Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/04/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 8839/2021 R.C. REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: dichiarazione cessione In nome del popolo italiano quote sociali
Esito: rigetto IL TRIBUNALE DI GENOVA
Quinta sezione civile- imprese e proprietà industriale
In persona dei signori
Dott. Enrico Silvestro Ravera Presidente
Dott. Francesca Lippi Giudice
Dott. Paolo Gibelli Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8839/2021,
promossa da: Controparte_1 elettivamente domiciliata presso l'Avvocato Righi Gian PartitaIVA_1
Luca che la rappresenta e difende come da mandato in atti;
PARTE ATTRICE contro
CF elettivamente domiciliato CP_2 C.F._1 presso l'Avvocato Prof. Fabrizio Di Marzio, Ivone che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta unitamente agli avvocati Grazia Iannarelli e Giuseppina;
PARTE CONVENUTA causa nella quale, all'udienza del 5 luglio 2024 le parti hanno precisato le conclusioni, poi confermate all'udienza del 13 dicembre 2024, a seguito di remissione sul ruolo, nei termini che seguono.
1
Per la società attrice.
«a. in via preliminare, ove occorra ed in caso di contestazione avversaria, confermare il provvedimento di sequestro disposto dal Tribunale di Genova, con ordinanza del 6/8/2021;
b. nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta conclusione, perfezionatasi in data 28/5/2020, della cessione delle quote, rappresentanti il 95% del capitale sociale (pari ad € 9.500,00) della società con sede legale in Roma, Via dei Volsci n. 163, iscrizione al Registro Controparte_3
Imprese di Roma, C.F. e Partita IVA n. , da parte della signora P.IVA_2 CP_2 ed in favore della società attrice c. per
[...] Parte_1
l'effetto, ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza al Registro delle Imprese presso la
CCIAA di Roma».
Per la convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione reietta:
- in via pregiudiziale accertare e dichiarare la inammissibilità del deposito dei documenti effettuato dai legali di unitamente al deposito delle note di trattazione scritta in data 18 giugno CP_4
CP_ 2024 (documenti notificati ai legali di in data 17 giugno 2024), nonché il deposito dei documenti ffettuato in data 3 giugno 2024, documenti di cui si chiede lo stralcio;
- nel merito rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto, revocare il provvedimento di sequestro giudiziario disposto con ordinanza del Tribunale di Genova,
Sezione Specializzata in materia di Impresa, del 6/08/2021 all'esito della causa di reclamo n. CP_ 6395/2021 R.g., confermando il diritto di proprietà della sig.ra sul 95% del capitale sociale di Controparte_3
- accertata la natura temeraria dell'iniziativa giudiziale avversaria, e tenuto conto che la stessa è CP_ anche sfociata nel sequestro giudiziario della quota di proprietà della sig.ra condannare
l'attrice ex art. 96 comma I e/o III c.p.c. in favore della convenuta;
- con vittoria di spese di lite, compensi professionali, IVA, c.p.a. e rimborso spese forfettario, come per legge relative al presente giudizio ed al giudizio cautelare ante causam per il sequestro giudiziario della quota di nonché con condanna dell'attrice alla rifusione dei CP_2 compensi del custode giudiziario avv. Paola Cortiula per l'amministrazione della quota sequestrata.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Oggetto di lite.
Nella presente causa, concernente una supposta cessione di quote sociali, il contesto dei fatti, in cui si collocano la “domanda formulata” e le relative
“eccezioni”, si può largamente ricostruire unicamente quale “ipotesi minimale maggiormente verosimile espressa dalla narrativa attorea”, narrativa la quale, nella sostanza, è l'unica a porre il thema decidendum; infatti parte convenuta si limita a confermare il generalissimo contesto di una supposta vicenda negoziale che tuttavia denega interamente, e ritiene frutto di una macchinazione ai suoi danni. Nondimeno la ragione del decidere pare al Tribunale antecedente alla suddetta divergenza, in qualche modo intrinseca alla condotta negoziale anteatta delle parti, anche per come indicata dalla società attrice.
Si espone quindi preliminarmente, nella sua versione essenziale, la ricostruzione attorea cercando di evidenziarne le premesse pacifiche (i fatti indicati de plano) dai fatti principali controversi dedotti (indicati al condizionale).
Nel concreto la causa concerne la cessione di quota del 95% della
[...]
(di seguito ad CP_3 CP_5 Controparte_1
(di seguito ), società di capitali di diritto estone, con
[...] CP_4
sede a Tallin, operante nella commercializzazione di prodotti chimici.
La società oggetto della contestata e controversa cessione CP_5
apparteneva pacificamente, prima dei fatti di causa, per il 95% alla convenuta, sig. ra amministratrice della stessa, e, per il 5% al marito, CP_2
sig. . Al contrario la società acquirente, sempre al momento della Per_1
supposta cessione, apparteneva interamente, come tuttora appartiene a
3 a sua volta riconducibile al 100% al sig. , ma Controparte_6 Per_1
era nondimeno amministrata dalla sig. ra CP_2
I fatti di causa sono collocati dalla attrice in tempo successivo alla crisi coniugale dei suddetti protagonisti sostanziali della vicenda, crisi occorsa tra la fine del 2019 ed il 2020; gli stessi attengono, in qualche modo, all'impatto della crisi medesima sugli assetti patrimoniali fino ad allora considerati "famigliari". Infatti, nella primavera del 2020, la convenuta, denunciate pregresse infedeltà del Sig. , si è trasferita in Milano, con Per_1
abbandono della residenza comune ed avvio di diversa relazione;
dal che la controversia, distinta, non definita e complessa, relativa alla separazione coniugale e costituente lo "sfondo" della presente.
Nel contesto degli accordi di separazione parrebbe essere "sopravvissuta", almeno inizialmente, la volontà delle parti di trasferire le quote della detta società, promettendole in cessione alla con CP_5 CP_4
corrispettivo di euro 640.000 per la sig. e di euro 32.000,00 per il Sig. CP_2
; il tutto nel contesto di una prima programmazione consensuale Per_1
degli aspetti economici della separazione, la quale prevedeva il consolidarsi della proprietà del settore import-export in capo alla detta nuova società con sede a Tallin come detto di sostanziale proprietà di un coniuge, ma amministrata dall'altro. (Il deterioramento effettivo dei rapporti sarebbe infatti successivo alla primavera del 2020 mentre gli accordi detti sarebbero antecedenti).
Il suddetto accordo sarebbe rimasto meramente verbale, perfezionandosi in tale stato formale.
Incaricato della iscrizione della a Registro Imprese, quale nuovo CP_4
socio unico di sarebbe stato il dott. CP_5 Controparte_7
commercialista della società cedenda, cui, in effetti, risulta concessa in
4 pacifico possesso una carta servizi inclusiva della firma della poi CP_2
restituita, su intimazione, in data 22 dicembre 2020 (dopo il radicalizzarli del conflitto tra le parti). Sempre in ordine alla “pratiche di formalizzazione” della cessione risultano agli atti, per produzione attorea, le copie di due deleghe, apparentemente firmate dalla sig. ra al fine CP_2
rispettivamente di cedere la quota di (come proprietaria) e di CP_5
acquistarla per AZ OU (quale amministratrice di società sostanzialmente del marito). La delega a cedere appare rilasciata al Dott quella ad Per_2
acquistare alla sig. ra entrambi collaboratori dello Persona_3
studio La società attrice risulta in possesso, al momento della CP_7
radicazione della lite, solo delle copie cartacee di fogli firmati manualmente inviati allo studio in copia. Il destino degli originali delle deleghi CP_7
non è noto.
La società attrice sostiene e documenta che, ancora in data 29.4.20 e poi in data 8.5.20, essendo essa società amministrata dalla convenuta, fu oggetto, da parte della richiesta di documentazione necessaria alla CP_7
finalizzazione della cessione.
In tale contesto, che parrebbe esser stato ancora collaborativo, la CP_2
avrebbe trasferito allo studio la propria firma digitale, come già CP_7
cennato.
L'atto di cessione risulta in effetti formalizzato in documento prodotto da parte attrice ed evidenzia la presenza col dott. quale CP_7
intermediario in data 27.5.20, la sottoscrizione digitale della sig. ra CP_2
quale cedente e della delegata uale cessionaria. CP_8
Il contratto suddetto (recte la scheda contrattuale prodotta), tuttavia, non è risultata idonea all' iscrizione presso il registro delle imprese, posto che, tra le sottoscrizioni apposte, quella della quale amministratrice della CP_2
5 cessionaria (società estone) risulta sostituita da quella della “delegata informale”, mentre, proprio per il carattere estero della società, la delega avrebbe dovuto essere notarile.
La convenuta, quale cessionaria, avrebbe poi effettuato dai propri conti il pagamento della quota, versando 640.000 euro su conto cointestato ai coniugi alienanti (ferma la destinazione specifica conforme alle entità delle loro specifiche cessioni). Sono conteste le modalità dispositive del bonifico che, dalla contabile pare riconducibile alla ma disposto in home CP_2
banking.
E' ammesso in citazione che la giacenza sul conto venne poi subitamente utilizzata da per l'acquisto di natante, a lui intestato, ma ivi si Per_1
afferma anche che si trattava di acquisto programmato e concordato.
Con la causa in decisione la società attrice vuole “completare” l'acquisto al quale ritiene di avere diritto ottenendo una sentenza che dichiari l'efficacia traslativa dell'accordo del 27 maggio (28 in conclusioni precisate) e che possa essere trascritta - quale sentenza - in luogo del contratto stesso, inidoneo, invece, alla registrazione. Questo è l'oggetto del giudizio “in senso stretto”, ovvero “la domanda” la quale tuttavia dipende dal quadro circostanziale sopra esposto il quale ha doverosamente avuto una qualche verifica istruttoria, che si ritiene tuttavia non determinante.
2) Negatoria della convenuta e contraddittorio in fatto.
La sussistenza dell'intesa relativa alla cessione di cui si è detto sino ad ora è denegata dalla convenuta in ogni sede, sia pur con diversa sfumatura mano a mano che i fatti in esame si approssimano al nucleo controverso della esistenza, verità, validità ed efficacia del
6 contratto del quale si richiede al Tribunale di conoscere, a fini di pubblicità commerciale.
Gli assetti proprietari originari sono espressamente ammessi, la crisi coniugale e l'esistenza nel contesto della stessa di un dialogo anche con contenuti patrimoniale non è espressamente negata. Neppure è negata l'assenza di manifestazioni esteriori di contrasto fino all'autunno del 2020.
Non vi è alcuna ammissione della esistenza di un accordo di qualsiasi genere, neppure di natura meramente preparatoria o preliminare, in ordine al trasferimento di quote , che appare tuttavia realizzato, senza che sul punto vi siano specifiche ricostruzioni alternative.
Infine il procedimento di formalizzazione è ritenuto frutto di una clamorosa frode. Nel fornire la propria versione dei fatti , in proposito, parte convenuta prospetta la commissione di numerosi reati ai suoi danni da parte di una cerchia indeterminata di soggetti compresivi del marito, probabilmente del dott. forse dei CP_7
delegati per l'operazione e/o di altri dipendenti di . Delle CP_4
asserzioni dette, come delle contrarie di parte attrice in merito alla sottrazione di documentazione o a tentate distrazioni illecite l'autorità giudiziaria penale risulta già notiziata, per espressi riferimenti in atti alle reciproche denunce. Non necessitano pertanto formali dispositivi di trasmissione, salva la ricerca dei procedimenti già pendenti nei quali la presente potrebbe avere un qualche rilievo.
In sostanza la ha denegato il carattere autentico delle proprie CP_2
sottoscrizioni sulle deleghe (presenti tuttavia in atti solo in copia),
7 ha affermato che la sua sottoscrizione elettronica fu apposta dal dott. abusando del già detto possesso di sua CNS, ha CP_7
dichiarato che il complesso di e-mail dalle quali appare il suo interessamento, o almeno il suo consenso alla cessione, o talvolta solo una sua conoscenza dei passaggi della stessa, siano frutto di un uso abusivo del suo account di posta elettronica da parte del Sig.
; ha persino negato di aver autorizzato, quale amministratore Per_1
della il bonifico bancario di oltre 600 .000 euro proveniente CP_4
sul conto a lei co-intestato col marito;
ha sottolineato come il prezzo ivi pervenuto sia sato immediatamente utilizzato dal Per_1
per l'acquisto dello Yatch, solo a lui intestato e per il totale della somma;
nel complesso ha rappresentato una sorta di
“appropriazione digitale” della sua identità a fini spogliativi.
Naturalmente le asserzioni dette hanno provocato il più aspro contraddittorio e la richiesta di verifiche di ogni genere da parte di questo ufficio giudiziario e da parte dell'AG penale.
Nel complesso non pare possibile in ogni caso raggiungere, per la convenuta, la prova positiva del carattere a lei totalmente ignoto dell'operazione, sia per la generica negatoria delle premesse, sia per la difficoltà di considerate anche il movimento finanziario del prezzo, ed il suo impiego, estranei alla sua volontà al suo controllo ed alla sua conoscenza. Si noti che anche una minima conoscenza dell'operazione, ove la stessa fosse stata del tutto clandestina, avrebbe dovuto suscitare una reazione immediata e non differita all'autunno.
Per converso la perfezione formale dell'accordo, formalmente sottoscritto, non dice nulla sulle reali intese tra le parti. Questo non rileva normalmente in ambito negoziale, ma qui sì, perché
8 quell'accordo, unico dato certo di causa, è una mera formalizzazione. Per affermare che la formalizzazione corrispondesse alla realtà negoziale bisognerebbe provare una reale,
e non sol apparente, espressione della volontà della e, posto CP_2
che essa compare sempre indirettamente ed in remoto all'intesa, il risultato resta sempre soggetto all'effetto della sua negatoria. La sottoscrizione al tal fine non basta po sto che non si discute dell'oggetto su cui è apposta, ma della sua corrispondenza ad un altro contratto, quello certo non firmato.
Per il motivo suddetto il Tribunale reputa inutile insistere sulla constatazione che l'accordo formalizzante fosse perfetto. Esso, infatti, è l'oggetto diretto della domanda, ma non il vero oggetto del giudizio, che è la proprietà delle quote, proprietà deducibile per erronea prospettazione attorea della formalizzazione di pregresse intese a fini di trascrizione.
In ogni caso, in ordine ai fatti suddetti, la convenuta ha denunciato in più sedi in ed ugualmente è stata denunciata, risultando già Per_1
archiviato un procedimento a suo carico. A seguito di suoi asseriti tentativi di disporre bonifici spogliativi di fondi di , CP_4
nell'autunno del 2020, è stata estromessa da ogni ingerenza nella società cui è ora contrapposta e che è nel totale controllo del Sig. . Per_1
Essa società pretende qui di completare l'acquisizione di quella della
(la senza tuttavia spiegare fino in fondo in termini CP_2 CP_5
economici quale arricchimento definitivo deriverebbe alla o CP_2
quanto sopra (considerato l'impiego del prezzo) ovvero ove l'acquisto dello Yatch fosse autonomo, perché in fase di separazione la ne avesse fatto sostanziale donazione al marito CP_2
(quantomeno per la metà del valore).
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3. Antecendenti processuali.
La , non potendo trascrivere, per i motivi della l'acquisto della CP_4
, ha chiesto il sequestro giudiziario delle quote, in CP_3
connessione (anticipata) con la presente azione di merito.
Il Tribunale in prime cure ha denegato il sequestro nella sostanza aderendo alla tesi della “totale macchinazione” ed ha autonomamente investo l'AG penale dei fatti.
Per converso il Collegio della sezione Feriale, in riforma del provvedimento suddetto, ha concesso il sequestro con ordinanza dell'8 agosto del 2021 qui oggetto, hinc et inde, di richiesta di conferma e revoca.
4. L'impossibilità di accogliere la domanda in ragione della sua stessa strutturazione.
4.1. Il doppio titolo del trasferimento.
La domanda di declaratoria di avvenuto trasferimento di proprietà delle quote, con ordine di trascrizione, siccome formulata in concreto dalla società attrice, non può essere accolta, posto che difetta la prova dell'oggetto esatto della dichiarazione richiesta, ovvero della natura e del contenuto del contratto traslativo, che, come si vedrà, non risulta quello del 28 maggio menzionato in conclusioni. Il Tribunale non può dichiarare il trasferimento di quote, e la loro attuale proprietà, se non individua esattamente il titolo traslativo. Tale individuazione deve riguardarne le parti, l'oggetto, il tempo di stipula e le condizioni della stessa, onde sia possibile risalire al titolo effettivo del trasferimento.
Non è possibile dichiarare un trasferimento avvenuto ab incerto titulo,
10 anche se vi sono indizi concreti del compimento di una operazione negoziale conforme al trasferimento ritenuto, o compatibile con esso.
Nel caso in esame il contratto traslativo non può essere identificato nell'atto del 27/28 maggio che le espresse conclusioni attoree richiedono di dichiarare tale. Tale profilo formale, che, come si vedrà non è in realtà solamente tale, ma ha rilevanti implicazioni sostanziali, si oppone all'accoglimento della domanda attorea.
Il motivo della impossibilità suddetta dipende dal fatto, del tutto pacifico, dichiarato dalla stessa società attrice, che il contratto non fu realmente stipulato dalle parti il 28 maggio, ma che fu stipulato prima
(tra la fine di aprile e l'inizio di maggio), ed in forma orale.
L'affermazione di citazione, riportata anche nella comparsa conclusionale, è inequivocabile.
Di tale accordo precedente, appunto orale, non vi è alcuna documentazione, il contesto in cui fu stipulato, già parzialmente conflittuale, impedisce che il suo contenuto sia accertato per via testimoniale.
Come già detto il dato di fatto è espresso nella stessa ricostruzione attorea in modo molto chiaro e come segue:
“Tale cessione di quote è stata convenuta in maniera verbale (come potranno confermare anche tutti i testi che infra si indicano) ed i successivi adempimenti e la formalizzazione di un atto di cessione, sono stati previsti al solo fine di procedere al deposito al Registro delle Imprese.”
La duplice affermazione non può essere più chiara, l'accordo il cui testo scritto (non sottoscritto dalla convenuta direttamente ma dai soggetti assunti come suoi delegati) non è "il contratto traslativo", ma la
11 ripetizione di un contratto già stipulato al solo fine di conferire allo stesso una forma necessaria con lo scopo della iscrizione e della opponibilità a terzi.
La forma orale in effetti non pregiudicherebbe la validità dell'accordo posto che, la cessione di quote non richiede la forma pubblica e neppure scritta ad substantiam. (Cassazione civile, sez. VI, 29/07/2020 ,
n. 16218)
Nondimeno la domanda di dichiarare l'intervenuta cessione ad opera di tale contratto costituente mera reiterazione formale è impropria essendo come visto pacifico che il vero titulus adquierndi non sono è un altro, ma non è documentato e ricostruibile nel suo esatto contenuto.
4.2. Il difetto di prova della conformità del titolo formale al reale per la particolarità del caso.
Nell'argomentare di parte attrice quanto sopra non ha soverchio rilievo posto che nella struttura della difesa si dà per scontato che il testo sottoscritto "pro forma" dai delegati delle parti coincida con le intese orali precedentemente raggiunte e già perfette, ma, come detto del tutto negate dalla parte avversa.
La presunzione suddetta è tuttavia del tutto arbitraria.
Infatti la stessa società attrice accenna ad un possibile “contenuto ulteriore” delle intese orali che appare di estremo rilievo ed in grado, come ancora meglio si dirà, di conciliare l'intera logica dell'operazione.
Si legge infatti, sempre in citazione, che, in fase di accordi di separazione, in ordine al "come gestire le attività imprenditoriali familiari"
(...) " i coniugi avevano tra l'altro stabilito che la signora avrebbe CP_2
12 continuato a gestire la AZOU della quale era ancora amministratore ivi compresi i rapporti con fornitori e clienti, con l'intesa che ne sarebbe divenuta la titolare all'esito degli accordi in sede di separazione coniugale.
"All'esito di altri accordi" lo dice la società attrice, ma non è affatto detto che invece la cessione della stessa AZOU (alla da parte CP_2
di gruppo collegato alla famiglia di ) non fosse altra parte Per_1
integrante dell'intesa posto che, a quanto pare, era concordato il permanere in capo alla conventa del controllo del business con la
Repubblica Popolare Cinese.
Soffermandosi ancora sul punto si deve rilevare come il collegamento delle due cessioni, di . e di AZ, ponga l'intera operazione CP_9
in una luce diversissima dal mero scambio quote (di contro CP_5
prezzo, che risulta dall'atto di formalizzazione. Infatti, nell'ottica del collegamento, la non avrebbe “realmente” ceduto il controllo CP_2
del pacchetto azionario della ma lo avrebbe solo spostato in CP_5
altra società della quale “doveva”, a sua volta, acquisire il controllo, non si comprende se restituendo il prezzo ricevuto per la cessione delle quote o versandone altro maggiore, o acconsentendo al CP_5
sostanziale incasso del prezzo da parte del (cosa in effetti Per_1
avvenuta subito con l'acquisto di uno Yatch).
Sulle prospettive dette non vie è alcuna certezza (per la già ricordata oralità degli accordi), ma non si tratta di prospettive di fantasia, ma di assetti di interesse parzialmente realizzati e parzialmente ammessi dalla stessa attrice.
Non vi quindi alcuna prova che l'accordo originario orale corrisponda a quello trascritto e che lo stesso, che costituisce il vero
13 titolo del trasferimento, non avesse altri contenuti in grado di condizionarne, sospenderne o risolverne l'efficacia traslativa.
Dal punto di vista formale, a tutto concedere, gli atti di causa potrebbero dimostrare, superando la fiera negatoria nella convenuta sul punto, la sottoscrizione da parte sua delle deleghe da accludere alla formalizzazione, ma non vi è alcuna prova della sua sottoscrizione diretta del testo e della sua previa conoscenza.
Socialmente, nell'ambito della ordinaria contrattazione, ovvero della contrattazione di "effettiva disposizione del diritto" quanto sopra non ha importanza, posto che la sottoscrizione del rappresentante imputa gli effetti al rappresentato. Ne caso, tuttavia, quello che si deve dimostrare non è l'adesione alla conclusione del "contratto forma", ma il fatto che il suo contenuto corrisponda a quello del
"vero contratto" ovvero di quello orale. La prova di una volontà antecedente, della volontà relativa a primitivo accordo non può essere data dalla sottoscrizione del contratto-forma da parte di rappresentanti e di soggetti autorizzati ad apporre la firma digitale, perché gli stessi non erano parti del contratto di base, né risulta che ne conoscessero il contenuto. Solo la sottoscrizione diretta del testo da parte della attesterebbe la probabile conformità della CP_2
riproduzione alla volontà originaria, ma in effetti non c'è.
Anche ammettendo l'ipotesi suddetta (reale sottoscrizione) resterebbe la difficoltà rappresentata dalla domanda di dichiarare il contratto del 28 magg. quale titolo traslativo (non essendolo), ma ci si potrebbe almeno prospettare la possibilità di dichiarare un trasferimento antecedente "alle condizioni" riprodotte nell'accordo del 28 maggio.
14 Tale possibilità resta teorica, perché, come detto la conformità dell'accordo del 28 maggio ai dichiarati precedenti accordi è dubbia.
4.3. L'essenzialità della corrispondenza della riproduzione formale all'accordo effettivo per la creazione di un titolo giudiziario di trascrizione.
La conformità della riproduzione formale all'effettivo accordo ne rappresenta peraltro anche una condizione di validità intrinseca.
L'efficacia di legge di un contratto già concluso lascia, come spazio di ulteriore manifestazione della volontà, solo la “esatta ripetizione” dell'atto nella forma necessaria.
È vero che costituisce prassi ordinaria quella di conferire successivamente veste formale a precedenti accordi di cessione validi solo inter partes.
La giurisprudenza esprime infatti il seguente principio
“L'art. 2479 c.c., nel testo anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003, disciplina (al pari dell'art. 2470 c.c., nel testo in vigore) la forma del trasferimento di quota di società a responsabilità limitata perché sia opponibile alla società, mentre, nei rapporti tra le parti, in forza del principio di libertà delle forme, la cessione medesima valida ed efficace in virtù del semplice consenso manifestato dalle stesse, non richiedendo la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem”.
L'operazione tentata segue quindi una via nota, nondimeno, se non si documenta per iscritto l'accordo antecedente, la sua formalizzazione successiva richiede, necessariamente, il consenso di controparte. Nel caso presente la forma non è solo quella scritta, ma quella necessaria alla trascrizione, che difettava in punto di forma delle concesse deleghe.
15 (mentre l'ulteriore requisito dell'intervento all'atto di commercialista pare soddisfatto).
La società attrice vorrebbe ulteriormente sostituire l'atto di formalizzazione, risultante inidoneo allo scopo, con una sentenza, senza dubbio trascrivibile. La sentenza, tuttavia, dovrebbe eseguire la volontà delle parti, e quindi conoscerla nella sua esatta manifestazione, menzionarla e dichiararne ulteriormente gli effetti. Se la volontà delle parti è pacifica le stesse trascrivono l'accordo riproduttivo e quello iniziale resta in ombra (del resto era atto nel loro dominio giuridico), ma il giudice può dare esecuzione solo alle intese reali che gli devono essere dimostrate.
Il principio è già stato espresso in giurisprudenza con riferimento all'art. 2932.cc-
Corte appello, Perugia, sez. I, 23/05/2023 n. 361
L'azione ex art. 2932 c.c. non offre tutela all'interesse della parte che, una volta stipulato un contratto definitivo per scrittura privata con sottoscrizioni non autenticata, intenda renderlo trascrivibile;
la disposizione richiamata concerne
l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto e presuppone, quindi, la stipula di un preliminare.
La massima attesta che il giudice non può “surrogare la forma carente”, ma deve eseguire autonomamente il contratto reale o, nel caso attuale, dichiararne gli effetti.
Come già detto in ordine al precedente contratto manca ogni prova.
Anche se la forma scritta non è richiesta per la cessione di quote sociali neppure ad probationem tantum, quanto sopra non esclude che, in via
16 ordinaria, la prova scritta sia necessaria, come per tutti i contratti, ex art. 2721 del cc.
In caso di forma richiesta ad probationem ogni prova di un accordo orale sarebbe preclusa, al contrario il mero divieto relativo di testimonianza lascia aperta la strada al giuramento, alla confessione ed alla stessa prova testimoniale ove se ne ritenga l'opportunità. Tale opportunità potrebbe ritenersi in ordine ad accordi tra coniugi, per i quali la forma scritta risulta inusuale, ma non certo per coniugi de quibus, persone molto abbienti, in fase di separazione personale, probabilmente già assistiti da legali e disponenti di beni di rilievo capitale. In tal caso la forma scritta è comunque necessaria per la prova e tale prova non c'è e, come detto, non si può trarre dalla riproduzione in forma indiretta.
5) Esito complessivo della controversia.
Resta confermata la conclusione relativa al difetto di prova in ordine al reale contratto traslativo;
tale conclusione ha, come corollario, la impossibilità di aggirare l'ostacolo si cui sopra ritenendo traslativa la riproduzione siccome richiesto.
Come detto la confusione sopra esposta prescinde dall'aspro contraddittorio delle parti relativo alla tesi della convenuta relativa ad una falsificazione del suo consenso alle deleghe.
La convenuta riesce al massimo, in proposito, a sollevare dubbi ed illustrare la teorica possibilità di un uso abusivo delle sue credenziali, ma la possibilità detta, come visto, non necessaria agli stretti fini defensionali.
17 Quanto sopra esaurisce ogni necessità di pronuncia in questa sede.
Solo a fini di completezza si deve ritornare sul menzionato carattere presumibilmente “eccessivo” della protesta della circa un suo CP_2
totale raggiro. Si rammentano in proposito gli argomenti relativi alla non negata sussistenza di accordi di separazione, ed alla difficoltà di ritenere invisibili fino all'autunno trasferimenti di somme ed acquisto di beni.
Il Tribunale non si ritiene obbligato dalla domanda ad approfondire gli aspetti suddetti.
L'insistente richiamo, anche della convenuta, ad una pronuncia sull'esatto oggetto giuridico della domanda, tuttavia lascia aperta la via a diverse azioni, ove, in diverso contesto, la società attrice, o il Per_1
riuscissero a dimostrare, in via diretta e completa, la sussistenza di accordi perfetti disattesi da controparte. Quanto sopra non potrà più
“salvare” l'accordo di formalizzazione, nel caso di irrevocabilità della presente, ma potrebbe, sotto molti aspetti, aprire la via della responsabilità civile della convenuta.
A quanto sopra si fa cenno unicamente per collocare la decisione assunta, ed il formalismo che ne determina gli effetti immediati (rifiuto della iscrizione), in un contesto più complessivo ed armonico di possibile esercizio degli effettivi diritti delle parti.
Per motivo analogo, ovvero per lo “sfondo incerto” che permane caratteristico della causa non si ritiene pronunciare alcuna condanna per lite temeraria.
Il rigetto della domanda ha la naturale conseguenza della imputazione delle spese alla parte soccombente.
18 Le stesse vanno liquidate con riferimento al valore di trasferimento contestato, ma senza considerazione dei costi speciali e dell'aggravio del contraddittorio derivante dalle deduzioni di falsità, documentale o dichiarativa, che non si sono rivelate determinanti al fine della decisione della lite nella fase della sua disamina di merito.
P.Q.M.
:
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed istanza ed ogni contraria eccezione reietta, visti gli artt. 275 e ss, 281 quinquies comma 1 del c.p.c.:
RESPINGE ogni domanda attorea;
CONDANNA parte attrice a versare alla convenuta le spese di lite nella misura di euro 12.270,00 per compenso del difensore, compresa la fase cautelare, oltre a rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
REVOCA l'ordinanza resa dal Tribunale di Genova,
Sezione Specializzata in materia di Impresa, del 6/08/2021 all'esito della causa di reclamo n. 6395/2021.
così deciso in camera di consiglio in
GENOVA il 15 gennaio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Gibelli Dott. Enrico Ravera
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