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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 27/03/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 26.03.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 184/2019
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv. M. R. Braccio (C.F.: ) e M. Galante (C.F.: C.F._2
) C.F._3
Ricorrente
CONTRO
(C.F./P.IVA: Controparte_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1
difesa dagli Avv. A. Maresca (C.F.: ), M. Grassi (C.F.: C.F._4
) e V. Berti (C.F.: C.F._5 C.F._6
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.05.2019, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio la società Controparte_1
(d'ora in avanti, per brevità, , al fine di vedere accertare il
[...] CP_1
suo diritto al riconoscimento dei superiori livelli contrattuali di inquadramento per l'asserito espletamento di mansioni superiori, così come indicati in ricorso, e, quindi, alla corresponsione delle differenze retributive così maturate durante tutto il rapporto lavorativo intercorso con la società convenuta, con conseguente condanna di parte resistente al pagamento dei relativi emolumenti, come da conteggi di parte elaborati e depositati in atti.
A sostegno della domanda, ha dedotto quanto segue:
- di possedere il titolo di Geometra regolarmente iscritto presso l'Albo dei
Geometri della Provincia di Chieti sin dall'anno 1981;
- che, in data 01.12.1981, era stato assunto dal Controparte_2
, giusta Delibera Commissariale n. 14 del 07.11.1981;
[...]
- che, dal febbraio 1989, era stato inquadrato nel livello 6 del CCNL di settore applicato, giusta Delibera Commissariale n. 7 del 22.02.1989;
- che, nel 1992, gli era stato applicato nuovo contratto, con conseguente inquadramento nel livello 6 LED (Livello Economico Differenziato);
- che, a decorrere dal 01.05.1993, a seguito dello scioglimento della Cassa del
Mezzogiorno con L. n. 488/1992, era stata trasferita alle Regioni la gestione del personale addetto alle reti idriche, mentre, con L. R. n. 66/1996, era stato costituito il Controparte_3
, nel cui personale era ricompreso anche quello
[...]
del precedente , a sua volta incorporato nel Controparte_2
giusta delibera del CDA n. 191/1998; Controparte_3
Pag. 2 di 45 - che, successivamente alla istituzione del Servizio Idrico Integrato e relativo passaggio del alla gestione privatistica, gli era stato applicato il CP_2
CCNL Federgasacqua, giusta accordo sindacale tra il prefato e le CP_2
OO.SS. Regionali;
- che, con decorrenza dal 10.05.1995, era stato qualificato nel profilo professionale “Assistente Manutenzione”, con inquadramento nel livello B1;
- che, dal dicembre 2002, giusta L. R. n. 2/1997, nell'ambito della riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato Regione Abruzzo, era stata istituita la CP_1
- che, dal 24.04.2005, il aveva trasferito al gestore del Servizio Controparte_4
Idrico Integrato le proprie competenze in materia di opere ed impianti della rete idrica;
- che, a far data dal 10.10.2005, era stato adibito alla sede di , giusta CP_4
disposizione del 04.10.2005 da parte del Presidente della al fine di CP_1
coprire la sede vacante di tecnico fino a quel momento ricoperta da tale
[...]
Geometra di livello 8, di talché, nonostante l'immutata qualifica Per_1
formale di Assistente Manutenzione, egli ha iniziato a svolgere le mansioni proprie di Responsabile Unico della sede di;
CP_4
- che, a decorrere dal 01.02.2007, era stato incaricato di provvedere alla conduzione del servizio di reti idriche e fognarie anche della sede di , Pt_2
giusta Ordine di Servizio prot. n. 757 del 25.01.2007;
- che, successivamente, pur senza formale nomina, era divenuto Responsabile del Servizio Acquedotto e Fognature anche dei Comuni di Monteodorisio,
, , . e Per_2 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 Pt_3 Parte_4 Tes_1
Tes_2
Pag. 3 di 45 - che, durante l'intercorso rapporto lavorativo dal 10.10.2005 al 31.12.2016, ha svolto attività lavorativo con un orario di lavoro articolato su 5 giorni la settimana (lunedì e mercoledì dalle 08:00 alle 17:00; martedì e giovedì dalle
08:00 alle 17:15; venerdì dalle 08:00 alle 14:00), con costante reperibilità, mentre, negli ultimi 4 anni di lavoro, dal 2013 al 2016, detta reperibilità era stata formalmente prevista per soli 6 giorni al mese, ancorché, di fatto, permaneva in modo continuativo h24 per tutti i giorni della settimana lavorativa;
- che, dal 01.01.2015, gli era stato riconosciuto l'inquadramento nel livello 7, con eliminazione della reperibilità, la quale, tuttavia, permaneva di fatto in modo continuativo e negli stessi termini e orari;
- che, stante l'indispensabilità delle proprie competenze e responsabilità, era di fatto tenuto a prestare attività lavorativa in ogni ora del giorno e, talvolta, la notte, oltre che di sabato e domenica ed altri giorni festivi;
- che, durante tutto il rapporto di lavoro dal 10.10.2005 al 31.12.2016, ha svolto le seguenti mansioni: a) gestione e comando del personale in forza presso la sede di , con compiti di impartire ordini e responsabilità, ivi compresa la CP_4
redazione di rapporti informativi e riepilogativi mensili di attestazione orari di lavoro, ferie, ecc…; b) gestione autonoma della corrispondenza;
c) progettazione dei lavori, con individuazione e analisi dei luoghi, misurazioni, redazione di disegni tecnici, computi metrici di stima dell'importo dei progetti, richiesta, ove necessario, delle relative autorizzazioni amministrative e pareri;
d) assunzione dei ruoli di Progettista, Responsabile del Procedimento e
Direttore dei Lavori, con conseguenti compiti di formulare ordini alle imprese prescelte, individuazione dei lavori da eseguire, verifica della corrispondenza tra il progetto e i lavori eseguiti. misurazione degli scavi e controllo sulla
Pag. 4 di 45 sicurezza durante i lavori, misurazione dei lavori eseguiti, redazione dei registri di contabilità, dei libretti delle misure e dei quadri comparativi, quantificazione dei lavori e redazione degli stati di avanzamento dei lavori, con relativo certificato di pagamento;
e) predisposizione delle lettere di invito alle gare;
f) monitoraggio della contabilità di tutte le gare e i lavori;
g) certificazione della regolare esecuzione dei lavori, con la redazione della relativa Dichiarazione di
Accertamento Regolare Esecuzione dei Lavori;
h) sottoscrizione delle
Autorizzazioni di spesa per l'acquisto dei materiali per l'esecuzione dei vari interventi di riparazione e allaccio o dei lavori;
i) gestione dei rapporti con soggetti privati, imprese e amministrazioni, quali il e gli altri Controparte_4
Comuni limitrofi, oltre altri enti coinvolti nell'espletamento delle attività a lui deputate;
l) partecipazione alle Conferenze di Servizi nell'ambito della gestione dei progetti e dei lavori a lui deputati;
m) svolgimento di attività di
CTP nell'ambito dei contenziosi in cui era coinvolta la n) redazione di CP_1
rapporti di servizio per rendere edotto il C.D.A. della sull'andamento CP_1
della sede di e, in particolare, dei lavori a lui affidati;
o) effettuazione di CP_4
sopralluoghi necessari per nuovi allacci idrici e fognari;
p) redazione di stime degli importi prevedibili nei contenziosi;
q) gestione dei rapporti con il
Comando dei Carabinieri e avvocati nei contenziosi;
- che, a decorrere dal 01.06.2015, gli sarebbe stato corrisposto un assegno mensile non assorbibile per la somma lorda di € 150,00, giusta lettera a firma del Presidente della del 10.06.2015; CP_1
- che, a decorrere dal 01.05.2016, gli era stato riconosciuto il livello 8.
Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente, in considerazione dell'attività svolta, ha invocato il riconoscimento del livello di Quadro per tutta la durata del rapporto di lavoro, ossia dal 10.10.2005 al 31.12.2016, con il conseguente trattamento giuridico-
Pag. 5 di 45 economico in applicazione del CCNL per i dipendenti delle Aziende del settore gas- acqua e successivi Accordi integrativi e modificativi, ovvero, in via subordinata, il riconoscimento del livello 8 dal 10.10.2005 al 01.05.2016 (data in cui gli è stato formalmente riconosciuto tale livello), ovvero ancora, in via ulteriormente subordinata, il riconoscimento del livello 7 dal 10.10.2005 al 01.01.2015 (data in cui gli è stato formalmente riconosciuto tale livello), con conseguente condanna di parte resistente al pagamento delle differenze retributive così maturate, tanto in via principale quanto in via gradata. Ha rassegnato. quindi, le seguenti conclusioni: “In
Via Principale: Accertare, ritenere e dichiarare per le motivazioni esposte nel presente ricorso, che il Sig. ha diritto a vedersi riconosciuto dal Parte_1
10.10.2005 sino al 31.12.2016, e dunque per tutta la durata del rapporto lavorativo con la , o da diversa data che l'Onorevole Giudicante riterrà, la qualifica CP_1
di Quadro, con il conseguente trattamento normativo, economico- retributivo e, anche ai sensi del C.C.N.L. per i dipendenti delle Aziende del settore gas-acqua e successivi Accordi succitati, nonché dell'art. 36 Cost. Italiana, con ogni conseguenza di legge e di contratto;
in via subordinata: Accertare, ritenere e dichiarare per le motivazioni esposte nel presente ricorso, che il Sig. ha, quantomeno, Parte_1
diritto a vedersi riconosciuto sin dal 10.10.2005 al 01052016 momento in cui la
gli ha riconosciuto tale livello) o da diversa data che l'Onorevole CP_1
Giudicante riterrà, l'Ottavo livello con il conseguente trattamento normativo ed economico retributivo, anche ai sensi del succitato CCNL per i dipendenti delle
Aziende del settore gas-acqua e successivi Accordi sopra menzionati, nonché dell'art.
36 Cost. Italiana, con ogni conseguenza di legge e di contratto;
in via di ulteriore subordine: Accertare, ritenere e dichiarare per le motivazioni esposte nel presente ricorso, che il Sig. ha diritto, perlomeno, a vedersi riconosciuto sin Parte_1
dal 10.10.2005 al 01012015 momento in cui la gli ha riconosciuto tale CP_1
Pag. 6 di 45 livello), o da diversa data che l'Onorevole Giudicante riterrà, il Settimo livello con il conseguente trattamento normativo ed economico-retributivo, anche ai sensi del
CCNL per i dipendenti delle Aziende del settore gas-acqua sopra illustrato e successivi Accordi, nonché dell'art. 36 Cost. Italiana, con ogni conseguenza normativa, di legge e di contratto;
per l'effetto condannare la
[...]
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, a pagare in favore di esso ricorrente: a) la somma di € 130.116,18 ( ivi compreso il T.F.R. di spettanza) in riconoscimento della qualifica e del livello di
Quadro; b) 0, subordinatamente, la somma di € 68.003,34 ivi compreso il T.F.R. di spettanza) in caso di riconoscimento del 8°livello; c) oppure, in via di estremo subordine somma di € 32.172,05 ivi compreso il T.F.R. di spettanza) per il caso di riconoscimento del 7° livello;
o in quelle altre somme maggiori o minori che saranno accertate in corso di causa, anche a seguito di CTU e/o che si riterranno di giustizia,
e comunque ex art. 36 della Costituzione Italiana;
Il tutto e in ogni caso, con gli interessi legali sul capitale rivalutato ex art. 429 c.p.c. dal dovuto all'effettivo soddisfo;
condannare, altresì, la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla regolarizzazione
[...]
della posizione contributiva e assicurativa del Sig. presso L e Parte_1 CP_9
l' con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti ex lege CP_10
e parzialmente omessi”. Il tutto, con vittoria di spese di lite.
Costituitasi in giudizio, parte resistente, in via pregiudiziale e in rito, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice adito e, nel merito, previe eccezioni preliminari di prescrizione dei crediti invocati e di inammissibilità della domanda volta al riconoscimento dei superiori livelli di inquadramento richiesti dal ricorrente, ha domandato il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Pag. 7 di 45 Preso atto della rinuncia formalmente espressa di parte ricorrente con riguardo alla domanda volta alla regolarizzazione della posizione contributiva, non si è resa necessaria la dovuta integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . CP_9
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per quanto di ragione.
Il petitum del giudizio richiede di vagliare la domanda del ricorrente volta al riconoscimento dei superiori livelli di inquadramento invocati in via principale o gradata (Quadro in via principale – Livello 8 in via subordinata – Livello 7 in via ulteriormente subordinata) del CCNL dedotto ed applicato al rapporto di lavoro in questione (CCNL per i dipendenti delle Aziende del settore gas-acqua e successivi
Accordi modificativi e integrativi), ciò che costituisce il presupposto logico-giuridico indispensabile per ottenere la invocata condanna di parte datoriale resistente al pagamento delle differenze retributive così maturate, come da conteggi analitici di parte depositate in atti per ciascuno dei livelli richiesti, tanto via principale quanto in via subordinata.
1) L'eccezione pregiudiziale e in rito: incompetenza territoriale
In via pregiudiziale e in rito, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente.
Sul punto, va premesso che, a norma dell'art. 413 c.p.c. “… Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova
l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua
Pag. 8 di 45 dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione…”. La norma individua, quali criteri di determinazione della competenza, fori speciali, esclusivi e alternativamente concorrenti tra loro, oltre che inderogabili, come stabilito dall'ultimo comma dell'art. 413 c.p.c. (SS.UU. n. 11043/2001; Cass. n.
12418/2003; Cass. n. 24695/2010; Cass. n. 13530/2012; Cass. n. 1381/2017). Inoltre, per la determinazione della competenza ex art. 413 c.p.c., occorre avere riguardo ai fatti per come prospettati dall'attore ed emergenti ex actis, attenendo al merito l'accertamento della fondatezza delle contestazioni formulate dal convenuto e dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza (Cass. n. 9028/2014; Cass. n. 22816/2016 Cass. n.
20508/2017; Cass. n. 11023/2020), e la relativa questione può essere risolta soltanto avvalendosi di prove costituite, ossia entrate in causa senza apposita istruzione (Cass.
n. 7856/2007; Cass. n. 13856/2007; Cass. n. 16939/2007; Cass. n. 5125/2007; Cass.
n. 37987/2021), con l'unico limite rappresentato dall'eventuale prospettazione artificiosa finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge
(Cass. n. 10226/2001; Cass. n. 10966/2003; Cass. n. 8189/2012; Cass. n. 21230/2013;
Cass. n. 7182/2014; Cass. n. 21547/2015). Sempre in tema di determinazione della competenza territoriale, si è pacificamente consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “per dipendenza aziendale va inteso il luogo in cui il datore ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa”, luogo che, pur non coincidendo con quello di unità produttiva contenuto in altre disposizioni di legge, esso deve essere inteso in senso “lato” in armonia con la mens legis, al fine di garantire che il foro speciale del lavoro sia il più possibile prossimo alla prestazione lavorativa, purché sussista pur sempre un collegamento oggettivo o soggettivo del luogo ove il lavoratore presta la sua opera con la organizzazione aziendale (ex multis Cass. n. 23110/2010; Cass. n. 4767/2017;
Pag. 9 di 45 Cass. n. 3154/2018; Cass. n. 14449/2019; Cass. n. 23053/2020; Cass. n. 1285/2022;
Cass. n. 19023/2023).
Orbene, nel caso di specie, non colgono nel segno le argomentazioni sostenute da parte resistente, secondo cui il rapporto di lavoro sarebbe sorto a Lanciano e successivamente ceduto, unitamente all'intero comparto aziendale, alla CP_1
anch'essa avente sede in Lanciano, atteso che risulta dirimente – come non contestato in giudizio - che il ricorrente ha svolto la sua attività lavorativa, ivi compresa l'ultima parte sino alla cessazione del rapporto per pensionamento avvenuta nel 2016, presso la articolazione di , la quale, altrettanto pacificamente e come anche CP_4
comprovato dalla documentazione agli atti (doc. nn. da 361 a 363 fascicolo parte ricorrente) costituisce sede e/o dipendenza del tutto autonoma della avendo CP_1
una propria area di competenza, locali ed uffici di lavoro organizzati, dislocazione di dipendenti che vi operavano e timbrano la presenza, di talché non è revocabile in dubbio la stretta correlazione soggettiva ed oggettiva del ricorrente presso la sede di
, nonché tra quest'ultima e la complessiva organizzazione aziendale. CP_4
Tanto consente di ritenere corretta la individuazione della competenza territoriale del
Giudice adito.
2) Il merito: l'eccezione preliminare di prescrizione
Passando al merito, va preliminarmente vagliata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente relativamente a parte dei crediti retributivi azionati in ricorso, sul presupposto che, trattandosi di un rapporto di lavoro connotato da stabilità reale, la prescrizione sarebbe decorsa in costanza di rapporto.
Sul punto, deve anzitutto osservarsi che l'azione promossa dal lavoratore subordinato avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive
Pag. 10 di 45 nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., mentre le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal suddetto riconoscimento, trattandosi di crediti di lavoro, si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c..
Quanto al dies a quo, deve richiamarsi il più recente orientamento giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, secondo cui, preso atto che le modifiche apportate dalla L. n. 92/2012 e dal D.Lgs. n. 23/2015 hanno fatto venir meno la generale stabilità dei rapporti di lavoro, avendo determinato il passaggio da un'automatica applicazione, ad ogni ipotesi di illegittimità del licenziamento, della tutela reintegratoria e risarcitoria in misura predeterminabile con certezza ad un'applicazione selettiva delle tutele, “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n.
23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità.
Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
(Cass. n. 26246/2022; Cass. n. 29981/2022). Sulla scorta degli anzidetti principi, si è per conseguenza affermato che, nei rapporti di lavoro pubblico, anche se soggetti alla privatizzazione, la prescrizione dei diritti retributivi inizia a decorrere durante il rapporto stesso (dal momento della loro insorgenza), sia nel caso di rapporto a tempo indeterminato che nel caso di ripetizione di rapporti a tempo determinato, atteso che il rapporto di lavoro pubblico, diversamente da quello privato, è connotato da stabilità reale, in quanto offre garanzie di continuità e fornisce mezzi giurisdizionali adeguati contro risoluzioni illegittime, posto che il lavoratore pubblico gode di un sistema solido e efficiente di stabilità nel rapporto di lavoro, che include controlli incrociati e un equilibrio tra poteri per garantire i suoi interessi, di talché non sussiste una
Pag. 11 di 45 condizione di preoccupazione e metus del dipendente pubblico nei confronti del datore di lavoro che possa giustificare la prescrizione dei diritti solo al termine del rapporto (Cass. n. 36197/2023).
Tuttavia, con specifico riguardo al rapporto di lavoro presso società partecipate e in house – al cui novero appartiene pacificamente e ineludibilmente la società resistente
– deve osservarsi che, come è noto, le società partecipate sono enti creati o controllati direttamente da un ente pubblico, allo scopo di svolgere attività o servizi di interesse pubblicistico, così coadiuvando l'amministrazione alla realizzazione della mission pubblica e consentendo alla medesima di avvalersi degli strumenti tipicamente privatistici per garantire l'espletamento dei servizi pubblici in modo efficiente e controllato, mantenendo al contempo un certo grado di controllo pubblico sull'attività svolta. Trattasi, dunque, di enti di natura ibrida, in cui confluiscono elementi propri della disciplina privatistica con quelli del diritto pubblico, ciò influendo inevitabilmente sulla disciplina applicabile, ivi compresa, per quanto qui interessa, quella afferente ai rapporti di lavoro.
E, a tal riguardo, l'art. 19 D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) dispone che “Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi”.
Dalla lettera della disposizione è dato desumersi che, in disparte le finalità tipicamente pubblicistiche delle società partecipate – ivi comprese le società in house
- con specifico riferimento alla disciplina dei rapporti di lavoro, ad esse trovano applicazione tutte le norme ordinamentali ordinarie in materia di rapporto di lavoro
Pag. 12 di 45 alle dipendenze dei privati, in quanto il rapporto di lavoro è da qualificarsi stricto sensu sotto il regime giuridico privatistico (ex multis Cass. n. 7222/2018).
Orbene, tra dette norme trova in particolare applicazione l'art. 18 L. n. 300/1970, come novellato dalla L. n. 92/2012 e dal D.Lgs. n. 23/2015, sicché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto delle leggi citate, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, con la conseguenza che per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012 (18.07.2012), il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 29981/2022; Cass. n. 26246/2022; Cass. n. 11766/2024).
Applicando le suddette coordinate interpretative al caso di specie, deve osservarsi come, ferma restando la pacifica e non contestata instaurazione del rapporto di lavoro per cui è causa in data 10.10.2005, la prescrizione dei diritti di credito asseritamente maturati da tale data sarebbe decorsa al 18.07.2007 (quinquennio anteriore all'entrata in vigore della L n. 92/2012 del 2012, ossia il 18.07.2012).
Tuttavia, parte ricorrente ha prodotto in giudizio documentazione attestante l'interruzione della predetta prescrizione (cfr. doc. n. 350 fascicolo parte ricorrente), insita nella richiesta avanzata formalmente con lettera prot. n. 7616 del 26.10.2009 nei confronti dell'allora Presidente della società resistente di aggiornamento della propria posizione giuridica ed economica a retroagire dal 10.10.2005.
Sul punto, non colgono nel segno le deduzioni, peraltro generiche, di parte resistente, secondo cui le missive nel tempo trasmesse da parte ricorrente non recherebbero alcunché di specifico e, quindi, sarebbero da considerarsi generiche al punto da non potersi qualificare come atti di costituzione in mora idonei ad interrompere la prescrizione. Invero, per ormai consolidato indirizzo interpretativo, “l'atto di
Pag. 13 di 45 costituzione in mora di cui all'art. 1219 c.c., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, c.c., non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né
l'osservanza di particolari adempimenti, occorrendo soltanto che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. Sulla base di tali principi, perché un atto possa valere come costituzione in mora, deve contenere unicamente la chiara indicazione del soggetto obbligato
(elemento soggettivo), nonché l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto nei confronti del soggetto indicato (elemento oggettivo) (Cass. n.5681/2006; Cass. n. 3371/2010; Cass.
n. 17123/2015; Cass. n. 6549/2016; Cass. n. 18631/2021; Cass. n. 15140/2021;
Nel caso di specie, dalla missiva del 2009 (come pure dalle altre trasmesse nel tempo da parte ricorrente, sebbene irrilevanti ai fini della questione in trattazione) è dato desumersi un formale atto di messa in mora ai fini del riconoscimento dell'invocato livello contrattuale di inquadramento e della conseguente pretesa degli emolumenti richiesti a titolo di differenze retributive, avendo parte ricorrente sufficientemente indicato e circoscritto, anche temporalmente, le ragioni della pretesa (attività in concreto svolta e ruolo in concreto ricoperto sin dal 2005) e il contenuto della stessa
(riconoscimento dell'adeguato livello contrattuale e pagamento degli emolumenti retributivi così maturati), così rendendo pienamente edotta controparte, quantomeno nei tratti essenziali, dell'oggetto delle richieste.
Posta, quindi, la natura di costituzione in mora atta ad interrompere la prescrizione della missiva del 2009, essendo poi decorsi solamente circa 3 anni dei 5 necessari a prescrivere il diritto dall'atto interruttivo del 26.10.2009 al 18.07.2012 ed essendo
Pag. 14 di 45 che da tale ultima data, in ragione dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 92/2012, la prescrizione dei crediti per cui è causa è iniziata a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro (31.12.2016), la prescrizione non può ritenersi maturata, tenuto conto, a tacer d'altri atti di interruzione della prescrizione dedotti e prodotti in giudizio dal ricorrente, che il ricorso è stato presentato nell'anno 2019.
2.1) L'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda di riconoscimento di inquadramento nei livelli contrattuali superiori
Con riguardo, poi, alla ulteriore eccezione preliminare di merito in ordine alla impossibilità di riconoscere al ricorrente i superiori livelli di inquadramento contrattuale invocati in ragione della applicabilità al caso di specie dell'art. 52 D.Lgs.
n. 165/2001 in materia di progressioni di carriera nel pubblico impiego, qualificandosi la società resistente come società in house, anch'essa deve essere disattesa, per le ragioni di seguito esposte.
Similmente a quanto già affermato con riguardo al regime giuridico della prescrizione, deve premettersi che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società, la quale resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (SS.UU. n. 26591/2016; SS.UU. n. 7759/2017; SS.UU. n. 21299/2017;
SS.UU. n. 29078/2019). Milita in questo senso anche il già richiamato art. 19 D.Lgs.
n. 175/2016, nella parte in cui estende al rapporto di lavoro presso società partecipate l'ordinario regime giuridico del lavoro all'interno dell'impresa privata di cui al codice civile.
Pag. 15 di 45 Orbene, posto che ai rapporti alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, l'art. 52, per il suo carattere speciale, impedisce, tenuto conto del sistema delle fonti delineato dall'art. 3, comma 2, l'applicazione della disciplina generale delle mansioni dettata dall'art. 2103 c.c. - non compatibile con l'impiego pubblico, sia pure contrattualizzato, non solo per l'incidenza che su detta disciplina ha il principio della necessaria concorsualità dell'assunzione, ma anche e soprattutto perché la normativa privatistica non si concilia con le regole e con i principi ai quali le amministrazioni pubbliche – tuttavia, un'analoga disposizione derogatoria della disciplina dettata dall'art. 2103 c.c. non si rinviene per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle società a partecipazione pubblica, giacché l'attuale impianto normativo delle società pubbliche, in coerenza con la disciplina previgente, prevede unicamente il potere del socio pubblico di fissare “con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”. In altri termini, il legislatore, attraverso la previsione dell'obbligo posto a carico di dette società di perseguire nelle politiche inerenti al personale il contenimento dei costi, indirettamente gravanti sulla spesa pubblica, ha fissato una regola di comportamento per gli amministratori delle partecipate, che incide sul rapporto che si instaura fra il socio pubblico e la società e può essere fonte di responsabilità, eventualmente anche erariale, ai sensi dell'art. 12 del richiamato d.lgs. n. 175 del 2016, ma da quell'obbligo non si può anche desumere la nullità degli atti adottati dalla società in violazione delle direttive date dal socio pubblico, perché il legislatore non ha previsto un meccanismo analogo a quello
Pag. 16 di 45 pensato per l'impiego pubblico contrattualizzato, in relazione al quale il combinato disposto degli artt. 2, comma 3, e 45 del D.Lgs. n. 165/2001 garantisce, a pena di nullità della pattuizione individuale, la necessaria conformazione del contratto individuale a quello collettivo, di talché deve escludersi che l'attribuzione definitiva della qualifica superiore possa essere impedita dalle disposizioni di leggi, statali e regionali, che onerano gli amministratori delle società controllate di perseguire nella gestione del personale politiche di contenimento dei costi, nonché che l'applicazione dell'art. 2103 c.c. si ponga in contrasto con gli obblighi imposti in tema di reclutamento alle società a controllo pubblico. Pertanto, alla luce del richiamato principio, applicabile alle società a partecipazione pubblica per la natura privatistica delle stesse e dei rapporti dalle medesime instaurati, è da escludersi che la disciplina del reclutamento, dettata dapprima dall'art. 18 D.L. n. 112/2008 e poi dall'art. 19
D.Lgs. n. 175/2016, possa essere interpretata nel senso di ricomprendere anche le progressioni di carriera (Cass. n. 35421/2022). In altri termini, posto che è il legislatore ad imporre alle società partecipate procedure di reclutamento, equivalenti a quelle delle amministrazioni pubbliche, ispirate ai principi dell'evidenza pubblica, con onere in capo agli amministratori di perseguire politiche di contenimento della spesa, in assenza di una norma speciale (quale quella prevista, in materia di inquadramento, solo per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni) e in ragione dell'ontologica diversità fra costituzione del rapporto di lavoro e gestione dello stesso, la disciplina delle mansioni superiori nelle società partecipate non può che essere quella dettata dall'art. 2103 c.c. applicabile al rapporto di lavoro di diritto privato.
Sulla scorta delle anzidette considerazioni, dunque, non può qualificarsi inammissibile e/o infondata la domanda del ricorrente volta al riconoscimento del superiore livello contrattuale di inquadramento. Tanto più che tale livello superiore è
Pag. 17 di 45 invocato solamente quale presupposto per ottenere la condanna alle pretese differenze retributive, essendo orma il rapporto cessato per collocamento in pensione del lavoratore.
2.2) Il corretto inquadramento contrattuale: l'an del diritto
Così superate le eccezioni preliminari, in rito e nel merito, sollevate da parte resistente, occorre affrontare la questione, centrale ai fini del decidere, del corretto inquadramento contrattuale del ricorrente.
Viene così in rilievo il già accennato art. 2103 c.c., nel testo riformato e adesso vigente, a termini del quale “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e
l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
Circa l'interpretazione della citata disposizione codicistica, è orientamento ormai consolidato quello secondo cui la determinazione del livello di inquadramento del lavoratore subordinato richiede il c.d. “percorso trifasico”, ossia un procedimento logico-giuridico che si articola in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, ancorché non sia richiesto al giudice di attenersi pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione
Pag. 18 di 45 abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (ex multis Cass. n. 5128/2007; Cass. n. 20272/2010; Cass. n.
8589/2015; Cass. n. 18943/2016; Cass. n. 30580/2019; Cass. n. 2972/2021). Si è sostenuto, altresì, che, al fine di riconoscere la qualifica superiore al lavoratore che abbia svolto mansioni riconducibili a diversi livelli di inquadramento, il giudice deve attenersi al criterio della prevalenza delle attività in concreto poste in essere dal dipendente, nel senso che deve riconoscere al lavoratore l'attribuzione della categoria corrispondente alla mansione superiore solo allorquando quest'ultima abbia carattere di prevalenza o almeno di equivalenza di tempo e tale accertamento richiede di compiere una rigorosa e penetrante indagine quanto alla continuità, alla rilevanza ed all'impegno temporale giornaliero delle mansioni espletate dal dipendente. Di contro, qualora non sia possibile comparare le diverse mansioni secondo il predetto criterio della prevalenza, vengono in rilievo altri criteri, alla stregua dei quali possa giungersi alle seguenti conclusioni: se il lavoratore svolge nella sua interezza la mansione il cui espletamento è attributivo della categoria superiore, spetta tale categoria, nonostante il contemporaneo esercizio della funzione inferiore, qualunque ne sia la quantità; se, invece, la mansione il cui espletamento è attributivo della categoria superiore non
è svolta nella sua interezza, deve ritenersi caratterizzante la mansione che, anche se esercitata con scarsa frequenza e continuatività, richieda un alto grado di specializzazione e rilevante profusione di impegno intellettivo e materiale (Cass. n.
12125/2000; Cass. n. 6843/2004; Cass. n. 32699/2019). Quanto agli oneri probatori, poi, si è in più occasioni affermato che il lavoratore che rivendichi nei confronti del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2103 c.c., una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene
Pag. 19 di 45 rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale, non gravando sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore (ex multis Cass. n. 1012/2003; Cass. n. 3069/2005; Cass. n. 18418/2013; Cass. n.
5536/2021).
Procedendo, quindi, con la prima fase del procedimento trifasico, occorre prendere le mosse dalla declaratoria contrattuale del CCNL di settore operante nel caso di specie, con particolare riferimento ai livelli contrattuali richiamati in giudizio, tenuto conto del perimetro del thema decidendum della causa, sulla base di quanto dedotto e articolato dalle parti.
Il livello 6 del suddetto CCNL inquadra il personale che: “… svolge attività professionali tecniche/amministrative/commerciali, caratterizzate da guida, coordinamento e controllo di gruppi di lavoratori in attività complesse o ad elevato contenuto specialistico, che richiedono la conoscenza di tecniche e tecnologie avanzate ed innovative;
opera con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate, con discrezionalità di interpretazione delle regole e di adattamento delle procedure date;
ha responsabilità sui risultati qualitativi e quantitativi delle attività svolte o coordinate e della discrezionalità esercitata;
si avvale di informazioni differenziate e complesse, che gestisce nell'ambito della propria discrezionalità; possiede conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore e/o con approfondita esperienza e formazione e conoscenze pratiche di elevata specializzazione professionale relative a processi e metodologie di lavoro.
ELEMENTI QUALIFICANTI: ATTIVITA' D'INTERPRETAZIONE DI NORME;
AUTONOMIA DI TEMPI E METODOLOGIE SUPERIORE ALLA SETTIMANA;
RESPONSABILITA' DELL'IMPOSTAZIONE DI RELAZIONI INTERPERSONALI
Pag. 20 di 45 E/O ESTERNE E/O DEL COORDINAMENTO FUNZIONALE DELLE RISORSE
UMANE; TRATTAMENTO INFORMAZIONI COMPLESSE;
ESPERIENZA
ELEVATA SU PIU' CAMPI SPECIALISTICI E ISTRUZIONE DI LIVELLO
SUPERIORE.
Il livello 7 del suddetto CCNL inquadra il personale che “… svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative importanti in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali di contenuto specialistico;
opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard;
- ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate;
gestisce informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere;
possiede approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea o almeno al diploma e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione ed esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro. ELEMENTI QUALIFICANTI: ATTIVITA' D'INTERPRETAZIONE
DI NORME AD AMPIA DISCREZIONALITA;
AUTONOMIA DI TEMPI E
METODOLOGIE DI UN MESE;
RESPONSABILITA' DELL'ESERCIZIO DELLA
DISCREZIONALITA' PROPOSITIVA;
INTERPRETAZIONE ED ELABORAZIONE
INFORMAZIONI COMPLESSE;
SPERIENZA COMPLETA DI UNA O PIU'
ATTIVITA' CHE CARATTERIZZANO UNA PARTE DI UNA FUNZIONE
AZIENDALE ED ISTRUZIONE A LIVELLO DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE O DI
UNIVERSITA'…”
Al livello 8, invece, appartiene il personale che “… svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative di primaria importanza in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali contenuto altamente specialistico;
opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel
Pag. 21 di 45 processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard, nel quadro di obiettivi che concorre a definire;
ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate;
gestisce informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere;
possiede approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione ed esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro. ELEMENTI QUALIFICANTI:
ATTIVITA' D'INTERPRETAZIONE DI NORME AD ELEVATA
DISCREZIONALITA'; AUTONOMIA DI TEMPI E METODOLOGIE SUPERIORE
AL MESE;
RESPONSABILITA' DELL'ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITA'
PROPOSITIVA; INTERPRETAZIONE ED ELABORAZIONE INFORMAZIONI
COMPLESSE; ESPERIENZA COMPLETA DI PIU' ATTIVITA' CHE
CARATTERIZZANO UNA PARTE DI UNA FUNZIONE AZIENDALE ED
ISTRUZIONE A LIVELLO UNIVERSITARIO.
Infine, appartiene al livello Quadro il personale che “… svolge funzioni direttive, di coordinamento, controllo ed integrazione di uno o più unità organizzative di primaria importanza in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali altamente specialistiche e notevolmente complesse, strettamente connesse agli obiettivi dell'azienda; opera con specifica autonomia ed assunzione di responsabilità, contribuendo con soluzioni migliorative o innovative all'andamento dell'attività aziendale, in linea con gli obiettivi e gli indirizzi generali di impresa;
ha responsabilità sul raggiungimento degli obiettivi assegnati e, in generale, sul contributo al conseguimento dei risultati globali di impresa;
in particolare sui risultati di gestione, ottimizzazione ed integrazione delle risorse tecniche, economiche ed organizzative, su gestione e sviluppo delle risorse umane, ove affidate, e/o sui risultati professionali;
gestisce informazioni complesse, anche da
Pag. 22 di 45 identificare, rilevanti per il proprio settore, integrandole ed elaborandole con modalità innovative in funzione degli obiettivi da raggiungere;
possiede conoscenze teoriche e professionali di alto livello, corrispondenti alla laurea e conoscenze pratiche dei processi e delle metodologie, acquisite con significativa esperienza in una o più attività che caratterizzano almeno una parte importante di un'intera funzione aziendale. ELEMENTI QUALIFICANTI: ATTIVITA' DI
PROGRAMMAZIONE E/O CONTROLLO INFLUENTI SUL BREVEMEDIO-
LUNGO TERMINE;
AUTONOMIA DI TEMPI E METODI NELLA
REALIZZAZIONE DI OBIETTIVI;
RESPONSABILITA' DELL'ESERCIZIO DELLA
DISCREZIONALITA' PROPOSITIVA E/O DECISIONALE;
GESTIONE
INFORMAZIONI COMPLESSE ANCHE IN TERMINI INNOVATIVI;
ESPERIENZA
COMPLETA DI PIU' ATTIVITA' CHE CARATTERIZZANO UNA PARTE
RILEVANTE DI UNA FUNZIONE AZIENDALE ED ISTRUZIONE A LIVELLO DI
UNIVERSITA'”.
A questo punto, occorre vagliare tipologia e natura delle concrete mansioni espletate dal ricorrente.
Sul punto, giova premettere che parte resistente non contesta lo svolgimento delle singole mansioni analiticamente indicate in ricorso da parte ricorrente, così come sopra riportate e descritte, bensì deduce che le stesse siano state espletate, in primo luogo, in assenza dell'apposito titolo di studio richiesto per l'adibizione a mansioni proprie dei livelli di inquadramento contrattuale invocati e, in secondo luogo, in assenza della dedotta autonomia e poteri decisionali, consistendo in meri adempimenti tecnici propri della qualifica formalmente ricoperta e in sottoposizione alle direttive ed ai poteri decisionali dei superiori gerarchici.
Pag. 23 di 45 Orbene, per quanto concerne l'assenza di idoneo titolo di studio, questa specifica eccezione risulta in radice destituita di fondamento, atteso che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale che si ritiene di condividere, agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica - la sola condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente superiore qualifica, mentre a nulla rileva la mancanza del titolo di studio o altro requisito analogo previsto per l'attribuzione di una qualifica superiore, in quanto ciò non esclude l'acquisibilità della medesima nel caso di effettivo esercizio delle relative mansioni per il periodo minimo prescritto, salvo che detto titolo non sia previsto da norme di natura inderogabile (Cass. n. 8767/1992; Cass. n. 8606/2002; Cass. n.
15158/2003; Cass. n. 17940/2007; Cass. n. 21224/2024).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, deve ritenersi irrilevante il mancato possesso da parte del ricorrente del titolo universitario, non ravvisandosi alcuna norma inderogabile prescrittiva di ciò, né tantomeno è stata indicata da parte resistente. Peraltro, la necessità del suddetto titolo, oltre a non essere prescritta da norme di natura inderogabile, non è espressamente prevista nemmeno dalle declaratorie contrattuali del CCNL di settore dedotte da parte resistente a sostegno della sua tesi, atteso che dette declaratorie, sia con riferimento al livello 8 che con riguardo al livello Quadro, riportano solamente il possesso di “…approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione ed esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro”. Quindi,
Pag. 24 di 45 le disposizioni contrattualcollettive, interpretate secondo il loro tenore letterale, impongono solamente il possesso di competenze teorico-pratiche “corrispondenti” alla laurea, non già che debba necessariamente essere posseduto il titolo di laurea, non venendo, peraltro, nemmeno indicato quale tipologia di laurea.
Quanto al resto delle censure, il primo teste di parte ricorrente, Sig. Tes_3
escusso in qualità di Dirigente della società resistente per il periodo per
[...]
cui è causa, ha confermato che il ricorrente aveva in gestione il personale della sede di , che lo stesso era indicato sia come Responsabile dell'Ufficio di che CP_4 CP_4
come Responsabile del Centro Operativo, avendo in gestione, altresì, la corrispondenza, nonché tutte le mansioni, senza necessità di autorizzazione, afferenti al ruolo di Progettista, Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori e
Collaudatore, gestione autonoma delle misurazioni e della contabilità per ogni singolo lavoro, gestione autonoma dei rapporti con le imprese e con altri enti amministrativi, precisando in merito che “Rispondo sì… Preciso che la direzione stava e sta a Lanciano, ma all'Ufficio di lui rispondeva alla corrispondenza, CP_4
per le competenze che potevano essere attribuite all'Ufficio di , utilizzando i CP_4
timbri di cui mi si chiede… Se a Lanciano arriva una richiesta per un problema di
o dell'area di cui al cap. 9, è normale che accadeva quanto mi avete chiesto… CP_4
Egli conosceva più di me le esigenze di quell'area e proponeva l'intervento da fare, in maniera tecnicamente idonea, quindi, progetto, computo metrico per arrivare a definire la somma da impegnare;
non aveva bisogno dell'autorizzazione a fare gli interventi, ma di conoscere la somma da impegnare, di qui la necessitò dei passaggi precedenti. Dovendo eseguire gli interventi, chiedeva le opportune autorizzazioni edilizie ai singoli Comuni, alla Forestale e, comunque, agli organi competenti in quella zona… Per ogni zona mettiamo a disposizione una certa somma. All'interno di questa somma è vero quanto mi si chiede. Preciso che per la zona di questa CP_4
Pag. 25 di 45 somma, anni addietro, si aggirava intorno ai trecentomila euro annuali… siccome
c'è una necessità di avere dei rapporti, le motivazioni partivano tutte per esigenze di servizio, perciò posso dire che ho già risposto sub 20. Quando serviva, egli si recava anche su sollecitazione del sottoscritto, sul posto, inteso come area di competenza… se per risolvere un problema il Ministero non dava risposta, il geom. può Pt_1
essersi recato presso il Ministero o altro ente di cui mi si chiede, per ottenere la risposta sempre con riferimento all'area di competenza. Ad esempio, in quasi tutte le riunioni in Prefettura, pe quanto ricordo, il geometra interveniva per l'area di Pt_1
competenza, durante la stagione estiva, quando mi manifestava la crisi idrica…
Sempre relativamente alla sua zona, quando c'erano dei danni causati dalle nostre imprese o vi era una rottura o un evento critico, egli redigeva le stime dei danni… Io ero il superiore del geometra : per circa venti anni, tra me e lui non c'era Pt_1
nessuno…”. Egli, inoltre, interrogato anche come teste di parte resistente, ha negato che, nel periodo per cui è causa, il comprensorio gestito dalla era stato CP_1
suddiviso in sole due macro-aree, dichiarando in merito che “Ritengo di dover precisare che le macro aree fossero tre, (come riferimento ai Parte_5
paesi più importanti), le altre erano e Lanciano”; allo stesso modo, ha negato CP_4
che il sig. era il Responsabile della macro-area tecnica di Parte_6
competenza e che il ricorrente figurava come suo sottoposto, sul punto riferendo che
“No. Il geometra per mia espressa volontà è stato trasferito dalla sua zona di Pt_1
competenza che faceva capo all'Alto ST – di cui conosceva bene tutte le reti – a
, da me, a seguito di un pensionamento di altro tecnico. In quell'accordo io ho CP_4
assicurato al geometra la dipendenza diretta dal sottoscritto e senza Pt_1
intermediazioni di altri tecnici in quanto la logica del lavoro non lo poteva permettere…Non si discute che era lui il responsabile, non solo di , ma di tutto CP_4
il ST. Per Vasto, infatti, si intende anche il ST, per cui posso affermare che
Pag. 26 di 45 egli era a capo del centro operativo di e del ST;
è chiaro che , poi, CP_4 CP_4
assorbe all'incirca il 70% dell'impegno per la gestione del servizio di che trattasi…
Preciso che tra me e non c'era nessun intermediario, non solo intermediari Pt_1
tecnici come ho detto sopra. La ha sede a Lanciano, poi ha sedi a e ad CP_1 CP_4
, nonché ad Atessa per favorire l'utenza… Lui era responsabile di tutti gli Pt_5
interventi tecnici che avvenivano a e nel suo territorio, con una possibilità, un CP_4
diritto di intervento per la soluzione di qualunque problema;
ovviamente, quando il problema superava un certo livello di gravità, informava il sottoscritto, non altri… o personalmente ho suggerito a chi era al vertice nel momento in cui stavo per andare in pensione, di sostituire con due persone, il geometra per la sua Pt_1 CP_11
esperienza, in quanto proveniva dal servizio adduzione (cioè il tubo più grande) ed il geometra che era in ufficio affianco a me, quindi, per la parte Controparte_12
più amministrativa. Il geometra racchiudeva da solo queste competenze, loro Pt_1
in due, avrebbero garantito una più ampia specializzazione…Confermo che un geometra responsabile di centro operativo si occupava delle mansioni indicate, con la precisazione che vi era chi tali mansioni svolgeva autonomamente e chi doveva essere aiutato… La sede dove arrivava la posta era Lanciano. A ed CP_4 Pt_5
arrivano le cose relative a queste singole zone. Un conto è il protocollo ed un conto è chi si occupa della soluzione del problema: ci possono essere responsabili di centro operativo in grado di risolvere il problema ed altri no. era tra quelli capaci… Pt_1
essendo un mio collaboratore, il responsabile di centro operativo, è autorizzato a fare questo… Siccome il superiore gerarchico ero solo io è chiaro che posso dire che il geometra svolgeva tutte le mansioni di cui ho parlato finora sub 18); così Pt_1
come potevo incaricarlo di occuparsi anche di attività che non rientravano – da pianta organica – nelle sue mansioni. Gli incarichi li svolgeva in autonomia e poi riferiva a me, perché non poteva sostituirsi a me… Il geometra rispondeva Pt_1
Pag. 27 di 45 solo a me. Punto… Io ero il dirigente. Ero solo io, non ve ne era un altro. Rispondevo al Presidente… Il geometra non si limitava a redigere i fogli riepilogativi Pt_1
delle presenze, risultanti dalla timbratura dei cartellini, ma mi comunicava anche le ore di straordinario relative ai vari interventi”.
Parte delle suddette circostanze sono state integralmente confermate anche dal secondo teste di parte ricorrente, Sig. , escusso in qualità di Testimone_4
dipendente della società resistente, il quale, per quanto qui interessa - ossia con riguardo alle sopra descritte mansioni del ricorrente - ha precisato che “… Per un periodo di tempo sono stato alle sue dipendenze, dal giugno 2015 a dicembre 2016…
Lo so perché in quell'anno e mezzo sono stato affiancato a , in attesa del suo Pt_1
pensionamento ed il quel periodo ho visto tutto quello che egli faceva… devo precisare che oltre ad averlo visto nel detto anno e mezzo di cui ho riferito sub 19,
l'avevo visto occuparsi di queste cose anche in precedenza… Io lavoravo a e CP_4
passavo spesso in ufficio, per cui che egli ricoprisse i ruoli di cui mi avete chiesto nel capitolo lo so per le ragioni sopra dette… Andava dai Carabinieri per fare denuncia di allacci abusivi o per danni subiti dai mezzi della ”. CP_13
Anche il terzo teste di parte ricorrente, Sig. , escusso in qualità di Testimone_5
dipendente della società resistente all'epoca dei fatti come “coadiutore dei tecnici”, ha riferito che “… ero un coadiutore del signor . Preciso che dava Pt_1 Pt_1
ordini a tutti i miei colleghi: io ero un collegamento tra il signor ed i miei Pt_1
colleghi, e questo l'ho fatto fino alla fine…”. Egli ha inoltre confermato che il ricorrente, dal 10.10.2005, era divenuto Responsabile del Centro Operativo
[...]
, che aveva in forza circa 10 dipendenti, tutti gestiti dal ricorrente Parte_7
medesimo, con annessi compiti di redazione di report mensili di orari, ferie e straordinari, nonché verifica dello svolgimento delle mansioni, con potere di impartire ordini (“Certo, era lui a farlo, non c'era nessun altro”) Ancora, ha
Pag. 28 di 45 confermato le mansioni di gestione autonoma della corrispondenza per la sede di della società resistente, precisando che “… Tanto so in quanto gestivo il CP_4
registro di entrata e di uscita della posta. Devo precisare che non avevo nessuna autorità per guardare la posta che giungeva per smistamento da Lanciano. Da
Lanciano inizialmente giungeva la posta per Vasto, in seguito la posta veniva indirizzata direttamente alla di Vasto… La posta in uscita dalla sede di CP_1 CP_4
mi veniva consegnata, pe il protocollo, dal geometra ”. Quanto al resto delle Pt_1
mansioni, ha riferito che “Lui era il solo, il geometra non c'era più… CP_14
egli era il solo che poteva occuparsi di quanto mi avete letto… questo posso affermarlo con certezza in quanto lo vedevo entrare e poi recarsi sul posto di lavoro… “Sì, è vero: di questo sono certo. Ad esempio, ricordo che la Capitaneria di
Porto venne diverse volte, a causa di problemi che avevano nella zona di Vasto… essendo un tecnico era l'unico che poteva farlo…Di tecnici come vi era solo il Pt_1
ma, come ho riferito sopra, dopo il grave incidente occorso al CP_14 [...]
, era rimasto il solo su e circondario… eravamo dislocati in CP_14 Pt_1 CP_4
stanze attigue e quando egli aveva bisogno di aiuto, anche per fotocopie, chiamava me, gli altri tecnici erano tutti fuori ed eravamo lui ed io gli unici che restavano in sede… ricordo che un giorno andò da lui una persona che aveva ricevuto dei danni da una fognatura…”.
Allo stesso modo, il quarto teste di parte ricorrente, Sig. , escusso in Testimone_6
qualità di dipendente della società resistente per il periodo per cui è causa, ha ribadito le mansioni in concreto espletate dal ricorrente e lo svolgimento dei relativi compiti con autonomia e poteri gestionali, in merito riferendo che “… ricordo che, al mattino, quando si arrivava, lui impartiva ordini a tutti i dipendenti e durante la giornata telefonicamente… egli dava a me l'ordine dei lavori da fare e dei materiali da acquistare e questo perché era lui a redigere il computo metrico. Confermo che
Pag. 29 di 45 egli svolgeva tutte le attività che mi sono state elencate. Aggiungo che, essendo io il più anziano, egli ne parlava con me… Posso solo riferire che egli redigeva il computo metrico, lo inviava alla di Lanciano, dove tagliavano o meno… questo CP_1
faceva all'esito di un sopralluogo, per capire quanto veniva a costare…”.
Significativa è anche la deposizione del quinto teste di parte ricorrente, Sig.
[...]
, escusso in qualità di dipendente della Provincia di Chieti, il quale ha riferito Tes_7
che “… Lo so in quanto avevamo rapporti di lavoro con la per lavori di CP_1
manutenzione che svolgevamo in quel periodo. In precedenza lavoravo con l'impresa
Asfalti Trigno Srl, che effettuava lavori di manutenzione. Preciso che io lavoravo con la Asfalti Trigno dal 2006, la data precisa non la ricordo. La Asfalti Trigno effettuava lavori di manutenzione per conto della quando ci recavamo negli CP_1
uffici della di vasto, ci raccordavamo con il sig. , come CP_1 Parte_1
responsabile, per i lavori da effettuare… il geometra svolgeva questa attività. Pt_1
Per esempio, occorreva fare la progettazione per un intervento che non era di manutenzione, lui se ne occupava e, se servivano delle misurazioni, se eravamo sul posto, ci chiedeva una mano: personalmente a me, che ero la figura tecnica dell'impresa Asfalti trigno Srl… quando svolgevamo questa attività, che era un intervento del quale egli aveva realizzato il progetto, svolgeva anche la funzione di direzione lavori, RUP. I rapporti della Asfalti Trigno erano esclusivamente con lui.
Inoltre, verificava che le opere fossero regolarmente eseguite, quindi svolgeva anche il ruolo di collaudatore… Lui predisponeva questi atti, vigilava sui lavori, prendeva le misure, mi invitava a far venire il legale rappresentante dell'impresa per la sottoscrizione di questi atti contabili di cui mi avete letto… Tanto so in quanto giornalmente ci vedevamo o ci sentivamo a motivi dei lavori da eseguire;
anche tenendo conto che il territorio sul quale operare era molto ampio e, quindi, a volte venivano eseguiti più interventi nello stesso giorno. Anche perché parliamo di un
Pag. 30 di 45 territorio molto antropizzato… Ho visto a volte che in ufficio arrivavano queste lettere di invito a formulare un'offerta per l'esecuzione di lavori, con la sua firma… avendo a che fare con lui con gli interventi di manutenzione, ho visto che autonomamente svolgeva tutte queste attività…”.
Anche il sesto teste di parte ricorrente, Sig. , escusso in qualità di Testimone_8
Comandante dei Vigili Urbani di all'epoca dei fatti, ha deposto in modo non CP_4
difforme su talune delle mansioni svolte dal ricorrente, in particolare sui rapporti con le autorità di pubblica sicurezza, dichiarando in merito che “Posso affermare con certezza che aveva rapporti sia con il che con noi, ovvero con il Comando di CP_4
Polizia Locale. Qualunque tipo di problema riguardasse l'acquedotto o la fognatura, noi chiamavamo , solo lui. Avevamo un'agendina con tutti gli indirizzi ed i Pt_1
numeri di telefono, per l'acquedotto il numero era solo quello del sig. . Inoltre, Pt_1
ricordo che lui organizzava i lavori ed era anche fisicamente presente durante
l'esecuzione degli stessi… precisando che egli partecipava alle conferenze di servizio… mi è capitato di incontrare, al di fuori delle conferenze di servizio, il
unitamente al Responsabile dei servizi del Comune di , Sig. Pt_1 CP_4 [...]
che parlavano tra loro e posso dire che erano loro due che decidevano il da Pt_8
farsi. Inoltre, mi è capitato di essere presente in circostanze in cui il Sindaco ed il
parlavano della soluzione dei problemi: mi riferisco, in particolare, alla Pt_1
soluzione dei problemi relativi alla fognatura di Vasto Marina…”.
Non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità e credibilità dei testi escussi, attesa la loro diretta conoscenza dei fatti di causa, in ragione della diretta e stretta collaborazione con il ricorrente nell'attività lavorativa durante tutto l'arco del rapporto di lavoro, a vario titolo (Dirigente, collaboratori, dipendenti, sottoposti).
Orbene, tutti i testi escussi hanno analiticamente confermato le mansioni in concreto espletate dal ricorrente nel corso del rapporto di lavoro per la società resistente, che lo
Pag. 31 di 45 stesso ricopriva il ruolo di Responsabile del Centro Operativo di , che aveva CP_4
dipendenti sottoposti (circa una decina) che gestiva in autonomia, che si occupava e gestiva in via autonoma tutte le mansioni dedotte, ivi comprese la risoluzione di problemi di peculiare importanza, gestione autonoma della corrispondenza con proprio timbro, rapporti con forze dell'ordine e ad altri enti per la risoluzione delle problematiche afferenti alla direzione ed esecuzione del lavori sulle reti idriche e fognarie, anche di allaccio, nonché che svolgeva tali compiti con autonomi poteri di gestione e spesa. Dirimente, in tal senso, è la citata deposizione del Dirigente, Sig.
[...]
- le cui dichiarazioni hanno comunque trovato riscontro in quelle Testimone_3
degli altri testi di parte ricorrente escussi - il quale ha in più occasioni e specificamente riferito delle specifiche e ampie competenze e conoscenze tecniche del ricorrente, della sua autonomia gestionale, non necessitante di autorizzazione alcuna, se non di interfacciarsi direttamente con lui, quale Dirigente, non sussistendo alcuna altra figura mediana. Inoltre, rispondendo alle domande articolate da parte resistente, ha riferito della sussistenza, in vero, di tre macro-aree di suddivisione delle reti gestite dalla società resistente, considerando tra esse anche l'area di , data CP_4
l'importanza del relativo bacino, cui egli stesso aveva preposto il ricorrente per le sue elevate capacità e conoscenze delle relative reti, attribuendogli autonomi poteri di intervento per la soluzione di qualunque problematica afferente alle reti, nonché di aver suggerito ai vertici amministrativi, in vista del collocamento in pensione del ricorrente, la sostituzione dello stesso con ben due soggetti aventi competenze e capacità diverse, competenze che fino ad allora erano state tutte concentrate nella persona del ricorrente stesso, in quanto particolarmente specializzato. Ha riferito, inoltre, che, nonostante la formale parità di ruoli, alcuni responsabili, tra cui il ricorrente, avevano maggiori capacità e competenze di altri, motivo per cui potevano venire affidati incarichi e mansioni sostanzialmente maggiori sotto il profilo
Pag. 32 di 45 dell'autonomia organizzativa e gestionale, come accadeva per il ricorrente. E' stato confermato, altresì, la figura del ricorrente quale unico geometra dell'area che aveva le competenze e conoscenze per gestire in autonomia l'intera attività demandata e gli incarichi affidati, nonché che lo stesso avesse, quali collaboratori o sottoposti, alcuni dipendenti, rispetto ai quali aveva il potere di impartire ordini.
Quanto emerso dalle testimonianze escusse di parte ricorrente non è risultato scalfito dalle deposizioni rese dai testi di parte resistente, le cui dichiarazioni sono del pari meritevoli di attendibilità e credibilità, ma sono risultate meno specifiche in ordine alle mansioni in concreto e sostanzialmente svolte dal ricorrente, specie sotto il profilo degli autonomi poteri organizzativi, gestionali, di intervento, di spesa e gestione del personale, avendo gli stessi avuto una conoscenza più formale e meno diretta dei fatti per cui è causa.
Invero, il primo teste di parte resistente, Sig. , escusso in qualità Testimone_9
di amministratore delegato della all'epoca dei fatti, ha riferito che “… CP_1
Preciso che nel 2003 il geometra non c'era a . Egli arrivò Pt_1 CP_4
successivamente e da quando arrivò – o 2004 o 2005 – fu sottoposto al sig.
Tanto so in quanto ero amministratore delegato… Prima del 2011 Parte_6
non vi sono atti formali. Si veniva da un consorzio acquedottistico dove non vi era un'organizzazione vera e propria e gli incarichi venivano affidati dal dirigente.
Probabilmente vi era in tal senso un'organizzazione da parte del dirigente per poter gestire i servizi… Era responsabile di uno degli otto centri operativi, quello di
Vasto… egli rispondeva gerarchicamente a queste due figure. In quegli anni, poiché era in aspettativa , responsabile delle Reti, reggeva il dirigente Parte_9
quella postazione, “Quelli che mi avete letto sono i compiti Persona_3
che ha il responsabile di un'area. Il geometra , come responsabile del Centro Pt_1
Operativo di , ha avuto questi compiti… Da Lanciano venivano indette gare di CP_4
Pag. 33 di 45 appalto su tutto il territorio. I responsabili delle aree effettuavano loro la riparazione
e portavano la rendicontazione al supporto operativo venivano avallate dl coordinatore operativo e poi dal Direttore delle Attività Operative… I centri operativi, tra cui quello di , detto ancora oggi centro Operativo 3, al di sopra di CP_4
questi centri operativi per un periodo di tempo c'era il coordinatore Operativo, un
VIII livello, che si occupava dell'operatività di tutti i servizi, comprese le reti ed egli era al di sotto del Dirigente… Sì, è vero che il geometra predisponeva i fogli Pt_1
riepilogativi delle presenze che venivano poi trasmessi alle risorse umane per la predisposizione delle buste paga”. Egli, quindi, ha confermato che il ricorrente era
Responsabile del Centro Operativo di , nonché le mansioni e i compiti dallo CP_4
stesso svolte, ma ha dichiarato che trattasi di mansioni ordinarie proprie della qualifica formale da lui rivestita, nonché svolte non già in autonomia, bensì in sottoposizione gerarchica al Sig. quale Responsabile della macro- Parte_6
area Lanciano-Vasto. Tuttavia, ha anche riferito che, all'epoca dei fatti, non vi era una organizzazione strutturata al dettaglio e formalmente, di talché ben poteva avvenire che gli incarichi venissero affidati direttamente dal Dirigente dell'epoca,
Sig. , per la gestione più ottimale del servizio. Tanto, quindi, non Testimone_3
consente di dimostrare che, in concreto e sostanzialmente, il ricorrente agisse effettivamente in sottoposizione gerarchica ad alcuno, ben potendo succedere di ricevere incarichi diversi direttamente dal Dirigente, ciò che, dunque, non scalfisce e si allinea con quanto dichiarato dal teste , Dirigente all'epoca dei Testimone_3
fatti, circa gli incarichi conferiti al ricorrente con autonomia di potere gestionale e sottoposizione unicamente al Dirigente medesimo.
Il secondo teste di parte resistente, Sig. , escusso in qualità di Testimone_10
dipendente della come Responsabile di area (Lanciano e Comuni limitrofi) CP_1
per la gestione delle reti idriche e fognarie, ha anch'egli confermato la suddivisione
Pag. 34 di 45 della rete in due macro-aree facenti capo ai Responsabili e Parte_9 Parte_6
precisando che “… queste erano le due aree e i due indicati i responsabili. Il
[...]
era il mio diretto superiore. Tanto so in quanto erano le disposizioni Parte_6
dell'azienda ed in virtù di queste io facevo capo al e non al Parte_6 Parte_10
All'epoca l'azienda gestiva dei comuni (preciso che i comuni subentravano di mese in mese) e li divise in due macro aree ed io facevo riferimento al Nella Parte_6
gestione facevo riferimento a lui. Io cercavo di individuare delle migliorie sui comuni di mia pertinenza, oltre che eseguire la manutenzione ordinaria, migliorie che venivano valutate dal D'Orsogna o dal presidente. Io non sono mai venuto a e CP_4
non saprei dirle come il poteva gestire a differenza di me le varie spese da Pt_1
sostenere e i vari lavori da fare. Io facevo proposte e computi metrici che venivano approvati dal D'Orsogna: a me era stato detto di seguire queste procedure.
Ribadisco che parliamo sempre dei primi anni a seguire dal 2005… all'organigramma che mi è stato consegnato, il geometra come me e come i Pt_1
collegi di pari grado, rispondeva e rispondevamo tutti gerarchicamente al Servizio
Reti ed al Direttore Gestione Acque… Io so che era responsabile di area;
nel Pt_1
dettaglio, non sono in grado di dire se i comuni sono quelli che mi avete letto – ma in sostanza sono quelli – e, certamente, aveva degli operai che lui coordinava… Credo che il geometra abbia svolto le mansioni delle quali mi è stata data lettura (da Pt_1
lett. a) a lettera s) del ricorso), in quanto sono le mansioni che svolgevo io e che svolgo tuttora per l'area di Lanciano. Intendo precisare che quello che faceva Pt_1
non lo so in quanto non venivo a vederlo a Vasto. Posso dire che quanto mi è stato letto rientra nelle mansioni delle quali mi occupo attualmente nella mia area di pertinenza e tanto come geometra responsabile di centro operativo… Ribadisco sempre che quello che faceva non lo so. Ma posso dire che i pari grado Pt_1
propongono, inseriscono in un sistema che deve poi essere approvato dai
Pag. 35 di 45 responsabili le proposte per migliorare la gestione idrica e fognaria e solo dopo
l'approvazione del mio superiore eventualmente posso procedere all'esecuzione dei lavori;
oppure, se la proposta viene bocciata, resta lì e non viene realizzata…”.Anche in questo caso, dunque, il teste ha riferito dell'organigramma esistente e della divisione in due macro-aree, nonché delle mansioni svolte dal ricorrente quale Responsabile d'area, in sottoposizione gerarchica al Responsabile di macro-area. Tuttavia, anche in questo caso, ciò non dimostra che, in concreto e nella sostanza, le mansioni espletate dal ricorrente, pur essendo quelle proprie del suo livello di inquadramento formale, venissero espletate con effettiva sottoposizione gerarchica e in assenza di autonomi poteri di gestione e spesa, specie in considerazione del fatto che lo stesso teste, in quanto appartenente ad altra area, non ha saputo riferire se le mansioni in concreto svolte dal ricorrente fossero identiche alle sue sotto quest'ultimo profilo. Tanto, quindi, non pone in dubbio le deposizioni rese in merito dai testi di parte ricorrente, in particolare dal teste , Testimone_3
Dirigente e diretto superiore all'epoca dei fatti del ricorrente medesimo.
Non diversamente, il terzo teste di parte resistente, Sig. , Testimone_11
escusso in qualità di Responsabile d'area della ha dichiarato che “Preciso CP_1
che aveva , S. Salvo. aveva Parte_9 Pt_5 Parte_5 Parte_6
Lanciano, Atessa, . Sono a conoscenza del fatto che avessero l'VII livello CP_4
contrattuale perché loro erano inquadrati come coordinatori di area. Tanto so, in quanto lavorando io a S. Salvo, come prima organizzazione dipendevo da . Parte_9
Furono nominati come coordinatori con un ordine di servizio… Posso dire che come reti rispondevamo tutti ad un coordinamento operativo;
fu introdotta la figura di
[...]
, che era coordinatore operativo;
che negli ultimi sei mesi di lavoro del Tes_9
sig. è diventato direttore operativo. Prima di , il dirigente dell'area Pt_1 Tes_9
tecnica era l'ing. ; preciso che credo che fosse un dirigente… Tes_3 Tes_3
Pag. 36 di 45 Anche il rispondeva gerarchicamente al servizio Reti… Riconosco che Pt_1 [...]
era all'apice dell'organizzazione tecnica…”. Quanto alle mansioni svolte dal Tes_3
ricorrente, ha riferito che “Sono mansioni di responsabile di centro operativo quelle indicate (nel ricorso) sub a); vi ricomprendo anche quanto indicato sub b); quanto alla c): in merito a questa corrispondenza proveniente da Lanciano, noi dovevamo redigere relazione di risposta;
includo anche la lettera d). Quanto ad e), è chiaro che noi decidevamo dove andare a fare il lavoro ed approntavamo il computo metrico di stima;
eravamo noi che approntavamo gli stampati per la Provincia, sempre a nome di Quanto alla lettera F), non so se il abbia fatto il responsabile del CP_1 Pt_1
procedimento, la società ci indica anche come direttore dei lavori. Non sono a CP_1
conoscenza dei progetti della vasca di Fosso Marino, dei lavori in Contrada
Maddalena, né delle lettere di invito alle gare;
nulla so riguardo alla lettera h), non saprei quali gare. La lettera i) rientra nei doveri della direzione dei lavori. Quanto alla lettera J), posso solo dire che noi dobbiamo chiedere l'autorizzazione per lavori superiori ad euro 150,00. Quanto alla lettera K) rispondo che, in genere, intratteniamo rapporti con tutte le autorità indicate. Nulla so relativamente alla lettera l). Quanto ad M), sì, lo facciamo, rientra nelle nostre attività, ciascuno relativamente alla propria sede. Nulla so in ordine alla lettera N): io non l'ho mai fatto al C.d.A., lo faccio ai miei diretti superiori. La lettera O), rientra tra le nostre mansioni. Non posso rispondere sul numero di cui alla lettera P), ma preciso che le attività in questione rientrano tra le nostre competenze. Per la lettera q), posso riferire dell'Ufficio affari generali di Lanciano, nel quale vi è un avvocato che ci chiede una stima del danno. Risposta affermativa anche per la lettera r), nel senso che credo che rientri tra le nostre mansioni sporgere denuncia quando la CP_1
subisce danni. Quanto alla S), è normale interloquire con gli avvocati quando vi è una lite… Io non seguivo quello che faceva il geometra , il giorno… Credo che Pt_1
Pag. 37 di 45 tutte queste - dalla a) alla s) - siano mansioni relative a geometra responsabile del
Centro Operativo. Tanto so, in quanto anche io sono responsabile di Centro
Operativo. Confermo che ho le stesse mansioni di ”. Dunque, anch'egli ha Pt_11
confermato la suddivisione della rete in due macro-aree facenti capo ai relativi
Responsabili, all'interno delle quali vi erano le singole aree gestite da un
Responsabile che, come il ricorrente, svolgevano, quantomeno formalmente, le stesse mansioni, in sottoposizione gerarchica ai Responsabili inquadrati con livello 7.
Tuttavia, anche in questo caso, il teste non ha saputo essere specifico in ordine alle concrete attività ed agli incarichi effettivamente assegnati al ricorrente, nonché alle effettive modalità e poteri, se più o meno autonomi, di spettanza del ricorrente medesimo in base agli incarichi affidati.
Il quarto teste di parte resistente, Sig. , ha riferito che “… Sì, io Parte_9
ero settimo livello, sono diventato ottavo non ricordo se nel 2005 o 2006. So che il sig. era il responsabile dell'area Lanciano – . Anche perché, Parte_6 CP_4
analogamente, io avevo lo stesso lo stesso ruolo con i miei sottoposti nelle mie aree.
Questo perché erano delle disposizioni impartite a noi, nel senso, a me ed al collega
dall'amministrazione su come dovevamo impostare il lavoro ed il Parte_6
personale… Nel corso del mio lavoro alle dipendenze dalla i sono recato nella CP_1
sede di : all'inizio del 2003 mi sono recato perché ero responsabile del CP_1 CP_4
servizio Reti di tutta la in questa prima parte, rare volte, anche perché c'erano CP_1
i colleghi e Alcune volte, non frequentemente, mi sono recato nella Pt_1 Per_4
sede di . Dal 2016, invece, con molta più frequenza…”. Quanto al ruolo ed alle CP_4
mansioni svolte dal ricorrente, ha dichiarato che “… Con riferimento a quel periodo, non posso rispondere… “Confermo che le mansioni di responsabile di centro operativo sono quelle che mi vengono lette… il mansionario non prevedeva che il responsabile del centro operativo non avesse potere di spesa… limitatamente a
Pag. 38 di 45 quello che può fare il responsabile di un centro operativo… sì, se specificatamente incaricato… sempre se incaricato dall'amministrazione… sì, ma non al C.d. A., bensì al proprio Responsabile Tecnico… rientra nelle mansioni del responsabile del centro
Operativo… sì, per quanto riguarda le stime di danno… come ct di parte, sì… Se devo parlare come responsabile di centro operativo, devo dire che non avevamo autonomia decisionale. Se devo parlare per il sig. , non lo so”. Il teste, Parte_1
quindi, pur dando atto della compatibilità delle mansioni svolte dal ricorrente con il ruolo di Responsabile di Centro Operativo e con il formale livello di inquadramento, ha tuttavia affermato di essersi recato sporadicamente presso la sede di nel CP_4
periodo per cui è causa, proprio per la presenza in quella sede del ricorrente e del
Responsabile di macro-area – con ciò dimostrando che quella specifica area era Pt_6
ben coperta dall'attività e dalle mansioni espletate anche dal ricorrente, nonché, anche per tale ragione, di non poter riferire sul ruolo e sull'attività in concreto svolta dal ricorrente, in particolare sull'autonomo potere gestionale e decisionale, così paventando la possibilità che tale autonomia ben potesse esserci, ciò che non è utile a scalfire le più specifiche deposizioni rese in merito dai testi di parte ricorrente.
Concludendo il procedimento trifasico, quindi, deve ritenersi che le mansioni in concreto espletate dal ricorrente durante tutto l'arco del rapporto lavorativo, ossia sin dal 2005, sono superiori rispetto al formale livello di inquadramento previsto da contratto. Trattasi, infatti, di funzioni direttive, di coordinamento, controllo e gestione di una complessa e articolata unità organizzativa della società resistente, ossia l'area di - questa connotata da ampio bacino di spettanza, in quanto ad essa fa capo CP_4
tutto il territorio del ST (e ciò indipendentemente dalla sua formale configurazione come autonoma macro-area o meno, come formalmente previsto dai vari organigrammi aziendali menzionati da parte resistente e depositati in atti) –
Pag. 39 di 45 funzioni connotate da elevato contenuto specialistico e professionale in ragione delle specifiche ed altrettanto significative conoscenze e competenze teorico-pratiche, nonché svolte con un altrettanto significativo grado di autonomia di potere interventivo, gestionale - sia di personale dipendente che di spesa, sia pure entro determinati limiti e importi - oltre che autonoma responsabilità dei risultati da perseguire, dovendosi il ricorrente interfacciare unicamente col suo diretto Dirigente per lo svolgimento dell'intera attività e l'esecuzione degli incarichi affidati, e non sussistendo alcuna altra figura interposta tra lui ed il Dirigente medesimo. Inoltre, deve ulteriormente ritenersi che dette attività, altamente specialistiche, fossero connotate da una notevole complessità, nonché che consentissero anche di proporre in totale autonomia soluzioni migliorative o innovative all'andamento dell'attività aziendale, oltre che direttamente orientate alla ottimizzazione ed integrazione delle risorse tecniche, economiche ed organizzative, ovvero allo sviluppo delle risorse umane.
In ragione di tanto, tenuto conto di quanto emerso all'esito dell'istruttoria di causa, come dalle valutazioni e considerazioni sopra esposte, nonché delle declaratorie contrattuali in rilievo del CCNL operante nel caso di specie, come sopra già descritte, deve concludersi che il corretto inquadramento contrattuale del ricorrente è da individuarsi nel livello Quadro del CCNL per i dipendenti delle aziende del settore gas-acqua, e ciò sin dall'inizio del rapporto, come dedotto in ricorso, ossia dal
10.10.2005, sino al 31.12.20216.
Conclusivamente, posto che non è contestato in giudizio che il lavoratore, dal
10.10.2005 sino al 31.12.2016, è stato formalmente inquadrato – e, quindi, retribuito - in livelli contrattuali di inquadramento inferiori (livello 6 dal 10.10.2005 al
31.12.2014, livello 7 dal 01.01.2015 al 30.04.2016 e livello 8 dal 30.04.2016 al
31.12.2016) alla quantità e qualità di lavoro effettivamente svolta, deve riconoscersi
Pag. 40 di 45 l'an del diritto di parte ricorrente a vedersi riconoscere il livello contrattuale di inquadramento Quadro del suddetto CCNL dal 10.10.2005 al 30.04.2016, nonché, per l'effetto, del diritto a percepire le conseguenti differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto effettivamente spettante.
2.3) Il quantum debeatur
, per tutte le ragioni sopra esposte e nei termini descritti, l'an del diritto del Per_5
ricorrente, occorre, ora, soffermarsi sul quantum.
A tal riguardo, tenuto conto della specifica contestazione dei conteggi elaborati e prodotti agli atti da parte ricorrente, è stata disposta CTU contabile, al fine di quantificare le differenze retributive spettanti al lavoratore, sulla base dei parametri indicati a quesito, indicanti, alternativamente, i diversi livelli di inquadramento invocati in giudizio di cui al dedotto CCNL per i dipendenti delle aziende del settore gas-acqua, tanto in via principale quanto in via subordinata (Quadro – Livello 7 –
Livello 8).
Considerato che, come già sopra evidenziato, al ricorrente va riconosciuto il livello contrattuale di inquadramento Quadro, dal 10.10.2005 (data di inizio del rapporto di lavoro) al 31.12.2016, deve prendersi a riferimento soltanto la parte di elaborato peritale afferente al predetto livello.
Orbene, il nominato CTU, con conclusioni pienamente condivisibili, in quanto raggiunte dopo compiuto esame della documentazione prodotta, delle risultanze istruttorie ed applicazione alla fattispecie, con corretto procedimento tecnico- contabile, delle clausole retributive di cui al CCNL applicato al rapporto di lavoro tra le parti, in base ai criteri indicati nel quesito, ha quantificato le differenze retributive dovute al ricorrente in complessivi € 123.501,63, per differenze salariali (lavoro
Pag. 41 di 45 ordinario, straordinario, altri emolumenti spettanti da CCNL, 13sima mensilità,
14sima mensilità) e TFR, cui sono da aggiungersi interessi e rivalutazione monetaria.
Ai fini del suddetto conteggio, sono state valorizzate le voci retributive previste per il livello Quadro del CCNL di settore applicato (CCNL per dipendenti delle aziende del settore gas acqua del 01.03.2002 e successivi accordi di rinnovo e relative tabelle retributive), con riferimento all'orario lavorativo osservato, al periodo di riferimento
(dal 10.10.2005 al 31.12.2016), nonché ai titoli indicati in ricorso (lavoro ordinario, straordinario, altri emolumenti spettanti da CCNL, 13sima mensilità, 14sima mensilità e TFR), detraendovi il percepito in base all'inferiore livello di inquadramento formalmente attribuito.
3) Conclusioni
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente al riconoscimento nel livello Quadro del
CCNL per i dipendenti delle aziende del settore gas-acqua dal 10.10.2005 al
31.12.2016, nonché a percepire le differenze retributive tra quanto corrispostole e quanto spettantele in base alle tabelle retributive di cui al livello Quadro del CCNL stesso, a titolo di lavoro ordinario, straordinario, altri emolumenti spettanti da CCNL,
13sima mensilità, 14sima mensilità e TFR, per la somma lorda di € 123.501,63, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dì del diritto al soddisfo;
per l'effetto, deve condannarsi parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle differenze retributive tra quanto corrispostole e quanto spettantele in base alle tabelle retributive di cui al livello Quadro del CCNL per i dipendenti delle aziende
Pag. 42 di 45 del settore gas-acqua dal 10.10.2005 al 31.12.2016, a titolo di lavoro ordinario, straordinario, altri emolumenti spettanti da CCNL, 13sima mensilità, 14sima mensilità e TFR, per la somma lorda di € 123.501,63, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dì del diritto al soddisfo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia
(scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00 in ragione del decisum) e alle fasi in cui si
è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai medi, in considerazione della particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Per gli stessi motivi, le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente ed integralmente a carico di parte resistente soccombente, tuttavia con responsabilità solidale di entrambe le parti, per l'intero, nei riguardi del
CTU, salva rivalsa, atteso che l'attività di consulenza tecnica d'ufficio è svolta nell'interesse comune di tutte le parti (Cass. n 17953/2005; Cass. n. 22962/2004;
Cass. n. 25179/2013).
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Pag. 43 di 45
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento nel livello Quadro del CCNL per i dipendenti delle aziende del settore gas-acqua dal 10.10.2005 al 31.12.2016, nonché a percepire le differenze retributive tra quanto corrispostole e quanto spettantele in base alle tabelle retributive di cui al livello Quadro del CCNL stesso, a titolo di lavoro ordinario, straordinario, altri emolumenti spettanti da CCNL, 13sima mensilità, 14sima mensilità e TFR, per la somma lorda di € 123.501,63, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dì del diritto al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle differenze retributive tra quanto corrispostole e quanto spettantele in base alle tabelle retributive di cui al livello Quadro del CCNL per i dipendenti delle aziende del settore gas-acqua dal 10.10.2005 al 31.12.2016, a titolo di lavoro ordinario, straordinario, altri emolumenti spettanti da CCNL, 13sima mensilità, 14sima mensilità e TFR, per la somma lorda di € 123.501,63, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dì del diritto al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 13.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Pag. 44 di 45 - pone le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, definitivamente e integralmente a carico di parte resistente soccombente, ma con responsabilità solidale di entrambe le parti, per l'intero, nei confronti del CTU.
Vasto, 26.03.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 45 di 45
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 26.03.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro recante n.R.G. 184/2019
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv. M. R. Braccio (C.F.: ) e M. Galante (C.F.: C.F._2
) C.F._3
Ricorrente
CONTRO
(C.F./P.IVA: Controparte_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1
difesa dagli Avv. A. Maresca (C.F.: ), M. Grassi (C.F.: C.F._4
) e V. Berti (C.F.: C.F._5 C.F._6
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.05.2019, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio la società Controparte_1
(d'ora in avanti, per brevità, , al fine di vedere accertare il
[...] CP_1
suo diritto al riconoscimento dei superiori livelli contrattuali di inquadramento per l'asserito espletamento di mansioni superiori, così come indicati in ricorso, e, quindi, alla corresponsione delle differenze retributive così maturate durante tutto il rapporto lavorativo intercorso con la società convenuta, con conseguente condanna di parte resistente al pagamento dei relativi emolumenti, come da conteggi di parte elaborati e depositati in atti.
A sostegno della domanda, ha dedotto quanto segue:
- di possedere il titolo di Geometra regolarmente iscritto presso l'Albo dei
Geometri della Provincia di Chieti sin dall'anno 1981;
- che, in data 01.12.1981, era stato assunto dal Controparte_2
, giusta Delibera Commissariale n. 14 del 07.11.1981;
[...]
- che, dal febbraio 1989, era stato inquadrato nel livello 6 del CCNL di settore applicato, giusta Delibera Commissariale n. 7 del 22.02.1989;
- che, nel 1992, gli era stato applicato nuovo contratto, con conseguente inquadramento nel livello 6 LED (Livello Economico Differenziato);
- che, a decorrere dal 01.05.1993, a seguito dello scioglimento della Cassa del
Mezzogiorno con L. n. 488/1992, era stata trasferita alle Regioni la gestione del personale addetto alle reti idriche, mentre, con L. R. n. 66/1996, era stato costituito il Controparte_3
, nel cui personale era ricompreso anche quello
[...]
del precedente , a sua volta incorporato nel Controparte_2
giusta delibera del CDA n. 191/1998; Controparte_3
Pag. 2 di 45 - che, successivamente alla istituzione del Servizio Idrico Integrato e relativo passaggio del alla gestione privatistica, gli era stato applicato il CP_2
CCNL Federgasacqua, giusta accordo sindacale tra il prefato e le CP_2
OO.SS. Regionali;
- che, con decorrenza dal 10.05.1995, era stato qualificato nel profilo professionale “Assistente Manutenzione”, con inquadramento nel livello B1;
- che, dal dicembre 2002, giusta L. R. n. 2/1997, nell'ambito della riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato Regione Abruzzo, era stata istituita la CP_1
- che, dal 24.04.2005, il aveva trasferito al gestore del Servizio Controparte_4
Idrico Integrato le proprie competenze in materia di opere ed impianti della rete idrica;
- che, a far data dal 10.10.2005, era stato adibito alla sede di , giusta CP_4
disposizione del 04.10.2005 da parte del Presidente della al fine di CP_1
coprire la sede vacante di tecnico fino a quel momento ricoperta da tale
[...]
Geometra di livello 8, di talché, nonostante l'immutata qualifica Per_1
formale di Assistente Manutenzione, egli ha iniziato a svolgere le mansioni proprie di Responsabile Unico della sede di;
CP_4
- che, a decorrere dal 01.02.2007, era stato incaricato di provvedere alla conduzione del servizio di reti idriche e fognarie anche della sede di , Pt_2
giusta Ordine di Servizio prot. n. 757 del 25.01.2007;
- che, successivamente, pur senza formale nomina, era divenuto Responsabile del Servizio Acquedotto e Fognature anche dei Comuni di Monteodorisio,
, , . e Per_2 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 Pt_3 Parte_4 Tes_1
Tes_2
Pag. 3 di 45 - che, durante l'intercorso rapporto lavorativo dal 10.10.2005 al 31.12.2016, ha svolto attività lavorativo con un orario di lavoro articolato su 5 giorni la settimana (lunedì e mercoledì dalle 08:00 alle 17:00; martedì e giovedì dalle
08:00 alle 17:15; venerdì dalle 08:00 alle 14:00), con costante reperibilità, mentre, negli ultimi 4 anni di lavoro, dal 2013 al 2016, detta reperibilità era stata formalmente prevista per soli 6 giorni al mese, ancorché, di fatto, permaneva in modo continuativo h24 per tutti i giorni della settimana lavorativa;
- che, dal 01.01.2015, gli era stato riconosciuto l'inquadramento nel livello 7, con eliminazione della reperibilità, la quale, tuttavia, permaneva di fatto in modo continuativo e negli stessi termini e orari;
- che, stante l'indispensabilità delle proprie competenze e responsabilità, era di fatto tenuto a prestare attività lavorativa in ogni ora del giorno e, talvolta, la notte, oltre che di sabato e domenica ed altri giorni festivi;
- che, durante tutto il rapporto di lavoro dal 10.10.2005 al 31.12.2016, ha svolto le seguenti mansioni: a) gestione e comando del personale in forza presso la sede di , con compiti di impartire ordini e responsabilità, ivi compresa la CP_4
redazione di rapporti informativi e riepilogativi mensili di attestazione orari di lavoro, ferie, ecc…; b) gestione autonoma della corrispondenza;
c) progettazione dei lavori, con individuazione e analisi dei luoghi, misurazioni, redazione di disegni tecnici, computi metrici di stima dell'importo dei progetti, richiesta, ove necessario, delle relative autorizzazioni amministrative e pareri;
d) assunzione dei ruoli di Progettista, Responsabile del Procedimento e
Direttore dei Lavori, con conseguenti compiti di formulare ordini alle imprese prescelte, individuazione dei lavori da eseguire, verifica della corrispondenza tra il progetto e i lavori eseguiti. misurazione degli scavi e controllo sulla
Pag. 4 di 45 sicurezza durante i lavori, misurazione dei lavori eseguiti, redazione dei registri di contabilità, dei libretti delle misure e dei quadri comparativi, quantificazione dei lavori e redazione degli stati di avanzamento dei lavori, con relativo certificato di pagamento;
e) predisposizione delle lettere di invito alle gare;
f) monitoraggio della contabilità di tutte le gare e i lavori;
g) certificazione della regolare esecuzione dei lavori, con la redazione della relativa Dichiarazione di
Accertamento Regolare Esecuzione dei Lavori;
h) sottoscrizione delle
Autorizzazioni di spesa per l'acquisto dei materiali per l'esecuzione dei vari interventi di riparazione e allaccio o dei lavori;
i) gestione dei rapporti con soggetti privati, imprese e amministrazioni, quali il e gli altri Controparte_4
Comuni limitrofi, oltre altri enti coinvolti nell'espletamento delle attività a lui deputate;
l) partecipazione alle Conferenze di Servizi nell'ambito della gestione dei progetti e dei lavori a lui deputati;
m) svolgimento di attività di
CTP nell'ambito dei contenziosi in cui era coinvolta la n) redazione di CP_1
rapporti di servizio per rendere edotto il C.D.A. della sull'andamento CP_1
della sede di e, in particolare, dei lavori a lui affidati;
o) effettuazione di CP_4
sopralluoghi necessari per nuovi allacci idrici e fognari;
p) redazione di stime degli importi prevedibili nei contenziosi;
q) gestione dei rapporti con il
Comando dei Carabinieri e avvocati nei contenziosi;
- che, a decorrere dal 01.06.2015, gli sarebbe stato corrisposto un assegno mensile non assorbibile per la somma lorda di € 150,00, giusta lettera a firma del Presidente della del 10.06.2015; CP_1
- che, a decorrere dal 01.05.2016, gli era stato riconosciuto il livello 8.
Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente, in considerazione dell'attività svolta, ha invocato il riconoscimento del livello di Quadro per tutta la durata del rapporto di lavoro, ossia dal 10.10.2005 al 31.12.2016, con il conseguente trattamento giuridico-
Pag. 5 di 45 economico in applicazione del CCNL per i dipendenti delle Aziende del settore gas- acqua e successivi Accordi integrativi e modificativi, ovvero, in via subordinata, il riconoscimento del livello 8 dal 10.10.2005 al 01.05.2016 (data in cui gli è stato formalmente riconosciuto tale livello), ovvero ancora, in via ulteriormente subordinata, il riconoscimento del livello 7 dal 10.10.2005 al 01.01.2015 (data in cui gli è stato formalmente riconosciuto tale livello), con conseguente condanna di parte resistente al pagamento delle differenze retributive così maturate, tanto in via principale quanto in via gradata. Ha rassegnato. quindi, le seguenti conclusioni: “In
Via Principale: Accertare, ritenere e dichiarare per le motivazioni esposte nel presente ricorso, che il Sig. ha diritto a vedersi riconosciuto dal Parte_1
10.10.2005 sino al 31.12.2016, e dunque per tutta la durata del rapporto lavorativo con la , o da diversa data che l'Onorevole Giudicante riterrà, la qualifica CP_1
di Quadro, con il conseguente trattamento normativo, economico- retributivo e, anche ai sensi del C.C.N.L. per i dipendenti delle Aziende del settore gas-acqua e successivi Accordi succitati, nonché dell'art. 36 Cost. Italiana, con ogni conseguenza di legge e di contratto;
in via subordinata: Accertare, ritenere e dichiarare per le motivazioni esposte nel presente ricorso, che il Sig. ha, quantomeno, Parte_1
diritto a vedersi riconosciuto sin dal 10.10.2005 al 01052016 momento in cui la
gli ha riconosciuto tale livello) o da diversa data che l'Onorevole CP_1
Giudicante riterrà, l'Ottavo livello con il conseguente trattamento normativo ed economico retributivo, anche ai sensi del succitato CCNL per i dipendenti delle
Aziende del settore gas-acqua e successivi Accordi sopra menzionati, nonché dell'art.
36 Cost. Italiana, con ogni conseguenza di legge e di contratto;
in via di ulteriore subordine: Accertare, ritenere e dichiarare per le motivazioni esposte nel presente ricorso, che il Sig. ha diritto, perlomeno, a vedersi riconosciuto sin Parte_1
dal 10.10.2005 al 01012015 momento in cui la gli ha riconosciuto tale CP_1
Pag. 6 di 45 livello), o da diversa data che l'Onorevole Giudicante riterrà, il Settimo livello con il conseguente trattamento normativo ed economico-retributivo, anche ai sensi del
CCNL per i dipendenti delle Aziende del settore gas-acqua sopra illustrato e successivi Accordi, nonché dell'art. 36 Cost. Italiana, con ogni conseguenza normativa, di legge e di contratto;
per l'effetto condannare la
[...]
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, a pagare in favore di esso ricorrente: a) la somma di € 130.116,18 ( ivi compreso il T.F.R. di spettanza) in riconoscimento della qualifica e del livello di
Quadro; b) 0, subordinatamente, la somma di € 68.003,34 ivi compreso il T.F.R. di spettanza) in caso di riconoscimento del 8°livello; c) oppure, in via di estremo subordine somma di € 32.172,05 ivi compreso il T.F.R. di spettanza) per il caso di riconoscimento del 7° livello;
o in quelle altre somme maggiori o minori che saranno accertate in corso di causa, anche a seguito di CTU e/o che si riterranno di giustizia,
e comunque ex art. 36 della Costituzione Italiana;
Il tutto e in ogni caso, con gli interessi legali sul capitale rivalutato ex art. 429 c.p.c. dal dovuto all'effettivo soddisfo;
condannare, altresì, la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla regolarizzazione
[...]
della posizione contributiva e assicurativa del Sig. presso L e Parte_1 CP_9
l' con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti ex lege CP_10
e parzialmente omessi”. Il tutto, con vittoria di spese di lite.
Costituitasi in giudizio, parte resistente, in via pregiudiziale e in rito, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice adito e, nel merito, previe eccezioni preliminari di prescrizione dei crediti invocati e di inammissibilità della domanda volta al riconoscimento dei superiori livelli di inquadramento richiesti dal ricorrente, ha domandato il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Pag. 7 di 45 Preso atto della rinuncia formalmente espressa di parte ricorrente con riguardo alla domanda volta alla regolarizzazione della posizione contributiva, non si è resa necessaria la dovuta integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . CP_9
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per quanto di ragione.
Il petitum del giudizio richiede di vagliare la domanda del ricorrente volta al riconoscimento dei superiori livelli di inquadramento invocati in via principale o gradata (Quadro in via principale – Livello 8 in via subordinata – Livello 7 in via ulteriormente subordinata) del CCNL dedotto ed applicato al rapporto di lavoro in questione (CCNL per i dipendenti delle Aziende del settore gas-acqua e successivi
Accordi modificativi e integrativi), ciò che costituisce il presupposto logico-giuridico indispensabile per ottenere la invocata condanna di parte datoriale resistente al pagamento delle differenze retributive così maturate, come da conteggi analitici di parte depositate in atti per ciascuno dei livelli richiesti, tanto via principale quanto in via subordinata.
1) L'eccezione pregiudiziale e in rito: incompetenza territoriale
In via pregiudiziale e in rito, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente.
Sul punto, va premesso che, a norma dell'art. 413 c.p.c. “… Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova
l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua
Pag. 8 di 45 dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione…”. La norma individua, quali criteri di determinazione della competenza, fori speciali, esclusivi e alternativamente concorrenti tra loro, oltre che inderogabili, come stabilito dall'ultimo comma dell'art. 413 c.p.c. (SS.UU. n. 11043/2001; Cass. n.
12418/2003; Cass. n. 24695/2010; Cass. n. 13530/2012; Cass. n. 1381/2017). Inoltre, per la determinazione della competenza ex art. 413 c.p.c., occorre avere riguardo ai fatti per come prospettati dall'attore ed emergenti ex actis, attenendo al merito l'accertamento della fondatezza delle contestazioni formulate dal convenuto e dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza (Cass. n. 9028/2014; Cass. n. 22816/2016 Cass. n.
20508/2017; Cass. n. 11023/2020), e la relativa questione può essere risolta soltanto avvalendosi di prove costituite, ossia entrate in causa senza apposita istruzione (Cass.
n. 7856/2007; Cass. n. 13856/2007; Cass. n. 16939/2007; Cass. n. 5125/2007; Cass.
n. 37987/2021), con l'unico limite rappresentato dall'eventuale prospettazione artificiosa finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge
(Cass. n. 10226/2001; Cass. n. 10966/2003; Cass. n. 8189/2012; Cass. n. 21230/2013;
Cass. n. 7182/2014; Cass. n. 21547/2015). Sempre in tema di determinazione della competenza territoriale, si è pacificamente consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “per dipendenza aziendale va inteso il luogo in cui il datore ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa”, luogo che, pur non coincidendo con quello di unità produttiva contenuto in altre disposizioni di legge, esso deve essere inteso in senso “lato” in armonia con la mens legis, al fine di garantire che il foro speciale del lavoro sia il più possibile prossimo alla prestazione lavorativa, purché sussista pur sempre un collegamento oggettivo o soggettivo del luogo ove il lavoratore presta la sua opera con la organizzazione aziendale (ex multis Cass. n. 23110/2010; Cass. n. 4767/2017;
Pag. 9 di 45 Cass. n. 3154/2018; Cass. n. 14449/2019; Cass. n. 23053/2020; Cass. n. 1285/2022;
Cass. n. 19023/2023).
Orbene, nel caso di specie, non colgono nel segno le argomentazioni sostenute da parte resistente, secondo cui il rapporto di lavoro sarebbe sorto a Lanciano e successivamente ceduto, unitamente all'intero comparto aziendale, alla CP_1
anch'essa avente sede in Lanciano, atteso che risulta dirimente – come non contestato in giudizio - che il ricorrente ha svolto la sua attività lavorativa, ivi compresa l'ultima parte sino alla cessazione del rapporto per pensionamento avvenuta nel 2016, presso la articolazione di , la quale, altrettanto pacificamente e come anche CP_4
comprovato dalla documentazione agli atti (doc. nn. da 361 a 363 fascicolo parte ricorrente) costituisce sede e/o dipendenza del tutto autonoma della avendo CP_1
una propria area di competenza, locali ed uffici di lavoro organizzati, dislocazione di dipendenti che vi operavano e timbrano la presenza, di talché non è revocabile in dubbio la stretta correlazione soggettiva ed oggettiva del ricorrente presso la sede di
, nonché tra quest'ultima e la complessiva organizzazione aziendale. CP_4
Tanto consente di ritenere corretta la individuazione della competenza territoriale del
Giudice adito.
2) Il merito: l'eccezione preliminare di prescrizione
Passando al merito, va preliminarmente vagliata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente relativamente a parte dei crediti retributivi azionati in ricorso, sul presupposto che, trattandosi di un rapporto di lavoro connotato da stabilità reale, la prescrizione sarebbe decorsa in costanza di rapporto.
Sul punto, deve anzitutto osservarsi che l'azione promossa dal lavoratore subordinato avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive
Pag. 10 di 45 nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c., mentre le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal suddetto riconoscimento, trattandosi di crediti di lavoro, si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c..
Quanto al dies a quo, deve richiamarsi il più recente orientamento giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, secondo cui, preso atto che le modifiche apportate dalla L. n. 92/2012 e dal D.Lgs. n. 23/2015 hanno fatto venir meno la generale stabilità dei rapporti di lavoro, avendo determinato il passaggio da un'automatica applicazione, ad ogni ipotesi di illegittimità del licenziamento, della tutela reintegratoria e risarcitoria in misura predeterminabile con certezza ad un'applicazione selettiva delle tutele, “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n.
23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità.
Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
(Cass. n. 26246/2022; Cass. n. 29981/2022). Sulla scorta degli anzidetti principi, si è per conseguenza affermato che, nei rapporti di lavoro pubblico, anche se soggetti alla privatizzazione, la prescrizione dei diritti retributivi inizia a decorrere durante il rapporto stesso (dal momento della loro insorgenza), sia nel caso di rapporto a tempo indeterminato che nel caso di ripetizione di rapporti a tempo determinato, atteso che il rapporto di lavoro pubblico, diversamente da quello privato, è connotato da stabilità reale, in quanto offre garanzie di continuità e fornisce mezzi giurisdizionali adeguati contro risoluzioni illegittime, posto che il lavoratore pubblico gode di un sistema solido e efficiente di stabilità nel rapporto di lavoro, che include controlli incrociati e un equilibrio tra poteri per garantire i suoi interessi, di talché non sussiste una
Pag. 11 di 45 condizione di preoccupazione e metus del dipendente pubblico nei confronti del datore di lavoro che possa giustificare la prescrizione dei diritti solo al termine del rapporto (Cass. n. 36197/2023).
Tuttavia, con specifico riguardo al rapporto di lavoro presso società partecipate e in house – al cui novero appartiene pacificamente e ineludibilmente la società resistente
– deve osservarsi che, come è noto, le società partecipate sono enti creati o controllati direttamente da un ente pubblico, allo scopo di svolgere attività o servizi di interesse pubblicistico, così coadiuvando l'amministrazione alla realizzazione della mission pubblica e consentendo alla medesima di avvalersi degli strumenti tipicamente privatistici per garantire l'espletamento dei servizi pubblici in modo efficiente e controllato, mantenendo al contempo un certo grado di controllo pubblico sull'attività svolta. Trattasi, dunque, di enti di natura ibrida, in cui confluiscono elementi propri della disciplina privatistica con quelli del diritto pubblico, ciò influendo inevitabilmente sulla disciplina applicabile, ivi compresa, per quanto qui interessa, quella afferente ai rapporti di lavoro.
E, a tal riguardo, l'art. 19 D.Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) dispone che “Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi”.
Dalla lettera della disposizione è dato desumersi che, in disparte le finalità tipicamente pubblicistiche delle società partecipate – ivi comprese le società in house
- con specifico riferimento alla disciplina dei rapporti di lavoro, ad esse trovano applicazione tutte le norme ordinamentali ordinarie in materia di rapporto di lavoro
Pag. 12 di 45 alle dipendenze dei privati, in quanto il rapporto di lavoro è da qualificarsi stricto sensu sotto il regime giuridico privatistico (ex multis Cass. n. 7222/2018).
Orbene, tra dette norme trova in particolare applicazione l'art. 18 L. n. 300/1970, come novellato dalla L. n. 92/2012 e dal D.Lgs. n. 23/2015, sicché il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto delle leggi citate, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, con la conseguenza che per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012 (18.07.2012), il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 29981/2022; Cass. n. 26246/2022; Cass. n. 11766/2024).
Applicando le suddette coordinate interpretative al caso di specie, deve osservarsi come, ferma restando la pacifica e non contestata instaurazione del rapporto di lavoro per cui è causa in data 10.10.2005, la prescrizione dei diritti di credito asseritamente maturati da tale data sarebbe decorsa al 18.07.2007 (quinquennio anteriore all'entrata in vigore della L n. 92/2012 del 2012, ossia il 18.07.2012).
Tuttavia, parte ricorrente ha prodotto in giudizio documentazione attestante l'interruzione della predetta prescrizione (cfr. doc. n. 350 fascicolo parte ricorrente), insita nella richiesta avanzata formalmente con lettera prot. n. 7616 del 26.10.2009 nei confronti dell'allora Presidente della società resistente di aggiornamento della propria posizione giuridica ed economica a retroagire dal 10.10.2005.
Sul punto, non colgono nel segno le deduzioni, peraltro generiche, di parte resistente, secondo cui le missive nel tempo trasmesse da parte ricorrente non recherebbero alcunché di specifico e, quindi, sarebbero da considerarsi generiche al punto da non potersi qualificare come atti di costituzione in mora idonei ad interrompere la prescrizione. Invero, per ormai consolidato indirizzo interpretativo, “l'atto di
Pag. 13 di 45 costituzione in mora di cui all'art. 1219 c.c., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, c.c., non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né
l'osservanza di particolari adempimenti, occorrendo soltanto che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. Sulla base di tali principi, perché un atto possa valere come costituzione in mora, deve contenere unicamente la chiara indicazione del soggetto obbligato
(elemento soggettivo), nonché l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto nei confronti del soggetto indicato (elemento oggettivo) (Cass. n.5681/2006; Cass. n. 3371/2010; Cass.
n. 17123/2015; Cass. n. 6549/2016; Cass. n. 18631/2021; Cass. n. 15140/2021;
Nel caso di specie, dalla missiva del 2009 (come pure dalle altre trasmesse nel tempo da parte ricorrente, sebbene irrilevanti ai fini della questione in trattazione) è dato desumersi un formale atto di messa in mora ai fini del riconoscimento dell'invocato livello contrattuale di inquadramento e della conseguente pretesa degli emolumenti richiesti a titolo di differenze retributive, avendo parte ricorrente sufficientemente indicato e circoscritto, anche temporalmente, le ragioni della pretesa (attività in concreto svolta e ruolo in concreto ricoperto sin dal 2005) e il contenuto della stessa
(riconoscimento dell'adeguato livello contrattuale e pagamento degli emolumenti retributivi così maturati), così rendendo pienamente edotta controparte, quantomeno nei tratti essenziali, dell'oggetto delle richieste.
Posta, quindi, la natura di costituzione in mora atta ad interrompere la prescrizione della missiva del 2009, essendo poi decorsi solamente circa 3 anni dei 5 necessari a prescrivere il diritto dall'atto interruttivo del 26.10.2009 al 18.07.2012 ed essendo
Pag. 14 di 45 che da tale ultima data, in ragione dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 92/2012, la prescrizione dei crediti per cui è causa è iniziata a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro (31.12.2016), la prescrizione non può ritenersi maturata, tenuto conto, a tacer d'altri atti di interruzione della prescrizione dedotti e prodotti in giudizio dal ricorrente, che il ricorso è stato presentato nell'anno 2019.
2.1) L'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda di riconoscimento di inquadramento nei livelli contrattuali superiori
Con riguardo, poi, alla ulteriore eccezione preliminare di merito in ordine alla impossibilità di riconoscere al ricorrente i superiori livelli di inquadramento contrattuale invocati in ragione della applicabilità al caso di specie dell'art. 52 D.Lgs.
n. 165/2001 in materia di progressioni di carriera nel pubblico impiego, qualificandosi la società resistente come società in house, anch'essa deve essere disattesa, per le ragioni di seguito esposte.
Similmente a quanto già affermato con riguardo al regime giuridico della prescrizione, deve premettersi che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società, la quale resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (SS.UU. n. 26591/2016; SS.UU. n. 7759/2017; SS.UU. n. 21299/2017;
SS.UU. n. 29078/2019). Milita in questo senso anche il già richiamato art. 19 D.Lgs.
n. 175/2016, nella parte in cui estende al rapporto di lavoro presso società partecipate l'ordinario regime giuridico del lavoro all'interno dell'impresa privata di cui al codice civile.
Pag. 15 di 45 Orbene, posto che ai rapporti alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, l'art. 52, per il suo carattere speciale, impedisce, tenuto conto del sistema delle fonti delineato dall'art. 3, comma 2, l'applicazione della disciplina generale delle mansioni dettata dall'art. 2103 c.c. - non compatibile con l'impiego pubblico, sia pure contrattualizzato, non solo per l'incidenza che su detta disciplina ha il principio della necessaria concorsualità dell'assunzione, ma anche e soprattutto perché la normativa privatistica non si concilia con le regole e con i principi ai quali le amministrazioni pubbliche – tuttavia, un'analoga disposizione derogatoria della disciplina dettata dall'art. 2103 c.c. non si rinviene per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle società a partecipazione pubblica, giacché l'attuale impianto normativo delle società pubbliche, in coerenza con la disciplina previgente, prevede unicamente il potere del socio pubblico di fissare “con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”. In altri termini, il legislatore, attraverso la previsione dell'obbligo posto a carico di dette società di perseguire nelle politiche inerenti al personale il contenimento dei costi, indirettamente gravanti sulla spesa pubblica, ha fissato una regola di comportamento per gli amministratori delle partecipate, che incide sul rapporto che si instaura fra il socio pubblico e la società e può essere fonte di responsabilità, eventualmente anche erariale, ai sensi dell'art. 12 del richiamato d.lgs. n. 175 del 2016, ma da quell'obbligo non si può anche desumere la nullità degli atti adottati dalla società in violazione delle direttive date dal socio pubblico, perché il legislatore non ha previsto un meccanismo analogo a quello
Pag. 16 di 45 pensato per l'impiego pubblico contrattualizzato, in relazione al quale il combinato disposto degli artt. 2, comma 3, e 45 del D.Lgs. n. 165/2001 garantisce, a pena di nullità della pattuizione individuale, la necessaria conformazione del contratto individuale a quello collettivo, di talché deve escludersi che l'attribuzione definitiva della qualifica superiore possa essere impedita dalle disposizioni di leggi, statali e regionali, che onerano gli amministratori delle società controllate di perseguire nella gestione del personale politiche di contenimento dei costi, nonché che l'applicazione dell'art. 2103 c.c. si ponga in contrasto con gli obblighi imposti in tema di reclutamento alle società a controllo pubblico. Pertanto, alla luce del richiamato principio, applicabile alle società a partecipazione pubblica per la natura privatistica delle stesse e dei rapporti dalle medesime instaurati, è da escludersi che la disciplina del reclutamento, dettata dapprima dall'art. 18 D.L. n. 112/2008 e poi dall'art. 19
D.Lgs. n. 175/2016, possa essere interpretata nel senso di ricomprendere anche le progressioni di carriera (Cass. n. 35421/2022). In altri termini, posto che è il legislatore ad imporre alle società partecipate procedure di reclutamento, equivalenti a quelle delle amministrazioni pubbliche, ispirate ai principi dell'evidenza pubblica, con onere in capo agli amministratori di perseguire politiche di contenimento della spesa, in assenza di una norma speciale (quale quella prevista, in materia di inquadramento, solo per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni) e in ragione dell'ontologica diversità fra costituzione del rapporto di lavoro e gestione dello stesso, la disciplina delle mansioni superiori nelle società partecipate non può che essere quella dettata dall'art. 2103 c.c. applicabile al rapporto di lavoro di diritto privato.
Sulla scorta delle anzidette considerazioni, dunque, non può qualificarsi inammissibile e/o infondata la domanda del ricorrente volta al riconoscimento del superiore livello contrattuale di inquadramento. Tanto più che tale livello superiore è
Pag. 17 di 45 invocato solamente quale presupposto per ottenere la condanna alle pretese differenze retributive, essendo orma il rapporto cessato per collocamento in pensione del lavoratore.
2.2) Il corretto inquadramento contrattuale: l'an del diritto
Così superate le eccezioni preliminari, in rito e nel merito, sollevate da parte resistente, occorre affrontare la questione, centrale ai fini del decidere, del corretto inquadramento contrattuale del ricorrente.
Viene così in rilievo il già accennato art. 2103 c.c., nel testo riformato e adesso vigente, a termini del quale “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e
l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”.
Circa l'interpretazione della citata disposizione codicistica, è orientamento ormai consolidato quello secondo cui la determinazione del livello di inquadramento del lavoratore subordinato richiede il c.d. “percorso trifasico”, ossia un procedimento logico-giuridico che si articola in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, ancorché non sia richiesto al giudice di attenersi pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione
Pag. 18 di 45 abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (ex multis Cass. n. 5128/2007; Cass. n. 20272/2010; Cass. n.
8589/2015; Cass. n. 18943/2016; Cass. n. 30580/2019; Cass. n. 2972/2021). Si è sostenuto, altresì, che, al fine di riconoscere la qualifica superiore al lavoratore che abbia svolto mansioni riconducibili a diversi livelli di inquadramento, il giudice deve attenersi al criterio della prevalenza delle attività in concreto poste in essere dal dipendente, nel senso che deve riconoscere al lavoratore l'attribuzione della categoria corrispondente alla mansione superiore solo allorquando quest'ultima abbia carattere di prevalenza o almeno di equivalenza di tempo e tale accertamento richiede di compiere una rigorosa e penetrante indagine quanto alla continuità, alla rilevanza ed all'impegno temporale giornaliero delle mansioni espletate dal dipendente. Di contro, qualora non sia possibile comparare le diverse mansioni secondo il predetto criterio della prevalenza, vengono in rilievo altri criteri, alla stregua dei quali possa giungersi alle seguenti conclusioni: se il lavoratore svolge nella sua interezza la mansione il cui espletamento è attributivo della categoria superiore, spetta tale categoria, nonostante il contemporaneo esercizio della funzione inferiore, qualunque ne sia la quantità; se, invece, la mansione il cui espletamento è attributivo della categoria superiore non
è svolta nella sua interezza, deve ritenersi caratterizzante la mansione che, anche se esercitata con scarsa frequenza e continuatività, richieda un alto grado di specializzazione e rilevante profusione di impegno intellettivo e materiale (Cass. n.
12125/2000; Cass. n. 6843/2004; Cass. n. 32699/2019). Quanto agli oneri probatori, poi, si è in più occasioni affermato che il lavoratore che rivendichi nei confronti del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2103 c.c., una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene
Pag. 19 di 45 rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale, non gravando sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore (ex multis Cass. n. 1012/2003; Cass. n. 3069/2005; Cass. n. 18418/2013; Cass. n.
5536/2021).
Procedendo, quindi, con la prima fase del procedimento trifasico, occorre prendere le mosse dalla declaratoria contrattuale del CCNL di settore operante nel caso di specie, con particolare riferimento ai livelli contrattuali richiamati in giudizio, tenuto conto del perimetro del thema decidendum della causa, sulla base di quanto dedotto e articolato dalle parti.
Il livello 6 del suddetto CCNL inquadra il personale che: “… svolge attività professionali tecniche/amministrative/commerciali, caratterizzate da guida, coordinamento e controllo di gruppi di lavoratori in attività complesse o ad elevato contenuto specialistico, che richiedono la conoscenza di tecniche e tecnologie avanzate ed innovative;
opera con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate, con discrezionalità di interpretazione delle regole e di adattamento delle procedure date;
ha responsabilità sui risultati qualitativi e quantitativi delle attività svolte o coordinate e della discrezionalità esercitata;
si avvale di informazioni differenziate e complesse, che gestisce nell'ambito della propria discrezionalità; possiede conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore e/o con approfondita esperienza e formazione e conoscenze pratiche di elevata specializzazione professionale relative a processi e metodologie di lavoro.
ELEMENTI QUALIFICANTI: ATTIVITA' D'INTERPRETAZIONE DI NORME;
AUTONOMIA DI TEMPI E METODOLOGIE SUPERIORE ALLA SETTIMANA;
RESPONSABILITA' DELL'IMPOSTAZIONE DI RELAZIONI INTERPERSONALI
Pag. 20 di 45 E/O ESTERNE E/O DEL COORDINAMENTO FUNZIONALE DELLE RISORSE
UMANE; TRATTAMENTO INFORMAZIONI COMPLESSE;
ESPERIENZA
ELEVATA SU PIU' CAMPI SPECIALISTICI E ISTRUZIONE DI LIVELLO
SUPERIORE.
Il livello 7 del suddetto CCNL inquadra il personale che “… svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative importanti in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali di contenuto specialistico;
opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard;
- ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate;
gestisce informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere;
possiede approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea o almeno al diploma e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione ed esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro. ELEMENTI QUALIFICANTI: ATTIVITA' D'INTERPRETAZIONE
DI NORME AD AMPIA DISCREZIONALITA;
AUTONOMIA DI TEMPI E
METODOLOGIE DI UN MESE;
RESPONSABILITA' DELL'ESERCIZIO DELLA
DISCREZIONALITA' PROPOSITIVA;
INTERPRETAZIONE ED ELABORAZIONE
INFORMAZIONI COMPLESSE;
SPERIENZA COMPLETA DI UNA O PIU'
ATTIVITA' CHE CARATTERIZZANO UNA PARTE DI UNA FUNZIONE
AZIENDALE ED ISTRUZIONE A LIVELLO DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE O DI
UNIVERSITA'…”
Al livello 8, invece, appartiene il personale che “… svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative di primaria importanza in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali contenuto altamente specialistico;
opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel
Pag. 21 di 45 processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard, nel quadro di obiettivi che concorre a definire;
ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate;
gestisce informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere;
possiede approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione ed esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro. ELEMENTI QUALIFICANTI:
ATTIVITA' D'INTERPRETAZIONE DI NORME AD ELEVATA
DISCREZIONALITA'; AUTONOMIA DI TEMPI E METODOLOGIE SUPERIORE
AL MESE;
RESPONSABILITA' DELL'ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITA'
PROPOSITIVA; INTERPRETAZIONE ED ELABORAZIONE INFORMAZIONI
COMPLESSE; ESPERIENZA COMPLETA DI PIU' ATTIVITA' CHE
CARATTERIZZANO UNA PARTE DI UNA FUNZIONE AZIENDALE ED
ISTRUZIONE A LIVELLO UNIVERSITARIO.
Infine, appartiene al livello Quadro il personale che “… svolge funzioni direttive, di coordinamento, controllo ed integrazione di uno o più unità organizzative di primaria importanza in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali altamente specialistiche e notevolmente complesse, strettamente connesse agli obiettivi dell'azienda; opera con specifica autonomia ed assunzione di responsabilità, contribuendo con soluzioni migliorative o innovative all'andamento dell'attività aziendale, in linea con gli obiettivi e gli indirizzi generali di impresa;
ha responsabilità sul raggiungimento degli obiettivi assegnati e, in generale, sul contributo al conseguimento dei risultati globali di impresa;
in particolare sui risultati di gestione, ottimizzazione ed integrazione delle risorse tecniche, economiche ed organizzative, su gestione e sviluppo delle risorse umane, ove affidate, e/o sui risultati professionali;
gestisce informazioni complesse, anche da
Pag. 22 di 45 identificare, rilevanti per il proprio settore, integrandole ed elaborandole con modalità innovative in funzione degli obiettivi da raggiungere;
possiede conoscenze teoriche e professionali di alto livello, corrispondenti alla laurea e conoscenze pratiche dei processi e delle metodologie, acquisite con significativa esperienza in una o più attività che caratterizzano almeno una parte importante di un'intera funzione aziendale. ELEMENTI QUALIFICANTI: ATTIVITA' DI
PROGRAMMAZIONE E/O CONTROLLO INFLUENTI SUL BREVEMEDIO-
LUNGO TERMINE;
AUTONOMIA DI TEMPI E METODI NELLA
REALIZZAZIONE DI OBIETTIVI;
RESPONSABILITA' DELL'ESERCIZIO DELLA
DISCREZIONALITA' PROPOSITIVA E/O DECISIONALE;
GESTIONE
INFORMAZIONI COMPLESSE ANCHE IN TERMINI INNOVATIVI;
ESPERIENZA
COMPLETA DI PIU' ATTIVITA' CHE CARATTERIZZANO UNA PARTE
RILEVANTE DI UNA FUNZIONE AZIENDALE ED ISTRUZIONE A LIVELLO DI
UNIVERSITA'”.
A questo punto, occorre vagliare tipologia e natura delle concrete mansioni espletate dal ricorrente.
Sul punto, giova premettere che parte resistente non contesta lo svolgimento delle singole mansioni analiticamente indicate in ricorso da parte ricorrente, così come sopra riportate e descritte, bensì deduce che le stesse siano state espletate, in primo luogo, in assenza dell'apposito titolo di studio richiesto per l'adibizione a mansioni proprie dei livelli di inquadramento contrattuale invocati e, in secondo luogo, in assenza della dedotta autonomia e poteri decisionali, consistendo in meri adempimenti tecnici propri della qualifica formalmente ricoperta e in sottoposizione alle direttive ed ai poteri decisionali dei superiori gerarchici.
Pag. 23 di 45 Orbene, per quanto concerne l'assenza di idoneo titolo di studio, questa specifica eccezione risulta in radice destituita di fondamento, atteso che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale che si ritiene di condividere, agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica - la sola condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente superiore qualifica, mentre a nulla rileva la mancanza del titolo di studio o altro requisito analogo previsto per l'attribuzione di una qualifica superiore, in quanto ciò non esclude l'acquisibilità della medesima nel caso di effettivo esercizio delle relative mansioni per il periodo minimo prescritto, salvo che detto titolo non sia previsto da norme di natura inderogabile (Cass. n. 8767/1992; Cass. n. 8606/2002; Cass. n.
15158/2003; Cass. n. 17940/2007; Cass. n. 21224/2024).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, deve ritenersi irrilevante il mancato possesso da parte del ricorrente del titolo universitario, non ravvisandosi alcuna norma inderogabile prescrittiva di ciò, né tantomeno è stata indicata da parte resistente. Peraltro, la necessità del suddetto titolo, oltre a non essere prescritta da norme di natura inderogabile, non è espressamente prevista nemmeno dalle declaratorie contrattuali del CCNL di settore dedotte da parte resistente a sostegno della sua tesi, atteso che dette declaratorie, sia con riferimento al livello 8 che con riguardo al livello Quadro, riportano solamente il possesso di “…approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione ed esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro”. Quindi,
Pag. 24 di 45 le disposizioni contrattualcollettive, interpretate secondo il loro tenore letterale, impongono solamente il possesso di competenze teorico-pratiche “corrispondenti” alla laurea, non già che debba necessariamente essere posseduto il titolo di laurea, non venendo, peraltro, nemmeno indicato quale tipologia di laurea.
Quanto al resto delle censure, il primo teste di parte ricorrente, Sig. Tes_3
escusso in qualità di Dirigente della società resistente per il periodo per
[...]
cui è causa, ha confermato che il ricorrente aveva in gestione il personale della sede di , che lo stesso era indicato sia come Responsabile dell'Ufficio di che CP_4 CP_4
come Responsabile del Centro Operativo, avendo in gestione, altresì, la corrispondenza, nonché tutte le mansioni, senza necessità di autorizzazione, afferenti al ruolo di Progettista, Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori e
Collaudatore, gestione autonoma delle misurazioni e della contabilità per ogni singolo lavoro, gestione autonoma dei rapporti con le imprese e con altri enti amministrativi, precisando in merito che “Rispondo sì… Preciso che la direzione stava e sta a Lanciano, ma all'Ufficio di lui rispondeva alla corrispondenza, CP_4
per le competenze che potevano essere attribuite all'Ufficio di , utilizzando i CP_4
timbri di cui mi si chiede… Se a Lanciano arriva una richiesta per un problema di
o dell'area di cui al cap. 9, è normale che accadeva quanto mi avete chiesto… CP_4
Egli conosceva più di me le esigenze di quell'area e proponeva l'intervento da fare, in maniera tecnicamente idonea, quindi, progetto, computo metrico per arrivare a definire la somma da impegnare;
non aveva bisogno dell'autorizzazione a fare gli interventi, ma di conoscere la somma da impegnare, di qui la necessitò dei passaggi precedenti. Dovendo eseguire gli interventi, chiedeva le opportune autorizzazioni edilizie ai singoli Comuni, alla Forestale e, comunque, agli organi competenti in quella zona… Per ogni zona mettiamo a disposizione una certa somma. All'interno di questa somma è vero quanto mi si chiede. Preciso che per la zona di questa CP_4
Pag. 25 di 45 somma, anni addietro, si aggirava intorno ai trecentomila euro annuali… siccome
c'è una necessità di avere dei rapporti, le motivazioni partivano tutte per esigenze di servizio, perciò posso dire che ho già risposto sub 20. Quando serviva, egli si recava anche su sollecitazione del sottoscritto, sul posto, inteso come area di competenza… se per risolvere un problema il Ministero non dava risposta, il geom. può Pt_1
essersi recato presso il Ministero o altro ente di cui mi si chiede, per ottenere la risposta sempre con riferimento all'area di competenza. Ad esempio, in quasi tutte le riunioni in Prefettura, pe quanto ricordo, il geometra interveniva per l'area di Pt_1
competenza, durante la stagione estiva, quando mi manifestava la crisi idrica…
Sempre relativamente alla sua zona, quando c'erano dei danni causati dalle nostre imprese o vi era una rottura o un evento critico, egli redigeva le stime dei danni… Io ero il superiore del geometra : per circa venti anni, tra me e lui non c'era Pt_1
nessuno…”. Egli, inoltre, interrogato anche come teste di parte resistente, ha negato che, nel periodo per cui è causa, il comprensorio gestito dalla era stato CP_1
suddiviso in sole due macro-aree, dichiarando in merito che “Ritengo di dover precisare che le macro aree fossero tre, (come riferimento ai Parte_5
paesi più importanti), le altre erano e Lanciano”; allo stesso modo, ha negato CP_4
che il sig. era il Responsabile della macro-area tecnica di Parte_6
competenza e che il ricorrente figurava come suo sottoposto, sul punto riferendo che
“No. Il geometra per mia espressa volontà è stato trasferito dalla sua zona di Pt_1
competenza che faceva capo all'Alto ST – di cui conosceva bene tutte le reti – a
, da me, a seguito di un pensionamento di altro tecnico. In quell'accordo io ho CP_4
assicurato al geometra la dipendenza diretta dal sottoscritto e senza Pt_1
intermediazioni di altri tecnici in quanto la logica del lavoro non lo poteva permettere…Non si discute che era lui il responsabile, non solo di , ma di tutto CP_4
il ST. Per Vasto, infatti, si intende anche il ST, per cui posso affermare che
Pag. 26 di 45 egli era a capo del centro operativo di e del ST;
è chiaro che , poi, CP_4 CP_4
assorbe all'incirca il 70% dell'impegno per la gestione del servizio di che trattasi…
Preciso che tra me e non c'era nessun intermediario, non solo intermediari Pt_1
tecnici come ho detto sopra. La ha sede a Lanciano, poi ha sedi a e ad CP_1 CP_4
, nonché ad Atessa per favorire l'utenza… Lui era responsabile di tutti gli Pt_5
interventi tecnici che avvenivano a e nel suo territorio, con una possibilità, un CP_4
diritto di intervento per la soluzione di qualunque problema;
ovviamente, quando il problema superava un certo livello di gravità, informava il sottoscritto, non altri… o personalmente ho suggerito a chi era al vertice nel momento in cui stavo per andare in pensione, di sostituire con due persone, il geometra per la sua Pt_1 CP_11
esperienza, in quanto proveniva dal servizio adduzione (cioè il tubo più grande) ed il geometra che era in ufficio affianco a me, quindi, per la parte Controparte_12
più amministrativa. Il geometra racchiudeva da solo queste competenze, loro Pt_1
in due, avrebbero garantito una più ampia specializzazione…Confermo che un geometra responsabile di centro operativo si occupava delle mansioni indicate, con la precisazione che vi era chi tali mansioni svolgeva autonomamente e chi doveva essere aiutato… La sede dove arrivava la posta era Lanciano. A ed CP_4 Pt_5
arrivano le cose relative a queste singole zone. Un conto è il protocollo ed un conto è chi si occupa della soluzione del problema: ci possono essere responsabili di centro operativo in grado di risolvere il problema ed altri no. era tra quelli capaci… Pt_1
essendo un mio collaboratore, il responsabile di centro operativo, è autorizzato a fare questo… Siccome il superiore gerarchico ero solo io è chiaro che posso dire che il geometra svolgeva tutte le mansioni di cui ho parlato finora sub 18); così Pt_1
come potevo incaricarlo di occuparsi anche di attività che non rientravano – da pianta organica – nelle sue mansioni. Gli incarichi li svolgeva in autonomia e poi riferiva a me, perché non poteva sostituirsi a me… Il geometra rispondeva Pt_1
Pag. 27 di 45 solo a me. Punto… Io ero il dirigente. Ero solo io, non ve ne era un altro. Rispondevo al Presidente… Il geometra non si limitava a redigere i fogli riepilogativi Pt_1
delle presenze, risultanti dalla timbratura dei cartellini, ma mi comunicava anche le ore di straordinario relative ai vari interventi”.
Parte delle suddette circostanze sono state integralmente confermate anche dal secondo teste di parte ricorrente, Sig. , escusso in qualità di Testimone_4
dipendente della società resistente, il quale, per quanto qui interessa - ossia con riguardo alle sopra descritte mansioni del ricorrente - ha precisato che “… Per un periodo di tempo sono stato alle sue dipendenze, dal giugno 2015 a dicembre 2016…
Lo so perché in quell'anno e mezzo sono stato affiancato a , in attesa del suo Pt_1
pensionamento ed il quel periodo ho visto tutto quello che egli faceva… devo precisare che oltre ad averlo visto nel detto anno e mezzo di cui ho riferito sub 19,
l'avevo visto occuparsi di queste cose anche in precedenza… Io lavoravo a e CP_4
passavo spesso in ufficio, per cui che egli ricoprisse i ruoli di cui mi avete chiesto nel capitolo lo so per le ragioni sopra dette… Andava dai Carabinieri per fare denuncia di allacci abusivi o per danni subiti dai mezzi della ”. CP_13
Anche il terzo teste di parte ricorrente, Sig. , escusso in qualità di Testimone_5
dipendente della società resistente all'epoca dei fatti come “coadiutore dei tecnici”, ha riferito che “… ero un coadiutore del signor . Preciso che dava Pt_1 Pt_1
ordini a tutti i miei colleghi: io ero un collegamento tra il signor ed i miei Pt_1
colleghi, e questo l'ho fatto fino alla fine…”. Egli ha inoltre confermato che il ricorrente, dal 10.10.2005, era divenuto Responsabile del Centro Operativo
[...]
, che aveva in forza circa 10 dipendenti, tutti gestiti dal ricorrente Parte_7
medesimo, con annessi compiti di redazione di report mensili di orari, ferie e straordinari, nonché verifica dello svolgimento delle mansioni, con potere di impartire ordini (“Certo, era lui a farlo, non c'era nessun altro”) Ancora, ha
Pag. 28 di 45 confermato le mansioni di gestione autonoma della corrispondenza per la sede di della società resistente, precisando che “… Tanto so in quanto gestivo il CP_4
registro di entrata e di uscita della posta. Devo precisare che non avevo nessuna autorità per guardare la posta che giungeva per smistamento da Lanciano. Da
Lanciano inizialmente giungeva la posta per Vasto, in seguito la posta veniva indirizzata direttamente alla di Vasto… La posta in uscita dalla sede di CP_1 CP_4
mi veniva consegnata, pe il protocollo, dal geometra ”. Quanto al resto delle Pt_1
mansioni, ha riferito che “Lui era il solo, il geometra non c'era più… CP_14
egli era il solo che poteva occuparsi di quanto mi avete letto… questo posso affermarlo con certezza in quanto lo vedevo entrare e poi recarsi sul posto di lavoro… “Sì, è vero: di questo sono certo. Ad esempio, ricordo che la Capitaneria di
Porto venne diverse volte, a causa di problemi che avevano nella zona di Vasto… essendo un tecnico era l'unico che poteva farlo…Di tecnici come vi era solo il Pt_1
ma, come ho riferito sopra, dopo il grave incidente occorso al CP_14 [...]
, era rimasto il solo su e circondario… eravamo dislocati in CP_14 Pt_1 CP_4
stanze attigue e quando egli aveva bisogno di aiuto, anche per fotocopie, chiamava me, gli altri tecnici erano tutti fuori ed eravamo lui ed io gli unici che restavano in sede… ricordo che un giorno andò da lui una persona che aveva ricevuto dei danni da una fognatura…”.
Allo stesso modo, il quarto teste di parte ricorrente, Sig. , escusso in Testimone_6
qualità di dipendente della società resistente per il periodo per cui è causa, ha ribadito le mansioni in concreto espletate dal ricorrente e lo svolgimento dei relativi compiti con autonomia e poteri gestionali, in merito riferendo che “… ricordo che, al mattino, quando si arrivava, lui impartiva ordini a tutti i dipendenti e durante la giornata telefonicamente… egli dava a me l'ordine dei lavori da fare e dei materiali da acquistare e questo perché era lui a redigere il computo metrico. Confermo che
Pag. 29 di 45 egli svolgeva tutte le attività che mi sono state elencate. Aggiungo che, essendo io il più anziano, egli ne parlava con me… Posso solo riferire che egli redigeva il computo metrico, lo inviava alla di Lanciano, dove tagliavano o meno… questo CP_1
faceva all'esito di un sopralluogo, per capire quanto veniva a costare…”.
Significativa è anche la deposizione del quinto teste di parte ricorrente, Sig.
[...]
, escusso in qualità di dipendente della Provincia di Chieti, il quale ha riferito Tes_7
che “… Lo so in quanto avevamo rapporti di lavoro con la per lavori di CP_1
manutenzione che svolgevamo in quel periodo. In precedenza lavoravo con l'impresa
Asfalti Trigno Srl, che effettuava lavori di manutenzione. Preciso che io lavoravo con la Asfalti Trigno dal 2006, la data precisa non la ricordo. La Asfalti Trigno effettuava lavori di manutenzione per conto della quando ci recavamo negli CP_1
uffici della di vasto, ci raccordavamo con il sig. , come CP_1 Parte_1
responsabile, per i lavori da effettuare… il geometra svolgeva questa attività. Pt_1
Per esempio, occorreva fare la progettazione per un intervento che non era di manutenzione, lui se ne occupava e, se servivano delle misurazioni, se eravamo sul posto, ci chiedeva una mano: personalmente a me, che ero la figura tecnica dell'impresa Asfalti trigno Srl… quando svolgevamo questa attività, che era un intervento del quale egli aveva realizzato il progetto, svolgeva anche la funzione di direzione lavori, RUP. I rapporti della Asfalti Trigno erano esclusivamente con lui.
Inoltre, verificava che le opere fossero regolarmente eseguite, quindi svolgeva anche il ruolo di collaudatore… Lui predisponeva questi atti, vigilava sui lavori, prendeva le misure, mi invitava a far venire il legale rappresentante dell'impresa per la sottoscrizione di questi atti contabili di cui mi avete letto… Tanto so in quanto giornalmente ci vedevamo o ci sentivamo a motivi dei lavori da eseguire;
anche tenendo conto che il territorio sul quale operare era molto ampio e, quindi, a volte venivano eseguiti più interventi nello stesso giorno. Anche perché parliamo di un
Pag. 30 di 45 territorio molto antropizzato… Ho visto a volte che in ufficio arrivavano queste lettere di invito a formulare un'offerta per l'esecuzione di lavori, con la sua firma… avendo a che fare con lui con gli interventi di manutenzione, ho visto che autonomamente svolgeva tutte queste attività…”.
Anche il sesto teste di parte ricorrente, Sig. , escusso in qualità di Testimone_8
Comandante dei Vigili Urbani di all'epoca dei fatti, ha deposto in modo non CP_4
difforme su talune delle mansioni svolte dal ricorrente, in particolare sui rapporti con le autorità di pubblica sicurezza, dichiarando in merito che “Posso affermare con certezza che aveva rapporti sia con il che con noi, ovvero con il Comando di CP_4
Polizia Locale. Qualunque tipo di problema riguardasse l'acquedotto o la fognatura, noi chiamavamo , solo lui. Avevamo un'agendina con tutti gli indirizzi ed i Pt_1
numeri di telefono, per l'acquedotto il numero era solo quello del sig. . Inoltre, Pt_1
ricordo che lui organizzava i lavori ed era anche fisicamente presente durante
l'esecuzione degli stessi… precisando che egli partecipava alle conferenze di servizio… mi è capitato di incontrare, al di fuori delle conferenze di servizio, il
unitamente al Responsabile dei servizi del Comune di , Sig. Pt_1 CP_4 [...]
che parlavano tra loro e posso dire che erano loro due che decidevano il da Pt_8
farsi. Inoltre, mi è capitato di essere presente in circostanze in cui il Sindaco ed il
parlavano della soluzione dei problemi: mi riferisco, in particolare, alla Pt_1
soluzione dei problemi relativi alla fognatura di Vasto Marina…”.
Non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità e credibilità dei testi escussi, attesa la loro diretta conoscenza dei fatti di causa, in ragione della diretta e stretta collaborazione con il ricorrente nell'attività lavorativa durante tutto l'arco del rapporto di lavoro, a vario titolo (Dirigente, collaboratori, dipendenti, sottoposti).
Orbene, tutti i testi escussi hanno analiticamente confermato le mansioni in concreto espletate dal ricorrente nel corso del rapporto di lavoro per la società resistente, che lo
Pag. 31 di 45 stesso ricopriva il ruolo di Responsabile del Centro Operativo di , che aveva CP_4
dipendenti sottoposti (circa una decina) che gestiva in autonomia, che si occupava e gestiva in via autonoma tutte le mansioni dedotte, ivi comprese la risoluzione di problemi di peculiare importanza, gestione autonoma della corrispondenza con proprio timbro, rapporti con forze dell'ordine e ad altri enti per la risoluzione delle problematiche afferenti alla direzione ed esecuzione del lavori sulle reti idriche e fognarie, anche di allaccio, nonché che svolgeva tali compiti con autonomi poteri di gestione e spesa. Dirimente, in tal senso, è la citata deposizione del Dirigente, Sig.
[...]
- le cui dichiarazioni hanno comunque trovato riscontro in quelle Testimone_3
degli altri testi di parte ricorrente escussi - il quale ha in più occasioni e specificamente riferito delle specifiche e ampie competenze e conoscenze tecniche del ricorrente, della sua autonomia gestionale, non necessitante di autorizzazione alcuna, se non di interfacciarsi direttamente con lui, quale Dirigente, non sussistendo alcuna altra figura mediana. Inoltre, rispondendo alle domande articolate da parte resistente, ha riferito della sussistenza, in vero, di tre macro-aree di suddivisione delle reti gestite dalla società resistente, considerando tra esse anche l'area di , data CP_4
l'importanza del relativo bacino, cui egli stesso aveva preposto il ricorrente per le sue elevate capacità e conoscenze delle relative reti, attribuendogli autonomi poteri di intervento per la soluzione di qualunque problematica afferente alle reti, nonché di aver suggerito ai vertici amministrativi, in vista del collocamento in pensione del ricorrente, la sostituzione dello stesso con ben due soggetti aventi competenze e capacità diverse, competenze che fino ad allora erano state tutte concentrate nella persona del ricorrente stesso, in quanto particolarmente specializzato. Ha riferito, inoltre, che, nonostante la formale parità di ruoli, alcuni responsabili, tra cui il ricorrente, avevano maggiori capacità e competenze di altri, motivo per cui potevano venire affidati incarichi e mansioni sostanzialmente maggiori sotto il profilo
Pag. 32 di 45 dell'autonomia organizzativa e gestionale, come accadeva per il ricorrente. E' stato confermato, altresì, la figura del ricorrente quale unico geometra dell'area che aveva le competenze e conoscenze per gestire in autonomia l'intera attività demandata e gli incarichi affidati, nonché che lo stesso avesse, quali collaboratori o sottoposti, alcuni dipendenti, rispetto ai quali aveva il potere di impartire ordini.
Quanto emerso dalle testimonianze escusse di parte ricorrente non è risultato scalfito dalle deposizioni rese dai testi di parte resistente, le cui dichiarazioni sono del pari meritevoli di attendibilità e credibilità, ma sono risultate meno specifiche in ordine alle mansioni in concreto e sostanzialmente svolte dal ricorrente, specie sotto il profilo degli autonomi poteri organizzativi, gestionali, di intervento, di spesa e gestione del personale, avendo gli stessi avuto una conoscenza più formale e meno diretta dei fatti per cui è causa.
Invero, il primo teste di parte resistente, Sig. , escusso in qualità Testimone_9
di amministratore delegato della all'epoca dei fatti, ha riferito che “… CP_1
Preciso che nel 2003 il geometra non c'era a . Egli arrivò Pt_1 CP_4
successivamente e da quando arrivò – o 2004 o 2005 – fu sottoposto al sig.
Tanto so in quanto ero amministratore delegato… Prima del 2011 Parte_6
non vi sono atti formali. Si veniva da un consorzio acquedottistico dove non vi era un'organizzazione vera e propria e gli incarichi venivano affidati dal dirigente.
Probabilmente vi era in tal senso un'organizzazione da parte del dirigente per poter gestire i servizi… Era responsabile di uno degli otto centri operativi, quello di
Vasto… egli rispondeva gerarchicamente a queste due figure. In quegli anni, poiché era in aspettativa , responsabile delle Reti, reggeva il dirigente Parte_9
quella postazione, “Quelli che mi avete letto sono i compiti Persona_3
che ha il responsabile di un'area. Il geometra , come responsabile del Centro Pt_1
Operativo di , ha avuto questi compiti… Da Lanciano venivano indette gare di CP_4
Pag. 33 di 45 appalto su tutto il territorio. I responsabili delle aree effettuavano loro la riparazione
e portavano la rendicontazione al supporto operativo venivano avallate dl coordinatore operativo e poi dal Direttore delle Attività Operative… I centri operativi, tra cui quello di , detto ancora oggi centro Operativo 3, al di sopra di CP_4
questi centri operativi per un periodo di tempo c'era il coordinatore Operativo, un
VIII livello, che si occupava dell'operatività di tutti i servizi, comprese le reti ed egli era al di sotto del Dirigente… Sì, è vero che il geometra predisponeva i fogli Pt_1
riepilogativi delle presenze che venivano poi trasmessi alle risorse umane per la predisposizione delle buste paga”. Egli, quindi, ha confermato che il ricorrente era
Responsabile del Centro Operativo di , nonché le mansioni e i compiti dallo CP_4
stesso svolte, ma ha dichiarato che trattasi di mansioni ordinarie proprie della qualifica formale da lui rivestita, nonché svolte non già in autonomia, bensì in sottoposizione gerarchica al Sig. quale Responsabile della macro- Parte_6
area Lanciano-Vasto. Tuttavia, ha anche riferito che, all'epoca dei fatti, non vi era una organizzazione strutturata al dettaglio e formalmente, di talché ben poteva avvenire che gli incarichi venissero affidati direttamente dal Dirigente dell'epoca,
Sig. , per la gestione più ottimale del servizio. Tanto, quindi, non Testimone_3
consente di dimostrare che, in concreto e sostanzialmente, il ricorrente agisse effettivamente in sottoposizione gerarchica ad alcuno, ben potendo succedere di ricevere incarichi diversi direttamente dal Dirigente, ciò che, dunque, non scalfisce e si allinea con quanto dichiarato dal teste , Dirigente all'epoca dei Testimone_3
fatti, circa gli incarichi conferiti al ricorrente con autonomia di potere gestionale e sottoposizione unicamente al Dirigente medesimo.
Il secondo teste di parte resistente, Sig. , escusso in qualità di Testimone_10
dipendente della come Responsabile di area (Lanciano e Comuni limitrofi) CP_1
per la gestione delle reti idriche e fognarie, ha anch'egli confermato la suddivisione
Pag. 34 di 45 della rete in due macro-aree facenti capo ai Responsabili e Parte_9 Parte_6
precisando che “… queste erano le due aree e i due indicati i responsabili. Il
[...]
era il mio diretto superiore. Tanto so in quanto erano le disposizioni Parte_6
dell'azienda ed in virtù di queste io facevo capo al e non al Parte_6 Parte_10
All'epoca l'azienda gestiva dei comuni (preciso che i comuni subentravano di mese in mese) e li divise in due macro aree ed io facevo riferimento al Nella Parte_6
gestione facevo riferimento a lui. Io cercavo di individuare delle migliorie sui comuni di mia pertinenza, oltre che eseguire la manutenzione ordinaria, migliorie che venivano valutate dal D'Orsogna o dal presidente. Io non sono mai venuto a e CP_4
non saprei dirle come il poteva gestire a differenza di me le varie spese da Pt_1
sostenere e i vari lavori da fare. Io facevo proposte e computi metrici che venivano approvati dal D'Orsogna: a me era stato detto di seguire queste procedure.
Ribadisco che parliamo sempre dei primi anni a seguire dal 2005… all'organigramma che mi è stato consegnato, il geometra come me e come i Pt_1
collegi di pari grado, rispondeva e rispondevamo tutti gerarchicamente al Servizio
Reti ed al Direttore Gestione Acque… Io so che era responsabile di area;
nel Pt_1
dettaglio, non sono in grado di dire se i comuni sono quelli che mi avete letto – ma in sostanza sono quelli – e, certamente, aveva degli operai che lui coordinava… Credo che il geometra abbia svolto le mansioni delle quali mi è stata data lettura (da Pt_1
lett. a) a lettera s) del ricorso), in quanto sono le mansioni che svolgevo io e che svolgo tuttora per l'area di Lanciano. Intendo precisare che quello che faceva Pt_1
non lo so in quanto non venivo a vederlo a Vasto. Posso dire che quanto mi è stato letto rientra nelle mansioni delle quali mi occupo attualmente nella mia area di pertinenza e tanto come geometra responsabile di centro operativo… Ribadisco sempre che quello che faceva non lo so. Ma posso dire che i pari grado Pt_1
propongono, inseriscono in un sistema che deve poi essere approvato dai
Pag. 35 di 45 responsabili le proposte per migliorare la gestione idrica e fognaria e solo dopo
l'approvazione del mio superiore eventualmente posso procedere all'esecuzione dei lavori;
oppure, se la proposta viene bocciata, resta lì e non viene realizzata…”.Anche in questo caso, dunque, il teste ha riferito dell'organigramma esistente e della divisione in due macro-aree, nonché delle mansioni svolte dal ricorrente quale Responsabile d'area, in sottoposizione gerarchica al Responsabile di macro-area. Tuttavia, anche in questo caso, ciò non dimostra che, in concreto e nella sostanza, le mansioni espletate dal ricorrente, pur essendo quelle proprie del suo livello di inquadramento formale, venissero espletate con effettiva sottoposizione gerarchica e in assenza di autonomi poteri di gestione e spesa, specie in considerazione del fatto che lo stesso teste, in quanto appartenente ad altra area, non ha saputo riferire se le mansioni in concreto svolte dal ricorrente fossero identiche alle sue sotto quest'ultimo profilo. Tanto, quindi, non pone in dubbio le deposizioni rese in merito dai testi di parte ricorrente, in particolare dal teste , Testimone_3
Dirigente e diretto superiore all'epoca dei fatti del ricorrente medesimo.
Non diversamente, il terzo teste di parte resistente, Sig. , Testimone_11
escusso in qualità di Responsabile d'area della ha dichiarato che “Preciso CP_1
che aveva , S. Salvo. aveva Parte_9 Pt_5 Parte_5 Parte_6
Lanciano, Atessa, . Sono a conoscenza del fatto che avessero l'VII livello CP_4
contrattuale perché loro erano inquadrati come coordinatori di area. Tanto so, in quanto lavorando io a S. Salvo, come prima organizzazione dipendevo da . Parte_9
Furono nominati come coordinatori con un ordine di servizio… Posso dire che come reti rispondevamo tutti ad un coordinamento operativo;
fu introdotta la figura di
[...]
, che era coordinatore operativo;
che negli ultimi sei mesi di lavoro del Tes_9
sig. è diventato direttore operativo. Prima di , il dirigente dell'area Pt_1 Tes_9
tecnica era l'ing. ; preciso che credo che fosse un dirigente… Tes_3 Tes_3
Pag. 36 di 45 Anche il rispondeva gerarchicamente al servizio Reti… Riconosco che Pt_1 [...]
era all'apice dell'organizzazione tecnica…”. Quanto alle mansioni svolte dal Tes_3
ricorrente, ha riferito che “Sono mansioni di responsabile di centro operativo quelle indicate (nel ricorso) sub a); vi ricomprendo anche quanto indicato sub b); quanto alla c): in merito a questa corrispondenza proveniente da Lanciano, noi dovevamo redigere relazione di risposta;
includo anche la lettera d). Quanto ad e), è chiaro che noi decidevamo dove andare a fare il lavoro ed approntavamo il computo metrico di stima;
eravamo noi che approntavamo gli stampati per la Provincia, sempre a nome di Quanto alla lettera F), non so se il abbia fatto il responsabile del CP_1 Pt_1
procedimento, la società ci indica anche come direttore dei lavori. Non sono a CP_1
conoscenza dei progetti della vasca di Fosso Marino, dei lavori in Contrada
Maddalena, né delle lettere di invito alle gare;
nulla so riguardo alla lettera h), non saprei quali gare. La lettera i) rientra nei doveri della direzione dei lavori. Quanto alla lettera J), posso solo dire che noi dobbiamo chiedere l'autorizzazione per lavori superiori ad euro 150,00. Quanto alla lettera K) rispondo che, in genere, intratteniamo rapporti con tutte le autorità indicate. Nulla so relativamente alla lettera l). Quanto ad M), sì, lo facciamo, rientra nelle nostre attività, ciascuno relativamente alla propria sede. Nulla so in ordine alla lettera N): io non l'ho mai fatto al C.d.A., lo faccio ai miei diretti superiori. La lettera O), rientra tra le nostre mansioni. Non posso rispondere sul numero di cui alla lettera P), ma preciso che le attività in questione rientrano tra le nostre competenze. Per la lettera q), posso riferire dell'Ufficio affari generali di Lanciano, nel quale vi è un avvocato che ci chiede una stima del danno. Risposta affermativa anche per la lettera r), nel senso che credo che rientri tra le nostre mansioni sporgere denuncia quando la CP_1
subisce danni. Quanto alla S), è normale interloquire con gli avvocati quando vi è una lite… Io non seguivo quello che faceva il geometra , il giorno… Credo che Pt_1
Pag. 37 di 45 tutte queste - dalla a) alla s) - siano mansioni relative a geometra responsabile del
Centro Operativo. Tanto so, in quanto anche io sono responsabile di Centro
Operativo. Confermo che ho le stesse mansioni di ”. Dunque, anch'egli ha Pt_11
confermato la suddivisione della rete in due macro-aree facenti capo ai relativi
Responsabili, all'interno delle quali vi erano le singole aree gestite da un
Responsabile che, come il ricorrente, svolgevano, quantomeno formalmente, le stesse mansioni, in sottoposizione gerarchica ai Responsabili inquadrati con livello 7.
Tuttavia, anche in questo caso, il teste non ha saputo essere specifico in ordine alle concrete attività ed agli incarichi effettivamente assegnati al ricorrente, nonché alle effettive modalità e poteri, se più o meno autonomi, di spettanza del ricorrente medesimo in base agli incarichi affidati.
Il quarto teste di parte resistente, Sig. , ha riferito che “… Sì, io Parte_9
ero settimo livello, sono diventato ottavo non ricordo se nel 2005 o 2006. So che il sig. era il responsabile dell'area Lanciano – . Anche perché, Parte_6 CP_4
analogamente, io avevo lo stesso lo stesso ruolo con i miei sottoposti nelle mie aree.
Questo perché erano delle disposizioni impartite a noi, nel senso, a me ed al collega
dall'amministrazione su come dovevamo impostare il lavoro ed il Parte_6
personale… Nel corso del mio lavoro alle dipendenze dalla i sono recato nella CP_1
sede di : all'inizio del 2003 mi sono recato perché ero responsabile del CP_1 CP_4
servizio Reti di tutta la in questa prima parte, rare volte, anche perché c'erano CP_1
i colleghi e Alcune volte, non frequentemente, mi sono recato nella Pt_1 Per_4
sede di . Dal 2016, invece, con molta più frequenza…”. Quanto al ruolo ed alle CP_4
mansioni svolte dal ricorrente, ha dichiarato che “… Con riferimento a quel periodo, non posso rispondere… “Confermo che le mansioni di responsabile di centro operativo sono quelle che mi vengono lette… il mansionario non prevedeva che il responsabile del centro operativo non avesse potere di spesa… limitatamente a
Pag. 38 di 45 quello che può fare il responsabile di un centro operativo… sì, se specificatamente incaricato… sempre se incaricato dall'amministrazione… sì, ma non al C.d. A., bensì al proprio Responsabile Tecnico… rientra nelle mansioni del responsabile del centro
Operativo… sì, per quanto riguarda le stime di danno… come ct di parte, sì… Se devo parlare come responsabile di centro operativo, devo dire che non avevamo autonomia decisionale. Se devo parlare per il sig. , non lo so”. Il teste, Parte_1
quindi, pur dando atto della compatibilità delle mansioni svolte dal ricorrente con il ruolo di Responsabile di Centro Operativo e con il formale livello di inquadramento, ha tuttavia affermato di essersi recato sporadicamente presso la sede di nel CP_4
periodo per cui è causa, proprio per la presenza in quella sede del ricorrente e del
Responsabile di macro-area – con ciò dimostrando che quella specifica area era Pt_6
ben coperta dall'attività e dalle mansioni espletate anche dal ricorrente, nonché, anche per tale ragione, di non poter riferire sul ruolo e sull'attività in concreto svolta dal ricorrente, in particolare sull'autonomo potere gestionale e decisionale, così paventando la possibilità che tale autonomia ben potesse esserci, ciò che non è utile a scalfire le più specifiche deposizioni rese in merito dai testi di parte ricorrente.
Concludendo il procedimento trifasico, quindi, deve ritenersi che le mansioni in concreto espletate dal ricorrente durante tutto l'arco del rapporto lavorativo, ossia sin dal 2005, sono superiori rispetto al formale livello di inquadramento previsto da contratto. Trattasi, infatti, di funzioni direttive, di coordinamento, controllo e gestione di una complessa e articolata unità organizzativa della società resistente, ossia l'area di - questa connotata da ampio bacino di spettanza, in quanto ad essa fa capo CP_4
tutto il territorio del ST (e ciò indipendentemente dalla sua formale configurazione come autonoma macro-area o meno, come formalmente previsto dai vari organigrammi aziendali menzionati da parte resistente e depositati in atti) –
Pag. 39 di 45 funzioni connotate da elevato contenuto specialistico e professionale in ragione delle specifiche ed altrettanto significative conoscenze e competenze teorico-pratiche, nonché svolte con un altrettanto significativo grado di autonomia di potere interventivo, gestionale - sia di personale dipendente che di spesa, sia pure entro determinati limiti e importi - oltre che autonoma responsabilità dei risultati da perseguire, dovendosi il ricorrente interfacciare unicamente col suo diretto Dirigente per lo svolgimento dell'intera attività e l'esecuzione degli incarichi affidati, e non sussistendo alcuna altra figura interposta tra lui ed il Dirigente medesimo. Inoltre, deve ulteriormente ritenersi che dette attività, altamente specialistiche, fossero connotate da una notevole complessità, nonché che consentissero anche di proporre in totale autonomia soluzioni migliorative o innovative all'andamento dell'attività aziendale, oltre che direttamente orientate alla ottimizzazione ed integrazione delle risorse tecniche, economiche ed organizzative, ovvero allo sviluppo delle risorse umane.
In ragione di tanto, tenuto conto di quanto emerso all'esito dell'istruttoria di causa, come dalle valutazioni e considerazioni sopra esposte, nonché delle declaratorie contrattuali in rilievo del CCNL operante nel caso di specie, come sopra già descritte, deve concludersi che il corretto inquadramento contrattuale del ricorrente è da individuarsi nel livello Quadro del CCNL per i dipendenti delle aziende del settore gas-acqua, e ciò sin dall'inizio del rapporto, come dedotto in ricorso, ossia dal
10.10.2005, sino al 31.12.20216.
Conclusivamente, posto che non è contestato in giudizio che il lavoratore, dal
10.10.2005 sino al 31.12.2016, è stato formalmente inquadrato – e, quindi, retribuito - in livelli contrattuali di inquadramento inferiori (livello 6 dal 10.10.2005 al
31.12.2014, livello 7 dal 01.01.2015 al 30.04.2016 e livello 8 dal 30.04.2016 al
31.12.2016) alla quantità e qualità di lavoro effettivamente svolta, deve riconoscersi
Pag. 40 di 45 l'an del diritto di parte ricorrente a vedersi riconoscere il livello contrattuale di inquadramento Quadro del suddetto CCNL dal 10.10.2005 al 30.04.2016, nonché, per l'effetto, del diritto a percepire le conseguenti differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto effettivamente spettante.
2.3) Il quantum debeatur
, per tutte le ragioni sopra esposte e nei termini descritti, l'an del diritto del Per_5
ricorrente, occorre, ora, soffermarsi sul quantum.
A tal riguardo, tenuto conto della specifica contestazione dei conteggi elaborati e prodotti agli atti da parte ricorrente, è stata disposta CTU contabile, al fine di quantificare le differenze retributive spettanti al lavoratore, sulla base dei parametri indicati a quesito, indicanti, alternativamente, i diversi livelli di inquadramento invocati in giudizio di cui al dedotto CCNL per i dipendenti delle aziende del settore gas-acqua, tanto in via principale quanto in via subordinata (Quadro – Livello 7 –
Livello 8).
Considerato che, come già sopra evidenziato, al ricorrente va riconosciuto il livello contrattuale di inquadramento Quadro, dal 10.10.2005 (data di inizio del rapporto di lavoro) al 31.12.2016, deve prendersi a riferimento soltanto la parte di elaborato peritale afferente al predetto livello.
Orbene, il nominato CTU, con conclusioni pienamente condivisibili, in quanto raggiunte dopo compiuto esame della documentazione prodotta, delle risultanze istruttorie ed applicazione alla fattispecie, con corretto procedimento tecnico- contabile, delle clausole retributive di cui al CCNL applicato al rapporto di lavoro tra le parti, in base ai criteri indicati nel quesito, ha quantificato le differenze retributive dovute al ricorrente in complessivi € 123.501,63, per differenze salariali (lavoro
Pag. 41 di 45 ordinario, straordinario, altri emolumenti spettanti da CCNL, 13sima mensilità,
14sima mensilità) e TFR, cui sono da aggiungersi interessi e rivalutazione monetaria.
Ai fini del suddetto conteggio, sono state valorizzate le voci retributive previste per il livello Quadro del CCNL di settore applicato (CCNL per dipendenti delle aziende del settore gas acqua del 01.03.2002 e successivi accordi di rinnovo e relative tabelle retributive), con riferimento all'orario lavorativo osservato, al periodo di riferimento
(dal 10.10.2005 al 31.12.2016), nonché ai titoli indicati in ricorso (lavoro ordinario, straordinario, altri emolumenti spettanti da CCNL, 13sima mensilità, 14sima mensilità e TFR), detraendovi il percepito in base all'inferiore livello di inquadramento formalmente attribuito.
3) Conclusioni
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente al riconoscimento nel livello Quadro del
CCNL per i dipendenti delle aziende del settore gas-acqua dal 10.10.2005 al
31.12.2016, nonché a percepire le differenze retributive tra quanto corrispostole e quanto spettantele in base alle tabelle retributive di cui al livello Quadro del CCNL stesso, a titolo di lavoro ordinario, straordinario, altri emolumenti spettanti da CCNL,
13sima mensilità, 14sima mensilità e TFR, per la somma lorda di € 123.501,63, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dì del diritto al soddisfo;
per l'effetto, deve condannarsi parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle differenze retributive tra quanto corrispostole e quanto spettantele in base alle tabelle retributive di cui al livello Quadro del CCNL per i dipendenti delle aziende
Pag. 42 di 45 del settore gas-acqua dal 10.10.2005 al 31.12.2016, a titolo di lavoro ordinario, straordinario, altri emolumenti spettanti da CCNL, 13sima mensilità, 14sima mensilità e TFR, per la somma lorda di € 123.501,63, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dì del diritto al soddisfo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia
(scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00 in ragione del decisum) e alle fasi in cui si
è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai medi, in considerazione della particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Per gli stessi motivi, le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente ed integralmente a carico di parte resistente soccombente, tuttavia con responsabilità solidale di entrambe le parti, per l'intero, nei riguardi del
CTU, salva rivalsa, atteso che l'attività di consulenza tecnica d'ufficio è svolta nell'interesse comune di tutte le parti (Cass. n 17953/2005; Cass. n. 22962/2004;
Cass. n. 25179/2013).
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Pag. 43 di 45
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento nel livello Quadro del CCNL per i dipendenti delle aziende del settore gas-acqua dal 10.10.2005 al 31.12.2016, nonché a percepire le differenze retributive tra quanto corrispostole e quanto spettantele in base alle tabelle retributive di cui al livello Quadro del CCNL stesso, a titolo di lavoro ordinario, straordinario, altri emolumenti spettanti da CCNL, 13sima mensilità, 14sima mensilità e TFR, per la somma lorda di € 123.501,63, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dì del diritto al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle differenze retributive tra quanto corrispostole e quanto spettantele in base alle tabelle retributive di cui al livello Quadro del CCNL per i dipendenti delle aziende del settore gas-acqua dal 10.10.2005 al 31.12.2016, a titolo di lavoro ordinario, straordinario, altri emolumenti spettanti da CCNL, 13sima mensilità, 14sima mensilità e TFR, per la somma lorda di € 123.501,63, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dì del diritto al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 13.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Pag. 44 di 45 - pone le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, definitivamente e integralmente a carico di parte resistente soccombente, ma con responsabilità solidale di entrambe le parti, per l'intero, nei confronti del CTU.
Vasto, 26.03.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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