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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/04/2025, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1607/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1607/2020, avente ad oggetto “Divorzio – Cessazione effetti civili ” promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. VICIDOMINI DANIELA e presso il suo Parte_1 studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
rappresentato e difeso dall'avv. SABATINO CARMELA e presso il suo Controparte_1 studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 24/03/2020 presso la Cancelleria, a chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge in AN il 02/06/1994 (come da Controparte_1 estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1994 parte II, serie A, n. 56), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative all'affido della prole ed alle questioni economiche;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituito in giudizio e, pur aderendo alla richiesta di divorzio, ha Controparte_1 formulate avverse richieste, sia sotto il profilo relativo all'affidamento della prole che economico;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando le condizioni di cui alla separazione consensuale, tuttavia escludendo il mantenimento per giacché autonoma, Per_1 prevedendo, in favore di , il mantenimento di euro 150,00 mensili a carico del padre e R_ disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria.
All'udienza del 16.04.2025, tenutasi davanti al Giudice istruttore (in forma scritta), le parti hanno presentato conclusioni congiunte, conformemente alla proposta conciliativa avanzata dal Giudice istruttore con provvedimento del 03.07.2024 (nota di trattazione del 01.10.2024 per parte ricorrente, Avv. Vicidomini;
nota di trattazione del 02.12.2024 per parte resistente, Avv.
Sabatino) ed il Giudice istruttore, preso atto dell'accordo raggiunto, dopo aver rimesso la causa sul ruolo al solo fine di ottenere la certificazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ha nuovamente rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante l'accordo raggiunto.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
pagina 2 di 5 2, lettera b), l. n. 898/1970, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al
Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata giudizialmente con sentenza n.
1844/2018, munita di attestazione di passaggio in giudicato), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato – ai sensi dell'art. 5, l. n. 74/1987 – che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni
A seguito di approfondita interlocuzione con il Giudice istruttore, le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali (contenuto nella proposta conciliativa del 03.07.2024), condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico né all'interesse della prole, essendo, peraltro, garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nonché il mantenimento da parte del padre.
La proposta conciliativa ha, per l'effetto, previsto quanto segue:
“1. rinuncia alle domande incompatibili con il contenuto della presente proposta;
2. conferma, per il resto, dei provvedimenti provvisori emessi il 20.06.2022;
3. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”.
Per l'effetto, i provvedimenti provvisori emessi sono i seguenti:
“A. autorizza i coniugi a continuare a vivere separati;
B. conferma le condizioni della separazione, con esclusione dell'assegno di mantenimento per la figlia e con l'obbligo a carico di di corrispondere mensilmente a Controparte_1 [...] la somma di €. 150,00 a titolo di mantenimento del figlio oltre al 50% delle Parte_1 R_ spese straordinarie, somma da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo di vaglia postale e/o bonifico bancario”.
pagina 3 di 5 Va, peraltro, precisato come, in relazione alla separazione consensualizzata, non siano più attuali le questioni relative al diritto di visita ed affido di giacché maggiorenne ma non Per_1 autonoma, fermo il resto di quanto ivi statuito, naturalmente non incompatibile con il contenuto della proposta conciliativa suindicata.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate, dando tuttavia atto che è parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Parte_1
Stato, con delibera del locale Consiglio dell'Ordine del 26.07.2019.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra: ata il 08/11/1973 in AN (SA) Parte_1
e ata il 01/05/1971 in AN (SA) Controparte_1 il 02/06/1994 in AN (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1994, parte II, serie A, n. 56);
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63,
DPR n. 369/2000);
- dispone in conformità degli accordi raggiunti fra le parti, qui richiamati per relationem, da intendersi parte integrante del presente provvedimento, prendendo atto delle condizioni di cui ai punti n.ri 1.
Compensa le spese di lite dando atto che è parte ammessa al gratuito Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, con delibera del locale Consiglio del 26.07.2019, dando atto, tuttavia, come agli atti di causa manchi formale istanza di liquidazione, in uno alla pagina 4 di 5 documentazione economico-reddituale della parte dall'anno precedente al ricorso e sino alla definizione, lo stato di famiglia aggiornato, nonché pari documentazione reddituale per i conviventi (fatta salva, sia per la beneficiaria che per i conviventi, la dichiarazione di atto notorio attestante la proprie condizioni economiche e la persistenza nelle condizioni per l'ammissione al beneficio).
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 17.04.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1607/2020, avente ad oggetto “Divorzio – Cessazione effetti civili ” promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. VICIDOMINI DANIELA e presso il suo Parte_1 studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
rappresentato e difeso dall'avv. SABATINO CARMELA e presso il suo Controparte_1 studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 24/03/2020 presso la Cancelleria, a chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge in AN il 02/06/1994 (come da Controparte_1 estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1994 parte II, serie A, n. 56), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative all'affido della prole ed alle questioni economiche;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituito in giudizio e, pur aderendo alla richiesta di divorzio, ha Controparte_1 formulate avverse richieste, sia sotto il profilo relativo all'affidamento della prole che economico;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando le condizioni di cui alla separazione consensuale, tuttavia escludendo il mantenimento per giacché autonoma, Per_1 prevedendo, in favore di , il mantenimento di euro 150,00 mensili a carico del padre e R_ disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria.
All'udienza del 16.04.2025, tenutasi davanti al Giudice istruttore (in forma scritta), le parti hanno presentato conclusioni congiunte, conformemente alla proposta conciliativa avanzata dal Giudice istruttore con provvedimento del 03.07.2024 (nota di trattazione del 01.10.2024 per parte ricorrente, Avv. Vicidomini;
nota di trattazione del 02.12.2024 per parte resistente, Avv.
Sabatino) ed il Giudice istruttore, preso atto dell'accordo raggiunto, dopo aver rimesso la causa sul ruolo al solo fine di ottenere la certificazione di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ha nuovamente rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante l'accordo raggiunto.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
pagina 2 di 5 2, lettera b), l. n. 898/1970, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al
Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata giudizialmente con sentenza n.
1844/2018, munita di attestazione di passaggio in giudicato), è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato – ai sensi dell'art. 5, l. n. 74/1987 – che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni
A seguito di approfondita interlocuzione con il Giudice istruttore, le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali (contenuto nella proposta conciliativa del 03.07.2024), condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico né all'interesse della prole, essendo, peraltro, garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, nonché il mantenimento da parte del padre.
La proposta conciliativa ha, per l'effetto, previsto quanto segue:
“1. rinuncia alle domande incompatibili con il contenuto della presente proposta;
2. conferma, per il resto, dei provvedimenti provvisori emessi il 20.06.2022;
3. compensazione delle spese di lite e rinuncia degli avvocati alla solidarietà professionale”.
Per l'effetto, i provvedimenti provvisori emessi sono i seguenti:
“A. autorizza i coniugi a continuare a vivere separati;
B. conferma le condizioni della separazione, con esclusione dell'assegno di mantenimento per la figlia e con l'obbligo a carico di di corrispondere mensilmente a Controparte_1 [...] la somma di €. 150,00 a titolo di mantenimento del figlio oltre al 50% delle Parte_1 R_ spese straordinarie, somma da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo di vaglia postale e/o bonifico bancario”.
pagina 3 di 5 Va, peraltro, precisato come, in relazione alla separazione consensualizzata, non siano più attuali le questioni relative al diritto di visita ed affido di giacché maggiorenne ma non Per_1 autonoma, fermo il resto di quanto ivi statuito, naturalmente non incompatibile con il contenuto della proposta conciliativa suindicata.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate, dando tuttavia atto che è parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Parte_1
Stato, con delibera del locale Consiglio dell'Ordine del 26.07.2019.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra: ata il 08/11/1973 in AN (SA) Parte_1
e ata il 01/05/1971 in AN (SA) Controparte_1 il 02/06/1994 in AN (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1994, parte II, serie A, n. 56);
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63,
DPR n. 369/2000);
- dispone in conformità degli accordi raggiunti fra le parti, qui richiamati per relationem, da intendersi parte integrante del presente provvedimento, prendendo atto delle condizioni di cui ai punti n.ri 1.
Compensa le spese di lite dando atto che è parte ammessa al gratuito Parte_1 patrocinio a spese dello Stato, con delibera del locale Consiglio del 26.07.2019, dando atto, tuttavia, come agli atti di causa manchi formale istanza di liquidazione, in uno alla pagina 4 di 5 documentazione economico-reddituale della parte dall'anno precedente al ricorso e sino alla definizione, lo stato di famiglia aggiornato, nonché pari documentazione reddituale per i conviventi (fatta salva, sia per la beneficiaria che per i conviventi, la dichiarazione di atto notorio attestante la proprie condizioni economiche e la persistenza nelle condizioni per l'ammissione al beneficio).
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 17.04.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
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