Decreto cautelare 1 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
Sentenza 22 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 14/01/2022, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/01/2022
N. 01619/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1619 del 2021, proposto da
Avio Lamp S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Racale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’ordinanza n. 116 del 19.11.2021, notificata in data 29.11.2021, adottata dal Responsabile del Settore Assetto del Territorio, con la quale è stata ordinata la chiusura immediata e la rimozione, con ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine di 90 giorni dalla notifica del provvedimento del distributore di carburanti, intestato alla ricorrente, insistente in Racale alla via Roma, ang. via Mazzini nella parte di suolo di pubblico “ identificata nel marciapiede e nella strada prospiciente la part.lla 408 del foglio 16 ”;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché, ove occorra,
della nota prot. n. 20326 del 28.10.2021, notificata in data 29.10.2021, di avvio del procedimento di chiusura immediata del distributore innanzi richiamato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Racale;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 c.p.a;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. L. Sticchi, in sostituzione dell'avv. A. Sticchi Damiani, per la parte ricorrente e avv. C. Longo per il Comune di Racale;
- ritenuta l’insussistenza del fumus di fondatezza della domanda. Ciò in quanto:
a) ai sensi dell’art. 5 co. 3 Reg. reg. n. 11/2019: “ Sono considerati incompatibili gli impianti ubicati all’interno o fuori dai centri abitati … che nello svolgimento della propria attività provocano intralcio al traffico veicolare e pedonale ”;
b) nella specie, l’impianto in esame insiste a pochi metri da una scuola elementare e dall’ufficio postale. Per tali ragioni, esso sembra recare intralcio al traffico veicolare e pedonale, particolarmente intenso su tale tratto stradale, a cagione dell’insistenza di siti (scuola pubblica; ufficio postale) notoriamente caratterizzati da un intenso flusso circolatorio. Per tali ragioni, nel bilanciamento tra l’interesse privato alla prosecuzione dell’attività economica e quello, di carattere pubblicistico, alla sicurezza della circolazione stradale, quest’ultimo deve, prima facie , ritenersi prevalente;
c) la sussistenza dei suddetti profili di criticità sembra escludere ex se la possibilità che l’Amministrazione potesse prescrivere – in luogo della disposta rimozione – misure di adeguamento dell’impianto alle condizioni di legge, non apparendo sussistere misure meno invasive, ed altrettanto efficaci, in grado di coniugare l’ubicazione dell’impianto con l’osservanza delle prescrizioni rispondenti a finalità di sicurezza della circolazione stradale;
- ritenuto pertanto di rigettare la domanda di tutela cautelare;
- ritenuto di compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, rigetta la domanda di tutela cautelare.
Compensa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO