Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 31/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Forlì
- Sezione Civile -
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott.ssa BARBARA VACCA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 762 /2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
FIORIN MASSIMILIANO (c.f. ) ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio legale sito a Bologna, Via Carlo Zucchi n. 36 .
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
MARALDI ROBERTA (c.f. e dall'avv. MANUELA MALTONI C.F._4
(c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale sito C.F._5
a Forlì, Piazza Orsi Mangelli n. 1
APPELLATO
In punto a : Appello sentenza Giudice di Pace n. 293/2023 del 23/03/2024.
CONCLUSIONI APPELLANTE: “Voglia il Tribunale Illustrissimo, contrariis rejectis, in accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto datato 11 ottobre 2023, notificato al sig. in data 20 ottobre 2023, per complessivi euro 6.626,25 Parte_1
contro il dott. dichiarando che non sussiste il diritto del
[...] Controparte_1
precettante di agire in via esecutiva nei confronti del predetto sig. Controparte_1
sulla base del titolo esecutivo sopra indicato e quindi, per l'effetto, ordinando a Pt_1
parte appellata la restituzione delle somme coattivamente riscosse in base alla sopra indicata e riformata sentenza, oltre spese di esecuzione.
Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
CONCLUSIONI APPELLATO: “ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, nel merito, confermare la sentenza n. 293/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Forlì e rigettare l'appello in tutti i suoi motivi perché comunque infondati in fatto e in diritto.
Con condanna alle spese processuali e di lite”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO (concisa esposizione)
Con sentenza n. 293/2024 del 23/03/2024, il Giudice di Pace di Forlì ha rigettato l'opposizione a precetto proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
– riconoscendo la legittimità del precetto da quest'ultimo notificato per
[...]
ottenere il pagamento della somma liquidata dal Giudice in suo favore quale compenso per la CTU svolta in seno al giudizio civile RG n. 3465/2018, in considerazione della responsabilità solidale delle parti al pagamento delle spese processuali e rilevando solo nei rapporti interni tra le parti la statuizione del giudice in merito al riparto delle spese – con conseguente condanna del alla rifusione delle spese del giudizio. Pt_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendo, previa Parte_1
sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo al fine di inibire una possibile esecuzione forzata nei suoi confronti, la riforma della impugnata sentenza e l'accoglimento dell'opposizione a precetto proposta. Ha premesso l'appellante che il 20/10/2023 aveva ricevuto la notifica in copia autentica ed esecutiva del decreto di liquidazione del compenso del CTU, emesso dal
Giudice della causa RG n. 3465/2018 dallo stesso promossa nei confronti di
[...]
, unitamente al precetto di pagamento della somma di € 6.626,25 in Parte_2
2 favore del dott. corrispondente alla quota del 50% dell'intero compenso Controparte_1
liquidato dal Giudice e non corrisposto dai e gravante in solido anche sulle altre Pt_2
parti processuali.
Considerato che
con la sentenza che aveva definito tale giudizio, il Giudice aveva disposto che le spese di CTU, come già liquidate e provvisoriamente poste a carico solidale delle parti, salvo rimborso all'esito del giudizio, restassero a carico definitivo dei convenuti soccombenti in solido tra loro, il ha contestato il precetto notificato dal Pt_1
e il diritto di quest'ultimo di pretendere da lui il pagamento della restante somma CP_1
liquidata e non pagata, peraltro sulla base di un decreto revocato dalla sentenza. L'appellante ha lamentato che il Giudice di pace, con la sentenza impugnata, aveva erroneamente applicato l'indirizzo giurisprudenziale richiamato (Cass. 13632/2023), non avendo tenuto conto del fatto che era diverso il presupposto di fatto e diritto, avendo il Giudice posto le spese di CTU a carico dei convenuti con conseguente esclusione della ritenuta Pt_2
persistente responsabilità di tutte le parti del giudizio nei confronti del CTU e della irrilevanza del principio della soccombenza, applicabile ai soli rapporti interni tra le controparti. si è ritualmente costituito nel giudizio d'appello con comparsa del Controparte_1
20/09/2024, opponendosi all'istanza di sospensione del titolo esecutivo e chiedendo il rigetto dell'appello in quanto del tutto infondato e la conferma della sentenza, avendo il giudice di primo grado fatto corretta applicazione del principio della responsabilità solidale di tutte le parti processuali nei confronti dell'ausiliario, per il quale, l'unico titolo esecutivo era rappresentato dal decreto di liquidazione dei compensi, che in difetto di impugnazione ai sensi dell'art. 170 d.p.r. 115/2002, diventava definitivo, come da copiosa giurisprudenza di legittimità e di merito.
All'esito della prima udienza del 16/10/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con assegnazione dei relativi termini, all'udienza del 12/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ritualmente depositate dalle parti.
L'appello proposto dal è infondato e va respinto. Pt_1
Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, il Giudice di pace ha fatto corretta applicazione dei principi che regolano la responsabilità solidale delle parti processuali per il pagamento delle spese di giustizia, tra le quali rientrano anche quelle relative al
3 compenso liquidato al CTU, nominato nel corso del giudizio quale ausiliario del giudice.
Come richiamato anche nella sentenza impugnata, è pacifico il principio riportato nella pronuncia della Suprema Corte (Cass. ord. 28572/2023 citata con numero errato dal
Giudice di pace) secondo cui “la prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali (Cassazione civile sez. VI, 08/11/2013, n.25179). Ne consegue che
l'ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, anche in via monitoria, non solo quando sia mancato un provvedimento giudiziale di liquidazione ma anche quando il decreto emesso a carico di una parte sia rimasto inadempiuto, in quanto non trova applicazione il principio della soccombenza, operante solo nei rapporti con le parti e non nei confronti dell'ausiliare (Cassazione civile sez. II, 15/09/2008, n.23586)”.
Nella citata sentenza si precisa, inoltre, che tutte le parti del giudizio sono solidalmente responsabili del pagamento delle competenze dell'ausiliario “anche dopo che la controversia nella quale il consulente ha prestato la sua opera sia stata decisa con sentenza passata in giudicato, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali. Ne consegue che sussiste la responsabilità solidale delle pari anche nell'ipotesi di sentenza non passata in giudicato ancorché contenga un comando giudiziale diverso da quello di cui al decreto di liquidazione emesso ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1980, n. 319, in quanto le relative statuizioni rilevano solo nei rapporti interni tra le parti” (cfr. Cass. 08/11/2013, n. 25179; nonché Cass. 3239/2018 in cui si afferma che “l'obbligo di pagare il compenso per la prestazione eseguita dal consulente d'ufficio ha perciò natura solidale, per essere l'attività svolta dal consulente finalizzata all'interesse comune di tutte le parti, mentre nei rapporti interni tra i condebitori, vi è solo una presunzione di eguaglianza, che fa salva la possibilità di individuare un diverso criterio di riparto delle quote dell'obbligazione solidale” e Cass. 23133/2015 che precisa
“Atteso che solo l'avvenuto pagamento ex articolo 1292 c.c. libera gli altri condebitori ed è quindi preclusivo di ogni azione nei loro confronti da parte del comune creditore, il consulente tecnico
d'ufficio che abbia inutilmente chiesto il dovuto in base al decreto di liquidazione provvisoria del compenso può infatti esigerne il pagamento solidale dalle parti a prescindere dalla diversa ripartizione della spesa contenuta nella sentenza che ha definito il giudizio, inquanto - salvi i
4 rapporti interni tra le parti - l'ausiliare opera nell'interesse della giustizia in virtù di un mandato neutrale”).
È pertanto del tutto irrilevante per il CTU che in sede di sentenza il Giudice abbia posto l'onere di pagamento a carico di una sola delle parti del giudizio o abbia individuato una parte diversa da quella indicata nel decreto di liquidazione emesso ex art. 168 d.p.r.
115/2002, avendo tale statuizione effetti unicamente nei confronti delle parti del giudizio, per ripartire gli oneri delle spese, senza alcun effetto nei confronti del CTU (che non è una parte del giudizio), per il quale l'unico titolo esecutivo utilizzabile per il recupero del credito è rappresentato dal decreto di liquidazione dei compensi che, ove non impugnato (con l'unico rimedio previsto dall'art. 170 d.p.r. 115/2002 e 15 d.lgs.
150/2011), diventa definitivo.
Il decreto di liquidazione in favore dell'ausiliario del giudice consente a quest'ultimo, in caso di mancato spontaneo pagamento da parte della parte onerata, di agire per il recupero di quanto dovuto nei confronti delle altre parti del giudizio in cui ha reso le prestazioni in forza della responsabilità processuale gravante su tutti.
Nel caso in esame il CTU dott. non avendo ricevuto il pagamento dell'intero CP_1
compenso liquidato in suo favore dal Giudice con il decreto del 07/09/2022, ma solo la quota del 50% corrisposta dal stante l'inadempimento di Pt_1 Parte_2
, ha correttamente notificato l'atto di precetto per il pagamento del residuo dovuto Parte_2
nei confronti del stante la responsabilità solidale di quest'ultimo al pagamento del Pt_1
compenso, peraltro, espressamente prevista nel decreto di liquidazione del giudice.
Tale decreto non è stato impugnato da alcuno ed è pertanto divenuto definitivo, con conseguente piena legittimità dell'operato del per il recupero del credito, a nulla CP_1
rilevando quanto poi previsto nella sentenza in ordine al diverso riparto dell'onere di pagamento delle spese di CTU, operando questo solo nei rapporti interni tra le parti ma non certo come revoca o modifica del decreto di liquidazione già emesso, divenuto definitivo in assenza di impugnazione.
Del tutto inconferente è inoltre il richiamo al fatto che nel decreto di liquidazione del compenso del CTU il Giudice, dopo aver posto il pagamento a carico solidale delle parti, abbia precisato “salvo rimborso all'esito del giudizio”, essendo tale disposizione chiaramente
5 riferita e riferibile alle parti processuali, per regolare l'eventuale regresso, ma non certo al
CTU.
L'appello va dunque rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore e delle prestazioni svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, quale giudice d'appello, rigetta l'appello proposto da , con atto Parte_1
notificato il 03/04/2024, nei confronti di avverso la sentenza Controparte_1
n. 293/2024 del 23/03/2024, emessa dal Giudice di Pace che conferma interamente.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese sostenute dall'appellato Pt_1 CP_1
per il presente giudizio, che si liquidano in € 3.397,00 per compenso professionale (di cui
€ 9190,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva e € 1.701,00 per fase decisoria), oltre 15% per rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Forlì, lì 27/03/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
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