CASS
Sentenza 30 marzo 2026
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/03/2026, n. 7702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7702 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 24429-2020 proposto da: SOCIETA' AGRICOLA SOLAR FARM 4 S.R.L., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati RI IG, RC IG;
- ricorrente -
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'IS, EM DE RO, IO MARITATO;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1129/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 07/01/2020 R.G.N. 611/2017; Oggetto contributi R.G.N. 24429/2020 Cron. Rep. Ud. 27/01/2026 PU Civile Sent. Sez. L Num. 7702 Anno 2026 Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: GNANI ALESSANDRO Data pubblicazione: 30/03/2026 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2026 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA’ che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati RI IG, RC IG;
udito l'avvocato ANTONINO SGROI. FATTI DI CAUSA In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Palermo rigettava in parte l’opposizione proposta da Società Agricola Solar Farm 4 s.r.l. avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps per differenze contributive richieste in conseguenza dell’inquadramento previdenziale - quale azienda industriale avente ad oggetto la produzione di energia fotovoltaica - attribuito d’ufficio dall’Istituto. Premesso che l’atto di appello non poteva dirsi inammissibile per difetto di genericità, la Corte d’appello rilevava che, relativamente al periodo 8.6.2011- 31.12.2013, non applicandosi l’art.1, co.423 l. n.266/05 nella formulazione successiva alla novella apportata con l’art.22, co.
1-bis, d.l. n.66/14, doveva essere valutata in concreto ai fini dell’inquadramento previdenziale la prevalenza dell’attività agricola o industriale svolta e, alla luce delle prove acquisite, accertava la prevalenza dell’attività di produzione di energia da fonte fotovoltaica. Osservava, inoltre, che non era stato dimostrato che i lavoratori della società fossero impiegati in attività agricole ai sensi dell’art.6 l. n.92/79. Rilevava, infine, per il periodo 1.1.2014-30.9.2014, che, in applicazione dell’art.1, co.423 l. n.266/05 nella sua ultima formulazione, la contribuzione non era invece 3 dovuta, dovendosi qualificare l’attività di produzione di energia come connessa a quella agricola. La Corte infine compensava per metà le spese di lite dei due gradi con condanna per il resto della società. Avverso la sentenza, la Società Agricola Solar Farm 4 s.r.l. ricorre per sette motivi, illustrati da memoria. L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., resiste con controricorso. L’ufficio della Procura Generale ha depositato note scritte concludendo per il rigetto del ricorso. In camera di consiglio, il collegio riservava il termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, la società deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.434 c.p.c., per non avere la Corte d’appello ritenuto generico e inammissibile l’appello dell’Inps. Il motivo è infondato. Come affermato da questa Corte a sezioni unite (Cass. S.U. 36481/22), l’appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. 4 Il Tribunale motivò nel senso che l’Inps non aveva condotto un accertamento circa l’assenza di attività agricola svolta dai lavoratori e, in particolare, circa il fatto che essi non svolgessero l’attività di cui all’art.6, lett. d) l. n.92/79. Sul punto il motivo d’appello era sufficientemente specifico, poiché indicava la critica all’assunto della sentenza: l’Inps affermava invece che, alla luce delle risultanze acquisite nel verbale d’ispezione, tale accertamento era stato compiuto e che non poteva essere ritenuto lo svolgimento dell’attività di cui alla lettera d). È vero poi che, nell’argomentare la critica con l’appello, l’Inps fece richiamo ad una pregressa memoria difensiva, compiendo alcune imprecisioni di fatto, ma – come rettamente rilevato dalla sentenza impugnata – si tratta di meri errori materiali, i quali non tolgono fondamento all’unico dato rilevante, ovvero che le ragioni della critica dell’Inps rimasero ben specificate: a differenza di quanto reputato dal Tribunale, l’Inps sostenne di aver dimostrato, a mezzo degli atti ispettivi, che i dipendenti della società non svolgessero attività agricola riconducibile all’art.6, lett. d) l. n.92/79. Con il secondo motivo di ricorso, la società deduce violazione dell’art.1, co.423 l. n.266/05, anche in combinato disposto con l’art.2135 c.c., per avere la Corte accolto un criterio errato di prevalenza, il quale non riguardava la prevalenza dell’una o dell’altra attività (agricola o industriale) nell’ambito dell’economia complessiva dell’impresa, bensì l’uso prevalente o meno, nell’attività di produzione di energia fotovoltaica, delle risorse impiegate dall’azienda nell’attività agricola. 5 Il motivo è infondato. La formulazione dell’art.1, co.423 l. n.266/05 applicabile ratione temporis è quella risultante dall’art.1, co.369 l. n.296/06, in base al quale: “Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario”. Questa Corte (Cass.14343/05) ha affermato che, in tema di inquadramento delle aziende a fini assicurativi e previdenziali, è qualificabile come agricola l’azienda che svolga, secondo le dizioni utilizzate dagli artt.2135 c.c. e 206 T.U. n.112/65, lavorazioni o attività "connesse", per tali dovendosi intendere, secondo il criterio di individuazione espresso dall'art.2135 c.c., le attività dirette alla alienazione o trasformazione dei prodotti agricoli che rientrino "nell’esercizio normale dell’agricoltura", con la conseguenza che, ove l'attività di alienazione e trasformazione assuma nel quadro aziendale posizione prevalente, di modo che il fondo appaia servire all'industria come mezzo a fine, si esorbita dai confini di un'attività accessoria di produzione, dando vita a vere e proprie attività industriali o commerciali (entro l’ambito civilistico di interpretazione dell’art.2135 c.c., nello stesso senso, v. Cass.6853/11, Cass.1344/13, Cass.16614/16). 6 In conformità a tale principio, la Corte d’appello ha accertato che l’attività di produzione d’energia fotovoltaica era prevalente rispetto all’attività agricola, poiché la prima non rientrava nell’esercizio normale dell’agricoltura, e i terreni erano asserviti all’industria. Secondo parte ricorrente, tale interpretazione sarebbe stata sconfessata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.66/15. Ritiene il collegio di dover dissentire dalla proposta lettura della sentenza n.66/15. La Corte Costituzionale (punto 4.3 del Considerato in diritto) ha affermato che l’attività di produzione di energia da fonti fotovoltaiche è attività diretta alla fornitura di beni, sicché ai sensi dell’art.2135 c.c., essa risulta connessa all’attività agricola ove venga svolta mediante “utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola”. Continua la Corte specificando che la risorsa rilevante ex art.2135 c.c. è individuata nel fondo ove vengono installati i pannelli fotovoltaici;
e che il fondo deve comunque continuare a risultare «normalmente» impiegato nell’attività agricola. Il normale impiego del fondo nell’attività agricola implica che, come si legge in sentenza, l’uso a fini di installazione di pannelli fotovoltaici deve preservare, in capo al fondo stesso, la sua normale vocazione ad utilizzazione agricola, intesa quest’ultima ex art.2135 c.c., quale attività avente ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo. Se così non è, se cioè l’utilizzo del fondo per installazione di pannelli e produzione di energia fotovoltaica diviene 7 prevalente rispetto all’utilizzo per l’attività agricola, non si rinviene la ratio dell’art.1, co.423, volta – come ancora osserva la Corte Costituzionale – “a riconoscere un regime di favore per l’impresa agricola pur in presenza dell’esercizio di attività connesse, purché queste ultime non snaturino la stessa impresa, contraddicendone la vocazione agricola”. Nel caso di specie, la Corte ha in concreto accertato che l’attività di produzione di energia, siccome assolutamente prevalente, ha contraddetto la vocazione agricola dell’impresa. Con il terzo motivo di ricorso, la società deduce omesso esame di fatti decisivi e mancata ammissione di prove dedotte. Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha accertato la prevalenza dell’attività di produzione e vendita di energia alla stregua dei seguenti elementi di fatto: a) non esistevano fatture di vendita di prodotti agricoli ma solo di vendita di energia, e le stesse precedevano la prima fattura di acquisto di prodotti agricoli;
b) non vi erano attrezzature agricole per la coltivazione del fondo, mentre il trattore agricolo fu ottenuto in comodato solo per breve tempo nel 2011; c) le serre, che dovevano in tesi essere alimentate con l’energia tratta dai pannelli fotovoltaici, versavano in pessimo stato di manutenzione e servivano solo a sorreggere i pannelli installati sulla loro copertura;
d) le coltivazioni agricole di fichidindia e cycas sorgevano su terreno non coltivato, erano coperte da erbacce, e varie piante risultavano morte;
e) la mano d’opera denunciata come impiegata era insufficiente rispetto al fabbisogno del fondo, data anche la sua estensione. 8 Rispetto a questo accertamento in fatto, il motivo, per un verso, deduce non l’omesso esame di fatti decisivi, ma l’omesso esame di argomentazioni difensive (non vi erano fatture di vendita di prodotti agricoli poiché i fichidindia e le cycas impiegavano vari anni prima di poter maturare ed essere vendute;
occorreva valutare la proiezione futura dell’attività agricola dal 2014 in poi e non fermarsi alla situazione constatata nel 2013), per altro verso, deduce omesso esame di fatti che, invece, sono stati valutati – le fatture di acquisto del doc.16, le considerazioni compiute dalla relazione agronomica peritale di parte – per altro verso ancora, denuncia quale omissione una diversa valutazione degli elementi di fatto, come accade rispetto al fabbisogno di mano d’opera del fondo, con riguardo al quale il motivo denuncia nella sostanza l’erronea valutazione delle emergenze istruttorie, sicché la Corte sarebbe pervenuta a un fabbisogno diverso da quello reale. Quanto, infine, alla circostanza per cui il trattore agricolo fu impiegato anche negli anni successivi al 2011, trattasi di fatto che, in sé solo, non risulta decisivo al fine di sovvertire il quadro istruttorio ampiamente delineato dalla Corte d’appello nel segno della prevalenza dell’attività di produzione d’energia. Con il quarto motivo di ricorso, la società deduce violazione e falsa applicazione del regolamento CE 1107/2009, per avere la Corte d’appello, nell’accertamento di non prevalenza dell’attività agricola, ritenuto che le serre non fossero utilizzate al fine di creare un microclima necessario all’attività agricola, richiamando il Regolamento 1107/2009 invece inapplicabile. 9 Il motivo è infondato. La Corte non ha richiamato il Regolamento CE 1107/2009, né ha fondato la sua decisione su una particolare definizione di serra data dal Regolamento. Ha bensì compiuto un accertamento in fatto, anziché una valutazione in diritto, incentrata: a) sul pessimo stato di manutenzione delle serre, la cui unica parte integra era quella del pannello fotovoltaico;
b) sul non essere le serre funzionali ad alcuna coltivazione agricola, poiché le piante (cycas) erano morte o incolte, infestate da erbacce. Con il quinto motivo di ricorso, la società deduce, in subordine, violazione dell’art.6 l. n.92/79, per non avere la Corte ritenuto che i lavoratori addetti al ciclo biologico della vegetazione debbano essere qualificati come braccianti agricoli, indipendentemente dalla classificazione dell’attività datoriale. Il motivo deduce poi questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art.3 Cost. ove dovesse accogliersi l’interpretazione proposta dalla sentenza impugnata. Il motivo è inammissibile. La Corte non ha errato nell’esegesi dell’art.6 l. n.92/79, poiché ha statuito che la norma apporta una eccezione al principio generale che fa seguire la classificazione dell’attività lavorativa dei dipendenti alla classificazione formale adottata dall’Inps per l’attività del datore di lavoro. Tuttavia, ha proseguito la Corte, non era stato allegato, né dimostrato che i dipendenti della ricorrente svolgessero le attività di cui alla lettera d) dell’art.6. 10 Su tale ultimo punto il motivo non adduce alcuna specifica censura e si diffonde, invece, sulla diversa ipotesi della lettera e) dello stesso art.6, affermando che vi sarebbe violazione di legge in quanto la sentenza non avrebbe considerato tale lettera e avrebbe quindi escluso la natura agricola delle attività ivi menzionate. Sul punto va detto che la sentenza non ha menzionato la lettera e), e, tuttavia, non ha escluso che le attività ivi elencate siano attività agricole, con ciò violando la norma di legge. Vero è, invece, che l’indagine circa la ricorrenza delle attività di cui alla lettera e) implica un accertamento in fatto nuovo e diverso rispetto a quello concernente le attività di cui alla lettera d). Il motivo al riguardo non deduce l’omesso esame di fatti decisivi o la mancata considerazione delle attività di cui alla lettera e). Piuttosto, pretendendo il richiamo alle attività di cui alla lettera e), giunge a introdurre circostanze di fatto nuove, su cui la sentenza non si è pronunciata, senza specificamente allegare che dette circostanze di fatto – ovvero che i dipendenti svolgessero le specifiche attività di cui alla lettera e) – fossero state allegate nei gradi di merito. Da quanto fin qui detto, emerge la totale irrilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art.3 Cost., poiché la Corte non ha fornito alcuna irragionevole interpretazione riguardante la lettera e) dell’art.6 l. n.92/79. Con il sesto motivo di ricorso, la società deduce, sempre in via subordinata, violazione dell’art.112 c.p.c. e dell’art.49 l. n.88/89, per non avere la Corte pronunciato su un motivo di opposizione all’avviso di addebito 11 implicitamente dichiarato assorbito. Qualora non fosse ritenuta l’omessa pronuncia, il motivo deduce che si sarebbe dovuti pervenire a un doppio inquadramento, ex art.49 l. n.88/89, per ciascuna delle due attività giudicate non connesse. Il motivo è infondato con riguardo all’omessa pronuncia. La sentenza, infatti, ha rigettato l’argomento del doppio inquadramento affermando che, al di fuori dell’eccezione rappresentata dall’art.6 l. n.92/79, l’inquadramento è unico, ed è quello dato ex art.49 l. n.88/89 all’attività svolta dall’impresa datrice di lavoro. Né tale affermazione è contraria all’art.49 l. n.88/89. La Corte si è infatti basata, nel classificare l’attività datoriale, sul criterio della prevalenza, reputando prevalente l’attività industriale di produzione di energia su quella agricola. Così facendo, ha rispettato il principio più volte ribadito da questa Corte, secondo cui, al di là dei casi di più attività autonome e indipendenti, quando si tratti di un’unica attività promiscua l’inquadramento deve essere effettuato con riguardo all’attività prevalente in relazione alle finalità economiche perseguite (Cass.36381/21, Cass.23804/14). Con il settimo motivo di ricorso, la società deduce violazione degli artt.91 e 92 c.p.c., per avere la Corte condannato per metà, previa compensazione, la società al pagamento delle spese di lite, sebbene l’opposizione all’avviso di addebito fosse stata in parte accolta. Il motivo è infondato. L’opposizione ad avviso di addebito è qualificabile come azione di accertamento negativo della pretesa creditoria 12 dell’Inps, veicolata dal titolo esecutivo (avviso di addebito). Nel momento in cui l’Inps, in primo grado, ha chiesto il rigetto dell’opposizione, ha fatto valere in giudizio la propria domanda di accertamento della pretesa contributiva e di condanna, tramite conferma dell’avviso di addebito, del debitore. Questa Corte ha avuto modo di affermare più volte (a partire da Cass.21799/21, poi anche Cass.31435/24) che, a fronte di un’azione di accertamento negativo, la richiesta del convenuto titolare del diritto sostanziale di rigetto della domanda attorea vale ad interrompere la prescrizione (senza necessità di domanda riconvenzionale), in quanto il creditore, mediante il rigetto della domanda di accertamento negativo, propone una domanda di accertamento del credito (in questo caso previdenziale) previamente azionato in via stragiudiziale (con l’avviso di addebito). La domanda, rispetto alla quale valutare la relativa fondatezza o infondatezza, con connessa soccombenza ai fini delle spese di lite, è perciò la domanda sottesa alla pretesa sostanziale dell’Inps, inizialmente contenuta nel titolo esecutivo stragiudiziale (avviso di addebito) e poi espressa in giudizio mediante la richiesta di rigetto dell’opposizione di parte ricorrente. Tale domanda, avente ad oggetto un credito contributivo che copriva più annualità, è stata accolta in parte dalla sentenza d’appello, la quale ha confermato il credito sotteso all’avviso di addebito per le annualità fino al 31.12.2013. Essendo fondata, seppure in parte, la domanda dell’Inps, correttamente la Corte ha escluso che l’Inps, vittorioso, potesse essere condannato al pagamento delle spese in favore dell’opponente, come 13 invece pretende la società ricorrente a mezzo del presente motivo (v. Cass.26918/18, Cass.13212/23). In conclusione, il ricorso va respinto con condanna alle spese di lite del presente giudizio di cassazione, secondo soccombenza.
P.q.m.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €6000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell’art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo a parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. Roma, deciso alla camera di consiglio del 27.1.26 La Presidente Il relatore UC PO AN GN
- ricorrente -
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'IS, EM DE RO, IO MARITATO;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1129/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 07/01/2020 R.G.N. 611/2017; Oggetto contributi R.G.N. 24429/2020 Cron. Rep. Ud. 27/01/2026 PU Civile Sent. Sez. L Num. 7702 Anno 2026 Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: GNANI ALESSANDRO Data pubblicazione: 30/03/2026 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2026 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA’ che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati RI IG, RC IG;
udito l'avvocato ANTONINO SGROI. FATTI DI CAUSA In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Palermo rigettava in parte l’opposizione proposta da Società Agricola Solar Farm 4 s.r.l. avverso un avviso di addebito emesso dall’Inps per differenze contributive richieste in conseguenza dell’inquadramento previdenziale - quale azienda industriale avente ad oggetto la produzione di energia fotovoltaica - attribuito d’ufficio dall’Istituto. Premesso che l’atto di appello non poteva dirsi inammissibile per difetto di genericità, la Corte d’appello rilevava che, relativamente al periodo 8.6.2011- 31.12.2013, non applicandosi l’art.1, co.423 l. n.266/05 nella formulazione successiva alla novella apportata con l’art.22, co.
1-bis, d.l. n.66/14, doveva essere valutata in concreto ai fini dell’inquadramento previdenziale la prevalenza dell’attività agricola o industriale svolta e, alla luce delle prove acquisite, accertava la prevalenza dell’attività di produzione di energia da fonte fotovoltaica. Osservava, inoltre, che non era stato dimostrato che i lavoratori della società fossero impiegati in attività agricole ai sensi dell’art.6 l. n.92/79. Rilevava, infine, per il periodo 1.1.2014-30.9.2014, che, in applicazione dell’art.1, co.423 l. n.266/05 nella sua ultima formulazione, la contribuzione non era invece 3 dovuta, dovendosi qualificare l’attività di produzione di energia come connessa a quella agricola. La Corte infine compensava per metà le spese di lite dei due gradi con condanna per il resto della società. Avverso la sentenza, la Società Agricola Solar Farm 4 s.r.l. ricorre per sette motivi, illustrati da memoria. L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., resiste con controricorso. L’ufficio della Procura Generale ha depositato note scritte concludendo per il rigetto del ricorso. In camera di consiglio, il collegio riservava il termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, la società deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.434 c.p.c., per non avere la Corte d’appello ritenuto generico e inammissibile l’appello dell’Inps. Il motivo è infondato. Come affermato da questa Corte a sezioni unite (Cass. S.U. 36481/22), l’appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. 4 Il Tribunale motivò nel senso che l’Inps non aveva condotto un accertamento circa l’assenza di attività agricola svolta dai lavoratori e, in particolare, circa il fatto che essi non svolgessero l’attività di cui all’art.6, lett. d) l. n.92/79. Sul punto il motivo d’appello era sufficientemente specifico, poiché indicava la critica all’assunto della sentenza: l’Inps affermava invece che, alla luce delle risultanze acquisite nel verbale d’ispezione, tale accertamento era stato compiuto e che non poteva essere ritenuto lo svolgimento dell’attività di cui alla lettera d). È vero poi che, nell’argomentare la critica con l’appello, l’Inps fece richiamo ad una pregressa memoria difensiva, compiendo alcune imprecisioni di fatto, ma – come rettamente rilevato dalla sentenza impugnata – si tratta di meri errori materiali, i quali non tolgono fondamento all’unico dato rilevante, ovvero che le ragioni della critica dell’Inps rimasero ben specificate: a differenza di quanto reputato dal Tribunale, l’Inps sostenne di aver dimostrato, a mezzo degli atti ispettivi, che i dipendenti della società non svolgessero attività agricola riconducibile all’art.6, lett. d) l. n.92/79. Con il secondo motivo di ricorso, la società deduce violazione dell’art.1, co.423 l. n.266/05, anche in combinato disposto con l’art.2135 c.c., per avere la Corte accolto un criterio errato di prevalenza, il quale non riguardava la prevalenza dell’una o dell’altra attività (agricola o industriale) nell’ambito dell’economia complessiva dell’impresa, bensì l’uso prevalente o meno, nell’attività di produzione di energia fotovoltaica, delle risorse impiegate dall’azienda nell’attività agricola. 5 Il motivo è infondato. La formulazione dell’art.1, co.423 l. n.266/05 applicabile ratione temporis è quella risultante dall’art.1, co.369 l. n.296/06, in base al quale: “Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario”. Questa Corte (Cass.14343/05) ha affermato che, in tema di inquadramento delle aziende a fini assicurativi e previdenziali, è qualificabile come agricola l’azienda che svolga, secondo le dizioni utilizzate dagli artt.2135 c.c. e 206 T.U. n.112/65, lavorazioni o attività "connesse", per tali dovendosi intendere, secondo il criterio di individuazione espresso dall'art.2135 c.c., le attività dirette alla alienazione o trasformazione dei prodotti agricoli che rientrino "nell’esercizio normale dell’agricoltura", con la conseguenza che, ove l'attività di alienazione e trasformazione assuma nel quadro aziendale posizione prevalente, di modo che il fondo appaia servire all'industria come mezzo a fine, si esorbita dai confini di un'attività accessoria di produzione, dando vita a vere e proprie attività industriali o commerciali (entro l’ambito civilistico di interpretazione dell’art.2135 c.c., nello stesso senso, v. Cass.6853/11, Cass.1344/13, Cass.16614/16). 6 In conformità a tale principio, la Corte d’appello ha accertato che l’attività di produzione d’energia fotovoltaica era prevalente rispetto all’attività agricola, poiché la prima non rientrava nell’esercizio normale dell’agricoltura, e i terreni erano asserviti all’industria. Secondo parte ricorrente, tale interpretazione sarebbe stata sconfessata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.66/15. Ritiene il collegio di dover dissentire dalla proposta lettura della sentenza n.66/15. La Corte Costituzionale (punto 4.3 del Considerato in diritto) ha affermato che l’attività di produzione di energia da fonti fotovoltaiche è attività diretta alla fornitura di beni, sicché ai sensi dell’art.2135 c.c., essa risulta connessa all’attività agricola ove venga svolta mediante “utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola”. Continua la Corte specificando che la risorsa rilevante ex art.2135 c.c. è individuata nel fondo ove vengono installati i pannelli fotovoltaici;
e che il fondo deve comunque continuare a risultare «normalmente» impiegato nell’attività agricola. Il normale impiego del fondo nell’attività agricola implica che, come si legge in sentenza, l’uso a fini di installazione di pannelli fotovoltaici deve preservare, in capo al fondo stesso, la sua normale vocazione ad utilizzazione agricola, intesa quest’ultima ex art.2135 c.c., quale attività avente ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo. Se così non è, se cioè l’utilizzo del fondo per installazione di pannelli e produzione di energia fotovoltaica diviene 7 prevalente rispetto all’utilizzo per l’attività agricola, non si rinviene la ratio dell’art.1, co.423, volta – come ancora osserva la Corte Costituzionale – “a riconoscere un regime di favore per l’impresa agricola pur in presenza dell’esercizio di attività connesse, purché queste ultime non snaturino la stessa impresa, contraddicendone la vocazione agricola”. Nel caso di specie, la Corte ha in concreto accertato che l’attività di produzione di energia, siccome assolutamente prevalente, ha contraddetto la vocazione agricola dell’impresa. Con il terzo motivo di ricorso, la società deduce omesso esame di fatti decisivi e mancata ammissione di prove dedotte. Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha accertato la prevalenza dell’attività di produzione e vendita di energia alla stregua dei seguenti elementi di fatto: a) non esistevano fatture di vendita di prodotti agricoli ma solo di vendita di energia, e le stesse precedevano la prima fattura di acquisto di prodotti agricoli;
b) non vi erano attrezzature agricole per la coltivazione del fondo, mentre il trattore agricolo fu ottenuto in comodato solo per breve tempo nel 2011; c) le serre, che dovevano in tesi essere alimentate con l’energia tratta dai pannelli fotovoltaici, versavano in pessimo stato di manutenzione e servivano solo a sorreggere i pannelli installati sulla loro copertura;
d) le coltivazioni agricole di fichidindia e cycas sorgevano su terreno non coltivato, erano coperte da erbacce, e varie piante risultavano morte;
e) la mano d’opera denunciata come impiegata era insufficiente rispetto al fabbisogno del fondo, data anche la sua estensione. 8 Rispetto a questo accertamento in fatto, il motivo, per un verso, deduce non l’omesso esame di fatti decisivi, ma l’omesso esame di argomentazioni difensive (non vi erano fatture di vendita di prodotti agricoli poiché i fichidindia e le cycas impiegavano vari anni prima di poter maturare ed essere vendute;
occorreva valutare la proiezione futura dell’attività agricola dal 2014 in poi e non fermarsi alla situazione constatata nel 2013), per altro verso, deduce omesso esame di fatti che, invece, sono stati valutati – le fatture di acquisto del doc.16, le considerazioni compiute dalla relazione agronomica peritale di parte – per altro verso ancora, denuncia quale omissione una diversa valutazione degli elementi di fatto, come accade rispetto al fabbisogno di mano d’opera del fondo, con riguardo al quale il motivo denuncia nella sostanza l’erronea valutazione delle emergenze istruttorie, sicché la Corte sarebbe pervenuta a un fabbisogno diverso da quello reale. Quanto, infine, alla circostanza per cui il trattore agricolo fu impiegato anche negli anni successivi al 2011, trattasi di fatto che, in sé solo, non risulta decisivo al fine di sovvertire il quadro istruttorio ampiamente delineato dalla Corte d’appello nel segno della prevalenza dell’attività di produzione d’energia. Con il quarto motivo di ricorso, la società deduce violazione e falsa applicazione del regolamento CE 1107/2009, per avere la Corte d’appello, nell’accertamento di non prevalenza dell’attività agricola, ritenuto che le serre non fossero utilizzate al fine di creare un microclima necessario all’attività agricola, richiamando il Regolamento 1107/2009 invece inapplicabile. 9 Il motivo è infondato. La Corte non ha richiamato il Regolamento CE 1107/2009, né ha fondato la sua decisione su una particolare definizione di serra data dal Regolamento. Ha bensì compiuto un accertamento in fatto, anziché una valutazione in diritto, incentrata: a) sul pessimo stato di manutenzione delle serre, la cui unica parte integra era quella del pannello fotovoltaico;
b) sul non essere le serre funzionali ad alcuna coltivazione agricola, poiché le piante (cycas) erano morte o incolte, infestate da erbacce. Con il quinto motivo di ricorso, la società deduce, in subordine, violazione dell’art.6 l. n.92/79, per non avere la Corte ritenuto che i lavoratori addetti al ciclo biologico della vegetazione debbano essere qualificati come braccianti agricoli, indipendentemente dalla classificazione dell’attività datoriale. Il motivo deduce poi questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art.3 Cost. ove dovesse accogliersi l’interpretazione proposta dalla sentenza impugnata. Il motivo è inammissibile. La Corte non ha errato nell’esegesi dell’art.6 l. n.92/79, poiché ha statuito che la norma apporta una eccezione al principio generale che fa seguire la classificazione dell’attività lavorativa dei dipendenti alla classificazione formale adottata dall’Inps per l’attività del datore di lavoro. Tuttavia, ha proseguito la Corte, non era stato allegato, né dimostrato che i dipendenti della ricorrente svolgessero le attività di cui alla lettera d) dell’art.6. 10 Su tale ultimo punto il motivo non adduce alcuna specifica censura e si diffonde, invece, sulla diversa ipotesi della lettera e) dello stesso art.6, affermando che vi sarebbe violazione di legge in quanto la sentenza non avrebbe considerato tale lettera e avrebbe quindi escluso la natura agricola delle attività ivi menzionate. Sul punto va detto che la sentenza non ha menzionato la lettera e), e, tuttavia, non ha escluso che le attività ivi elencate siano attività agricole, con ciò violando la norma di legge. Vero è, invece, che l’indagine circa la ricorrenza delle attività di cui alla lettera e) implica un accertamento in fatto nuovo e diverso rispetto a quello concernente le attività di cui alla lettera d). Il motivo al riguardo non deduce l’omesso esame di fatti decisivi o la mancata considerazione delle attività di cui alla lettera e). Piuttosto, pretendendo il richiamo alle attività di cui alla lettera e), giunge a introdurre circostanze di fatto nuove, su cui la sentenza non si è pronunciata, senza specificamente allegare che dette circostanze di fatto – ovvero che i dipendenti svolgessero le specifiche attività di cui alla lettera e) – fossero state allegate nei gradi di merito. Da quanto fin qui detto, emerge la totale irrilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art.3 Cost., poiché la Corte non ha fornito alcuna irragionevole interpretazione riguardante la lettera e) dell’art.6 l. n.92/79. Con il sesto motivo di ricorso, la società deduce, sempre in via subordinata, violazione dell’art.112 c.p.c. e dell’art.49 l. n.88/89, per non avere la Corte pronunciato su un motivo di opposizione all’avviso di addebito 11 implicitamente dichiarato assorbito. Qualora non fosse ritenuta l’omessa pronuncia, il motivo deduce che si sarebbe dovuti pervenire a un doppio inquadramento, ex art.49 l. n.88/89, per ciascuna delle due attività giudicate non connesse. Il motivo è infondato con riguardo all’omessa pronuncia. La sentenza, infatti, ha rigettato l’argomento del doppio inquadramento affermando che, al di fuori dell’eccezione rappresentata dall’art.6 l. n.92/79, l’inquadramento è unico, ed è quello dato ex art.49 l. n.88/89 all’attività svolta dall’impresa datrice di lavoro. Né tale affermazione è contraria all’art.49 l. n.88/89. La Corte si è infatti basata, nel classificare l’attività datoriale, sul criterio della prevalenza, reputando prevalente l’attività industriale di produzione di energia su quella agricola. Così facendo, ha rispettato il principio più volte ribadito da questa Corte, secondo cui, al di là dei casi di più attività autonome e indipendenti, quando si tratti di un’unica attività promiscua l’inquadramento deve essere effettuato con riguardo all’attività prevalente in relazione alle finalità economiche perseguite (Cass.36381/21, Cass.23804/14). Con il settimo motivo di ricorso, la società deduce violazione degli artt.91 e 92 c.p.c., per avere la Corte condannato per metà, previa compensazione, la società al pagamento delle spese di lite, sebbene l’opposizione all’avviso di addebito fosse stata in parte accolta. Il motivo è infondato. L’opposizione ad avviso di addebito è qualificabile come azione di accertamento negativo della pretesa creditoria 12 dell’Inps, veicolata dal titolo esecutivo (avviso di addebito). Nel momento in cui l’Inps, in primo grado, ha chiesto il rigetto dell’opposizione, ha fatto valere in giudizio la propria domanda di accertamento della pretesa contributiva e di condanna, tramite conferma dell’avviso di addebito, del debitore. Questa Corte ha avuto modo di affermare più volte (a partire da Cass.21799/21, poi anche Cass.31435/24) che, a fronte di un’azione di accertamento negativo, la richiesta del convenuto titolare del diritto sostanziale di rigetto della domanda attorea vale ad interrompere la prescrizione (senza necessità di domanda riconvenzionale), in quanto il creditore, mediante il rigetto della domanda di accertamento negativo, propone una domanda di accertamento del credito (in questo caso previdenziale) previamente azionato in via stragiudiziale (con l’avviso di addebito). La domanda, rispetto alla quale valutare la relativa fondatezza o infondatezza, con connessa soccombenza ai fini delle spese di lite, è perciò la domanda sottesa alla pretesa sostanziale dell’Inps, inizialmente contenuta nel titolo esecutivo stragiudiziale (avviso di addebito) e poi espressa in giudizio mediante la richiesta di rigetto dell’opposizione di parte ricorrente. Tale domanda, avente ad oggetto un credito contributivo che copriva più annualità, è stata accolta in parte dalla sentenza d’appello, la quale ha confermato il credito sotteso all’avviso di addebito per le annualità fino al 31.12.2013. Essendo fondata, seppure in parte, la domanda dell’Inps, correttamente la Corte ha escluso che l’Inps, vittorioso, potesse essere condannato al pagamento delle spese in favore dell’opponente, come 13 invece pretende la società ricorrente a mezzo del presente motivo (v. Cass.26918/18, Cass.13212/23). In conclusione, il ricorso va respinto con condanna alle spese di lite del presente giudizio di cassazione, secondo soccombenza.
P.q.m.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €6000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell’art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo a parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. Roma, deciso alla camera di consiglio del 27.1.26 La Presidente Il relatore UC PO AN GN