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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 16/02/2026, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 917/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'INGIANNA GIUSEPPINA, Presidente e Relatore
ALTOMARE GIUSEPPE, Giudice
TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4487/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cosenza
Comune di Rende
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso aEmail_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza elettivamente domiciliato presso dp.cosenza@pce.agenziaentrate.it
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_6
Comune di San Fili - Ufficio Tributi 87037 San Fili CS
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239013082328000 VARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_5 Comune di San Fili - Ufficio Tributi 87037 San Fili CS
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120046693949000 TARSU/TIA 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cosenza
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso aEmail_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130005765743000 TARSU/TIA 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rende
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso aEmail_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130027722538501 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130027722538501 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130027722538501 TARSU/TIA 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso dp.cosenza@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso aEmail_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130043367259501 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130043367259501 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130043367259501 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130005158171501 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130005158171501 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130005158171501 IRPEF-ALTRO 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cosenza
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150007756515000 TARES 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160013390775000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di San Fili - Ufficio Tributi 87037 San Fili CS
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180027774306000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180027774306000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190010725967000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190015080084000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200006316134000 TARI 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso aEmail_5
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDFM000356 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDFM000356 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDFM000356 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDFM000215 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDFM000215 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDFM000215 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDFM001337 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDFM001337 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDFM001337 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 116/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 4487/2024 il sig. Ricorrente_1, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_9, a cui è poi subentrata l'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Intimazione di pagamento n. 03420239013082328/000, notificata il 07/05/2024 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, limitatamente ai sottostanti seguenti atti: 1) cartella n. 03420120046693949000, avente ad oggetto l'omesso pagamento della TARI relativa al 2011; 2) cartella n. 03420130005765743000, avente ad oggetto l'omesso pagamento della TARI relativa al 2012; 3) cartella N. 03420130027722538501000, avente ad oggetto l'omesso pagamento della TARI relativa alle annualità 2011, 2012 e 2013; 4) cartella n.
03420130043367259501000, avente ad oggetto l'IRPEF del 2010; 5) cartella N. 03420130005158171501000, avente ad oggetto l'IRPEF del 2011; 6) cartella N.
03420150007756515000, avente ad oggetto l'omesso pagamento della TARES relativa al 2013; 7) cartella N. 03420160013390775000, avente ad oggetto l'omesso pagamento del diritto annuale della
Camera di Commercio relativa al 2012; 8) cartella N. 03420180027774306000, avente ad oggetto l'omesso pagamento della TARI relativa alle annualità 2015 e 2016; 9) cartella N.
03420190010725967000, avente ad oggetto l'omesso pagamento della TARI relativa al 2018; 10) cartella
N. 03420190015080084000, avente ad oggetto l'omesso pagamento della TARI relativa al 2017; 11) cartella N. 03420200006316134000, avente ad oggetto l'omesso pagamento della TARI relativa all'annualità 2019; 12) avviso di accertamento N. 250TDFM000356, avente ad oggetto l'IRPEF relativa al
2013; 13) avviso di accertamento N. 250TDFM000215, avente ad oggetto l'IRPEF relativa al 2014; 14) avviso di accertamento N. 250TDFM001337, avente ad oggetto l'IRPEF relativa al 2015.
Il ricorrente ha eccepito: a) Nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di accertamento quali atti presupposti;
b) Omessa notifica degli atti prodromici alle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento;
c) Prescrizione del credito, il cui termine è quinquennale per i tributi locali e il Diritto annuale della Camera di Commercio ed è decennale per i tributi erariali;
d) Decorso del termine di decadenza per la notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di accertamento.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e per l'effetto la declaratoria di parziale nullità dell'intimazione di pagamento e la consequenziale inesistenza dei crediti sottesi agli atti impugnati. Con vittoria delle spese e competenze di lite con distrazione ex art. 93 cpc..
Il Comune di Cosenza, in persona del Dirigente del Settore 14° Tributi e Riscossione Dott. Nominativo_3, rappresentato e difeso dal Funzionario Difensore_2 ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, per il principio del “ne bis in idem” in quanto la Sez. 3 di Codesta C.G.T con la sentenza n. 2242/2021, non appellata, del 26/03/2021, depositata in Segreteria il 16/04/2021, ha rigettato nel merito, il ricorso del Sig.
Ricorrente_1 avverso le cartelle di pagamento: n. 03420120037463400000 (TARSU), anno 2011; n. 03420130005765743000 (TARSU), anno 2012; n. 03420140044814810000 (TARSU), anno 2013. La
Sez. 3 di Codesta C.G.T con la sentenza n. 3605/2022, non appellata, del 08/09/2022, depositata in Segreteria il 09/09/2022, ha rigettato il ricorso del Sig. Ricorrente_1 avverso le cartelle di pagamento: 1) n. 03420120037463400000 (TARSU), anno 2011; 2) n. 03420130005765743000
(TARSU), anno 2012; 3) n. 03420140044814810000 (TARSU), anno 2013; 4) n. 03420150007756515000
(TARES), anno 2013. Ha sostenuto che allorquando vi siano sentenze passate in giudicato il termine di prescrizione dei crediti è quello ordinario decennale. Ha eccepito la carenza di legittimazione passiva per gli atti di competenza del concessionario. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, nonché di essere escluso da ogni responsabilità. Con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dal Funzionario Difensore_8, citata in giudizio per le cartelle relativa ad un controllo Irpef anno 2011, ha evidenziato che legittimata passiva è l'Agenzia delle Entrate Riscossione, per cui ha chiesto al Giudice di ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Ade; di rigettare il ricorso;
di condannare il ricorrente alle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dal Funzionario Difensore_10 citata in giudizio per gli avvisi di accertamento nn. 250TDFM000356, 250TDFM000215, 250TDFM001337, relativi agli anni d'imposta 2013, 2014 e 2015, ha sostenuto che tutti gli avvisi sono stati regolarmente notificati e dal destinatario non impugnati. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di causa.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Difensore_6, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, non essendo l'intimazione di pagamento un atto autonomamente impugnabile, se non per vizi propri, allorquando gli atti sottesi risultano regolarmente notificati e non impugnati -come è avvenuto nel caso di specie-, e ad essi è seguita anche la notifica di atti intermedi interruttivi della prescrizione. Ha depositato copiosa documentazione inerente gli atti presupposti, gli atti intermedi e le relative notifiche. Ha chiesto all'adìta Corte: - dichiarare l'improcedibilità del ricorso perché proposto contro un atto non impugnabile;
- riconoscere la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento e degli avvisi di intimazione;
- riconoscere e accertare il difetto di legittimazione passiva di AdER in relazione all'asserita prescrizione antecedente all'iscrizione a ruolo;
- rigettare, comunque, ogni domanda formulata nei confronti dell'agente della riscossione. Con vittoria di spese e competenze da distrarre al difensore costituito.
Il Comune di Rende, in persona del Commissario Straordinario p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_4' Difensore_4 e dall'Avv. Difensore_3, con un secondo atto di costituzione, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva;
l'inammissibilità del ricorso per la natura dell'atto impugnato;
l'insussistenza della prescrizione per avvenuta notifica degli atti presupposti. Ha chiesto il rigetto del ricorso e, comunque, di essere tenuto indenne da ogni addebito. Con vittoria di spese e competenze di causa.
La Camera di Commercio di Cosenza, in persona del Responsabile dell'Area Legale, Avv.
Difensore_6, che la rappresenta e difende, dopo aver rilevato la carenza di legittimazione passiva, ha contestato la prescrizione, sostenendo che il credito di sua competenza è un diritto annuale, soggetto a prescrizione decennale. Ha chiesto il rigetto del ricorso, ovvero di essere esonerata da ogni responsabilità, avendo compiuto gli atti di competenza nei modi e nei termini di legge.
Con memoria illustrativa, il ricorrente ha replicato alle difese delle parti resistenti, chiedendo la cessazione della materia del contendere per le cartelle nn. 03420130005765743/000 e
03420150007756515/000 relative a tributi locali del Comune di Cosenza, perché oggetto di precedenti sentenze. Ha contestato la seconda memoria costitutiva del Comune di Rende, perché tardiva. Ha contestato la memoria di costituzione e la documentazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, evidenziando i vizi di notifica dei singoli atti. Ha insistito nei motivi del ricorso.
All'udienza del 14/01/2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte così pronuncia: 1) è prescritto il credito di cui alla cartella n. 03420120046693949000 avente ad oggetto l'omesso pagamento della TARI anno 2011, Ente impositore Comune San Fili, poiché tra la data di notifica della cartella (13/2/2013) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata
(07/05/2024) non vi sono atti interruttivi intermedi regolarmente notificati;
2) è prescritto il credito di cui alla cartella n. 034 2018 00277743 06 000, avente ad oggetto Tari anni 2015, 2016, Ente impositore
Comune San Fili, poiché in atti non vi è prova della sua notifica, che AdER asserisce essere avvenuta il
30/12/2028, per cui alla data di notifica dell'atto impugnato (07/05/2024) il credito era ormai prescritto;
3)
è nulla la notifica dell'avviso di accertamento n. 250TDFM000356, avente ad oggetto l'IRPEF anno 2013,
Ente impositore Centro Operativo Pescara, asseritamente notificato in data 28.06.2018, mediante affissione al Comune, in quanto non è stato completato l'iter procedurale richiesto dalla legge per questa tipologia di notifica. Invero, la notifica eseguita ex art. 140 cpc, si considera perfezionata se sono svolte tutte le seguenti formalità: a) deposito della copia dell'atto presso la sede del Comune;
b) affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
c) spedizione dell'avviso al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Se anche uno solo di questi adempimenti manca, la notifica non sarà perfezionata. Orbene, la mancata o irregolare notifica di un atto presupposto (es. cartella, avviso di accertamento) comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato successivamente e non ha effetto interruttivo della termine di prescrizione;
4) per i medesimi motivi di cui supra n. 3, è nulla la notifica dell'avviso di accertamento N. 250TDFM000215, avente ad oggetto l'IRPEF anno 2014, Ente impositore Centro Operativo Pescara, asseritamente notificato il 13/06/2019 mediante notifica ad irreperibile, ex art. 140 cpc.; 5) è cessata la materia del contendere per il credito della cartella
N. 03420150007756515000, avente ad oggetto l'omesso pagamento della TARES anno 2013, Ente impositore Comune di Cosenza, in quanto l'atto è stato oggetto di precedente sentenza n. 3605/2022, che ha rigettato il ricorso del sig. Ricorrente_1; la sentenza fa stato tra le parti in quanto passata in giudicato. Relativamente a questo atto, dunque, è venuto meno l'interesse della parte a contestare il credito, né la
Corte può decidere in merito, stante il limite del principio del ne bis in idem;
6) per gli stessi motivi di cui supra punto 5) è cessata la materia del contendere per i crediti della cartella n. 03420130005765743000, avente ad oggetto l'omesso pagamento della TARI anno 2012, Ente impositore Comune di Cosenza, oggetto della sentenza n. 2242/2021, passata in giudicato;
7) per tutti i restanti atti sottesi all'intimazione di pagamento ed impugnati unitamente ad essa, l'AdER ha dato prova della regolare notifica. La mancata loro impugnazione ha reso definitiva la pretesa fiscale, per cui il ricorrente non può in questa sede eccepire la prescrizione. Invero, secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte (ex multis Corte
Cass., Sentenza n. 13134/ 2019) il consolidamento della pretesa tributaria, per effetto della omessa impugnazione dell'atto presupposto, rende irretrattabile l'eccezione di prescrizione antecedente all'atto prodromico e non eccepita nei termini di legge, ma fatta valere con l'atto successivo. La prescrizione antecedente alla notifica della cartella non impugnata, pertanto, non potrà essere invocata dal contribuente con la notifica dell'intimazione di pagamento.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese tra tutte le parti processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara cessata la materia del contendere per le cartelle nn. 03420130005765743/000 e 03420150007756515/000.
Annulla le cartelle nn. 03420120046693949000, 03420180027774306000 e l'avviso di accertamento n.
250TDFM000356 per intervenuta prescrizione del credito. Conferma per il resto la legittimità degli atti impugnati, unitamente all'intimazione di pagamento n. 03420239013082328/000. Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'INGIANNA GIUSEPPINA, Presidente e Relatore
ALTOMARE GIUSEPPE, Giudice
TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4487/2024 depositato il 23/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cosenza
Comune di Rende
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso aEmail_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza elettivamente domiciliato presso dp.cosenza@pce.agenziaentrate.it
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_6
Comune di San Fili - Ufficio Tributi 87037 San Fili CS
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239013082328000 VARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_5 Comune di San Fili - Ufficio Tributi 87037 San Fili CS
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120046693949000 TARSU/TIA 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cosenza
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso aEmail_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130005765743000 TARSU/TIA 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rende
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso aEmail_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130027722538501 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130027722538501 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130027722538501 TARSU/TIA 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso dp.cosenza@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso aEmail_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130043367259501 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130043367259501 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130043367259501 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130005158171501 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130005158171501 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130005158171501 IRPEF-ALTRO 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Cosenza
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150007756515000 TARES 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_5 - CF_Difensore_5 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160013390775000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di San Fili - Ufficio Tributi 87037 San Fili CS
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180027774306000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180027774306000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190010725967000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190015080084000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200006316134000 TARI 2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso aEmail_5
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDFM000356 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDFM000356 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDFM000356 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDFM000215 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDFM000215 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDFM000215 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDFM001337 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDFM001337 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDFM001337 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 116/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 4487/2024 il sig. Ricorrente_1, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_9, a cui è poi subentrata l'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Intimazione di pagamento n. 03420239013082328/000, notificata il 07/05/2024 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, limitatamente ai sottostanti seguenti atti: 1) cartella n. 03420120046693949000, avente ad oggetto l'omesso pagamento della TARI relativa al 2011; 2) cartella n. 03420130005765743000, avente ad oggetto l'omesso pagamento della TARI relativa al 2012; 3) cartella N. 03420130027722538501000, avente ad oggetto l'omesso pagamento della TARI relativa alle annualità 2011, 2012 e 2013; 4) cartella n.
03420130043367259501000, avente ad oggetto l'IRPEF del 2010; 5) cartella N. 03420130005158171501000, avente ad oggetto l'IRPEF del 2011; 6) cartella N.
03420150007756515000, avente ad oggetto l'omesso pagamento della TARES relativa al 2013; 7) cartella N. 03420160013390775000, avente ad oggetto l'omesso pagamento del diritto annuale della
Camera di Commercio relativa al 2012; 8) cartella N. 03420180027774306000, avente ad oggetto l'omesso pagamento della TARI relativa alle annualità 2015 e 2016; 9) cartella N.
03420190010725967000, avente ad oggetto l'omesso pagamento della TARI relativa al 2018; 10) cartella
N. 03420190015080084000, avente ad oggetto l'omesso pagamento della TARI relativa al 2017; 11) cartella N. 03420200006316134000, avente ad oggetto l'omesso pagamento della TARI relativa all'annualità 2019; 12) avviso di accertamento N. 250TDFM000356, avente ad oggetto l'IRPEF relativa al
2013; 13) avviso di accertamento N. 250TDFM000215, avente ad oggetto l'IRPEF relativa al 2014; 14) avviso di accertamento N. 250TDFM001337, avente ad oggetto l'IRPEF relativa al 2015.
Il ricorrente ha eccepito: a) Nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di accertamento quali atti presupposti;
b) Omessa notifica degli atti prodromici alle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento;
c) Prescrizione del credito, il cui termine è quinquennale per i tributi locali e il Diritto annuale della Camera di Commercio ed è decennale per i tributi erariali;
d) Decorso del termine di decadenza per la notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di accertamento.
Ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e per l'effetto la declaratoria di parziale nullità dell'intimazione di pagamento e la consequenziale inesistenza dei crediti sottesi agli atti impugnati. Con vittoria delle spese e competenze di lite con distrazione ex art. 93 cpc..
Il Comune di Cosenza, in persona del Dirigente del Settore 14° Tributi e Riscossione Dott. Nominativo_3, rappresentato e difeso dal Funzionario Difensore_2 ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, per il principio del “ne bis in idem” in quanto la Sez. 3 di Codesta C.G.T con la sentenza n. 2242/2021, non appellata, del 26/03/2021, depositata in Segreteria il 16/04/2021, ha rigettato nel merito, il ricorso del Sig.
Ricorrente_1 avverso le cartelle di pagamento: n. 03420120037463400000 (TARSU), anno 2011; n. 03420130005765743000 (TARSU), anno 2012; n. 03420140044814810000 (TARSU), anno 2013. La
Sez. 3 di Codesta C.G.T con la sentenza n. 3605/2022, non appellata, del 08/09/2022, depositata in Segreteria il 09/09/2022, ha rigettato il ricorso del Sig. Ricorrente_1 avverso le cartelle di pagamento: 1) n. 03420120037463400000 (TARSU), anno 2011; 2) n. 03420130005765743000
(TARSU), anno 2012; 3) n. 03420140044814810000 (TARSU), anno 2013; 4) n. 03420150007756515000
(TARES), anno 2013. Ha sostenuto che allorquando vi siano sentenze passate in giudicato il termine di prescrizione dei crediti è quello ordinario decennale. Ha eccepito la carenza di legittimazione passiva per gli atti di competenza del concessionario. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, nonché di essere escluso da ogni responsabilità. Con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dal Funzionario Difensore_8, citata in giudizio per le cartelle relativa ad un controllo Irpef anno 2011, ha evidenziato che legittimata passiva è l'Agenzia delle Entrate Riscossione, per cui ha chiesto al Giudice di ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Ade; di rigettare il ricorso;
di condannare il ricorrente alle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dal Funzionario Difensore_10 citata in giudizio per gli avvisi di accertamento nn. 250TDFM000356, 250TDFM000215, 250TDFM001337, relativi agli anni d'imposta 2013, 2014 e 2015, ha sostenuto che tutti gli avvisi sono stati regolarmente notificati e dal destinatario non impugnati. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di causa.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
Difensore_6, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, non essendo l'intimazione di pagamento un atto autonomamente impugnabile, se non per vizi propri, allorquando gli atti sottesi risultano regolarmente notificati e non impugnati -come è avvenuto nel caso di specie-, e ad essi è seguita anche la notifica di atti intermedi interruttivi della prescrizione. Ha depositato copiosa documentazione inerente gli atti presupposti, gli atti intermedi e le relative notifiche. Ha chiesto all'adìta Corte: - dichiarare l'improcedibilità del ricorso perché proposto contro un atto non impugnabile;
- riconoscere la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento e degli avvisi di intimazione;
- riconoscere e accertare il difetto di legittimazione passiva di AdER in relazione all'asserita prescrizione antecedente all'iscrizione a ruolo;
- rigettare, comunque, ogni domanda formulata nei confronti dell'agente della riscossione. Con vittoria di spese e competenze da distrarre al difensore costituito.
Il Comune di Rende, in persona del Commissario Straordinario p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_4' Difensore_4 e dall'Avv. Difensore_3, con un secondo atto di costituzione, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva;
l'inammissibilità del ricorso per la natura dell'atto impugnato;
l'insussistenza della prescrizione per avvenuta notifica degli atti presupposti. Ha chiesto il rigetto del ricorso e, comunque, di essere tenuto indenne da ogni addebito. Con vittoria di spese e competenze di causa.
La Camera di Commercio di Cosenza, in persona del Responsabile dell'Area Legale, Avv.
Difensore_6, che la rappresenta e difende, dopo aver rilevato la carenza di legittimazione passiva, ha contestato la prescrizione, sostenendo che il credito di sua competenza è un diritto annuale, soggetto a prescrizione decennale. Ha chiesto il rigetto del ricorso, ovvero di essere esonerata da ogni responsabilità, avendo compiuto gli atti di competenza nei modi e nei termini di legge.
Con memoria illustrativa, il ricorrente ha replicato alle difese delle parti resistenti, chiedendo la cessazione della materia del contendere per le cartelle nn. 03420130005765743/000 e
03420150007756515/000 relative a tributi locali del Comune di Cosenza, perché oggetto di precedenti sentenze. Ha contestato la seconda memoria costitutiva del Comune di Rende, perché tardiva. Ha contestato la memoria di costituzione e la documentazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, evidenziando i vizi di notifica dei singoli atti. Ha insistito nei motivi del ricorso.
All'udienza del 14/01/2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte così pronuncia: 1) è prescritto il credito di cui alla cartella n. 03420120046693949000 avente ad oggetto l'omesso pagamento della TARI anno 2011, Ente impositore Comune San Fili, poiché tra la data di notifica della cartella (13/2/2013) e la data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata
(07/05/2024) non vi sono atti interruttivi intermedi regolarmente notificati;
2) è prescritto il credito di cui alla cartella n. 034 2018 00277743 06 000, avente ad oggetto Tari anni 2015, 2016, Ente impositore
Comune San Fili, poiché in atti non vi è prova della sua notifica, che AdER asserisce essere avvenuta il
30/12/2028, per cui alla data di notifica dell'atto impugnato (07/05/2024) il credito era ormai prescritto;
3)
è nulla la notifica dell'avviso di accertamento n. 250TDFM000356, avente ad oggetto l'IRPEF anno 2013,
Ente impositore Centro Operativo Pescara, asseritamente notificato in data 28.06.2018, mediante affissione al Comune, in quanto non è stato completato l'iter procedurale richiesto dalla legge per questa tipologia di notifica. Invero, la notifica eseguita ex art. 140 cpc, si considera perfezionata se sono svolte tutte le seguenti formalità: a) deposito della copia dell'atto presso la sede del Comune;
b) affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
c) spedizione dell'avviso al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Se anche uno solo di questi adempimenti manca, la notifica non sarà perfezionata. Orbene, la mancata o irregolare notifica di un atto presupposto (es. cartella, avviso di accertamento) comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato successivamente e non ha effetto interruttivo della termine di prescrizione;
4) per i medesimi motivi di cui supra n. 3, è nulla la notifica dell'avviso di accertamento N. 250TDFM000215, avente ad oggetto l'IRPEF anno 2014, Ente impositore Centro Operativo Pescara, asseritamente notificato il 13/06/2019 mediante notifica ad irreperibile, ex art. 140 cpc.; 5) è cessata la materia del contendere per il credito della cartella
N. 03420150007756515000, avente ad oggetto l'omesso pagamento della TARES anno 2013, Ente impositore Comune di Cosenza, in quanto l'atto è stato oggetto di precedente sentenza n. 3605/2022, che ha rigettato il ricorso del sig. Ricorrente_1; la sentenza fa stato tra le parti in quanto passata in giudicato. Relativamente a questo atto, dunque, è venuto meno l'interesse della parte a contestare il credito, né la
Corte può decidere in merito, stante il limite del principio del ne bis in idem;
6) per gli stessi motivi di cui supra punto 5) è cessata la materia del contendere per i crediti della cartella n. 03420130005765743000, avente ad oggetto l'omesso pagamento della TARI anno 2012, Ente impositore Comune di Cosenza, oggetto della sentenza n. 2242/2021, passata in giudicato;
7) per tutti i restanti atti sottesi all'intimazione di pagamento ed impugnati unitamente ad essa, l'AdER ha dato prova della regolare notifica. La mancata loro impugnazione ha reso definitiva la pretesa fiscale, per cui il ricorrente non può in questa sede eccepire la prescrizione. Invero, secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte (ex multis Corte
Cass., Sentenza n. 13134/ 2019) il consolidamento della pretesa tributaria, per effetto della omessa impugnazione dell'atto presupposto, rende irretrattabile l'eccezione di prescrizione antecedente all'atto prodromico e non eccepita nei termini di legge, ma fatta valere con l'atto successivo. La prescrizione antecedente alla notifica della cartella non impugnata, pertanto, non potrà essere invocata dal contribuente con la notifica dell'intimazione di pagamento.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese tra tutte le parti processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara cessata la materia del contendere per le cartelle nn. 03420130005765743/000 e 03420150007756515/000.
Annulla le cartelle nn. 03420120046693949000, 03420180027774306000 e l'avviso di accertamento n.
250TDFM000356 per intervenuta prescrizione del credito. Conferma per il resto la legittimità degli atti impugnati, unitamente all'intimazione di pagamento n. 03420239013082328/000. Compensa tra le parti le spese di giudizio.