Ordinanza cautelare 10 novembre 2023
Parere definitivo 29 gennaio 2024
Improcedibile
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09/05/2025, n. 4023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4023 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04023/2025REG.PROV.COLL.
N. 01256/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1256 del 2023, proposto da
MA OR, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Anselmo, Pierpaolo Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Verona Rovigo e Vicenza, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 01719/2022, resa tra le parti, riforma della sentenza TAR Veneto 1719/22
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Pierpaolo Carbone;
Vista l’ordinanza n. 4519 del 2023;
Vista la rinuncia al mandato del difensore di parte appellante;
Vista la documentazione sopravvenuta, da cui emerge che, a seguito dell’avvenuta denuncia, in data 28 novembre 2024, la Direzione generale ABAP, Servizio IV, ha notificato alla proprietà il decreto n. 1864 di acquisto coattivo in via di prelazione del bene in oggetto, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 42 del 2004;
rilevato che tale decreto è stato registrato dalla Corte dei conti in data 17 dicembre 2024 e non risulta essere stato tempestivamente impugnato;
ritenuto che di conseguenza sussistano i presupposti per la declaratoria di improcedibilità dell’appello:
considerato che sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO