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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/03/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
la Giudice, Sonia Salvatori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte al n. 3019 /2024 + 5369/2024 R.G.L. promosse da:
c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. FERRERI GIANFRANCO, domiciliata come da ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_1
e difesa dagli avv.ti MORREALE GABRIELE, PARISI TOMMASO, domiciliato come da memoria costitutiva;
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
- come in atti.
Per il resistente:
- come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso: con due distinti ricorsi, ritualmente notificati e successivamente riuniti, la
1 sig.ra ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1 ingiunzione emessa dall' n. OI 001715372 con cui l' le ha chiesto di CP_1 CP_2 versare l'importo di euro 16.410,83 a titolo di sanzione amministrativa conseguente ad omissioni contributive relative a lavoratori dipendenti e riguardanti l'anno 2016.
Parte ricorrente non contesta il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'importo di euro 6.564,33, come quantificato dall' , ma CP_1
l'importo richiesto con l'O.I. opposta a titolo di sanzione e che ritiene eccessivo, rappresentando esso due volte e mezza l'importo dei contributi non versati.
Chiede, pertanto, la riduzione della sanzione.
L costituendosi in giudizio ha rilevato, a questo proposito, come la misura CP_1 della sanzione sia stata determinata in considerazione della gravità della condotta dell'autore delle violazioni e degli altri elementi di valutazione
(reiterazione del reato con omesso versamento delle quote carico lavoratori anni
2014, 2015 e 2016).
Tentata invano la conciliazione delle parti, la causa è stata decisa nei termini di cui al dispositivo senza espletamento di attività istruttoria.
Considerato:
1. innanzitutto deve essere rilevata una circostanza pacifica tra le parti:
l'ordinanza opposta è stata notificata due volte alla ricorrente, una prima in data 8.3.24, oggetto del giudizio n. 3019/24 RG ed una seconda in data 24.5.24, oggetto del giudizio RGL 5369/2024.
2. La sanzione amministrativa irrogata con l'O.I. opposta è stata determinata dall ai sensi del decreto-legge n. 48/2023, convertito CP_1 dalla Legge n. 85 del 3.7.2023.
3. Il decreto-legge n. 48/2023, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”, convertito dalla Legge n. 85 del
3.7.2023, all'articolo 23 ha introdotto alcune modifiche al quadro sanzionatorio in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali.
4. Il comma 1 del citato articolo prevede, in particolare, la modifica dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983, relativamente alle sanzioni previste per l'omesso versamento di ritenute previdenziali di importo inferiore alla soglia di 10.000 euro annui,
2 sostituendo le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» con le parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
5. La norma contenuta nell'articolo 11 della legge n. 689/1981 stabilisce che nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, si debba avere riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
6. In accoglimento della domanda, valutati tutti i criteri di cui all'art. 11 della L. 689/1981, si ritiene di dover rideterminare la sanzione amministrativa nell'importo di € 9.846,50, corrispondente al minimo edittale (una volta e mezza l'importo omesso).
7. Infatti, occorre considerare che: -la società a cui si Parte_2 riferiscono le omissioni e di cui la parte ricorrente era legale r.te, è stata dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Torino del 29.7.2016; - anche per gli anni 2014 e 2015 la società aveva omesso il Parte_2 versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ed in data
23.3.2024 la ricorrente ha provveduto a versare all' l'importo delle CP_2 relative sanzioni amministrative (in misura ridotta ex art. 9, c. 5 del d.lgs
8/2016: rispettivamente, euro 6.429,88 per l'omissione del 2014 ed euro
8.316,87 per l'omissione del 2015, oltre spese di notifica); - la ricorrente ha reperito una nuova attività lavorativa come impiegata solo con decorrenza dal 20.9.2021, come dedotto nell'atto introduttivo senza incontrare contestazioni;
8. può pertanto concludersi come il mancato versamento delle ritenute in favore dell' con riferimento agli anni 2014, 2015 e 2016, sia CP_1 ascrivibile allo stato di decozione in cui versava la società amministrata dalla ricorrente, certificato dalla dichiarazione di fallimento intervenuta nel luglio 2016 e non ad una inclinazione della ricorrente a trasgredire la legge;
inoltre, risulta come la ricorrente si sia fattivamente adoperata per far fronte al pagamento delle sanzioni amministrative che le sono state irrogate in relazione alle annualità pregresse rispetto a quella in esame;
9. trattasi di una serie di circostanze di carattere oggettivo e soggettivo che, valutate complessivamente, consentono di qualificare il fatto non di gravità tale da meritare una sanzione diversa dal minimo edittale, importo che appare proporzionato al fatto, alla personalità della ricorrente, alle sue condizioni economiche, nonchè dissuasivo.
3 10. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e sono liquidate CP_1 nella misura indicata in dispositivo (con applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento per le prime due fasi del giudizio RGL 3019/2024
e con applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento per le prime due fasi del giudizio RGL 5369/2024, cui si aggiunge, per la fase decisionale dei giudizi riuniti, un onorario calcolato sul valore minimo dello scaglione di riferimento attesa la semplicità delle questioni proposte e trattate.
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c.
disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- modifica l'ordinanza-ingiunzione n. OI 001715372 limitatamente CP_1 all'entità della sanzione dovuta, determinandola complessivamente nell'importo di € 9.846,50, oltre spese di notifica;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 3.571,00, CP_1 oltre spese forfettarie al 15%, iva, cpa, c.u. se versato;
- fissa in giorni 60 il termine di deposito della sentenza.
Torino, 06/03/2025 la Giudice
Sonia SALVATORI
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
la Giudice, Sonia Salvatori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte al n. 3019 /2024 + 5369/2024 R.G.L. promosse da:
c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. FERRERI GIANFRANCO, domiciliata come da ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_1
e difesa dagli avv.ti MORREALE GABRIELE, PARISI TOMMASO, domiciliato come da memoria costitutiva;
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
- come in atti.
Per il resistente:
- come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso: con due distinti ricorsi, ritualmente notificati e successivamente riuniti, la
1 sig.ra ha proposto opposizione avverso l'ordinanza Parte_1 ingiunzione emessa dall' n. OI 001715372 con cui l' le ha chiesto di CP_1 CP_2 versare l'importo di euro 16.410,83 a titolo di sanzione amministrativa conseguente ad omissioni contributive relative a lavoratori dipendenti e riguardanti l'anno 2016.
Parte ricorrente non contesta il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per l'importo di euro 6.564,33, come quantificato dall' , ma CP_1
l'importo richiesto con l'O.I. opposta a titolo di sanzione e che ritiene eccessivo, rappresentando esso due volte e mezza l'importo dei contributi non versati.
Chiede, pertanto, la riduzione della sanzione.
L costituendosi in giudizio ha rilevato, a questo proposito, come la misura CP_1 della sanzione sia stata determinata in considerazione della gravità della condotta dell'autore delle violazioni e degli altri elementi di valutazione
(reiterazione del reato con omesso versamento delle quote carico lavoratori anni
2014, 2015 e 2016).
Tentata invano la conciliazione delle parti, la causa è stata decisa nei termini di cui al dispositivo senza espletamento di attività istruttoria.
Considerato:
1. innanzitutto deve essere rilevata una circostanza pacifica tra le parti:
l'ordinanza opposta è stata notificata due volte alla ricorrente, una prima in data 8.3.24, oggetto del giudizio n. 3019/24 RG ed una seconda in data 24.5.24, oggetto del giudizio RGL 5369/2024.
2. La sanzione amministrativa irrogata con l'O.I. opposta è stata determinata dall ai sensi del decreto-legge n. 48/2023, convertito CP_1 dalla Legge n. 85 del 3.7.2023.
3. Il decreto-legge n. 48/2023, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”, convertito dalla Legge n. 85 del
3.7.2023, all'articolo 23 ha introdotto alcune modifiche al quadro sanzionatorio in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali.
4. Il comma 1 del citato articolo prevede, in particolare, la modifica dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983, relativamente alle sanzioni previste per l'omesso versamento di ritenute previdenziali di importo inferiore alla soglia di 10.000 euro annui,
2 sostituendo le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» con le parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
5. La norma contenuta nell'articolo 11 della legge n. 689/1981 stabilisce che nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, si debba avere riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
6. In accoglimento della domanda, valutati tutti i criteri di cui all'art. 11 della L. 689/1981, si ritiene di dover rideterminare la sanzione amministrativa nell'importo di € 9.846,50, corrispondente al minimo edittale (una volta e mezza l'importo omesso).
7. Infatti, occorre considerare che: -la società a cui si Parte_2 riferiscono le omissioni e di cui la parte ricorrente era legale r.te, è stata dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Torino del 29.7.2016; - anche per gli anni 2014 e 2015 la società aveva omesso il Parte_2 versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ed in data
23.3.2024 la ricorrente ha provveduto a versare all' l'importo delle CP_2 relative sanzioni amministrative (in misura ridotta ex art. 9, c. 5 del d.lgs
8/2016: rispettivamente, euro 6.429,88 per l'omissione del 2014 ed euro
8.316,87 per l'omissione del 2015, oltre spese di notifica); - la ricorrente ha reperito una nuova attività lavorativa come impiegata solo con decorrenza dal 20.9.2021, come dedotto nell'atto introduttivo senza incontrare contestazioni;
8. può pertanto concludersi come il mancato versamento delle ritenute in favore dell' con riferimento agli anni 2014, 2015 e 2016, sia CP_1 ascrivibile allo stato di decozione in cui versava la società amministrata dalla ricorrente, certificato dalla dichiarazione di fallimento intervenuta nel luglio 2016 e non ad una inclinazione della ricorrente a trasgredire la legge;
inoltre, risulta come la ricorrente si sia fattivamente adoperata per far fronte al pagamento delle sanzioni amministrative che le sono state irrogate in relazione alle annualità pregresse rispetto a quella in esame;
9. trattasi di una serie di circostanze di carattere oggettivo e soggettivo che, valutate complessivamente, consentono di qualificare il fatto non di gravità tale da meritare una sanzione diversa dal minimo edittale, importo che appare proporzionato al fatto, alla personalità della ricorrente, alle sue condizioni economiche, nonchè dissuasivo.
3 10. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e sono liquidate CP_1 nella misura indicata in dispositivo (con applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento per le prime due fasi del giudizio RGL 3019/2024
e con applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento per le prime due fasi del giudizio RGL 5369/2024, cui si aggiunge, per la fase decisionale dei giudizi riuniti, un onorario calcolato sul valore minimo dello scaglione di riferimento attesa la semplicità delle questioni proposte e trattate.
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c.
disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
- modifica l'ordinanza-ingiunzione n. OI 001715372 limitatamente CP_1 all'entità della sanzione dovuta, determinandola complessivamente nell'importo di € 9.846,50, oltre spese di notifica;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 3.571,00, CP_1 oltre spese forfettarie al 15%, iva, cpa, c.u. se versato;
- fissa in giorni 60 il termine di deposito della sentenza.
Torino, 06/03/2025 la Giudice
Sonia SALVATORI
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