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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/12/2025, n. 32357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32357 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4786/2025 R.G. proposto da Consorzio di Bonifica dell’Oristanese (90022600952), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato RO AS ([...]; avvrobertopassino@cnfpec.it); – ricorrente – contro NG GI e AL Società Agricola S.s.; e Agenzia delle Entrate-Riscossione; - intimati- avverso la sentenza n. 747/2024, depositata il 25 luglio 2024, della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna;
Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 29 ottobre 2025, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto;
Consorzio Contributi Civile Sent. Sez. 5 Num. 32357 Anno 2025 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: PAOLITTO LIBERATO Data pubblicazione: 11/12/2025 2 udito l’avvocato RO AS;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giovanni Battista Nardecchia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. – Con sentenza n. 747/2024, depositata il 25 luglio 2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna ha accolto, per quanto di ragione, l’appello proposto da NG GI e AL Società Agricola S.s. avverso la decisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di una cartella di pagamento (n. 07520160004816456000) notificata dall’agente della riscossione in esito alla iscrizione a ruolo dei contributi di bonifica dovuti dalla contribuente per gli anni dal 2006 al 2008. 1.1 - Per quel che qui rileva, il giudice del gravame ha considerato che – trovando applicazione, nella fattispecie, e secondo dicta della giurisprudenza di legittimità, la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ., - doveva ritenersi estinta, per maturata prescrizione, la pretesa impositiva correlata agli anni 2006 e 2007, pur tenendo conto della sospensione della riscossione dei ruoli disposta dalla l. regione Sardegna, 23 maggio 2008, n.6, art. 44, a decorrere dall’anno 2006 e sino al 31 dicembre 2011 con riferimento ai contributi irrigui, a fronte della notifica in data 7 dicembre 2016 della cartella di pagamento. 2. – Il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, ed ha depositato memoria. NG GI e AL Società Agricola S.s., e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, non hanno svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa 3 applicazione di legge con riferimento agli artt. 2946 e 2948, n. 4, cod. civ. Assume il ricorrente che – venendo in considerazione, nella fattispecie, contributi irrigui, – e così come rilevato dalla stessa Corte, occorre distinguere (così come previsto dallo stesso Piano di classifica) tra quota fissa e quota variabile del contributo: la prima posta a carico di tutti i consorziati «i cui terreni ricadono nei comprensori irrigui, in ragione di ettaro servibile, indipendentemente dall’utilizzazione dell’impianto», la seconda relativa all’onere sostenuto dal Consorzio «in ragione dell’effettivo esercizio irriguo». Il contributo legato all’utilizzazione del servizio irriguo, ai sensi del regolamento consortile per l’esercizio dell’irrigazione [il cui art. 5, comma 1, dispone che «L’acqua destinata all’irrigazione viene distribuita dal Consorzio agli utenti che ne fanno richiesta entro il 31 marzo di ogni anno mediante denuncia su apposito modulo (allegato A) da compilarsi presso gli uffici consortili delle colture che si intendono irrigare, specificandone per ciascuna l’ubicazione catastale, l’estensione e quant’altro richiesto”], presuppone, dunque, una specifica richiesta del consorziato (richiesta esclusa solo per i «frutteti e gli agrumeti, per i quali le richieste si intendono confermate d’ufficio, salva denuncia di annullamento o variazione.») la cui domanda di utenza (secondo il modello allegato al citato Regolamento) ha, per l’appunto, ad oggetto «L’autorizzazione ad utilizzare l’acqua di irrigazione consortile per la stagione irrigua in corso». Mentre, perciò, i consorziati sono «tenuti annualmente, al pagamento degli altri tributi consortili, in ragione della mera titolarità di fondi inclusi nel perimetro di contribuenza dell’ente, e del permanente beneficio apportato agli stessi dalla costante attività svolta da quest’ultimo», il contributo consortile correlato all’utenza irrigua, e all’erogazione dell’acqua, è dovuto soltanto in relazione alle domande 4 presentate;
e ne consegue che, se per la prima tipologia di contributi può, in effetti, parlarsi di prestazioni periodiche, con causa debendi continuativa, la quota variabile del contributo irriguo predica, come necessaria, «per ogni singolo periodo contributivo, una nuova ed autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi.». 2. – Il motivo è destituito di fondamento e va senz’altro disatteso. 2.1 - Con riferimento alla prescrizione breve (quinquennale) prevista dall’art. 2948, n. 4, cod. civ., è tradizionale, e risalente nel tempo, l’affermazione che detta prescrizione si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, in quanto la natura periodica del credito abbia carattere originario e non derivato, non potendosi ipotizzare una trasmissibilità della periodicità, anche ai fini della prescrizione, dall'obbligazione principale ad altro credito da essa derivante (v., ex plurimis, Cass., 5 ottobre 2023, n. 28060; Cass., 3 aprile 2015, n. 6877; Cass. 9 ottobre 2012, n. 17197; Cass., 30 gennaio 2008, n. 2086). E, in particolare, si è osservato che non si è in presenza di prestazioni periodiche, dovute per una unica causa continuativa, nel caso in cui singole scadenze segnino il termine di adempimento delle singole obbligazioni autonome e indipendenti le une dalle altre (Cass., 3 febbraio 1994, n. 1110). 2.2 - Le Sezioni Unite della Corte, in tema di somministrazione di energia elettrica, hanno, poi, rimarcato che «la ratio legis che ha ispirato la emanazione della norma sulla prescrizione breve» dà «risalto giuridico all'interesse del debitore a frazionare il pagamento in relazione al consumo per non aggravare eccessivamente il suo patrimonio, ammettendo il diritto del creditore ad esigere le prestazioni arretrate entro termini di prescrizione più brevi di quella ordinaria decennale. Ed anche qui si rinviene il criterio informatore dell'art.2948 5 c.c., di liberare cioè il debitore dalle prestazioni scadute non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche, in relazione ad una causa debendi continuativa.» (così Cass. Sez. U., 18 dicembre 1985, n. 6458; v., altresì, Cass., 7 agosto 2002, n. 11918; Cass., 21 giugno 1999, n. 6209; Cass., 12 marzo 1994, n. 2429; Cass., 1 agosto 1990, n. 7658; e, in tema di somministrazione d'acqua, Cass., 27 gennaio 2015, n. 1442). 2.3 - In tema di contributi consortili di bonifica, l’impostazione dettata dall’orientamento tradizionale con riferimento alle obbligazioni periodiche e di durata, conseguenti da causa continuativa, è stata seguita dalla Corte quando si è rilevato che detti contributi si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cod. civ. (v. Cass., 10 dicembre 2014, n. 26013; Cass., 23 febbraio 2010, n. 4283; e, più di recente, Cass., 9 novembre 2023, n. 31240). 2.4 - In senso contrario, però, si è rilevato che – in difetto di diversa previsione di legge relativa allo specifico tributo (v. altresì, per detto rilievo, Cass., 3 novembre 2020, n. 24278, in tema di IVA;
Cass., 15 aprile 2019, n. 10547, in tema di Irpef) – anche i contributi di bonifica soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione in quanto «equiparabili ai tributi erariali quanto al profilo della loro imposizione ed esazione» (Cass., 27 aprile 2022, n. 13139). 6 Difatti, sotto il profilo della riscossione, si è rilevato che i contributi di bonifica vengono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette in forza dell'art. 21, r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, che continua ad essere applicabile ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Cass., 23 aprile 2020, n. 8080; Cass., 11 giugno 2014, n. 13165; Cass., 5 aprile 2013, n. 8371). E si è esclusa l'applicazione dell'art. 1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (relativa ai tributi degli enti locali) che presuppone la preventiva notifica degli atti impositivi, mentre la riscossione di contributi di bonifica avviene con la sola notificazione della cartella (Cass., 20 luglio 2023, n. 21811; Cass., 26 febbraio 2019, n. 5536; Cass., 11 giugno 2014, n. 13165; pronunce queste, che, per vero, pur hanno escluso l’applicabilità del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25). 2.5 - Quanto, in effetti, alla trasposizione in àmbito tributario della regula iuris desumibile dall’art. 2948 cod. civ., la Corte in più occasioni ha rimarcato, con riferimento ai tributi cd. erariali (quali Irpef, Iva, Irap), che il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale, assumendo rilievo l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 cod. civ., non potendosi applicare l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. «per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (v. Cass., 26 giugno 2020, n. 12740; Cass., 17 dicembre 2019, n. 33266; Cass., 11 7 dicembre 2019, n. 32308; Cass., 15 aprile 2019, n. 10547; Cass., 9 febbraio 2007, n. 2941). 2.6 - Con riferimento, quindi, ai contributi irrigui, - venendo, ad ogni modo, in considerazione prestazioni di natura tributaria siccome il contributo correlato al beneficio fondiario derivante dalla disponibilità irrigua (v. Cass., 27 luglio 2023, n. 22730; Cass., 24 dicembre 2020, n. 29538; Cass., 30 dicembre 2016, n. 27471; Cass., 20 novembre 2015, n. 23815), - la Corte ha avuto modo di rilevare che è possibile distinguere, in genere, una quota fissa e una quota variabile: la prima è dovuta indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio ed è costituita dai costi per la potenzialità di quest'ultimo, ai fini della tenuta in efficienza e messa in funzione degli impianti;
la seconda, dovuta in relazione alla quantità di acqua concretamente utilizzata, è costituita dalle spese sostenute per distribuire la risorsa irrigua e riguarda l'attività di movimento e funzionamento degli impianti direttamente legata all'erogazione del servizio (così Cass., 18 febbraio 2025, n. 4179; v., altresì, Cass., 17 agosto 2023, n. 24733). 2.7 – Ritiene il Collegio che le peculiarità applicative del contributo irriguo, per la sua parte cd. variabile, non siano però tali da escludere la connotazione periodica dell’obbligazione tributaria e che, pertanto, debba essere confermato, nei termini generali in cui è stato già ricostruito, il prevalente indirizzo interpretativo della Corte in punto di termine di prescrizione (quinquennale) del tributo. Difatti, la periodicità della prestazione, conseguente ad un adempimento legato allo scorrere del tempo, e ad una causa debendi continuativa, non viene messa in discussione dalle specifiche connotazioni del contributo consortile irriguo, per la sua quota variabile, essendo detta prestazione pur sempre legata al generale presupposto impositivo che, come rilevato dalla Corte Costituzionale, «deve necessariamente sussistere per legittimare l’imposizione fiscale;
8 esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell’attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all’immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l’imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.» (Corte Cost., 19 ottobre 2018, n. 188, la quale soggiunge che «L’assoggettamento a contribuzione consortile è quindi condizionato all’iscrizione dell’immobile nel perimetro di contribuenza risultante dal piano di classifica, in ragione della verificata sussistenza di un beneficio diretto, indiretto o potenziale per l’immobile, non essendo sufficiente il mero dato spaziale della sua collocazione nel comprensorio di bonifica.»). In altri termini, la concreta erogazione del servizio irriguo (per cd. attivazione dell’utenza) altro non rappresenta se non una particolare connotazione del beneficio fondiario che ne costituisce il presupposto impositivo, presupposto cui quel servizio accede avendo già formato oggetto di valutazione ai fini della determinazione dello stesso beneficio fondiario (sicuramente per la quota cd. fissa); così che il relativo contributo consortile attinge (solo) una articolazione (del complessivo contributo dovuto) sprovvista di specifica autonomia in quanto espressione del rapporto impositivo disciplinato ex ante dagli atti specificamente rilevanti ai fini della sussistenza dello stesso presupposto di imposta (perimetro di contribuenza e piano di classifica). Va, difatti, rilevato che, tanto i terreni che ricadono nel perimetro di contribuenza quanto la loro stessa estensione, costituiscono dati di fattispecie che rilevano, a fini impositivi, già con riferimento alla imputazione del contributo (irriguo) di bonifica nella sua quota cd. fissa, così che il servizio idrico correlato all’attivazione dell’utenza nemmeno implica – al di là della mera verifica del quantum contributivo 9 correlato al consumo - specifici accertamenti, dunque nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza del relativo presupposto, presupposto che ha già formato oggetto di valutazione ai fini del concorso contributivo nelle spese fisse e che, come anticipato, connota la peculiarità del règime prescrizionale dei tributi erariali in ragione del carattere autonomo ed unitario dell'obbligazione tributaria. Per di più, va rimarcato, anche nel rapporto impositivo correlato alla contribuzione consortile di bonifica deve ritenersi ricorrente quella ratio legis sottesa all’obbligazione periodica che, come si è rilevato, le Sezioni Unite della Corte hanno identificato con l’interesse del debitore «a frazionare il pagamento in relazione al consumo per non aggravare eccessivamente il suo patrimonio», e ad essere liberato «dalle prestazioni scadute non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche, in relazione ad una causa debendi continuativa». 2.8 – Può, pertanto, enunciarsi il seguente principio di diritto: «In tema di contributi consortili di bonifica, il contributo irriguo, tanto per la sua quota fissa che per quella variabile, ha natura di prestazione periodica nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto il consorziato è tenuto al versamento dello stesso in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione resa dall'ente impositore e del conseguente beneficio fondiario, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Ne consegue che il contributo irriguo, al pari di ogni altro contributo di bonifica, quale obbligazione periodica e di durata, va considerato sottoposto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cod. civ.». 3. - Col secondo motivo, e sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa 10 applicazione di legge in relazione all’art. 2935 cod. civ., ed alla l. regione Sardegna, 23 maggio 2008, n.6, artt. 10 e 44. Assume, in sintesi, il ricorrente che erroneamente il giudice del gravame ha interpretato l’art. 44, cit., quale causa di sospensione della prescrizione piuttosto che in termini di impedimento alla riscossione dei contributi consortili irrigui ad effetti retroattivi, così che il dies a quo della prescrizione (in forza della novellazione dell’art. 44, comma 2, cit.) andava individuato nel 1° gennaio 2012 con conseguente tempestività della notifica della cartella di pagamento, eseguita in data 7 dicembre 2016, pur a fronte di una prescrizione quinquennale. In definitiva, pertanto, «anche relativamente agli esercizi 2006 e 2007 non deve essere computato, come erroneamente ritenuto dalla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado, il periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell’anno successivo ai predetti esercizi (e quindi rispettivamente dell’anno 2007 e dell’anno 2008) e la data di entrata in vigore della legge regionale.». 4. – Nemmeno questo motivo può trovare accoglimento, seppur in ragione (anche) della correzione della motivazione della gravata sentenza. 4.1 – I dati normativi di regolazione della fattispecie in contestazione vanno riassunti nei seguenti termini. a. - La l. regione Sardegna, 23 maggio 2008, n.6, art. 44, nel testo vigente alla sua entrata in vigore (15 giugno 2008) così disponeva: - «1. I criteri per la determinazione dell'importo dei contributi a carico degli utenti dei consorzi di bonifica, con esclusione del disposto dell’articolo 9, comma 2, si applicano ai contributi dovuti dagli utenti in relazione alle annualità 2006, 2007 e 2008. 2. La riscossione dei contributi irrigui per le annualità 2006, 2007 e 2008 è sospesa fino alla ridefinizione dell’importo, secondo quanto previsto dal comma 1. 11 3. I consorzi di bonifica, in presenza di esigenze finanziarie, possono determinare per le annualità 2006, 2007 e 2008, contributi irrigui in acconto nella misura massima di 200 euro per ettaro per coltura.». b. - La l. regione Sardegna 30 giugno 2011, n. 12 (entrata in vigore il 5 luglio 2011, data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione, ai sensi dell’art. 28, comma 1), con l’art. 18, comma 23, lett. d), ha novellato l’art. 44, cit., nei seguenti termini: - «1. I criteri per la determinazione dell'importo dei contributi a carico degli utenti dei consorzi di bonifica si applicano ai contributi dovuti dagli utenti a decorrere dall'annualità 2006. 2. La riscossione dei contributi irrigui a decorrere dall'annualità 2006 è sospesa fino alla definizione dei criteri di cui all'articolo 10, individuati con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 dicembre 2011, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4. 3. In attesa della determinazione dei criteri di cui all'articolo 10 ed in presenza di esigenze finanziarie, i consorzi di bonifica possono determinare contributi irrigui in acconto nella misura massima di 200 euro per ettaro per coltura per le annualità 2006, 2007 e 2008 e nella misura massima di 260 euro per ettaro per le annualità dal 2009 in poi e comunque in misura non superiore all'ammontare massimo del contributo irriguo eventualmente determinato dai consorzi di bonifica e del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 9. I consorzi di bonifica possono stabilire che i pagamenti in acconto di cui al periodo che precede sono da intendersi a saldo qualora entro il 31 dicembre 2011 la Giunta regionale non provveda a determinare i criteri di cui all'articolo 10. 4. Qualora risulti che siano stati emessi i relativi ruoli e gli stessi non siano conformi ai principi e criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, i ruoli sono modificati o ritirati in sede di autotutela, fermi restando gli effetti 12 prodotti relativamente ai pagamenti effettuati, fatti salvi gli eventuali conguagli, ed all'effetto interruttivo della prescrizione.». 4.2 - Il giudice del gravame, ai fini del computo della prescrizione, ha considerato che il dies a quo della prescrizione andava computato a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo dovuto e che la prescrizione stessa dovesse considerarsi sospesa «per poi ricominciare a decorrere dal 01.12.2012 e sino alla data di notifica della cartella» in quanto i nuovi criteri di determinazione del contributo irriguo dovevano essere determinati dalla Giunta Regionale entro il 31 dicembre 2011 (con delibera che, però, non era stata adottata). Assume, quindi, il ricorrente che (così) verrebbe in considerazione un (per vero, non meglio definito) impedimento alla riscossione disposto in via retroattiva (con conseguente preclusione allo stesso decorrere della prescrizione). 4.3 - In effetti, in termini generali, si è rilevato che le disposizioni dello statuto del contribuente – che costituiscono meri criteri guida per il giudice in sede di applicazione ed interpretazione delle norme tributarie, anche anteriormente vigenti, per risolvere eventuali dubbi ermeneutici – non hanno, nella gerarchia delle fonti, rango superiore alla legge ordinaria, con la conseguenza che esse non possono fungere da norme-parametro di costituzionalità, né consentire la disapplicazione delle norme tributarie in asserito contrasto con le stesse;
pertanto, sebbene sia esclusa l’applicazione retroattiva, in via generale, in base al principio di irretroattività codificato, in materia fiscale, in seno all’art. 3 della legge n. 212 del 2000, la stessa può essere espressamente prevista dalle singole leggi tributarie (Cass., 20 febbraio 2020, n. 4411; Cass., 20 giugno 2018, n. 16227; Cass., 11 maggio 2018, n. 11520; Cass., 9 dicembre 2009, n. 25722). 13 Però, deve essere rimarcato, se è vero che la disposizione di cui all’art. 44, cit., era concepita in termini retroattivi con specifico riferimento ai criteri di commisurazione del contributo irriguo (da determinarsi, ai sensi della l. regionale cit., art. 10, con deliberazione della Giunta regionale) pur vero è che la sospensione veniva testualmente riferita alla «riscossione» e che – tanto nella sua originaria formulazione quanto in quella (più dettagliatamente) regolata nel testo novellato dalla l. regione Sardegna n. 12 del 2011, l’art. 18, comma 23, lett. d), cit., - quella stessa disposizione non escludeva il potere di azione del Consorzio (sia pur correlato alla ricorrenza di esigenze finanziarie) quanto all’imposizione di contributi in acconto. E, per di più, espressamente contemplava (nel testo novellato), quanto ai ruoli di contribuzione già formati (in difformità dai criteri della prevista riscossione «in via transitoria»), conseguenti rideterminazioni amministrative (con modifiche delle partite iscritte a ruolo o loro annullamento in autotutela), lasciando però salvi gli effetti conseguiti ai pagamenti effettuati (impregiudicati gli eventuali conguagli ancora dovuti) e «all'effetto interruttivo della prescrizione.». Non v’era, allora, nella disciplina transitoria in questione alcun profilo di regolazione che possa ritenersi consentaneo alla prospettazione di parte ricorrente, piuttosto emergendo che le stesse citate rideterminazioni amministrative lasciavano impregiudicati gli effetti interruttivi della prescrizione (che medio tempore, pertanto, doveva ritenersi decorrente). Le disposizioni normative in esame, in buona sostanza, hanno disciplinato, in via transitoria, la riscossione di specifici contributi consortili (quelli cd. irrigui) senz’alcuna incidenza sulla disciplina della prescrizione che, peraltro, deve ascriversi a materia di ordinamento civile [art. 117, secondo comma, lett. l)], di competenza dello Stato. 14 5. – Le spese del giudizio di legittimità non vanno regolate, tra le parti, in difetto di attività difensiva da parte di quelle che sono rimaste intimate, mentre nei confronti di parte ricorrente sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c.
1-quater).
P.Q.M.
La Corte - rigetta il ricorso;
- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il proposto ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025. Il Presidente dott. Giacomo Maria Stalla Il Consigliere estensore dott. Liberato Paolitto
Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 29 ottobre 2025, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto;
Consorzio Contributi Civile Sent. Sez. 5 Num. 32357 Anno 2025 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: PAOLITTO LIBERATO Data pubblicazione: 11/12/2025 2 udito l’avvocato RO AS;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giovanni Battista Nardecchia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. – Con sentenza n. 747/2024, depositata il 25 luglio 2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna ha accolto, per quanto di ragione, l’appello proposto da NG GI e AL Società Agricola S.s. avverso la decisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di una cartella di pagamento (n. 07520160004816456000) notificata dall’agente della riscossione in esito alla iscrizione a ruolo dei contributi di bonifica dovuti dalla contribuente per gli anni dal 2006 al 2008. 1.1 - Per quel che qui rileva, il giudice del gravame ha considerato che – trovando applicazione, nella fattispecie, e secondo dicta della giurisprudenza di legittimità, la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ., - doveva ritenersi estinta, per maturata prescrizione, la pretesa impositiva correlata agli anni 2006 e 2007, pur tenendo conto della sospensione della riscossione dei ruoli disposta dalla l. regione Sardegna, 23 maggio 2008, n.6, art. 44, a decorrere dall’anno 2006 e sino al 31 dicembre 2011 con riferimento ai contributi irrigui, a fronte della notifica in data 7 dicembre 2016 della cartella di pagamento. 2. – Il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, ed ha depositato memoria. NG GI e AL Società Agricola S.s., e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, non hanno svolto attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa 3 applicazione di legge con riferimento agli artt. 2946 e 2948, n. 4, cod. civ. Assume il ricorrente che – venendo in considerazione, nella fattispecie, contributi irrigui, – e così come rilevato dalla stessa Corte, occorre distinguere (così come previsto dallo stesso Piano di classifica) tra quota fissa e quota variabile del contributo: la prima posta a carico di tutti i consorziati «i cui terreni ricadono nei comprensori irrigui, in ragione di ettaro servibile, indipendentemente dall’utilizzazione dell’impianto», la seconda relativa all’onere sostenuto dal Consorzio «in ragione dell’effettivo esercizio irriguo». Il contributo legato all’utilizzazione del servizio irriguo, ai sensi del regolamento consortile per l’esercizio dell’irrigazione [il cui art. 5, comma 1, dispone che «L’acqua destinata all’irrigazione viene distribuita dal Consorzio agli utenti che ne fanno richiesta entro il 31 marzo di ogni anno mediante denuncia su apposito modulo (allegato A) da compilarsi presso gli uffici consortili delle colture che si intendono irrigare, specificandone per ciascuna l’ubicazione catastale, l’estensione e quant’altro richiesto”], presuppone, dunque, una specifica richiesta del consorziato (richiesta esclusa solo per i «frutteti e gli agrumeti, per i quali le richieste si intendono confermate d’ufficio, salva denuncia di annullamento o variazione.») la cui domanda di utenza (secondo il modello allegato al citato Regolamento) ha, per l’appunto, ad oggetto «L’autorizzazione ad utilizzare l’acqua di irrigazione consortile per la stagione irrigua in corso». Mentre, perciò, i consorziati sono «tenuti annualmente, al pagamento degli altri tributi consortili, in ragione della mera titolarità di fondi inclusi nel perimetro di contribuenza dell’ente, e del permanente beneficio apportato agli stessi dalla costante attività svolta da quest’ultimo», il contributo consortile correlato all’utenza irrigua, e all’erogazione dell’acqua, è dovuto soltanto in relazione alle domande 4 presentate;
e ne consegue che, se per la prima tipologia di contributi può, in effetti, parlarsi di prestazioni periodiche, con causa debendi continuativa, la quota variabile del contributo irriguo predica, come necessaria, «per ogni singolo periodo contributivo, una nuova ed autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi.». 2. – Il motivo è destituito di fondamento e va senz’altro disatteso. 2.1 - Con riferimento alla prescrizione breve (quinquennale) prevista dall’art. 2948, n. 4, cod. civ., è tradizionale, e risalente nel tempo, l’affermazione che detta prescrizione si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, in quanto la natura periodica del credito abbia carattere originario e non derivato, non potendosi ipotizzare una trasmissibilità della periodicità, anche ai fini della prescrizione, dall'obbligazione principale ad altro credito da essa derivante (v., ex plurimis, Cass., 5 ottobre 2023, n. 28060; Cass., 3 aprile 2015, n. 6877; Cass. 9 ottobre 2012, n. 17197; Cass., 30 gennaio 2008, n. 2086). E, in particolare, si è osservato che non si è in presenza di prestazioni periodiche, dovute per una unica causa continuativa, nel caso in cui singole scadenze segnino il termine di adempimento delle singole obbligazioni autonome e indipendenti le une dalle altre (Cass., 3 febbraio 1994, n. 1110). 2.2 - Le Sezioni Unite della Corte, in tema di somministrazione di energia elettrica, hanno, poi, rimarcato che «la ratio legis che ha ispirato la emanazione della norma sulla prescrizione breve» dà «risalto giuridico all'interesse del debitore a frazionare il pagamento in relazione al consumo per non aggravare eccessivamente il suo patrimonio, ammettendo il diritto del creditore ad esigere le prestazioni arretrate entro termini di prescrizione più brevi di quella ordinaria decennale. Ed anche qui si rinviene il criterio informatore dell'art.2948 5 c.c., di liberare cioè il debitore dalle prestazioni scadute non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche, in relazione ad una causa debendi continuativa.» (così Cass. Sez. U., 18 dicembre 1985, n. 6458; v., altresì, Cass., 7 agosto 2002, n. 11918; Cass., 21 giugno 1999, n. 6209; Cass., 12 marzo 1994, n. 2429; Cass., 1 agosto 1990, n. 7658; e, in tema di somministrazione d'acqua, Cass., 27 gennaio 2015, n. 1442). 2.3 - In tema di contributi consortili di bonifica, l’impostazione dettata dall’orientamento tradizionale con riferimento alle obbligazioni periodiche e di durata, conseguenti da causa continuativa, è stata seguita dalla Corte quando si è rilevato che detti contributi si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cod. civ. (v. Cass., 10 dicembre 2014, n. 26013; Cass., 23 febbraio 2010, n. 4283; e, più di recente, Cass., 9 novembre 2023, n. 31240). 2.4 - In senso contrario, però, si è rilevato che – in difetto di diversa previsione di legge relativa allo specifico tributo (v. altresì, per detto rilievo, Cass., 3 novembre 2020, n. 24278, in tema di IVA;
Cass., 15 aprile 2019, n. 10547, in tema di Irpef) – anche i contributi di bonifica soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione in quanto «equiparabili ai tributi erariali quanto al profilo della loro imposizione ed esazione» (Cass., 27 aprile 2022, n. 13139). 6 Difatti, sotto il profilo della riscossione, si è rilevato che i contributi di bonifica vengono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette in forza dell'art. 21, r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, che continua ad essere applicabile ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Cass., 23 aprile 2020, n. 8080; Cass., 11 giugno 2014, n. 13165; Cass., 5 aprile 2013, n. 8371). E si è esclusa l'applicazione dell'art. 1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (relativa ai tributi degli enti locali) che presuppone la preventiva notifica degli atti impositivi, mentre la riscossione di contributi di bonifica avviene con la sola notificazione della cartella (Cass., 20 luglio 2023, n. 21811; Cass., 26 febbraio 2019, n. 5536; Cass., 11 giugno 2014, n. 13165; pronunce queste, che, per vero, pur hanno escluso l’applicabilità del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25). 2.5 - Quanto, in effetti, alla trasposizione in àmbito tributario della regula iuris desumibile dall’art. 2948 cod. civ., la Corte in più occasioni ha rimarcato, con riferimento ai tributi cd. erariali (quali Irpef, Iva, Irap), che il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale, assumendo rilievo l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 cod. civ., non potendosi applicare l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ. «per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi», in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (v. Cass., 26 giugno 2020, n. 12740; Cass., 17 dicembre 2019, n. 33266; Cass., 11 7 dicembre 2019, n. 32308; Cass., 15 aprile 2019, n. 10547; Cass., 9 febbraio 2007, n. 2941). 2.6 - Con riferimento, quindi, ai contributi irrigui, - venendo, ad ogni modo, in considerazione prestazioni di natura tributaria siccome il contributo correlato al beneficio fondiario derivante dalla disponibilità irrigua (v. Cass., 27 luglio 2023, n. 22730; Cass., 24 dicembre 2020, n. 29538; Cass., 30 dicembre 2016, n. 27471; Cass., 20 novembre 2015, n. 23815), - la Corte ha avuto modo di rilevare che è possibile distinguere, in genere, una quota fissa e una quota variabile: la prima è dovuta indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio ed è costituita dai costi per la potenzialità di quest'ultimo, ai fini della tenuta in efficienza e messa in funzione degli impianti;
la seconda, dovuta in relazione alla quantità di acqua concretamente utilizzata, è costituita dalle spese sostenute per distribuire la risorsa irrigua e riguarda l'attività di movimento e funzionamento degli impianti direttamente legata all'erogazione del servizio (così Cass., 18 febbraio 2025, n. 4179; v., altresì, Cass., 17 agosto 2023, n. 24733). 2.7 – Ritiene il Collegio che le peculiarità applicative del contributo irriguo, per la sua parte cd. variabile, non siano però tali da escludere la connotazione periodica dell’obbligazione tributaria e che, pertanto, debba essere confermato, nei termini generali in cui è stato già ricostruito, il prevalente indirizzo interpretativo della Corte in punto di termine di prescrizione (quinquennale) del tributo. Difatti, la periodicità della prestazione, conseguente ad un adempimento legato allo scorrere del tempo, e ad una causa debendi continuativa, non viene messa in discussione dalle specifiche connotazioni del contributo consortile irriguo, per la sua quota variabile, essendo detta prestazione pur sempre legata al generale presupposto impositivo che, come rilevato dalla Corte Costituzionale, «deve necessariamente sussistere per legittimare l’imposizione fiscale;
8 esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell’attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all’immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l’imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.» (Corte Cost., 19 ottobre 2018, n. 188, la quale soggiunge che «L’assoggettamento a contribuzione consortile è quindi condizionato all’iscrizione dell’immobile nel perimetro di contribuenza risultante dal piano di classifica, in ragione della verificata sussistenza di un beneficio diretto, indiretto o potenziale per l’immobile, non essendo sufficiente il mero dato spaziale della sua collocazione nel comprensorio di bonifica.»). In altri termini, la concreta erogazione del servizio irriguo (per cd. attivazione dell’utenza) altro non rappresenta se non una particolare connotazione del beneficio fondiario che ne costituisce il presupposto impositivo, presupposto cui quel servizio accede avendo già formato oggetto di valutazione ai fini della determinazione dello stesso beneficio fondiario (sicuramente per la quota cd. fissa); così che il relativo contributo consortile attinge (solo) una articolazione (del complessivo contributo dovuto) sprovvista di specifica autonomia in quanto espressione del rapporto impositivo disciplinato ex ante dagli atti specificamente rilevanti ai fini della sussistenza dello stesso presupposto di imposta (perimetro di contribuenza e piano di classifica). Va, difatti, rilevato che, tanto i terreni che ricadono nel perimetro di contribuenza quanto la loro stessa estensione, costituiscono dati di fattispecie che rilevano, a fini impositivi, già con riferimento alla imputazione del contributo (irriguo) di bonifica nella sua quota cd. fissa, così che il servizio idrico correlato all’attivazione dell’utenza nemmeno implica – al di là della mera verifica del quantum contributivo 9 correlato al consumo - specifici accertamenti, dunque nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza del relativo presupposto, presupposto che ha già formato oggetto di valutazione ai fini del concorso contributivo nelle spese fisse e che, come anticipato, connota la peculiarità del règime prescrizionale dei tributi erariali in ragione del carattere autonomo ed unitario dell'obbligazione tributaria. Per di più, va rimarcato, anche nel rapporto impositivo correlato alla contribuzione consortile di bonifica deve ritenersi ricorrente quella ratio legis sottesa all’obbligazione periodica che, come si è rilevato, le Sezioni Unite della Corte hanno identificato con l’interesse del debitore «a frazionare il pagamento in relazione al consumo per non aggravare eccessivamente il suo patrimonio», e ad essere liberato «dalle prestazioni scadute non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche, in relazione ad una causa debendi continuativa». 2.8 – Può, pertanto, enunciarsi il seguente principio di diritto: «In tema di contributi consortili di bonifica, il contributo irriguo, tanto per la sua quota fissa che per quella variabile, ha natura di prestazione periodica nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto il consorziato è tenuto al versamento dello stesso in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione resa dall'ente impositore e del conseguente beneficio fondiario, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Ne consegue che il contributo irriguo, al pari di ogni altro contributo di bonifica, quale obbligazione periodica e di durata, va considerato sottoposto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cod. civ.». 3. - Col secondo motivo, e sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa 10 applicazione di legge in relazione all’art. 2935 cod. civ., ed alla l. regione Sardegna, 23 maggio 2008, n.6, artt. 10 e 44. Assume, in sintesi, il ricorrente che erroneamente il giudice del gravame ha interpretato l’art. 44, cit., quale causa di sospensione della prescrizione piuttosto che in termini di impedimento alla riscossione dei contributi consortili irrigui ad effetti retroattivi, così che il dies a quo della prescrizione (in forza della novellazione dell’art. 44, comma 2, cit.) andava individuato nel 1° gennaio 2012 con conseguente tempestività della notifica della cartella di pagamento, eseguita in data 7 dicembre 2016, pur a fronte di una prescrizione quinquennale. In definitiva, pertanto, «anche relativamente agli esercizi 2006 e 2007 non deve essere computato, come erroneamente ritenuto dalla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado, il periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell’anno successivo ai predetti esercizi (e quindi rispettivamente dell’anno 2007 e dell’anno 2008) e la data di entrata in vigore della legge regionale.». 4. – Nemmeno questo motivo può trovare accoglimento, seppur in ragione (anche) della correzione della motivazione della gravata sentenza. 4.1 – I dati normativi di regolazione della fattispecie in contestazione vanno riassunti nei seguenti termini. a. - La l. regione Sardegna, 23 maggio 2008, n.6, art. 44, nel testo vigente alla sua entrata in vigore (15 giugno 2008) così disponeva: - «1. I criteri per la determinazione dell'importo dei contributi a carico degli utenti dei consorzi di bonifica, con esclusione del disposto dell’articolo 9, comma 2, si applicano ai contributi dovuti dagli utenti in relazione alle annualità 2006, 2007 e 2008. 2. La riscossione dei contributi irrigui per le annualità 2006, 2007 e 2008 è sospesa fino alla ridefinizione dell’importo, secondo quanto previsto dal comma 1. 11 3. I consorzi di bonifica, in presenza di esigenze finanziarie, possono determinare per le annualità 2006, 2007 e 2008, contributi irrigui in acconto nella misura massima di 200 euro per ettaro per coltura.». b. - La l. regione Sardegna 30 giugno 2011, n. 12 (entrata in vigore il 5 luglio 2011, data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione, ai sensi dell’art. 28, comma 1), con l’art. 18, comma 23, lett. d), ha novellato l’art. 44, cit., nei seguenti termini: - «1. I criteri per la determinazione dell'importo dei contributi a carico degli utenti dei consorzi di bonifica si applicano ai contributi dovuti dagli utenti a decorrere dall'annualità 2006. 2. La riscossione dei contributi irrigui a decorrere dall'annualità 2006 è sospesa fino alla definizione dei criteri di cui all'articolo 10, individuati con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 dicembre 2011, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4. 3. In attesa della determinazione dei criteri di cui all'articolo 10 ed in presenza di esigenze finanziarie, i consorzi di bonifica possono determinare contributi irrigui in acconto nella misura massima di 200 euro per ettaro per coltura per le annualità 2006, 2007 e 2008 e nella misura massima di 260 euro per ettaro per le annualità dal 2009 in poi e comunque in misura non superiore all'ammontare massimo del contributo irriguo eventualmente determinato dai consorzi di bonifica e del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 9. I consorzi di bonifica possono stabilire che i pagamenti in acconto di cui al periodo che precede sono da intendersi a saldo qualora entro il 31 dicembre 2011 la Giunta regionale non provveda a determinare i criteri di cui all'articolo 10. 4. Qualora risulti che siano stati emessi i relativi ruoli e gli stessi non siano conformi ai principi e criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, i ruoli sono modificati o ritirati in sede di autotutela, fermi restando gli effetti 12 prodotti relativamente ai pagamenti effettuati, fatti salvi gli eventuali conguagli, ed all'effetto interruttivo della prescrizione.». 4.2 - Il giudice del gravame, ai fini del computo della prescrizione, ha considerato che il dies a quo della prescrizione andava computato a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo dovuto e che la prescrizione stessa dovesse considerarsi sospesa «per poi ricominciare a decorrere dal 01.12.2012 e sino alla data di notifica della cartella» in quanto i nuovi criteri di determinazione del contributo irriguo dovevano essere determinati dalla Giunta Regionale entro il 31 dicembre 2011 (con delibera che, però, non era stata adottata). Assume, quindi, il ricorrente che (così) verrebbe in considerazione un (per vero, non meglio definito) impedimento alla riscossione disposto in via retroattiva (con conseguente preclusione allo stesso decorrere della prescrizione). 4.3 - In effetti, in termini generali, si è rilevato che le disposizioni dello statuto del contribuente – che costituiscono meri criteri guida per il giudice in sede di applicazione ed interpretazione delle norme tributarie, anche anteriormente vigenti, per risolvere eventuali dubbi ermeneutici – non hanno, nella gerarchia delle fonti, rango superiore alla legge ordinaria, con la conseguenza che esse non possono fungere da norme-parametro di costituzionalità, né consentire la disapplicazione delle norme tributarie in asserito contrasto con le stesse;
pertanto, sebbene sia esclusa l’applicazione retroattiva, in via generale, in base al principio di irretroattività codificato, in materia fiscale, in seno all’art. 3 della legge n. 212 del 2000, la stessa può essere espressamente prevista dalle singole leggi tributarie (Cass., 20 febbraio 2020, n. 4411; Cass., 20 giugno 2018, n. 16227; Cass., 11 maggio 2018, n. 11520; Cass., 9 dicembre 2009, n. 25722). 13 Però, deve essere rimarcato, se è vero che la disposizione di cui all’art. 44, cit., era concepita in termini retroattivi con specifico riferimento ai criteri di commisurazione del contributo irriguo (da determinarsi, ai sensi della l. regionale cit., art. 10, con deliberazione della Giunta regionale) pur vero è che la sospensione veniva testualmente riferita alla «riscossione» e che – tanto nella sua originaria formulazione quanto in quella (più dettagliatamente) regolata nel testo novellato dalla l. regione Sardegna n. 12 del 2011, l’art. 18, comma 23, lett. d), cit., - quella stessa disposizione non escludeva il potere di azione del Consorzio (sia pur correlato alla ricorrenza di esigenze finanziarie) quanto all’imposizione di contributi in acconto. E, per di più, espressamente contemplava (nel testo novellato), quanto ai ruoli di contribuzione già formati (in difformità dai criteri della prevista riscossione «in via transitoria»), conseguenti rideterminazioni amministrative (con modifiche delle partite iscritte a ruolo o loro annullamento in autotutela), lasciando però salvi gli effetti conseguiti ai pagamenti effettuati (impregiudicati gli eventuali conguagli ancora dovuti) e «all'effetto interruttivo della prescrizione.». Non v’era, allora, nella disciplina transitoria in questione alcun profilo di regolazione che possa ritenersi consentaneo alla prospettazione di parte ricorrente, piuttosto emergendo che le stesse citate rideterminazioni amministrative lasciavano impregiudicati gli effetti interruttivi della prescrizione (che medio tempore, pertanto, doveva ritenersi decorrente). Le disposizioni normative in esame, in buona sostanza, hanno disciplinato, in via transitoria, la riscossione di specifici contributi consortili (quelli cd. irrigui) senz’alcuna incidenza sulla disciplina della prescrizione che, peraltro, deve ascriversi a materia di ordinamento civile [art. 117, secondo comma, lett. l)], di competenza dello Stato. 14 5. – Le spese del giudizio di legittimità non vanno regolate, tra le parti, in difetto di attività difensiva da parte di quelle che sono rimaste intimate, mentre nei confronti di parte ricorrente sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c.
1-quater).
P.Q.M.
La Corte - rigetta il ricorso;
- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il proposto ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025. Il Presidente dott. Giacomo Maria Stalla Il Consigliere estensore dott. Liberato Paolitto