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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 03/12/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 243/2025 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Viviana Cusolito Presidente,
2) dott. Ivana Acacia Consigliera rel.,
3) dott. Stefania La Rosa Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 243/2025 R..G., posta in decisione con provvedimento del
4.10.2025 emesso in esito alla udienza del 2.10.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
in persona del suo Parte_1 amministratore unico e rappresentante legale dr. , con sede a Gioia Parte_2
Tauro (RC), via Roma n. 15, codice fiscale , rappresentato e difeso, P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raimondo Pusateri e Fabiano Lucente del
Foro di Bolzano, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale degli stessi
( e , come da procura speciale Email_1 Email_2 in calce al ricorso per cassazione del 18.10.2023 e procura in calce all'atto di citazione in appello del 19.09.2015,
APPELLANTE
Contro
(già AS n. 10 di LM), in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in alla via S. Anna II Tronco, Controparte_1
Palazzo Ti.Bi. n. 15, cod. fisc. , rappresentato e difeso, come da procura in P.IVA_2 atti, dall'Avv. Concetto Pirrottina del Foro di LM, ed elettivamente domiciliato in presso lo Studio Legale dell'Avv. Paola Carbone, Via S. Anna I Tronco Controparte_1
n. 1/E,
APPELLATO
1 OGGETTO: Altri contratti atipici - appello avverso la Sentenza n. 829/2014 del
Tribunale di LM pubblicata in data 27.10.2014, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 210/2006 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per ingiunzione di pagamento depositato in data 10.11.2004, il
[...] deduceva: Parte_1
- di avere effettuato, in esecuzione del contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici stipulato il 29.08.2002 con l'A.S.L. n. 10 di LM, in favore degli utenti del servizio sanitario, nell'anno 2002, in regime di accreditamento, le prestazioni di terapia fisica e riabilitazione riassunte nei riepiloghi mensili trasmessi all'A.S.L. e nelle relative fatture;
- che, in ragione di dette prestazioni, era stato raggiunto, per l'anno 2002, un ammontare complessivo superiore al tetto di spesa contrattualmente assegnato;
- che il tetto di spesa contrattualmente assegnato dall'art. 4 del citato contratto era pari, per quell'anno, ad € 379.426,63;
- che l'A.S.L. aveva effettuato, per le prestazioni in questione, pagamenti in acconto pari ad €
266,929,34;
- che, conseguentemente, il credito residuo della ricorrente, prendendo quale riferimento solo quello contenuto entro il tetto di spesa, era pari ad € 112.497,29 (€ 379.426,63 – €
266.929,34).
In accoglimento del ricorso monitorio, veniva emesso in favore della il decreto n. Pt_1
687/2005 con cui veniva ingiunto alla A.s.l. n. 10 di LM (ora di CP_1 [...]
) di pagare alla ricorrente la somma di € 112.497,29, oltre agli interessi legali dal CP_1 dovuto al soddisfo, oltre alle spese del procedimento monitorio.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la AS n. 10 di LM (poi accorpata nell' di ), affermando che dai propri Controparte_2 Controparte_1 conteggi risultava un debito di soli € 28.686,56; di avere corrisposto alla ricorrente, per l'anno 2002, acconti per € 281.240,50 e non per € 266.929,34 come indicato nel ricorso e che risultava, dai controlli effettuati, non dovuta, per l'anno 2002 la somma di € 69.499,57 in quanto relativa a prestazioni escluse dai c.d. L.E.A. e, quindi, non oggetto di accreditamento.
Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, e che fosse dichiarata la dovutezza della sola somma di € 28.686,56.
Con la comparsa di risposta e costituzione nel giudizio di opposizione la contestava Pt_1 di avere ricevuto, in relazione alle prestazioni dedotte nel ricorso per l'anno 2002, la somma di € 281.240,50, anziché quella di € 266.929,34 effettivamente incassata, evidenziando che l'opponente aveva omesso di produrre le quietanze di pagamento a sostegno del proprio assunto;
eccepiva, quanto alla pretesa decurtazione di € 69.499,57, che l'opponente aveva omesso di allegare e di provare che l'importo ingiunto e non pagato fosse da ricondurre a prestazioni escluse dai L.E.A.; che, comunque, non era stato provato che le prestazioni di elettroterapia meramente antalgica (incluse nell'allegato del citato DPCM 29 novembre
2001) non fossero remunerabili, rilevando che le stesse dovevano, invece, ritenersi
2 complementari a trattamenti di riabilitazione, oggetto di accreditamento. Concludeva, pertanto, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con rigetto della opposizione spiegata.
Con ordinanza 26.06.2006, il Giudice Istruttore emetteva, su istanza dell'opposta,
l'ordinanza di pagamento della somma non contestata per € 28.686,56.
Dopo l'espletamento di due consulenze tecniche d'ufficio, con la sentenza n. 829/2014 emessa e pubblicata il 27.10.2014, il Tribunale di LM revocava il decreto ingiuntivo Cont opposto e, dichiarata la debenza da parte dell' in favore dell'opposta della somma di €
47.167,69, oltre gli interessi legali e – tenuto conto dell'avvenuto incasso da parte dell'opposta dell'importo di € 28.686,56 in esecuzione dell'ordinanza di pagamento delle Cont somme non contestate – condannava l' a corrispondere all'opposta la residua somma di
€ 18.471,13, oltre accessori, compensando le spese di lite e ponendo a carico di parte opponente la quota di 1/3, oltre che, a carico di entrambe le parti in ugual misura, le spese di ctu.
In particolare il Tribunale rilevava la mancata prova da parte dell'opponente dell'asserito pagamento di € 281.240,50 in luogo di quello di € 266.929,34, con conseguente debenza della differenza tra i predetti importi pari ad € 14.311,16; condivideva la quantificazione monetaria indicata nella seconda c.t.u. pari ad € 4.169,97 in ordine alle prestazioni rimborsabili e, pertanto, accertava e dichiarava come dovuta dall'opponente in favore dell'opposta la somma di € 47.167,69 (pari a € 14.311,16 + € 4.169,97 + € 28.686,56) oltre gli interessi legali dal dovuto fino al soddisfo.
Avverso tale sentenza, la proponeva, con atto di citazione del 19.11.2015, appello Pt_1 rilevando di avere dimostrato documentalmente di avere effettuato, in esecuzione del contratto del 29.08.2002 stipulato con l' , per lo stesso anno 2002, le Controparte_2 prestazioni di terapia fisica e riabilitazione riassunte nei riepiloghi mensili trasmessi alla stessa azienda e nelle relative fatture, evidenziando, già nel ricorso per decreto ingiuntivo, di avere maturato per tali prestazioni un credito ampiamente maggiore rispetto a quello indicato nel ricorso, come risultava dalle stesse fatture. Ribadiva che la domanda oggetto di causa era stata contenuta entro il tetto di spesa contrattualmente assegnato dall'art. 4 del citato contratto, pari ad € 379.426,63, somma minore di €140.924,90 rispetto al fatturato complessivo dell'anno 2002 (pari ad € 520.351,53) per le erogate prestazioni sanitarie di terapia fisica e riabilitativa. Rilevava, altresì, che il ctu aveva escluso dalle somme oggetto di accreditamento prestazioni per € 65.329,60 (avendo quantificato, invece, in € 4.169,97 le prestazioni di elettroterapia con finalità riabilitava rimborsabili) e che nella comparsa conclusionale in primo grado (successiva alla c.t.u.) il difensore della aveva già Pt_1 evidenziato che tale risultanza istruttoria fosse comunque sostanzialmente priva di rilevanza processuale, dal momento che detto importo (€ 69.499,57 o, meglio, quello di € 65.329,60) doveva, comunque, essere detratto da quello relativo al fatturato complessivo di €
520.351,53, risultante dalle fatture in atti. Rilevava che, pertanto, decurtata, da tale cifra complessiva (€ 520.351,53), quella relativa alle prestazioni escluse dai L.E.A. (contestate
3 dall'azienda sanitaria, ossia € 69.499,57 o anche € 65.329,60, quantificate dal c.t.u.),
l'importo delle prestazioni erogate, per l'intero anno 2002, dalla restava sempre Pt_1 ampiamente maggiore rispetto al tetto di spesa all'interno del quale era stata espressamente contenuta la domanda oggetto del ricorso per ingiunzione pagamento e, per l'esattezza, sarebbe ammontato ad € 450.851,96 (€ 520.351,53 - € 69.499,57), ossia € 71.425,33 in più rispetto al tetto di spesa posto come limite della domanda oggetto del ricorso per ingiunzione di pagamento.
Per questi motivi
, concludeva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto (richiesto nella misura di € 112.497,29) con conseguentemente condanna della parte opponente al pagamento della somma ingiunta, detratto l'importo già versato in esecuzione dell'ordinanza di pagamento emessa in data 26.06.2006 (€. 28.686,56) e, quindi, della somma residua di €. 83.810,73 (ossia €. 112.497,29 - €. 28.686,56).
Si costituiva, quindi, la contestando il contenuto dell'appello e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Con la sentenza n. 253/2023, la Corte di Appello di Reggio Calabria rigettava l'appello, confermando, quindi, le statuizioni della sentenza di primo grado.
Avverso tale sentenza la proponeva ricorso per cassazione spiegando un primo Pt_1 motivo, relativo alla erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 345 cpc (non sussistendo il presupposto della novità della allegazione) ed un secondo motivo, relativo alla mancata valutazione della non contestazione da parte della AS in ordine all'ammontare delle prestazioni erogate.
Con l'ordinanza n. 4674/2025, pubblicata il 22.02.2025 la Corte di Cassazione, accogliendo il primo motivo di ricorso (e dichiarando assorbito il secondo), ha cassato la sentenza della
Corte di Appello di Reggio Calabria n. 253/2023, con rinvio alla stessa Corte di Appello, in diversa composizione, cui ha demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Con citazione in riassunzione tempestivamente notificata in data 28.4.2025 la Pt_1 riassumeva il giudizio chiedendo l'accoglimento dell'appello spiegato e la condanna della controparte alla rifusione delle spese di tutti i gradi giudizio (oltre che delle spese delle ctu svolte in primo grado), compresa la fase svolta davanti alla Corte di Cassazione.
Con comparsa depositata in data 3.9.2025 si è costituita la Controparte_1 chiedendo “di voler rigettare in toto l'atto di citazione in riassunzione in quanto destituito da qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto, con conseguente conferma della sentenza n. 829/2014 resa dal Tribunale di LM”.
Con provvedimento emesso in data 4.10.2025, in esito alla udienza del 2.10.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc, la causa è stata assunta in decisione con concessione di termini abbreviati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tutto ciò premesso, tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte, ritiene il Collegio che l'appello sia fondato e debba essere accolto.
Invero, premesso lo svolgimento del giudizio come sopra riportato, deve rilevarsi che, alla luce della documentazione prodotta in atti risulta che nell'anno 2002 la ha svolto Pt_1
4 prestazioni, per le quali ha chiesto il rimborso alla AS n. 10 di LM (ora
[...]
) per € 520.351,53. Controparte_1
Invero, come affermato da parte appellante, la AS, originaria opponente, nessuna contestazione ha mosso in ordine all'importo complessivo già richiamato nel ricorso monitorio quale sommatoria di tutte le fatture prodotte.
Risulta, ancora, che per l'anno in questione, era stato fissato un tetto di spesa (ovvero di prestazioni rimborsabili) pari ad € 379.426,63.
Ancora, emerge dalla documentazione in atti che - come affermato dalla Röntgen - per detto anno, la AS aveva eseguito il pagamento di acconti per € 266.929,34, circostanza accertata nella sentenza di primo grado, non appellata sul punto dalla AS.
In esito, poi, alla seconda ctu espletata in primo grado, è emerso che non potevano essere oggetto di rimborso prestazioni per un ammontare di € 65.329,60.
Rileva in proposito questa Corte che la non ha fornito, né offerto di fornire, alcuna Pt_1 prova in contrario, atta a dimostrare che le prestazioni indicate nel conteggio effettuato dal ctu potessero essere oggetto di rimborso.
Detta somma, dunque, come già aveva affermato il giudice di primo grado, non poteva essere oggetto di rimborso.
Ciò premesso, si rileva che, tuttavia, il giudice di primo grado ha errato nel procedere al Cont calcolo delle somme dovute dalla AS (ora alla decurtando le somme relative Pt_1 alle prestazioni escluse perché non rientranti nei L.E.A. dall'importo del tetto di spesa invece che dall'importo complessivo delle prestazioni.
Invero – fermo restando che la ha limitato la propria domanda entro la somma Pt_1 prevista quale tetto di spesa – deve rilevarsi che quest'ultimo deve essere considerato in relazione proprio alle prestazioni che possono essere oggetto di rimborso e non già in relazione alla prestazioni che da detto rimborso devono essere escluse.
Pertanto, tenuto conto di quanto accertato dal ctu, deve ritenersi che le prestazioni effettuate dalla e passibili di rimborso non dovessero essere considerate pari ad € 520.351,53 Pt_1
(somma comprendente, giusto quanto accertato dal ctu, anche le somme relative a prestazioni non rientranti nei L.E.A. e come tali non rimborsabili), quanto pari ad € 454.995,93 (€
520.351,53- € 65.329,60), somma comunque maggiore del tetto di spesa rimborsabile, circostanza che rende, in effetti, come sostenuto da parte appellante, la esclusione di detta somma irrilevante al fine di determinare le effettive spettanze della . Pt_1
Pertanto, considerato che l'importo di € 454.995,93 quale ammontare per la quale correttamente la poteva chiedere il rimborso è comunque superiore al tetto di spesa, Pt_1 Cont per determinare la somma ancora dovuta dalla deve sottrarsi al tetto di spesa massimo, pari ad € 379.426,63 (rispetto al quale la ha dichiarato di limitare la domanda) la Pt_1 somma già ricevuta a titolo di acconto (pari, per quanto sopra affermato, ad € 266.929,34), così residuando una somma di € 112.497,26, pari all'importo del decreto ingiuntivo originariamente richiesto.
5 Invero, come detto, la sentenza di primo grado ha errato nel detrarre l'importo delle prestazioni non rimborsabili non già dall'importo complessivo delle prestazioni erogate, bensì dal tetto massimo di spesa, tenuto conto che le prestazioni effettivamente rimborsabili erano comunque di ammontare superiore al tetto di spesa.
Per questi motivi
, in riforma della sentenza di primo grado, deve affermarsi il diritto della Cont
a ricevere dalla appellata la somma di € 112.497,29, oltre interessi. Pt_1
Tenuto conto che, in forza della ordinanza di pagamento di somme non contestate emessa nel Cont giudizio di primo grado per € 28.686,56, la ha già corrisposto tale somma, detto ente deve essere condannato in questa sede a corrispondere alla la somma di €. Pt_1
83.810,73(ossia €. 112.497,29 - €. 28.686,56), oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
In base alla soccombenza, deve provvedersi alla liquidazione delle spese delle fasi di merito, e, tenuto conto della decisione resa dalla Suprema Corte, anche della fase di legittimità.
Invero, ha affermato sul punto la Suprema Corte (Cass. 14075/2002), in un caso in parte sovrapponibile al presente, che “la cassazione anche di un solo capo della sentenza di appello si estende alla statuizione relativa alle spese processuali. Il giudice di rinvio, pertanto, deve provvedere, anche di ufficio, alla regolamentazione delle spese relative a tutte le fasi del giudizio di merito, secondo il principio della soccombenza, da rapportare unitariamente all'esito finale della causa (Cass. 21 novembre 2000 n. 15005). Detto giudice, in particolare:- se riforma la sentenza di primo grado, ha il potere di rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese alla stregua dell'esito finale della lite e, in conseguenza di questo apprezzamento unitario, di pervenire anche ad un provvedimento di compensazione totale o parziale delle spese dell'intero giudizio (Cass. 23 aprile 2001,
n. 5988); - se, invece, rigetta l'appello, è tenuto provvedere sulle (sole) spese delle fasi d'impugnazione (Cass. 23 aprile 2001, n. 5987).”.
Pertanto, seppur non è possibile in questa sede far rivivere il decreto ingiuntivo, tenuto conto che è stato riconosciuto il diritto della società appellante ad una somma pari a quella richiesta e riconosciuta con il decreto ingiuntivo (con condanna della appellata ad un importo minore in virtù della corresponsione della somma oggetto dell'ordinanza di pagamento di somme non contestate), ritiene la Corte che le spese anche del primo grado Cont di giudizio debbano essere poste integralmente in capo alla Analogamente, devono Cont essere poste a carico della tanto le spese del primo giudizio di appello che quelle del giudizio di legittimità e del presente grado di giudizio.
Quanto al valore della causa, ai sensi dell'art. 12 cpc, lo stesso deve essere determinato avendo riguardo alla parte del rapporto in contestazione, ovvero, nel presente giudizio, al valore della somma richiesta, pari ad € 112.497,29.
Le spese processuali, dunque, devono essere liquidate avendo riguardo allo scaglione da €
52001,00 a € 260.000,00 nei valori minimi, tenuto conto della non particolare complessità della vicenda, tanto per il giudizio di legittimità che per tutti i gradi di merito, ad eccezione
6 che per la fase istruttoria del giudizio di primo grado, da liquidarsi nei valori medi, tenuto conto degli accertamenti compiuti, nei seguenti termini:
Giudizio di primo grado:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare € 9.887,00
Primo giudizio di appello:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 956,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.552,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 7.160,00
Giudizio di legittimità:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1.239,00
Fase decisionale, valore minimo: € 888,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 3.828,00
Giudizio di rinvio:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 956,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.552,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 7.160,00. Cont Infine ritiene la Corte che, attesa la totale soccombenza della debbano essere poste a carico della stessa in via definitiva le spese delle consulenze espletate in primo grado.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa dal
[...]
contro (già AS Parte_1 Controparte_1 n. 10 di LM), così decide:
1) In accoglimento dell'appello proposto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto del alla percezione della Parte_1 somma di € 112.497,29 e, tenuto conto della somma già corrisposta, pari ad €
28.686,56, condanna la (già AS n. 10 di LM) a CP_1 Controparte_1 corrispondere al la somma di €. Parte_1
83.810,73 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2) Condanna la di (già AS n. 10 di LM) alla rifusione CP_1 Controparte_1 delle spese processuali in favore del Parte_1
che liquida
[...]
7 - Per il giudizio di primo grado in € 9.887,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, oltre le spese per le consulenze espletate in detto grado, come da decreti di liquidazione emessi in quale grado di giudizio;
- Per il giudizio in grado di appello conclusosi con la sentenza annullata in €
1.182,73 per spese vive ed € 7160,00 oltre spese generali, iva e cpa;
- Per il giudizio svolto davanti alla Corte di Cassazione in € 1.745,00 per spese vive ed € 3.828,00 per compensi oltre spese generali iva e cpa;
- Per il presente grado di giudizio in € 786,00 per spese vive ed € 7.160,00 oltre spese generali iva e cpa.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
03/12/2025.
LA PRESIDENTE EST.
(dott. Viviana Cusolito)
8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Viviana Cusolito Presidente,
2) dott. Ivana Acacia Consigliera rel.,
3) dott. Stefania La Rosa Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 243/2025 R..G., posta in decisione con provvedimento del
4.10.2025 emesso in esito alla udienza del 2.10.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
in persona del suo Parte_1 amministratore unico e rappresentante legale dr. , con sede a Gioia Parte_2
Tauro (RC), via Roma n. 15, codice fiscale , rappresentato e difeso, P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raimondo Pusateri e Fabiano Lucente del
Foro di Bolzano, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale degli stessi
( e , come da procura speciale Email_1 Email_2 in calce al ricorso per cassazione del 18.10.2023 e procura in calce all'atto di citazione in appello del 19.09.2015,
APPELLANTE
Contro
(già AS n. 10 di LM), in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con sede in alla via S. Anna II Tronco, Controparte_1
Palazzo Ti.Bi. n. 15, cod. fisc. , rappresentato e difeso, come da procura in P.IVA_2 atti, dall'Avv. Concetto Pirrottina del Foro di LM, ed elettivamente domiciliato in presso lo Studio Legale dell'Avv. Paola Carbone, Via S. Anna I Tronco Controparte_1
n. 1/E,
APPELLATO
1 OGGETTO: Altri contratti atipici - appello avverso la Sentenza n. 829/2014 del
Tribunale di LM pubblicata in data 27.10.2014, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 210/2006 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per ingiunzione di pagamento depositato in data 10.11.2004, il
[...] deduceva: Parte_1
- di avere effettuato, in esecuzione del contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici stipulato il 29.08.2002 con l'A.S.L. n. 10 di LM, in favore degli utenti del servizio sanitario, nell'anno 2002, in regime di accreditamento, le prestazioni di terapia fisica e riabilitazione riassunte nei riepiloghi mensili trasmessi all'A.S.L. e nelle relative fatture;
- che, in ragione di dette prestazioni, era stato raggiunto, per l'anno 2002, un ammontare complessivo superiore al tetto di spesa contrattualmente assegnato;
- che il tetto di spesa contrattualmente assegnato dall'art. 4 del citato contratto era pari, per quell'anno, ad € 379.426,63;
- che l'A.S.L. aveva effettuato, per le prestazioni in questione, pagamenti in acconto pari ad €
266,929,34;
- che, conseguentemente, il credito residuo della ricorrente, prendendo quale riferimento solo quello contenuto entro il tetto di spesa, era pari ad € 112.497,29 (€ 379.426,63 – €
266.929,34).
In accoglimento del ricorso monitorio, veniva emesso in favore della il decreto n. Pt_1
687/2005 con cui veniva ingiunto alla A.s.l. n. 10 di LM (ora di CP_1 [...]
) di pagare alla ricorrente la somma di € 112.497,29, oltre agli interessi legali dal CP_1 dovuto al soddisfo, oltre alle spese del procedimento monitorio.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la AS n. 10 di LM (poi accorpata nell' di ), affermando che dai propri Controparte_2 Controparte_1 conteggi risultava un debito di soli € 28.686,56; di avere corrisposto alla ricorrente, per l'anno 2002, acconti per € 281.240,50 e non per € 266.929,34 come indicato nel ricorso e che risultava, dai controlli effettuati, non dovuta, per l'anno 2002 la somma di € 69.499,57 in quanto relativa a prestazioni escluse dai c.d. L.E.A. e, quindi, non oggetto di accreditamento.
Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, e che fosse dichiarata la dovutezza della sola somma di € 28.686,56.
Con la comparsa di risposta e costituzione nel giudizio di opposizione la contestava Pt_1 di avere ricevuto, in relazione alle prestazioni dedotte nel ricorso per l'anno 2002, la somma di € 281.240,50, anziché quella di € 266.929,34 effettivamente incassata, evidenziando che l'opponente aveva omesso di produrre le quietanze di pagamento a sostegno del proprio assunto;
eccepiva, quanto alla pretesa decurtazione di € 69.499,57, che l'opponente aveva omesso di allegare e di provare che l'importo ingiunto e non pagato fosse da ricondurre a prestazioni escluse dai L.E.A.; che, comunque, non era stato provato che le prestazioni di elettroterapia meramente antalgica (incluse nell'allegato del citato DPCM 29 novembre
2001) non fossero remunerabili, rilevando che le stesse dovevano, invece, ritenersi
2 complementari a trattamenti di riabilitazione, oggetto di accreditamento. Concludeva, pertanto, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con rigetto della opposizione spiegata.
Con ordinanza 26.06.2006, il Giudice Istruttore emetteva, su istanza dell'opposta,
l'ordinanza di pagamento della somma non contestata per € 28.686,56.
Dopo l'espletamento di due consulenze tecniche d'ufficio, con la sentenza n. 829/2014 emessa e pubblicata il 27.10.2014, il Tribunale di LM revocava il decreto ingiuntivo Cont opposto e, dichiarata la debenza da parte dell' in favore dell'opposta della somma di €
47.167,69, oltre gli interessi legali e – tenuto conto dell'avvenuto incasso da parte dell'opposta dell'importo di € 28.686,56 in esecuzione dell'ordinanza di pagamento delle Cont somme non contestate – condannava l' a corrispondere all'opposta la residua somma di
€ 18.471,13, oltre accessori, compensando le spese di lite e ponendo a carico di parte opponente la quota di 1/3, oltre che, a carico di entrambe le parti in ugual misura, le spese di ctu.
In particolare il Tribunale rilevava la mancata prova da parte dell'opponente dell'asserito pagamento di € 281.240,50 in luogo di quello di € 266.929,34, con conseguente debenza della differenza tra i predetti importi pari ad € 14.311,16; condivideva la quantificazione monetaria indicata nella seconda c.t.u. pari ad € 4.169,97 in ordine alle prestazioni rimborsabili e, pertanto, accertava e dichiarava come dovuta dall'opponente in favore dell'opposta la somma di € 47.167,69 (pari a € 14.311,16 + € 4.169,97 + € 28.686,56) oltre gli interessi legali dal dovuto fino al soddisfo.
Avverso tale sentenza, la proponeva, con atto di citazione del 19.11.2015, appello Pt_1 rilevando di avere dimostrato documentalmente di avere effettuato, in esecuzione del contratto del 29.08.2002 stipulato con l' , per lo stesso anno 2002, le Controparte_2 prestazioni di terapia fisica e riabilitazione riassunte nei riepiloghi mensili trasmessi alla stessa azienda e nelle relative fatture, evidenziando, già nel ricorso per decreto ingiuntivo, di avere maturato per tali prestazioni un credito ampiamente maggiore rispetto a quello indicato nel ricorso, come risultava dalle stesse fatture. Ribadiva che la domanda oggetto di causa era stata contenuta entro il tetto di spesa contrattualmente assegnato dall'art. 4 del citato contratto, pari ad € 379.426,63, somma minore di €140.924,90 rispetto al fatturato complessivo dell'anno 2002 (pari ad € 520.351,53) per le erogate prestazioni sanitarie di terapia fisica e riabilitativa. Rilevava, altresì, che il ctu aveva escluso dalle somme oggetto di accreditamento prestazioni per € 65.329,60 (avendo quantificato, invece, in € 4.169,97 le prestazioni di elettroterapia con finalità riabilitava rimborsabili) e che nella comparsa conclusionale in primo grado (successiva alla c.t.u.) il difensore della aveva già Pt_1 evidenziato che tale risultanza istruttoria fosse comunque sostanzialmente priva di rilevanza processuale, dal momento che detto importo (€ 69.499,57 o, meglio, quello di € 65.329,60) doveva, comunque, essere detratto da quello relativo al fatturato complessivo di €
520.351,53, risultante dalle fatture in atti. Rilevava che, pertanto, decurtata, da tale cifra complessiva (€ 520.351,53), quella relativa alle prestazioni escluse dai L.E.A. (contestate
3 dall'azienda sanitaria, ossia € 69.499,57 o anche € 65.329,60, quantificate dal c.t.u.),
l'importo delle prestazioni erogate, per l'intero anno 2002, dalla restava sempre Pt_1 ampiamente maggiore rispetto al tetto di spesa all'interno del quale era stata espressamente contenuta la domanda oggetto del ricorso per ingiunzione pagamento e, per l'esattezza, sarebbe ammontato ad € 450.851,96 (€ 520.351,53 - € 69.499,57), ossia € 71.425,33 in più rispetto al tetto di spesa posto come limite della domanda oggetto del ricorso per ingiunzione di pagamento.
Per questi motivi
, concludeva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto (richiesto nella misura di € 112.497,29) con conseguentemente condanna della parte opponente al pagamento della somma ingiunta, detratto l'importo già versato in esecuzione dell'ordinanza di pagamento emessa in data 26.06.2006 (€. 28.686,56) e, quindi, della somma residua di €. 83.810,73 (ossia €. 112.497,29 - €. 28.686,56).
Si costituiva, quindi, la contestando il contenuto dell'appello e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Con la sentenza n. 253/2023, la Corte di Appello di Reggio Calabria rigettava l'appello, confermando, quindi, le statuizioni della sentenza di primo grado.
Avverso tale sentenza la proponeva ricorso per cassazione spiegando un primo Pt_1 motivo, relativo alla erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 345 cpc (non sussistendo il presupposto della novità della allegazione) ed un secondo motivo, relativo alla mancata valutazione della non contestazione da parte della AS in ordine all'ammontare delle prestazioni erogate.
Con l'ordinanza n. 4674/2025, pubblicata il 22.02.2025 la Corte di Cassazione, accogliendo il primo motivo di ricorso (e dichiarando assorbito il secondo), ha cassato la sentenza della
Corte di Appello di Reggio Calabria n. 253/2023, con rinvio alla stessa Corte di Appello, in diversa composizione, cui ha demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Con citazione in riassunzione tempestivamente notificata in data 28.4.2025 la Pt_1 riassumeva il giudizio chiedendo l'accoglimento dell'appello spiegato e la condanna della controparte alla rifusione delle spese di tutti i gradi giudizio (oltre che delle spese delle ctu svolte in primo grado), compresa la fase svolta davanti alla Corte di Cassazione.
Con comparsa depositata in data 3.9.2025 si è costituita la Controparte_1 chiedendo “di voler rigettare in toto l'atto di citazione in riassunzione in quanto destituito da qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto, con conseguente conferma della sentenza n. 829/2014 resa dal Tribunale di LM”.
Con provvedimento emesso in data 4.10.2025, in esito alla udienza del 2.10.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc, la causa è stata assunta in decisione con concessione di termini abbreviati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tutto ciò premesso, tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte, ritiene il Collegio che l'appello sia fondato e debba essere accolto.
Invero, premesso lo svolgimento del giudizio come sopra riportato, deve rilevarsi che, alla luce della documentazione prodotta in atti risulta che nell'anno 2002 la ha svolto Pt_1
4 prestazioni, per le quali ha chiesto il rimborso alla AS n. 10 di LM (ora
[...]
) per € 520.351,53. Controparte_1
Invero, come affermato da parte appellante, la AS, originaria opponente, nessuna contestazione ha mosso in ordine all'importo complessivo già richiamato nel ricorso monitorio quale sommatoria di tutte le fatture prodotte.
Risulta, ancora, che per l'anno in questione, era stato fissato un tetto di spesa (ovvero di prestazioni rimborsabili) pari ad € 379.426,63.
Ancora, emerge dalla documentazione in atti che - come affermato dalla Röntgen - per detto anno, la AS aveva eseguito il pagamento di acconti per € 266.929,34, circostanza accertata nella sentenza di primo grado, non appellata sul punto dalla AS.
In esito, poi, alla seconda ctu espletata in primo grado, è emerso che non potevano essere oggetto di rimborso prestazioni per un ammontare di € 65.329,60.
Rileva in proposito questa Corte che la non ha fornito, né offerto di fornire, alcuna Pt_1 prova in contrario, atta a dimostrare che le prestazioni indicate nel conteggio effettuato dal ctu potessero essere oggetto di rimborso.
Detta somma, dunque, come già aveva affermato il giudice di primo grado, non poteva essere oggetto di rimborso.
Ciò premesso, si rileva che, tuttavia, il giudice di primo grado ha errato nel procedere al Cont calcolo delle somme dovute dalla AS (ora alla decurtando le somme relative Pt_1 alle prestazioni escluse perché non rientranti nei L.E.A. dall'importo del tetto di spesa invece che dall'importo complessivo delle prestazioni.
Invero – fermo restando che la ha limitato la propria domanda entro la somma Pt_1 prevista quale tetto di spesa – deve rilevarsi che quest'ultimo deve essere considerato in relazione proprio alle prestazioni che possono essere oggetto di rimborso e non già in relazione alla prestazioni che da detto rimborso devono essere escluse.
Pertanto, tenuto conto di quanto accertato dal ctu, deve ritenersi che le prestazioni effettuate dalla e passibili di rimborso non dovessero essere considerate pari ad € 520.351,53 Pt_1
(somma comprendente, giusto quanto accertato dal ctu, anche le somme relative a prestazioni non rientranti nei L.E.A. e come tali non rimborsabili), quanto pari ad € 454.995,93 (€
520.351,53- € 65.329,60), somma comunque maggiore del tetto di spesa rimborsabile, circostanza che rende, in effetti, come sostenuto da parte appellante, la esclusione di detta somma irrilevante al fine di determinare le effettive spettanze della . Pt_1
Pertanto, considerato che l'importo di € 454.995,93 quale ammontare per la quale correttamente la poteva chiedere il rimborso è comunque superiore al tetto di spesa, Pt_1 Cont per determinare la somma ancora dovuta dalla deve sottrarsi al tetto di spesa massimo, pari ad € 379.426,63 (rispetto al quale la ha dichiarato di limitare la domanda) la Pt_1 somma già ricevuta a titolo di acconto (pari, per quanto sopra affermato, ad € 266.929,34), così residuando una somma di € 112.497,26, pari all'importo del decreto ingiuntivo originariamente richiesto.
5 Invero, come detto, la sentenza di primo grado ha errato nel detrarre l'importo delle prestazioni non rimborsabili non già dall'importo complessivo delle prestazioni erogate, bensì dal tetto massimo di spesa, tenuto conto che le prestazioni effettivamente rimborsabili erano comunque di ammontare superiore al tetto di spesa.
Per questi motivi
, in riforma della sentenza di primo grado, deve affermarsi il diritto della Cont
a ricevere dalla appellata la somma di € 112.497,29, oltre interessi. Pt_1
Tenuto conto che, in forza della ordinanza di pagamento di somme non contestate emessa nel Cont giudizio di primo grado per € 28.686,56, la ha già corrisposto tale somma, detto ente deve essere condannato in questa sede a corrispondere alla la somma di €. Pt_1
83.810,73(ossia €. 112.497,29 - €. 28.686,56), oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
In base alla soccombenza, deve provvedersi alla liquidazione delle spese delle fasi di merito, e, tenuto conto della decisione resa dalla Suprema Corte, anche della fase di legittimità.
Invero, ha affermato sul punto la Suprema Corte (Cass. 14075/2002), in un caso in parte sovrapponibile al presente, che “la cassazione anche di un solo capo della sentenza di appello si estende alla statuizione relativa alle spese processuali. Il giudice di rinvio, pertanto, deve provvedere, anche di ufficio, alla regolamentazione delle spese relative a tutte le fasi del giudizio di merito, secondo il principio della soccombenza, da rapportare unitariamente all'esito finale della causa (Cass. 21 novembre 2000 n. 15005). Detto giudice, in particolare:- se riforma la sentenza di primo grado, ha il potere di rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese alla stregua dell'esito finale della lite e, in conseguenza di questo apprezzamento unitario, di pervenire anche ad un provvedimento di compensazione totale o parziale delle spese dell'intero giudizio (Cass. 23 aprile 2001,
n. 5988); - se, invece, rigetta l'appello, è tenuto provvedere sulle (sole) spese delle fasi d'impugnazione (Cass. 23 aprile 2001, n. 5987).”.
Pertanto, seppur non è possibile in questa sede far rivivere il decreto ingiuntivo, tenuto conto che è stato riconosciuto il diritto della società appellante ad una somma pari a quella richiesta e riconosciuta con il decreto ingiuntivo (con condanna della appellata ad un importo minore in virtù della corresponsione della somma oggetto dell'ordinanza di pagamento di somme non contestate), ritiene la Corte che le spese anche del primo grado Cont di giudizio debbano essere poste integralmente in capo alla Analogamente, devono Cont essere poste a carico della tanto le spese del primo giudizio di appello che quelle del giudizio di legittimità e del presente grado di giudizio.
Quanto al valore della causa, ai sensi dell'art. 12 cpc, lo stesso deve essere determinato avendo riguardo alla parte del rapporto in contestazione, ovvero, nel presente giudizio, al valore della somma richiesta, pari ad € 112.497,29.
Le spese processuali, dunque, devono essere liquidate avendo riguardo allo scaglione da €
52001,00 a € 260.000,00 nei valori minimi, tenuto conto della non particolare complessità della vicenda, tanto per il giudizio di legittimità che per tutti i gradi di merito, ad eccezione
6 che per la fase istruttoria del giudizio di primo grado, da liquidarsi nei valori medi, tenuto conto degli accertamenti compiuti, nei seguenti termini:
Giudizio di primo grado:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.276,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 814,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00
Compenso tabellare € 9.887,00
Primo giudizio di appello:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 956,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.552,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 7.160,00
Giudizio di legittimità:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1.239,00
Fase decisionale, valore minimo: € 888,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 3.828,00
Giudizio di rinvio:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 956,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.552,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 7.160,00. Cont Infine ritiene la Corte che, attesa la totale soccombenza della debbano essere poste a carico della stessa in via definitiva le spese delle consulenze espletate in primo grado.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa dal
[...]
contro (già AS Parte_1 Controparte_1 n. 10 di LM), così decide:
1) In accoglimento dell'appello proposto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto del alla percezione della Parte_1 somma di € 112.497,29 e, tenuto conto della somma già corrisposta, pari ad €
28.686,56, condanna la (già AS n. 10 di LM) a CP_1 Controparte_1 corrispondere al la somma di €. Parte_1
83.810,73 oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
2) Condanna la di (già AS n. 10 di LM) alla rifusione CP_1 Controparte_1 delle spese processuali in favore del Parte_1
che liquida
[...]
7 - Per il giudizio di primo grado in € 9.887,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, oltre le spese per le consulenze espletate in detto grado, come da decreti di liquidazione emessi in quale grado di giudizio;
- Per il giudizio in grado di appello conclusosi con la sentenza annullata in €
1.182,73 per spese vive ed € 7160,00 oltre spese generali, iva e cpa;
- Per il giudizio svolto davanti alla Corte di Cassazione in € 1.745,00 per spese vive ed € 3.828,00 per compensi oltre spese generali iva e cpa;
- Per il presente grado di giudizio in € 786,00 per spese vive ed € 7.160,00 oltre spese generali iva e cpa.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
03/12/2025.
LA PRESIDENTE EST.
(dott. Viviana Cusolito)
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