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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 02/05/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 162/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
26.03.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Barbara Biondi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Barbara Bagnoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto all'assunzione full time nonché condanna al pagamento delle relative differenze retributive e al risarcimento del danno
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa in funzione Parte_1
di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta, per le causali di cui in narrativa: - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assunzione, con contratto a tempo indeterminato full time, a far data dal
16.09.2017, e per l'effetto condannare il comune di , in persona del sindaco _1 pro tempore:
1. al pagamento della somma complessiva di € 32.891,63, pari alla differenza tra il trattamento economico dovuto e quello ricevuto per prestazione lavorativa part time dal 16.09.2017 al 16.03.2020, come meglio descritto nella superiore narrativa, ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia anche all'esito dell'espletanda istruttoria;
in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata;
2. al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. in conseguenza della mancata assunzione con contratto a Pt_1
tempo indeterminato full time a far data dal 16.09.2017, danni meglio descritti nella superiore narrativa e per la cui quantificazione ci si rimette all'equo apprezzamento del
Giudice; - in ogni caso con vittoria di spese e compensi di avvocato”.
Per la parte resistente : “Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale di Controparte_1
Pisa Sezione Lavoro rigettare il ricorso proposto dal sig. con Parte_1 vittoria di spese ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.01.2024, il ricorrente chiedeva di accertare il diritto ad essere assunto dal con contratto a tempo pieno e Controparte_1 indeterminato nonché di condannare l'ente pubblico a pagare le relative differenze retributive e al risarcimento del danno.
2. Nello specifico il spiegava che il Comune di , con Pt_1 _1
deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 09.02.2017, decideva di assumere a tempo pieno un agente di polizia municipale cat. C. In data 13.03.2017 veniva emanato l'avviso di selezione per mobilità volontaria per la copertura del suddetto posto. Il ricorrente, già agente di polizia municipale in servizio presso il Comune
Pag. 2 di 11 di Fucecchio, presentava domanda in merito al suddetto bando e, risultando primo idoneo classificato, in data 16.09.2017 veniva assunto dal Comune di _1 presso il Comando di Polizia Municipale. Tuttavia, l'assunzione non è era a tempo pieno, ma a tempo parziale. Il ricorrente più volte e per diverso tempo (all'incirca tre anni) chiedeva al Comune di di essere assunto full time, come _1
previsto dal bando, ma inutilmente, continuando a lavorare part time. In data
13.04.2018 veniva aumentato il tempo del lavoro parziale da 50% a 66%.
Solamente in data 16.03.2020, ovvero a distanza di due anni e mezzo, il Pt_1
veniva assunto a tempo pieno.
3. Pertanto, il ricorrente domandava di accertare il proprio diritto ad essere assunto fin dall'inizio a tempo pieno dall'ente convenuto, come indicato nel bando emesso dal comune resistente. Conseguentemente reclamava le differenze retributive e contributive spettanti, ovvero considerando lo stipendio percepito con lavoro part time e quello che gli sarebbe stato erogato lavorando full time. La somma oggetto di domanda era quantificata in 32.891,63 euro, come da conteggio dell'Ufficio
Vertenze U.I.L.
4. Il concludeva precisando che il ritardo con cui era avvenuto il passaggio Pt_1
da part time a full time lo aveva danneggiato sia sotto il profilo professionale
(nella progressione della carriera) sia sotto il profilo personale (dovendo necessariamente rinviare le nozze e la nascita del primo figlio).
5. In diritto il ricorrente evidenziava che il convenuto aveva indetto il bando _1
di concorso e si era impegnato ad assumere un agente di polizia municipale a tempo pieno. Pertanto, egli, come vincitore del concorso, vantava un diritto pieno ad essere assunto full time e su tale diritto aveva fatto affidamento. Negando
l'assunzione a tempo pieno, il comune resistente aveva chiaramente violato i fondamentali principi di correttezza e buona fede, in assenza di qualsiasi giustificazione.
6. In data 10.06.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, _1
, che contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il
[...]
Pag. 3 di 11 rigetto delle domande proposte.
7. Il resistente, in particolare, precisava che il bando pubblico sopra indicato consentiva il trasferimento per mobilità, anche intercompartimentale, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche. Infatti, all'atto di assunzione del la determina del comune di precisava che il trasferimento Pt_1 _1
del dipendente era da considerare neutra rispetto alle capacità di assunzione dell'ente pubblico. Nello specifico la mobilità non determinava la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma semplicemente la cessione del contratto di lavoro già in essere con la precedente amministrazione. Il in sostanza, non Pt_1
aveva dovuto superare un nuovo concorso, ma si era semplicemente trasferito da un comune all'altro mantenendo esattamente le medesime condizioni contrattuali precedenti. Inoltre, si evidenziava che il ricorrente, quando aveva sottoscritto il contratto con il Comune di , che prevedeva l'assunzione a tempo _1 parziale, aveva accettato il contenuto dell'accordo negoziale, senza alcun tipo di contestazione. Solo successivamente il dipendente ha chiesto il passaggio da part time a full time.
8. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 26.03.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
9. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto in parte.
10. La giunta comunale del Comune di , in data 09.02.2017, con _1 deliberazione n. 15 (all. 12 parte ricorrente), ha adottato il “Programma triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 e Piano annuale delle assunzioni per
l'esercizio del 2017”. In ragione del fabbisogno del personale dell'ente locale, fra le altre cose, veniva decisa “l'assunzione, tramite procedura di mobilità, a tempo pieno e indeterminato di un agente di polizia municipale, cat. C, in sostituzione di un dipendente cessato dal servizio in data 01.09.2016 per collocamento a riposo”.
Pag. 4 di 11 11. La volontà espressa in questo atto dall'ente resistente è chiara: poiché un dipendente a tempo pieno ha cessato di svolgere servizio in data 01.09.2016 per collocamento a riposo, è necessario sostituirlo con un altro dipendente a tempo pieno e indeterminato avente la medesima qualifica (ovvero di agente di polizia municipale cat. C). Anche la modalità di assunzione è inequivoca, ovvero mediante la procedura di mobilità. Pertanto, il Comune di decide di _1 sostituire l'agente di polizia municipale andato in pensione con un agente di polizia di municipale in servizio presso altro comune. Non si tratta di un'assunzione aperta a tutti, ovvero anche a soggetti non dipendenti di un ente pubblico, ma di un'assunzione riservata a coloro che sono già dipendenti di un ente territoriale. Poi, che la volontà del comune resistente sia quella di assumere un agente di polizia municipale a tempo pieno è chiara sia perché la giunta comunale lo dichiara espressamente (“assunzione a tempo pieno e indeterminato”) sia perché si andava a sostituire un dipendente che, fino al suo pensionamento, aveva lavorato full time.
12. Nella suddetta delibera della giunta comunale si precisa che la spesa prevista per le nuove assunzioni trova copertura nel bilancio di previsione approvato (“Di dare atto che la spesa derivante dall'attuazione del presente deliberato trova copertura negli stanziamenti della spesa di personale del Bilancio di Previsione 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 22.12.2017) e che il provvedimento de quo rispetta il patto di stabilità e di pareggio di bilancio (“Di dare atto che il ha rispettato le disposizioni del patto di Controparte_1 stabilità interno e di pareggio di bilancio nell'ultimo triennio e che la presente deliberazione non pregiudica il rispetto del Patto di stabilità così come ridefinito in termini di pareggio di bilancio per triennio 2017-2019”).
13. In data 13.03.2017, il responsabile dell'Ufficio del personale associato (relativo ai comuni di , Santa Croce sull'Arno, Montopoli in Val d'Arno e _1
Castelfranco di Sotto), in attuazione della suddetta delibera, emetteva “Avviso di selezione per mobilità volontaria ex art. 30 D.L.vo 165/2001 nell'ambito della
P.A., finalizzato alla copertura di n. 1 posto di Istruttore di Vigilanza - Agente
Pag. 5 di 11 Polizia Municipale, Categoria giuridica “C”, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, mediante passaggio diretto tra amministrazioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n° 165/2001 presso il servizio autonomo Polizia
Municipale del Comune di ” (all. 3 di parte ricorrente). Già dal titolo _1 dell'avviso si riceve ulteriore conferma della volontà dell'ente: assumere a tempo pieno e indeterminato un agente di polizia municipale cat. C mediante procedura di mobilità. Indiscutibile l'oggetto dell'avviso in questione: “rende noto che è indetta una procedura di mobilità volontaria tra Enti, ai sensi dell'art. 30 del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore di
Vigilanza – Agente Polizia Municipale – , categoria giuridica C, con contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno presso il servizio autonomo Polizia
Municipale del Comune di , mediante passaggio diretto di personale _1 in servizio presso altre Amministrazioni Pubbliche”.
14. Nel suddetto avviso vengono indicati i seguenti requisiti necessari per partecipare alla selezione di cui si tratta: “REQUISITI PER L'AMMISSIONE – Per essere ammessi alla procedura di mobilità volontaria esterna sono richiesti i seguenti requisiti: 1. essere dipendente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in una Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i., con inquadramento corrispondente alla categoria giuridica C e profilo professionale equivalente a quello richiesto nel presente avviso o comunque con profilo equivalente per tipologia di mansioni;
2. possesso del seguente titolo di studio: diploma di Scuola Media Superiore di 2° grado;
3. non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato relativa ai reati comunque ostativi all'assunzione presso una Pubblica Amministrazione, ai sensi di disposizioni di legge e contrattuali applicabili ai dipendenti degli enti locali, non essere sottoposti a misure di sicurezza, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;
4. non essere incorsi in procedure disciplinari, nel corso degli ultimi due anni precedenti la data di pubblicazione dell'avviso di mobilità;
5. possedere l'idoneità fisica all'impiego e alle mansioni del profilo professionale del posto oggetto della presente procedura di mobilità;
6. possesso della patente
Pag. 6 di 11 di guida cat. B (se conseguita prima del 26.4.1988) o patente A e patente B ( se conseguita successivamente a tale data); la patente dovrà essere in corso di validità e non soggetta a revoca o sospensione;
7. di non essere obiettore di coscienza in quanto nell'ambito del territorio del Comune di tutti i _1 servizi istituzionalmente assegnati alla polizia Municipale sono svolti con l'arma in dotazione (coloro che sono stati ammessi al servizio civile come obiettori devono essere collocati in congedo da almeno 5 anni ed aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza avendo presentato dichiarazione presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile così come previsto dall'art. 1, comma 1° della legge 02.08.2007, n.13)”.
15. Ebbene, tra tutti i requisiti richiesti dall'ente comunale resistente viene solamente indicato l'essere dipendente a tempo indeterminato presso altra P.A. e possedere l'inquadramento e il profilo professionali richiesti. Nell'avviso di selezione, quindi, non viene indicato né che la selezione è riservata ai soli dipendenti con contratto a tempo pieno (escludendo tutti coloro con contratto a tempo parziale) né che i dipendenti a tempo parziale (comunque ammessi alla selezione) non saranno assunti a tempo pieno (come invece necessario e deliberato dalla giunta comunale) ma a tempo parziale, ovvero mantenendo la stessa tipologia di contratto firmato presso l'ente di provenienza.
16. Pertanto, a fronte del chiaro contenuto sia della delibera della giunta comunale sia dell'avviso di selezione sopra indicati, è del tutto naturale e comprensibile che il ricorrente, nel momento in cui ha presentato la domanda di partecipazione alla selezione in questione, abbia legittimamente fatto affidamento sul fatto che, qualora fosse risultato vincitore del concorso, sarebbe stato assunto dal Comune di con contratto a tempo pieno, così migliorando la propria posizione _1
professionale ed economica. Nessuna indicazione di segno contrario emerge dalla lettura degli atti della selezione. Anzi, è proprio la prospettiva del passaggio a tempo pieno che ha determinato il a fare domanda di partecipazione alla Pt_1
selezione, andando a lavorare in un comune diverso da quello di residenza, con tutti i disagi e i costi relativi. Il comune resistente, prima dell'assunzione del
Pag. 7 di 11 non ha mai dichiarato e precisato che, qualora fosse risultato vincitore Pt_1
un dipendente con contratto part time, questi non sarebbe stato assunto full time, ma avrebbe mantenuto la modalità di svolgimento del lavoro a tempo parziale. In nessuno degli atti esaminati è indicata questa preclusione;
anzi, da tali documenti emerge la chiara volontà dell'ente comunale di assumere a tempo pieno un agente di polizia municipale in sostituzione di un agente di polizia municipale a tempo pieno andato in pensione e di farlo mediante la procedura di mobilità. Se al posto del fosse risultato vincitore un agente di polizia municipale a tempo Pt_1
pieno, questi sicuramente sarebbe stato assunto dal Comune di a _1
tempo pieno.
17. È vero che nel suddetto avviso viene precisato che “Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità maturata”; ma questa disposizione ha la chiara finalità di escludere trattamenti deteriori per il dipendente trasferito, nel senso che, a seguito del trasferimento e con la stipula del nuovo contratto, il dipendente in mobilità conserverà tutti i diritti acquisiti (ai fini della progressione di carriera e dello stipendio), senza alcun trattamento deteriore. Tale disposizione, però, non significa e non può essere interpretata nel senso voluto dall'ente resistente, ovvero che non possono essere previsti trattamenti migliorativi per il dipendente in mobilità, come nel caso che qui ci occupa del passaggio da part time a full time.
Questa interpretazione è senz'altro da escludere in quanto la volontà del comune è chiara nell'assumere un agente di polizia municipale a tempo pieno. La deduzione logica non può che essere quella del passaggio da part time a full time nel caso in cui fosse risultato vincitore un dipendente a tempo parziale.
18. Quando il è risultato vincitore del concorso e ha stipulato un nuovo Pt_1 contratto di lavoro in data 16.09.2017 (necessario per l'instaurazione del rapporto di lavoro con il nuovo datore di lavoro, così come prescritto dall'avviso di selezione), egli avrebbe dovuto essere assunto a tempo pieno e non a tempo parziale, come invece è avvenuto. L'inadempimento del comune resistente risulta irragionevole e immotivato.
Pag. 8 di 11 19. Il ritardo, di circa due anni e mezzo, con cui è avvenuto il passaggio a tempo pieno ha sicuramente danneggiato il ricorrente, privandolo dello stipendio che avrebbe percepito lavorando a tempo pieno anziché a tempo parziale. I conteggi che sono stati prodotti dal ricorrente appaiono corretti e devo essere confermati in questa sede, anche per il difetto di contestazione di controparte (pure in ragione della tardiva costituzione in giudizio). Quindi, l'ente resistente deve essere condannato a pagare la somma di 32.891,63 euro.
20. Va aggiunto come il ricorrente, fin dall'inizio e più volte fino al passaggio a tempo pieno, abbia chiesto al Comune di di essere assunto full time, _1
come documentato dagli atti depositati (all. 4 di parte ricorrente). Plurime missive sono state inviate all'ente comunale (in data 08.11.2017, 23.09.2018, 13.05.2019,
02.03.2020), rivendicando il diritto ad un rapporto di lavoro a tempo pieno.
21. Prive di fondamento le argomentazioni difensive del comune resistente. Non è da condividere l'interpretazione secondo cui, in caso di mobilità, non si costituisce un nuovo rapporto di lavoro, ma viene semplicemente ceduto il contratto di lavoro da un ente pubblico all'altro, richiamando l'art. 30, comma 1, D.L.vo 165/2001.
Tale affermazione è smentita dalla stessa parte resistente, considerato che nell'avviso di selezione viene espressamente indicato: “Pervenuto il nullaosta verrà adottato formale atto di accoglimento del trasferimento e verrà stipulato il contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del comparto
Regioni-Autonomie Locali”. È il Comune di a dire chiaramente che il _1
dipendente in mobilità vincitore del concorso dovrà stipulare un nuovo contratto di lavoro con il nuovo datore di lavoro. Inoltre, dopo che il è risultato il Pt_1
primo idoneo classificato nella procedura di selezione, in data 09.2017 è stato effettivamente stipulato un nuovo contratto di lavoro. La disposizione citata dalla parte ricorrente, ovvero l'art. 30, comma 1, D.L.vo 165/2001, non contiene alcuna indicazione in tal senso. Parimenti infondata è l'argomentazione della mancanza di copertura a bilancio dell'assunzione di un dipendente full time. Come sopra precisato, il Comune di fin dall'inizio della procedura di selezione ha _1
dichiarato di voler assumere un dipendente a tempo pieno, precisando che vi
Pag. 9 di 11 erano le necessarie coperture finanziarie. L'infondatezza di tale assunto è palesata a maggior ragione se si considera che l'assunzione dell'agente municipale di cat.
C a tempo pieno avveniva per sostituire un dipendente con la medesima qualifica a tempo pieno andato in pensione. Pertanto, tale assunzione non comportava alcun aumento di spesa a bilancio. A tale conclusione si perviene anche seguendo il ragionamento della parte resistente, che invoca il vincolo del D.L. 90/2014, che imponeva di fare riferimento alla potenzialità finanziaria della P.A. nel suo complesso. Infatti, anche considerando la capacità finanziaria di tutta la pubblica amministrazione e non del singolo ente comunale non si vede come non possa essere considerata “neutra” per il bilancio l'assunzione full time di un dipendente in sostituzione di un dipendente full time andato in pensione.
22. Deve invece essere rigettata la domanda di risarcimento del danno in merito gli ulteriori pregiudizi subiti sia sul piano professionale (nella progressione di carriera) sia sul piano familiare (dovendo differire il matrimonio e la nascita del primogenito, che, secondo il ricorrente, sono avvenuti dopo il suo passaggio al lavoro a tempo pieno). In merito il ha solo indicato ma non provato gli Pt_1
ulteriori danni patiti. Nessun elemento di prova (né documentale né testimoniale)
è stato fornito all'organo giudicante in merito ai danni subiti, per essere stato costretto sia a ritardare il matrimonio sia a far nascere il primo figlio. Anche in merito ai pregiudizi circa la progressione di carriera si registra un difetto assoluto di prova.
23. In mancanza di prova, la domanda non può che essere respinta.
24. Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento delle domande di parte attrice, posso essere parzialmente compensate nella misura del 50%.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'assunzione, con Parte_1
contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, a far data dal 16.09.2017;
Pag. 10 di 11 2) condanna il comune di , parte resistente, al pagamento della somma _1
complessiva di 32.891,63 euro a favore del ricorrente (somma Parte_1
pari alla differenza tra il trattamento economico dovuto e quello ricevuto per prestazione lavorativa part time dal 16.09.2017 al 16.03.2020), oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3) rigetta la domanda di risarcimento degli ulteriori danni subiti da Parte_1
in conseguenza della mancata assunzione con contratto a tempo indeterminato full time a far data dal 16.09.2017;
4) condanna il al pagamento parziale delle spese di lite (nella Controparte_1
misura del 50%) in favore di che liquida in complessivi Parte_1
1.698,00 euro per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge;
5) compensa parzialmente fra le parti le spese di lite nella misura del 50%.
Pisa, 02.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 162/2024
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
26.03.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Barbara Biondi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Barbara Bagnoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto all'assunzione full time nonché condanna al pagamento delle relative differenze retributive e al risarcimento del danno
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pisa in funzione Parte_1
di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e reietta, per le causali di cui in narrativa: - accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'assunzione, con contratto a tempo indeterminato full time, a far data dal
16.09.2017, e per l'effetto condannare il comune di , in persona del sindaco _1 pro tempore:
1. al pagamento della somma complessiva di € 32.891,63, pari alla differenza tra il trattamento economico dovuto e quello ricevuto per prestazione lavorativa part time dal 16.09.2017 al 16.03.2020, come meglio descritto nella superiore narrativa, ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia anche all'esito dell'espletanda istruttoria;
in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata;
2. al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. in conseguenza della mancata assunzione con contratto a Pt_1
tempo indeterminato full time a far data dal 16.09.2017, danni meglio descritti nella superiore narrativa e per la cui quantificazione ci si rimette all'equo apprezzamento del
Giudice; - in ogni caso con vittoria di spese e compensi di avvocato”.
Per la parte resistente : “Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale di Controparte_1
Pisa Sezione Lavoro rigettare il ricorso proposto dal sig. con Parte_1 vittoria di spese ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.01.2024, il ricorrente chiedeva di accertare il diritto ad essere assunto dal con contratto a tempo pieno e Controparte_1 indeterminato nonché di condannare l'ente pubblico a pagare le relative differenze retributive e al risarcimento del danno.
2. Nello specifico il spiegava che il Comune di , con Pt_1 _1
deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 09.02.2017, decideva di assumere a tempo pieno un agente di polizia municipale cat. C. In data 13.03.2017 veniva emanato l'avviso di selezione per mobilità volontaria per la copertura del suddetto posto. Il ricorrente, già agente di polizia municipale in servizio presso il Comune
Pag. 2 di 11 di Fucecchio, presentava domanda in merito al suddetto bando e, risultando primo idoneo classificato, in data 16.09.2017 veniva assunto dal Comune di _1 presso il Comando di Polizia Municipale. Tuttavia, l'assunzione non è era a tempo pieno, ma a tempo parziale. Il ricorrente più volte e per diverso tempo (all'incirca tre anni) chiedeva al Comune di di essere assunto full time, come _1
previsto dal bando, ma inutilmente, continuando a lavorare part time. In data
13.04.2018 veniva aumentato il tempo del lavoro parziale da 50% a 66%.
Solamente in data 16.03.2020, ovvero a distanza di due anni e mezzo, il Pt_1
veniva assunto a tempo pieno.
3. Pertanto, il ricorrente domandava di accertare il proprio diritto ad essere assunto fin dall'inizio a tempo pieno dall'ente convenuto, come indicato nel bando emesso dal comune resistente. Conseguentemente reclamava le differenze retributive e contributive spettanti, ovvero considerando lo stipendio percepito con lavoro part time e quello che gli sarebbe stato erogato lavorando full time. La somma oggetto di domanda era quantificata in 32.891,63 euro, come da conteggio dell'Ufficio
Vertenze U.I.L.
4. Il concludeva precisando che il ritardo con cui era avvenuto il passaggio Pt_1
da part time a full time lo aveva danneggiato sia sotto il profilo professionale
(nella progressione della carriera) sia sotto il profilo personale (dovendo necessariamente rinviare le nozze e la nascita del primo figlio).
5. In diritto il ricorrente evidenziava che il convenuto aveva indetto il bando _1
di concorso e si era impegnato ad assumere un agente di polizia municipale a tempo pieno. Pertanto, egli, come vincitore del concorso, vantava un diritto pieno ad essere assunto full time e su tale diritto aveva fatto affidamento. Negando
l'assunzione a tempo pieno, il comune resistente aveva chiaramente violato i fondamentali principi di correttezza e buona fede, in assenza di qualsiasi giustificazione.
6. In data 10.06.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, _1
, che contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il
[...]
Pag. 3 di 11 rigetto delle domande proposte.
7. Il resistente, in particolare, precisava che il bando pubblico sopra indicato consentiva il trasferimento per mobilità, anche intercompartimentale, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche. Infatti, all'atto di assunzione del la determina del comune di precisava che il trasferimento Pt_1 _1
del dipendente era da considerare neutra rispetto alle capacità di assunzione dell'ente pubblico. Nello specifico la mobilità non determinava la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma semplicemente la cessione del contratto di lavoro già in essere con la precedente amministrazione. Il in sostanza, non Pt_1
aveva dovuto superare un nuovo concorso, ma si era semplicemente trasferito da un comune all'altro mantenendo esattamente le medesime condizioni contrattuali precedenti. Inoltre, si evidenziava che il ricorrente, quando aveva sottoscritto il contratto con il Comune di , che prevedeva l'assunzione a tempo _1 parziale, aveva accettato il contenuto dell'accordo negoziale, senza alcun tipo di contestazione. Solo successivamente il dipendente ha chiesto il passaggio da part time a full time.
8. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 26.03.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
9. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto in parte.
10. La giunta comunale del Comune di , in data 09.02.2017, con _1 deliberazione n. 15 (all. 12 parte ricorrente), ha adottato il “Programma triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 e Piano annuale delle assunzioni per
l'esercizio del 2017”. In ragione del fabbisogno del personale dell'ente locale, fra le altre cose, veniva decisa “l'assunzione, tramite procedura di mobilità, a tempo pieno e indeterminato di un agente di polizia municipale, cat. C, in sostituzione di un dipendente cessato dal servizio in data 01.09.2016 per collocamento a riposo”.
Pag. 4 di 11 11. La volontà espressa in questo atto dall'ente resistente è chiara: poiché un dipendente a tempo pieno ha cessato di svolgere servizio in data 01.09.2016 per collocamento a riposo, è necessario sostituirlo con un altro dipendente a tempo pieno e indeterminato avente la medesima qualifica (ovvero di agente di polizia municipale cat. C). Anche la modalità di assunzione è inequivoca, ovvero mediante la procedura di mobilità. Pertanto, il Comune di decide di _1 sostituire l'agente di polizia municipale andato in pensione con un agente di polizia di municipale in servizio presso altro comune. Non si tratta di un'assunzione aperta a tutti, ovvero anche a soggetti non dipendenti di un ente pubblico, ma di un'assunzione riservata a coloro che sono già dipendenti di un ente territoriale. Poi, che la volontà del comune resistente sia quella di assumere un agente di polizia municipale a tempo pieno è chiara sia perché la giunta comunale lo dichiara espressamente (“assunzione a tempo pieno e indeterminato”) sia perché si andava a sostituire un dipendente che, fino al suo pensionamento, aveva lavorato full time.
12. Nella suddetta delibera della giunta comunale si precisa che la spesa prevista per le nuove assunzioni trova copertura nel bilancio di previsione approvato (“Di dare atto che la spesa derivante dall'attuazione del presente deliberato trova copertura negli stanziamenti della spesa di personale del Bilancio di Previsione 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 22.12.2017) e che il provvedimento de quo rispetta il patto di stabilità e di pareggio di bilancio (“Di dare atto che il ha rispettato le disposizioni del patto di Controparte_1 stabilità interno e di pareggio di bilancio nell'ultimo triennio e che la presente deliberazione non pregiudica il rispetto del Patto di stabilità così come ridefinito in termini di pareggio di bilancio per triennio 2017-2019”).
13. In data 13.03.2017, il responsabile dell'Ufficio del personale associato (relativo ai comuni di , Santa Croce sull'Arno, Montopoli in Val d'Arno e _1
Castelfranco di Sotto), in attuazione della suddetta delibera, emetteva “Avviso di selezione per mobilità volontaria ex art. 30 D.L.vo 165/2001 nell'ambito della
P.A., finalizzato alla copertura di n. 1 posto di Istruttore di Vigilanza - Agente
Pag. 5 di 11 Polizia Municipale, Categoria giuridica “C”, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, mediante passaggio diretto tra amministrazioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n° 165/2001 presso il servizio autonomo Polizia
Municipale del Comune di ” (all. 3 di parte ricorrente). Già dal titolo _1 dell'avviso si riceve ulteriore conferma della volontà dell'ente: assumere a tempo pieno e indeterminato un agente di polizia municipale cat. C mediante procedura di mobilità. Indiscutibile l'oggetto dell'avviso in questione: “rende noto che è indetta una procedura di mobilità volontaria tra Enti, ai sensi dell'art. 30 del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore di
Vigilanza – Agente Polizia Municipale – , categoria giuridica C, con contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno presso il servizio autonomo Polizia
Municipale del Comune di , mediante passaggio diretto di personale _1 in servizio presso altre Amministrazioni Pubbliche”.
14. Nel suddetto avviso vengono indicati i seguenti requisiti necessari per partecipare alla selezione di cui si tratta: “REQUISITI PER L'AMMISSIONE – Per essere ammessi alla procedura di mobilità volontaria esterna sono richiesti i seguenti requisiti: 1. essere dipendente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in una Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i., con inquadramento corrispondente alla categoria giuridica C e profilo professionale equivalente a quello richiesto nel presente avviso o comunque con profilo equivalente per tipologia di mansioni;
2. possesso del seguente titolo di studio: diploma di Scuola Media Superiore di 2° grado;
3. non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato relativa ai reati comunque ostativi all'assunzione presso una Pubblica Amministrazione, ai sensi di disposizioni di legge e contrattuali applicabili ai dipendenti degli enti locali, non essere sottoposti a misure di sicurezza, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;
4. non essere incorsi in procedure disciplinari, nel corso degli ultimi due anni precedenti la data di pubblicazione dell'avviso di mobilità;
5. possedere l'idoneità fisica all'impiego e alle mansioni del profilo professionale del posto oggetto della presente procedura di mobilità;
6. possesso della patente
Pag. 6 di 11 di guida cat. B (se conseguita prima del 26.4.1988) o patente A e patente B ( se conseguita successivamente a tale data); la patente dovrà essere in corso di validità e non soggetta a revoca o sospensione;
7. di non essere obiettore di coscienza in quanto nell'ambito del territorio del Comune di tutti i _1 servizi istituzionalmente assegnati alla polizia Municipale sono svolti con l'arma in dotazione (coloro che sono stati ammessi al servizio civile come obiettori devono essere collocati in congedo da almeno 5 anni ed aver rinunciato definitivamente allo status di obiettore di coscienza avendo presentato dichiarazione presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile così come previsto dall'art. 1, comma 1° della legge 02.08.2007, n.13)”.
15. Ebbene, tra tutti i requisiti richiesti dall'ente comunale resistente viene solamente indicato l'essere dipendente a tempo indeterminato presso altra P.A. e possedere l'inquadramento e il profilo professionali richiesti. Nell'avviso di selezione, quindi, non viene indicato né che la selezione è riservata ai soli dipendenti con contratto a tempo pieno (escludendo tutti coloro con contratto a tempo parziale) né che i dipendenti a tempo parziale (comunque ammessi alla selezione) non saranno assunti a tempo pieno (come invece necessario e deliberato dalla giunta comunale) ma a tempo parziale, ovvero mantenendo la stessa tipologia di contratto firmato presso l'ente di provenienza.
16. Pertanto, a fronte del chiaro contenuto sia della delibera della giunta comunale sia dell'avviso di selezione sopra indicati, è del tutto naturale e comprensibile che il ricorrente, nel momento in cui ha presentato la domanda di partecipazione alla selezione in questione, abbia legittimamente fatto affidamento sul fatto che, qualora fosse risultato vincitore del concorso, sarebbe stato assunto dal Comune di con contratto a tempo pieno, così migliorando la propria posizione _1
professionale ed economica. Nessuna indicazione di segno contrario emerge dalla lettura degli atti della selezione. Anzi, è proprio la prospettiva del passaggio a tempo pieno che ha determinato il a fare domanda di partecipazione alla Pt_1
selezione, andando a lavorare in un comune diverso da quello di residenza, con tutti i disagi e i costi relativi. Il comune resistente, prima dell'assunzione del
Pag. 7 di 11 non ha mai dichiarato e precisato che, qualora fosse risultato vincitore Pt_1
un dipendente con contratto part time, questi non sarebbe stato assunto full time, ma avrebbe mantenuto la modalità di svolgimento del lavoro a tempo parziale. In nessuno degli atti esaminati è indicata questa preclusione;
anzi, da tali documenti emerge la chiara volontà dell'ente comunale di assumere a tempo pieno un agente di polizia municipale in sostituzione di un agente di polizia municipale a tempo pieno andato in pensione e di farlo mediante la procedura di mobilità. Se al posto del fosse risultato vincitore un agente di polizia municipale a tempo Pt_1
pieno, questi sicuramente sarebbe stato assunto dal Comune di a _1
tempo pieno.
17. È vero che nel suddetto avviso viene precisato che “Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità maturata”; ma questa disposizione ha la chiara finalità di escludere trattamenti deteriori per il dipendente trasferito, nel senso che, a seguito del trasferimento e con la stipula del nuovo contratto, il dipendente in mobilità conserverà tutti i diritti acquisiti (ai fini della progressione di carriera e dello stipendio), senza alcun trattamento deteriore. Tale disposizione, però, non significa e non può essere interpretata nel senso voluto dall'ente resistente, ovvero che non possono essere previsti trattamenti migliorativi per il dipendente in mobilità, come nel caso che qui ci occupa del passaggio da part time a full time.
Questa interpretazione è senz'altro da escludere in quanto la volontà del comune è chiara nell'assumere un agente di polizia municipale a tempo pieno. La deduzione logica non può che essere quella del passaggio da part time a full time nel caso in cui fosse risultato vincitore un dipendente a tempo parziale.
18. Quando il è risultato vincitore del concorso e ha stipulato un nuovo Pt_1 contratto di lavoro in data 16.09.2017 (necessario per l'instaurazione del rapporto di lavoro con il nuovo datore di lavoro, così come prescritto dall'avviso di selezione), egli avrebbe dovuto essere assunto a tempo pieno e non a tempo parziale, come invece è avvenuto. L'inadempimento del comune resistente risulta irragionevole e immotivato.
Pag. 8 di 11 19. Il ritardo, di circa due anni e mezzo, con cui è avvenuto il passaggio a tempo pieno ha sicuramente danneggiato il ricorrente, privandolo dello stipendio che avrebbe percepito lavorando a tempo pieno anziché a tempo parziale. I conteggi che sono stati prodotti dal ricorrente appaiono corretti e devo essere confermati in questa sede, anche per il difetto di contestazione di controparte (pure in ragione della tardiva costituzione in giudizio). Quindi, l'ente resistente deve essere condannato a pagare la somma di 32.891,63 euro.
20. Va aggiunto come il ricorrente, fin dall'inizio e più volte fino al passaggio a tempo pieno, abbia chiesto al Comune di di essere assunto full time, _1
come documentato dagli atti depositati (all. 4 di parte ricorrente). Plurime missive sono state inviate all'ente comunale (in data 08.11.2017, 23.09.2018, 13.05.2019,
02.03.2020), rivendicando il diritto ad un rapporto di lavoro a tempo pieno.
21. Prive di fondamento le argomentazioni difensive del comune resistente. Non è da condividere l'interpretazione secondo cui, in caso di mobilità, non si costituisce un nuovo rapporto di lavoro, ma viene semplicemente ceduto il contratto di lavoro da un ente pubblico all'altro, richiamando l'art. 30, comma 1, D.L.vo 165/2001.
Tale affermazione è smentita dalla stessa parte resistente, considerato che nell'avviso di selezione viene espressamente indicato: “Pervenuto il nullaosta verrà adottato formale atto di accoglimento del trasferimento e verrà stipulato il contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del comparto
Regioni-Autonomie Locali”. È il Comune di a dire chiaramente che il _1
dipendente in mobilità vincitore del concorso dovrà stipulare un nuovo contratto di lavoro con il nuovo datore di lavoro. Inoltre, dopo che il è risultato il Pt_1
primo idoneo classificato nella procedura di selezione, in data 09.2017 è stato effettivamente stipulato un nuovo contratto di lavoro. La disposizione citata dalla parte ricorrente, ovvero l'art. 30, comma 1, D.L.vo 165/2001, non contiene alcuna indicazione in tal senso. Parimenti infondata è l'argomentazione della mancanza di copertura a bilancio dell'assunzione di un dipendente full time. Come sopra precisato, il Comune di fin dall'inizio della procedura di selezione ha _1
dichiarato di voler assumere un dipendente a tempo pieno, precisando che vi
Pag. 9 di 11 erano le necessarie coperture finanziarie. L'infondatezza di tale assunto è palesata a maggior ragione se si considera che l'assunzione dell'agente municipale di cat.
C a tempo pieno avveniva per sostituire un dipendente con la medesima qualifica a tempo pieno andato in pensione. Pertanto, tale assunzione non comportava alcun aumento di spesa a bilancio. A tale conclusione si perviene anche seguendo il ragionamento della parte resistente, che invoca il vincolo del D.L. 90/2014, che imponeva di fare riferimento alla potenzialità finanziaria della P.A. nel suo complesso. Infatti, anche considerando la capacità finanziaria di tutta la pubblica amministrazione e non del singolo ente comunale non si vede come non possa essere considerata “neutra” per il bilancio l'assunzione full time di un dipendente in sostituzione di un dipendente full time andato in pensione.
22. Deve invece essere rigettata la domanda di risarcimento del danno in merito gli ulteriori pregiudizi subiti sia sul piano professionale (nella progressione di carriera) sia sul piano familiare (dovendo differire il matrimonio e la nascita del primogenito, che, secondo il ricorrente, sono avvenuti dopo il suo passaggio al lavoro a tempo pieno). In merito il ha solo indicato ma non provato gli Pt_1
ulteriori danni patiti. Nessun elemento di prova (né documentale né testimoniale)
è stato fornito all'organo giudicante in merito ai danni subiti, per essere stato costretto sia a ritardare il matrimonio sia a far nascere il primo figlio. Anche in merito ai pregiudizi circa la progressione di carriera si registra un difetto assoluto di prova.
23. In mancanza di prova, la domanda non può che essere respinta.
24. Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento delle domande di parte attrice, posso essere parzialmente compensate nella misura del 50%.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'assunzione, con Parte_1
contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, a far data dal 16.09.2017;
Pag. 10 di 11 2) condanna il comune di , parte resistente, al pagamento della somma _1
complessiva di 32.891,63 euro a favore del ricorrente (somma Parte_1
pari alla differenza tra il trattamento economico dovuto e quello ricevuto per prestazione lavorativa part time dal 16.09.2017 al 16.03.2020), oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3) rigetta la domanda di risarcimento degli ulteriori danni subiti da Parte_1
in conseguenza della mancata assunzione con contratto a tempo indeterminato full time a far data dal 16.09.2017;
4) condanna il al pagamento parziale delle spese di lite (nella Controparte_1
misura del 50%) in favore di che liquida in complessivi Parte_1
1.698,00 euro per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge;
5) compensa parzialmente fra le parti le spese di lite nella misura del 50%.
Pisa, 02.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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