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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 15396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15396 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. IE ET, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 76077 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
Avv. , partita I.v.a.. codice fiscale , Parte_1 P.IVA_1 C.F._1
rappresentato e difeso da sé medesimo ATTORE
E
, con sede in Roma, Via Livio Concin n. 28, partita I.v.a. , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante, Sig.ra
[...]
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_2 C.F._2
(Avv. Riccardo Restuccia) CONVENUTI
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 20.5.2025 svolta in forma scritta a norma dell'art.127 ter c.p.c.:
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni altra contraria istanza ed eccezione: accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria dell'atto pubblico di compravendita rogitato dal Notaio di Roma del Persona_1
15/9/2022 - contraddistinto dal Rep. n. 4203 e Racc. n. 2929 e registrato all'Agenzia delle Entrate di
Sassari il successivo 19/9/2022, con il R.G. n. 10411 e il R.P. 7358 - stipulato in pari data tra la e e con il quale la stessa trasferiva al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_1 predetto la piena proprietà '… di porzione immobiliare sita in Golfo RA Controparte_2
(SS), località 'Terrata', Lotto n. 7, 'Zona F3', e precisamente: - villa su due piani, piano terra e seminterrato, con corte esterna di pertinenza esclusiva, composta da 6,5 (sei virgola cinque) vani catastali come da planimetria sub. 'A', confinante con il sub. 2 (due), mapp. 966
(novecentosessantasei) e mapp. 817, salvo altri, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Golfo
RA (Sassari), come segue: foglio 16, particella 927, sub. 1, categoria A/2, classe 4, vani 6,5, superficie catastale totale 120 mq. (escluse aree scoperte 100 mq), R.C. Euro 906,38, Via Terrata, 2
s.n.c., piano T-S1, come da planimetria depositata in Catasto che in copia si allega al presente atto sotto la lettera 'A'…”, dichiarando inefficace e/o inopponibile e/o nullo e/o inesistente e/o da annullare, nei confronti dell'attore Avv. il predetto e sotteso atto di disposizione del Pt_1 Pt_1
patrimonio; ordinarsi al Conservatore dei RR.II. di Tempio Pausania (SS) l'annotazione dell'emananda sentenza. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge”.
Per i convenuti:
“1) In via preliminare, disporre la cancellazione delle frasi offensive e delle espressioni sconvenienti contenute nell'atto introduttivo del giudizio ex art. 89 c.p.c.;
2) Nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la proposizione dell'azione revocatoria ordinaria e, per l'effetto, condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze del giudizio;
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento positivo in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, accertare e dichiarare che le convenute non si oppongono alla declaratoria di revoca dell'atto traslativo opposto e disporre in conformità;
4) In tale ultimo caso, compensare le spese e competenze del giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 15.12.2022, l'Avv. conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Roma, e e proponeva Controparte_1 Controparte_2
la domanda:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni altra contraria istanza ed eccezione: accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria dell'atto pubblico di compravendita rogitato dal Notaio di Persona_1
Roma del 15/9/2022 - contraddistinto dal Rep. n. 4203 e Racc. n. 2929 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Sassari il successivo 19/9/2022, con il R.G. n. 10411 e il R.P. 7358 - stipulato in pari data tra la e e con il quale la stessa Controparte_1 Controparte_2 Controparte_1 trasferiva al predetto la piena proprietà “… di porzione Immobiliare sita in Controparte_2
Golfo RA (SS), località 'Terrata', Lotto n. 7, 'Zona F3', e precisamente: - villa su due piani, piano terra e seminterrato, con corte esterna di pertinenza esclusiva, composta da 6,5 (sei virgola cinque) vani catastali come da planimetria sub. 'A', confinante con il sub. 2 (due), mapp. 966
(novecentosessantasei) e mapp. 817, salvo altri, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Golfo
RA (Sassari), come segue: foglio 16, particella 927, sub. 1, categoria A/2, classe 4, vani 6,5, 3
superficie catastale totale 120 mq. (escluse aree scoperte 100 mq), R.C. Euro 906,38, Via Terrata,
s.n.c., piano T-S1, come da planimetria depositata in Catasto che in copia si allega al presente atto sotto la lettera 'A'…”, dichiarando inefficace e/o inopponibile e/o nullo e/o inesistente e/o da annullare, nei confronti dell'attore Avv. il predetto e sotteso atto di disposizione del Pt_1 Pt_1
patrimonio; - ordinarsi al Conservatore dei RR.II. di Tempio Pausania (SS) l'annotazione dell'emananda sentenza. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.”
A sostegno della domanda, l'attore esponeva che era obbligata a corrispondergli i CP_1 compensi professionali relativi all'attività svolta in base al suo incarico e aveva promosso nei suoi confronti la causa civile iscritta al n. 62847/2019 R.G. presso l'intesto Tribunale, proponendo la domanda di condanna della convenuta al pagamento di € 22.690,78, oltre interessi ai sensi del
D.Lgs. n. 231/2002 e accessori di legge (documento n. 1); che, nel corso del giudizio, aveva alienato gli unici due beni immobili di sua Controparte_1
proprietà, siti in Sardegna, Comune di Golfo RA (documento n. 2) e, in particolare, il 28.4.2021 aveva venduto una villa al prezzo di € 450.000, notevolmente inferiore al valore di mercato, e con scrittura privata con firme autenticate il 2.7.2021 dal notaio Dott. (repertorio Persona_1
n. 3240, raccolta n. 2262 – documento n. 4), aveva promesso in vendita a la Controparte_2
piena proprietà del bene immobile sito in Golfo RA (SS), località Terrata, lotto n. 7, Zona F3, costituita da una villa con piani terreno e seminterrato e corte esterna di pertinenza esclusiva, composta da 6,5 vani catastali, censita al Catasto Fabbricati di tale Comune al foglio 16, particella
927, subalterno 1, categoria A/2, classe 4, superficie catastale totale 120 mq (escluse aree scoperte
100 mq), rendita catastale € 906,38, come da planimetria allegata al contratto indicata con la lettera
A, derivante dalla soppressione di due precedenti unità, censite al foglio 16, particella 929, subalterni 1 e 2; che, come risultava dalla visura camerale (documento n. 2), e , Persona_2 Persona_3 uniche socie di erano figlie del promissario acquirente, Controparte_1 Controparte_2
(documenti n. 5 e 6); che la trascrizione del contratto preliminare (documento n. 7) denotava la manifestazione di una riserva verso le contraenti, come se il promissario acquirente non avesse riposto “in loro alcuna fiducia, tanto da temere finanche che le medesime, rectius che la convenuta Controparte_1
potesse perfezionare in danno del promissario acquirente un contratto di compravendita con un soggetto terzo, nel caso in cui il preliminare non fosse stato giustappunto trascritto”; che il prezzo di € 380.000, pattuito con il contratto preliminare, era notevolmente inferiore al valore di mercato del bene immobile e ne era stato previsto il coevo pagamento di € 15.000, mentre la 4
somma di € 365.000 sarebbe stata corrisposta mediante accollo, alternativamente, di un mutuo o di un debito, entrambi indeterminati, tra e Controparte_1 Controparte_3
(c.f. p. I.v.a. , la cui socia di
[...] P.IVA_3 P.IVA_4 maggioranza era coniuge di e madre di e Persona_4 Controparte_2 Per_2 [...]
, le quali erano socie di (documenti n. 5, 6 e 8). Per_3 Controparte_1
L'attore deduceva che, mediante il contratto preliminare, era stata anticipata una significativa riduzione del patrimonio immobiliare di che aveva ricevuto solo il pagamento di € Controparte_1
15.000 in acconto e il restante prezzo sarebbe stato compensato con debiti societari preesistenti;
che , conosceva il contenzioso in corso tra l'esponente e Controparte_2 Controparte_1
come risultava dalla comparsa di costituzione di nella causa civile n. 56740/2019 Persona_4
R.G., promossa presso l'intestato Tribunale, in cui era stata riferita la sua presenza a una riunione in cui si era discusso dei compensi professionali dovutigli (documento n. 10); che , coniuge di e padre delle socie di aveva Controparte_2 Persona_4 Controparte_1 acquistato dalla prima l'autovettura targata FM801AC, a seguito della condanna a pagare altri compensi professionali all'esponente, sottraendo alla garanzia del credito un bene pignorabile
(documenti n. 11, 12, 13); che e avevano stipulato il contratto di compravendita rogato Controparte_2 Controparte_1
il 15.9.2022 dal notaio Avv. (repertorio n. 4203, raccolta n. 2829 – Persona_1
documento n. 14), con cui il primo aveva venduto alla società la piena proprietà del bene immobile sito in Golfo RA, località denominata Terrata, lotto n. 7, Zona F3, che aveva costituito oggetto del contratto preliminare.
L'attore affermava la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., consistenti nel diritto di credito accertato con sentenza n. 16981/2022 del Tribunale di Roma (documento n. 13), nel pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., mediante la vendita dell'unico bene rimasto nel patrimonio della società convenuta, nella consapevolezza dell'acquirente ed evidenziava l'anteriorità del credito rispetto alla compravendita stipulata il 15.9.
2022.
Con decreto ex art. 168 bis, comma V, c.p.c., la prima udienza era differita al 2.5.2023.
e si costituivano in giudizio il 29.4.2023 e contestavano la Controparte_1 Controparte_2
fondatezza della domanda avversaria, chiedendo:
“Voglia il Tribunale di Roma adìto, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
1) in via preliminare, disporre la cancellazione delle frasi offensive e delle espressioni sconvenienti contenute nell'atto introduttivo del giudizio ex art. 89 c.p.c.; 5
2) nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la proposizione dell'azione revocatoria ordinaria;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento positivo in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, accertare e dichiarare che le convenute non si oppongono alla declaratoria di revoca dell'atto traslativo opposto e disporre in conformità, con compensazione delle spese e dei compensi di lite.”
Per quanto qui non riportato, si richiama la comparsa di risposta, con cui, in particolare, i convenuti negavano la sussistenza di alcun danno, assumendo che l'immobile oggetto di causa non fosse l'unico bene aggredibile;
esponevano che l'attore era creditore nei confronti della società in misura che variava da € 22.690,78 a € 75.779,69 e aveva proposto ricorso per la liquidazione giudiziale di dimostrando di conoscerne la situazione patrimoniale;
eccepivano il difetto di Controparte_1
prova circa la sussistenza della scientia damni della società debitrice e del consilium fraudis per l'acquirente, estraneo alla compagine societaria.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., prodotta documentazione, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e, all'udienza del 20.5.2025, la causa passava in decisione, con i termini previsti ex art. 190 c.p.c. e indicati in complessivi cinquanta giorni.
e hanno evidenziato il contenuto offensivo nei loro confronti Controparte_1 Controparte_2
di espressioni impiegate dalla controparte sollecitando il Tribunale all'adozione dei provvedimenti ex art. 89 c.p.c.; l'istanza non può essere accolta in quanto, da un lato, la cancellazione delle espressioni sconvenienti e offensive può essere disposta solo in fase istruttoria e non anche nella presente sede decisoria e, dall'altro, non sussistono i presupposti per una condanna risarcitoria giacché le espressioni utilizzate dall'attore, pur eccedenti i limiti della libertas convicii, si riferiscono all'oggetto di causa. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha enunciato il principio secondo cui: “La cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti, che può essere disposta anche nel corso del giudizio di legittimità, ex art. 89 cod. proc. civ., va esclusa allorchè
l'uso di tali espressioni non risulti dettato da un passionale e incomposto intento dispregiativo, rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, sia preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni.” (Cass., Sez. L, sentenza n. 3525 del 22.2.2005, ivi,
Rv. 579672-01; conf. Cass., Sez. 3, sentenze n. 10288 del 5.5.2009 e n. 26195 del 6.12.2011; Cass.,
Sez. L., sentenza n. 21031 del 18.10.2016).
I presupposti per l'accoglimento della domanda prevista dall'art. 2901, comma 1°, c.c. consistono nella sussistenza del diritto di credito, nella conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio che 6
l'atto arreca alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto al fine di pregiudicarne il soddisfacimento e, in caso di atto a titolo oneroso, la consapevolezza del terzo del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la partecipazione di questi alla preordinazione.
Nella specie, il diritto di credito sussiste in base alla sentenza n. 16981/2022 pronunciata il
15.11.2022 da questo Tribunale, Sezione XI Civile, con cui è stata definita la causa iscritta al n.
62847/2019 R.G., promossa dall'attore nei confronti di recante il dispositivo: Controparte_1
“
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, condanna parte convenuta a corrispondere alla parte attrice la somma di euro 22.690,78, oltre spese generali ed accessori di Legge, oltre interessi in misura codicistica dalla presente pronuncia, che ha provveduto alla liquidazione degli importi dedotti, al soddisfo effettivo condanna parte convenuta a rifondere alla parte attrice le spese di lite che si liquidano in euro 300 per anticipazioni ed euro 4.700,00 per onorari oltre spese generali iva e cassa di legge”
(documento n. 13).
Gli atti di disposizione, costituiti dal contratto preliminare del 2.7.2021 e dall'inerente contratto di compravendita stipulato il 15.9.2022, sono intervenuti quando era sorta l'obbligazione di pagamento dei compensi professionali maturati per l'attività legale svolta dall'attuale attore su incarico di per prestazioni giudiziali e stragiudiziali effettuate prima del 2019. Controparte_1
Al riguardo, si richiama il principio secondo cui: “Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, al fine di esperire l'azione revocatoria da parte del creditore avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore ai sensi dell'art. 2901 c.c. “è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito ancorché non accertata giudizialmente” (Cass. civ., sez. I civ., sentenza n.
14166 del 14.11.2001, n.14166; conformi Cass. civ., sez. III, 17/10/2001, n.12678 Cass. civ., sez.
II, 24/02/2000, n.2104) ed è stato chiarito che: “L'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 5619 del 22.3.2016, C.E.D. Corte di
Cassazione, Rv. 639291-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 1893 del 9.2.2012; cfr. Cass., Sez.
3 civ., sentenza n. 23208 del 15.11.2016; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 1593 del 24.1.2020; Cass.,
Sez. 3 civ., sentenza n. 11121 del 10.6.2020; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 1414 del 18.1.2023). 7
Dalla documentata anteriorità dell'insorgenza del credito rispetto all'atto dispositivo patrimoniale concluso dal debitore deriva che “In tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") ne' la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore ("eventus damni"), è, poi, sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche la "trasformazione" di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 7262 del 1.6.2000, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 537106-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 14489 del 29.7.2004).
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in caso di contratto definitivo di compravendita, preceduto da contratto preliminare, il verificarsi del pregiudizio e quindi dell'eventus damni va valutato in rapporto al contratto definitivo di compravendita, che produce l'effetto traslativo della proprietà e quindi l'uscita del bene immobile dal patrimonio del debitore alienante, ma il presupposto del consilium fraudis, ossia della consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni dei suoi creditori da parte del debitore, così come la scientia fraudis, ossia la consapevolezza di tale pregiudizio da parte dei terzi acquirenti, vanno valutati con riferimento alla data di conclusione del contratto preliminare, con cui è stato assunto l'obbligo del successivo trasferimento, e non alla data del contratto definitivo di vendita, che è un atto dovuto consequenziale (cfr. Cass., Sez. 3 civ., sentenze n.9970 del 16.4.2008 e n. 15265 del 2006; Cass.,
Sez. 3 civile, sentenza n. 17365 del 18.8.2011; Cass., Sez. 3 civile, ordinanza n. 15215 del
12.6.2018; Cass., Sez. 3 civile, ordinanza n. 17067 del 26.6.2019).
Circa la consapevolezza del terzo, è stato affermato che “La prova della 'participatio fraudis' del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici e che la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo rende 'estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente' 8
(Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 1286 del 18.1.2019, ivi, Rv. 652471; cfr. Cass., Sez.
6-3 civ., ordinanza n. 10928 del 9.6.2020).
Nell'ipotesi di atti a titolo oneroso, come nella specie in relazione alle proprietà immobiliari,
l'intensità dell'elemento soggettivo è graduata a seconda che l'atto impugnato sia anteriore o successivo al sorgere del credito: nel primo caso, si richiede che il terzo sia a conoscenza della dolosa preordinazione del debitore (c.d. scientia fraudis), pur se non si ritiene necessaria, una sua specifica conoscenza del debito gravante sull'alienante, e delle sue caratteristiche (Cass., Sez. 1 civ., sentenze n. 5741 del 23.3.2004 e n. 22365 del 25.10.2007; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 10623 del
3.5.2010); nel secondo caso che egli sia, come il debitore, consapevole delle conseguenze pregiudizievoli dell'atto stesso.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 primo comma n. 2, prima ipotesi, cod. civ., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni. Nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi "in re ipsa": in questo caso, incombe sul debitore, e non sul creditore, l'onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 7507 del 27.3.2007, ivi, Rv. 596058 – 01; conf. Cass.,
Sez. 3 civ., sentenze n. 3676 del 15.2.2011 e n. 18034 del 25.7.2013).
Inoltre, va considerato il principio secondo cui: “In tema di dell'azione revocatoria di cui all'art.2901 cod.civ., il requisito della consapevolezza, da parte del terzo acquirente, del pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni del creditore dell'alienante prescinde dalla specifica conoscenza del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esperita, investendo invece la riduzione delle garanzie offerte dal debitore, in relazione alla consistenza patrimoniale considerata ed ai vincoli già esistenti nei confronti di altri creditori.” (Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 2303 del
19.3.1996, ivi, Rv. 496439-01; conf. Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 5741 del 23.3.2004; Cass., Sez.
1 civ., sentenza n. 22365 del 25.10.2007; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 10623 del 3.5.2010).
Circa la consapevolezza dell'evento dannoso, la giurisprudenza di legittimità ha enunciato il seguente principio: “In tema di azione revocatoria ordinaria, qualora l'alienante sia una società il requisito della scientia damni va accertato avendo riguardo all'atteggiamento psichico della (o 9
delle) persone fisiche che la rappresentano, ai sensi del principio stabilito dall'art. 1391 cod. civ., applicabile all'attività delle persone giuridiche. “(Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 8735 del 9.4.2009, ivi, Rv. 607689; cfr. Cass. civ., sentenze n. 15265 del 4.7.2006 e n. 5106 del 29.3.2012, Cass., Sez.
6-1, ordinanza n. 20120 del 7.10.2016).
Nella specie, non può revocarsi in dubbio la consapevolezza dell'acquirente dell'immobile oggetto della domanda ex art. 2901 c.c., società partecipata al 50% ciascuna da e Controparte_1 Per_2
, figlie di (documento n. 2), di recare pregiudizio alle Persona_3 Controparte_2 ragioni creditorie dell'attuale attore, in considerazione dello stretto vincolo di parentela tra loro e dell'anteriorità dell'inizio della causa civile definita con la pronuncia del menzionato titolo giudiziale.
Non è stata allegata, né provata l'esistenza di altri beni, oltre la proprietà dell'appartamento oggetto dell'atto dispositivo del 15.9.2022, con cui si è privata dell'intero patrimonio immobiliare, vanificando la garanzia patrimoniale generica del creditore. Con l'atto di disposizione oggetto della presente causa, la società obbligata si è spogliata dell'intero patrimonio immobiliare costituente la garanzia patrimoniale e, in base al principio di distribuzione dell'onere probatorio, grava sul creditore l'onere di dimostrare le modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre “è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”. (Cass. Sez.
3 civ., ordinanza n. 19207 del 19.7.2018, ivi, Rv. 649739-01; conf. Cass., Sez. 6-3, ordinanza n.
16221 del 18.6.2019).
La società debitrice si è limitata ad allegare la presunta capienza del proprio patrimonio, producendo l'estratto conto riportante il saldo contabile dell'importo di € 39.210,16 alla data del
21.7.2022 (documento n. 3 depositato il 30.6.2023), di poco superiore al credito vantato dall'attore, senza aver fornito prova dell'esistenza di ulteriori beni immobili nel proprio patrimonio.
L'incontroversa esistenza dell'intenso vincolo di parentela tra l'acquirente, , e Controparte_2 le due socie della venditrice, , rende inverosimile che Controparte_1 Per_3 Persona_2
egli fosse ignaro della situazione debitoria gravante sulla società disponente (Cass., Sez. 3 civ., sent.
n. 5359/2009; Cass., Sez. 3 civ., ord. n. 1286/2019; Cass., Sez.
6-3 civ., ord. n. 10928 del 9.6.2020);
è inverosimile che le socie di abbiano taciuto al padre l'esistenza del contenzioso CP_1 CP_1 intercorso tra la società stessa e l'attuale attore, mentre il 27.9.2017 avevano ricevuto dalla madre,
coniuge di , la donazione del 90% delle quote delle quote di Persona_4 Controparte_2
partecipazione a (documenti n. 5 e 6). Controparte_1
Per tutto quanto precede, la domanda ex art. 2901 c.c. va accolta e deve essere dichiarata l'inopponibilità all'attore del contratto di compravendita per cui è causa. 10
Le spese di lite, parametrate all'entità del credito e all'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M. 55-2014 aggiornato al D.M. 147-2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
L'annotazione della sentenza è a cura della parte (art. 2655 c.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, a norma dell'art. 2901 c.c., dichiara inopponibile nei confronti dell'Avv. Parte_1
il contratto di compravendita rogato il 15.9.2022 dal notaio Dott. (repertorio Persona_1
n. 4203, raccolta n. 2929), con cui ha venduto a la piena Controparte_1 Controparte_2 proprietà della “… porzione immobiliare sita in Golfo RA (SS), località 'Terrata', Lotto n. 7,
'Zona F3', e precisamente: villa su due piani, piano terra e seminterrato, con corte esterna di pertinenza esclusiva, composta da 6,5 (sei virgola cinque) vani catastali come da planimetria sub.
'A', confinante con il sub. 2 (due), mapp. 966 (novecentosessantasei) e mapp. 817, salvo altri, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Golfo RA (Sassari), come segue: foglio 16, particella 927, sub. 1, categoria A/2, classe 4, vani 6,5, superficie catastale totale 120 mq. (escluse aree scoperte 100 mq), R.C. Euro 906,38, Via Terrata, s.n.c., piano T-S1”; condanna in persona del legale rappresentante, e , in via Controparte_1 Controparte_2 solidale, a rifondere all'Avv. le spese processuali, che liquida in €5.362,00 (282 Parte_1
anticipazioni, 920 fase di studio, 780 fase introduttiva, 1.680 fase di trattazione e istruttoria, 1.700 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 31.10.2025
Il Giudice
IE ET
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. IE ET, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 76077 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
Avv. , partita I.v.a.. codice fiscale , Parte_1 P.IVA_1 C.F._1
rappresentato e difeso da sé medesimo ATTORE
E
, con sede in Roma, Via Livio Concin n. 28, partita I.v.a. , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante, Sig.ra
[...]
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_2 C.F._2
(Avv. Riccardo Restuccia) CONVENUTI
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 20.5.2025 svolta in forma scritta a norma dell'art.127 ter c.p.c.:
Per l'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni altra contraria istanza ed eccezione: accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria dell'atto pubblico di compravendita rogitato dal Notaio di Roma del Persona_1
15/9/2022 - contraddistinto dal Rep. n. 4203 e Racc. n. 2929 e registrato all'Agenzia delle Entrate di
Sassari il successivo 19/9/2022, con il R.G. n. 10411 e il R.P. 7358 - stipulato in pari data tra la e e con il quale la stessa trasferiva al Controparte_1 Controparte_2 Controparte_1 predetto la piena proprietà '… di porzione immobiliare sita in Golfo RA Controparte_2
(SS), località 'Terrata', Lotto n. 7, 'Zona F3', e precisamente: - villa su due piani, piano terra e seminterrato, con corte esterna di pertinenza esclusiva, composta da 6,5 (sei virgola cinque) vani catastali come da planimetria sub. 'A', confinante con il sub. 2 (due), mapp. 966
(novecentosessantasei) e mapp. 817, salvo altri, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Golfo
RA (Sassari), come segue: foglio 16, particella 927, sub. 1, categoria A/2, classe 4, vani 6,5, superficie catastale totale 120 mq. (escluse aree scoperte 100 mq), R.C. Euro 906,38, Via Terrata, 2
s.n.c., piano T-S1, come da planimetria depositata in Catasto che in copia si allega al presente atto sotto la lettera 'A'…”, dichiarando inefficace e/o inopponibile e/o nullo e/o inesistente e/o da annullare, nei confronti dell'attore Avv. il predetto e sotteso atto di disposizione del Pt_1 Pt_1
patrimonio; ordinarsi al Conservatore dei RR.II. di Tempio Pausania (SS) l'annotazione dell'emananda sentenza. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge”.
Per i convenuti:
“1) In via preliminare, disporre la cancellazione delle frasi offensive e delle espressioni sconvenienti contenute nell'atto introduttivo del giudizio ex art. 89 c.p.c.;
2) Nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la proposizione dell'azione revocatoria ordinaria e, per l'effetto, condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze del giudizio;
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento positivo in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, accertare e dichiarare che le convenute non si oppongono alla declaratoria di revoca dell'atto traslativo opposto e disporre in conformità;
4) In tale ultimo caso, compensare le spese e competenze del giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 15.12.2022, l'Avv. conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Roma, e e proponeva Controparte_1 Controparte_2
la domanda:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni altra contraria istanza ed eccezione: accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria dell'atto pubblico di compravendita rogitato dal Notaio di Persona_1
Roma del 15/9/2022 - contraddistinto dal Rep. n. 4203 e Racc. n. 2929 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Sassari il successivo 19/9/2022, con il R.G. n. 10411 e il R.P. 7358 - stipulato in pari data tra la e e con il quale la stessa Controparte_1 Controparte_2 Controparte_1 trasferiva al predetto la piena proprietà “… di porzione Immobiliare sita in Controparte_2
Golfo RA (SS), località 'Terrata', Lotto n. 7, 'Zona F3', e precisamente: - villa su due piani, piano terra e seminterrato, con corte esterna di pertinenza esclusiva, composta da 6,5 (sei virgola cinque) vani catastali come da planimetria sub. 'A', confinante con il sub. 2 (due), mapp. 966
(novecentosessantasei) e mapp. 817, salvo altri, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Golfo
RA (Sassari), come segue: foglio 16, particella 927, sub. 1, categoria A/2, classe 4, vani 6,5, 3
superficie catastale totale 120 mq. (escluse aree scoperte 100 mq), R.C. Euro 906,38, Via Terrata,
s.n.c., piano T-S1, come da planimetria depositata in Catasto che in copia si allega al presente atto sotto la lettera 'A'…”, dichiarando inefficace e/o inopponibile e/o nullo e/o inesistente e/o da annullare, nei confronti dell'attore Avv. il predetto e sotteso atto di disposizione del Pt_1 Pt_1
patrimonio; - ordinarsi al Conservatore dei RR.II. di Tempio Pausania (SS) l'annotazione dell'emananda sentenza. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.”
A sostegno della domanda, l'attore esponeva che era obbligata a corrispondergli i CP_1 compensi professionali relativi all'attività svolta in base al suo incarico e aveva promosso nei suoi confronti la causa civile iscritta al n. 62847/2019 R.G. presso l'intesto Tribunale, proponendo la domanda di condanna della convenuta al pagamento di € 22.690,78, oltre interessi ai sensi del
D.Lgs. n. 231/2002 e accessori di legge (documento n. 1); che, nel corso del giudizio, aveva alienato gli unici due beni immobili di sua Controparte_1
proprietà, siti in Sardegna, Comune di Golfo RA (documento n. 2) e, in particolare, il 28.4.2021 aveva venduto una villa al prezzo di € 450.000, notevolmente inferiore al valore di mercato, e con scrittura privata con firme autenticate il 2.7.2021 dal notaio Dott. (repertorio Persona_1
n. 3240, raccolta n. 2262 – documento n. 4), aveva promesso in vendita a la Controparte_2
piena proprietà del bene immobile sito in Golfo RA (SS), località Terrata, lotto n. 7, Zona F3, costituita da una villa con piani terreno e seminterrato e corte esterna di pertinenza esclusiva, composta da 6,5 vani catastali, censita al Catasto Fabbricati di tale Comune al foglio 16, particella
927, subalterno 1, categoria A/2, classe 4, superficie catastale totale 120 mq (escluse aree scoperte
100 mq), rendita catastale € 906,38, come da planimetria allegata al contratto indicata con la lettera
A, derivante dalla soppressione di due precedenti unità, censite al foglio 16, particella 929, subalterni 1 e 2; che, come risultava dalla visura camerale (documento n. 2), e , Persona_2 Persona_3 uniche socie di erano figlie del promissario acquirente, Controparte_1 Controparte_2
(documenti n. 5 e 6); che la trascrizione del contratto preliminare (documento n. 7) denotava la manifestazione di una riserva verso le contraenti, come se il promissario acquirente non avesse riposto “in loro alcuna fiducia, tanto da temere finanche che le medesime, rectius che la convenuta Controparte_1
potesse perfezionare in danno del promissario acquirente un contratto di compravendita con un soggetto terzo, nel caso in cui il preliminare non fosse stato giustappunto trascritto”; che il prezzo di € 380.000, pattuito con il contratto preliminare, era notevolmente inferiore al valore di mercato del bene immobile e ne era stato previsto il coevo pagamento di € 15.000, mentre la 4
somma di € 365.000 sarebbe stata corrisposta mediante accollo, alternativamente, di un mutuo o di un debito, entrambi indeterminati, tra e Controparte_1 Controparte_3
(c.f. p. I.v.a. , la cui socia di
[...] P.IVA_3 P.IVA_4 maggioranza era coniuge di e madre di e Persona_4 Controparte_2 Per_2 [...]
, le quali erano socie di (documenti n. 5, 6 e 8). Per_3 Controparte_1
L'attore deduceva che, mediante il contratto preliminare, era stata anticipata una significativa riduzione del patrimonio immobiliare di che aveva ricevuto solo il pagamento di € Controparte_1
15.000 in acconto e il restante prezzo sarebbe stato compensato con debiti societari preesistenti;
che , conosceva il contenzioso in corso tra l'esponente e Controparte_2 Controparte_1
come risultava dalla comparsa di costituzione di nella causa civile n. 56740/2019 Persona_4
R.G., promossa presso l'intestato Tribunale, in cui era stata riferita la sua presenza a una riunione in cui si era discusso dei compensi professionali dovutigli (documento n. 10); che , coniuge di e padre delle socie di aveva Controparte_2 Persona_4 Controparte_1 acquistato dalla prima l'autovettura targata FM801AC, a seguito della condanna a pagare altri compensi professionali all'esponente, sottraendo alla garanzia del credito un bene pignorabile
(documenti n. 11, 12, 13); che e avevano stipulato il contratto di compravendita rogato Controparte_2 Controparte_1
il 15.9.2022 dal notaio Avv. (repertorio n. 4203, raccolta n. 2829 – Persona_1
documento n. 14), con cui il primo aveva venduto alla società la piena proprietà del bene immobile sito in Golfo RA, località denominata Terrata, lotto n. 7, Zona F3, che aveva costituito oggetto del contratto preliminare.
L'attore affermava la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., consistenti nel diritto di credito accertato con sentenza n. 16981/2022 del Tribunale di Roma (documento n. 13), nel pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., mediante la vendita dell'unico bene rimasto nel patrimonio della società convenuta, nella consapevolezza dell'acquirente ed evidenziava l'anteriorità del credito rispetto alla compravendita stipulata il 15.9.
2022.
Con decreto ex art. 168 bis, comma V, c.p.c., la prima udienza era differita al 2.5.2023.
e si costituivano in giudizio il 29.4.2023 e contestavano la Controparte_1 Controparte_2
fondatezza della domanda avversaria, chiedendo:
“Voglia il Tribunale di Roma adìto, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
1) in via preliminare, disporre la cancellazione delle frasi offensive e delle espressioni sconvenienti contenute nell'atto introduttivo del giudizio ex art. 89 c.p.c.; 5
2) nel merito, accertare e dichiarare l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per la proposizione dell'azione revocatoria ordinaria;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento positivo in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, accertare e dichiarare che le convenute non si oppongono alla declaratoria di revoca dell'atto traslativo opposto e disporre in conformità, con compensazione delle spese e dei compensi di lite.”
Per quanto qui non riportato, si richiama la comparsa di risposta, con cui, in particolare, i convenuti negavano la sussistenza di alcun danno, assumendo che l'immobile oggetto di causa non fosse l'unico bene aggredibile;
esponevano che l'attore era creditore nei confronti della società in misura che variava da € 22.690,78 a € 75.779,69 e aveva proposto ricorso per la liquidazione giudiziale di dimostrando di conoscerne la situazione patrimoniale;
eccepivano il difetto di Controparte_1
prova circa la sussistenza della scientia damni della società debitrice e del consilium fraudis per l'acquirente, estraneo alla compagine societaria.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., prodotta documentazione, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e, all'udienza del 20.5.2025, la causa passava in decisione, con i termini previsti ex art. 190 c.p.c. e indicati in complessivi cinquanta giorni.
e hanno evidenziato il contenuto offensivo nei loro confronti Controparte_1 Controparte_2
di espressioni impiegate dalla controparte sollecitando il Tribunale all'adozione dei provvedimenti ex art. 89 c.p.c.; l'istanza non può essere accolta in quanto, da un lato, la cancellazione delle espressioni sconvenienti e offensive può essere disposta solo in fase istruttoria e non anche nella presente sede decisoria e, dall'altro, non sussistono i presupposti per una condanna risarcitoria giacché le espressioni utilizzate dall'attore, pur eccedenti i limiti della libertas convicii, si riferiscono all'oggetto di causa. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha enunciato il principio secondo cui: “La cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti, che può essere disposta anche nel corso del giudizio di legittimità, ex art. 89 cod. proc. civ., va esclusa allorchè
l'uso di tali espressioni non risulti dettato da un passionale e incomposto intento dispregiativo, rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, sia preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni.” (Cass., Sez. L, sentenza n. 3525 del 22.2.2005, ivi,
Rv. 579672-01; conf. Cass., Sez. 3, sentenze n. 10288 del 5.5.2009 e n. 26195 del 6.12.2011; Cass.,
Sez. L., sentenza n. 21031 del 18.10.2016).
I presupposti per l'accoglimento della domanda prevista dall'art. 2901, comma 1°, c.c. consistono nella sussistenza del diritto di credito, nella conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio che 6
l'atto arreca alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto al fine di pregiudicarne il soddisfacimento e, in caso di atto a titolo oneroso, la consapevolezza del terzo del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la partecipazione di questi alla preordinazione.
Nella specie, il diritto di credito sussiste in base alla sentenza n. 16981/2022 pronunciata il
15.11.2022 da questo Tribunale, Sezione XI Civile, con cui è stata definita la causa iscritta al n.
62847/2019 R.G., promossa dall'attore nei confronti di recante il dispositivo: Controparte_1
“
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, condanna parte convenuta a corrispondere alla parte attrice la somma di euro 22.690,78, oltre spese generali ed accessori di Legge, oltre interessi in misura codicistica dalla presente pronuncia, che ha provveduto alla liquidazione degli importi dedotti, al soddisfo effettivo condanna parte convenuta a rifondere alla parte attrice le spese di lite che si liquidano in euro 300 per anticipazioni ed euro 4.700,00 per onorari oltre spese generali iva e cassa di legge”
(documento n. 13).
Gli atti di disposizione, costituiti dal contratto preliminare del 2.7.2021 e dall'inerente contratto di compravendita stipulato il 15.9.2022, sono intervenuti quando era sorta l'obbligazione di pagamento dei compensi professionali maturati per l'attività legale svolta dall'attuale attore su incarico di per prestazioni giudiziali e stragiudiziali effettuate prima del 2019. Controparte_1
Al riguardo, si richiama il principio secondo cui: “Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, al fine di esperire l'azione revocatoria da parte del creditore avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore ai sensi dell'art. 2901 c.c. “è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito ancorché non accertata giudizialmente” (Cass. civ., sez. I civ., sentenza n.
14166 del 14.11.2001, n.14166; conformi Cass. civ., sez. III, 17/10/2001, n.12678 Cass. civ., sez.
II, 24/02/2000, n.2104) ed è stato chiarito che: “L'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 5619 del 22.3.2016, C.E.D. Corte di
Cassazione, Rv. 639291-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 1893 del 9.2.2012; cfr. Cass., Sez.
3 civ., sentenza n. 23208 del 15.11.2016; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 1593 del 24.1.2020; Cass.,
Sez. 3 civ., sentenza n. 11121 del 10.6.2020; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 1414 del 18.1.2023). 7
Dalla documentata anteriorità dell'insorgenza del credito rispetto all'atto dispositivo patrimoniale concluso dal debitore deriva che “In tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") ne' la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore ("eventus damni"), è, poi, sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche la "trasformazione" di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 7262 del 1.6.2000, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 537106-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 14489 del 29.7.2004).
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in caso di contratto definitivo di compravendita, preceduto da contratto preliminare, il verificarsi del pregiudizio e quindi dell'eventus damni va valutato in rapporto al contratto definitivo di compravendita, che produce l'effetto traslativo della proprietà e quindi l'uscita del bene immobile dal patrimonio del debitore alienante, ma il presupposto del consilium fraudis, ossia della consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni dei suoi creditori da parte del debitore, così come la scientia fraudis, ossia la consapevolezza di tale pregiudizio da parte dei terzi acquirenti, vanno valutati con riferimento alla data di conclusione del contratto preliminare, con cui è stato assunto l'obbligo del successivo trasferimento, e non alla data del contratto definitivo di vendita, che è un atto dovuto consequenziale (cfr. Cass., Sez. 3 civ., sentenze n.9970 del 16.4.2008 e n. 15265 del 2006; Cass.,
Sez. 3 civile, sentenza n. 17365 del 18.8.2011; Cass., Sez. 3 civile, ordinanza n. 15215 del
12.6.2018; Cass., Sez. 3 civile, ordinanza n. 17067 del 26.6.2019).
Circa la consapevolezza del terzo, è stato affermato che “La prova della 'participatio fraudis' del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici e che la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo rende 'estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente' 8
(Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 1286 del 18.1.2019, ivi, Rv. 652471; cfr. Cass., Sez.
6-3 civ., ordinanza n. 10928 del 9.6.2020).
Nell'ipotesi di atti a titolo oneroso, come nella specie in relazione alle proprietà immobiliari,
l'intensità dell'elemento soggettivo è graduata a seconda che l'atto impugnato sia anteriore o successivo al sorgere del credito: nel primo caso, si richiede che il terzo sia a conoscenza della dolosa preordinazione del debitore (c.d. scientia fraudis), pur se non si ritiene necessaria, una sua specifica conoscenza del debito gravante sull'alienante, e delle sue caratteristiche (Cass., Sez. 1 civ., sentenze n. 5741 del 23.3.2004 e n. 22365 del 25.10.2007; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 10623 del
3.5.2010); nel secondo caso che egli sia, come il debitore, consapevole delle conseguenze pregiudizievoli dell'atto stesso.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 primo comma n. 2, prima ipotesi, cod. civ., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni. Nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi "in re ipsa": in questo caso, incombe sul debitore, e non sul creditore, l'onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 7507 del 27.3.2007, ivi, Rv. 596058 – 01; conf. Cass.,
Sez. 3 civ., sentenze n. 3676 del 15.2.2011 e n. 18034 del 25.7.2013).
Inoltre, va considerato il principio secondo cui: “In tema di dell'azione revocatoria di cui all'art.2901 cod.civ., il requisito della consapevolezza, da parte del terzo acquirente, del pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni del creditore dell'alienante prescinde dalla specifica conoscenza del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esperita, investendo invece la riduzione delle garanzie offerte dal debitore, in relazione alla consistenza patrimoniale considerata ed ai vincoli già esistenti nei confronti di altri creditori.” (Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 2303 del
19.3.1996, ivi, Rv. 496439-01; conf. Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 5741 del 23.3.2004; Cass., Sez.
1 civ., sentenza n. 22365 del 25.10.2007; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 10623 del 3.5.2010).
Circa la consapevolezza dell'evento dannoso, la giurisprudenza di legittimità ha enunciato il seguente principio: “In tema di azione revocatoria ordinaria, qualora l'alienante sia una società il requisito della scientia damni va accertato avendo riguardo all'atteggiamento psichico della (o 9
delle) persone fisiche che la rappresentano, ai sensi del principio stabilito dall'art. 1391 cod. civ., applicabile all'attività delle persone giuridiche. “(Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 8735 del 9.4.2009, ivi, Rv. 607689; cfr. Cass. civ., sentenze n. 15265 del 4.7.2006 e n. 5106 del 29.3.2012, Cass., Sez.
6-1, ordinanza n. 20120 del 7.10.2016).
Nella specie, non può revocarsi in dubbio la consapevolezza dell'acquirente dell'immobile oggetto della domanda ex art. 2901 c.c., società partecipata al 50% ciascuna da e Controparte_1 Per_2
, figlie di (documento n. 2), di recare pregiudizio alle Persona_3 Controparte_2 ragioni creditorie dell'attuale attore, in considerazione dello stretto vincolo di parentela tra loro e dell'anteriorità dell'inizio della causa civile definita con la pronuncia del menzionato titolo giudiziale.
Non è stata allegata, né provata l'esistenza di altri beni, oltre la proprietà dell'appartamento oggetto dell'atto dispositivo del 15.9.2022, con cui si è privata dell'intero patrimonio immobiliare, vanificando la garanzia patrimoniale generica del creditore. Con l'atto di disposizione oggetto della presente causa, la società obbligata si è spogliata dell'intero patrimonio immobiliare costituente la garanzia patrimoniale e, in base al principio di distribuzione dell'onere probatorio, grava sul creditore l'onere di dimostrare le modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre “è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”. (Cass. Sez.
3 civ., ordinanza n. 19207 del 19.7.2018, ivi, Rv. 649739-01; conf. Cass., Sez. 6-3, ordinanza n.
16221 del 18.6.2019).
La società debitrice si è limitata ad allegare la presunta capienza del proprio patrimonio, producendo l'estratto conto riportante il saldo contabile dell'importo di € 39.210,16 alla data del
21.7.2022 (documento n. 3 depositato il 30.6.2023), di poco superiore al credito vantato dall'attore, senza aver fornito prova dell'esistenza di ulteriori beni immobili nel proprio patrimonio.
L'incontroversa esistenza dell'intenso vincolo di parentela tra l'acquirente, , e Controparte_2 le due socie della venditrice, , rende inverosimile che Controparte_1 Per_3 Persona_2
egli fosse ignaro della situazione debitoria gravante sulla società disponente (Cass., Sez. 3 civ., sent.
n. 5359/2009; Cass., Sez. 3 civ., ord. n. 1286/2019; Cass., Sez.
6-3 civ., ord. n. 10928 del 9.6.2020);
è inverosimile che le socie di abbiano taciuto al padre l'esistenza del contenzioso CP_1 CP_1 intercorso tra la società stessa e l'attuale attore, mentre il 27.9.2017 avevano ricevuto dalla madre,
coniuge di , la donazione del 90% delle quote delle quote di Persona_4 Controparte_2
partecipazione a (documenti n. 5 e 6). Controparte_1
Per tutto quanto precede, la domanda ex art. 2901 c.c. va accolta e deve essere dichiarata l'inopponibilità all'attore del contratto di compravendita per cui è causa. 10
Le spese di lite, parametrate all'entità del credito e all'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come in dispositivo, in base al D.M. 55-2014 aggiornato al D.M. 147-2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
L'annotazione della sentenza è a cura della parte (art. 2655 c.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, a norma dell'art. 2901 c.c., dichiara inopponibile nei confronti dell'Avv. Parte_1
il contratto di compravendita rogato il 15.9.2022 dal notaio Dott. (repertorio Persona_1
n. 4203, raccolta n. 2929), con cui ha venduto a la piena Controparte_1 Controparte_2 proprietà della “… porzione immobiliare sita in Golfo RA (SS), località 'Terrata', Lotto n. 7,
'Zona F3', e precisamente: villa su due piani, piano terra e seminterrato, con corte esterna di pertinenza esclusiva, composta da 6,5 (sei virgola cinque) vani catastali come da planimetria sub.
'A', confinante con il sub. 2 (due), mapp. 966 (novecentosessantasei) e mapp. 817, salvo altri, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Golfo RA (Sassari), come segue: foglio 16, particella 927, sub. 1, categoria A/2, classe 4, vani 6,5, superficie catastale totale 120 mq. (escluse aree scoperte 100 mq), R.C. Euro 906,38, Via Terrata, s.n.c., piano T-S1”; condanna in persona del legale rappresentante, e , in via Controparte_1 Controparte_2 solidale, a rifondere all'Avv. le spese processuali, che liquida in €5.362,00 (282 Parte_1
anticipazioni, 920 fase di studio, 780 fase introduttiva, 1.680 fase di trattazione e istruttoria, 1.700 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 31.10.2025
Il Giudice
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