Articolo 77 della Legge 6 febbraio 1941, n. 176
Articolo 76Articolo 78
Versione
4 aprile 1941
Art. 77.

La domanda per ottenere il riscatto di cui al precedente articolo 76, deve essere presentata al R. Provveditorato agli studi, al Ministero degli affari esteri, al Ministero dell'Africa italiana o al Monte-pensioni, a pena di decadenza, prima della cessazione del rapporto d'impiego e non oltre cinque anni:

a) dalla prima effettiva iscrizione al Monte-pensioni se il servizio da riscattare sia stato prestato anteriormente all'iscrizione stessa;
b) dal reingresso in servizio con effettiva reiscrizione al Monte-pensioni se il servizio da riscattare sia stato prestato dopo un precedente periodo di iscrizione;
c) dalla data di pubblicazione del presente Ordinamento dagl'insegnanti che a tale data siano in servizio con iscrizione al Monte-pensioni;
d) dai reingresso in servizio con effettiva reiscrizione al Monte-pensioni dagli insegnanti gia' iscritti, che alla data di pubblicazione del presente Ordinamento non siano in servizio con iscrizione al Monte-pensioni.


Entrata in vigore il 4 aprile 1941