Art. 1.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1978, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1978, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge e successive note di variazioni, presentate alle assemblee legislative.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1978, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1978, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge e successive note di variazioni, presentate alle assemblee legislative.