Cass. civ., sez. VI, ordinanza 30/07/2019, n. 20554
CASS
Ordinanza 30 luglio 2019

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Massime1

Tutte le controversie in materia di locazioni immobiliari esulano dalla competenza del giudice di pace, perché, a seguito della soppressione dell'ufficio del pretore, con la conseguente abrogazione dell'art. 8 c.p.c. ad opera dell'art. 49 del d.lgs. n. 51 del 1998, la competenza in materia di locazione di immobili urbani è stata attribuita al tribunale.

Commentario1

  • 1Locazione non abitativa: clausola che deroga i diritti in capo al conduttore
    Francesco Luppino · https://www.diritto.it/ · 30 settembre 2022

    «Secondo la giurisprudenza di legittimità dominante è escluso che l'autonomia contrattuale delle parti possa derogare le disposizioni di norme imperative come l'art. 79 della legge n. 392/1978 in sede di trattative negoziali, potendosi, invece, riespandersi dopo la conclusione del contratto. Infatti definire concordato un canone al punto che per diminuirlo occorre rinunciare ai diritti che il legislatore attribuisce appare intrinsecamente contraddittorio, per non dire un fragile espediente non corrispondente al vero. D'altra parte non appare condivisibile che il contratto di locazione si concluda per stadi separati, così da poter configurare come naturale una condotta – in realtà …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 30/07/2019, n. 20554
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20554
Data del deposito : 30 luglio 2019

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