TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 10/04/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
* * * * *
Il Tribunale di Lodi in composizione monocratica, nella persona del G.O.P.
Dott.ssa Paola Maria Redini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1610/2024 del Ruolo Generale
Tra
Parte_1
con l'Avv. SOLENNE VINCENZO
Parte ricorrente
E
CP_1
con l'Avv. MIRANDA FERDINANDO MAURO
Parte resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi della legge
69/2009 ossia contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (art. 132, n. 4), “la succinta esposizione dei fatti di causa e delle ragioni giuridiche della decisione” (art. 118 disp. att.), anche con riferimento a precedenti conformi.
Con ricorso ex art. 615 cpc il signor Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Lodi il signor per CP_1
ivi sentir, previa concessione della sospensione della esecutività dell'ordinanza possessoria n. 448/2023 del 17.3.2023, accertare e dichiarare che il signor non ha diritto a procedere all'esecuzione forzata nei confronti CP_1
dell'opponente con conseguente dichiarazione di inefficacia della azione esecutiva iniziata. Chiedeva la condanna ex art. 96 cpc di parte resistente.
Si costituiva in giudizio il signor chiedendo il rigetto CP_1
dell'opposizione avversaria in quanto irrituale, inammissibile e infondata in fatto e diritto.
Il Tribunale, senza necessità di istruttoria. alcuna tratteneva la causa in decisione;
le parti precisavano le conclusioni come di seguito:
Conclusioni del ricorrente:
In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che il sig. non CP_1 ha diritto a procedere all'esecuzione forzata nei confronti dell'opponente sig.
[...]
, e dichiarare pertanto l'inefficacia dell'azione esecutiva Parte_1 avviata dallo stesso sig. con atto di preavviso di rilascio immobile ex CP_1 art. 608 c.p.c. notificato in data 29/07/2024 per tutte le motivazioni espresse in atti, e per l'effetto dichiararne l'estinzione.
- Sempre nel merito, accertare e dichiarare l'intento temerario ex art. 96, comma 2, c.p.c. in capo al sig. per aver questi illegittimamente attivato CP_1
l'esecuzione forzata dell'ordinanza possessoria repert. n. 448/2023 del 17/03/2023 nelle modalità descritte in atti, e per l'effetto condannare il sig. al CP_1 risarcimento dei danni subiti dal sig. da Parte_1 valutarsi in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c.
- Spese e compensi di lite integralmente rifusi. Conclusioni del resistente:
1) Rigettata l'opposizione ex art. 615 cpc formulata dal Sig. Parte_2 in quanto irrituale ed inammissibile e comunque infondata tanto in fatto
[...] quanto in diritto e per conseguenza venga rigettata anche ogni domanda annessa e connessa.
2) Condannato il Sig. al pagamento delle spese Parte_2
e competenze professionali del presenete giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;
Il Tribunale di Lodi, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa rileva quanto segue.
Trattasi di opposizione ex art. 615 cpc all'esecuzione dell'ordinanza possessoria n. 448/2023 del 17.3.2023 emessa dal Tribunale di Lodi per la reintegra nel possesso del signor dell'immobile sito in San CP_1
Giuliano Milanese, Via Monti 10.
Il signor ha promosso la presente causa Parte_1
per ottenere la sospensione della esecutività della citata ordinanza e una pronuncia diretta a negare il diritto del resistente di procedere con l'esecuzione forzata dell'ordinanza.
Il signor si è costituito eccependo l'inammissibilità CP_1
dell'opposizione ex art. 615 cpc e l'infondatezza delle domande del ricorrente.
Occorre preliminarmente verificare l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 615
cpc all'esecuzione di un provvedimento possessorio.
A tal proposito si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 27392 del 19 settembre 2022, si è occupata di individuare i principi in ordine alle modalità di esecuzione dei provvedimenti diretti alla tutela del possesso e alla relativa opposizione.
La Suprema Corte afferma che “La concreta realizzazione del comando
impartito dal provvedimento possessorio si deve svolgere nell'ambito dello
stesso giudizio e con le sole forme stabilite dal giudice che lo ha emesso, onde
salvaguardare le peculiari esigenze cautelari e conservative che l'hanno
determinato e che sono state valutate appunto da quel giudice ed a lui e
soltanto a lui sono riservate”
Gli precisano che l'attuazione dell'ordine di reintegra o, di tutela Parte_3
possessoria, “deve avvenire senza l'osservanza delle formalità dell'ordinario
processo di esecuzione e, quindi, senza preventiva notificazione del precetto”;
stesso dicasi per la notifica del preavviso di rilascio, così come l'esecuzione del provvedimento non apre un processo esecutivo che resta estraneo al possessorio.
La Corte ribadisce che “la forzosa realizzazione del comando contenuto nel
provvedimento d'urgenza in materia possessoria dà, così, luogo ad una
ulteriore fase del procedimento possessorio, necessariamente devoluta, per
imprescindibili esigenze di concentrazione ed effettività della peculiare tutela
cautelare del caso e quindi in base ad inderogabile principio di ordine pubblico
processuale, alla competenza dello stesso giudice che ha emesso il
provvedimento e non già alla serie procedimentale della esecuzione forzata.”
Di conseguenza la legittimità dell'esecuzione forzosa può essere contestata solo nell'ambito dello stesso giudizio possessorio e non già con l'opposizione ex art. 615 o 617 cpc.
Questo perché l'ordinanza possessoria non è suscettibile di esecuzione, ma soltanto di attuazione ai sensi dell'art. 669 duodecies cpc.
Ciò che, invece, è suscettibile di esecuzione, è la sentenza di condanna resa all'esito della successiva fase di merito.
La Corte di Cassazione, con la sentenza sopra citata, precisa che sono inammissibili sia l'attività del beneficiario volta a porre l'ordinanza possessoria in attuazione nelle forme previste per l'esecuzione, sia il dispiegamento di contestazioni mediante opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, in quanto in violazione della competenza funzionale ed inderogabile del giudice che ha emesso l'ordinanza possessoria, a questi dovendosi rivolgere il destinatario del provvedimento per contestare il diritto della controparte di conseguire l'attuazione del provvedimento stesso.
Alla luce di quanto sopra l'opposizione ex art. 615 cpc risulta inammissibile per il caso che ci occupa.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in via forfettaria come da dispositivo con distrazione in favore dell'Avv. Miranda dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: - dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
- revoca la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza possessoria;
- condanna , al pagamento in favore di Parte_1
delle spese di lite che si quantificano forfettariamente in € CP_1
1.000,00 per competenze, oltre 15% oltre cpa ed iva se dovuta
-dispone la distrazione delle spese legali in favore dell'Avv. Ferdinando Mauro
Miranda dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Lodi il 9 aprile 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Paola Maria Redini