Art. 2159. Scatti per invalidita' di servizio per le Forze di polizia a ordinamento civile e militare 1. All' articolo 70 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
<<1-bis - In deroga alle disposizioni del presente articolo, al
personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare si applica l' articolo 1801 del codice dell'ordinamento militare >>. Nota all'art. 2159:
- Si riporta il testo dell' articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2008, n. 195, come modificato dal presente decreto:
«Art. 70 (Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermita' dipendente da causa di servizio). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermita' dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e successive modificazioni, fermo restando il diritto all'equo indennizzo e' esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.
1-bis. In deroga alle disposizioni del presente articolo, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare si applica l' articolo 1801 del codice dell'ordinamento militare .
2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del testo unico di cui al Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni.».
<<1-bis - In deroga alle disposizioni del presente articolo, al
personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare si applica l' articolo 1801 del codice dell'ordinamento militare >>. Nota all'art. 2159:
- Si riporta il testo dell' articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2008, n. 195, come modificato dal presente decreto:
«Art. 70 (Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermita' dipendente da causa di servizio). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermita' dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e successive modificazioni, fermo restando il diritto all'equo indennizzo e' esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.
1-bis. In deroga alle disposizioni del presente articolo, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare si applica l' articolo 1801 del codice dell'ordinamento militare .
2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del testo unico di cui al Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni.».