Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/05/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Giovanna De Marco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 116 del R.G.A.C. dell'anno 2022, e vertente
TRA
(C.F.: n.q. di titolare della struttura Parte_1 C.F._1 ricettiva Bed & Breakfast “Sole Luna”, rappresentato e difeso dall'Avv. Oreste Via;
ATTORE
E
in p.l.r.p.t, (P.I. ); CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni;
CONCLUSIONI Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso di essere titolare della struttura ricettiva Bed & Parte_1
Breakfast denominata “Sole Luna”, con Sede in Rende (CS), alla Via Santa Chiara, in attività dal 2017, che, al fine di assicurare l'approvvigionamento di energia elettrica alla struttura, l'istante procedeva a stipulare apposito contratto di fornitura di energia elettrica con Servizio Elettrico Nazionale S.p.A., assegnatario del Numero POD
IT001E775171294, che, in data 18.01.2018, un soggetto diverso dall'odierno attore, residente nei pressi della struttura ricettiva del , avanzava ad E-Distribuzione Pt_1
S.p.A. apposita richiesta finalizzata allo “spostamento/demolizione impianti di rete alimentati in bassa tensione”, che rispetto alla summenzionata richiesta, giungeva, in data 08.02.2018, nota di riscontro della Soc. E-Distribuzione S.p.A. (prot. n. E-DIS-
08/02/2018-0086793), attraverso la quale l'azienda comunicava, anche all'odierno attore, quale soggetto comunque interessato, la presa in carico della suesposta richiesta di spostamento/demolizione impianti di rete alimentati in bassa tensione, che, successivamente, in data 13.07.2018, E-Distribuzione S.p.A. inviava propri addetti al
1
S.p.A., che, all'esito delle predette operazioni, immediatamente dopo la riattivazione del flusso elettrico da parte degli operatori , la struttura nella titolarità dell'odierno CP_1
attore subiva ingenti danni, che, invero, non appena fu riallacciata alla rete l'alimentazione elettrica, un evidente ed ingiustificato sovraccarico di energia provocava corto circuito su buona parte degli elettrodomestici e delle altre apparecchiature elettroniche in uso presso la struttura, arrecandovi danni tali da rendere le stesse irrimediabilmente inutilizzabili, che, in seguito al suddetto avvenimento,
l'attore, al fine di ripristinare le condizioni necessarie alla normale gestione dell'attività ricettiva del ha sopportato ingenti spese necessarie per il ripristino Parte_2
e/o la sostituzione degli apparecchi e degli impianti interessati dal summenzionato corto circuito, che nel corso delle operazioni svolte dagli addetti della Ditta convenuta,
l'attore si era trovato nell'impossibilità di svolgere l'attività ricettiva cui era solitamente adibita la struttura interessata dall'intervento, stante l'inidoneità di quest'ultima, rimasta sguarnita della dotazione di elettrodomestici ed apparecchiature necessarie, , che siffatta situazione permaneva per il periodo compreso tra il 13.07.2018 e il 06.09.2018 con conseguente ulteriore nocumento in termini economici causato dalla perdita di introiti che dall'attività sarebbero derivati, che con nota inviata, a mezzo PEC in data
03/08/2018, l'attore denunciava l'accaduto dapprima alla Società E– Distribuzione
S.p.A. e, contestualmente, diffidava la medesima a corrispondergli immediatamente quanto dovutogli a titolo di congruo risarcimento dei danni subiti, che a seguito del riscontro alla diffida appena nominata, inviata dalla suddetta società e datata
22.08.2018, comunicava che la ditta appaltatrice risultava Controparte_2
contrattualmente responsabile di eventuali danni a persone o cose, invitando CP_1
a prendere contatto con il stesso per la definizione del sinistro, che,
[...] Pt_1 pertanto, l'odierno attore, stante l'inerzia della Società E– Distribuzione S.p.A, provvedeva egli stesso a contattare l'impresa Cargo S.r.l. dapprima per via telefonica e, successivamente, mediante l'invio di due e-mail rispettivamente in data 26.09.2018 e
24.10.2018, senza alcun riscontro, che, stante l'insoddisfacente esito dei tentativi succitati, il avviava procedura di conciliazione on-line presso lo Sportello Pt_1
2 ARERA, appositamente creato per la composizione stragiudiziale delle controversie in materia di utenze di energia elettrica, gas e rete idrica, che, tuttavia, l'intero procedimento, risultava infruttuoso, stante l'incompatibilità tra le valutazioni effettuate dalla parte circa il quantum debeatur, che, pertanto, l'intera procedura di conciliazione si concludeva negativamente con “Verbale di accordo non raggiunto” dell'8.05.2019,
[... che con atto di citazione del 20.06.2019, l'odierno attore citava in giudizio la Società
in quanto azienda fornitrice del servizio dalla cui fruizione Controparte_2 discendeva l'occorso, onde ottenere la rifusione dei danni sopra elencati, che da tanto prendeva origine il procedimento R.G. n. 2781/2019, instaurato dinanzi al Tribunale
Civile di Cosenza, che il predetto procedimento si concludeva con Sentenza del
Tribunale di Cosenza n. 440/2021 del 20/012/2021, nella quale il G.I. si pronunciava come segue: “la particolare responsabilità prevista dall'art. 2050 c.c. incombe esclusivamente su chi esercita l'attività pericolosa e non anche su colui che tale attività ha affidato ad altri in base ad un rapporto che non determina un vincolo di subordinazione fra committente ed esecutore, quale è quello di appalto (cfr., sul punto,
Cass. n. 835/1966, nonché Cass. n. 16638/2017). Deve peraltro escludersi la possibilità di configurare una responsabilità di ai sensi degli artt. 2043 e Controparte_2
2049 c.c., atteso che non risulta allegato né dimostrato che la società convenuta abbia fornito un contributo causale all'avverarsi del danno per aver scelto un appaltatore inaffidabile, si sia avvalso di una impresa palesemente inadeguata ovvero per avere posto l'appaltatore nella posizione di nudus minister, impartendogli direttive ed ingerendosi nell'attività al punto da imporgli l'esecuzione di lavori di per sé pericolosi.
Al riguardo va infatti osservato che la deduzione secondo cui la gode di CP_1
organizzazione tecnica qualificata che opera con propria organizzazione ed a proprio rischio per conto della società convenuta in molte opere simili a quella per cui è causa ed in molte regioni del mezzogiorno d'Italia, non è stata contestata né confutata da parte attrice – che ha peraltro avviato la procedura di conciliazione proprio con la ditta esecutrice dei lavori -, pur essendo gravata dal relativo onere in qualità di danneggiata”, che alla luce delle succitate risultanze, parte attrice riprendeva contatto con la CP_3
odierna convenuta al fine di ottenerne il risarcimento dei danni dalla prima patiti, che, invero, in data 21.05.2021, veniva inoltrata istanza di mediazione civile e commerciale ex D.Lgs. 28/2010, che si concludeva con verbale di mancata adesione del 29.06.2021;
3 tanto premesso, l'odierno attore citava in giudizio rassegando le seguenti CP_1 conclusioni: “Voglia, l'Ill. mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: • Riconoscere e dichiarare la sussistenza in capo alla della CP_1
responsabilità oggettiva ex art. 2050 C.C. per i danni subiti dal Sig. Parte_1
, per i motivi dedotti in narrativa;
• In subordine, riconoscere e dichiarare la
[...]
sussistenza in capo alla della responsabilità extracontrattuale ex art. Controparte_4
2043 C.C. per i danni subiti dal Sig. , per i motivi dedotti in Parte_1 narrativa;
• In ogni caso, per l'effetto, condannare la a corrispondere Controparte_4 al sig. un risarcimento complessivamente pari ad €. 7.971,98, Parte_1
quale ristoro del danno emergente subito a seguito dell'occorso per cui è narrativa, od altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
• Per l'ulteriore effetto, condannare la a corrispondere al sig. un risarcimento Controparte_4 Parte_1
complessivamente pari ad €. 4.950,00, quale ristoro del danno da perdita di chance subito a seguito dell'occorso per cui è narrativa, od altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
• Con vittoria di spese e competenze del giudizio”. non si costituiva. CP_1
La domanda è fondata, nei limiti di cui in parte motiva.
Infatti, risulta provato a mezzo dei testi escussi nel corso del giudizio, che, in data 13/07/2018, venivano eseguite lavorazioni sulla linea elettrica della Soc. E-
Distribuzione S.p.A. nei pressi della struttura ove è ubicato il Bed & Breakfast “Sole
Luna” di proprietà del Sig. , che vi è stato uno sbalzo di energia Parte_1
che ha cagionato dei danni, per come riferito dai testi e Testimone_1 Tes_2
, della cui attendibilità non è dato dubitare, atteso che sono risultati entrambi
[...]
indifferenti rispetto alle parti in causa ed entrambi presenti sui luoghi di causa, avendo personalmente riscontrato quanto riferito.
Deve, pertanto, ritenersi che i danni lamentati siano riconducibili, secondo il criterio della preponderanza dell'evidenza, alle lavorazioni in corso sulla linea elettrica.
In ordine all'imputabilità degli stessi a occorre rilevare che, CP_1 nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, quali le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano
4 idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 01/09/2015, n.
17392).
Orbene, nel caso di specie, risulta depositata agli atti la nota di E-Distribuzione
(cfr. all n. 5), in cui la società rappresenta, in relazione al sinistro di cui trattasi, che è stata ad occuparsi delle lavorazioni di cui trattasi, in quanto appaltatrice. CP_1
Detta dichiarazione scritta proveniente da un terzo, sebbene interessato, unitamente alla dichiarazione del teste , indifferente rispetto alle Testimone_2
parti in causa, che ha riferito di ricordare che sulla divisa degli operai che effettuavano le lavorazioni sulla linea elettrica vi fosse scritto ”, consente di ritenere che CP_1
proprio la società convenuta abbia effettuato le lavorazioni foriere di danno, tanto più che in atti risulta anche un carteggio con la compagnia assicurativa di CP_1
proprio in relazione al sinistro di cui trattasi, culminato con una offerta transattiva, rifiutata siccome insufficiente a soddisfare le ragioni del . Pt_1
Da tanto discende che risponde dei danni di cui trattasi ex art. 2050 CP_1
c.c., atteso che è ius receptum che la particolare responsabilità prevista dall'art. 2050 c.c. incombe esclusivamente su chi esercita l'attività pericolosa e non anche su colui che tale attività ha affidato ad altri in base ad un rapporto che non determina un vincolo di subordinazione fra committente ed esecutore (Cass. n.16638/2017).
Venendo alla quantificazione dei danni, di quelli richiesti (“Acquisto e sostituzione di n. 14 lampade led € 64,05
− Sostituzione dell'elettropompa € 1.220,00
− Ripristino funzionalità del cancello automatico € 350,14
− Riparazioni sulla macchina da caffè € 61,00
− Ripristino sistema audio multimediale complessivi € 517,99
− Acquisto nuova macchina da caffè € 159,00
− Ripristino funzionalità dei condizionatori complessivi € 5.599,80”), non hanno trovato alcun riscontro la voce “Acquisto nuova macchina da caffè € 159,00” di cui non risulta né l'esborso né risulta la sostituzione, al contrario essendo emerso nel corso della prova per testi (cfr. dichiarazioni rese da ) che la macchina del caffè Testimone_3
5 che si era danneggiata è stata riparata e non sostituita, né quelle relative ad “Acquisto e sostituzione di n. 14 lampade led € 64,05” ed a “Ripristino sistema audio multimediale complessivi € 517,99”, mancando qualsivoglia riscontro in ordine all'effettivo danneggiamento e conseguente necessità di sostituzione dell'impianto.
Di contro, il teste ha dichiarato di aver effettuato Testimone_4
l'intervento tecnico sul cancello, confermando il proprio rapporto di intervento e la fattura in atti, per euro 350,16, il teste, così come il teste ha Testimone_3
confermato di aver riparato la macchinetta del caffe, risultando in atti la fattura per la relativa lavorazione, per euro 61,00, parimenti il teste ha riferito di aver Testimone_5
constatato che non era più funzionante la pompa del pozzo, siccome bruciata e di aver provveduto alla sostituzione della stessa, per come riscontrato dalla fattura in atti, per euro 1.220,00. Quanto alla voce relativa al “Ripristino funzionalità dei condizionatori complessivi € 5.599,80”, gli importi sono riscontrati dalle fatture in atti, mentre la riconducibilità di tali esborsi al sovraccarico di energia elettrica cagionato dalle lavorazioni di si ricava dalle dichiarazioni testimoniali di , CP_1 Testimone_1
che ha riferito di aver visto fumo fuoriuscire dai condizionatori.
Quanto alla domanda volta ad ottenere il ristoro del lamentato danno da perdita di chance, va considerato che il risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di
"chance" impone all'attore danneggiato di fornire la prova, anche in via presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.
Nel caso in esame parte attrice non ha fornito alcuna prova, neppure indiziaria, di aver subito un danno da mancato guadagno corrispondente al risarcimento richiesto, quale conseguenza connessa alla mancata utilizzazione della struttura ricettiva, Parte omettendo di documentare, a titolo esemplificativo, le entrate della
L'unico riscontro è la mancata accettazione della prenotazione che il teste
[...]
doveva effettuare per conto di una parente e, non risultando neanche Tes_1
specificato il periodo di permanenza, deve presumersi per almeno una notte, con la conseguenza che andrà risarcito, a tale titolo, la somma di euro 45,00, risultata, all'esito dell'istruttoria (cfr. deposizione del teste ), quale costo per notte di una Testimone_1
stanza.
6 Conseguentemente, va condannata al pagamento a titolo risarcitorio CP_1
in favore dell'attore della somma di Euro 7.275,96 oltre interessi legali dal dì degli esborsi al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del decisum e del relativo valore rispetto allo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda e per l'effetto condanna CP_1
in personale del legale rapp.te pro tempore, al pagamento a titolo risarcitorio in
[...] favore dell'attore della somma di Euro 7.275,96 oltre interessi legali dal dì degli esborsi al saldo;
- condanna alla refusione delle spese di lite, che si liquidano in euro CP_1
286,00 per spese ed euro 2.538,50 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA
e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Via, antistatario che ne ha fatto richiesta.
Cosenza, 12.5.2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco
7