CA
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/07/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 705/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 1 aprile 2025, sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(p.i. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Arturo MASSIGNANI e dall'avv. Paolo GALLIANI I entrambi del foro di Pescara ed ivi elettivamente domiciliata presso il loro studio giusta procura in atti;
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE/APPELLANTE
[...]
p iva ) rappresentata e difesa dall'Avv. Remo PRATESI CP_1 P.IVA_2 del foro di Pescara ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE/APPELLATA
NONCHE'
➢ ( p iva Controparte_2
), in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., Curatori Fallimentari, Dott. P.IVA_3
e Dott.ssa CP_3 Controparte_4
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE/APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Riassunzione a seguito dell'ordinanza della S.C. n. 11590/24; appello avverso sentenza n. 53/12 del Tribunale di Chieti in tema di risoluzione di contratto di compravendita e di risarcimento danni.
Conclusioni: i procuratori delle parti costituite hanno concluso come in atti ed in particolare nelel note di trattazione scritta.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.1La S.C. ha cassato, con ordinanza n 11590/24, la sentenza con cui questa Corte Territoriale, in diversa composizione, ha rigettato (seppur con diversa motivazione, come peraltro meglio si dirà nel prosieguo) l'impugnazione proposta da (di seguito, e Parte_1 per brevità, ) alla sentenza del Tribunale di Chieti (n. 53/12) che ha definito il giudizio Parte_1 celebratosi tra la medesima società, da un lato, e quale convenuta, e CP_1 CP_2
dall'altro (quest'ultima quale terza chiamata) i cui profili salienti, ai fini che qui ci
[...] occupano, possono essere così sintetizzati.
1.1.2. La società attrice ha agito per sentire dichiarare, invero prospettando tre possibili opzioni, la risoluzione per inadempimento di del contratto di acquisto (invero effettuato previa CP_1 sottoscrizione di una leasing finanziario) di un impianto di depurazione e riciclo acqua denominato
Planwash 4800 concluso in data 3 ottobre 2005 con la suddetta società.
Alla risoluzione, avanzata per diffida ad adempiere ed in alternativa per la sussistenza di vizi tali da rendere il bene non idoneo all'utilizzo o comunque per l'ipotesi dell'aliud pro alio, si è accompagnata la domanda di restituzione del corrispettivo versato nonché la condanna della convenuta al risarcimento dei danni quantificati nell'importo di € 51.602,64 oppure nella diversa maggiore o minor somma accertata in corso di causa.
Le ragioni poste a supporto della domanda hanno riguardato essenzialmente il malfunzionamento dell'impianto con problemi manifestatisi già in sede di installazione (segnatamente nel corso delle operazioni di svuotamento del serbatoio) e, una volta effettuato il collaudo, con la messa in funzione, per la presenza di oli ed idrocarburi provenienti dai lavaggi delle vetture così da non garantire il rispetto dell'allora (trattasi del d.lvo 152/1999) disciplina specifica in tema di rifiuti.
1.1.3. ha preliminarmente eccepito, vertendosi in un'ipotesi di azione di garanzia CP_1 secondo la disciplina tipica del contratto di vendita, la decadenza e la prescrizione della denunzia dei vizi, mentre, nel merito, offrendo chiaramente una ricostruzione della vicenda in termini diametralmente opposti a quella della controparte, ha dedotto l'infondatezza della domanda in particolare assumendo di aver fornito, al momento della consegna dell'impianto, il manuale delle istruzioni per la corretta installazione in ogni caso eseguita dal personale della controparte.
Ad ogni buon conto, ha chiesto (essendo conseguentemente autorizzata) di chiamare in causa, per essere dalla stessa manlevata in caso di fondatezza della domanda, la società Controparte_2
[... che ha realizzato l'impianto.
2 La predetta società, nel costituirsi, ha, facendo proprie le considerazioni della convenuta, insistito per il rigetto della domanda.
1.1.4.Il Tribunale di Chieti ha innanzitutto rigettato le questioni pregiudiziali sulla decadenza e la prescrizione, mentre per quanto attiene al merito, pur prendendo atto delle conclusioni della CTU espletata nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo svoltosi però dinanzi al Tribunale di
Pescara, ha concluso per l'esistenza di un quadro probatorio deficitario e certamente non idoneo e sufficiente a formulare una valutazione positiva sulla responsabilità per inadempimento della venditrice e della terza chiamata.
In altri termini, secondo il primo giudice, anche alla luce del contributo offerto dai periti di parte, non
è possibile escludere che (e la presenza di una crepa rilevata sul serbatoio ne è una conferma così come la possibile errata collocazione dei carboni attivi) vi siano stati errori nella fase di installazione dell'impianto che hanno inciso eziologicamente anche sullo sversamento di reflui limitando, in tal modo, la capacità depurativa della struttura.
1.2. Come anticipato, anche all'esito dell'interposto gravame la domanda di è stata rigettata Parte_1 seppur con un diverso impianto argomentativo.
Anzitutto, nel corso di quel giudizio è intervenuto, da parte del Tribunale di Ascoli Piceno (giusta sentenza n. 47/14), il fallimento di e la curatela, dopo che vi è stata Controparte_2 riassunzione non si è costituita.
Venendo al merito, secondo la Corte Territoriale la domanda (inquadrata nell'ambito della tutela redibitoria ed escludendo quindi che si potesse vertere in un'ipotesi di aliud pro alio) è stata proposta dopo il termine annuale di prescrizione in quanto, in linea con la giurisprudenza in realtà prevalente all'epoca, l'efficacia interruttiva non può riconoscersi se non ad un atto giudiziale che nella specie deve individuarsi nel ricorso ex art 696 cpc non rilevando atti di natura stragiudiziale (come, per esempio, la transazione del 22 giugno 2006).
1.3.Il ricorso per cassazione avverso tale ultima sentenza è stato affidato a due motivi (tutti, invero, imperniati sulla violazione dell'art. 360 n. 3) e n. 5) cpc).
La prima doglianza ha riguardato la errata valutazione sull'intervenuta prescrizione della domanda essendo, in ragione della sopravvenuta decisione delle Sezioni Unite (n.18672/19), rilevante ai fini dell'interruzione l'atto stragiudiziale.
Nella fattispecie, ha specificato, la S.C. (cfr pag 5 dell'ordinanza), si è avuta la seguente sequenza:
a) Contestazione vizi in data 25 aprile 2006;
3 b) Ricorso per ATP il 18 dicembre 2006;
c) Ordinanza di chiusura dell'accertamento il 26 aprile 2007;
d) Citazione in giudizio dinanzi al Tribunale di Chieti il 5 febbraio 2008;
L'accoglimento del primo motivo ha di fatto assorbito il secondo con il quale, invece, ha Parte_1 lamentato l'errato inquadramento della ipotesi di risoluzione trattandosi di un caso di aliud pro alio e quindi, in quanto tale, svincolato dal rispetto dei termini di prescrizione e decadenza.
1.4. In sede di rinvio, ha riproposto integralmente le medesime argomentazioni già in Parte_1 precedenza svolte.
In sede di conclusioni, tuttavia, le domande di risoluzione e di risarcimento danni sono state proposte unicamente nei confronti di mentre nel corso del primo grado, già a partire dalla prima CP_1 udienza di comparizione e successivamente anche con la prima memoria ex art 183 comma VI cpc, tali domande erano state estese (ritualmente) anche alla terza chiamata.
dal canto suo, ha riproposto (assumendo che la questione non possa ritenersi coperta CP_1 dalla decisione della S.C.) la questione preliminare sulla decadenza della denunzia dei vizi, mentre nel merito ha dedotto per l'infondatezza della domanda.
La curatela del fallimento non si è costituita e così il giudizio di rinvio è stato istruito Parte_2 mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio del primo grado.
All'esito dell'udienza del 1 aprile 2025, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione del doppio termine di cui all'art. 190 cpc.
2.1.In via preliminare, va anzitutto osservato che “In tema di incidenza dello "ius superveniens" sul giudizio di rinvio, mentre nell'ipotesi di rinvio cd. prosecutorio (o proprio) ex art. 383, comma 1,
c.p.c., il giudice non deve tener conto delle modifiche processuali "medio tempore" intervenute, vertendosi in una fase ulteriore dell'originario procedimento (introdotto secondo le regole in quel momento vigenti), nel caso rinvio cd. restitutorio (o improprio) ex art. 383, comma 3, c.p.c., le sopravvenienze normative incidono, invece, sul nuovo processo che si svolge dinanzi al primo giudice, cui la causa sia stata rimessa in conseguenza dell'annullamento dell'intero procedimento”
(cfr Cass Civ., Sez VI, 15.10.2020 n. 22407).
Ne discende l'applicazione del c.d. vecchio rito antecedente cioè all'entrata in vigore del d.lvo
149/2022.
4 2.2. In limine litis, va poi dichiarata la contumacia di Controparte_5 che, sebbene ritualmente evocata mediante la notifica della citazione in riassunzione all'indirizzo di posta certificata dei curatori, non si è costituita.
2.3.1.Inoltre, occorre delineare l'esatto perimetro del presente giudizio di rinvio attenendosi ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
A tale riguardo, può agevolmente affermarsi (attenendosi ai motivi del ricorso in cassazione tutti fondati sulla violazione dell'art. 360 n. 3) e n. 5) cpc) che si è al cospetto di un giudizio di rinvio proprio con una evidente funzione prosecutoria poiché esso mira ad una nuova definizione della controversia mediante l'emanazione di una sentenza di merito che, facendo buon governo dei principi di diritto enunciati dalla S.C., vada a sostituirsi a quella cassata (che nella fattispecie è quella di secondo grado).
In simili casi, il giudice del rinvio è tenuto unicamente a conformarsi al principio di diritto senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo.
Deve, di conseguenza, essere condiviso l'orientamento della giurisprudenza secondo cui
“Nel giudizio di rinvio, il giudice deve conformarsi non solo alla regola enunciata, ma altresì attenersi agli accertamenti già compresi nell'alveo di tale pronuncia, non potendo estendere il proprio accertamento a questioni che, anche se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto medesimo dell'enunciazione, formando oggetto di giudicato implicito interno, stante che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della pronuncia in violazione del principio di intangibilità della sentenza” (cfr Corte Appello Torino,
Sez II, 5.7.2022 n. 763).
Trattasi di un'opzione ermeneutica che si allinea nel solco tracciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nel giudizio di rinvio è precluso alle parti di ampliare il thema decidendum e di formulare nuove domande ed eccezioni e al giudice - il quale è investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione ed è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decisa - non è, pertanto, consentito qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, né egli può procedere ad una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione in contrasto con il principio della sua intangibilità” (cfr Cass
Civ, Sez II, 11.11.2021 n. 33458).
Ed ancora, “La riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c., ha la funzione di riattivare il giudizio, configurandosi come meramente ripetitiva delle richieste
5 avanzate negli atti processuali precedenti, a mezzo dei quali, pertanto, il suo contenuto può essere integrato, sicché non deve ritenersi imposta, per la validità dell'atto di riassunzione, l'adozione della medesima precisione espositiva richiesta per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado o per
l'atto di appello. Non è, quindi, indispensabile che in esso siano riprodotte tutte le domande della parte in modo specifico, essendo sufficiente che sia richiamato - senza necessità, cioè, di integrale e testuale riproduzione - l'atto introduttivo in base al quale sia determinale "per relationem" il contenuto dell'atto di riassunzione nonché il provvedimento in forza del quale è avvenuta la riassunzione medesima.” (cfr Cass Civ, Sez. II, 10.3.2014 n. 5535).
2.3.2. Dalla piana trasposizione dei principi di diritto sopra enunciati alla fattispecie che ci occupa, possono trarsi le prime considerazioni conclusive:
a) le domande sono state coltivate da RD sas unicamente nei confronti di CP_1
b) la questione pregiudiziale della prescrizione, attenendosi al principio di diritto espressamente enunciato dalla S.C., deve ritenersi rigettata in ragione anche delle considerazioni (peraltro già indicate) richiamate nella ordinanza di cassazione con rinvio;
c) alcuna domanda di garanzia è stata reiterata nei confronti della curatela;
d) residuano pertanto, rappresentando di conseguenza il perimetro del thema decidendum del presente giudizio, le due questioni relative alla decadenza dell'azione di garanzia e alla sussistenza dei requisii per la risoluzione (previo suo corretto inquadramento in diritto) del contratto di vendita dell'impianto di depurazione.
Procedendo con ordine, merita osservare quanto segue.
3.1. La questione pregiudiziale sulla decadenza è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Secondo la prospettazione di infatti, la denunzia è (rectius sarebbe) intervenuta oltre il CP_1 termine decadenziale previsto dalla legge.
L'assunto, però, non persuade sia per ragioni in punto di diritto che in fatto.
Sul versante in diritto, passando in rapida rassegna la posizione assunta dalla giurisprudenza, può agevolmente affermarsi che ai fini della decorrenza del termine per la denunzia occorre che la parte che ha acquistato il bene sia stata posta nella obiettiva e certa (o comunque deve trattarsi di apprezzabile certezza) condizione di essere a conoscenza della esistenza dei vizi.
Orbene, nel caso di specie, ed in fatto tale momento non può di certo individuarsi nel momento in cui vi è stata la consegna dell'impianto (ovvero il 6 dicembre 2005).
Infatti, i problemi legati al contenimento degli oli sono emersi (senza dover in questa sede operare una delibazione sulla fondatezza che sarà rimessa al merito) con la trasmissione da parte della società
6 (Grelab) incaricata delle analisi (cfr doc 10 delle produzioni in primo grado di parte ricorrente in riassunzione) in data 18 aprile 2006 (nell'anno dalla consegna) dei risultati su campioni esaminati.
La contestazione è stata effettuata, a mezzo fax, da il 25 aprile 2006 (doc 11) ed ha riguardato Parte_1 il mancato funzionamento a regola d'arte dell'impianto per quanto concerne il rispetto dei limiti previsti dalla normativa di riferimento quanto ai reflui sull'assunto che trattasi di un profilo essenziale per lo svolgimento dell'attività di autolavaggio.
Tanto basta ai fini del rigetto della questione preliminare.
3.2.1. Maggiori, e senza dubbio ben più complesse questioni, si pongono invece con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto di compravendita.
Secondo la prospettazione della appellante/ricorrente in riassunzione l'impianto acquistato da nel mese di dicembre 2005 (pagato mediante la contestuale sottoscrizione di un contratto CP_1 di leasing finanziario on Intesa Leasing spa) risulta affetto di vizi o comunque difetti inerenti il proprio corretto funzionamento che lo rendono inidoneo all'utilizzo tant'è vero che si è resa necessaria la sua sostituzione.
Come anticipato, il primo giudice (che ha esaminato la controversia nel merito) ha escluso profili di responsabilità in capo alla società venditrice assumendo l'assenza della prova (anche alla luce delle risultanze dell'istruttoria e segnatamente delle prove orali espletate) circa la riconducibilità dei difetti riscontrati al bene quanto piuttosto ad errori e danni provocati nella fase dell'installazione che pacificamente (trattasi di circostanza neppure adeguatamente contestata) è stata curata dal personale operante della RD sas.
Tratteggiata in tal modo la cornice entro cui deve essere valutata la fattispecie, occorre verificare, alla luce delle evenienze probatorie, quale delle due opzioni interpretative sia meritevole di trovare accoglimento.
3.2.2. In quest'ottica, risulta indispensabile procedere ad una ricostruzione del quadro fattuale ed a tal fine merita osservare quanto segue.
Si è accennato all'espletamento (peraltro dinanzi al Tribunale di Pescara) di un accertamento tecnico preventivo le cui risultanze (confermate peraltro dal CTU escusso nel giudizio di merito) possono essere così sintetizzate:
- L'impianto di depurazione risulta composto da seguenti componenti: un serbatoio di secondo accumulo;
un disoleatore con filtro a coalescenza (Planoil 5FC); un depuratore biologico a biofiltrazione (Planfilter); una centralina idraulica;
un quadro elettrico;
un serbatoio di terzo accumulo;
un pozzetto fiscale (cfr pag. 4-5- CTU);
7 - Le fasi del processo depurativo delle acque derivanti dal lavaggio dei mezzi avviene in tal modo: l'acqua contenente solidi, oli ed idrocarburi viene raccolta in una prima vasca;
da qui transita nel secondo serbatoio epurata dei solidi grossolani;
nel disoleatore, poi, i liquidi leggeri passano in superficie, mentre le eventuali emulsioni (miscele di acqua ed olii/idrocarburi) vengono bloccate dal filtro a coalescenza;
nel biofiltro (Planfilfer) avviene la vera e propria depurazioni dei reflui mediante il passaggio attraverso uno strato di carbone attivo;
si innesca un processo volto all'eliminazione delle sostanze inquinanti in modo da lasciare solo acqua pura destinata allo scarico (cfr pagg. 5-6);
- La prima operazione effettuata dal personale di ha riguardato l'interramento del Parte_1 serbatoio Planfilter riempito a metà di acqua secondo le istruzioni consegnate;
- Una volta sistemato l'impianto, prima della messa in funzione ed il conseguente svuotamento del Planfilter, questo serbatoio si è alzato da terra rendendo necessario l'intervento di un mezzo meccanico della ditta Masa srl per il suo riposizionamento;
- Effettuato, per il tramite di , dipendente ditta il collaudo, l'impianto Parte_3 CP_6
è entrato in funzione, tuttavia, è stato lamentato un funzionamento derivante dal fatto che i reflui, dalle analisi effettuate, continuavano a presentare valore superiori ai limiti di soglia;
- La CTU a questo punto ha dato atto di quanto in effetti ampiamente risultante dal corposo materiale documentale versato in atti ovvero che: a) vi è stata la formale contestazione da parte di in data 25 aprile 2006; b) tra la medesima società e Parte_1 Controparte_2
è intervenuta, in data 22 giugno 2006, una transazione in forza della quale la produttrice si è impegnata al ripristino del corretto funzionamento dell'impianto mediante la sostituzione del diffusore, della pompa ed intervenendo anche sul tubo di espressione;
c) nonostante tali interventi, i problemi non sono stati risolti tant'è vero che per lo smaltimento dei reflui Pt_1
[... è stata costretta a rivolgersi a ditte specializzate;
- Nel corso dell'ispezione effettuata, l'esperto ha, in effetti, riscontrato l'abbassamento del livello idrico nel volume di chiarificazione del Planfilter nonché “…..fuoriuscita di acqua dal fondo del contenitore in calcestruzzo del disoleatore Planoil, indice del refluire di acqua dal
Planfilter al Planoil” (cfr pag 6); “ …nel passaggio della reflua dal serbatoio di secondo accumulo al Planfilter attraverso il disoleatore Planoil non si registra in quest'ultimo un'adeguata separazione di oli idrocarburi che contribuisce ad inficiare la capacità depurativa dei carboni attivi” (cfr pag 7);
Le prove orali hanno evidenziato in particolare attraverso l'escussione dei testi e Tes_1 Tes_2
che: Pt_3
a) l'installazione dell'impianto è stata effettuata dal personale;
Parte_1
8 b) il collaudo è stato eseguito dopo l'episodio, citato anche dal CTU, del sollevamento del serbatoio;
c) il teste all'udienza del 29 ottobre 2009, ha dichiarato (rispondendo al capitolo n. 4 della Pt_3 seconda memoria ex art. 183 cpc di aver inserito due prolunghe avendo specificato “…è vero Pt_1 che ho inserito due prolunghe all'impianto perché si erano lesionati due tubi posti all'interno del depuratore durante le operazioni di ricollocamento e di sollevamento da terra del serbatoio”; ciò nonostante il problema lamentato da ha continuato a manifestarsi;
Pt_1
d) con la consegna dell'impianto vi è stata anche la trasmissione delle istruzioni per il montaggio;
e) il teste Ing. ha confermato il contenuto della relazione a sua firma (cfr doc 29 delle Testimone_3 produzioni di parte appellante) da cui è emersa l'esistenza di una grave carenza progettuale dell'impianto;
3.2.3. A tale quadro probatorio, vanno poi aggiunte alcune decisive considerazioni in punto di diritto.
La giurisprudenza, in situazioni sostanzialmente analoghe a quella che ci occupa (diversa dall'ipotesi dell'aliud pro alio che pertanto deve escludersi nel caso di specie), ha individuato con la sentenza a
Sezioni Unite ( n. 11748 del 2019 intervenuta nelle more del contenzioso in esame) i seguenti principi:
a) “La vendita di cosa viziata non integra l'inadempimento di un'obbligazione da parte del venditore bensì una violazione della lex contractus per imperfetta attuazione del risultato traslativo che dà luogo ad una responsabilità contrattuale speciale la quale prescinde da un giudizio di colpevolezza”;
b) “In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, grava sul compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c. l'onere di provare
l'esistenza dei vizi del bene compravenduto, non trovando applicazione la regola di riparto degli oneri probatori stabilita, per il caso di inesatto adempimento, dalla sentenza n. 13533 del 2001 delle sezioni unite”;
c) “Il vizio redibitorio (ex art. 1490 c.c.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (ex 1497
c.c.), pur presupponendo l'appartenenza della cosa oggetto della compravendita al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni ed i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda riguarda la natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali che influiscono sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra; entrambe le ipotesi si distinguono, poi, dalla consegna di "aliud pro alio" che si configura nell'ipotesi di cosa appartenente ad un genere del tutto diverso o con difetti tali, da non poter assolvere alla sua funzione naturale
o a quella ritenuta essenziale dalle parti” (cfr Corte Appello Lecce, Sez II, 7.7.2022 n. 798);
9 d) In altri termini, “…in tema di compravendita, l'obbligo di garanzia per vizi della cosa venduta dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della actio quanti minoris o della actio redhibitoria. Ne consegue che, essendo dette azioni fondate sul solo dato obiettivo dell'esistenza di vizi” (cfr Cass Civ, Sez II, 26.9.2024 n. 25747);
3.2.4. E' quindi possibile trarre le seguenti considerazioni conclusive.
L'impianto di depurazione oggetto di causa ha presentato un evidente ed acclarato difetto di corretto funzionamento non provvedendo, per le ragioni analiticamente indicate dal CTU (peraltro neppure adeguatamente oggetto di specifica censura), al regolare e corretto smaltimento dei reflui derivanti dalle operazioni di lavaggio dei veicoli così impendendo la separazione delle sostanze inquinanti e comunque il rispetto dei limiti tabellari previsti dalla normativa di settore.
Tali problematiche devono ritenersi certamente tali da rendere il bene non idoneo all'utilizzo per cui
è stato acquistato tant'è vero che si è resa necessaria la sua sostituzione.
Le problematiche hanno continuato a persistere anche dopo l'intervento che nell'ottica di una definizione transattiva della vicenda è stato effettuato con sostituzione di alcune componenti da parte della società che ha prodotto l'impianto.
Alla luce di quanto sin qui esposto, le considerazioni conclusive a cui è pervenuto il primo giudice non possono essere condivise in quanto:
- Corrisponde al vero che la consulenza non ha operato alcuna valutazione in ordine alle responsabilità;
- Tuttavia, dalla disamina della CTU non è emersa la presenza di una crepa nel serbatoio del secondo accumulo da cui si è inferita una possibile causa della tracimazione dei reflui (cfr pag. 7 della sentenza);
- L'esperto nell'elaborato ha rilevato che nel corso del sopralluogo del 16 marzo 2007, come già evidenziato che la “fuoriuscita di acqua dal fondo del contenitore in calcestruzzo del disoleatore Planoil, indice del refluire di acqua dal Planfilter al Planoil” è conseguenza dell'innalzamento del livello idrico di digestione;
- La ha pertanto assolto all'onere probatorio posto a suo carico;
CP_7
- L'eventuale errato posizionamento del serbatoio non ha inciso sulla funzionalità dell'impianto derivante piuttosto da un difetto strutturale che ha impedito allo stesso di svolgere la principale
10 funzione per cui è stato acquistato ovvero la depurazione dei reflui dalle sostanze inquinanti
(ovvero olii e combustibili);
- Allo stesso tempo, non è decisiva, ai fini di un diverso inquadramento dei fatti, la circostanza rappresentata dalla parte appellata relativa al fatto che comunque l'impianto ha continuato a funzionare;
- Nel documento n. 22 prodotto dall'appellante e richiamato anche dal CTU sono stati riportati gli interventi effettuati soprattutto per porre rimedio all'abbassamento del livello idrico del volume di chiarificazione del Planfilter;
- Nella relazione dell'ing. ( non considerata nella sentenza di primo grado) vi è un Tes_2 chiaro riferimento ad un difetto nella progettazione dell'impianto;
In conclusione, quindi, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto di vendita n. 405580644 dell'impianto di depurazione Planwash 4800 matr. 4303.
3.3. All'accoglimento della domanda di risoluzione, inquadrata quindi all'interno dello schema tipico dell'art. 1492 cod civ, conseguono gli effetti restitutori (che vanno distinti rispetto a quelli risarcitori), espressamente richiesti nella fattispecie da e consistenti: CP_7
a) nell'offerta (di cui va dato atto) formale della predetta società di restituzione dell'impianto sopra indicato;
b) nella condanna di alla restituzione della somma di € 13.203,50 per l'acquisto CP_1 dell'impianto (cfr. pag. 58 del doc. 1 del fascicolo di parte appellante); non può, di contro trovare accoglimento la richiesta di restituzione dell'importo di € 1.096,25 a titolo di interessi in difetto di prova dell'avvenuto pagamento;
sull'importo di € 13.203,50 vanno applicati gli interessi al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo;
3.4.Quanto al risarcimento del danno, merita osservare quanto segue.
Agli atti di causa, risulta presente unicamente la documentazione relativa alle spese sostenute per le analisi sui campioni di reflui (per € 574,00) nonché quelle per lo smaltimento delle acque (per €
915,00).
Tali importi, quindi, per un totale di € 1.489,00 costituiscono voce di danno emergente certamente dimostrato.
Per le ulteriori poste di danno, invece, la domanda non può trovare accoglimento.
Tanto vale, anzitutto, per l'importo di € 1.000 sostenuto per le operazioni di scavo per il riposizionamento del serbatoio, non potendosi attribuire tale spesa alla ditta acquirente.
11 Per quanto concerne, invece, le restanti voci (danno da fermo impianto, spesa sostenuta per noleggio gru, rimozione depuratore, differenza tra il prezzo pagato per l'acquisto del vecchio impianto e quello versato per il nuovo) vi è l'assenza del benchè minimo riscontro probatorio.
L'appellante, infatti, si è richiamata integralmente alla produzione documentale (ragionevolmente depositata in formato cartaceo nel corso del primo grado), ma non presente agli atti del presente giudizio.
L'assenza di tale materiale (peraltro non rinvenuto neppure nel fascicolo d'ufficio del primo giudizio di appello) non può che comportare il rigetto della domanda.
Quindi, in conclusione, a titolo di ristoro del danno emergente patito, deve riconoscersi alla Parte_1 la somma di € 1.489,00. Trattandosi di debito di valore, su tale importo vanno applicati gli interessi sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo così determinato, devono applicarsi gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado sino al soddisfo
4.1. In ultimo, le spese di lite devono seguire per tutti i gradi la soccombenza attenendosi al criterio del decisum per essere di seguito così regolate. Quanto alla individuazione della tariffa in concreto applicabile deve farsi applicazione dei seguenti principi elaborati dalla giurisprudenza:
- “I nuovi parametri fissati dal decreto ministeriale n. 55/14 si applicano a tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale delle spese intervenga successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante al professionista che a quella data non abbia ancora completato la propria opera professionale, ancorché la sua prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate” (cfr Cass Civ, 20.11.2023 n. 32093);
- “In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la
12 nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza” (cfr Cass Civ, Sez III,
13.7.2021 n. 19989);
- “In caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione, mentre gli onorari nel giudizio di legittimità vanno liquidati con riferimento al tempo dell'esaurimento di tale giudizio, con la conseguenza che, ove la liquidazione sia fatta dal giudice del rinvio, restano irrilevanti eventuali mutamenti della tariffa successivamente intervenuti” (cfr Cass Civ, Sez II, 3.9.2021 n. 23873);
In altri termini, poiché la fase di merito (e la relativa attività professionale dell'avvocato) e quella di legittimità si sono conclusi con il presente giudizio di rinvio, i parametri da applicare per la liquidazione delle spese sono quelli del D.M. n. 147 del 13 agosto 2022.
Si procede, pertanto, alla liquidazione nei termini di seguito indicati:
a) Per il giudizio di primo grado, deve essere condannata alla rifusione, in favore di CP_1
delle spese di lite che si liquida in € 237,00 Parte_4 per spese e di € 5.077,00 per compensi professionali oltre al 15% su detto importo per rimborso spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
b) Per ciascuno dei giudizio di appello, fase istruttoria e di trattazione esclusa in quanto non dovuta, deve essere condannata alla rifusione, in favore di CP_1 [...]
delle spese di lite che si liquida in € 355,50 spese e di € Parte_4
3.966,00per ciascuno dei due giudizi per compensi professionali oltre al 15% su detto importo per rimborso spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) Per il giudizio di cassazione, deve essere condannata alla rifusione, in favore di CP_1
delle spese di lite che si liquida € 355,50 per Parte_4 spese e dio € 3.082,00 per compensi professionali oltre al 15% su detto importo per rimborso spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
5. Le spese di CTU dell'ATP vanno poste, secondo il principio della soccombenza, a carico di
CP_1
La sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.
PQM
13 La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 53/12 del Tribunale di Chieti così decide nel contraddittorio delle parti:
a) Dichiara la contumacia di Controparte_2
b) In parziale accoglimento della domanda proposta da Parte_4 dichiara la risoluzione del contratto di vendita n. 405580644 intercorso con avente CP_1 ad oggetto l' dell'impianto di depurazione Planwash 4800 matr 4303;
c) Condanna alla restituzione, in favore di CP_1 Parte_5 della somma di 13.203,50 oltre interessi come indicato in parte motiva;
d) Prende atto dell'offerta (di cui va dato atto) formale della predetta società di restituzione dell'impianto sopra indicato;
e) Condanna al pagamento, in favore, di della CP_1 Parte_5 somma di € 1.489,00 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva;
f) Condanna alla rifusione in favore di delle CP_1 Parte_5 spese del primo grado che liquida in € 237,00 per spese e di € 5.077,00 per compensi oltre al
15 % per rimborso spese forfetarie su tale importo, oltre IVA e CPA dovuti come per legge;
g) Condanna alla rifusione in favore di delle CP_1 Parte_5 spese dei due giudizi di appello che liquida in € 355,50 per spese e di € 3.966,00 per compensi oltre al 15 % per rimborso spese forfetarie su tale importo, oltre IVA e CPA dovuti come per legge;
h) Condanna alla rifusione in favore di delle CP_1 Parte_5 spese del giudizio di cassazione che liquida in € 355,50 e di € 3.082,00 per compensi oltre al
15 % per rimborso spese forfetarie su tale importo, oltre IVA e CPA dovuti come per legge;
i) Pone le spese della CTU espletata nell'ATP a carico di CP_1
La sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio da remoto del 1 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
14