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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/03/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
26 febbraio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8115/2024 R.G. Sez. Lavoro,
PROMOSSA DA
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Chiara Isgrò, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del , rappresentato Controparte_1 Controparte_2
e difeso dal funzionario delegato ex art. 417-bis c.p.c. dott. Controparte_3
- Resistente -
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28 agosto 2024 il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio esponendo: di essere un docente di scuola secondaria con ultima sede di servizio, al momento della proposizione del ricorso, presso l'I.S. D. Abruzzi Politecnico del Mare di
Catania; che negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 ha prestato servizio alle dipendenze del in virtù di contratti a tempo determinato di durata Controparte_1
annuale e/o fino al termine delle attività didattiche;
che nei predetti anni scolastici non ha fruito della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di 500,00 euro annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali.
1 Il docente ha dedotto l'ingiustificata disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, considerato che tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
Ha richiamato la sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022 con la quale il Consiglio di Stato ha annullato il DPCM n. 32313 del 23 settembre 2015 nella parte in cui esclude i docenti precari dal diritto di fruire della Carta elettronica di cui trattasi, l'ordinanza emessa il 18 maggio 2022 nella causa C-450/21 con la quale la Corte di giustizia UE ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei
500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione nonché la recente sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023 con cui la Corte di Cassazione ha riconosciuto la spettanza della Carte elettronica del docente anche ai docenti non di ruolo destinatari di incarichi per docenza di durata annuale (fino al 31/08) e/o fino al temine delle attività didattiche (fino al 30/06).
Ha assunto, dunque, che la mancata erogazione del beneficio in parola costituisce violazione del principio eurocomunitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 del richiamato
Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, ed ancora contrasta con quanto stabilito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 nonché dagli artt. 3, 35 e 97 Cost..
Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente ha formulato le proprie conclusioni chiedendo di:
“- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a beneficiare della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1, c. 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019-2020, 2020-
2021, 2021-2022 e 2022-2023 e, per l'effetto, condanna[re] il Controparte_1
, in persona del pro tempore, a costituire detta Carta in favore di parte
[...] CP_2
ricorrente, con accredito sulla medesima delle somme spettanti per gli anni scolastici suindicati per l'importo complessivo di € 2.000,00, oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla maturazione del diritto al soddisfo;
-
Condannare le amministrazioni resistenti, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, alla rifusione delle spese processuali, comprensivi di diritti, onorari, spese non imponibili, spese generali, cassa ed iva da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che a tal fine rende la dichiarazione di legge”.
2 Con memoria difensiva depositata in data 11 febbraio 2025, il Controparte_1
si è tempestivamente costituito in giudizio, eccependo la maturazione della
[...] prescrizione e perorando l'infondatezza del ricorso del merito.
All'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza di discussione, la causa
è stata ritenuto matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2.1. Il ricorso può accogliersi per le ragioni già espresse da questo Ufficio in fattispecie identiche, alle cui condivisibili motivazioni può farsi riferimento recependole ex art. 118 disp. att. c.p.c. anche in virtù della loro chiarezza espositiva (ex multis e da ultimo Tribunale di
Catania, sez. Lavoro sentenza n. 4904 del 5.12.2023 est. dott.ssa Laura Renda).
Giova a tal riguardo richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio Controparte_1 CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che (ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro CP_1
a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v.,
3 per analogia, sentenza del 5 giugno 2018, Grupo Norte Facility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n. 450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che “Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del
20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, UstarizAróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”. La
Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, GrupoNorteFacility, C-
574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”. Più precisamente la VI
Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss. ha così argomentato: “35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere
4 considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. 36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n.
107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a CP_1 distanza…». […] 38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non
è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio
2012, C-556/11, punto 38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, Persona_1
C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, GrupoNorteFacility C-574/16, punto 41, Per_2
ordinanze del 21 settembre 2016, C631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, Persona_3
C-315/17, punto 45.)”. Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte Persona_4
di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri. La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/1989, ha con continuità affermato che
“le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”. Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e ultra partes, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n. 2468).
5 Ciò posto e ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva
99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l.
107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità
Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav.,
21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)”.
2.2. Nella specie non è revocabile in dubbio che la natura del lavoro svolto dalla parte ricorrente a tempo determinato sia del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, elemento, quest'ultimo, che, come rimarcato dalla
Corte di Giustizia, non può da solo rilevare ai fini di escludere la dedotta discriminazione.
Appare, del resto, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto- dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
La comparabilità del servizio prestato dal ricorrente negli anni scolastici 2019/20, 2020/21,
2021/22 e 2022/23 a quello proprio di un docente a tempo indeterminato trova conferma, in concreto, nelle produzioni documentali (v. doc.
1-5 parte ricorrente nonché stato matricolare
Cont prodotto dal ), ritualmente depositate, le quali comprovano, con riferimento alle annualità oggetto del giudizio l'attribuzione e lo svolgimento di incarichi per docenza fino al
31 agosto o fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, legge n. 124/1999, e segnatamente dal 09/09/2019 al 31/08/2020 e dal 13/10/2020 al 30/06/2021 presso l'I.S. D.
Abruzzi Politecnico del Mare di Catania nonché dal 28/09/2021 al 31/08/2022 e dall'08/10/2022 al 31/08/2023 presso l'I.S. ITN-ITG-IPS di Riposto.
6 La situazione lavorativa del ricorrente nei termini appena descritti è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma
1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, aio sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
2.3. Infine, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione formulata dal CP_1
resistente.
Con la richiamata sentenza n. 29961/2023 la Suprema Corte ha affermato che l'obbligazione dedotta in giudizio ha natura pecuniaria e alla stessa si applica la prescrizione breve ex art. 2948, co. 1, n. 4, c.c. mentre, con riguardo alla decorrenza del termine, ha precisato che “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
La invocata fattispecie estintiva non si è, all'evidenza, perfezionata, discutendosi della misura relativa ad anni scolastici che, avuto riguardo alla data di conferimento dell'incarico, si collocano nel quinquennio precedente la data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio intervenuta il 30 agosto 2024 (cfr. documentazione prodotta da parte ricorrente in data 15 febbraio 2025).
7 2.4. Va, in definitiva, accertato il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 e, dunque, per € 2.000,00, con la condanna del convenuto agli adempimenti dovuti al CP_1
fine di rendere effettivamente fruibile alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 (come modificato dal d.m. n. 147/2022), vanno poste a carico di parte convenuta e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 8115/2024 R.G.: dichiara il diritto di parte ricorrente di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23; condanna il , in persona del , alla Controparte_1 Controparte_2
attribuzione alla parte ricorrente della Carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 2.000,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 della legge n.
724/1994; condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di Controparte_1 lite che liquida in complessivi € 1.029,50 oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
Catania, 5 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
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