Art. 2.
L'assegno complementare previsto dall' articolo 3 della legge 26 luglio 1957, n. 616 , a favore degli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' stabilito nella misura unica di lire 324.000 annue.
L' articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1266 , e soppresso.
L'assegno complementare previsto dall' articolo 3 della legge 26 luglio 1957, n. 616 , a favore degli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' stabilito nella misura unica di lire 324.000 annue.
L' articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1266 , e soppresso.