Ordinanza 30 luglio 2019
Massime • 1
Tutte le controversie in materia di locazioni immobiliari esulano dalla competenza del giudice di pace, perché, a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, con la conseguente abrogazione dell'art. 8 c.p.c. ad opera dell'art. 49 del d.lgs. n. 51 del 1998, la competenza in materia di locazione di immobili urbani è stata attribuita al tribunale.
Commentario • 1
- 1. Locazione non abitativa: clausola che deroga i diritti in capo al conduttoreFrancesco Luppino · https://www.diritto.it/ · 30 settembre 2022
«Secondo la giurisprudenza di legittimità dominante è escluso che l'autonomia contrattuale delle parti possa derogare le disposizioni di norme imperative come l'art. 79 della legge n. 392/1978 in sede di trattative negoziali, potendosi, invece, riespandersi dopo la conclusione del contratto. Infatti definire concordato un canone al punto che per diminuirlo occorre rinunciare ai diritti che il legislatore attribuisce appare intrinsecamente contraddittorio, per non dire un fragile espediente non corrispondente al vero. D'altra parte non appare condivisibile che il contratto di locazione si concluda per stadi separati, così da poter configurare come naturale una condotta – in realtà …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 30/07/2019, n. 20554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20554 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2019 |
Testo completo
M 20554/ 19 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LOCAZIONE ABITATIVA-REG_ Dott. RAFFAELE FRASCA - Presidente - LCOMPETENZA- COMPETENZX Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere - LOCATIVA (1 PRETORILE Ud. 10/01/2019-03Dott. LE GIANNITI - Consigliere - Rel. Consigliere - R.G.N. 8589/2018 Dott. GABRIELE POSITANO Can. 20554 Rep. Dott. MARCO DELL'UTRI - Consigliere - Cut CI ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto alnr. 8589-2018 proposto da: NA LE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. ROMEI 19, presso lo studio dell'avvocato ADOLFO RIITANO, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVESTRO AMODIO;
- ricorrente -
contro
IN LL, IN NU, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato MONICA GREGORIO;
- controricorrente -
l'ordinanza n. R.G.per regolamento di competenza avverso 5011/2017 del TRIBUNALE di SALERNO, emessa il 27/01/2018; 7 179 / 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE POSITANO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del che GN Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE chiede che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso. Ric. 2018 n. 08589 sez. M3 - ud. 10-01-2019 -2- Rilevato che: AS AL richiedeva al Tribunale di Salerno di emettere un decreto ingiuntivo nei confronti di LA MA e UN MA per il pagamento della somma di euro 2000, per avere concesso, quale locatore, un immobile ad uso abitativo alla MA, con garanzia dell'altro intimato. Il contratto di locazione del 15 gennaio 2013 prevedeva un canone annuale di euro 6000 da corrispondere in 12 rate eguali. AL lamentava la morosità nel pagamento di quattro mensilità. Con atto d'intimazione di sfratto del 20 giugno 2016 il locatore aveva precedentemente intimato lo sfratto per morosità ottenendo il rilascio dell'immobile dalla conduttrice. Avverso il decreto ingiuntivo gli intimati proponevano atto di opposizione notificato il 23 maggio 2017 eccependo, tra l'altro, l'incompetenza per valore del Tribunale di Salerno;
AS AL propone regolamento di competenza avverso l'ordinanza del 27 gennaio 2018 con cui il giudice del Tribunale di Salerno dichiarava l'incompetenza per valore del Tribunale, essendo competente il Giudice di pace, lamentando che, per qualunque controversia derivante da rapporti di locazione avrebbe dovuto ritenersi funzionalmente competente il Tribunale;
UN e LA MA depositano controricorso e il Procuratore generale conclude per il rigetto del ricorso. Il ricorrente deposita memoria ex art. 380 bis c.p.c.
Considerato che:
con l'unico motivo si lamenta la violazione delle norme sulla competenza;
in particolare degli articoli 7, 9, 38 e 50 c.p.c. e la nullità dell'ordinanza di incompetenza anche in ordine alla condanna dell'opposto al rimborso degli onorari di difesa in favore degli opponenti. Secondo il ricorrente la competenza per materia o funzionale ha carattere inderogabile e prevale su quella per valore e, nel caso di specie, la controversia, riguardando la materia delle locazioni sarebbe di competenza esclusiva del Tribunale, indipendentemente dal valore. La materia cui fa riferimento l'articolo 447 bis c.p.c. comprende qualunque pretesa collegata ad un contratto di locazione. Il Giudice di pace sarebbe incompetente in tale materia, poiché si occupa solo delle cause relative a beni mobili e, dopo la soppressione dell'ufficio del Pretore, la materia dellaLov locazione di immobili urbani è stata attribuita, per materia, al Tribunale. Il Tribunale avrebbe travisato il significato dell'ordinanza delle Sezioni Unite del 19 ottobre 2011 n. 21582 che si riferiva all'ipotesi di risarcimento danni da locazione e non alla tematica del pagamento dei canoni;
l'art. 447 bis c.p.c. prevede al primo comma: "le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende(1)(2) sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 436 bis, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili"; in seguito alla soppressione della figura del Pretore ad opera della 1. 51/1998, la competenza in materia di controversie relative a rapporti di locazione di immobili urbani, di comodato di immobili urbani e di affitto, rientrano nella competenza esclusiva del Tribunale del luogo in cui risulta situato l'immobile locato, o oggetto di affitto o di comodato;
secondo il Procuratore generale questo trasferimento in blocco di competenze non sussisterebbe poiché, così come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità del tempo (Cass. 4157-1990; 5986-1998 ed altre) la competenza del Pretore e, successivamente del Tribunale, riguarderebbe le controversie vertenti sulla risoluzione del rapporto e limitatamente ai casi di diniego di rinnovazione alla prima scadenza dei contratti di locazione ad uso non abitativo, ai sensi degli articoli 29 e 30 della legge n. 392/78, nel caso di recesso del locatore nei contratti di locazione in regime transitorio di immobile ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 59 ultimo comma e nei contratti di locazione non abitativa in corso all'entrata in vigore della legge ai sensi dell'articolo 73 e per i soli motivi contenuti nell'articolo 29. In tutte le altre ipotesi opererebbe il criterio generale per cui la competenza va determinata secondo gli ordinari criteri di valore dettati dal codice civile;
rileva la Corte che non appare adeguato il richiamo contenuto nell'ordinanza alla diversa ipotesi della competenza in materia risarcitoria ed a Cass. S.U. n. 21582 del 2011. Quest'ultima, in particolare, esplicitamente include nella competenza del Giudice di pace le cause che hanno per oggettohr somme di denaro relative a quei beni (immobili), le quali non involgono questioni sul rapporto giuridico o di fatto con i medesimi;
secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa S.C. (Cass. Sez. 6 n.6811/2015; Cass. 31.1.2006 n. 2143; Cass. 28.5.04 n. 10300; Cass. 20.2.02, n. 2471), a seguito della soppressione dell'ufficio del Pretore, con la conseguente abrogazione dell'art. 8 c.p.c. ad opera del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 49, e l'istituzione del Giudice unico di primo grado, disposte dalla stessa fonte normativa, le cause relative a rapporti di locazione di immobili urbani (unitamente a quelle di comodato e di affitto di azienda) sono devolute alla competenza del Tribunale con la stessa natura e qualificazione che avevano davanti al Pretore, cioè ratione materiae;
la controversia in esame rientra nel novero di quelle devolute alla competenza per materia del Tribunale, poiché le questioni oggetto del giudizio riguardanti la restituzione, anche in parte, del deposito cauzionale al conduttore nel quadro di un cessato rapporto di locazione immobiliare ad uso abitativo, ove fatte valere - come nel caso di specie in via giudiziale, non possono che rientrare nel novero di quelle cause relative ai rapporti di locazione di immobili urbani di cui si è detto;
l'art. 49 del digs n. 51 del 1998 abroga l'art. 8 c.p.c. che aveva sempre regolato la competenza del Pretore. L'abrogazione è conseguenza della soppressione dell'ufficio giudiziario del Pretore disposta dall'art. 1 del citato decreto. L'art. 8 prevedeva, al secondo comma, due ipotesi di competenza per materia: quella relativa alle azioni possessorie e nunciatorie, e le controversie in materia di locazione e comodato di immobile urbano e di affitto di azienda. Da ciò deriva che l'abrogazione dell'art. 8 va valutata considerando il testo del primo comma dell'art. 1 che, oltre a prevedere la soppressione dell'ufficio del Pretore, stabilisce che "fuori dei casi in cui è diversamente disposto dal presente decreto, le relative competenze sono trasferite al Tribunale ordinario"; pertanto, le controversie già attribuite alla competenza pretorile si intendono transitate al Tribunale attesa la sostituzione di quest'ultimo ufficio a quello soppresso;
l'ufficio subentrato riceve la competenza dell'ufficio soppresso con la stessa natura e le medesima qualificazione che tale competenza aveva presso l'ufficio soppresso, riguardo alle singole tipologie di controversie;
d'altra parte se il legislatore avesse voluto un mutamento della natura del criterio di radicazione delle singole tipologie di controversie oggetto del transitamento, lo avrebbe diversamente specificato;
dalla Relazione ministeriale non si traggono elementi per contrastare la tesi secondo cui l'oggetto della disposizione di trasferimento sia stata assunta così come era qualificato dal legislatore nelle norme oggetto di rinvio;
una possibile ricostruzione alternativa rinviene un addentellato normativo nel tenore del citato art. 1 del decreto n. 51 che recita "fuori dei casi in cui è diversamente disposto nel presente decreto" e nella contestuale modifica dell'art. 9 in tema di competenza del Tribunale. Da ciò è stato sostenuto che la competenza del Pretore sarebbe trasmigrata solo in parte al Tribunale, in quanto il legislatore, mentre non ha modificato l'art. 7 c.p.c, ha inciso sull'art. 9 c.p.c., esprimendo la volontà di "disporre diversamente", non inserendo espressamente nel nuovo assetto per materia del Tribunale, anche le competenze del soppresso ufficio del Pretore;
tale ricostruzione, però, non appare ragionevole poiché il mancato trasferimento delle controversie relative ai rapporti di locazione al Tribunale pone il problema dell'individuazione della regola di competenza applicabile a quelle domande che, pur traendo origine da specifici rapporti (locazione, comodato, affitto di azienda), si sostanziano in mere richieste di pagamento di somme di denaro (a titolo di canoni o risarcimento danno o altro) lasciando sullo sfondo il rapporto di locazione o di comodato o di affitto di azienda. Con la conseguenza che per le cause di minore valore sarebbe competente il Giudice di pace;
una siffatta ricostruzione, che spezza l'originaria unitarietà della competenza del Pretore in quella del Tribunale e del Giudice di pace, appare foriera di inconvenienti processuali. Al contrario, occorre valorizzare la intenzione del legislatore delegante tesa a trasferire al nuovo giudice unico tutte le competenze del Pretore e il disposto dell'art. 244, secondo comma del44 decreto n. 51 relativo alle norme di coordinamento. La disposizione prevede che "le funzioni del Pretore sono attribuite al Tribunale in composizione monocratica" e ciò consente di ritenere che eventuali "diverse disposizioni" (oggetto dell'art. 1) devono essere previste espressamente nel citato decreto legislativo;
alla luce di quanto precede è possibile affermare che le competenze pretorili sono passate al Tribunale, per quello che rileva in questa sede, anche per le controversie relative a rapporti di locazione e comodato di immobili urbani, nonché di affitto di azienda;
pertanto, il regolamento di competenza è fondato e va dichiarata la competenza per materia del Tribunale di Salerno con compensazione delle spese processuali in considerazione della particolarità della questione;
P.T.M. dichiara la competenza del Tribunale di Salerno davanti al quale rimette le parti e compensa integralmente tra le parti le spesse processuali;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13. Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3 in data দল 10 gennaio 2019. Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA 30 LUG. 2014 Funzionario Giudiziario Omella LATROFA Fuasicri fratric of