Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/07/2025, n. 914
CA
Sentenza 28 luglio 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte d'Appello dell'Aquila, in sede di rinvio a seguito di cassazione con rinvio della propria precedente decisione, ha esaminato la controversia promossa da una società (Parte_1) nei confronti di un'altra società (CP_1) e di una terza chiamata in causa (Controparte_2), avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di compravendita di un impianto di depurazione e riciclo acqua, nonché il risarcimento dei danni. La società attrice aveva lamentato il malfunzionamento dell'impianto, deducendo vizi tali da renderlo inidoneo all'uso o configurando un'ipotesi di aliud pro alio, chiedendo la restituzione del corrispettivo e il risarcimento dei danni. La convenuta (CP_1) aveva eccepito la decadenza e la prescrizione della denuncia dei vizi, contestando nel merito la fondatezza della domanda e chiamando in causa la produttrice dell'impianto (Controparte_2). Il Tribunale di Chieti aveva rigettato le eccezioni preliminari ma, nel merito, aveva concluso per un quadro probatorio deficitario, rigettando la domanda. La Corte d'Appello, in precedente giudizio, aveva rigettato l'appello, ritenendo la domanda prescritta in base all'interpretazione prevalente all'epoca sull'efficacia interruttiva degli atti stragiudiziali. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso della società attrice, aveva cassato la sentenza d'appello, ritenendo che un atto stragiudiziale potesse interrompere la prescrizione, e aveva rinviato la causa alla Corte d'Appello dell'Aquila per un nuovo esame. In sede di rinvio, la società attrice ha riproposto le proprie argomentazioni, concentrando le domande solo nei confronti di CP_1, mentre quest'ultima ha reiterato l'eccezione di decadenza e contestato nel merito la domanda. La curatela del fallimento di Controparte_2, ritualmente evocata, non si è costituita, venendo dichiarata contumace.

La Corte d'Appello dell'Aquila, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Cassazione in tema di giudizio di rinvio proprio, ha circoscritto il thema decidendum alle questioni non coperte dalla pronuncia di legittimità, ovvero la decadenza dell'azione di garanzia e la sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto. Ha preliminarmente rigettato l'eccezione di decadenza sollevata da CP_1, ritenendo che la decorrenza del termine per la denuncia dei vizi non potesse coincidere con la consegna dell'impianto, ma con la successiva conoscenza effettiva dei difetti, emersa con le analisi del 18 aprile 2006 e la conseguente contestazione del 25 aprile 2006. Nel merito, la Corte ha accolto parzialmente la domanda di risoluzione del contratto, inquadrandola nell'ambito della garanzia per vizi ex art. 1492 c.c. e non nell'ipotesi di aliud pro alio. Ha ritenuto sussistenti i vizi lamentati, tali da rendere l'impianto inidoneo all'uso, evidenziando come le problematiche di smaltimento dei reflui persistessero anche dopo gli interventi correttivi effettuati dalla produttrice. Di conseguenza, ha condannato CP_1 alla restituzione del corrispettivo versato (€ 13.203,50) oltre interessi legali, e al risarcimento del danno emergente per spese di analisi e smaltimento reflui (€ 1.489,00) oltre interessi e rivalutazione. Ha rigettato la richiesta di restituzione degli interessi sul corrispettivo e le ulteriori voci di danno per carenza probatoria. Le spese processuali, seguendo il principio della soccombenza, sono state poste a carico di CP_1 per tutti i gradi di giudizio, liquidate secondo i parametri vigenti al momento della decisione.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/07/2025, n. 914
    Giurisdizione : Corte d'Appello L'Aquila
    Numero : 914
    Data del deposito : 28 luglio 2025

    Testo completo