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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/03/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 663/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 20/03/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 663/2023 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. FATICONI MAURIZIO, giusta Parte_1
procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. MAUGERI GIOVANNA, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: malattia professionale dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto della domanda è l'accertamento del diritto di parte ricorrente alla corresponsione dei benefici economici connessi alla malattia professionale indicata in ricorso (ipoacusia neurosensoriale bilaterale), denunciata in data 28.04.2021, con un grado di menomazione pari al 14% o, in altra misura che verrà accertata in corso di causa e, per l'effetto, la condanna dell' alla corresponsione dei correlativi importi spettanti al ricorrente CP_1 Parte_1
per la malattia professionale accertata.
L' nel costituirsi in giudizio ha contestato la domanda attorea chiedendone l'integrale CP_1
reiezione, in particolare contestando l'esistenza del rischio lavorativo e del nesso causale.
All'odierna udienza, lette le note a trattazione scritta depositate dalla sola parte ricorrente ex art. 127ter c.p.c, la causa - istruita documentalmente, mediante espletamento della consulenza medico-legale - è stata assunta in decisione, con contestuale deposito telematico del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
****
1. La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. Il ricorso non è fondato e la domanda deve essere rigettata.
3. È noto che, nel regime successivo all'entrata in vigore del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, ai sensi dell'art. 13 la rendita da inabilità viene liquidata solo nel caso in cui dall'infortunio o dalla malattia professionale derivi un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al 16%, mentre l'indennizzo per danno biologico viene liquidato per i casi di postumi pari o superiori al 6%.
Occorre infatti osservare che, ai fini della decisione nel merito, appare necessario verificare se la malattia denunciata da parte ricorrente può ritenersi insorta a causa del lavoro svolto, e quindi se rientri tra le malattie tabellate previste dal DPR n. 1124/65 (e successivi
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro aggiornamenti), ovvero se comunque sia conseguenza dell'esposizione a rischio durante l'attività lavorativa.
Va infatti rammentato che l'oggetto dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali riguarda non solo le malattie elencate nella tabella allegata al D.P.R. 1124/65 e denunciate entro i termini massimi di indennizzabilità, ma anche le malattie elencate nella citata tabella e denunciate oltre i termini predetti nonché qualunque altra malattia contratta a causa delle lavorazioni per le quali sussiste la tutela obbligatoria contro gli infortuni (cfr.
Corte Cost. 179/88).
Nel primo caso, l'assetto normativo contenuto nel D.P.R. 1124/65 prevede la presunzione iuris et de iure circa l'origine professionale delle malattie rientranti in tabella, qualora il lavoratore abbia espletato le lavorazioni morbigene indicate nella tabella stessa.
Negli altri casi, invece, non opera la presunzione assoluta di cui si è detto ed il lavoratore è tenuto a provare la natura professionale della malattia.
4. Nel caso di specie, dalla CTU espletata si evince che non sussiste il nesso causale tra la patologia da cui è affetto parte ricorrente e l'attività lavorativa di operaio metalmeccanico prestata presso la società Dielle in qualità di lavoratore dipendente dal 13.09.2018 al
30.11.2022 nonché precedentemente a tale periodo presso altre società.
Il CTU, dott. ha infatti acclarato, previo esame della documentazione Persona_1
medica in atti, esame anamnestico ed accurata visita del ricorrente che: Il sig. Parte_1
risulta essere affetto da: “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale asimmetrica maggiore a sinistra”
“Tale ipoacusia non è ascrivibile all'attività svolta dal periziando presso la CP_2
Nessun elemento disponibile è altresì presente in atti sulla base del quale ci si possa esprimere circa l'esistenza o meno di un nesso causale tra l'accerta ipoacusia, per altro almeno in parte di origine non da rumore, e l'attività lavorativa, come da documentazione in atti, svolta dal periziando precedentemente all'assunzione presso la o CP_2
presso altre aziende.
L'accertata patologia come sopra indicata/diagnosticata non è altresì riconducibile -come ampiamente discusso e motivato nel precedente paragrafo “Considerazioni medico-legali”
- nel caso de quo a patologia tabellata ex Decreto Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124”
Ebbene, le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, ben dettagliatamente esplicitate
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro nel paragrafo della relazione peritale “Considerazioni- medico legali” (cfr. pagine dalla n. 9 alla n. 18) appaiono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico e sono prive di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti, per cui meritano di essere condivise, in ragione della completezza della relazione, che appare altresì scevra da vizi logici e giuridici.
5. Pertanto, alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto, e deve concludersi, dunque, che non può ritersi sussistente il nesso eziologico tra il lavoro svolto dal sig. e la patologia denunciata, necessario al fine del riconoscimento della Parte_1
malattia professionale.
6. Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
7. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili in ragione della presentazione da parte del ricorrente della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., per le stesse ragioni le spese dell'espletata CTU, liquidata come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu CP_1
Latina, 21/03/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 20/03/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 663/2023 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. FATICONI MAURIZIO, giusta Parte_1
procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. MAUGERI GIOVANNA, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: malattia professionale dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto della domanda è l'accertamento del diritto di parte ricorrente alla corresponsione dei benefici economici connessi alla malattia professionale indicata in ricorso (ipoacusia neurosensoriale bilaterale), denunciata in data 28.04.2021, con un grado di menomazione pari al 14% o, in altra misura che verrà accertata in corso di causa e, per l'effetto, la condanna dell' alla corresponsione dei correlativi importi spettanti al ricorrente CP_1 Parte_1
per la malattia professionale accertata.
L' nel costituirsi in giudizio ha contestato la domanda attorea chiedendone l'integrale CP_1
reiezione, in particolare contestando l'esistenza del rischio lavorativo e del nesso causale.
All'odierna udienza, lette le note a trattazione scritta depositate dalla sola parte ricorrente ex art. 127ter c.p.c, la causa - istruita documentalmente, mediante espletamento della consulenza medico-legale - è stata assunta in decisione, con contestuale deposito telematico del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
****
1. La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. Il ricorso non è fondato e la domanda deve essere rigettata.
3. È noto che, nel regime successivo all'entrata in vigore del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, ai sensi dell'art. 13 la rendita da inabilità viene liquidata solo nel caso in cui dall'infortunio o dalla malattia professionale derivi un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al 16%, mentre l'indennizzo per danno biologico viene liquidato per i casi di postumi pari o superiori al 6%.
Occorre infatti osservare che, ai fini della decisione nel merito, appare necessario verificare se la malattia denunciata da parte ricorrente può ritenersi insorta a causa del lavoro svolto, e quindi se rientri tra le malattie tabellate previste dal DPR n. 1124/65 (e successivi
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro aggiornamenti), ovvero se comunque sia conseguenza dell'esposizione a rischio durante l'attività lavorativa.
Va infatti rammentato che l'oggetto dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali riguarda non solo le malattie elencate nella tabella allegata al D.P.R. 1124/65 e denunciate entro i termini massimi di indennizzabilità, ma anche le malattie elencate nella citata tabella e denunciate oltre i termini predetti nonché qualunque altra malattia contratta a causa delle lavorazioni per le quali sussiste la tutela obbligatoria contro gli infortuni (cfr.
Corte Cost. 179/88).
Nel primo caso, l'assetto normativo contenuto nel D.P.R. 1124/65 prevede la presunzione iuris et de iure circa l'origine professionale delle malattie rientranti in tabella, qualora il lavoratore abbia espletato le lavorazioni morbigene indicate nella tabella stessa.
Negli altri casi, invece, non opera la presunzione assoluta di cui si è detto ed il lavoratore è tenuto a provare la natura professionale della malattia.
4. Nel caso di specie, dalla CTU espletata si evince che non sussiste il nesso causale tra la patologia da cui è affetto parte ricorrente e l'attività lavorativa di operaio metalmeccanico prestata presso la società Dielle in qualità di lavoratore dipendente dal 13.09.2018 al
30.11.2022 nonché precedentemente a tale periodo presso altre società.
Il CTU, dott. ha infatti acclarato, previo esame della documentazione Persona_1
medica in atti, esame anamnestico ed accurata visita del ricorrente che: Il sig. Parte_1
risulta essere affetto da: “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale asimmetrica maggiore a sinistra”
“Tale ipoacusia non è ascrivibile all'attività svolta dal periziando presso la CP_2
Nessun elemento disponibile è altresì presente in atti sulla base del quale ci si possa esprimere circa l'esistenza o meno di un nesso causale tra l'accerta ipoacusia, per altro almeno in parte di origine non da rumore, e l'attività lavorativa, come da documentazione in atti, svolta dal periziando precedentemente all'assunzione presso la o CP_2
presso altre aziende.
L'accertata patologia come sopra indicata/diagnosticata non è altresì riconducibile -come ampiamente discusso e motivato nel precedente paragrafo “Considerazioni medico-legali”
- nel caso de quo a patologia tabellata ex Decreto Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124”
Ebbene, le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, ben dettagliatamente esplicitate
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro nel paragrafo della relazione peritale “Considerazioni- medico legali” (cfr. pagine dalla n. 9 alla n. 18) appaiono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico e sono prive di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti, per cui meritano di essere condivise, in ragione della completezza della relazione, che appare altresì scevra da vizi logici e giuridici.
5. Pertanto, alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto, e deve concludersi, dunque, che non può ritersi sussistente il nesso eziologico tra il lavoro svolto dal sig. e la patologia denunciata, necessario al fine del riconoscimento della Parte_1
malattia professionale.
6. Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
7. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili in ragione della presentazione da parte del ricorrente della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., per le stesse ragioni le spese dell'espletata CTU, liquidata come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara irripetibili le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu CP_1
Latina, 21/03/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro