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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 30/10/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 123/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LARINO SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 28 ottobre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 123/2024 R.G.L.
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Marisa Parte_1 C.F._1
Fiorito, in virtù di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Campobasso alla piazza Falcone e Borsellino n. 1
PARTE RICORRENTE
E
– C.F. , Controparte_1 P.IV_1
P. IV , in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato P.IV_2
e difeso dall'avv. Antonella Testa, giusta procura generale alle liti del 22/03/2024, rep. 37875/7313 per notar di Fiumicino, con la quale è elettivamente domiciliato in Campobasso alla Persona_1
Via Zurlo n°11.
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La proponeva ricorso, in seguito al rigetto della domanda in via Parte_1
CP_ amministrativa, avverso il provvedimento dell' di Campobasso del 14.04.2023
( mediante il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 13.974,01 totali C.F._2 per il ricalcolo sulla Prestazione n. 044-190007013953 Cat. INVCIV per il periodo dal
01.05.2013 al 31.05.2023. La ricorrente concludeva, in via preliminare, per la nullità del provvedimento impugnato perché emesso in assenza dei requisiti necessari ex art. 3 L. 241/90; nel merito, per la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di €
13.974,01 avanzata dall' e quindi per accertare e dichiararne l'irrepetibilità; in via CP_1 subordinata, per la possibilità di rateizzazione del debito.
Si costituiva l' , contestando in toto le ragioni avverse e chiedendo nel merito il rigetto del CP_1 ricorso.
All'udienza dell'11 dicembre 2024 la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza odierna per discussione.
2. La domanda non merita accoglimento.
In via preliminare, si rileva che nella fattispecie l'atto amministrativo impugnato ha natura di atto dal contenuto vincolato, che rientra negli atti nei quali la Pubblica Amministrazione non ha alcun margine di manovra, a differenza di quanto previsto per gli atti discrezionali. Dalla natura vincolata del provvedimento deriva che l'obbligo di motivazione viene adempiuto mediante la semplice enunciazione dei presupposti dell'azione amministrativa posta in essere.
Ciò detto, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (cfr. Cass. Sez. Lav. 13223/2020, 5606/2023, “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”).
Orbene, nella fattispecie non vi è stato errore da parte dell'ente erogante, né legittimo affidamento nell'accipiens, bensì un'omissione da parte della ricorrente, la quale non ha segnalato all' , al momento della istanza avanzata nell'anno 2011, la circostanza del proprio stato civile CP_1 di coniugata, segnalazione che, se correttamente effettuata, avrebbe avuto il risultato di non produrre il pagamento dell'importo di maggiorazione sociale con la pensione, come nel caso avvenuto, perché vi sarebbe stato superamento del limite reddituale dovuto al cumulo coi redditi del coniuge.
In applicazione del principio di diritto sopra riportato, stante la mancata prova dei fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, viene a mancare il requisito per affermare la irripetibilità dell'indebito assistenziale, ossia l'errore dell'ente erogatore e la insussistenza del dolo dell'interessato, a cui è parificata “quoad effectum” la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (dal momento che l' ha calcolato l'importo totale dell'assegno sociale, CP_1 già pensione cat. INVCIV n. 07013953, tenendo conto delle iniziali inesatte dichiarazioni fornite dalla allo stesso istituto). Pt_1
Ne consegue il rigetto della domanda.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei degli onorari del D.M. n. 147/2022 con esclusione della fase istruttoria, con riduzione alla metà per l'assenza di questioni di particolare complessità.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna al pagamento in favore dell' , in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t., delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.109,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
Larino, 28 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Silvia Cucchiella
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LARINO SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 28 ottobre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 123/2024 R.G.L.
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Marisa Parte_1 C.F._1
Fiorito, in virtù di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Campobasso alla piazza Falcone e Borsellino n. 1
PARTE RICORRENTE
E
– C.F. , Controparte_1 P.IV_1
P. IV , in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato P.IV_2
e difeso dall'avv. Antonella Testa, giusta procura generale alle liti del 22/03/2024, rep. 37875/7313 per notar di Fiumicino, con la quale è elettivamente domiciliato in Campobasso alla Persona_1
Via Zurlo n°11.
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La proponeva ricorso, in seguito al rigetto della domanda in via Parte_1
CP_ amministrativa, avverso il provvedimento dell' di Campobasso del 14.04.2023
( mediante il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 13.974,01 totali C.F._2 per il ricalcolo sulla Prestazione n. 044-190007013953 Cat. INVCIV per il periodo dal
01.05.2013 al 31.05.2023. La ricorrente concludeva, in via preliminare, per la nullità del provvedimento impugnato perché emesso in assenza dei requisiti necessari ex art. 3 L. 241/90; nel merito, per la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di €
13.974,01 avanzata dall' e quindi per accertare e dichiararne l'irrepetibilità; in via CP_1 subordinata, per la possibilità di rateizzazione del debito.
Si costituiva l' , contestando in toto le ragioni avverse e chiedendo nel merito il rigetto del CP_1 ricorso.
All'udienza dell'11 dicembre 2024 la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza odierna per discussione.
2. La domanda non merita accoglimento.
In via preliminare, si rileva che nella fattispecie l'atto amministrativo impugnato ha natura di atto dal contenuto vincolato, che rientra negli atti nei quali la Pubblica Amministrazione non ha alcun margine di manovra, a differenza di quanto previsto per gli atti discrezionali. Dalla natura vincolata del provvedimento deriva che l'obbligo di motivazione viene adempiuto mediante la semplice enunciazione dei presupposti dell'azione amministrativa posta in essere.
Ciò detto, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (cfr. Cass. Sez. Lav. 13223/2020, 5606/2023, “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere”).
Orbene, nella fattispecie non vi è stato errore da parte dell'ente erogante, né legittimo affidamento nell'accipiens, bensì un'omissione da parte della ricorrente, la quale non ha segnalato all' , al momento della istanza avanzata nell'anno 2011, la circostanza del proprio stato civile CP_1 di coniugata, segnalazione che, se correttamente effettuata, avrebbe avuto il risultato di non produrre il pagamento dell'importo di maggiorazione sociale con la pensione, come nel caso avvenuto, perché vi sarebbe stato superamento del limite reddituale dovuto al cumulo coi redditi del coniuge.
In applicazione del principio di diritto sopra riportato, stante la mancata prova dei fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, viene a mancare il requisito per affermare la irripetibilità dell'indebito assistenziale, ossia l'errore dell'ente erogatore e la insussistenza del dolo dell'interessato, a cui è parificata “quoad effectum” la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (dal momento che l' ha calcolato l'importo totale dell'assegno sociale, CP_1 già pensione cat. INVCIV n. 07013953, tenendo conto delle iniziali inesatte dichiarazioni fornite dalla allo stesso istituto). Pt_1
Ne consegue il rigetto della domanda.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei degli onorari del D.M. n. 147/2022 con esclusione della fase istruttoria, con riduzione alla metà per l'assenza di questioni di particolare complessità.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia di cui in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna al pagamento in favore dell' , in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t., delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.109,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
Larino, 28 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Silvia Cucchiella