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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 29/09/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Federica Lorenzatti ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies III c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 394/2025 R.G. promossa da
(CF ) - rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lioia - Parte_1 C.F._1
c.f. e dall'avv. Manlio Arnone -c.f. mandato CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3 in calce all'originale dell'atto introduttivo del primo grado
-appellante -
Contro
(c.f. , con sede legale in Ivrea (TO), Via Jervis n. 13, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Direttore Affari Legali dott. (in seguito, per brevità, anche solo CP_2
), giusta procura in autentica per Notar di Milano del 16.4.2012 (rep. CP_1 Per_1
25658/14092), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Limatola in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Parte appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
In via definitiva e gradata: in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma dell'impugnata statuizione di primo grado limitatamente al capo relativo alle spese:
− condannare la parte appellata all'integrale refusione del residuo compenso del CP_3 precedente grado di giudizio in conformità al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., comprensivo della fase istruttoria e di trattazione, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. − il tutto con vittoria e refusione delle spese, diritti ed onorari e distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Per parte appellata:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così provvedere:
1. In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la sentenza di primo grado;
2. In ogni caso rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso sentenza n. 590/2024, emessa dal Giudice di Pace di Ivrea, in data 21/10/2024, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3. Con vittoria di spese e competenze di lite dell'impugnazione da attribuirsi all'Avv. Alessandro
Limatola per fattane anticipazione
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha promosso il presente giudizio di Parte_1 appello avverso la sentenza n. 590/2024, emessa in data 18.10.2024, del Giudice di Pace di Ivrea,
a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 2179/2022.
Parte appellante ha impugnato il provvedimento sostenendone la parziale nullità per l'errata determinazione delle spese di lite.
Il giudice di prime cure, nella gravata sentenza, ha accolto parzialmente la domanda attorea riconoscendo lo storno di fatture impropriamente emesse nei riguardi del cliente per i seguenti importi: € 204,99, nonché € 49,00 condannando, nel contempo, la società alla refusione CP_1 delle spese di lite per un importo pari ad € 278,00 (valori medi fase di studio, introduttiva e decisoria).
In particolare, in esito all'istruzione della causa di primo grado, il giudice ha così come di seguito statuito:
• dichiara la società in persona del l.r.p.t., tenuta a stornare i seguenti Controparte_1 importi: € 204,99, indebitamente addebitata nella fattura n. AO01201524 del 21/10/2022; € 49,00 indebitamente addebitata nella fattura n. AO09108057 del 21/05/2022;
• dichiara altresì la tenuta al pagamento delle spese di lite a favore dei Controparte_1 procuratori della sig.ra , dichiaratisi antistatari, che liquida in € 278,00 (ex D.M. Parte_1
n. 55/2014, scaglione fino a € 1.100,00; fasi: studio, introduttiva e decisionale;
valori medi), oltre
15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge;
Avverso la predetta pronuncia ha interposto tempestivamente appello la sig.ra per il Parte_1 seguente unico motivo di gravame:
- erronea quantificazione in punto spese di lite per esclusione della fase istruttoria, con violazione o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 4, co. 5, lett. c) del D.M. 55/2014;
Si è costituita in giudizio l'appellante con comparsa di costituzione e risposta del Controparte_1
25.03.2025, denunciando previamente l'infondatezza dell'impugnazione in punto spese di lite per minima differenza pecuniaria e dichiarando in conseguenza l'inammissibilità dell'appello proposto da controparte, alla luce della vittoria in primo grado.
In prima udienza il Giudice ha poi proposto alle parti di abbandonare la controversia invitandole a trovare una soluzione conciliativa come da proposta ex art. 185 bis c.p.c. di cui all'ordinanza del
17.07.2025 previa sottoscrizione di una transazione, transazione che tuttavia non è stata alla fine accolta dalla società Controparte_1
Tentata senza esito la conciliazione della controversia, la causa è stata rimessa in decisione con precisazione delle conclusioni e discussione della controversia ex art. 281 sexies c.p.c. tenutasi in data 26.09.2025, in occasione della quale parte appellante ha chiesto la condanna ex art. 96 III co.
c.p.c. della controparte.
***
Preliminarmente è opportuno trattare la questione di inammissibilità dell'appello.
Ritiene questo giudice che l'eccezione non possa essere accolta.
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello è necessario una formulazione specifica dei motivi che consenta di individuare quali siano le argomentazioni della sentenza appellata censurate e quali le argomentazioni contrapposte dall'appellante destinate a confutare le ragioni addotte dal primo giudice.
Sul punto, a parere della scrivente, è sufficientemente chiaro e articolato il motivo di appello basato, come è detto, sull'erronea liquidazione delle spese di lite, liquidazione che non ha tenuto conto della fase istruttoria del giudizio.
Del resto, l'inammissibilità del gravame va declinata nei termini individuati dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di chiarire che: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” Sez. U - , Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022 (Rv. 666375 -
01).
Ciò posto, l'appello è fondato per le ragioni dianzi espresse.
Va, anzitutto, rammentato che il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020 (Rv. 659925 - 01)
Per una panoramica completa sui compensi processuali, giova osservare come la recente giurisprudenza di legittimità, abbia affermato con orientamento consolidato che ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle ex D.M. 55/2014 (cfr. ex multis Cass. 24882/2023 e 10438/2023;
Cass. 8526/2025).
La Suprema Corte ha confermato tali principi a seguito della modifica del D.M. 55/2014 operata con l'emanazione del DM n. 37/2018.
La modifica normativa apportata al DM. n. 55/2014 dall'integrazione del DM n.37/2018 ha rinforzato i parametri per la determinazione dei compensi, sia per l'attività giudiziale che per quella stragiudiziale (rispettivamente artt. 4 e 19) precisando che la riduzione, rispetto al valore medio di liquidazione non può essere superiore alla misura del 50 % (per la sola fase istruttoria fino al 70 %) mentre l'aumento può essere anche superiore alla percentuale fissata di regola nell'80 %, eliminando per il potere di riduzione l'espressione “di regola” che aveva appunto giustificato l'interpretazione volta a consentire, sia pure con motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari (cfr. in termini Cass. 24993/2023).
La giurisprudenza di legittimità ha aggiunto e precisato come questa ultima modifica non sia priva di rilevanza, e ciò in quanto ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente (ove ne sia mancata la determinazione consensuale), così come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente o del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, solo dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1, e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate (Cass. n. 10438/2023; Cass. n. 11102/2024), né elidere completamente la fase istruttoria.
In primo grado, il giudice ha stimato per le spese di lite l'importo complessivo in euro 278,00 oltre accessori elidendo ed eliminando completamente la fase istruttoria.
Deve essere, invece, riconosciuto il compenso anche per la “Fase istruttoria e/o di trattazione” atteso che la giurisprudenza di legittimità ha affermato con orientamento assolutamente costante che la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, che pertanto con detta voce le ricomprende entrambe. Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. 27 marzo 2023 n.
8561), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (cfr. Cass. ordinanza n. 30219 del 12.05.2023). In altri termini, la Suprema Corte ha rilevato che anche in assenza d'istruttoria probatoria la trattazione del processo legittima il diritto al compenso di fase (cfr. Cass. nn. 14483/2021,
21743/2019).
Ciò posto tenuto conto che il giudice di prime cure ha ritenuto di applicare valori medi escludendo completamente la fase istruttoria, la sentenza deve essere riformata includendovi anche la fase istruttoria.
Invero, applicando i valori medi previsti dall'allegato “Nuove tabelle parametri forensi” (tabella 1.
GIUDICE DI PACE;
scaglione sino ad € 1.100,00), l'importo medio per le quattro fasi sarebbe pari ad euro 346,00. Tuttavia, tenuto conto in ogni caso della più che modesta fase di trattazione che ha caratterizzato il giudizio di primo grado per tale fase si stia congruo liquidare l'importo di Euro
47,00 giungendo così complessivamente a liquidare l'importo di Euro 325,00 oltre accessori di legge.
Deve essere, dunque, riconosciuto il compenso anche per la fase istruttoria e/o di trattazione, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha affermato con orientamento assolutamente costante, che la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione e che, pertanto, detta voce le ricomprende entrambe.
Detto compenso, di conseguenza, come già affermato dalla Corte di cassazione (cfr. Cass. 27 marzo 2023 n. 8561), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (cfr. Cass. ordinanza n. 30219 del
12.05.2023).
In definitiva, dunque, l'appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata, con conseguente liquidazione a titolo di compensi dell'importo di ulteriori euro 68,00 oltre accessori di legge, dovuti per la fase istruttoria di primo grado.
Per il principio di soccombenza, le spese di lite del presente grado devono essere poste, a carico della società appellata e sono liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenendo conto della natura delle questioni trattate e del valore del giudizio oggettivamente esiguo (scaglione sino ad € 1.101,00), applicando l'importo pari al valore minimo della tabella di riferimento per tutte e quattro le fasi del giudizio. (cfr. Corte di
Cassazione con sentenza n. 30219 del 31 ottobre 2023).
Non si ritiene di fare luogo alla condanna ex art. 96 III co. c.p.c. nei riguardi della società CP_1 atteso che la mancata adesione della parte alla proposta di conciliazione formulata dal
[...]
Giudice non può essere di per sé considerata sintomatica di una condotta connotata dolo e/o la colpa grave (requisiti richiesti dalla giurisprudenza per riconoscere la responsabilità aggravata), residuando comunque una valutazione che può compiere la parte nel ritenere più profittevole il rischio di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
ACCOGLIE l'appello proposto da (CF ) e, per l'effetto, in Parte_1 C.F._1 parziale riforma della sentenza resa dal Giudice di Pace di Ivrea n. 590/2024
AN (c.f. , alla refusione delle spese di lite di primo grado Controparte_1 P.IVA_1 in totali euro 325,00 di cui euro 47,00 da corrispondere per la fase istruttoria, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge;
spese da distrarsi in favore dei legali dichiaratisi antistatari nella misura del 50% ciascuno avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone.
AN parte appellata (c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore al rimborso delle spese del grado di appello liquidate in euro 332,00 ex D.M. 55/2014 s.m.i., oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge;
oltre c.u. per Euro
64,50 spese da distrarsi in favore dei legali dichiaratisi antistatari nella misura del 50% ciascuno gli avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone.
Così deciso in Ivrea, il 29.09.2025
Il giudice
(dott.ssa Federica Lorenzatti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Federica Lorenzatti ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies III c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 394/2025 R.G. promossa da
(CF ) - rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lioia - Parte_1 C.F._1
c.f. e dall'avv. Manlio Arnone -c.f. mandato CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3 in calce all'originale dell'atto introduttivo del primo grado
-appellante -
Contro
(c.f. , con sede legale in Ivrea (TO), Via Jervis n. 13, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Direttore Affari Legali dott. (in seguito, per brevità, anche solo CP_2
), giusta procura in autentica per Notar di Milano del 16.4.2012 (rep. CP_1 Per_1
25658/14092), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Limatola in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Parte appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
In via definitiva e gradata: in accoglimento del presente appello ed in parziale riforma dell'impugnata statuizione di primo grado limitatamente al capo relativo alle spese:
− condannare la parte appellata all'integrale refusione del residuo compenso del CP_3 precedente grado di giudizio in conformità al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., comprensivo della fase istruttoria e di trattazione, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. − il tutto con vittoria e refusione delle spese, diritti ed onorari e distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Per parte appellata:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, così provvedere:
1. In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la sentenza di primo grado;
2. In ogni caso rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso sentenza n. 590/2024, emessa dal Giudice di Pace di Ivrea, in data 21/10/2024, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3. Con vittoria di spese e competenze di lite dell'impugnazione da attribuirsi all'Avv. Alessandro
Limatola per fattane anticipazione
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha promosso il presente giudizio di Parte_1 appello avverso la sentenza n. 590/2024, emessa in data 18.10.2024, del Giudice di Pace di Ivrea,
a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 2179/2022.
Parte appellante ha impugnato il provvedimento sostenendone la parziale nullità per l'errata determinazione delle spese di lite.
Il giudice di prime cure, nella gravata sentenza, ha accolto parzialmente la domanda attorea riconoscendo lo storno di fatture impropriamente emesse nei riguardi del cliente per i seguenti importi: € 204,99, nonché € 49,00 condannando, nel contempo, la società alla refusione CP_1 delle spese di lite per un importo pari ad € 278,00 (valori medi fase di studio, introduttiva e decisoria).
In particolare, in esito all'istruzione della causa di primo grado, il giudice ha così come di seguito statuito:
• dichiara la società in persona del l.r.p.t., tenuta a stornare i seguenti Controparte_1 importi: € 204,99, indebitamente addebitata nella fattura n. AO01201524 del 21/10/2022; € 49,00 indebitamente addebitata nella fattura n. AO09108057 del 21/05/2022;
• dichiara altresì la tenuta al pagamento delle spese di lite a favore dei Controparte_1 procuratori della sig.ra , dichiaratisi antistatari, che liquida in € 278,00 (ex D.M. Parte_1
n. 55/2014, scaglione fino a € 1.100,00; fasi: studio, introduttiva e decisionale;
valori medi), oltre
15% rimb. forf., IVA e CPA come per legge;
Avverso la predetta pronuncia ha interposto tempestivamente appello la sig.ra per il Parte_1 seguente unico motivo di gravame:
- erronea quantificazione in punto spese di lite per esclusione della fase istruttoria, con violazione o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 4, co. 5, lett. c) del D.M. 55/2014;
Si è costituita in giudizio l'appellante con comparsa di costituzione e risposta del Controparte_1
25.03.2025, denunciando previamente l'infondatezza dell'impugnazione in punto spese di lite per minima differenza pecuniaria e dichiarando in conseguenza l'inammissibilità dell'appello proposto da controparte, alla luce della vittoria in primo grado.
In prima udienza il Giudice ha poi proposto alle parti di abbandonare la controversia invitandole a trovare una soluzione conciliativa come da proposta ex art. 185 bis c.p.c. di cui all'ordinanza del
17.07.2025 previa sottoscrizione di una transazione, transazione che tuttavia non è stata alla fine accolta dalla società Controparte_1
Tentata senza esito la conciliazione della controversia, la causa è stata rimessa in decisione con precisazione delle conclusioni e discussione della controversia ex art. 281 sexies c.p.c. tenutasi in data 26.09.2025, in occasione della quale parte appellante ha chiesto la condanna ex art. 96 III co.
c.p.c. della controparte.
***
Preliminarmente è opportuno trattare la questione di inammissibilità dell'appello.
Ritiene questo giudice che l'eccezione non possa essere accolta.
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello è necessario una formulazione specifica dei motivi che consenta di individuare quali siano le argomentazioni della sentenza appellata censurate e quali le argomentazioni contrapposte dall'appellante destinate a confutare le ragioni addotte dal primo giudice.
Sul punto, a parere della scrivente, è sufficientemente chiaro e articolato il motivo di appello basato, come è detto, sull'erronea liquidazione delle spese di lite, liquidazione che non ha tenuto conto della fase istruttoria del giudizio.
Del resto, l'inammissibilità del gravame va declinata nei termini individuati dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di chiarire che: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” Sez. U - , Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022 (Rv. 666375 -
01).
Ciò posto, l'appello è fondato per le ragioni dianzi espresse.
Va, anzitutto, rammentato che il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020 (Rv. 659925 - 01)
Per una panoramica completa sui compensi processuali, giova osservare come la recente giurisprudenza di legittimità, abbia affermato con orientamento consolidato che ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle ex D.M. 55/2014 (cfr. ex multis Cass. 24882/2023 e 10438/2023;
Cass. 8526/2025).
La Suprema Corte ha confermato tali principi a seguito della modifica del D.M. 55/2014 operata con l'emanazione del DM n. 37/2018.
La modifica normativa apportata al DM. n. 55/2014 dall'integrazione del DM n.37/2018 ha rinforzato i parametri per la determinazione dei compensi, sia per l'attività giudiziale che per quella stragiudiziale (rispettivamente artt. 4 e 19) precisando che la riduzione, rispetto al valore medio di liquidazione non può essere superiore alla misura del 50 % (per la sola fase istruttoria fino al 70 %) mentre l'aumento può essere anche superiore alla percentuale fissata di regola nell'80 %, eliminando per il potere di riduzione l'espressione “di regola” che aveva appunto giustificato l'interpretazione volta a consentire, sia pure con motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari (cfr. in termini Cass. 24993/2023).
La giurisprudenza di legittimità ha aggiunto e precisato come questa ultima modifica non sia priva di rilevanza, e ciò in quanto ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente (ove ne sia mancata la determinazione consensuale), così come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente o del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, solo dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1, e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate (Cass. n. 10438/2023; Cass. n. 11102/2024), né elidere completamente la fase istruttoria.
In primo grado, il giudice ha stimato per le spese di lite l'importo complessivo in euro 278,00 oltre accessori elidendo ed eliminando completamente la fase istruttoria.
Deve essere, invece, riconosciuto il compenso anche per la “Fase istruttoria e/o di trattazione” atteso che la giurisprudenza di legittimità ha affermato con orientamento assolutamente costante che la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione, che pertanto con detta voce le ricomprende entrambe. Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. 27 marzo 2023 n.
8561), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (cfr. Cass. ordinanza n. 30219 del 12.05.2023). In altri termini, la Suprema Corte ha rilevato che anche in assenza d'istruttoria probatoria la trattazione del processo legittima il diritto al compenso di fase (cfr. Cass. nn. 14483/2021,
21743/2019).
Ciò posto tenuto conto che il giudice di prime cure ha ritenuto di applicare valori medi escludendo completamente la fase istruttoria, la sentenza deve essere riformata includendovi anche la fase istruttoria.
Invero, applicando i valori medi previsti dall'allegato “Nuove tabelle parametri forensi” (tabella 1.
GIUDICE DI PACE;
scaglione sino ad € 1.100,00), l'importo medio per le quattro fasi sarebbe pari ad euro 346,00. Tuttavia, tenuto conto in ogni caso della più che modesta fase di trattazione che ha caratterizzato il giudizio di primo grado per tale fase si stia congruo liquidare l'importo di Euro
47,00 giungendo così complessivamente a liquidare l'importo di Euro 325,00 oltre accessori di legge.
Deve essere, dunque, riconosciuto il compenso anche per la fase istruttoria e/o di trattazione, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha affermato con orientamento assolutamente costante, che la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione e che, pertanto, detta voce le ricomprende entrambe.
Detto compenso, di conseguenza, come già affermato dalla Corte di cassazione (cfr. Cass. 27 marzo 2023 n. 8561), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (cfr. Cass. ordinanza n. 30219 del
12.05.2023).
In definitiva, dunque, l'appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata, con conseguente liquidazione a titolo di compensi dell'importo di ulteriori euro 68,00 oltre accessori di legge, dovuti per la fase istruttoria di primo grado.
Per il principio di soccombenza, le spese di lite del presente grado devono essere poste, a carico della società appellata e sono liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenendo conto della natura delle questioni trattate e del valore del giudizio oggettivamente esiguo (scaglione sino ad € 1.101,00), applicando l'importo pari al valore minimo della tabella di riferimento per tutte e quattro le fasi del giudizio. (cfr. Corte di
Cassazione con sentenza n. 30219 del 31 ottobre 2023).
Non si ritiene di fare luogo alla condanna ex art. 96 III co. c.p.c. nei riguardi della società CP_1 atteso che la mancata adesione della parte alla proposta di conciliazione formulata dal
[...]
Giudice non può essere di per sé considerata sintomatica di una condotta connotata dolo e/o la colpa grave (requisiti richiesti dalla giurisprudenza per riconoscere la responsabilità aggravata), residuando comunque una valutazione che può compiere la parte nel ritenere più profittevole il rischio di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
ACCOGLIE l'appello proposto da (CF ) e, per l'effetto, in Parte_1 C.F._1 parziale riforma della sentenza resa dal Giudice di Pace di Ivrea n. 590/2024
AN (c.f. , alla refusione delle spese di lite di primo grado Controparte_1 P.IVA_1 in totali euro 325,00 di cui euro 47,00 da corrispondere per la fase istruttoria, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge;
spese da distrarsi in favore dei legali dichiaratisi antistatari nella misura del 50% ciascuno avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone.
AN parte appellata (c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore al rimborso delle spese del grado di appello liquidate in euro 332,00 ex D.M. 55/2014 s.m.i., oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA di legge;
oltre c.u. per Euro
64,50 spese da distrarsi in favore dei legali dichiaratisi antistatari nella misura del 50% ciascuno gli avv.ti Francesco Lioia e Manlio Arnone.
Così deciso in Ivrea, il 29.09.2025
Il giudice
(dott.ssa Federica Lorenzatti)