Articolo 1 della Legge 23 dicembre 1977, n. 934
Articolo 2
Versione
1 gennaio 1978
Art. 1.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1978, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1978, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge e successive note di variazioni, presentate alle assemblee legislative.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1978