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Sentenza 7 febbraio 2024
Sentenza 7 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/02/2024, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2261/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2261/2021
Oggi 7 febbraio 2024 ad ore 9,20 innanzi al dott. Dario Giuseppe Rapino, sono comparsi:
Per l'avv. SERAFINI SARA, la quale si riporta ai propri Parte_1 scritti difensivi e in particolare alla memoria conclusiva chiedendo l'integrale accoglimento della domanda e insistendo per l'ammissione della ctu.
Per l'avv. CROCE MARIA, oggi sostituito dall'avv. Croce Claudio, il quale si Org_1 riporta alla comparsa conclusionale depositata ed agli altri atti difensivi.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che siglati dal giudice vengono allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice riserva sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. da depositarsi all'esito della odierna Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Dario Giuseppe Rapino
Alle ore 15,25, nell'assenza delle parti, viene riaperto il presente verbale, onde darsi atto del deposito della sentenza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e di cui è data lettura.
Verbale chiuso alle ore 15,30.
Il Giudice
dott. Dario Giuseppe Rapino
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Giuseppe Rapino ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2261/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SERAFINI SARA, elettivamente domiciliata in Via Seneca 22, PESCARA, presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CROCE MARIA, elettivamente Org_1 P.IVA_1 domiciliata in VIALE BOVIO N. 95, PESCARA, presso il difensore
CONVENUTA
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. I fatti di causa possono così compendiarsi:
ha convenuto in giudizio e la Compagnia Parte_1 Controparte_1 assicuratrice per la responsabilità civile di quest'ultimo, al fine di sentirli Controparte_2 condannare al pagamento in solido della complessiva somma di € 51.895,76, a titolo di ristoro dei danni conseguiti dall'investimento subito in data 2/11/2019 in Corso Umberto I di Montesilvano da parte dell'autovettura targata DB839SF guidata dal , che causava le lesioni refertate in CP_1
atti.
Si è costituita in giudizio la sola , restando contumace l'altro convenuto, la quale Controparte_2
ha concluso per il rigetto della domanda, essendosi il sinistro verificato per colpa esclusiva dell'attrice, la quale urtava la parte posteriore sinistra dell'auto ferma ed incolonnata.
pagina 2 di 5 Istruita a mezzo di produzioni documentali e prove orali, la causa, sulle conclusioni rassegnate come in atti, è pervenuta a decisione.
2. Alla luce della rituale istruttoria, può affermarsi con certezza che il giorno 2 novembre 2019 l'attrice restava vittima di una caduta al Corso Umberto I di Montesilvano e che Parte_1 tale incidente fu conseguente all'urto della stessa con l'auto targata DB839SF, alla cui guida vi era il convenuto . Controparte_1
Hanno riferito al riguardo tutti i testimoni presenti alla scena, i quali hanno altresì precisato che la
[...]
stesse attraversando la strada non sulle strisce pedonali e recando in mano cartoni contenenti Parte_1
pizza.
Dette univoche dichiarazioni, tuttavia, confliggono in ordine a due circostanze fondamentali ai fini del dirimere, ossia se l'auto fosse o meno in movimento al momento dell'impatto e dove questo sia avvenuto: l'attrice sostiene che venne investita con la parte anteriore del mezzo che procedeva nel traffico, la convenuta, al contrario, adduce che l'urto avvenne nella parte posteriore dell'auto ferma in colonna.
In merito, i testi escussi hanno riferito come di seguito.
: “io ero sul luogo del sinistro all'altezza di una pizzeria ubicata su corso Umberto di CP_3
Montesilvano, in attesa che arrivasse mia moglie e ho visto una signora che mentre attraversava la strada, veniva investita da un suv…c'era traffico e il suv che ha investito la signora era in movimento, non ricordo la targa né so chi guidasse… preciso che il suv l'ha colpita con la parte anteriore. Ricordo che la signora aveva qualcosa in mano di non ingombrante ma non ricordo cosa fosse. Ricordo, infine, che sul luogo ci sono le strisce pedonali ma non so dire se la signora fosse sulle strisce o lì vicino".
: “quel giorno mi trovavo sul posto e ho assistito al sinistro…ero sulla mia vettura Testimone_1
all'incrocio tra corso Umberto e via di Blasio e la signora ha attraversato davanti a noi che giravamo
a sinistra…la signora uscendo dalla pizzeria, nell'attraversare, sbatteva nella parte posteriore sinistra del suv. Preciso che il suv era praticamente fermo per il traffico, che si camminava a passo d'uomo e la signora ha attraversato da dietro la vettura…la signora ha sbattuto contro la parte posteriore sinistra dell' auto tra la ruota e il paraurti…la signora portava un vassoio piccolo con alcuni pezzi di pizza,,,ho prestato soccorso alla signora che nell' immediatezza ha ammesso di non aver visto l'auto però dopo un po' è arrivata la figlia accompagnata da un uomo che la invitava a cambiare versione”.
: “ero presente sul luogo e mi trovavo sul lato del marciapiede dove si trova la Testimone_2
pizzeria e stavo per attraversare la strada. Ho visto la signora che stando sullo stesso mio marciapiede, attraversava la strada…ho visto un suv che colpiva la signora. Preciso che c'era traffico, pagina 3 di 5 si camminava a passo d'uomo ed il suv viaggiava verso sud…i veicoli camminavano incolonnati nel traffico…ho visto l'investimento ma non so dire se é stata investita con la ruota anteriore o posteriore…so che sul posto ci sono strisce pedonali e la signora era distante qualche metro dalle stesse".
: “ero terza trasportata sul veicolo condotto dal uto era ferma Testimone_3 Persona_1
in coda lungo Corso Umberto di Montesilvano ed io ero seduta nel lato posteriore dell'auto dietro al conducente e ho udito una botta violenta dietro di me…io dopo la botta mi sono prima affacciata e poi sono scesa dall'auto insieme agli altri ed abbiamo visto una signora a terra che aveva sbattuto contro
l'auto…sulla carrozzeria posta sopra la ruota posteriore sinistra si vedeva anche un piccolo segno dove aveva sbattuto la signora...la signora aveva attraversato fuori dalle strisce pedonali . Ricordo che io avevo fatto anche un video dell'incidente e si vedeva la macchina ferma e la signora accanto alla ruota posteriore della macchina….La signora portava un cartone di pizza in mano”.
3. Va qui rammentato che l'onere della prova è una regola che trova il proprio fondamento nel principio giuridico tradizionale secondo cui onus probandi incumbit ei qui dicit, che si sostanzia essenzialmente nel porre a carico della parte, che allega un fatto a sé favorevole, il dovere di darne prova dell'esistenza.
In altre parole, secondo la lettera della legge (art. 2697, 1° comma, c.c.), “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Allo stesso modo, “chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato
o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda” (art. 2697, 2° comma, c.c.).
La regola di giudizio è una regola strettamente legata a quella disciplinante l'onere della prova.
La disciplina dell'onere della prova, infatti, diventa criterio per regolare il giudizio del giudice, il quale
è tenuto a ritenere non vero il fatto incerto ovvero il fatto non provato.
Facendo corretta applicazione alla fattispecie di siffatte regole ordinamentali, deve concludersi che il diritto azionato in giudizio dall'attrice non appare sorretto da adeguata dimostrazione nei suoi fatti costitutivi, sussistendo difetto di prova allorquando alle circostanze allegate si contrappongono uguali e contrarie circostanze, né tra le prove testimoniali contrastanti può darsi prevalenza alle une piuttosto che alle altre, rivelandosi tutte dichiarazioni intrinsecamente coerenti e prive di contraddizioni, ancorchè susciti qualche perplessità quanto riferito dalla teste , la quale non è stata in Testimone_2 grado di precisare se l'urto tra la pedone ed il mezzo sia avvenuto nella parte anteriore o posteriore di quest'ultimo.
Per quanto precede, la domanda non può essere accolta e, in ragione delle motivazioni sopra esposte,
pagina 4 di 5 sussistono gravi e fondati motivi per la integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
la domanda attrice
DICHIARA
integralmente compensate tra le parti le spese processuali
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Pescara, 7 febbraio 2024
Il Giudice dott. Dario Giuseppe Rapino
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2261/2021
Oggi 7 febbraio 2024 ad ore 9,20 innanzi al dott. Dario Giuseppe Rapino, sono comparsi:
Per l'avv. SERAFINI SARA, la quale si riporta ai propri Parte_1 scritti difensivi e in particolare alla memoria conclusiva chiedendo l'integrale accoglimento della domanda e insistendo per l'ammissione della ctu.
Per l'avv. CROCE MARIA, oggi sostituito dall'avv. Croce Claudio, il quale si Org_1 riporta alla comparsa conclusionale depositata ed agli altri atti difensivi.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che siglati dal giudice vengono allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice riserva sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. da depositarsi all'esito della odierna Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Dario Giuseppe Rapino
Alle ore 15,25, nell'assenza delle parti, viene riaperto il presente verbale, onde darsi atto del deposito della sentenza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e di cui è data lettura.
Verbale chiuso alle ore 15,30.
Il Giudice
dott. Dario Giuseppe Rapino
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Giuseppe Rapino ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2261/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SERAFINI SARA, elettivamente domiciliata in Via Seneca 22, PESCARA, presso il difensore
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CROCE MARIA, elettivamente Org_1 P.IVA_1 domiciliata in VIALE BOVIO N. 95, PESCARA, presso il difensore
CONVENUTA
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. I fatti di causa possono così compendiarsi:
ha convenuto in giudizio e la Compagnia Parte_1 Controparte_1 assicuratrice per la responsabilità civile di quest'ultimo, al fine di sentirli Controparte_2 condannare al pagamento in solido della complessiva somma di € 51.895,76, a titolo di ristoro dei danni conseguiti dall'investimento subito in data 2/11/2019 in Corso Umberto I di Montesilvano da parte dell'autovettura targata DB839SF guidata dal , che causava le lesioni refertate in CP_1
atti.
Si è costituita in giudizio la sola , restando contumace l'altro convenuto, la quale Controparte_2
ha concluso per il rigetto della domanda, essendosi il sinistro verificato per colpa esclusiva dell'attrice, la quale urtava la parte posteriore sinistra dell'auto ferma ed incolonnata.
pagina 2 di 5 Istruita a mezzo di produzioni documentali e prove orali, la causa, sulle conclusioni rassegnate come in atti, è pervenuta a decisione.
2. Alla luce della rituale istruttoria, può affermarsi con certezza che il giorno 2 novembre 2019 l'attrice restava vittima di una caduta al Corso Umberto I di Montesilvano e che Parte_1 tale incidente fu conseguente all'urto della stessa con l'auto targata DB839SF, alla cui guida vi era il convenuto . Controparte_1
Hanno riferito al riguardo tutti i testimoni presenti alla scena, i quali hanno altresì precisato che la
[...]
stesse attraversando la strada non sulle strisce pedonali e recando in mano cartoni contenenti Parte_1
pizza.
Dette univoche dichiarazioni, tuttavia, confliggono in ordine a due circostanze fondamentali ai fini del dirimere, ossia se l'auto fosse o meno in movimento al momento dell'impatto e dove questo sia avvenuto: l'attrice sostiene che venne investita con la parte anteriore del mezzo che procedeva nel traffico, la convenuta, al contrario, adduce che l'urto avvenne nella parte posteriore dell'auto ferma in colonna.
In merito, i testi escussi hanno riferito come di seguito.
: “io ero sul luogo del sinistro all'altezza di una pizzeria ubicata su corso Umberto di CP_3
Montesilvano, in attesa che arrivasse mia moglie e ho visto una signora che mentre attraversava la strada, veniva investita da un suv…c'era traffico e il suv che ha investito la signora era in movimento, non ricordo la targa né so chi guidasse… preciso che il suv l'ha colpita con la parte anteriore. Ricordo che la signora aveva qualcosa in mano di non ingombrante ma non ricordo cosa fosse. Ricordo, infine, che sul luogo ci sono le strisce pedonali ma non so dire se la signora fosse sulle strisce o lì vicino".
: “quel giorno mi trovavo sul posto e ho assistito al sinistro…ero sulla mia vettura Testimone_1
all'incrocio tra corso Umberto e via di Blasio e la signora ha attraversato davanti a noi che giravamo
a sinistra…la signora uscendo dalla pizzeria, nell'attraversare, sbatteva nella parte posteriore sinistra del suv. Preciso che il suv era praticamente fermo per il traffico, che si camminava a passo d'uomo e la signora ha attraversato da dietro la vettura…la signora ha sbattuto contro la parte posteriore sinistra dell' auto tra la ruota e il paraurti…la signora portava un vassoio piccolo con alcuni pezzi di pizza,,,ho prestato soccorso alla signora che nell' immediatezza ha ammesso di non aver visto l'auto però dopo un po' è arrivata la figlia accompagnata da un uomo che la invitava a cambiare versione”.
: “ero presente sul luogo e mi trovavo sul lato del marciapiede dove si trova la Testimone_2
pizzeria e stavo per attraversare la strada. Ho visto la signora che stando sullo stesso mio marciapiede, attraversava la strada…ho visto un suv che colpiva la signora. Preciso che c'era traffico, pagina 3 di 5 si camminava a passo d'uomo ed il suv viaggiava verso sud…i veicoli camminavano incolonnati nel traffico…ho visto l'investimento ma non so dire se é stata investita con la ruota anteriore o posteriore…so che sul posto ci sono strisce pedonali e la signora era distante qualche metro dalle stesse".
: “ero terza trasportata sul veicolo condotto dal uto era ferma Testimone_3 Persona_1
in coda lungo Corso Umberto di Montesilvano ed io ero seduta nel lato posteriore dell'auto dietro al conducente e ho udito una botta violenta dietro di me…io dopo la botta mi sono prima affacciata e poi sono scesa dall'auto insieme agli altri ed abbiamo visto una signora a terra che aveva sbattuto contro
l'auto…sulla carrozzeria posta sopra la ruota posteriore sinistra si vedeva anche un piccolo segno dove aveva sbattuto la signora...la signora aveva attraversato fuori dalle strisce pedonali . Ricordo che io avevo fatto anche un video dell'incidente e si vedeva la macchina ferma e la signora accanto alla ruota posteriore della macchina….La signora portava un cartone di pizza in mano”.
3. Va qui rammentato che l'onere della prova è una regola che trova il proprio fondamento nel principio giuridico tradizionale secondo cui onus probandi incumbit ei qui dicit, che si sostanzia essenzialmente nel porre a carico della parte, che allega un fatto a sé favorevole, il dovere di darne prova dell'esistenza.
In altre parole, secondo la lettera della legge (art. 2697, 1° comma, c.c.), “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Allo stesso modo, “chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato
o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda” (art. 2697, 2° comma, c.c.).
La regola di giudizio è una regola strettamente legata a quella disciplinante l'onere della prova.
La disciplina dell'onere della prova, infatti, diventa criterio per regolare il giudizio del giudice, il quale
è tenuto a ritenere non vero il fatto incerto ovvero il fatto non provato.
Facendo corretta applicazione alla fattispecie di siffatte regole ordinamentali, deve concludersi che il diritto azionato in giudizio dall'attrice non appare sorretto da adeguata dimostrazione nei suoi fatti costitutivi, sussistendo difetto di prova allorquando alle circostanze allegate si contrappongono uguali e contrarie circostanze, né tra le prove testimoniali contrastanti può darsi prevalenza alle une piuttosto che alle altre, rivelandosi tutte dichiarazioni intrinsecamente coerenti e prive di contraddizioni, ancorchè susciti qualche perplessità quanto riferito dalla teste , la quale non è stata in Testimone_2 grado di precisare se l'urto tra la pedone ed il mezzo sia avvenuto nella parte anteriore o posteriore di quest'ultimo.
Per quanto precede, la domanda non può essere accolta e, in ragione delle motivazioni sopra esposte,
pagina 4 di 5 sussistono gravi e fondati motivi per la integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
la domanda attrice
DICHIARA
integralmente compensate tra le parti le spese processuali
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Pescara, 7 febbraio 2024
Il Giudice dott. Dario Giuseppe Rapino
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