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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/06/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2135/2025 V.G. promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Bachisio Mele CP_1 C.F._1
e
( con il patrocinio dell'avv. Stefania Sanna Controparte_2 C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 6 Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio nella quale hanno esposto:
“ PREMESSO CHE
1. Con sentenza n. 1644/2022 pronunciata in data 17.06.2022 il Tribunale di Cagliari
pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto in Sinnai (CA) in data 06.06.2015,
regolarmente trascritto negli atti dello Stato Civile del Comune di Sinnai, Atto n. 9, parte I,
anno 2015, tra e (doc. 1) con il recepimento delle Controparte_2 CP_1
condizioni dalle stesse parti concordate in quanto ritenute eque e conformi all'interesse del minore come di seguito ricapitolate.
2. “affida il minore a entrambi i genitori, dai quali dovrà continuare a ricevere Per_1
cura educazione e istruzione mantenendo con ciascuno rapporti equilibrati e continuativi. Le
decisioni di maggiore interesse per il minore, tra cui scelte educative, di indirizzo scolastico,
cure mediche, eventuale indirizzo religioso, partecipazione alle attività formative extra scolastiche, viaggi di istruzione e svago, attività ricreative e sportive, dovranno essere assunte di comune accordo. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore deciderà autonomamente durante i tempi di permanenza del minore presso di sé;
3. dispone che il minore sia collocato in via prevalente presso la madre e che il padre lo tenga con sé ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18:00 alle ore 20:00, nonché due fine settimana al mese a giornate piene da stabilirsi in accordo trai coniugi e, comunque,
compatibilmente con gli impegni scolastici ed educativi del minore e nel rispetto della sua volontà. Il piccolo trascorrerà in Natale e il Capodanno alternativamente con la Per_1
madre e il padre, e così pure la Pasqua e la Pasquetta. Per quanto concerne le vacanze estive,
il bimbo potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo di permanenza determinato di comune accordo, secondo le esigenze dei coniugi e del minore stesso;
Pag. 2 a 6 4. dispone che corrisponda in favore di la somma di euro CP_1 Controparte_2
350,00, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento del figlio, con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT;
5. dispone che le spese straordinarie siano ripartite in ragione del 50% per ciascun genitore secondo il seguente elenco: a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: - visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
ticket sanitari;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Nazionale;
farmaci particolari;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: - tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
- corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento;
alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo. Vengono
espressamente escluse dai coniugi le spese relative ai trasporti, attività sportive e babysitter;
6. da atto che le parti hanno dichiarato di avere regolato bonariamente i restanti rapporti patrimoniali;
7. da atto che e parti hanno dichiarato di concedersi reciprocamente il consenso per l'espatrio”.
8. Le spese del giudizio venivano dichiarate compensate fra le parti;
9. Orbene, ad oggi tra le parti sono sopraggiunti nuovi accordi che mutano i precedenti, e legittimano una pronuncia di modifica In particolare, per ciò che attiene il collocamento del minore che vive e vivrà prevalentemente con il padre e, pertanto si chiede venga Per_1
Pag. 3 a 6 stabilita una sua collocazione presso di esso con diritto di visita per la madre da esercitarsi durante la settimana il lunedì, mercoledì e venerdì nei consueti orari serali (18 – 20) e, a settimane alterne, il fine settimana, con il criterio dell'alternatività per le feste natalizie e pasquali e 15 giorni o diverso periodo determinato di comune intesa durante il periodo estivo,
previo, in ogni caso, accordo fra le parti e compatibilmente con gli impegni scolastici ed educativi del minore e nel rispetto della sua volontà.
10. A fronte del mutamento del collocamento del minore, non si ritiene di dover comunque invertire il conseguente onere di mantenimento che rimarrà inalterato in capo al sig. CP_1
in ragione dell'affidamento condiviso e del differente regime di reddito.
[...]
Tanto premesso, gli istanti come rappresentati e difesi
Ricorrono
Affinché l'Ill.mo Tribunale adito Voglia, modificando gli accordi presi in sede di scioglimento del matrimonio concordatario così stabilire:
1) Affidare il minore a entrambi i genitori, dai quali dovrà continuare a ricevere Per_1
cura educazione e istruzione mantenendo con ciascuno rapporti equilibrati e continuativi. Le
decisioni di maggiore interesse per il minore, tra cui scelte educative, di indirizzo scolastico,
cure mediche, eventuale indirizzo religioso, partecipazione alle attività formative extra scolastiche, viaggi di istruzione e svago, attività ricreative e sportive, dovranno essere assunte di comune accordo. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore deciderà autonomamente durante i tempi di permanenza del minore presso di sé;
2) disporre che il minore sia collocato in via prevalente presso il padre e che la madre lo tenga con sé ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18:00 alle ore 20:00, nonché due fine settimana al mese a giornate piene da stabilirsi in accordo trai coniugi e, comunque,
compatibilmente con gli impegni scolastici ed educativi del minore e nel rispetto della sua volontà. Il piccolo trascorrerà in Natale e il Capodanno alternativamente con la Per_1
Pag. 4 a 6 madre e il padre, e così pure la Pasqua e la Pasquetta. Per quanto concerne le vacanze estive,
il bimbo potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo di permanenza determinato di comune accordo, secondo le esigenze dei coniugi e del minore stesso;
3) disporre che continuerà a corrispondere in favore di la CP_1 Controparte_2
somma di euro 350,00, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento del figlio, con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT;
4) disporre che le spese straordinarie rimangano ripartite in ragione del 50% per ciascun genitore secondo il seguente elenco: a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: - visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
ticket sanitari;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Nazionale;
farmaci particolari;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: - tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
- corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento;
alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo. Vengono
espressamente escluse dai coniugi le spese relative ai trasporti, attività sportive e babysitter;
5) dare atto che le parti confermano di avere regolato bonariamente i restanti rapporti patrimoniali;
6) dare atto che e parti confermano di concedersi reciprocamente il consenso per l'espatrio”.
Pag. 5 a 6 Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra e CP_1
Controparte_2
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati non CP_1 Controparte_2
essendo in contrasto con gli interessi della prole.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
a modifica di quanto disposto con sentenza n. 1644/2022 del Tribunale di Cagliari – Sezione
Civile del 17.06.2022
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 22.05.2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Pag. 6 a 6