, che ha emesso il titolo posto a base della domanda proposta da parte attrice, come del resto eccepito dalla parte intervenuta.
2.3. Ne consegue la declaratoria dell'incompetenza dell'intestato Tribunale, in favore del
Tribunale di Castrovillari.
3. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite tra parte attrice e la , rimasta CP_4 contumace.
3.1. Viceversa, nel rapporto processuale tra parte attrice e la parte intervenuta, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014 ss.mm.ii., della tipologia di controversia (causa di cognizione dinanzi al Tribunale), del suo valore (€ 401.878,36), delle singole fasi del processo (con esclusione di quella istruttoria, che non ha avuto autonomo svolgimento) e di un importo pari al minimo tariffario, in virtù della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate, ulteriormente ridotto del 50%, ex art. 4, co. 9, attesa la natura in rito della pronuncia.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) dichiara l'incompetenza del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Castrovillari, davanti a cui la causa potrà essere riassunta nel termine di legge di cui all'art. 50 c.p.c.;
2) condanna parte attrice alla rifusione, in favore della parte intervenuta in Controparte_2 persona del l.r.p.t., delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.011,50, oltre accessori di legge;
3) nulla sulle spese di lite tra parte attrice e la parte convenuta . CP_4
Catanzaro, 11/06/2025
Il giudice relatore Il Presidente
dott. Stefano Costarella dott.ssa Adele Ferraro
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Valeria Bilotto,
Magistrato Ordinario in Tirocinio presso il Tribunale di Catanzaro (DM 04-04-2025).