CA
Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/09/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri ConSIliere
Dott. Luca Mascini ConSIliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 786/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 802 del 14.6.2024, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione a ordinanza - ingiunzione, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Davide Boldini ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino – appellante nei confronti di:
di Bologna, rappresentato e difeso Parte_2 dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato presso i relativi Uffici in Bologna – appellato posta in decisione all'udienza collegiale del 3.7.2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna, in Parte_1 funzione di Giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione n. 295/21/23/5 Prot. 39104 con cui l' Parte_2
di Bologna aveva chiesto il pagamento delle sanzioni discendenti dalla
[...] violazione dell'art. 3, comma 3, del d. l. n. 463/1983, conv. nella l. n. 638/83, per aver la stessa impedito l'esercizio dei poteri di vigilanza del personale ispettivo dell' e degli istituti previdenziali. Parte_2
Precisamente, con verbale unico di accertamento e notificazione n. BO
00000/2020-075-01 del 22.1.2020, Protocollo n. 1877 del 22.1.2020, l'
[...]
di Bologna aveva notificato alla la violazione Parte_2 Pt_1 Con dell'art. 3, comma 3, cit. per non aver esibito allo stesso quanto legalmente richiesto per definire gli accertamenti ispettivi avviati. Il 28.11.2019, in particolare, l' aveva notificato alla sede legale della Parte_2 CP_2 il verbale di primo accesso ispettivo con cui era stata formulata una
[...] prima richiesta documentale rimasta inevasa. A questa aveva fatto seguito il
3.1.2020 una seconda richiesta, notificata a mezzo posta tramite compiuta giacenza alla sede legale della pure rimasta inevasa. Controparte_2
L'interessata evidenziava da parte sua che, pur essendo formalmente il legale rappresentante della di fatto non esercitava alcuna Controparte_2 attività all'interno della società, gestita nei fatti da terzi ed eccepiva che la notifica delle violazioni era avvenuta soltanto il 3.2.2020 dopo 225 giorni dalla data dell'accertamento nei confronti della (24.6.2019) e dopo Controparte_3
126 giorni dalla data di audizione del personale (30.9.2019) in dispregio del termine di 90 giorni fissato dal secondo comma dell'art. 14 della L. 689/81.
Il Tribunale di Bologna, nella resistenza della controparte, osservava che Co
“gli ispettori della di Bologna e dell'INPS di Bologna in data 22/01/2020 hanno emesso il verbale di accertamento e notificazione n. prot. 1877 presupposto dell'ordinanza ingiunzione 53/19/21 non avendo né la SInora
né l'obbligato in solido provveduto al Parte_1 Controparte_2 pagamento della sanzione inflitta in maniera ridotta a mezzo del verbale citato.
Come esposto nel verbale di illecito presupposto dell'ordinanza ingiunzione oggetto della presente opposizione gli ispettori incaricati hanno richiesto nel corso degli accertamenti in data 21/11/2019 una esibizione documentale relativa al Libro Unico del Lavoro e lettere di assunzione. La richiesta è stata notificata presso la sede della società risultante dalla visura Controparte_3 camerale in data 28/11/2019 ex art. 139 c.p.c e rinnovata in data 03/01/2020 ex art 140 cp.c., ma entrambe le richieste sono rimaste inevase.
2 Successivamente gli ispettori del lavoro che avevano svolto la verifica presso la sede della hanno emesso un verbale di illecito Controparte_3 amministrativo in data 22.01.2020 notificato presso la residenza della SInora
e da questa ritirato presso l'Ufficio Postale in data 03/02/2020. Parte_1
Non essendo intervenuto il pagamento in misura ridotta gli ispettori hanno provveduto all'emissione dell'ordinanza ingiunzione n. 53/19/21.
In data 04.12.2023 alla ricorrente è stata notificata la cartella di pagamento in atti.
Ai verbali di illecito amministrativo la ricorrente ha prestato acquiescenza perché non ha presentato scritti difensivi nei trenta giorni previsti dall'art 18 primo comma L. 689/81.
Non può essere accolta l'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente in quanto la notifica del verbale di illecito amministrativo è stato notificato alla ricorrente in data 03.02.2020 dopo 30 giorni dalla seconda richiesta di produzione documentale nel rispetto del termine fissato dal secondo comma dell'art. 14 della L. 689/81, mentre la notifica della cartella di pagamento
è intervenuta nel rispetto del termine quinquennale previsto ex art 28 L. 689/81.
La sanzione amministrativa nei confronti della ricorrente è stata irrogata in quanto la stessa era la legale rapp.te della società nel periodo oggetto di contestazione e perciò responsabile ex art 3 L. 689/81.
Irrilevanti e tardive sono pertanto le contestazioni oggi avanzate dalla ricorrente.
Per i motivi indicati, quindi, viene respinto il ricorso proposto da Parte_1
, avverso l'ordinanza ingiunzione N°295/21/23/5 emessa dall'
[...] [...]
di Bologna in data 27-11-2023 e notificata in data 04-12- Parte_2
2023”.
2. L'interessata ha proposto appello avverso sentenza del Tribunale di
Bologna, chiedendone la riforma, con richiesta di dichiarare “la nullità,
l'inefficacia, l'illegittimità, ovvero annullare e/o revocare e dichiarare priva di ogni effetto l'ordinanza ingiunzione n. 295/21/23/5 prot. n. 39104 del 27/11/2023 emessa dall di Bologna, notificata in data Parte_2
04/12/2023 assolvendo, per l'effetto, parte attrice da qualsivoglia avversa pretesa”.
3. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha affermato che “Ai verbali di illecito amministrativo la ricorrente ha prestato acquiescenza perché non ha presentato scritti difensivi nei trenta giorni previsti dall'art 18 primo comma L. 689/81”, trattandosi di mera facoltà cui l'ordinamento non riconduce tale effetto.
3 Con il secondo motivo, l'interessata contesta l'erroneità della motivazione secondo cui “la sanzione amministrativa nei confronti della ricorrente è stata irrogata in quanto la stessa era la legale rapp.te della società nel periodo oggetto di contestazione e perciò responsabile ex art 3 L. 689/81”.
Precisamente, il presupposto dell'ordinanza ingiunzione impugnata è la reiterata richiesta di esibizione documentale regolarmente notificata a mezzo posta alla sede legale della società e rimasta inevasa. L'ispettorato, CP_2 tuttavia, in questo modo non avrebbe individuato “l'autore della presunta violazione, ovvero la mancata risposta alla richiesta di esibizione documentale, ma si è limitato ad imputarla alla SI.ra , per il solo fatto di essere Pt_1 quest'ultima la legale rappresentante della società, incardinando su questa sua presunta responsabilità, quella, solidale, della , ribaltando CP_2 completamente i principi di diritto dettati dagli artt. 3 e 6 della L. n. 689/1981. In ricorso peraltro era stato esposto che la SI.ra , a dispetto dell'incarico Pt_1 formale di cui risultava rivestita all'epoca dei fatti, non aveva alcuna responsabilità per le mancanze della società cooperativa di cui era legale rappresentante, che erano invece dovute alle condotte di altri, tutti chiaramente individuati e identificati”. L'interessata non potrebbe essere ritenuta responsabile della sanzione amministrativa, ex art. 3 della l. n. 689/81, per il solo fatto di essere stata la legale rappresentante della società nel periodo oggetto di contestazione.
Con il terzo motivo, l'appellante nega che l'omessa evasione di una richiesta di esibizione documentale costituisca violazione dell'art. 3, comma 3, del d. l. n. 463/1983, conv. nella l. n. 638/1983, norma secondo cui “i datori di lavoro
e i loro rappresentanti, che impediscano ai funzionari dell'ispettorato del lavoro e ai soggetti indicati nel precedente comma 1 l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al presente articolo, sono tenuti a versare alle amministrazioni da cui questi dipendono, a titolo di sanzione amministrativa, una somma da L. 500.000 a lire 5 milioni, ancorché il fatto costituisca reato …”.
Secondo l'appellante, la disposizione richiede una condotta attiva e dolosa da parte dei datori di lavoro ovvero che gli stessi impediscano volontariamente la vigilanza o forniscano scientemente dati errati o incompleti.
Nel caso di specie, “nessuno ha impedito agli ispettori di accedere ai locali aziendali, né ha rifiutato l'esibizione dei documenti o li ha occultati in altro luogo, ma, molto più semplicemente, qualcuno, mai identificato con precisione, non ha Co ritirato una notifica inviata a mezzo posta dall e non gli ha dato riscontro, non è stata commessa alcuna violazione dell'art. 3, 3° c., del D.L. n. 463/1983”.
4. Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse alla relativa proposizione. L'eventuale errore del Giudice sull'acquiescenza conseguente alla mancata presentazione di difese nel procedimento ispettivo è superato e assorbito
4 dalla circostanza che la parte non ha in alcun modo contestato – ed anzi ha ammesso – i fatti che gli Ispettori le addebitano, ovvero di non aver evaso le due richieste di esibizione documentale (omissioni del novembre 2019 e del gennaio
2020).
5. Il secondo e il terzo motivo, da trattare congiuntamente in ragione della relativa connessione tematica, non sono fondati.
L'art. 3, comma 3, del d. l. n. 463/1983, conv. nella l. n. 638/1983, fa riferimento, come si è visto, ai “i datori di lavoro e i loro rappresentanti, che impediscano ai funzionari dell'ispettorato del lavoro e ai soggetti indicati nel precedente comma 1 l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al presente articolo”.
La sostenuta dissociazione tra la qualità formale di legale rappresentante e i connessi effettivi poteri è sostenuta dall'appellante sulla base di indici inidonei allo scopo, riferendosi i vari elementi descritti a un periodo anteriore all'agosto/settembre 2019, quando la stessa interessata, come dichiarato nella denuncia – querela del 7.10.2019, chiedeva, nella qualità di legale rappresentante della di procedere nei confronti dei SI.ri e Controparte_2 CP_4
per tutti i reati ravvisabili nelle loro condotte. È in questo Persona_1 periodo, in particolare, come risulta dalla dichiarazione espressa presente nella denuncia, che la assumeva concrete iniziative (v. 5) utili a riprendere il Pt_1 controllo della società, compiendo atti giuridici indirizzati a questo fine (la stessa proposizione della denuncia – querela nell'indicata qualità ne è un esempio).
Gli atti indicati dall'appellante per dimostrare il contrario attengono, invece,
a periodi anteriori, non essendo idonei, alla luce di quanto appena evidenziato, a contenere o a offrire indicazioni per il periodo successivo.
Precisamente:
- il ricorso giudiziale presentato da , ex dipendente della Testimone_1
, in cui si identificavano i coniugi e CP_2 CP_4 CP_5
come amministratori di fatto della , si riferiva al periodo
[...] CP_2 anteriore al dicembre 2018;
- il ricorso giudiziale presentato da ex dipendente della Parte_3
, in cui si identificavano i coniugi e CP_2 CP_4 CP_5
come amministratori di fatto della , si riferiva al periodo
[...] CP_2 anteriore al gennaio 2019;
- la dichiarazione di all' di Testimone_2 Parte_2
Torino di aver preso, quale formale dipendente della Controparte_2 ordini dai coniugi e valeva per il periodo CP_4 Controparte_5 anteriore al 18.9.2019;
- la denuncia – querela del 12.2.2021 con cui l'appellante, legale rappresentante della chiedeva di procedere nei confronti di Controparte_2
5 , e per CP_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 essersi sostituiti illegittimamente nella sua persona, sottoscrivendo a suo nome contratti di appalto non genuino, impugnando perciò le ordinanze ingiunzione indicate nella medesima denuncia, si riferiva a periodi molto anteriori alla vicenda per cui è causa;
- la richiesta di archiviazione (poi accolta) RGNR n. 12999/2020 del
12.7.2021 con cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino chiedeva al Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Torino
l'archiviazione del procedimento a carico della ricorrente ritenendo che il reato contestato non si configurasse nei fatti documentati in atti in quanto non vi era prova certa della genuinità della firma della SI.ra nei documenti di Parte_1 assunzione dei dipendenti, si riferiva pure a periodi anteriori a quelli di interesse;
- la sentenza del Tribunale di Torino n. 1548 del 27.9.2023, passata in giudicato, in cui si è affermato che la “era stata tenuta all'oscuro di quanto Pt_1 accadeva nella società a causa di condotte illecite (distrattive e truffaldine) poste in essere dagli amministratori di fatto della cooperativa” e che “la documentazione prodotta in atti porta dunque a ritenere che, nonostante il ruolo di legale rappresentante non sia ascrivibile a l'illecito Parte_1 amministrativo di cui all'ordinanza ingiunzione”, riguardava pure periodi anteriori a quelli di interesse, ciò che vale anche per la successiva sentenza del
Tribunale di Torino n. 1924 del 10.7.2024.
Non vi è allora ragione per non considerare l'appellante, al momento della tenuta delle condotte omissive, pienamente investita delle funzioni collegate alla carica formalmente rivestita, così che le è riferibile la predetta previsione legislativa.
L'intervento ispettivo, peraltro, è stato attuato, come indicato nel verbale di accertamento ispettivo, nell'ambito di accertamenti finalizzati alla verifica del rispetto delle norme di legge, del contratto collettivo e della legislazione sociale, essendo emerso l'impiego da parte della di Parte_4 personale della società la cui attività prevalente formalmente CP_2 comunicata alla CCIAA è di organizzazione aziendale, gestione e formazione del personale. L'accertamento non vale a verificare allora il solo rispetto delle norme sul collocamento lavorativo (tanto che tra i documenti richiesti vi era il libro unico del lavoro sez. paghe e presenze), venendo meno, allora, l'elemento ostativo all'applicazione dell'art. 3, comma 3, cit., segnalato dall'appellante.
È dunque del tutto appropriata l'iniziativa dell' di richiedere la Parte_2 produzione della documentazione alla società quale soggetto di diritto, con addebito della responsabilità della mancata esibizione alla responsabile, ovverosia alla legale rappresentante.
6 L'omissione rileva in quanto costituisce una forma di concreta opposizione o intralcio allo svolgimento o all'esercizio delle attività ispettive nelle quali si estrinsecano i menzionati poteri, incidendo sull'ispezione stessa.
6. L'appello va pertanto disatteso, con conferma della sentenza di primo grado.
La regolamentazione delle spese del grado segue la soccombenza, venendo liquidate le stesse come in dispositivo.
Occorre poi dare atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in
€.1.000,00, oltre accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Bologna il 3.7.2025
Il ConSIliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri ConSIliere
Dott. Luca Mascini ConSIliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 786/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 802 del 14.6.2024, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione a ordinanza - ingiunzione, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Davide Boldini ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino – appellante nei confronti di:
di Bologna, rappresentato e difeso Parte_2 dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato presso i relativi Uffici in Bologna – appellato posta in decisione all'udienza collegiale del 3.7.2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna, in Parte_1 funzione di Giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione n. 295/21/23/5 Prot. 39104 con cui l' Parte_2
di Bologna aveva chiesto il pagamento delle sanzioni discendenti dalla
[...] violazione dell'art. 3, comma 3, del d. l. n. 463/1983, conv. nella l. n. 638/83, per aver la stessa impedito l'esercizio dei poteri di vigilanza del personale ispettivo dell' e degli istituti previdenziali. Parte_2
Precisamente, con verbale unico di accertamento e notificazione n. BO
00000/2020-075-01 del 22.1.2020, Protocollo n. 1877 del 22.1.2020, l'
[...]
di Bologna aveva notificato alla la violazione Parte_2 Pt_1 Con dell'art. 3, comma 3, cit. per non aver esibito allo stesso quanto legalmente richiesto per definire gli accertamenti ispettivi avviati. Il 28.11.2019, in particolare, l' aveva notificato alla sede legale della Parte_2 CP_2 il verbale di primo accesso ispettivo con cui era stata formulata una
[...] prima richiesta documentale rimasta inevasa. A questa aveva fatto seguito il
3.1.2020 una seconda richiesta, notificata a mezzo posta tramite compiuta giacenza alla sede legale della pure rimasta inevasa. Controparte_2
L'interessata evidenziava da parte sua che, pur essendo formalmente il legale rappresentante della di fatto non esercitava alcuna Controparte_2 attività all'interno della società, gestita nei fatti da terzi ed eccepiva che la notifica delle violazioni era avvenuta soltanto il 3.2.2020 dopo 225 giorni dalla data dell'accertamento nei confronti della (24.6.2019) e dopo Controparte_3
126 giorni dalla data di audizione del personale (30.9.2019) in dispregio del termine di 90 giorni fissato dal secondo comma dell'art. 14 della L. 689/81.
Il Tribunale di Bologna, nella resistenza della controparte, osservava che Co
“gli ispettori della di Bologna e dell'INPS di Bologna in data 22/01/2020 hanno emesso il verbale di accertamento e notificazione n. prot. 1877 presupposto dell'ordinanza ingiunzione 53/19/21 non avendo né la SInora
né l'obbligato in solido provveduto al Parte_1 Controparte_2 pagamento della sanzione inflitta in maniera ridotta a mezzo del verbale citato.
Come esposto nel verbale di illecito presupposto dell'ordinanza ingiunzione oggetto della presente opposizione gli ispettori incaricati hanno richiesto nel corso degli accertamenti in data 21/11/2019 una esibizione documentale relativa al Libro Unico del Lavoro e lettere di assunzione. La richiesta è stata notificata presso la sede della società risultante dalla visura Controparte_3 camerale in data 28/11/2019 ex art. 139 c.p.c e rinnovata in data 03/01/2020 ex art 140 cp.c., ma entrambe le richieste sono rimaste inevase.
2 Successivamente gli ispettori del lavoro che avevano svolto la verifica presso la sede della hanno emesso un verbale di illecito Controparte_3 amministrativo in data 22.01.2020 notificato presso la residenza della SInora
e da questa ritirato presso l'Ufficio Postale in data 03/02/2020. Parte_1
Non essendo intervenuto il pagamento in misura ridotta gli ispettori hanno provveduto all'emissione dell'ordinanza ingiunzione n. 53/19/21.
In data 04.12.2023 alla ricorrente è stata notificata la cartella di pagamento in atti.
Ai verbali di illecito amministrativo la ricorrente ha prestato acquiescenza perché non ha presentato scritti difensivi nei trenta giorni previsti dall'art 18 primo comma L. 689/81.
Non può essere accolta l'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente in quanto la notifica del verbale di illecito amministrativo è stato notificato alla ricorrente in data 03.02.2020 dopo 30 giorni dalla seconda richiesta di produzione documentale nel rispetto del termine fissato dal secondo comma dell'art. 14 della L. 689/81, mentre la notifica della cartella di pagamento
è intervenuta nel rispetto del termine quinquennale previsto ex art 28 L. 689/81.
La sanzione amministrativa nei confronti della ricorrente è stata irrogata in quanto la stessa era la legale rapp.te della società nel periodo oggetto di contestazione e perciò responsabile ex art 3 L. 689/81.
Irrilevanti e tardive sono pertanto le contestazioni oggi avanzate dalla ricorrente.
Per i motivi indicati, quindi, viene respinto il ricorso proposto da Parte_1
, avverso l'ordinanza ingiunzione N°295/21/23/5 emessa dall'
[...] [...]
di Bologna in data 27-11-2023 e notificata in data 04-12- Parte_2
2023”.
2. L'interessata ha proposto appello avverso sentenza del Tribunale di
Bologna, chiedendone la riforma, con richiesta di dichiarare “la nullità,
l'inefficacia, l'illegittimità, ovvero annullare e/o revocare e dichiarare priva di ogni effetto l'ordinanza ingiunzione n. 295/21/23/5 prot. n. 39104 del 27/11/2023 emessa dall di Bologna, notificata in data Parte_2
04/12/2023 assolvendo, per l'effetto, parte attrice da qualsivoglia avversa pretesa”.
3. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha affermato che “Ai verbali di illecito amministrativo la ricorrente ha prestato acquiescenza perché non ha presentato scritti difensivi nei trenta giorni previsti dall'art 18 primo comma L. 689/81”, trattandosi di mera facoltà cui l'ordinamento non riconduce tale effetto.
3 Con il secondo motivo, l'interessata contesta l'erroneità della motivazione secondo cui “la sanzione amministrativa nei confronti della ricorrente è stata irrogata in quanto la stessa era la legale rapp.te della società nel periodo oggetto di contestazione e perciò responsabile ex art 3 L. 689/81”.
Precisamente, il presupposto dell'ordinanza ingiunzione impugnata è la reiterata richiesta di esibizione documentale regolarmente notificata a mezzo posta alla sede legale della società e rimasta inevasa. L'ispettorato, CP_2 tuttavia, in questo modo non avrebbe individuato “l'autore della presunta violazione, ovvero la mancata risposta alla richiesta di esibizione documentale, ma si è limitato ad imputarla alla SI.ra , per il solo fatto di essere Pt_1 quest'ultima la legale rappresentante della società, incardinando su questa sua presunta responsabilità, quella, solidale, della , ribaltando CP_2 completamente i principi di diritto dettati dagli artt. 3 e 6 della L. n. 689/1981. In ricorso peraltro era stato esposto che la SI.ra , a dispetto dell'incarico Pt_1 formale di cui risultava rivestita all'epoca dei fatti, non aveva alcuna responsabilità per le mancanze della società cooperativa di cui era legale rappresentante, che erano invece dovute alle condotte di altri, tutti chiaramente individuati e identificati”. L'interessata non potrebbe essere ritenuta responsabile della sanzione amministrativa, ex art. 3 della l. n. 689/81, per il solo fatto di essere stata la legale rappresentante della società nel periodo oggetto di contestazione.
Con il terzo motivo, l'appellante nega che l'omessa evasione di una richiesta di esibizione documentale costituisca violazione dell'art. 3, comma 3, del d. l. n. 463/1983, conv. nella l. n. 638/1983, norma secondo cui “i datori di lavoro
e i loro rappresentanti, che impediscano ai funzionari dell'ispettorato del lavoro e ai soggetti indicati nel precedente comma 1 l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al presente articolo, sono tenuti a versare alle amministrazioni da cui questi dipendono, a titolo di sanzione amministrativa, una somma da L. 500.000 a lire 5 milioni, ancorché il fatto costituisca reato …”.
Secondo l'appellante, la disposizione richiede una condotta attiva e dolosa da parte dei datori di lavoro ovvero che gli stessi impediscano volontariamente la vigilanza o forniscano scientemente dati errati o incompleti.
Nel caso di specie, “nessuno ha impedito agli ispettori di accedere ai locali aziendali, né ha rifiutato l'esibizione dei documenti o li ha occultati in altro luogo, ma, molto più semplicemente, qualcuno, mai identificato con precisione, non ha Co ritirato una notifica inviata a mezzo posta dall e non gli ha dato riscontro, non è stata commessa alcuna violazione dell'art. 3, 3° c., del D.L. n. 463/1983”.
4. Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse alla relativa proposizione. L'eventuale errore del Giudice sull'acquiescenza conseguente alla mancata presentazione di difese nel procedimento ispettivo è superato e assorbito
4 dalla circostanza che la parte non ha in alcun modo contestato – ed anzi ha ammesso – i fatti che gli Ispettori le addebitano, ovvero di non aver evaso le due richieste di esibizione documentale (omissioni del novembre 2019 e del gennaio
2020).
5. Il secondo e il terzo motivo, da trattare congiuntamente in ragione della relativa connessione tematica, non sono fondati.
L'art. 3, comma 3, del d. l. n. 463/1983, conv. nella l. n. 638/1983, fa riferimento, come si è visto, ai “i datori di lavoro e i loro rappresentanti, che impediscano ai funzionari dell'ispettorato del lavoro e ai soggetti indicati nel precedente comma 1 l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al presente articolo”.
La sostenuta dissociazione tra la qualità formale di legale rappresentante e i connessi effettivi poteri è sostenuta dall'appellante sulla base di indici inidonei allo scopo, riferendosi i vari elementi descritti a un periodo anteriore all'agosto/settembre 2019, quando la stessa interessata, come dichiarato nella denuncia – querela del 7.10.2019, chiedeva, nella qualità di legale rappresentante della di procedere nei confronti dei SI.ri e Controparte_2 CP_4
per tutti i reati ravvisabili nelle loro condotte. È in questo Persona_1 periodo, in particolare, come risulta dalla dichiarazione espressa presente nella denuncia, che la assumeva concrete iniziative (v. 5) utili a riprendere il Pt_1 controllo della società, compiendo atti giuridici indirizzati a questo fine (la stessa proposizione della denuncia – querela nell'indicata qualità ne è un esempio).
Gli atti indicati dall'appellante per dimostrare il contrario attengono, invece,
a periodi anteriori, non essendo idonei, alla luce di quanto appena evidenziato, a contenere o a offrire indicazioni per il periodo successivo.
Precisamente:
- il ricorso giudiziale presentato da , ex dipendente della Testimone_1
, in cui si identificavano i coniugi e CP_2 CP_4 CP_5
come amministratori di fatto della , si riferiva al periodo
[...] CP_2 anteriore al dicembre 2018;
- il ricorso giudiziale presentato da ex dipendente della Parte_3
, in cui si identificavano i coniugi e CP_2 CP_4 CP_5
come amministratori di fatto della , si riferiva al periodo
[...] CP_2 anteriore al gennaio 2019;
- la dichiarazione di all' di Testimone_2 Parte_2
Torino di aver preso, quale formale dipendente della Controparte_2 ordini dai coniugi e valeva per il periodo CP_4 Controparte_5 anteriore al 18.9.2019;
- la denuncia – querela del 12.2.2021 con cui l'appellante, legale rappresentante della chiedeva di procedere nei confronti di Controparte_2
5 , e per CP_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 essersi sostituiti illegittimamente nella sua persona, sottoscrivendo a suo nome contratti di appalto non genuino, impugnando perciò le ordinanze ingiunzione indicate nella medesima denuncia, si riferiva a periodi molto anteriori alla vicenda per cui è causa;
- la richiesta di archiviazione (poi accolta) RGNR n. 12999/2020 del
12.7.2021 con cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino chiedeva al Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Torino
l'archiviazione del procedimento a carico della ricorrente ritenendo che il reato contestato non si configurasse nei fatti documentati in atti in quanto non vi era prova certa della genuinità della firma della SI.ra nei documenti di Parte_1 assunzione dei dipendenti, si riferiva pure a periodi anteriori a quelli di interesse;
- la sentenza del Tribunale di Torino n. 1548 del 27.9.2023, passata in giudicato, in cui si è affermato che la “era stata tenuta all'oscuro di quanto Pt_1 accadeva nella società a causa di condotte illecite (distrattive e truffaldine) poste in essere dagli amministratori di fatto della cooperativa” e che “la documentazione prodotta in atti porta dunque a ritenere che, nonostante il ruolo di legale rappresentante non sia ascrivibile a l'illecito Parte_1 amministrativo di cui all'ordinanza ingiunzione”, riguardava pure periodi anteriori a quelli di interesse, ciò che vale anche per la successiva sentenza del
Tribunale di Torino n. 1924 del 10.7.2024.
Non vi è allora ragione per non considerare l'appellante, al momento della tenuta delle condotte omissive, pienamente investita delle funzioni collegate alla carica formalmente rivestita, così che le è riferibile la predetta previsione legislativa.
L'intervento ispettivo, peraltro, è stato attuato, come indicato nel verbale di accertamento ispettivo, nell'ambito di accertamenti finalizzati alla verifica del rispetto delle norme di legge, del contratto collettivo e della legislazione sociale, essendo emerso l'impiego da parte della di Parte_4 personale della società la cui attività prevalente formalmente CP_2 comunicata alla CCIAA è di organizzazione aziendale, gestione e formazione del personale. L'accertamento non vale a verificare allora il solo rispetto delle norme sul collocamento lavorativo (tanto che tra i documenti richiesti vi era il libro unico del lavoro sez. paghe e presenze), venendo meno, allora, l'elemento ostativo all'applicazione dell'art. 3, comma 3, cit., segnalato dall'appellante.
È dunque del tutto appropriata l'iniziativa dell' di richiedere la Parte_2 produzione della documentazione alla società quale soggetto di diritto, con addebito della responsabilità della mancata esibizione alla responsabile, ovverosia alla legale rappresentante.
6 L'omissione rileva in quanto costituisce una forma di concreta opposizione o intralcio allo svolgimento o all'esercizio delle attività ispettive nelle quali si estrinsecano i menzionati poteri, incidendo sull'ispezione stessa.
6. L'appello va pertanto disatteso, con conferma della sentenza di primo grado.
La regolamentazione delle spese del grado segue la soccombenza, venendo liquidate le stesse come in dispositivo.
Occorre poi dare atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in
€.1.000,00, oltre accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dal novellato art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Bologna il 3.7.2025
Il ConSIliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
7