Art. 77.
La domanda per ottenere il riscatto di cui al precedente articolo 76, deve essere presentata al R. Provveditorato agli studi, al Ministero degli affari esteri, al Ministero dell'Africa italiana o al Monte-pensioni, a pena di decadenza, prima della cessazione del rapporto d'impiego e non oltre cinque anni:
a) dalla prima effettiva iscrizione al Monte-pensioni se il servizio da riscattare sia stato prestato anteriormente all'iscrizione stessa;
b) dal reingresso in servizio con effettiva reiscrizione al Monte-pensioni se il servizio da riscattare sia stato prestato dopo un precedente periodo di iscrizione;
c) dalla data di pubblicazione del presente Ordinamento dagl'insegnanti che a tale data siano in servizio con iscrizione al Monte-pensioni;
d) dai reingresso in servizio con effettiva reiscrizione al Monte-pensioni dagli insegnanti gia' iscritti, che alla data di pubblicazione del presente Ordinamento non siano in servizio con iscrizione al Monte-pensioni.
La domanda per ottenere il riscatto di cui al precedente articolo 76, deve essere presentata al R. Provveditorato agli studi, al Ministero degli affari esteri, al Ministero dell'Africa italiana o al Monte-pensioni, a pena di decadenza, prima della cessazione del rapporto d'impiego e non oltre cinque anni:
a) dalla prima effettiva iscrizione al Monte-pensioni se il servizio da riscattare sia stato prestato anteriormente all'iscrizione stessa;
b) dal reingresso in servizio con effettiva reiscrizione al Monte-pensioni se il servizio da riscattare sia stato prestato dopo un precedente periodo di iscrizione;
c) dalla data di pubblicazione del presente Ordinamento dagl'insegnanti che a tale data siano in servizio con iscrizione al Monte-pensioni;
d) dai reingresso in servizio con effettiva reiscrizione al Monte-pensioni dagli insegnanti gia' iscritti, che alla data di pubblicazione del presente Ordinamento non siano in servizio con iscrizione al Monte-pensioni.