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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/12/2024, n. 3036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 3036 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5862 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Rel.
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
16/09/2024 , vertente tra
(c.f. ) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Paolo Giudici, del Foro di Monza, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. nata in [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._2 presso lo Studio dell'Avv. Nicoletta Manca, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni congiunte
“1) accertata l'intollerabilità della convivenza matrimoniale e l'impossibilità della prosecuzione della stessa, dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli a vivere separatamente e con l'obbligo di mutuo Parte_1 Parte_2
e reciproco rispetto;
2) affidare la figlia minore congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente Persona_1 presso la madre (anche ai fini anagrafici e previdenziali), disponendo altresi che i coniugi assumeranno di comune accordo le decisioni più rilevanti in ordine all'educazione, istruzione, cura e crescita della stessa, mantenendo un atteggiamento di fattiva collaborazione a tutela del rapporto genitori/figlia; 3) assegnare la casa coniugale, di esclusiva proprietà del IG. e sita in Lentate Sul Seveso Parte_2
(MB), Piazza Fiume n. 8, con ogni arredo e pertinenza, alla IG.ra ove la stessa Parte_1 vivrà con la figlia minore, autorizzando il IG. ad asportare i propri effetti e beni personali. Parte_2
Prendere atto che il IG. continuerà a pagare le rate mensili del mutuo acceso per l'acquisto Parte_2 dell'immobile (e attualmente pari ad € 423,00) e i premi delle polizze assicurative avanti ad oggetto l'immobile medesimo (e attualmente pari a complessivi € 370,00 annui);
4) disporre che il padre terrà con sé la figlia minore:
- a weekend alternati dalle ore 16 del venerdi alle ore 21 della domenica e un giorno infrasettimanale dalle ore IS all'uscita dall'asilo, alle ore 21, quest'ultimo da concordare all'inizio della settimana e secondo gli impegni lavorativi del IG. e alle trasferte dello stesso che a volte lo portano molto lontano Parte_2 da casa;
- la metà delle vacanze natalizie, altemando di anno in anno, i periodi dal 23 dicembre al 29 dicembre e dal
30 dicembre al 6 gennaio;
- un periodo di tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno i giorni di Pasqua e di
Pasquetta; le vacanze di vertanno trascorse alternativamente ogni anno con l'uno e l'altro genitore;
Per_2
- altre festività e ponti alternati con la madre in concomitanza con i week-end di spettanza di ciascun genitore;
- un periodo di quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, da concordare con il coniuge entro il 30 maggio di ogni anno. Con obbligo reciproco di comunicare il luogo di vacanza;
Il tutto compatibilmente alle esigenze e alle condizioni di salute della figlia che è affetta da grave disturbo dello spettro autistico;
5) porre a carico del IG. l'obbligo di versare entro il giorno Parte_2
10 di ogni mese alla IG.ra la somma di € 250,00 a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento per la figlia minore, con rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT;
6) porre a carico dei coniugi, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie come da Protocollo n.
1377/2018 dell'intestato Tribunale, da intendersi qui integralmente richiamato;
7) i coniugi convengono che la IG.ra continuerà a percepire, nell'interesse della Parte_1 figlia minore, il 100% dell'Assegno Unico (oggi pari ad € 196,00), che verrà mensilmente bonificato alla stessa dal IG. nonché il 100% dell'indennità di accompagnamento e dell'indennità Parte_2
B1 (attualmente pari rispettivamente a € 530,00 e a € 750,00);
8) dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che, pertanto, non vengono previsti assegni di mantenimento;
9) dare atto che la IG.ra rinuncia a qualsiasi ulteriore domanda proposta nel Parte_1 giudizio di separazione R.G. n. 5862/2024, definito con le presenti condizioni concordate, e che il IG.
[...]
tale rinuncia;
Parte_3
10) spese di giudizio compensate fra le parti.”
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 13.9.2024 chiedeva a Questo Tribunale di Parte_1 pronunciare separazione nei confronti di e assumere i provvedimenti inerenti la Parte_2 Per_ responsabilità genitoriale sulla figlia , nata dall'unione coniugale tra le parti in data 24.1.2020. Successivamente le parti davano atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione che depositavano congiuntamente in data 26.11.2024.
In data 11.12.2024 e comparivano personalmente in udienza Parte_1 Parte_2
e dichiaravano che non voler riconciliarsi, precisando le conclusioni congiunte già depositate.
Il Giudice si riservava di riferire in Camera di Consiglio.
I. La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio in Garcina (Romania) in data 30.11.2019 e sono comparsi avanti il G.D all'udienza del 11.12.2024 nel procedimento di separazione personale, confermando la volontà di non proseguire la convivenza matrimoniale, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda, il perdurare della separazione di fatto, lo stesso accordo circa le condizioni della separazione, attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza. Deve dunque emettersi la pronuncia richiesta.
II. Gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Romania e, non essendo stato trascritto il matrimonio nei registi dello Stato Civile di un Comune italiano, non deve essere adottato alcun provvedimento ulteriore. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 ei confronti di così provvede:
[...] Parte_2
I. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni Parte_2 di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 12 dicembre 2024
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Rel.
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
16/09/2024 , vertente tra
(c.f. ) nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Paolo Giudici, del Foro di Monza, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. nata in [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._2 presso lo Studio dell'Avv. Nicoletta Manca, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni congiunte
“1) accertata l'intollerabilità della convivenza matrimoniale e l'impossibilità della prosecuzione della stessa, dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli a vivere separatamente e con l'obbligo di mutuo Parte_1 Parte_2
e reciproco rispetto;
2) affidare la figlia minore congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente Persona_1 presso la madre (anche ai fini anagrafici e previdenziali), disponendo altresi che i coniugi assumeranno di comune accordo le decisioni più rilevanti in ordine all'educazione, istruzione, cura e crescita della stessa, mantenendo un atteggiamento di fattiva collaborazione a tutela del rapporto genitori/figlia; 3) assegnare la casa coniugale, di esclusiva proprietà del IG. e sita in Lentate Sul Seveso Parte_2
(MB), Piazza Fiume n. 8, con ogni arredo e pertinenza, alla IG.ra ove la stessa Parte_1 vivrà con la figlia minore, autorizzando il IG. ad asportare i propri effetti e beni personali. Parte_2
Prendere atto che il IG. continuerà a pagare le rate mensili del mutuo acceso per l'acquisto Parte_2 dell'immobile (e attualmente pari ad € 423,00) e i premi delle polizze assicurative avanti ad oggetto l'immobile medesimo (e attualmente pari a complessivi € 370,00 annui);
4) disporre che il padre terrà con sé la figlia minore:
- a weekend alternati dalle ore 16 del venerdi alle ore 21 della domenica e un giorno infrasettimanale dalle ore IS all'uscita dall'asilo, alle ore 21, quest'ultimo da concordare all'inizio della settimana e secondo gli impegni lavorativi del IG. e alle trasferte dello stesso che a volte lo portano molto lontano Parte_2 da casa;
- la metà delle vacanze natalizie, altemando di anno in anno, i periodi dal 23 dicembre al 29 dicembre e dal
30 dicembre al 6 gennaio;
- un periodo di tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno i giorni di Pasqua e di
Pasquetta; le vacanze di vertanno trascorse alternativamente ogni anno con l'uno e l'altro genitore;
Per_2
- altre festività e ponti alternati con la madre in concomitanza con i week-end di spettanza di ciascun genitore;
- un periodo di quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, da concordare con il coniuge entro il 30 maggio di ogni anno. Con obbligo reciproco di comunicare il luogo di vacanza;
Il tutto compatibilmente alle esigenze e alle condizioni di salute della figlia che è affetta da grave disturbo dello spettro autistico;
5) porre a carico del IG. l'obbligo di versare entro il giorno Parte_2
10 di ogni mese alla IG.ra la somma di € 250,00 a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento per la figlia minore, con rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT;
6) porre a carico dei coniugi, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie come da Protocollo n.
1377/2018 dell'intestato Tribunale, da intendersi qui integralmente richiamato;
7) i coniugi convengono che la IG.ra continuerà a percepire, nell'interesse della Parte_1 figlia minore, il 100% dell'Assegno Unico (oggi pari ad € 196,00), che verrà mensilmente bonificato alla stessa dal IG. nonché il 100% dell'indennità di accompagnamento e dell'indennità Parte_2
B1 (attualmente pari rispettivamente a € 530,00 e a € 750,00);
8) dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che, pertanto, non vengono previsti assegni di mantenimento;
9) dare atto che la IG.ra rinuncia a qualsiasi ulteriore domanda proposta nel Parte_1 giudizio di separazione R.G. n. 5862/2024, definito con le presenti condizioni concordate, e che il IG.
[...]
tale rinuncia;
Parte_3
10) spese di giudizio compensate fra le parti.”
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 13.9.2024 chiedeva a Questo Tribunale di Parte_1 pronunciare separazione nei confronti di e assumere i provvedimenti inerenti la Parte_2 Per_ responsabilità genitoriale sulla figlia , nata dall'unione coniugale tra le parti in data 24.1.2020. Successivamente le parti davano atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione che depositavano congiuntamente in data 26.11.2024.
In data 11.12.2024 e comparivano personalmente in udienza Parte_1 Parte_2
e dichiaravano che non voler riconciliarsi, precisando le conclusioni congiunte già depositate.
Il Giudice si riservava di riferire in Camera di Consiglio.
I. La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio in Garcina (Romania) in data 30.11.2019 e sono comparsi avanti il G.D all'udienza del 11.12.2024 nel procedimento di separazione personale, confermando la volontà di non proseguire la convivenza matrimoniale, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le affermazioni contenute negli atti di causa, l'insistenza nella domanda, il perdurare della separazione di fatto, lo stesso accordo circa le condizioni della separazione, attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza. Deve dunque emettersi la pronuncia richiesta.
II. Gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Romania e, non essendo stato trascritto il matrimonio nei registi dello Stato Civile di un Comune italiano, non deve essere adottato alcun provvedimento ulteriore. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 ei confronti di così provvede:
[...] Parte_2
I. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni Parte_2 di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 12 dicembre 2024
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi