TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/12/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1592/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1592/2025 V.G., avente ad oggetto: “modifica regolamentazione della responsabilità genitoriale” promossa congiuntamente da:
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Sebastiano Parte_1 C.F._1
Giunta
e
, C.F. col patrocinio dell'avv. Sebastiano Controparte_1 C.F._2
Giunta
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 06/10/2025) posta in decisione all'esito dell'udienza del 28/10/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con decreto n. 243/2018 del 22.01.2018, emesso all'esito del procedimento iscritto al n. 2198/2017 R.G., il Tribunale di Siracusa, disponeva - per quel che rileva in questo procedimento – l'obbligo a carico del di contribuire al mantenimento CP_1 del figlio nella misura di € 500,00 mensili, prevedendo il Persona_1 versamento diretto della somma alla da parte del Ministero della Difesa. Pt_1
In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano congiuntamente di modificare il decreto sopracitato, disponendo l'obbligo di versamento diretto (della medesima
1 somma di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie) da parte del in favore della CP_1 Pt_1
Con provvedimento del 03.11.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Passando al merito, la richiesta di modifica nei termini sopra indicati va integralmente recepita da questo Collegio, in quanto il superiore accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia e, anzi, rappresenta manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1592/2025 V.G., a parziale modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale statuite con decreto n. 243/2018 del Tribunale di Siracusa: provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e indicati in parte motiva;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 17.12.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1592/2025 V.G., avente ad oggetto: “modifica regolamentazione della responsabilità genitoriale” promossa congiuntamente da:
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Sebastiano Parte_1 C.F._1
Giunta
e
, C.F. col patrocinio dell'avv. Sebastiano Controparte_1 C.F._2
Giunta
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 06/10/2025) posta in decisione all'esito dell'udienza del 28/10/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con decreto n. 243/2018 del 22.01.2018, emesso all'esito del procedimento iscritto al n. 2198/2017 R.G., il Tribunale di Siracusa, disponeva - per quel che rileva in questo procedimento – l'obbligo a carico del di contribuire al mantenimento CP_1 del figlio nella misura di € 500,00 mensili, prevedendo il Persona_1 versamento diretto della somma alla da parte del Ministero della Difesa. Pt_1
In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano congiuntamente di modificare il decreto sopracitato, disponendo l'obbligo di versamento diretto (della medesima
1 somma di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie) da parte del in favore della CP_1 Pt_1
Con provvedimento del 03.11.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Passando al merito, la richiesta di modifica nei termini sopra indicati va integralmente recepita da questo Collegio, in quanto il superiore accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia e, anzi, rappresenta manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1592/2025 V.G., a parziale modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale statuite con decreto n. 243/2018 del Tribunale di Siracusa: provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e indicati in parte motiva;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 17.12.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
2