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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1294/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1294/2025 R.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(avv. Valentina Gasparini)
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(avv. Alessandra Zulian) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: scioglimento del matrimonio
All'udienza del 05.11.2025, celebrata mediante scambio di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 473bis. 51 c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da ricorso e confermate con note di trattazione scritta”; per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio in data 11.09.2016, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione.
pagina 1 di 4 Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta allo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia, di seguito riportate, chiedendone concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata mediante trattazione scritta.
CONDIZIONI
“1) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_1
2) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Parte_1 del figlio minore, la somma di €. 250,00= mensili, somma che sarà versata sulle coordinate bancarie intestate alla sig.ra , già in suo possesso, anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a Pt_1 decorrere dal deposito del presente ricorso, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita. A far data dall'inizio della scuola primaria, il sig. verserà inoltre il 50% del Pt_2 valore mensile dei buoni pasto corrisposti in relazione alla effettiva frequenza di . Spese Per_1 straordinarie come individuate dal Protocollo di Codesto Tribunale, al 50% tra i genitori.
Il genitore che avrà anticipato per intero dette spese avrà diritto all'immediato rimborso del 50%, da parte dell'altro, a semplice richiesta, previa esibizione della relativa documentazione.
In relazione alle spese di cui sopra che richiedono il preventivo accordo i ricorrenti concordano che, fermo l'assenso necessario di entrambi, di volta in volta possa essere concordata l'assunzione del relativo costo da parte di uno solo di essi con rinuncia alla richiesta di restituzione di quanto speso nei confronti dell'altro.
4) Ciascun genitore porterà in detrazione la quota parte delle spese straordinarie sostenute che verranno di conseguenza fatturate al soggetto pagante ed in base alla quota pagata;
5) I genitori concordano che potrà essere iscritto presso un istituto paritario per la Per_1 frequenza della scuola primaria e che la sig.ra si farà carico del pagamento Parte_1 dell'intera retta dell'istituto stesso. Le altre spese scolastiche, ad esclusione della retta, rientreranno nel regime delle spese straordinarie;
6) La signora percepirà l'intero importo dell'assegno unico;
Parte_1
7) In virtù dell'età del figlio della distanza con l'abitazione paterna e della volontà della Per_1 madre, il papà terrà il bambino a week end alternati dal giovedì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina quanto lo riaccompagnerà a scuola, nella settimana successiva lo terrà con sé il mercoledì e il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino a dopo cena (ore 21.00) quando lo riaccompagnerà
a casa. Ciascun genitore terrà il minore per un periodo continuativo di giorni 15 (quindici) Per_1 durante le vacanze estive dalla scuola, concordandolo preventivamente entro il 31 maggio di pagina 2 di 4 ciascun anno. Durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 25 al 31/12 o dal 31/12 al 06/01. Il giorno 24/12, essendo anche il compleanno del minore, i genitori concordano che Per_1 trascorrerà il pranzo o la cena ad anni alterni con ciascuno di loro.
Le vacanze scolastiche di Pasqua si dividono tra i genitori di anno in anno dal giovedì alla domenica o dalla domenica sera alla ripresa della scuola per le festività pasquali.
In ogni caso, i genitori di comune accordo, potranno variare i periodi sopra indicati avendo cura di salvaguardare il prioritario interesse del minore, i suoi impegni scolastici e gli interessi da esso manifestati. La variazione dovrà essere concordata tra i genitori e confermata con anticipo di almeno 10 giorni.
8) Le decisioni di maggiore importanza per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e Per_1 alla salute verranno adottate di comune accordo fra i due genitori, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, così come si impegnano fin d'ora a mantenere un contegno di reciproco rispetto, collaborazione, supporto e comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di loro.
9) i ricorrenti si prestano il consenso al rilascio del passaporto e/o di ogni documento valido per l'espatrio intestato a sé e/o al figlio minore con l'accordo che i viaggi all'estero debbano essere sempre comunicati e concordati tra i genitori.
10) Si chiede di ordinare al Comune di Venezia l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
11) Spese di lite compensate.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. I e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co.1, lett. a) del D.L.vo n. 149 del 2022, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 3 di 4 - dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da e Parte_1
in data 11.09.2016 a Venezia (VE), trascritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio alla parte I, n. 154, anno 2016 del Comune di Venezia (VE);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia il 28.11.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica
Il Presidente dott. Tania Vettore Benvenuti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1294/2025 R.G. promossa con ricorso congiunto da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(avv. Valentina Gasparini)
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(avv. Alessandra Zulian) con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: scioglimento del matrimonio
All'udienza del 05.11.2025, celebrata mediante scambio di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 473bis. 51 c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da ricorso e confermate con note di trattazione scritta”; per il P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio in data 11.09.2016, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione.
pagina 1 di 4 Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta allo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia, di seguito riportate, chiedendone concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata mediante trattazione scritta.
CONDIZIONI
“1) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_1
2) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento Parte_2 Parte_1 del figlio minore, la somma di €. 250,00= mensili, somma che sarà versata sulle coordinate bancarie intestate alla sig.ra , già in suo possesso, anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a Pt_1 decorrere dal deposito del presente ricorso, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita. A far data dall'inizio della scuola primaria, il sig. verserà inoltre il 50% del Pt_2 valore mensile dei buoni pasto corrisposti in relazione alla effettiva frequenza di . Spese Per_1 straordinarie come individuate dal Protocollo di Codesto Tribunale, al 50% tra i genitori.
Il genitore che avrà anticipato per intero dette spese avrà diritto all'immediato rimborso del 50%, da parte dell'altro, a semplice richiesta, previa esibizione della relativa documentazione.
In relazione alle spese di cui sopra che richiedono il preventivo accordo i ricorrenti concordano che, fermo l'assenso necessario di entrambi, di volta in volta possa essere concordata l'assunzione del relativo costo da parte di uno solo di essi con rinuncia alla richiesta di restituzione di quanto speso nei confronti dell'altro.
4) Ciascun genitore porterà in detrazione la quota parte delle spese straordinarie sostenute che verranno di conseguenza fatturate al soggetto pagante ed in base alla quota pagata;
5) I genitori concordano che potrà essere iscritto presso un istituto paritario per la Per_1 frequenza della scuola primaria e che la sig.ra si farà carico del pagamento Parte_1 dell'intera retta dell'istituto stesso. Le altre spese scolastiche, ad esclusione della retta, rientreranno nel regime delle spese straordinarie;
6) La signora percepirà l'intero importo dell'assegno unico;
Parte_1
7) In virtù dell'età del figlio della distanza con l'abitazione paterna e della volontà della Per_1 madre, il papà terrà il bambino a week end alternati dal giovedì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina quanto lo riaccompagnerà a scuola, nella settimana successiva lo terrà con sé il mercoledì e il giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino a dopo cena (ore 21.00) quando lo riaccompagnerà
a casa. Ciascun genitore terrà il minore per un periodo continuativo di giorni 15 (quindici) Per_1 durante le vacanze estive dalla scuola, concordandolo preventivamente entro il 31 maggio di pagina 2 di 4 ciascun anno. Durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 25 al 31/12 o dal 31/12 al 06/01. Il giorno 24/12, essendo anche il compleanno del minore, i genitori concordano che Per_1 trascorrerà il pranzo o la cena ad anni alterni con ciascuno di loro.
Le vacanze scolastiche di Pasqua si dividono tra i genitori di anno in anno dal giovedì alla domenica o dalla domenica sera alla ripresa della scuola per le festività pasquali.
In ogni caso, i genitori di comune accordo, potranno variare i periodi sopra indicati avendo cura di salvaguardare il prioritario interesse del minore, i suoi impegni scolastici e gli interessi da esso manifestati. La variazione dovrà essere concordata tra i genitori e confermata con anticipo di almeno 10 giorni.
8) Le decisioni di maggiore importanza per il figlio relative all'istruzione, all'educazione e Per_1 alla salute verranno adottate di comune accordo fra i due genitori, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, così come si impegnano fin d'ora a mantenere un contegno di reciproco rispetto, collaborazione, supporto e comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di loro.
9) i ricorrenti si prestano il consenso al rilascio del passaporto e/o di ogni documento valido per l'espatrio intestato a sé e/o al figlio minore con l'accordo che i viaggi all'estero debbano essere sempre comunicati e concordati tra i genitori.
10) Si chiede di ordinare al Comune di Venezia l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
11) Spese di lite compensate.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. I e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e come modificato dall'art. 27, co.1, lett. a) del D.L.vo n. 149 del 2022, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente per il tempo previsto dalla norma di legge sopra indicata.
Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Il Collegio ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 3 di 4 - dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da e Parte_1
in data 11.09.2016 a Venezia (VE), trascritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio alla parte I, n. 154, anno 2016 del Comune di Venezia (VE);
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
- ratifica la regolamentazione dei reciproci interessi secondo le condizioni sopra riportate;
- spese compensate.
Così deciso in Venezia il 28.11.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica
Il Presidente dott. Tania Vettore Benvenuti
pagina 4 di 4