Sentenza 7 novembre 2023
Massime • 2
In tema di furto di energia elettrica, può ritenersi legittimamente contestata in fatto, e ritenuta in sentenza senza la necessità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., in quanto l'energia elettrica fornita, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio.
In tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante l'allacciamento abusivo alla rete esterna, indipendentemente dal nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti, rilevando non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia che transita nella rete, ma la sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene così distolta.
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- 1. Aggravanti contestate strumentalmente, abuso del processo? (Cass. 27181/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 luglio 2024
In un processo di parti non può escludersi che, in linea ipotetica, anche il P.M. possa dare corso ad un abuso del processo. Non è consentito al P.M. di contestare una circostanza aggravante al solo fine di superare la preclusione alla revoca della sentenza di non luogo a procedere derivante dalla avvenuta estinzione del reato. Non si tratta di mettere in discussione il diritto-dovere del P.M. di modificare l'imputazione secondo la previsione dell'art. 517 cod. proc. pen., né, a maggior "ragione, le prerogative, di rilievo costituzionale, dell'Organo di Accusa, il cui esercizio pacificamente non necessita di previa autorizzazione del giudice, ma di verificare se nel caso di specie si sia …
Leggi di più… - 2. Gli interventi correttivi e integrativi alla riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022) nel codice penale e in materia di responsabilità da reato degli entiErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 29 gennaio 2024
Sommario: 1. Introduzione. – 2. Lesioni personali nei confronti dei sanitari. – 3. Danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede. – 4. Proscioglimento dell'ente in udienza preliminare. 1. Introduzione[1] L'art. 1, comma 4, della legge delega di riforma della giustizia penale (l. n. 134 del 2021) ha previsto che il Governo, con lo stesso procedimento impiegato per l'adozione del d.lgs. n. 150 del 2022, entro due anni dalla data di entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia (e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi), possa adottare delle disposizioni integrative e correttive del decreto attuativo in questione. Il Governo ha predisposto un primo schema di decreto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2023, n. 48529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48529 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
lette le conclusioni del PG KATE TASSONE, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell'avv. Matilde Lipari, n.q. di difensore di fiducia della ricorrente, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48529 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 07/11/2023 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Messina ha dichiarato non doversi procedere per difetto di querela nei confronti di MA IL in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, n. 2, cod. pen., perché, al fine di trarne profitto, si imposses- sava di Kwh 20341 di energia elettrica, sottraendola alla E-Distribuzione, in una prima fase, mediante allaccio diretto alla rete realizzato con la manomissione della calotta del contatore e dei tenoni di fissaggio posteriori in modo tale da alterare la registra- zione dei consumi di energia elettrica con un errore negativo pari al 59,23% e, in una seconda fase, quando la fornitura era interrotta ( realizzando un allaccio diretto alla presa di alimentazione, in modo tale da escludere la registrazione dei consumi di energia elettrica - con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose e valendosi di un mezzo fraudolento (in Siracusa, in epoca antecedente e prossima al 10 marzo 2016). Il Tribunale, ad un'udienza successiva a quella di apertura del dibattimento e di ammissione delle prove, ha evidenziato che la persona offesa dl reato non aveva sporto querela, nonostante in base alla disciplina vigente, prevista dall'art. 2, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (disposto in attuazione della legge delega 27 settem- bre 2021, n. 134), entrato in vigore in data 30 dicembre 2022, il reato oggetto del presente procedimento fosse divenuto procedibile a querela di parte. Nella sentenza impugnata si è sottolineato che, pur maturato il termine entro il quale la persona offesa avrebbe potuto sporgere querela e, di conseguenza, pur di- fettando il reato della necessaria condizione di procedibilità, il pubblico ministero di udienza aveva contestato una nuova circostanza aggravante, cioè quella prevista dall'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., deducendo che l'energia elettrica poteva essere qualificata come "cosa destinata a pubblico servizio", in quanto rientrante nel novero dei beni destinati a tale finalità; secondo la Procura, la contestazione di tale circostanza aggravante determinava un mutamento della procedibilità del reato, in quanto l'art. 2, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022, nel prevedere la procedibilità a querela dei reati di furto aggravato, ha mantenuto il regime precedente relativo alla procedi- bilità d'ufficio per i reati di furto, se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (salvo le ipotesi di fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede) e 7-bis cod. pen., rendendo così procedibile d'ufficio il reato in esame. La difesa eccepiva la tardività della contestazione. della nuova aggravante e chiedeva emettersi sentenza di non doversi procedere per difetto di querela. In relazione alla contestazione dell'aggravante, il Tribunale ina premesso di es- sere a conoscenza del principio espresso dalla Corte di legittimità in merito alla qua- lificazione dell'energia elettrica quale bene destinato al pubblico servizio, anche qua- lora sia funzionale ad alimentare un'abitazione privata. Tuttavia, pur prendendo atto 3 della configurabilità in astratto di tale circostanza aggravante, il Giudice di primo grado ha ritenuto tardiva la predetta contestazione, in quanto effettuata in un mo- mento successivo al perfezionamento dei termini di improcedibilità del reato. Il Giudice a quo ha rilevato che la condizione di improcedibilità del reato impedi- sce al giudice qualunque accertamento, anche parziale, sul fatto e impone l'imme- diata declaratoria della causa estintiva del reato stesso, incompatibile con la prose- cuzione del processo, determinata da una contestazione suppletiva formulata suc- cessivamente al maturare della condizione di improcedibilità; ha osservato che tale principio è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte nelle pronunzie che hanno ritenuto illegittima la contestazione di una circostanza aggravante, com- portante il prolungamento del termine di prescrizione del reato, avvenuta in un mo- mento in cui il reato era già pacificamente prescritto, sulla scorta della considerazione per cui la contestazione di una circostanza aggravante non può determinare la "revi- viscenza" di un reato ormai estinto/ in quanto, una volta maturato il termine di pre- scrizione, la prosecuzione del processo è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato. Secondo il Tribunale, tale principio doveva essere esteso all'ipotesi per cui si procede, del tutto equiparabile a quella concernente l'estinzione del reato. L'organo giudicante, pertanto, ha rilevato l'illegittimità della contestazione suppletiva riguar- dante la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., effettuata dal pubblico ministero, essendo già maturata la condizione di improcedibi- lità del reato per difetto di querela. Ciò posto, nella sentenza impugnata è stata dichiarata l'improcedibilità del delitto di furto ascritto all'imputata, a seguito dell'entrata in vigore della riforma Cartabia e, in particolare, dell'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022, secondo cui tale reato è divenuto procedibile a querela di parte, in assenza delle condizioni contem- plate dal nuovo testo dell'art. 624, comma terzo, cod. pen., condizioni non ricorrenti nel caso in esame. Infatti, il termine di mesi tre di cui all'art. 85 d.lgs. cit., a far data dal 30 dicembre 2022, era decorso, senza che la persona offesa avesse sporto que- rela. 2. La Procura della ilepubblica presso il Tribunale di Messina ricorre per Cassa- zione avverso la suindicata sentenza per vizio di motivazione. Si deduce che il Tribunale ha inopinatamente fissato un termine di decadenza per la facoltà del pubblico ministero di procedere alla contestazione ex art. 517 cod. proc. pen., sulla scia di due orientamenti giurisprudenziali, il primo relativo alla preclusione per il giudice di qualunque accertamento sul fatto in presenza una condizione di im- procedibilità ed un secondo sull'illegittimità di una nuova contestazione in primo grado, a prescrizione già maturata, dj prolungare il termine per l'estinzione del reato. 4 In virtù di un'interpretazione analogica, il Giudice a quo ha ritenuto di estendere il principio di diritto espresso in materia di prescrizione alla contestazione suppletiva dalla quale derivi un diverso regime di procedibilità. In realtà, il rapporto processuale si era correttamente instaurato, perché l'azione penale era stata esercitata durante la vigenza di un regime di procedibilità diverso da quello attuale. L'intervenuta modifica del regime di procedibilità, non poteva rendere de plano non validamente costituito, un rapporto processuale ab origine regolarmente costi- tuito, in misura tale da comportare addirittura il venir meno della legittimazione del pubblico ministero a muovere la contestazione suppletiva ex art. 517 cod. proc. pen. e ciò in violazione del principio generale. per cui, fino alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale, il capo d'imputazione può essere suscettibile di modifiche, di precisa- zionT, di ulteriori contestazioni. La contestazione prevista dall'art. 517 cit. consiste in una mera prerogativa del pubblico ministero, che non prevede una delibazione da parte del Giudice come rica- vabile dallo stesso tenore della norma ("il pubblico ministero contesta"). Né era condivisibile il richiamo all'orientamento riportato nella sentenza impu- gnata in materia di prescrizione, perché equiparabile al caso in esame. Il termine ultimo entro il quale possono effettuarsi nuove contestazioni di circostanze aggravanti coincide con la chiusura del dibattimento e6 dunque a tale scopo/ può essere addirit- tura interrotta la discussione finale. Applicando i principi espressi in materia di contestazione e prescrizione del reato al caso in esame, alla luce dell'orientamento oggi prevalente, la contestazione dell'ag- gravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., fatta prima della chiusura dell'istruttoria, era pertanto pienamente legittima. Il Tribunale, pertanto, non avrebbe dovuto dichiarare illegittima la contesi:azione dell'aggravante ex art. 517 cod. proc. pen. e, stante l'intervenuta procedibilità d'ufficio per il reato in questione, avrebbe dovuto disporre la prosecuzione del dibattimento. 3. Con note scritte del 23 ottobre 2023, la difesa della MA chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Si deduce che, con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, qualora l'autorità giudiziaria procedente non riceva la prova dell'avvenuta querela entro i novanta giorni dall'entrata in vigore del d.lgs. cit., il procedimento penale deve essere dichiarato improcedibile per mancanza di querela con effetto retroattivo. Pertanto, il pubblico ministero d'udienza, iriConsiderazione della improcedibilità con effetto retroattivo, non avrebbe potuto contestare una nuova aggravante per difetto di querela. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va premesso che, secondo un orien- tamento remoto ed ormai superato l'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., relativamente al furto su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, presuppone che il fatto del colpevole abbia pregiudicato o esposto a pericolo di pregiudizio il servizio pubblico o resa inutilizzabile la cosa destinata a pubblica utilità (Sez. 2, n. 1176 del 20/06/1967, Corona, Rv. 105901; Sez. 2, n. 602 del 21/03/1967, Russo, Rv. 104749; Sez. 2, n. 49 del 17/01/1967, Grutti, Rv. 104369). In seguito, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente riconosciuto la validità dell'opposto indirizzo ermeneutico, cui si ritiene di aderire, secondo cui, in tema di furto, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comrna primo, n. 7, cod. pen., in caso di sottrazione di energia elettrica mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete esterna, indipendentemente dal fatto che tale condotta abbia arre- cato effettivo nocumento alla fornitura di energia di altri utenti (Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, Cagnassone, Rv. 266229). In linea con tale principio, si è osservato che tale aggravante è configurabile in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta (Sez. 5, n. 27996 del 18/05/2023, Tomasello, non massimata;
Sez. 5, n. 29329 del 23/03/2023, Mellina, non massi- mata;
Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543). Le ipotesi descritte nell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., infatti, trovano il loro comune fondamento nel maggiore rispetto che deve essere assicurato a deter- minate cose in ragione delle condizioni in cui le stesse si trovano o della loro desti- nazione;
in particolare, sono qualificabili come cose destinate a pubblico servizio quelle che servono ad un uso di pubblico vantaggio o di utilità collettiva, per volontà del detentore o del proprietario o per le qualità ad esse inerenti, appartenenti alla pubblica amministrazione o al privato (linee e vetture ferroviarie, valori bollati, elet- trodotti, acquedotti, gasdotti, linee telefoniche, fontane pubbliche, biblioteche, far- maci situati in un ospedale o in un pronto soccorso, ecc.). E' irrilevante, pertanto, il dato della loro appartenenza alla pubblica amministrazione o ad un privato, risultando sufficiente soltanto il loro attuale svolgimento di una funzione di utilità generale. Il significato letterale dell'indicazione normativa ex art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. e la ratio delle relative ipotesi, individuate dal legislatore come evenienze idonee ad influire sulla gravità del reato e sulle conseguenze sanzionatorie, inducono ad avvalorare un'interpretazione circa la ricorrenza di essa in senso oggettivo, con- dizionata solo alla loro effettiva presenza, a prescindere dagli effetti provocati dall'a- zione delittuosa sul bene ritenuto meritevole di speciale tutela (Sez. 4, n. 21456 del 17/04/2002, Tirone, Rv. 221617). 3. Quanto alle modalità di contestazione di una circostanza aggravante, occorre premettere che le Sezioni Unite di questa Corte, in tema di reato di falso in atto pubblico, hanno affermato il principio, secondo cui non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie ag- gravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436, relativa a fattispecie in cui, in applica- zione del principioi le Sezioni unite hanno escluso che la mera indicazione dell'atto, in relazione al quale la condotta di falso è contestata, sia sufficiente a tal fine, in quanto l'attribuzione ad esso della qualità di documento fidefacente costituisce il risultato di una valutazione). Le Sezioni Unite hanno considerato preferibile il filone giurisprudenziale,i, secondo cui la contestazione meramente in fatto dell'aggravante in discussione non è consen- tita, occorrendo che l'addebito dell'ipotesi aggravata risulti nell'imputazione dall'indi- cazione specifica della violazione dell'art. 476, comma secondo, cod. pen. o, in man- canza di essa, quanto meno dall'uso di sinonimi o di formule linguistiche equivalenti al contenuto della previsione normativa (Sez. 3, n. 6809 del 08/10/2014, dep. 2015, Sauro, Rv. 262550; Sez. 5, n. 12213 del 13/02/2014, Amoroso, Rv. 260209) ovvero chiaramente evocative dell'efficacia fidefacente dell'atto ritenuto falso (Sez. 5, n. 30435 del 18/04/2018, Trombetta, Rv. 273807). In tali pronunce e in altre di segno analogo (Sez. 5, n. 24643 del 13/04/2018, Degli Angioli, Rv. 273339; Sez. 5, n. 8359 del 05/02/2016, Cali', si è riconosciuto il diritto dell'imputato - affermato anche in sede comunitaria (Corte EDU, 11/12/2007, RA c. Italia) - di essere tempestivamente e dettagliatamente informato non solo dei fatti materiali posti a suo carico, ma anche della qualificazione giuridica ad essi attribuitiì da cui deriva la necessità, perché l'esercizio dei diritti di difesa possa dirsi pienamente garantito, che la natura fidefac:ente dell'atto, oggetto del falso, sia adeguatamente e correttamente esplicitata nell'imputazione. Le Sezioni Unite hanno specificato che l'art. 417, lett. b), cod. proc. pen. include, fra gli elementi contenuti nella richiesta di rinvio a giudizio, «l'enunciazione in forma chiara e precisa» non solo del fatto, ma anche delle circostanze aggravanti;
previ- sione ribadita negli stessi termini dall'art. 429, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per 7 il decreto dispositivo del giudizio - a sua volta richiamato dall'art. 450, comma 3, cod. proc. pen. per la citazione a giudizio direttissimo dell'imputato libero e dall'art. 456, comma 1, cod. proc. pen. per il decreto dispositivo del giudizio immediato - e dall'art. 552, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con riguardo al contenuto del decreto di citazione diretta a giudizio dinanzi al tribunale in composizione monocratica, a chiusura di un sistema processuale in cui tale enunciazione assume il rilievo di una componente essenziale e indefettibile della contestazione dell'accusa. In tale pronun- zia si è richiamata la previsione dell'art. 6, comma 3, lett. a), CEDU per la quale «ogni accusato ha diritto soprattutto ad essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'ac- cusa elevata a suo carico», ove il riferimento alla informazione dettagliata sulla na- tura dell'accusa non può che comprendere le circostanze aggravanti nella loro inci- denza sull'entità del fatto contestato e sulle conseguenze sanzionatorie che ne deri- vano. L'imputazione, cioè, deve riportare in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto integranti la fattispecie circostanziale, permettendo all'imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi. La precisazione degli elementi fattuali costitutivi dell'aggravante può dirsi dunque indiscutibilmente riconosciuta quale condizione perché la contestazione in questa forma possa essere ritenuta valida, pure in una prospettiva sostanzialistica fondata, I V t-, già affermato dalle Sezioni Unite con riguardo alla correlazione fra l'accusa e la deci- sione, sulla concreta possibilità per l'imputato di difendersi sull'oggetto dell'addebito (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). L'ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti, pertanto, deve essere verificata rispetto alle caratteristiche delle singole fattispecie circostan- ziali e, in particolare, alla natura degli elementi costitutivi delle stesse. Questo aspetto, infatti, determina inevitabilmente il livello di precisione e determinatezza che rende l'indicazione di tali elementi, nell'imputazione contestata, sufficiente a garan- tire la puntuale comprensione del contenuto dell'accusa da parte dell'imputato. Per quanto maggiormente rileva nella fattispecie in esame, le Sezioni Unite hanno sancito quanto segue: «[...] è evidente come la contestazione in fatto non dia luogo a particolari pro- blematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materia- lità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'im- putazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo pos- sibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato. 8 Diversamente avviene con riguardo alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative;
risultandone di conseguenza che le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative. Essendo tali, dette connotazioni sono ritenute o meno ri- correnti nei singoli casi in base ad una valutazione compiuta in primo luogo dal pub- blico ministero nella formulazione dell'imputazione, e di seguito sottoposta alla veri- fica del giudizio. Ove il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell'imputa- zione, con la precisazione della ritenuta esistenza delle connotazioni di cui sopra, la contestazione risulterà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale. Né può esigersi dall'imputato, pur se assistito da una difesa tecnica, l'individuazione dell'esito qualificativo che connota l'ipotesi aggravata in base ad un autonomo compimento del percorso valutativo dell'autorità giudiziaria sulla base dei dati di fatto contestati, trattandosi per l'appunto di una valutazione potenzialmente destinata a condurre a conclusioni diverse. La necessità dell'enuncia- zione in forma chiara e precisa del contenuto dell'imputazione, prevista dalla legge processuale, impone che la scelta operata dalla pubblica accusa fra tali possibili con- clusioni sia portata a conoscenza della difesa;
non potendosi pertanto ravvisare una valida contestazione della circostanza aggravante nella mera prospettazione in fatto degli elementi materiali della relativa fattispecie [...]». Pertanto, nell'affrontare la questione inerente alla circostanza aggravante di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., le Sezioni Unite hanno avuto modo di indivi- duare nei termini sopra delineati l'esatto contenuto dell'imputazione, al fine di stabi- lire quando possa ritenersi correttamente contestata un'aggravante non esplicita- mente riportata. Alla luce di quanto esposto, ai fini della contestazione di una circostanza aggra- vante, non sono indispensabili una formula specifica espressa con enunciazione let- terale e l'indicazione della disposizione di legge che la prevede, essendo sufficiente che, conformemente al principio di correlazione tra accusa e decisione, l'imputato sia posto nelle condizioni di espletare pienamente la difesa sugli elementi di fatto inte- granti l'aggravante. E' ammissibile, cioè, la cd. contestazione in fatto quando vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinati nelle loro caratteristiche, idonei a riportare nell'imputazione tutti gli ele- menti costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa (Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, Latini, Rv. 279090; Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, dep. 2020, Saracino, Rv. 279335). I suesposti principi hanno trovato applicazione nelle seguenti fattispecie sottopo- ste al vaglio di questa Corte: 9 a) Sez. 4, n. 13210 del 09/03/2022, Nistor, non massimata, vicenda nella quale si è ritenuta implicita la volontà di contestare l'acigravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, laddove nell'imputazione era indicata la sola detenzione di gr. 5.363,18 di cocaina, quantitativo indubbiamente di molto su- periore a quello di duemila volte il valore massimo in milligrammi (valore-soglia), determinato per tale sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006; b) Sez. 3, n. 2241 del 07/10/2021, dep. 2022, Esposito, non nnassimata, in cui la contestazione dell'aggravante del numero delle persone prevista dall'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990 è stata desunta dalla mera elencazione nominativa nel relativo capo di imputazione dei nominativi di dieci associati;
c) Sez. 5, n. 7225 del 14/01/2021, Bisello, non nnassinnata, in cui la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n.
5-bis, cod. pen. è stata ricono- sciuta sulla base del riferimento nell'imputazione al dato della commissione della con- dotta lesiva ai danni di un agente della polizia giudiziaria, "nell'atto dell'adempimento delle funzioni di servizio"; d) Sez. 7, Ord. n. 24646 del 15/01/2020, Porcedda, non nnassimata, vicenda in cui l'aggravante prevista dall'art. 625, n. 8, cod. pen. è stata riconosciuta per essere stato indicato nel capo di imputazione che il furto concerneva "n. 3 capre, n. 15 capretti svezzati, n. 1 agnello, n. 8 maialetti svezzati"; e) Sez. 1, n. 51260 del 08/02/2017, Archinito, Rv. 271261, relativa a fattispecie in cui si è ritenuta sussistente la circostanza aggravante della premeditazione in con- seguenza della sola indicazione nel capo di imputazione delle modalità della condotta e, cioè, "predisponendo mezzi e pianificando l'azione delittuosa con largo anticipo". In linea coi suesposti principi giurisprudenziali in materia e con la casistica ap- pena riportata, va osservato che l'aggravante di cui all'art. 625, c:omma primo, n. 7, cod. pen. inerente al furto su cose destinate a pubblico servizio risulta correttamente contestata "in fatto". Come sopra analizzato, quando l'oggetto del furto consiste in energia elettrica, la finalità di pubblico servizio è immanente e ricorre costantemente, indipendente- mente dalle modalità concrete di esecuzione della sottrazione, dalla natura pubblica o privata dell'ente erogatore o del fruitore del bene, dall'eventuale danno provocato all'apparecchio destinato alla fornitura e dall'effettivo nocumento arrecato alla som- ministrazione di energia ad altri utenti. L'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., pertanto, è in sé integrata dalla sottrazione di energia al servizio elettrico, in ragione della natura pub- blica del servizio (Sez. 5, n. 33824 del 05/06/2023, Graziano, non massimata). L'im- putazione contiene chiaramente tutti gli elementi fattuali e normativi necessari, per cui consente di ritenere l'imputato edotto della specifica contestazione formulata, anche sotto lo specifico profilo circostanziale, specificamente rappresentato. 1 0 In sostanza, il furto di energia elettrica è suscettibile di un unico, ben definito, significato, poiché l'oggetto della sottrazione è indefettibilmente destinato a pubblico servizio e non richiede, ai fini di una compiuta risposta difensiva, nessuna previa e dettagliata esplicazione, per cui la sua contestazione, eseguita mediante la mera enunciazione della condotta incriminata, deve considerarsi ritualmente avvenuta. Condividendosi l'impostazione delle Sezioni Unite, va escluso che, nel caso in esame, ricorra una previsione normativa comprendente componenti valutative, tali da determinare l'incertezza in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale. Questa Corte non ignora l'opposto principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di furto, non può considerarsi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, qualora nell'imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l'impiego di formule equivalenti ovvero at- traverso l'indicazione della relativa norma (Sez. 5, n. 26511 del 13/04/2021, Scior- tino, Rv. 281556). Nella decisione appena riportata si è affermato che detta aggravante implica ne- cessariamente l'esercizio di un'opzione valutativa che si radica su elementi di fatto, ma impone una verifica di ordine giuridico sui caratteri della res e, appunto, sulla sua specifica destinazione. Tale principio, tuttavia, non può essere condiviso, perché, come riportato in precedenza, la specifica destinazione dell'energia elettrica consiste necessariamente nel pubblico servizio, indipendentemente dal carattere pubblico o privato dell'ente erogatore o del fruitore del bene. Ne consegue che, dovendosi ritenere già ritualmente configurata ab origine l'ag- gravante in oggetto, la "contestazione" effettuata dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen. può essere agevolmente considerata una mera precisa- zione, del tutto inidonea a ledere il diritto di difesa in genere e il diritto dell'imputato alla corrispondenza tra reato contestato e reato per cui vi è condanna. L'esistenza ab origine dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. rende il reato perseguibile d'ufficio. 3.1. La soluzione appena prospettata in relazione alla configurabilità dell'aggra- vante in questione rende superfluo l'esame dell'ulteriore doglianza prospettata dal pubblico ministero circa la tempestività della contestazione. Al riguardo, va comunque richiamata la recente pronunzia di questa Corte, che, in fattispecie analoga, implicitamente escludendo la ricorrenza di un'ipotesi di mera precisazione dell'imputazione, ha ritenuto legittima la contestazione dell'aggravante, in ragione del potere-dovere di modifica del capo di imputazione riconosciuto al pub- blico ministero dal nostro ordinamento fino alla c:hiusura del dibattimento (Sez. F, n. 11 43256 del 22/08/2023, Bonaccorso, non massinnata;
vedi anche su tale materia, Sez. 5, n. 15814 del 20/01/2020, Morabito, Rv. 279257; Sez. 5, n. 8631 del 21/09/2015, dep. 2016, Scalia, Rv. 266081; Sez. 5, n. 19008 del 13/03/2014, Calamita, Rv. 260004). Tale orientamento, tuttavia, non è condivisibile, perché, nella fattispecie in og- getto, alla luce dell'automatica configurabilità dell'aggravante in caso di furto di ener- gia elettrica e della natura di mera precisazione della segnalazione da parte del pub- blico ministero della ricorrenza di un'ipotesi di furto aggravato ex art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., questo Collegio ha risolto diversamente la questione. Non è necessario, quindi, il richiamo alla consolidata giurisprudenza sull'ampiezza del po- tere di contestazione del pubblico ministero previsto dall'art. 517 cod. proc. pen.. 3.2. Va evidenziato altresì che, ad avviso delle Sezioni Unite di questa Corte, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per iL la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto specialetallev,i~se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestata (notizia di deci- sione n. 13 del 28 settembre 2023 nell'ambito del procedimento n. 37844/2022 R.G., Donningo, pronunzia non ancora depositata). Una pronunzia di questa Corte (Sez. 4, n. 44166 del 03/10/2023, Di Puorto, non massimata) ha ritenuto di estendere il principio affermato dalle Sezioni Unite alla fattispecie di furto aggravato in esame (così come nella stessa sentenza impugnata era stato seguito tale indirizzo prima ancora della pronuncia delle Sezioni Unite). Si è sostenuta, infatti, la tesi dell'omogeneità tra le ipotesi di contestazione sup- pletiva della recidiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione del reato e di contestazione di una circostanza aggravante dopo l'intervenuto legislativo di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, applicabile a decorrere dal 30 dicembre 2022, che ha reso perseguibili a querela quasi tutte le fattispecie di furto aggravato. In base a tale decisione, ON entrerebbe in discussione il potere del pubblico ministero, sancito dall'art. 517 cod. proc. pen., ma esso dovrebbe essere ritenuto precluso o comunque esaurito, allorché la nuova contestazione intervenga in un momento in cui il reato è già estinto (e non potrebbe quindi "rivivere") ovvero quando, come nel caso di specie, l'azione penale non è più proseguibile. In realtà, proprio tale pronunzia esclude che l'eventuale maturazione del termine di prescrizione nel corso del dibattimento sia concettualmente assimilabile - sul piano delle attività processuali da ritenersi residualmente consentite - alla sopravvenuta sussistenza di una causa di improcedibilità del reato. Né possono invocarsi i principi affermati dalla Corte EDU (sentenza 11 dicembre 2007, RA c. Italia) e l'esigenza del rispetto del principio del contraddittorio. Ciò va escluso in conseguenza dell'inclusione ab origine dell'aggravante di cui all'art. 625, 12 comma primo, n. 7, cod. pen. nella dizione di furto di energia elettrica, concetto più volte ripetuto supra. In ogni caso, anche a voler ritenere configurabile una vera e propria contestazione, la salvaguardia delle garanzie dell'imputato sarebbe ampia- mente assicurata, perché la difesa potrebbe legittimamente richiedere un termine per contrastare l'accusa nonché esercitare ogni prerogativa del caso, come la richie- sta di nuove prove o il diritto ad essere rimesso in termini per chiedere riti alternativi o l'oblazione. Non appaiono legittime, peraltro, le modalità di declaratoria immediata del difetto della querela scelte dal Giudice a quo. Questi, infatti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento e l'ammissione delle prove, risulta essersi riservato e aver emesso la sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., senza consentire previa- mente alle parti di formulare le rispettive conclusioni, di discutere sull'intero merito del procedimento e, conseguentemente, di far valere le proprie difese (vedi, per ri- ferimenti, Sez. 5, n. 12864 del 18/01/2022, F., Rv. 283367 - 03). 4. Per tali ragioni la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmis- sione degli atti al Tribunale di Siracusa, per l'ulteriore corso.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tri- bunale di Siracusa, per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 7 novembre 2023.