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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/03/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA rel.
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 161/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' avv.to LALLI CLAUDIO, per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1
dall'avv.to CICCARIELLO GAETANO, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATA
Oggetto: differenze retributive
CONCLUSIONI
Le parti concludono come nei rispettivi atti introduttivi del giudizio.
FATTI DI CAUSA
Con separati ricorsi al Tribunale di Massa, successivamente riuniti, la SI.ra , premesso di aver lavorato dal 2.6.2014 Pt_1
al 5.11.2020 a favore della società come commessa CP_1
nel negozio “Sonny Bono” sito all'interno del centro commerciale Mare Monti di Massa, ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro e i suoi collaboratori SIg.ri
[...]
e proponendo varie CP_2 Controparte_3
domande, alcune delle quali abbandonate in sede di appello.
Per quel che rileva in questa sede, la SI.ra ha chiesto, Pt_1
anzitutto, il disconoscimento dei due contratti formativi stipulati con la società e cioè di un primo contratto di tirocinio formativo per la durata di sei mesi sino a fine dicembre 2014 (per 36 ore settimanali con un compenso mensile di €. 500 lordi) e di un secondo contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi per 36 ore settimanali (poi ridotte a 20 ore dal
27/11/2017). Al riguardo, ha dedotto di aver sempre svolto mansioni di commessa, da subito inserita in una turnistica con le altre colleghe, senza mai ricevere alcuna formazione;
ed infatti, dato che la tutor assegnatale (SI.ra era addetta ad Persona_1
altro punto vendita (quello di Livorno), si era trovata a lavorare spesso da sola, aprendo e chiudendo il negozio, addirittura affiancando altre nuove stagiste che doveva ella stessa formare.
Ha quindi richiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato sin dall'inizio, sia perché - come sopra esposto - non
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aveva ricevuto alcuna formazione, sia perché entrambi i contratti formativi vennero sottoscritti successivamente alla data in essi indicata;
il tutto con conseguente condanna della società al pagamento a suo favore dell'importo di €. 10.369,65 oltre euro
788,86 per TFR, a titolo di differenze retributive in applicazione delle tariffe previste per il V° livello CCNL Commercio dall'inizio del rapporto e dopo 18 mesi (come previsto in via automatica dal predetto CCNL) nel superiore livello IV°, che gli venne tardivamente attribuito soltanto a decorrere dal 1° gennaio
2018.
La ricorrente ha poi richiesto la condanna della società al pagamento dell'ulteriore importo di €. 3.902,98 a titolo di indennità di cassa da dicembre 2014 (terminato il periodo di stage), sostenendo che da tale data aveva iniziato a svolgere anche l'attività di cassiera, ricevendo il pagamento della merce dai clienti ed effettuando i relativi resti con propria responsabilità in caso di ammanco di cassa, essendo tenuta a coprire le relative perdite.
La terza domanda ha ad oggetto il pagamento della somma di
€.5.915,59, richiesta dalla SI.ra a titolo di differenze Pt_1
retributive per aver – a suo dire - lavorato 20 minuti al giorno in più rispetto all'orario stabilito, essendole stato imposto (come a tutte le altre commesse) di arrivare in negozio almeno 10 minuti prima dell'inizio turno e smontare 10 minuti dopo rispetto all'orario di uscita.
La società convenuta si è difesa contestando tutte le domande e
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sollevando l'eccezione di decadenza dall'impugnazione del contratto di apprendistato, ex art. 32, comma 3, lett. a) della
Legge 4 novembre 2010, n. 183.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, ha respinto il ricorso, compensando integralmente le spese di lite.
Appella la SI.ra e resiste la società. Pt_1
La causa, discussa all'udienza del 20/03/2025, viene decisa come da separato dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto la mancata prova, gravante sulla lavoratrice, della sottoscrizione dei contratti di formazione successivamente all'inizio della prestazione lavorativa ed ha confermato l'ordinanza del precedente assegnatario della causa che aveva accolto l'eccezione di decadenza dall'impugnazione del contratto di apprendistato.
La SI.ra sostiene che il giudice non ha correttamente Pt_1
valutato le dichiarazioni delle testimoni escusse (SI.re e che avevano confermato la _1 Testimone_2
versione contenuta in ricorso;
inoltre evidenzia la omessa pronuncia in sentenza in merito alla mancata formazione prospettata in ricorso quale ulteriore vizio dei due contratti.
Il motivo di appello è fondato.
In effetti non si tratta di una omissione di pronuncia, in quanto il primo giudice ha affrontato, seppur succintamente, la questione relativa alla formazione della lavoratrice durante la vigenza dei
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due contratti formativi, ritenendola provata alla luce della documentazione prodotta confermata dalla teste . Tes_3
La Corte non condivide tale motivazione, alla luce del principio per cui – in tutti i rapporti di formazione ed addestramento al lavoro – il datore di lavoro deve dimostrare di aver fornito un'adeguata ed effettiva istruzione teorico-pratica del soggetto da formare (Cass. n. 22624/2015 e altre conformi). Per
l'assolvimento di tale prova non è dunque sufficiente produrre – come ha fatto l'azienda - documentazione contenente le valutazioni del tirocinio da parte delle tutors ( e , Per_1 Per_2
che neppure sono state indicate dalla società come testimoni per riferire sull'effettivo addestramento della lavoratrice.
Al contrario, dall'istruttoria espletata risulta che nessun insegnamento sia stato effettivamente impartito alla SI.ra che sin dall'inizio (e quindi già nei sei mesi di stage) è Pt_1
stata inserita nella turnistica con le altre commesse svolgendo tutte le stesse identiche mansioni (v. deposizioni delle testimoni e . _1 Testimone_2
Deve dunque ritenersi provata l'instaurazione di un normale rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti per l'intero periodo indicato in ricorso, con le conseguenze retributive rivendicate dalla odierna appellante, in applicazione delle tariffe retributive previste dal CCNL Commercio per il V° livello
(aiuto-commessa) con passaggio automatico, dopo 18 mesi, al
IV° livello.
Si rileva altresì che l'eccezione di decadenza dall'impugnazione
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del contratto di apprendistato riproposta dalla società in sede di appello non è pertinente, essendo prevista dall'invocato art. 32 della L. n. 183/2010 per l'impugnazione del recesso dal rapporto alla scadenza dell'apprendistato al fine di ottenere la trasformazione dello stesso in un rapporto a tempo indeterminato.
Nel caso in esame il rapporto di lavoro è proseguito sino al 2020
e la lavoratrice ha agito per l'accertamento ab origine di un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato per fittizietà dei contratti formativi;
azione che non è assoggettata ad alcun termine decadenziale, ma solo ai normali termini prescrizionali.
Con il secondo motivo la SI.ra censura la sentenza per il Pt_1
mancato accertamento del proprio diritto all'indennità di cassa dal momento in cui è stata assunta con il contratto di apprendistato;
domanda sulla quale il giudice ha omesso di pronunziarsi.
Il motivo è fondato.
Ai sensi dell'art. 218 CCNL di settore, l'indennità di cassa compete al personale “normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze.”
La posizione della società, secondo cui la SI.ra non è Pt_1
mai stata adibita in modo continuativo alle operazioni di cassa, è stata smentita dalla teste , che ha dichiarato “la _1
RA , dal dicembre 2014, iniziò anche ad occuparsi Pt_1
della cassa gestendo la stessa sia per i pagamenti in contanti
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dando i relativi resti, sia per i pagamenti pos”(…); “posso dire che noi tutte commesse che gestivano la cassa, compresa la
, se a fine turno mancavano dei soldi, dovevamo versare Pt_1
quanto mancava. Ricordo che dovevamo riferire l'ammanco alla
RA e la responsabile di cassa nel momento Per_1
dell'ammanco doveva versare quanto mancante”. ADR: “A me non è mai capitato, ho visto che invece ciò è successo alla
RA non ricordo l'importo e ho verificato la Pt_1
circostanza”.
E' pur vero che si tratta dell'unica testimone che ha confermato le circostanze capitolate ai nn 33-34 del ricorso, ma nessuno degli altri testi sentiti ha dichiarato il contrario, né la società ha spiegato per quale motivo la deposizione della SI.ra _1
dovrebbe essere totalmente inattendibile, dato che era una delle commesse che ruotava nei turni di lavoro in quel negozio ed era direttamente a conoscenza degli adempimenti da svolgere durante il proprio turno, compreso evidentemente quello di gestire la cassa.
Con il terzo motivo la SI.ra censura la sentenza per non Pt_1
aver ritenuto provato lo svolgimento del lavoro supplementare richiesto.
Anche questo motivo è fondato.
Soccorre nuovamente, anche per la dimostrazione dell'orario effettivo imposto dalla società, la deposizione della teste la quale ha affermato - sul cap. 36 - che: “ la _1
ricorrente come detto doveva prendere servizio almeno 10 minuti
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prima del turno con obbligo sul sistema informatico aziendale di segnalare l'entrata al lavoro e così avveniva anche alla fine del turno perché tutto il personale compresa la ricorrente inevitabilmente ogni fine turno per completare le vendite o la sistemazione della merce presa in visione dal cliente doveva regolarmente allungare la sua presenza al lavoro.” Inoltre - sul capitolo 36 – ha continuato: “questa regola valeva per tutto il personale, cioè dovevamo entrare 10 minuti prima del turno e, a fine turno, per le necessità indicate nel capitolo, si lavorava ancora per circa 10 minuti di media e questo sempre ogni turno.”
E la SI.ra ha confermato questa imposizione Testimone_2
datoriale: “Sì, è vero vi era la regola che imponeva di entrare al lavoro 10 minuti rispetto l'orario di inizio che era diverso per ogni lavoratore.” Il fatto che questa testimone non abbia espressamente dichiarato che lo stesso sforamento dell'orario valeva a fine turno non vale certo ad escluderlo, essendo verosimile che vi fosse, a maggior ragione, la stessa regola alla fine del turno, in cui le commesse dovevano ultimare gli adempimenti della giornata lavorativa.
L'appello va quindi accolto e la società appellata va condannata alla corresponsione a favore di della Parte_1
complessiva somma di €. 20.976,97 (come da conteggi allegati al ricorso non contestati dalla società), oltre gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole maturazioni al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo negli importi vicini
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ai valori medi indicati nelle tariffe professionali per lo scaglione corrispondente al valore della causa (da €. 5.201,00 a €. 26.000), seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., in accoglimento dell'appello,
condanna alla corresponsione a favore di CP_1
della complessiva somma di €. 20.976,97, oltre Parte_1
gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole maturazioni al saldo. Condanna l'appellata alla rifusione a favore dell'appellante delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida – per il primo grado - in €. 5.000,00 e – per il secondo grado – in €. 3.800,00, oltre spese generali, IVA e
CPA.
Così deciso in Genova, all'udienza del 20/03/2025
LA CONSIGLIERA EST.
Giuliana Melandri
IL PRESIDENTE
Federico Grillo Pasquarelli
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