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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3494/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL PROPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In persona del giudice unico dott. Sergio Cassano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 3494/2024, avente ad oggetto “liquidazione degli onorari e diritti di avvocato”, vertente
TRA
Avv. Domenico, difeso in proprio ex art. 86 cpc e con domicilio eletto nel proprio Studio in Pt_1
Polignano a Mare alla piazza Caduti di via Fani n. 11; ricorrente
CONTRO
in persona del Sindaco l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Controparte_1
Cotugno giusta procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e di deliberazione della
Giunta Comunale n. 154 del 05/09/2024, elettivamente domiciliato in Bari alla Via Domenico Nicolai
n. 39; resistente
Conclusioni come da verbale odierno.
************
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 28 l.n. 794 del 19541, 14 d.lgs. n. 150 del 2011 e 281 decies cpc, depositato il 20.3.2024, l'Avv. Domenico Roselli ha convenuto in giudizio il
[...] per sentire accogliere le seguenti conclusioni “a )- alla luce dei fatti sopra esposti, Controparte_1 degli argomenti sviluppati, dei documenti prodotti accertare e dichiarare che l'avv. Domenico Roselli, in relazione alla rappresentanza ed alla difesa tecnica espletate nel giudizio n. 95000213/2006 R.G. su incarico del in persona del suo l.r.p.t. in applicazione dei criteri per la Controparte_1
determinazione dei compensi indicati in apposito paragrafo che precede, competono i compensi pari
pagina 1 di 11 ad € 18.000,00, oltre spese generali 15%, al Cap 4% all'Iva 22% (o in subordine pari ad € 13.630,37) nonché gli interessi per ritardato pagamento calcolati ai sensi dell'art. 1284 c.c. al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento per le transazioni commerciali a decorrere dal
19.02.2021 sino all'effettivo soddisfo”; b) - conseguentemente condannare il Controparte_1
in persona del suo sindaco l.r.p.t. al pagamento in favore del ricorrente delle somme determinate
[...]
a mente del punto a) che precede, detratto l'acconto a suo tempo versato”; c) - condannare l'ente resistente al pagamento delle spese, compensi legali ed accessori di legge (RSG 15%, CAP 4%, Iva
22%) del presente giudizio.”
Deduceva il professionista ricorrente di aver ricevuto l'incarico di difendere il Polignano a CP_1
Mare la delibera di G.M. n. 128/2009; che, esaminata la delibera, aveva sottoposto al Sindaco
l'ampliamento del petitum oggetto del giudizio, proponendo una ulteriore domanda di acquisto del bene immobile oggetto di lite per usucapione da parte quale ente esponenziale Controparte_1
della comunità polignanese;
che tale proposta aveva trovato piena condivisione nel l.r.p.t. del
[...]
Ing. il quale, esaminato l'atto di citazione includente entrambe le Controparte_1 CP_2
domande giudiziali, aveva sottoscritto il relativo mandato;
che l'ampliamento del petitum dell'atto di citazione rispetto all'incarico conferito dalla G.M. con la delibera n. 128/2009 era stato perfettamente legittimo come aveva rilevato anche il Tribunale nella sentenza che definiva il giudizio in primo grado laddove, alle pagine 8-9, rigettando l'eccezione di difetto di legittimazione processuale sollevata nel confronti del difensore del resistente-, relativamente proprio alla domanda di Controparte_3
usucapione, aveva osservato che l'art. 50 del D.Lgs. 267 del 2000 attribuisce al Sindaco il potere di rappresentare l'Ente, senza la necessità di alcuna autorizzazione da parte di altro organo dell'Ente.
All'esito dell'iter processuale, puntualmente ricostruito in ricorso, il giudizio in cui ha prestato la propria attività l'avv. si era concluso con la pronunzia della sentenza n. 1359/2021, resa in data Pt_1
8.4.2021 dal Tribunale di Bari, con la quale il giudice aveva rigettato la domanda di nullità e di annullamento dell'atto pubblico di compravendita ma aveva accolto, invece, la domanda di acquisto in capo al di per usucapione della proprietà, domanda che l'avv. sostiene di CP_1 CP_1 Pt_1 aver “ideato e formulato con la condivisione del Sindaco pro tempore”.
Quanto poi alla regolazione delle spese di lite, il Tribunale le aveva compensate.
Fissata dal giudice con decreto l'udienza di trattazione per il giorno 18.9.2024, si è costituito il
[...]
con comparsa depositata il 17.9.2024 deducendo: Controparte_1
a) che la delibera di conferimento dell'incarico prevedeva espressamente la determinazione dei compensi nella misura minima dei parametri vigenti, contemplando un acconto -già corrisposto- nella misura di €. 2.083,20 (doc. 19 fascicolo di parte ricorrente). Tale delibera, di per sé, varrebbe ad pagina 2 di 11 integrare pattuizione scritta, la cui esistenza sarebbe stata peraltro espressamente riconosciuta dal medesimo ricorrente con la comunicazione di nota spese del 19.02.2021 (ibidem), nella quale il professionista aveva richiesto il pagamento dei compensi nella misura minima, in ossequio alla convenzione da egli stesso richiamata. L'esistenza dell'accordo sul compenso sarebbe quindi ostativa, ai sensi dell'art. 2233 cc, ad una liquidazione giudiziale in base ai parametri di legge;
b) che la delibera di Giunta Comunale n. 128/2009 prevedeva espressamente che l'incarico affidato all'avv. avesse ad oggetto l'accertamento della nullità dell'atto di compravendita intercorso tra Pt_1
gli eredi e ed il sig. nonché la rivendicazione di tutti i diritti (id est di Parte_2 CP_4 CP_5 usucapione) vantati dall'Ente, a tutela degli interessi della collettività, attraverso l'esplicito richiamo ad altro giudizio, affidato all'avv. avente ad oggetto terreni limitrofi;
CP_6
c) in via subordinata, per l'ipotesi in cui non dovesse ritenersi l'esistenza di un accordo/convenzione tra le parti né l'esistenza di un regolare procedimento di assunzione dell'impegno di spesa da parte dell'Amministrazione, la difesa del eccepiva la nullità del contratto di prestazione d'opera CP_1 professionale intercorso con la Pubblica Amministrazione per violazione dell'art. 2233 c. c., in relazione all' art. 191 del TUEL.
Sulla scorta di ciò, il concludeva “per il rigetto di tutte le avverse Controparte_1
richieste e conclusioni in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi di avvocati per il presente giudizio in misura non inferiore ai parametri vigenti”.
Dopo due rinvii richiesti dalle parti per tentare la composizione bonaria della lite purtroppo non avvenuta, la causa è stata decisa alla odierna udienza ex art. 281 terdecies e 281 sexies cpc all'esito della discussione orale dei difensori.
***********
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti che si vanno ad esporre.
Va innanzitutto dato atto che questo Tribunale è l'ufficio giudiziario funzionalmente competente alla liquidazione richiesta per la previsione dell'art. 14, co. 2, d.lgs. n. 150 del 2011 e che a mente dell'art. 3 co. 1 del medesimo d.lgs. non è consentita la conversione del rito.
E' provato in atti, e non è stato contestato, che l'avv. prestò la sua opera professionale, su Pt_1
mandato della parte resistente, difendendolo innanzi al Tribunale di Bari –sezione seconda civile- nel giudizio civile 95000735/2010 R.G., che si è concluso con la sentenza n. 1359 pubblicata l'08.04.2021.
Sull'attività professionale svolta, documentalmente provata, non è stata sollevata alcuna obiezione dalla parte resistente, è in contestazione, tuttavia, il quantum degli onorari.
Occorre innanzitutto valutare se ricorrono i presupposti della liquidazione giudiziale del compenso professionale ai sensi dell'art. 2233 cc.
pagina 3 di 11 Invero, sostiene l'amministrazione che la delibera di conferimento dell'incarico a favore dell'Avv.
odierno ricorrente, prevedendo espressamente la determinazione dei compensi ai minimi di Pt_1
tariffa, di per sé varrebbe ad integrare pattuizione scritta la cui esistenza sarebbe ostativa al riconoscimento di un compenso in misura superiore ai minimi, così come preteso dal professionista.
Tale eccezione non è fondata.
I contratti tra professioni e Pubblica Amministrazione necessitano, com'è noto, vige il principio della forma scritta a pena di nullità (v. art. 17 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440).
Ebbene, la pattuizione contrattuale non può certamente dirsi integrata nel momento in cui la PA procede ad adottare una delibera o una determina, trattandosi di atti amministrativi, unilaterali, nonché
a carattere puramente interno, costituenti il mero presupposto della successiva stipulazione negoziale.
Questo giudice condivide, sul punto, l'orientamento costante della Suprema Corte di Cassazione, da ultimo confermato con sentenza Cass. civ., sez. II, 10 ottobre 2020, n. 22652. In tale decisione la
Suprema Corte ha così argomentato: “il ricorrente pretende erroneamente di far coincidere il CP_1 perfezionamento del contratto di incarico professionale con l'adozione della delibera di giunta, in quanto immediatamente esecutiva. Per contro, come correttamente osservato nell'ordinanza impugnata, il contratto di incarico poteva considerarsi validamente concluso solo con lo scambio contestuale di proposta ed accettazione scritte, dato il vincolo di forma ad substantiam che caratterizza
i negozi con la pubblica amministrazione, venendo, nello specifico, a coincidere con il rilascio della procura e la sottoscrizione degli atti difensivi, avendo il tribunale stabilito in fatto, (che) nessuna precedente convenzione era stata perfezionata dalle parti. La delibera di incarico sostanziava – in definitiva – un atto meramente interno dell'amministrazione comunale, non avendo rilievo né che detta delibera fosse immediatamente esecutiva, né che fosse stata portata a conoscenza del (o consegnata materialmente al) difensore, non potendo tali evenienze soddisfare i requisiti formali imposti per legge
(Cass. 6555/2014; Cass. 12316/2015; Cass. 13656/2013; Cass. 1167/2013; Cass. 8000/2010; Cass.
15296/2007; Cass. 1752/2007). E' principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il requisito della forma prescritto a pena di nullità, quale strumento di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, al fine di prevenire eventuali arbitrii e consentire
l'esercizio della funzione di controllo, non può essere surrogato dalla deliberazione con cui l'organo competente a formare la volontà dell'ente abbia autorizzato il conferimento dell'incarico professionale, non essendo tale atto qualificabile come una proposta contrattuale (suscettibile di accettazione anche per fatti concludenti), ma come provvedimento ad efficacia interna, avente quale unico destinatario l'organo legittimato a manifestare all'esterno la volontà dell'ente (Cass.
6555/2014; Cass. 24679/2013; Cass. 1167/2013)».
pagina 4 di 11 Nel caso de quo, intervenuta la previa deliberazione della Giunta, la quale effettivamente prevedeva che al professionista fossero riconosciuti gli onorari secondo i minimi tariffari (id est oggi i minimi dei parametri per la liquidazione dei compensi), la pattuizione scritta è stata integrata solo nel momento successivo in cui il mandato, rilasciato a margine dell'atto di citazione, è stato sottoscritto dal Sindaco e l'incarico è stato accettato dall'avvocato con il concreto successivo esercizio della rappresentanza giudiziale.
A nulla rileva poi che il nella nota del 19.02.2021, abbia fatto menzione di una convenzione in Pt_1
base alla quale aveva applicato, nel formulare la richiesta di compenso, i parametri minimi: in effetti il riferisce di aver applicato i minimi ma considerando un valore della causa ben superiore a Pt_1
quanto prospettato dal circostanza che corrobora l'idea che, anche con tale comunicazione, CP_1
non vi fosse stato un riconoscimento del suddetto limite alla liquidazione e che in sostanza non sia stato trovato un preciso accordo tra professionista e sull'entità del compenso professionale. CP_1
Ciò posto, difettando la pattuizione scritta di alcun compenso, ricorrono senz'altro i presupposti della liquidazione giudiziale di cui all'art. 2233 cc.
Priva di fondamento, del pari, è l'eccezione sollevata dal resistente di nullità del contratto di CP_1 prestazione d'opera professionale intercorso con la Pubblica Amministrazione per violazione dell'art. 2233 c. c., in relazione all' art. 191 del TUEL.
Com'è noto, l'art.191 del TUEL dispone che gli enti locali possano effettuare spese a condizione che sussista l'impegno contabile registrato sul competente programma di bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione. Tale previsione legislativa è dotata di carattere imperativo e la sua violazione comporta, di norma, oltre che l'invalidità della delibera, anche l'invalidità dell'atto negoziale stipulato a valle della stessa (ex multis,
Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 17 febbraio 2022, n. 5267).
Suddetta conclusione, tuttavia, non vale per le pattuizioni con cui l'amministrazione conferisce incarichi difensionali in ambito giudiziario. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “la nullità di diritto per gli impegni di spesa assunti senza attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, non afferisce alle deliberazioni aventi ad oggetto la partecipazione degli enti territoriali a controversie giudiziarie, tenuto conto che le spese giudiziarie non sono concettualmente determinabili all'atto della relativa assunzione e che le stesse sono da imputare al capitolo di bilancio "spese processuali", concernente in genere gli oneri per le liti attive e passive, trovando in tale voce sufficiente copertura. In generale, secondo la giurisprudenza di legittimità, la nullità, sancita dalla legge, per le delibere degli enti locali come
pagina 5 di 11 conseguenza dell'omessa indicazione della spesa ivi prevista e dei mezzi per farvi fronte, riguarda solo le delibere implicanti un esborso di somme certe e definitive, e non è applicabile nel caso di spesa non determinabile al momento della relativa assunzione (Cass. civ., sez. III, n. 17056 dell'11 luglio 2017)”
(ex multis, Cass. civ. S.U. n. 11098 del 26 luglio 2002, Cass. civ., ord., sez. I, 22 maggio 2019, n.
13913 e Cass. civ., sez. II, 10 ottobre 2020, n. 22652).
Nel caso di specie, pertanto, l'omessa attestazione – nella delibera di Giunta 128/2009 - di copertura finanziaria delle spese necessarie per l'affidamento di incarico professionale in favore dell'avv. Pt_1
(in realtà dalla delibera emerge che un impegno di spesa parziale ci fu, seppur con esclusivo riferimento all'acconto) non incide sulla validità del contratto d'opera professionale stipulato con il e non esclude, di conseguenza, il diritto dell'odierno ricorrente di esigere la liquidazione CP_1
dell'intero compenso.
State quanto premesso, è possibile procedere alla liquidazione dei compensi dovuti dal CP_1
all'odierno ricorrente.
[...] CP_1
Innanzitutto va chiarito che, nonostante l'incarico sia stato conferito nella vigenza del sistema tariffario
(oggi abrogato), la liquidazione va compiuta secondo l'attuale sistema dei parametri, introdotto dall'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, nonché secondo il D.M. 10 marzo 2014, n. 55, così come aggiornato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, e cioè secondo i parametri vigenti al momento della definizione del giudizio e del completamento dell'attività difensiva, avvenuta il 08.04.2021 (Cass. civ., SS.UU., 12 ottobre 2012, n. 17405).
Ciò posto, antecedente logico della concreta individuazione del compenso è la determinazione del valore della controversia definita con sentenza del Tribunale di Bari n. 1359 del 2021, nella quale l'avv. ha prestato l'opera difensiva. Pt_1
Sostiene parte ricorrente che il giudizio avrebbe un valore indeterminabile e sarebbe di particolare importanza anche per la risonanza mediatica che esso aveva avuto, conseguendone l'applicazione, ai sensi dell'art. 5 commi 5 e 6 del D.M. 55 del 2014, dello scaglione “fino a euro 520.000,00”.
Tale assunto non merita condivisione.
È noto che, a mente dell'art. 5 comma 2 del D.M. 55 del 2014, ove si proceda alla liquidazione dei compensi a carico del cliente, si deve tener conto al valore corrispondente all'entità della domanda, potendosi discostare da tale soglia solo ove il valore effettivo della controversia risulti manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti.
Nel caso in esame la domanda proposta nel giudizio patrocinato dal ricorrente aveva ad oggetto tanto la declaratoria di invalidità l'atto pubblico di compravendita di un terreno sito in agro di Controparte_1
alla contrada Cala Paura con destinazione zona di rispetto costiero assoggettata al vincolo ex lege pagina 6 di 11 1497/39, della superficie catastale di are 66,17 confinante con Mare Adriatico, con proprietà demaniale, quanto l'accertamento dell'avvenuta usucapione dello stesso terreno in favore del Comune di Polignano a Mare.
Ne consegue, alla luce della duplicità delle domande, possa operare tanto il criterio di cui all'art. 12 cpc, applicabile ai giudizi aventi ad oggetto la declaratoria di invalidità di rapporti negoziali, quanto il criterio di cui all'art. 15 cpc, afferente alle controversie vertenti su beni immobili. A ben vedere, però, entrambe le disposizioni conducono al medesimo risultato, imponendo di determinare il valore della causa in euro 50.000,00, senza che peraltro possa esserne ipotizzata l'applicazione congiunta stante l'unicità del petitum sostanziale delle due domande cumulate nell'atto sottoscritto dal a difesa Pt_1
del Controparte_1
Applicandosi l'art. 12 cpc, infatti, si giunge a considerare il prezzo dedotto nel contratto di compravendita impugnato, pari ad euro 50.000,00.
Al medesimo risultato si giunge facendo applicazione dell'art. 15 cpc. Secondo la norma menzionata, il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda;
ove, tuttavia, non risulti il reddito dominicale o la rendita catastale del suddetto immobile, il valore della causa va determinato secondo quanto emerge dagli atti. Orbene, risulta dagli atti del giudizio che il valore complessivo dell'immobile sia stato determinato in euro 50.000,00.
Tale conclusione trova definitiva conferma sia nel fatto che lo stesso avv. ha dichiarato, Pt_1 nell'atto introduttivo del giudizio in cui ha difeso l'amministrazione, che il valore della controversia era di euro 50.000,00 sia nel fatto che alla stessa conclusione è giunto poi il Tribunale di Bari nella sentenza n.1359 del 2021.
È a tale importo che deve, pertanto, farsi riferimento per la liquidazione del compenso.
Né, d'altro canto, sono emerse particolari ragioni che conducano a ritenere che il valore effettivo della causa sia “manifestamente diverso” rispetto all'entità della domanda e che, quindi, sia possibile discostarsi dall'importo predetto (art. 5, co. 2 del D.M. 55/2014).
Non convince, in particolare, l'assunto della parte ricorrente, secondo il quale la propria attività difensionale avrebbe consentito l'acquisizione al patrimonio comunale di un bene naturalistico e paesaggistico di incommensurabile valore (la c.d. Grotta delle rondinelle) e che, pertanto, il valore della controversia sarebbe ben superiore alla somma di euro 50.000,00.
Invero, come emerge chiaramente dagli atti, l'incarico legale ed il successivo giudizio hanno avuto ad oggetto un terreno solamente confinante con la Grotta delle Rondinelle ed attraverso il quale è semplicemente possibile accedere alla stessa. A ben vedere, giammai il avrebbe potuto CP_1
pagina 7 di 11 usucapire un bene demaniale, quale certamente è la detta grotta, trattandosi di bene pubblico inalienabile e sottratto al regime dell'usucapione.
A conferma di ciò, si legge nella delibera con cui è stato conferito l'incarico all'avv. che Pt_1
l'incarico aveva ad oggetto “un terreno di are 66,17 del foglio 16 particella ex 37/b ora denominata
1074 consistente in realtà in strada ad uso pubblico e scogliera dalla quale si accede ad una grotta di grande pregio paesaggistico e naturalistico la c.d. Grotta delle Rondinelle”.
Anche nella sentenza che ha definito il giudizio, riconoscendo integrati i requisiti dell'avvenuta usucapione, si legge, ad esempio, che “i cittadini del comune di hanno, da sempre avuto, e CP_1
comunque, per un periodo ampiamente superiore al ventennio, libero accesso alle aree oggetto di causa, con possibilità di parcheggiare le autovetture sul terreno sovrastante la scogliera, per raggiungere le aree di balneazione”.
Ne consegue che, ai fini della liquidazione, non ci sono elementi che consentano di discostarsi dallo scaglione compreso tra euro 26.000 ed euro 52.000,
Ordunque, procedendosi alla liquidazione, si specifica che la stessa deve essere fatta secondo i parametri medi, ex art. 4, comma 1 del D.M. n. 55 del 2014 come modificato ai sensi del D.M.
37/2018, non ricorrendo elementi che giustifichino aumenti o diminuzioni.
Sul punto, parte ricorrente sostiene che la propria attività andrebbe valutata come di particolare qualità, avendo egli affiancato alla domanda di accertamento dell'invalidità del contratto, una del tutto innovativa domanda di usucapione, la quale veniva accolta, in via esclusiva, dal Tribunale, consentendo al Comune di conseguire il risultato anelato.
Tale assunto non merita condivisione.
Non può certamente dubitarsi del pregio delle difese del il quale ha patrocinato Pt_1
l'amministrazione in un giudizio durato complessivamente più di un decennio, raggiungendo peraltro il favorevole risultato della declaratoria di usucapione.
Va, tuttavia, evidenziato che la domanda di usucapione, lungi dall'essere del tutto innovativa, era già stata presentata per conto del dall'avv. Antonio Matarrese in un similare ed antecedente CP_1
giudizio (95000213/2006 R.G.), poi riunito a quello di cui trattasi, come risulta dalla sentenza n. 1359 del 2021 (la sentenza riporta le conclusioni rassegnate dal : «accertare e Controparte_1
dichiarare usucapito dal il diritto di proprietà e di utilizzo delle aree Controparte_1
innanzi indicate, da sempre ritenute di uso pubblico ed, in quanto tali, indistintamente utilizzate dalla comunità medesima, in virtù del possesso continuo pacifico e non interrotto, comunque, ultraventennale da parte dell'ente”).
pagina 8 di 11 Tale circostanza è riconosciuta dallo stesso nell'odierno riscorso, dal quale emerge che la Pt_1 valutazione di proporre una domanda di acquisto per usucapione risultava “coerente con il giudizio - contrassegnato dal n. 203/2006 R.G. Sezione distaccata di Monopoli del Tribunale di Bari -che lo stesso Comune di aveva promosso nei confronti degli eredi di Controparte_1 Persona_1
sigg.ri con precedente giudizio affidato ad altro professionista ed avente ad oggetto Persona_2 la declaratoria di acquisto per usucapione di altra parte del tratto di costa”.
Né, peraltro, la suddetta domanda di usucapione poteva dirsi non compresa, seppur con una formulazione ampia, nella delibera di G.M. n. 128/2009, in cui l'oggetto dell'incarico è stato definito nei seguenti termini: «faccia accertare e dichiarare la nullità dell'atto pubblico del 15 giugno 2009 rep. N°43428 per notaio , con cui gli eredi hanno alienato al Persona_3 Persona_4
sig. P. F. una frazione del "terreno" - già oggetto dell'azione civile intrapresa dall'Ente con deliberazione di G.C. n°26 del 02.03:2006 - e precisamente are 66,17 del foglio 16, particella ex 37/b, ora denominata1074, consistente in realtà in strada ad uso pubblico e scogliera dalla quale si accede ad una grotta di grande pregio paesaggistico e naturalistico (c.d. Grotta delle Rondinelle), estendendo anche nei confronti del neo-acquirente la rivendicazione dei diritti già vantati in sede giudiziaria dall'Ente, a tutela degli interessi della collettività, con ampio mandato a porre in essere ogni attività idonea e necessaria ad evitare ulteriori alienazioni delle particelle oggetto di contenzioso e/o comunque ogni sottrazione delle stesse all'uso pubblico».
Quanto alla durata del processo, questa di per sé non può determinare un aumento del compenso poiché una delle principali novità del passaggio dal sistema tariffario a quello, oggi vigente, dei parametri (col passaggio alla liquidazione per quattro fasi e l'eliminazione dei diritti quale autonoma voce di compenso) è l'aver svincolato la liquidazione dalla durata del processo, essendosi in tal modo esclusa la parametrazione del compenso dell'avvocato dalle singole e specifiche attività materiali da lui svolte.
Alcun valore vincolante, infine, può essere riconosciuto al parere di congruità depositato da parte ricorrente, considerato che è sempre riservato al giudice di sindacare la liquidazione anche nel merito, allorché sia sorta controversia sulla misura dei compensi (Cass. civ., sez. II, 26 dicembre 2016, n.
26065).
Tanto premesso, valutate le caratteristiche e il pregio dell'attività prestata e il risultato ottenuto per il proprio cliente oltre che l'importanza, la natura, la difficoltà dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, considerato altresì il valore della causa come sopra individuato, appare congruo - tenendo conto dei valori medi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale e applicando lo scaglione di valore da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00 in relazione alle fasi di studio, introduttiva, trattazione della controversia, decisionale - liquidare gli importi di euro 1620,00
pagina 9 di 11 per fase di studio, 1157,00 per fase introduttiva, 1720,00 per fase di trattazione, 2767,00 per fase decisionale e quindi complessivi euro 7.254,00 con aumento del 20% (euro 1.450,80) ex art. 4 co. 2
DM 55/2014 per aver assistito il cliente contro due convenuti e quindi finali euro 8.704,80.
A tale somma va detratta quella già percepita dal a titolo di acconto, pari al netto ad euro Pt_1
2.083,20.
In conclusione l'ammontare complessivo ancora dovuto è di euro 6.621,60, oltre 15% per spese generali, al cap e all' Iva se dovuti nonché euro 262,00 per spese vive (trascrizione della domanda ai
RRII).
Sugli importi spettanti al ricorrente vanno computati, così come richiesto, gli interessi commerciali computati dalla messa in mora, e quindi dal 19.4.2021 (doc. n. 19 fasc. , sino al saldo (cfr. sul Pt_1
punto da ultimo Cass. n. 11523 del 2024).
Le spese del presente giudizio vengono liquidate in dispositivo ex DM n. 55 del 2014 ss.mm. secondo lo scaglione di competenza, ai medi per la fase di studio e introduttiva e al minimo per la fase decisionale, limitata alla mera discussione orale, con aumento ex art. 4 co. 1 bis DM n. 55/2014 e con compensazione per la metà visto il parziale accoglimento della domanda in origine proposta dalla parte.
Non può riconoscersi come spese di lite il costo del parere di congruità rilasciato dal COA non essendo esso necessario ai fini della decisione del presente giudizio di liquidazione compensi.
La presente sentenza a mente dell'art. 14, ultimo comma, del d.lgs. n. 150 del 2011 non è appellabile.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti sulla domanda proposta dall'avv. Domenico Roselli contro il con ricorso Controparte_1
dep. il 20.3.2024 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto liquida in favore dell'avv. Domenico
Roselli per l'attività difensiva prestata in favore del nel giudizio Controparte_1
civile di cui in motivazione, già detratto l'acconto percepito, la complessiva somma di euro
6.621,60, oltre 15% per spese generali, cap e Iva se dovuti nonché euro 262,00 per spese vive e per l'effetto condanna il detto Comune al relativo pagamento, oltre interessi commerciali computati dal 19.4.2021 sino al saldo;
- condanna, altresì, il al pagamento delle spese di lite che liquida, previa compensazione CP_1
per la metà, in euro 132,00 per spese vive (euro 264 diviso 2) ed euro 1.655,55 per onorario
(studio 919 introduttiva 777 e decisionale 851 = 2.547+30% = 3.311,10:2), oltre 15% per spese generali, cap e Iva se dovute.
Così deciso in Bari il 15.1.2025 pagina 10 di 11 Il Giudice dott. Sergio Cassano
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in tirocinio, dott. Marco Ciracì.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL PROPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In persona del giudice unico dott. Sergio Cassano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 3494/2024, avente ad oggetto “liquidazione degli onorari e diritti di avvocato”, vertente
TRA
Avv. Domenico, difeso in proprio ex art. 86 cpc e con domicilio eletto nel proprio Studio in Pt_1
Polignano a Mare alla piazza Caduti di via Fani n. 11; ricorrente
CONTRO
in persona del Sindaco l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Controparte_1
Cotugno giusta procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e di deliberazione della
Giunta Comunale n. 154 del 05/09/2024, elettivamente domiciliato in Bari alla Via Domenico Nicolai
n. 39; resistente
Conclusioni come da verbale odierno.
************
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 28 l.n. 794 del 19541, 14 d.lgs. n. 150 del 2011 e 281 decies cpc, depositato il 20.3.2024, l'Avv. Domenico Roselli ha convenuto in giudizio il
[...] per sentire accogliere le seguenti conclusioni “a )- alla luce dei fatti sopra esposti, Controparte_1 degli argomenti sviluppati, dei documenti prodotti accertare e dichiarare che l'avv. Domenico Roselli, in relazione alla rappresentanza ed alla difesa tecnica espletate nel giudizio n. 95000213/2006 R.G. su incarico del in persona del suo l.r.p.t. in applicazione dei criteri per la Controparte_1
determinazione dei compensi indicati in apposito paragrafo che precede, competono i compensi pari
pagina 1 di 11 ad € 18.000,00, oltre spese generali 15%, al Cap 4% all'Iva 22% (o in subordine pari ad € 13.630,37) nonché gli interessi per ritardato pagamento calcolati ai sensi dell'art. 1284 c.c. al tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento per le transazioni commerciali a decorrere dal
19.02.2021 sino all'effettivo soddisfo”; b) - conseguentemente condannare il Controparte_1
in persona del suo sindaco l.r.p.t. al pagamento in favore del ricorrente delle somme determinate
[...]
a mente del punto a) che precede, detratto l'acconto a suo tempo versato”; c) - condannare l'ente resistente al pagamento delle spese, compensi legali ed accessori di legge (RSG 15%, CAP 4%, Iva
22%) del presente giudizio.”
Deduceva il professionista ricorrente di aver ricevuto l'incarico di difendere il Polignano a CP_1
Mare la delibera di G.M. n. 128/2009; che, esaminata la delibera, aveva sottoposto al Sindaco
l'ampliamento del petitum oggetto del giudizio, proponendo una ulteriore domanda di acquisto del bene immobile oggetto di lite per usucapione da parte quale ente esponenziale Controparte_1
della comunità polignanese;
che tale proposta aveva trovato piena condivisione nel l.r.p.t. del
[...]
Ing. il quale, esaminato l'atto di citazione includente entrambe le Controparte_1 CP_2
domande giudiziali, aveva sottoscritto il relativo mandato;
che l'ampliamento del petitum dell'atto di citazione rispetto all'incarico conferito dalla G.M. con la delibera n. 128/2009 era stato perfettamente legittimo come aveva rilevato anche il Tribunale nella sentenza che definiva il giudizio in primo grado laddove, alle pagine 8-9, rigettando l'eccezione di difetto di legittimazione processuale sollevata nel confronti del difensore del resistente-, relativamente proprio alla domanda di Controparte_3
usucapione, aveva osservato che l'art. 50 del D.Lgs. 267 del 2000 attribuisce al Sindaco il potere di rappresentare l'Ente, senza la necessità di alcuna autorizzazione da parte di altro organo dell'Ente.
All'esito dell'iter processuale, puntualmente ricostruito in ricorso, il giudizio in cui ha prestato la propria attività l'avv. si era concluso con la pronunzia della sentenza n. 1359/2021, resa in data Pt_1
8.4.2021 dal Tribunale di Bari, con la quale il giudice aveva rigettato la domanda di nullità e di annullamento dell'atto pubblico di compravendita ma aveva accolto, invece, la domanda di acquisto in capo al di per usucapione della proprietà, domanda che l'avv. sostiene di CP_1 CP_1 Pt_1 aver “ideato e formulato con la condivisione del Sindaco pro tempore”.
Quanto poi alla regolazione delle spese di lite, il Tribunale le aveva compensate.
Fissata dal giudice con decreto l'udienza di trattazione per il giorno 18.9.2024, si è costituito il
[...]
con comparsa depositata il 17.9.2024 deducendo: Controparte_1
a) che la delibera di conferimento dell'incarico prevedeva espressamente la determinazione dei compensi nella misura minima dei parametri vigenti, contemplando un acconto -già corrisposto- nella misura di €. 2.083,20 (doc. 19 fascicolo di parte ricorrente). Tale delibera, di per sé, varrebbe ad pagina 2 di 11 integrare pattuizione scritta, la cui esistenza sarebbe stata peraltro espressamente riconosciuta dal medesimo ricorrente con la comunicazione di nota spese del 19.02.2021 (ibidem), nella quale il professionista aveva richiesto il pagamento dei compensi nella misura minima, in ossequio alla convenzione da egli stesso richiamata. L'esistenza dell'accordo sul compenso sarebbe quindi ostativa, ai sensi dell'art. 2233 cc, ad una liquidazione giudiziale in base ai parametri di legge;
b) che la delibera di Giunta Comunale n. 128/2009 prevedeva espressamente che l'incarico affidato all'avv. avesse ad oggetto l'accertamento della nullità dell'atto di compravendita intercorso tra Pt_1
gli eredi e ed il sig. nonché la rivendicazione di tutti i diritti (id est di Parte_2 CP_4 CP_5 usucapione) vantati dall'Ente, a tutela degli interessi della collettività, attraverso l'esplicito richiamo ad altro giudizio, affidato all'avv. avente ad oggetto terreni limitrofi;
CP_6
c) in via subordinata, per l'ipotesi in cui non dovesse ritenersi l'esistenza di un accordo/convenzione tra le parti né l'esistenza di un regolare procedimento di assunzione dell'impegno di spesa da parte dell'Amministrazione, la difesa del eccepiva la nullità del contratto di prestazione d'opera CP_1 professionale intercorso con la Pubblica Amministrazione per violazione dell'art. 2233 c. c., in relazione all' art. 191 del TUEL.
Sulla scorta di ciò, il concludeva “per il rigetto di tutte le avverse Controparte_1
richieste e conclusioni in quanto assolutamente infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi di avvocati per il presente giudizio in misura non inferiore ai parametri vigenti”.
Dopo due rinvii richiesti dalle parti per tentare la composizione bonaria della lite purtroppo non avvenuta, la causa è stata decisa alla odierna udienza ex art. 281 terdecies e 281 sexies cpc all'esito della discussione orale dei difensori.
***********
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti che si vanno ad esporre.
Va innanzitutto dato atto che questo Tribunale è l'ufficio giudiziario funzionalmente competente alla liquidazione richiesta per la previsione dell'art. 14, co. 2, d.lgs. n. 150 del 2011 e che a mente dell'art. 3 co. 1 del medesimo d.lgs. non è consentita la conversione del rito.
E' provato in atti, e non è stato contestato, che l'avv. prestò la sua opera professionale, su Pt_1
mandato della parte resistente, difendendolo innanzi al Tribunale di Bari –sezione seconda civile- nel giudizio civile 95000735/2010 R.G., che si è concluso con la sentenza n. 1359 pubblicata l'08.04.2021.
Sull'attività professionale svolta, documentalmente provata, non è stata sollevata alcuna obiezione dalla parte resistente, è in contestazione, tuttavia, il quantum degli onorari.
Occorre innanzitutto valutare se ricorrono i presupposti della liquidazione giudiziale del compenso professionale ai sensi dell'art. 2233 cc.
pagina 3 di 11 Invero, sostiene l'amministrazione che la delibera di conferimento dell'incarico a favore dell'Avv.
odierno ricorrente, prevedendo espressamente la determinazione dei compensi ai minimi di Pt_1
tariffa, di per sé varrebbe ad integrare pattuizione scritta la cui esistenza sarebbe ostativa al riconoscimento di un compenso in misura superiore ai minimi, così come preteso dal professionista.
Tale eccezione non è fondata.
I contratti tra professioni e Pubblica Amministrazione necessitano, com'è noto, vige il principio della forma scritta a pena di nullità (v. art. 17 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440).
Ebbene, la pattuizione contrattuale non può certamente dirsi integrata nel momento in cui la PA procede ad adottare una delibera o una determina, trattandosi di atti amministrativi, unilaterali, nonché
a carattere puramente interno, costituenti il mero presupposto della successiva stipulazione negoziale.
Questo giudice condivide, sul punto, l'orientamento costante della Suprema Corte di Cassazione, da ultimo confermato con sentenza Cass. civ., sez. II, 10 ottobre 2020, n. 22652. In tale decisione la
Suprema Corte ha così argomentato: “il ricorrente pretende erroneamente di far coincidere il CP_1 perfezionamento del contratto di incarico professionale con l'adozione della delibera di giunta, in quanto immediatamente esecutiva. Per contro, come correttamente osservato nell'ordinanza impugnata, il contratto di incarico poteva considerarsi validamente concluso solo con lo scambio contestuale di proposta ed accettazione scritte, dato il vincolo di forma ad substantiam che caratterizza
i negozi con la pubblica amministrazione, venendo, nello specifico, a coincidere con il rilascio della procura e la sottoscrizione degli atti difensivi, avendo il tribunale stabilito in fatto, (che) nessuna precedente convenzione era stata perfezionata dalle parti. La delibera di incarico sostanziava – in definitiva – un atto meramente interno dell'amministrazione comunale, non avendo rilievo né che detta delibera fosse immediatamente esecutiva, né che fosse stata portata a conoscenza del (o consegnata materialmente al) difensore, non potendo tali evenienze soddisfare i requisiti formali imposti per legge
(Cass. 6555/2014; Cass. 12316/2015; Cass. 13656/2013; Cass. 1167/2013; Cass. 8000/2010; Cass.
15296/2007; Cass. 1752/2007). E' principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il requisito della forma prescritto a pena di nullità, quale strumento di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, al fine di prevenire eventuali arbitrii e consentire
l'esercizio della funzione di controllo, non può essere surrogato dalla deliberazione con cui l'organo competente a formare la volontà dell'ente abbia autorizzato il conferimento dell'incarico professionale, non essendo tale atto qualificabile come una proposta contrattuale (suscettibile di accettazione anche per fatti concludenti), ma come provvedimento ad efficacia interna, avente quale unico destinatario l'organo legittimato a manifestare all'esterno la volontà dell'ente (Cass.
6555/2014; Cass. 24679/2013; Cass. 1167/2013)».
pagina 4 di 11 Nel caso de quo, intervenuta la previa deliberazione della Giunta, la quale effettivamente prevedeva che al professionista fossero riconosciuti gli onorari secondo i minimi tariffari (id est oggi i minimi dei parametri per la liquidazione dei compensi), la pattuizione scritta è stata integrata solo nel momento successivo in cui il mandato, rilasciato a margine dell'atto di citazione, è stato sottoscritto dal Sindaco e l'incarico è stato accettato dall'avvocato con il concreto successivo esercizio della rappresentanza giudiziale.
A nulla rileva poi che il nella nota del 19.02.2021, abbia fatto menzione di una convenzione in Pt_1
base alla quale aveva applicato, nel formulare la richiesta di compenso, i parametri minimi: in effetti il riferisce di aver applicato i minimi ma considerando un valore della causa ben superiore a Pt_1
quanto prospettato dal circostanza che corrobora l'idea che, anche con tale comunicazione, CP_1
non vi fosse stato un riconoscimento del suddetto limite alla liquidazione e che in sostanza non sia stato trovato un preciso accordo tra professionista e sull'entità del compenso professionale. CP_1
Ciò posto, difettando la pattuizione scritta di alcun compenso, ricorrono senz'altro i presupposti della liquidazione giudiziale di cui all'art. 2233 cc.
Priva di fondamento, del pari, è l'eccezione sollevata dal resistente di nullità del contratto di CP_1 prestazione d'opera professionale intercorso con la Pubblica Amministrazione per violazione dell'art. 2233 c. c., in relazione all' art. 191 del TUEL.
Com'è noto, l'art.191 del TUEL dispone che gli enti locali possano effettuare spese a condizione che sussista l'impegno contabile registrato sul competente programma di bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione. Tale previsione legislativa è dotata di carattere imperativo e la sua violazione comporta, di norma, oltre che l'invalidità della delibera, anche l'invalidità dell'atto negoziale stipulato a valle della stessa (ex multis,
Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 17 febbraio 2022, n. 5267).
Suddetta conclusione, tuttavia, non vale per le pattuizioni con cui l'amministrazione conferisce incarichi difensionali in ambito giudiziario. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “la nullità di diritto per gli impegni di spesa assunti senza attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, non afferisce alle deliberazioni aventi ad oggetto la partecipazione degli enti territoriali a controversie giudiziarie, tenuto conto che le spese giudiziarie non sono concettualmente determinabili all'atto della relativa assunzione e che le stesse sono da imputare al capitolo di bilancio "spese processuali", concernente in genere gli oneri per le liti attive e passive, trovando in tale voce sufficiente copertura. In generale, secondo la giurisprudenza di legittimità, la nullità, sancita dalla legge, per le delibere degli enti locali come
pagina 5 di 11 conseguenza dell'omessa indicazione della spesa ivi prevista e dei mezzi per farvi fronte, riguarda solo le delibere implicanti un esborso di somme certe e definitive, e non è applicabile nel caso di spesa non determinabile al momento della relativa assunzione (Cass. civ., sez. III, n. 17056 dell'11 luglio 2017)”
(ex multis, Cass. civ. S.U. n. 11098 del 26 luglio 2002, Cass. civ., ord., sez. I, 22 maggio 2019, n.
13913 e Cass. civ., sez. II, 10 ottobre 2020, n. 22652).
Nel caso di specie, pertanto, l'omessa attestazione – nella delibera di Giunta 128/2009 - di copertura finanziaria delle spese necessarie per l'affidamento di incarico professionale in favore dell'avv. Pt_1
(in realtà dalla delibera emerge che un impegno di spesa parziale ci fu, seppur con esclusivo riferimento all'acconto) non incide sulla validità del contratto d'opera professionale stipulato con il e non esclude, di conseguenza, il diritto dell'odierno ricorrente di esigere la liquidazione CP_1
dell'intero compenso.
State quanto premesso, è possibile procedere alla liquidazione dei compensi dovuti dal CP_1
all'odierno ricorrente.
[...] CP_1
Innanzitutto va chiarito che, nonostante l'incarico sia stato conferito nella vigenza del sistema tariffario
(oggi abrogato), la liquidazione va compiuta secondo l'attuale sistema dei parametri, introdotto dall'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, nonché secondo il D.M. 10 marzo 2014, n. 55, così come aggiornato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, e cioè secondo i parametri vigenti al momento della definizione del giudizio e del completamento dell'attività difensiva, avvenuta il 08.04.2021 (Cass. civ., SS.UU., 12 ottobre 2012, n. 17405).
Ciò posto, antecedente logico della concreta individuazione del compenso è la determinazione del valore della controversia definita con sentenza del Tribunale di Bari n. 1359 del 2021, nella quale l'avv. ha prestato l'opera difensiva. Pt_1
Sostiene parte ricorrente che il giudizio avrebbe un valore indeterminabile e sarebbe di particolare importanza anche per la risonanza mediatica che esso aveva avuto, conseguendone l'applicazione, ai sensi dell'art. 5 commi 5 e 6 del D.M. 55 del 2014, dello scaglione “fino a euro 520.000,00”.
Tale assunto non merita condivisione.
È noto che, a mente dell'art. 5 comma 2 del D.M. 55 del 2014, ove si proceda alla liquidazione dei compensi a carico del cliente, si deve tener conto al valore corrispondente all'entità della domanda, potendosi discostare da tale soglia solo ove il valore effettivo della controversia risulti manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti.
Nel caso in esame la domanda proposta nel giudizio patrocinato dal ricorrente aveva ad oggetto tanto la declaratoria di invalidità l'atto pubblico di compravendita di un terreno sito in agro di Controparte_1
alla contrada Cala Paura con destinazione zona di rispetto costiero assoggettata al vincolo ex lege pagina 6 di 11 1497/39, della superficie catastale di are 66,17 confinante con Mare Adriatico, con proprietà demaniale, quanto l'accertamento dell'avvenuta usucapione dello stesso terreno in favore del Comune di Polignano a Mare.
Ne consegue, alla luce della duplicità delle domande, possa operare tanto il criterio di cui all'art. 12 cpc, applicabile ai giudizi aventi ad oggetto la declaratoria di invalidità di rapporti negoziali, quanto il criterio di cui all'art. 15 cpc, afferente alle controversie vertenti su beni immobili. A ben vedere, però, entrambe le disposizioni conducono al medesimo risultato, imponendo di determinare il valore della causa in euro 50.000,00, senza che peraltro possa esserne ipotizzata l'applicazione congiunta stante l'unicità del petitum sostanziale delle due domande cumulate nell'atto sottoscritto dal a difesa Pt_1
del Controparte_1
Applicandosi l'art. 12 cpc, infatti, si giunge a considerare il prezzo dedotto nel contratto di compravendita impugnato, pari ad euro 50.000,00.
Al medesimo risultato si giunge facendo applicazione dell'art. 15 cpc. Secondo la norma menzionata, il valore delle cause relative a beni immobili è determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno e la rendita catastale del fabbricato alla data della proposizione della domanda;
ove, tuttavia, non risulti il reddito dominicale o la rendita catastale del suddetto immobile, il valore della causa va determinato secondo quanto emerge dagli atti. Orbene, risulta dagli atti del giudizio che il valore complessivo dell'immobile sia stato determinato in euro 50.000,00.
Tale conclusione trova definitiva conferma sia nel fatto che lo stesso avv. ha dichiarato, Pt_1 nell'atto introduttivo del giudizio in cui ha difeso l'amministrazione, che il valore della controversia era di euro 50.000,00 sia nel fatto che alla stessa conclusione è giunto poi il Tribunale di Bari nella sentenza n.1359 del 2021.
È a tale importo che deve, pertanto, farsi riferimento per la liquidazione del compenso.
Né, d'altro canto, sono emerse particolari ragioni che conducano a ritenere che il valore effettivo della causa sia “manifestamente diverso” rispetto all'entità della domanda e che, quindi, sia possibile discostarsi dall'importo predetto (art. 5, co. 2 del D.M. 55/2014).
Non convince, in particolare, l'assunto della parte ricorrente, secondo il quale la propria attività difensionale avrebbe consentito l'acquisizione al patrimonio comunale di un bene naturalistico e paesaggistico di incommensurabile valore (la c.d. Grotta delle rondinelle) e che, pertanto, il valore della controversia sarebbe ben superiore alla somma di euro 50.000,00.
Invero, come emerge chiaramente dagli atti, l'incarico legale ed il successivo giudizio hanno avuto ad oggetto un terreno solamente confinante con la Grotta delle Rondinelle ed attraverso il quale è semplicemente possibile accedere alla stessa. A ben vedere, giammai il avrebbe potuto CP_1
pagina 7 di 11 usucapire un bene demaniale, quale certamente è la detta grotta, trattandosi di bene pubblico inalienabile e sottratto al regime dell'usucapione.
A conferma di ciò, si legge nella delibera con cui è stato conferito l'incarico all'avv. che Pt_1
l'incarico aveva ad oggetto “un terreno di are 66,17 del foglio 16 particella ex 37/b ora denominata
1074 consistente in realtà in strada ad uso pubblico e scogliera dalla quale si accede ad una grotta di grande pregio paesaggistico e naturalistico la c.d. Grotta delle Rondinelle”.
Anche nella sentenza che ha definito il giudizio, riconoscendo integrati i requisiti dell'avvenuta usucapione, si legge, ad esempio, che “i cittadini del comune di hanno, da sempre avuto, e CP_1
comunque, per un periodo ampiamente superiore al ventennio, libero accesso alle aree oggetto di causa, con possibilità di parcheggiare le autovetture sul terreno sovrastante la scogliera, per raggiungere le aree di balneazione”.
Ne consegue che, ai fini della liquidazione, non ci sono elementi che consentano di discostarsi dallo scaglione compreso tra euro 26.000 ed euro 52.000,
Ordunque, procedendosi alla liquidazione, si specifica che la stessa deve essere fatta secondo i parametri medi, ex art. 4, comma 1 del D.M. n. 55 del 2014 come modificato ai sensi del D.M.
37/2018, non ricorrendo elementi che giustifichino aumenti o diminuzioni.
Sul punto, parte ricorrente sostiene che la propria attività andrebbe valutata come di particolare qualità, avendo egli affiancato alla domanda di accertamento dell'invalidità del contratto, una del tutto innovativa domanda di usucapione, la quale veniva accolta, in via esclusiva, dal Tribunale, consentendo al Comune di conseguire il risultato anelato.
Tale assunto non merita condivisione.
Non può certamente dubitarsi del pregio delle difese del il quale ha patrocinato Pt_1
l'amministrazione in un giudizio durato complessivamente più di un decennio, raggiungendo peraltro il favorevole risultato della declaratoria di usucapione.
Va, tuttavia, evidenziato che la domanda di usucapione, lungi dall'essere del tutto innovativa, era già stata presentata per conto del dall'avv. Antonio Matarrese in un similare ed antecedente CP_1
giudizio (95000213/2006 R.G.), poi riunito a quello di cui trattasi, come risulta dalla sentenza n. 1359 del 2021 (la sentenza riporta le conclusioni rassegnate dal : «accertare e Controparte_1
dichiarare usucapito dal il diritto di proprietà e di utilizzo delle aree Controparte_1
innanzi indicate, da sempre ritenute di uso pubblico ed, in quanto tali, indistintamente utilizzate dalla comunità medesima, in virtù del possesso continuo pacifico e non interrotto, comunque, ultraventennale da parte dell'ente”).
pagina 8 di 11 Tale circostanza è riconosciuta dallo stesso nell'odierno riscorso, dal quale emerge che la Pt_1 valutazione di proporre una domanda di acquisto per usucapione risultava “coerente con il giudizio - contrassegnato dal n. 203/2006 R.G. Sezione distaccata di Monopoli del Tribunale di Bari -che lo stesso Comune di aveva promosso nei confronti degli eredi di Controparte_1 Persona_1
sigg.ri con precedente giudizio affidato ad altro professionista ed avente ad oggetto Persona_2 la declaratoria di acquisto per usucapione di altra parte del tratto di costa”.
Né, peraltro, la suddetta domanda di usucapione poteva dirsi non compresa, seppur con una formulazione ampia, nella delibera di G.M. n. 128/2009, in cui l'oggetto dell'incarico è stato definito nei seguenti termini: «faccia accertare e dichiarare la nullità dell'atto pubblico del 15 giugno 2009 rep. N°43428 per notaio , con cui gli eredi hanno alienato al Persona_3 Persona_4
sig. P. F. una frazione del "terreno" - già oggetto dell'azione civile intrapresa dall'Ente con deliberazione di G.C. n°26 del 02.03:2006 - e precisamente are 66,17 del foglio 16, particella ex 37/b, ora denominata1074, consistente in realtà in strada ad uso pubblico e scogliera dalla quale si accede ad una grotta di grande pregio paesaggistico e naturalistico (c.d. Grotta delle Rondinelle), estendendo anche nei confronti del neo-acquirente la rivendicazione dei diritti già vantati in sede giudiziaria dall'Ente, a tutela degli interessi della collettività, con ampio mandato a porre in essere ogni attività idonea e necessaria ad evitare ulteriori alienazioni delle particelle oggetto di contenzioso e/o comunque ogni sottrazione delle stesse all'uso pubblico».
Quanto alla durata del processo, questa di per sé non può determinare un aumento del compenso poiché una delle principali novità del passaggio dal sistema tariffario a quello, oggi vigente, dei parametri (col passaggio alla liquidazione per quattro fasi e l'eliminazione dei diritti quale autonoma voce di compenso) è l'aver svincolato la liquidazione dalla durata del processo, essendosi in tal modo esclusa la parametrazione del compenso dell'avvocato dalle singole e specifiche attività materiali da lui svolte.
Alcun valore vincolante, infine, può essere riconosciuto al parere di congruità depositato da parte ricorrente, considerato che è sempre riservato al giudice di sindacare la liquidazione anche nel merito, allorché sia sorta controversia sulla misura dei compensi (Cass. civ., sez. II, 26 dicembre 2016, n.
26065).
Tanto premesso, valutate le caratteristiche e il pregio dell'attività prestata e il risultato ottenuto per il proprio cliente oltre che l'importanza, la natura, la difficoltà dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, considerato altresì il valore della causa come sopra individuato, appare congruo - tenendo conto dei valori medi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al
Tribunale e applicando lo scaglione di valore da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00 in relazione alle fasi di studio, introduttiva, trattazione della controversia, decisionale - liquidare gli importi di euro 1620,00
pagina 9 di 11 per fase di studio, 1157,00 per fase introduttiva, 1720,00 per fase di trattazione, 2767,00 per fase decisionale e quindi complessivi euro 7.254,00 con aumento del 20% (euro 1.450,80) ex art. 4 co. 2
DM 55/2014 per aver assistito il cliente contro due convenuti e quindi finali euro 8.704,80.
A tale somma va detratta quella già percepita dal a titolo di acconto, pari al netto ad euro Pt_1
2.083,20.
In conclusione l'ammontare complessivo ancora dovuto è di euro 6.621,60, oltre 15% per spese generali, al cap e all' Iva se dovuti nonché euro 262,00 per spese vive (trascrizione della domanda ai
RRII).
Sugli importi spettanti al ricorrente vanno computati, così come richiesto, gli interessi commerciali computati dalla messa in mora, e quindi dal 19.4.2021 (doc. n. 19 fasc. , sino al saldo (cfr. sul Pt_1
punto da ultimo Cass. n. 11523 del 2024).
Le spese del presente giudizio vengono liquidate in dispositivo ex DM n. 55 del 2014 ss.mm. secondo lo scaglione di competenza, ai medi per la fase di studio e introduttiva e al minimo per la fase decisionale, limitata alla mera discussione orale, con aumento ex art. 4 co. 1 bis DM n. 55/2014 e con compensazione per la metà visto il parziale accoglimento della domanda in origine proposta dalla parte.
Non può riconoscersi come spese di lite il costo del parere di congruità rilasciato dal COA non essendo esso necessario ai fini della decisione del presente giudizio di liquidazione compensi.
La presente sentenza a mente dell'art. 14, ultimo comma, del d.lgs. n. 150 del 2011 non è appellabile.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti sulla domanda proposta dall'avv. Domenico Roselli contro il con ricorso Controparte_1
dep. il 20.3.2024 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto liquida in favore dell'avv. Domenico
Roselli per l'attività difensiva prestata in favore del nel giudizio Controparte_1
civile di cui in motivazione, già detratto l'acconto percepito, la complessiva somma di euro
6.621,60, oltre 15% per spese generali, cap e Iva se dovuti nonché euro 262,00 per spese vive e per l'effetto condanna il detto Comune al relativo pagamento, oltre interessi commerciali computati dal 19.4.2021 sino al saldo;
- condanna, altresì, il al pagamento delle spese di lite che liquida, previa compensazione CP_1
per la metà, in euro 132,00 per spese vive (euro 264 diviso 2) ed euro 1.655,55 per onorario
(studio 919 introduttiva 777 e decisionale 851 = 2.547+30% = 3.311,10:2), oltre 15% per spese generali, cap e Iva se dovute.
Così deciso in Bari il 15.1.2025 pagina 10 di 11 Il Giudice dott. Sergio Cassano
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in tirocinio, dott. Marco Ciracì.
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