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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/03/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1094/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Paola Barracchia Presidente
dott. Antonello Vitale Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio ex artt. 392 ss. c.p.c. iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1894 dell'anno 2023, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Bisceglie alla via Imbriani n. 73, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Davide Losito, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-Appellante in riassunzione –
E
e , elettivamente domiciliati in Molfetta al Corso Umberto I n. 4, CP_1 CP_2 presso lo studio dell'avv. Piero Boccardi, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
-Appellati in riassunzione –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 11.12.2024, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 16.3.2011 e convenivano in CP_1 CP_2 giudizio, dinanzi al Tribunale di Trani, il sito in Bisceglie alla via Imbriani n.73, in CP_3 persona del Curatore Speciale, deducendo che: -quali proprietari di un immobile ubicato al piano terra di Vico Simone n. 2, avevano riscontrato la presenza di infiltrazioni d'acqua in corrispondenza della parete confinante con l'androne condominiale del predetto Condominio, che la perizia di parte aveva accertato provenire dall'androne del portone condominiale;
- avevano dovuto provvedere con urgenza al risarcimento degli intonaci ed al ripristino dell'impianto elettrico dell'immobile, condotto in locazione da persona anziana, sostenendo un esborso di € 996,48; -poiché non era stato costituito un condominio, in data 29.10.2010 avevano inoltrato una richiesta di risarcimento dei danni singolarmente a ciascuno dei proprietari degli
1 appartamenti dell'immobile di via Imbriani, n. 73 e, non avendo ricevuto alcun riscontro, avevano chiesto al Tribunale di Trani la nomina di un curatore speciale dello stabile condominiale, nei cui confronti instaurare una eventuale lite giudiziaria;
-il Tribunale di Trani aveva nominato curatore speciale l'avv. - per detta ulteriore procedura avevano sostenuto esborsi Controparte_4 per € 685,00. Chiedevano, quindi, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione dei fenomeni infiltrativi, la condanna del all'esecuzione CP_3 delle opere necessarie per eliminare le cause delle infiltrazioni ed il risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 1.681,48.
Si costituiva in giudizio il in persona del curatore speciale, che chiedeva il rigetto CP_3 della domanda o la riduzione dell'entità della somma pretesa.
Con comparsa di intervento volontario, si costituiva in giudizio l'avv. , Parte_1 proprietario di uno degli appartamenti ubicati nello stabile condominiale, quale “compartecipe del convenuto, a tutela dei propri e dei comuni interessi”, che aderiva alle difese del CP_3 condominio, chiedendo di dichiarare inammissibile la domanda o comunque di rigettarla, con condanna ex art. 96 c.p.c..
Fallito il tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 D. Lgs. 28/2010, il giudizio veniva istruito con C.T.U.. Con sentenza n. 673/2019 del 14.3.2019, il Tribunale di Trani così provvedeva: “1) rigetta l'eccezione di inammissibilità della domanda proposta dal terzo intervenuto, avv. , in Parte_1 quanto infondata;
2) accertato che le cause delle infiltrazioni sono riconducibili al ristagno delle acque meteoriche sui gradini della rampa di scale e sul pianerottolo del vano portone del civico 73 di via Imbriani,
Bisceglie, accoglie la domanda attorea e per l'effetto ordina all'avv. curatore speciale Controparte_4 del condominio di via Imbriani n. 73, sito a Bisceglie, di cui è risultato condomino il terzo intervenuto, avv.
di provvedere all'immediata eliminazione delle cause delle infiltrazioni a carico Parte_1 dell'appartamento degli attori mediante la realizzazione delle opere indicate dall'architetto Testimone_1
a pag. 15 e 16 della relazione peritale che qui integralmente si richiama;
3) condanna l'avv.
[...]
quale curatore speciale del condominio di via Imbriani, n. 73, sito a Bisceglie e il terzo CP_4 intervenuto, avv. , in solido, al pagamento della complessiva somma di € 800,00 a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni subiti dagli attori;
4) condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di e che liquida nella complessiva somma di euro 2738,00 CP_1 CP_2
(applicando gli onorari, ai sensi del DM 55/2014, nella misura minima dello scaglione del valore da euro e
5201,00 a € 26.000,00 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) e di euro 206,06 le spese borsuali oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
5) rigettata ogni altra richiesta;
6)pone le spese della c.t.u. definitivamente, in solido, a carico del convenuto e del terzo interventore”.
Per quanto ancora di interesse, il Tribunale condannava il Condominio e il terzo intervenuto, avv.
, in solido, al risarcimento dei danni, nella misura di € 800,00, di cui € 200,00 per le Parte_1 riparazioni eseguite all'interno dell'appartamento degli attori ed € 600,00 a titolo di “maggior danno” per non aver contribuito i convenuti “alla risoluzione della controversia nel modo più comodo,
2 veloce ed economico e per averne dato causa inducendo gli attori a ricorrere al procedimento per la nomina del curatore speciale e per non aver aderito alla disposta procedura di mediazione”.
Avverso detta sentenza proponeva appello solo il , chiedendo l'accoglimento delle seguenti _1 conclusioni: “… in riforma, annullamento o revoca della impugnata sentenza, nei punti su indicati, da sostituirsi con le rispettive proposte formulate ed in conformità dell'intervento spiegato in primo grado: 1) dichiarare inammissibile la domanda attorea tendente ad ottenere condanna ad un “facere”, revocando le imposizioni di cui al numero 2 del dispositivo;
2) rigettare, in quanto illegittima e infondata, la richiesta del danno di euro 200 lamentato dagli attori, con annullamento della condanna al maggior danno di euro
600; 3) porre definitivamente a carico degli attori in solido la spesa della CTU;
4) condannare in solido i signori e al pagamento delle spese processuali di ambedue i gradi di giudizio a favore del CP_1 CP_2 sottoscritto appellante antistatario”.
L'impugnazione veniva proposta contro e “nonché (solo per l'integrità del CP_1 CP_2 contraddittorio)” contro il , in persona del Curatore Controparte_5 speciale. Gli appellati resistevano al gravame, mentre il rimaneva CP_6 CP_3 contumace.
Con sentenza n. 180/2022 pubblicata il 4.2.2022, la Corte di Appello di Bari così provvedeva: “1) rigetta l'appello; 2) condanna l'appellante alla refusione delle spese di giudizio in favore dell'appellato che liquida in € 3.777,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario, Cassa e IVA come per legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti affinchè l'appellante versi all'Erario un importo pari al contributo unificato corrisposto per la proposizione del presente gravame”.
Avverso detta sentenza il proponeva ricorso per cassazione, notificato solo ad _1 [...]
(rimasti contumaci), affidandosi a tre motivi. CP_7
Con il primo, lamentava violazione e falsa applicazione degli artt.112, 132 n.4, 345 e 346 cpc e vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, censurando la sentenza per aver acriticamente aderito alle conclusioni del ctu, trascurando di considerare le osservazioni critiche da lui formulate.
Con il secondo motivo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt.112, 132 n.4, 345 e
346 cpc nonché degli artt. 1134, 2051 e 2697 c.c. e vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamentando che la Corte di Appello aveva accolto la domanda degli attori in mancanza di prova circa l'entità del danno ed il nesso causale, fondando il proprio convincimento sui risultati di una ctu esplorativa e liquidando il danno oltre i limiti della domanda proposta.
Con il terzo motivo, denunciava violazione degli artt.8 e 13 d. lgs. n. 28/2010, 91 e 96 cpc e vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per avere confermato il capo della sentenza di primo grado che aveva condannato il , in solido con il _1
al risarcimento del maggior danno per non avere contribuito alla risoluzione della CP_3 controversia in sede di mediazione, sanzionando in tal modo una condotta priva di colpa e comunque non ascrivibile allo stesso ricorrente.
3 La Corte di Cassazione, con ordinanza n.12304/2023, ha dichiarato l'inammissibilità del primo motivo di ricorso, in parte inammissibile ed in parte infondato il secondo motivo, ed ha accolto il terzo motivo di ricorso, relativo alla condanna in solido del e del al CP_3 _1 pagamento della somma di € 600,00, per non aver contribuito i convenuti “alla risoluzione della controversia nel modo più comodo, veloce ed economico e per averne dato causa inducendo gli attori a ricorrere al procedimento per la nomina del curatore speciale e per non aver aderito alla disposta procedura di mediazione”.
La S.C. ha ritenuto la censura fondata, osservando che “il procedimento di mediazione della lite non poteva che coinvolgere il condominio, quale parte convenuta ritenuta responsabile dei danni lamentati, con
l'effetto che la mancata risoluzione della controversia, anche con riferimento alle spese del relativo procedimento, era ascrivibile esclusivamente a detta parte, la cui volontà di aderire all'accordo di mediazione, espressa nelle forme richieste dalla legge, non avrebbe potuto non prevalere su quella del condomino intervenuto”. Inoltre, “gli artt.8 comma 4 bis e 13 d. lgs. N.28 del 2010, nel disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione o del rifiuto della proposta di mediazione, non prevedono sanzioni di tipo risarcitorio a carico delle parti che vi abbiano partecipato in caso di mancata conclusione dell'accordo”.
Ha, pertanto, così disposto: “accoglie il terzo motivo di ricorso;
rigettati gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio”.
Con atto di citazione ex artt. 392 e ss. c.p.c., notificato ad e , ha CP_1 CP_8 riassunto il giudizio , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1
l'Eccell.ma Corte d'Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza n. 180/2022, accertare la indebita percezione, in forza dell'art. 13 del d.lgs.n.28/2010, da parte dei sigg. e in conformità CP_1 CP_2 all'ordinanza emessa della Cassazione, condannandoli in solido alla restituzione di detta somma, nonché al rimborso delle spese della presente fase del giudizio e del giudizio di Cassazione, disponendo la compensazione degli oneri per i precedenti gradi di merito;
-revocare la sanzione pari all'importo del C.U.
a favore dell'Erario, inflitta all'appellante dalla pregressa sentenza n. 180/2022 di Codesta Corte”.
Nel giudizio riassunto si sono costituiti e ed hanno chiesto CP_1 CP_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) Preliminarmente, sia dichiarato il difetto di integrità del contraddittorio, con tutte le conseguenze di legge;
2) Sia dichiarata la nullità della domanda di ripetizione delle somme pagate per assoluta indeterminatezza dell'oggetto; 3) Sia dichiarata l'inammissibilità della stessa domanda per i diversi e molteplici motivi esposti nella narrativa del presente atto;
4) In ogni caso, sia rigettata la domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
5) Sia dichiarata l'inammissibilità della domanda di rifusione delle spese dei precedenti gradi di giudizio;
6) Sia la stessa rigettata perché infondata in fatto ed in diritto;
7) Sia rigettata la domanda di condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e siano compensate le stesse;
8) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso spese generali, iva e cap, del presente giudizio, da attribuirsi all'avv. Piero Boccardi, anticipatario.
4 A seguito di trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti costituite, il 11.12.2024 la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'ambito del presente giudizio di rinvio si delinea attraverso il decisum della Corte di Cassazione.
Il giudice di rinvio non può - anche soltanto implicitamente - rimettere in discussione gli enunciati contenuti nella sentenza di cassazione o quelli che ne costituiscono il necessario presupposto. Il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto logico/giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poiché il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità. Ciò perché il giudizio di rinvio è un 'processo chiuso' in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese né formulare difese, che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione o evidenzino un fatto ex lege ostativo all'accoglimento dell'avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, così da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale (così, tra le tante,
Cass. n. 4043/2024, e da ultimo Cassazione civile sez. II, 11/03/2025, n. 6527).
Nel giudizio di rinvio, che è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (Cassazione civile sez. II, 05/02/2024, n. 3239).
A tanto consegue che deve escludersi la possibilità per il giudice del rinvio di sindacare la improponibilità della domanda, dipendente da qualunque causa, anche da inosservanza di modalità o di termini, pur essendo la stessa rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del processo (Cass. Sez. 6 - 5, ord. n. 7656 del 04/04/2011).
L'oggetto e i limiti del giudizio di rinvio impongono di escludere che il giudice, al quale la causa sia rimessa dopo la pronuncia cassatoria, possa sindacare la correttezza in iure del principio stabilito dalla sentenza pronunciata in sede di legittimità (Cassazione civile sez. III, 28/02/2024,
n.5253).
Per pacifica giurisprudenza (tra le tante, Cass. civ., sez. lav. - 22/05/2020, n. 9480) “la riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso nel quale è preclusa alle parti ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonchè conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione. Pertanto, la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura
5 non già come atto di impugnazione, ma come attività d'impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata”.
Dal carattere cd. chiuso (Cass. S.U. n. 17332/2021, Cass. n. 8039/2023) discende che il giudizio di rinvio non costituisce la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito, bensì la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione;
il giudizio di rinvio si presenta, quindi, come una prosecuzione del processo di Cassazione, nel corso del quale il giudice di merito ha il compito di svolgere quelle attività necessarie a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla S.C. ai sensi dell'art. 384 c.p.c.; pertanto il giudice del rinvio, riassunta la causa, dovrà innanzitutto individuare l'oggetto del giudizio attraverso un'attenta ricostruzione delle censure accolte dalla Cassazione, per poi adoperarsi nell'espletamento delle attività conseguenti (conf.
Cass. civile sez. lav., 06/09/2023, n.25969).
Pertanto, “Nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione non può essere eccepita o rilevata di ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un'esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 cod. proc. civ.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che, nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità, possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di cassazione”.
(Cass. civ. sez. II, 14/02/2019, n.4463, conf. ord. Cass. n.21096 dell'11.9.2017. Negli stessi termini, cfr. Cass. civ. sez. III, 05/03/2007, n. 5061: “Ove il difetto di integrità del contraddittorio non sia eccepito dalle parti con il ricorso per cassazione, o rilevato "ex officio" dalla Corte di cassazione, lo stesso non può essere eccepito o rilevato nel giudizio di rinvio. Ciò perché si deve presumere che la Corte abbia ritenuto integro il contraddittorio con l'effetto di rendere necessaria la partecipazione alle successive fasi del giudizio dei soli soggetti che hanno partecipato al giudizio di cassazione”).
A tanto consegue il rigetto dell'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio, sollevata dai convenuti in riassunzione, per mancata evocazione, nel giudizio di rinvio, del Condominio.
Poichè il giudizio di rinvio è “chiuso”, le parti devono essere le stesse del giudizio rescindente.
Nel caso di specie, nel giudizio dinanzi alla Cassazione non è stato evocato il gli CP_3 appellati e non si sono costituiti e la Suprema Corte non ha rilevato il difetto di CP_1 CP_2 integrità del contraddittorio.
Il presente giudizio di rinvio è perciò proponibile, né è necessario integrare il contraddittorio nei confronti del CP_3
A seguito della pronuncia della Suprema Corte, rimane da delibare esclusivamente l'appello proposto dal avverso la sentenza di I grado del Tribunale di Trani n. 673/2019, nella parte _1 in cui ha condannato il , in solido con il al pagamento della somma di € 600,00. _1 CP_3
In conformità al dictum della S.C., non può che affermarsi che, in parziale riforma della sentenza n. 673/2019 del Tribunale di Trani, deve dichiararsi non dovuta dal la somma di € 600,00 a _1 titolo di risarcimento del “maggior danno” per non aver contribuito a risolvere la controversia nel modo più comodo.
6 Privo di pregio è, al riguardo, l'assunto degli appellati in riassunzione, secondo cui la decisione della S.C. è incentrata solo sulla questione delle conseguenze che possono derivare dalla mancata adesione al procedimento di mediazione, e non anche sull'altra questione, che attiene alle spese sostenute per ottenere la nomina del Curatore speciale del la quale non è stata CP_3 investita dall'impugnazione, onde la relativa decisione sarebbe passata in giudicato.
L'assunto non è condivisibile, alla luce dei principi sopra riportati, sulla natura del giudizio di rinvio, che è un giudizio c.d. chiuso. La S.C., nell'accogliere il terzo motivo di gravame, ha annullato integralmente il capo relativo alla condanna del al risarcimento del danno nella _1 misura di € 600,00, ritenendo che in nessun caso la mancata adesione alla mediazione potesse imputarsi al , evidenziando che “la mancata risoluzione della controversia, anche con riferimento _1 alle spese del relativo procedimento, era ascrivibile esclusivamente a detta parte (al Condominio, ndr), la cui volontà di aderire all'accordo di mediazione, espressa nelle forme richieste dalla legge, non avrebbe potuto non prevalere su quella del condomino intervenuto”.
Detta ratio decidendi, posta dalla S.C. a fondamento dell'annullamento della condanna del _1 al risarcimento del “maggior danno”, vale indubbiamente, ed ancor più, in relazione al procedimento per la nomina del curatore speciale (che, peraltro, non era necessitata), ove si consideri che il non poteva essere condannato al risarcimento dei danni correlati al _1 procedimento di nomina del curatore speciale, che riguardava esclusivamente il condominio.
La decisione della S.C. è retta, inoltre, da un'ulteriore ratio decidendi (mancanza di previsione di sanzioni di tipo risarcitorio a carico delle parti che non abbiano aderito alla mediazione): “Inoltre, gli artt.8 comma 4 bis e 13 d. lgs. n.28 del 2010, nel disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione o del rifiuto della proposta di mediazione, non prevedono sanzioni di tipo risarcitorio a carico delle parti che vi abbiano partecipato in caso di mancata conclusione dell'accordo”.
La statuizione di condanna al risarcimento del “maggior danno” nella misura di 600 euro è stata annullata dalla Corte di Cassazione, che ha correttamente rilevato come la condanna non avesse ad oggetto le spese del procedimento di mediazione, ma avesse ad oggetto proprio il risarcimento del danno. La Corte ha evidenziato che il mancato raggiungimento dell'accordo in sede di mediazione non può essere sanzionato con un risarcimento del danno, perché non è previsto dalla norma, di cui all'art. 8 e 13 D. L.vo 28/2010, che invece prevede soltanto che si possa essere condannati alle spese di mediazione;
in questo caso, invece, il Tribunale non ha condannato i convenuti a pagare le spese di mediazione, ma il risarcimento del danno, laddove la norma non contempla un risarcimento con funzione sanzionatoria. Sotto altro profilo, a maggior ragione non poteva prevedersi un risarcimento (con funzione sanzionatoria) per il procedimento, quello di nomina del curatore speciale, che non era necessitato, atteso che, in mancanza dell'amministratore del condominio, gli attori avrebbero potuto citare i singoli condomini, anziché chiedere al Tribunale la nomina del curatore speciale. In ogni caso, tale voce di danno non poteva essere posta a carico del , estraneo al procedimento di nomina del curatore _1 speciale del condominio.
7 Non può invece essere accolta la domanda restitutoria proposta dal con l'atto di _1 riassunzione.
non ha allegato nell'atto introduttivo se, effettivamente, la condanna al pagamento Parte_1 della somma di € 600,00 è stata eseguita, se è stata eseguita nella sua interezza o solo in parte e da chi è stato effettuato il pagamento. Ha chiesto che gli appellati siano condannati in solido “alla restituzione di detta somma”, ma non l''ha quantificata, né ha precisato a favore di chi debba avvenire tale restituzione (se a favore del , del o di entrambi). _1 CP_3
Gli appellati hanno dedotto che nulla è stato versato loro dal a titolo risarcitorio, e che _1 invece ha pagato il CP_3
In sede di comparsa conclusionale il ha dedotto di aver chiesto soltanto una “condanna _1 generica a restituire le somme indebite riscosse da controparte, a seguito di sentenza rilevatasi, in parte qua, illegittima, oltre a quelle eventualmente risultanti dalla rivalutazione dei capi sulle spese processuali dei precedenti giudizi di merito, al momento non quantificabili”, che “Volutamente, infatti, nelle conclusioni rassegnate…non sono stati indicati i beneficiari potenzialmente aventi un diritto autonomo o congiunto alle restituzioni, i quali, avvalendosi della emananda sentenza generica, possano ottenere quanto loro spettante, in forza dei rispettivi titoli in un successivo giudizio sul “quantum”, invocando una condanna generica, ex art. 278 c.p.c., “poiché nel giudizio sul “quantum” si accerterà il diritto del richiedente ad ottenerlo”; ha aggiunto che “essendo il sfornito di personalità giuridica, non CP_3 possiede un proprio patrimonio, come una qualsiasi compagine societaria, pertanto, va da sé, che il _1 avrebbe comunque partecipato ai pagamenti secondo la propria quota di competenza che verrà “provata e quantificata” nel separato giudizio sul “quantum”, tramite i bonifici eseguiti.
A fronte della deduzione dei convenuti, che la somma è stata pagata interamente dal il non ha eccepito alcunché, limitandosi a dedurre di riservarsi, in un CP_3 _1 separato giudizio, di fornire la prova del pagamento, previa verifica della documentazione bancaria, a conferma del fatto che non vi è la prova che il abbia diritto alla restituzione, né _1 tantomeno del quantum.
Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, le domande di restituzione di somme pagate in base a sentenze cassate con rinvio, si possono (ma non si devono necessariamente) proporre nell'ambito del giudizio di rinvio, in quanto si tratta di domande del tutto autonome rispetto a quelle oggetto dell'eventuale giudizio di rinvio, assolvendo all'esigenza di garantire all'interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata, a prescindere dal successivo sviluppo del giudizio. Esse possono essere, quindi, proposte anche in un nuovo autonomo giudizio, e ciò a prescindere dall'esito e dalla stessa eventuale proposizione o meno, del giudizio di rinvio (cfr. Cassazione civile sez. III,
30/10/2024, n.28036; Cass., Sez. U, Ordinanza n. 12190 del 02/07/2004, Sez. 2, Sentenza n. 9229 del
04/05/2005; Sez. 2, Sentenza n. 1779 del 29/01/2007,; Sez. 1, Sentenza n. 13454 del 20/06/2011; Sez.
6 - 1, Ordinanza n. 25355 del 11/10/2018; Sez. 1, Ordinanza n. 12365 del 07/05/2024).
8 La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza poi cassata va proposta, ex art. 389 c.p.c., allegando e provando il pagamento, al giudice del rinvio, che opera come giudice di primo grado, in quanto la domanda non poteva essere formulata in precedenza.
Nel contesto di tale azione restitutoria, l'avvenuto pagamento può essere desunto anche dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile e di quello di leale collaborazione tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, funzionale all'operatività del principio di economia processuale (conf. Cass. n. 11115 del 2021; Cassazione civile sez. lav., 21/01/2022,
n.1886).
Nel condominio di edifici, che costituisce un ente di gestione, l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione, nè quindi del potere di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti dell'amministratore stesso che vi abbia fatto acquiescenza, salvo che relativamente alle controversie aventi ad oggetto la gestione di un servizio comune (Cass. Sez. 2, n. 6480 del 3/7/1998; Cass. Sez. 2, n. 9033 del
4/7/2001, Rv. 547884). Da qui si è condivisamente tratto che il principio della c.d. "rappresentanza reciproca" e della "legittimazione sostitutiva" - in base al quale il condomino può agire a tutela dei diritti comuni nei confronti dei terzi non può essere invocato, ad esempio, qualora il condomino, nel chiedere il rimborso anche delle spese anticipate dagli altri comproprietari rimasti estranei al giudizio, agisca non a tutela di un bene comune, bensì per far valere l'interesse personale alla reintegrazione del proprio patrimonio individuale (Cassazione civile sez. II,
04/10/2016 n.19796; nello stesso senso, Cass. SSUU 10934/2019; conf. Sez. 2, n. 18028 del 3/8/2010,
Rv. 614474).
Nel caso di specie, il non ha allegato specificamente e provato di aver provveduto (pure in _1 parte) al pagamento (non ha provato l'ammontare delle somme asseritamente versate in esecuzione della sentenza di primo grado, perfino omettendo di dedurne l'entità); non ha neanche specificamente contestato la circostanza, allegata dai convenuti, che il pagamento della somma oggetto di condanna da parte del Tribunale è stato eseguito integralmente dal e non direttamente dal (neanche in parte). CP_3 _1
La domanda di restituzione, dunque, va rigettata perchè assolutamente generica e priva di qualsiasi supporto probatorio.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi all'esito del richiamo, operato dal in comparsa _1 conclusionale, all'art. 278 c.p.c..
La S.C. (Cass. civ. sez. III, 03/06/2022, n.17984) ha statuito che è inammissibile la domanda dell'attore originariamente rivolta unicamente ad una condanna generica, in quanto l'art. 278
c.p.c. costituisce una norma eccezionale e la parcellizzazione dell'esercizio della tutela giurisdizionale determina un abuso del processo, con la conseguenza che la limitazione della
9 domanda al solo "an debeatur" deve ritenersi "tamquam non esset" e il giudice, dovendo procedere all'accertamento del diritto fatto valere sia nell'"an" che nel "quantum", deve dichiarare la nullità e la rinnovazione dell'atto introduttivo ove sia carente quanto all'indicazione del quantum, e rigettare la domanda in caso di mancanza di prova del "quantum".
In detta pronuncia la S.C. ha affermato il seguente principio di diritto: "l'attore che chiede la tutela giurisdizionale di una situazione giuridica soggettiva, secondo la tecnica di tutela della condanna all'esecuzione della prestazione necessaria per assicurare tutela a detta situazione, non può proporre la domanda limitando la richiesta di tutela ad una condanna generica, cioè al solo an debeatur e fare riserva di introdurre un successivo giudizio per l'accertamento del quantum, a somiglianza di quanto l'art. 278
c.p.c. consente all'attore di chiedere nel corso del processo in cui abbia proposto la domanda di condanna in modo pieno" e, ove la domanda sia proposta in tali termini, “si deve ritenere che la limitazione all'an risulti tamquam non esset, con la conseguenza che il giudice deve qualificare la domanda come volta a chiedere una tutela condannatoria piena e procedere all'accertamento del diritto fatto valere sia nell'an che nel quantum. Gli oneri di allegazione e prova dell'attore andranno vagliati in funzione di tale accertamento pieno”.
Nel caso di specie, dall'esame dell'atto introduttivo emerge che la domanda proposta dal _1 in sede di riassunzione non può qualificarsi affatto come domanda di condanna generica, limitata all'an debeatur. Invero, non è stata formulata come domanda di condanna ad esso limitata, nè con riserva di proposizione successiva di separato giudizio sul quantum (fermo che, se vi fosse stata, sarebbe stata irrilevante).
Dunque, così come proposta, la domanda restitutoria è infondata;
in ogni caso, ove dovesse intendersi proposta ex art. 278 c.p.c., la domanda sarebbe inammissibile.
Ogni altra domanda, eccezione o questione deve ritenersi assorbita.
In punto di spese di lite si osserva che “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cass. civ. n.
32906/2022).
Da ultimo, inoltre, la S.C. ha chiarito che “Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato" (Cass. civile sez. II, 11/03/2025, n. 6527; conf. Cass.
15506/2018).
10 Facendo applicazione del detto principio al caso di specie, ritiene la Corte che, all'esito di una valutazione dell'esito complessivo del giudizio (e di tutti i gradi dello stesso, compreso quello di legittimità), le spese vadano integralmente compensate tra le odierne parti processuali, anche tenuto conto della formulazione dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis, in relazione all'epoca di introduzione del giudizio di primo grado (2011).
Tenuto conto dell'accoglimento, pur parziale, dell'appello del , lo stesso non è tenuto a _1 versare all'Erario un importo pari al contributo unificato corrisposto per la proposizione del gravame deciso con la sentenza n. 180/2022 della Corte di Appello di Bari.
Non sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 89 c.p.c., invocato dagli appellati nella memoria di replica.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 12304/2023 pubblicata il 09.05.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trani CP_1 CP_2
n. 673/2019 del 14.03.2019, dichiara non dovuta dal (in solido con il _1 [...]
) la somma di € 600,00, “a titolo di maggior danno”; Controparte_9
2. rigetta ogni altra domanda;
3. compensa integralmente tra il e gli appellati e le spese di tutti i _1 CP_1 CP_2 gradi di giudizio, compreso quello di legittimità;
4. dichiara che il non è tenuto a versare all'Erario un importo pari al contributo _1 unificato corrisposto per la proposizione del gravame deciso con la sentenza n. 180/2022 della Corte di Appello di Bari.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 12 marzo
2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Paola Barracchia Presidente
dott. Antonello Vitale Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio ex artt. 392 ss. c.p.c. iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1894 dell'anno 2023, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Bisceglie alla via Imbriani n. 73, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Davide Losito, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-Appellante in riassunzione –
E
e , elettivamente domiciliati in Molfetta al Corso Umberto I n. 4, CP_1 CP_2 presso lo studio dell'avv. Piero Boccardi, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
-Appellati in riassunzione –
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 11.12.2024, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 16.3.2011 e convenivano in CP_1 CP_2 giudizio, dinanzi al Tribunale di Trani, il sito in Bisceglie alla via Imbriani n.73, in CP_3 persona del Curatore Speciale, deducendo che: -quali proprietari di un immobile ubicato al piano terra di Vico Simone n. 2, avevano riscontrato la presenza di infiltrazioni d'acqua in corrispondenza della parete confinante con l'androne condominiale del predetto Condominio, che la perizia di parte aveva accertato provenire dall'androne del portone condominiale;
- avevano dovuto provvedere con urgenza al risarcimento degli intonaci ed al ripristino dell'impianto elettrico dell'immobile, condotto in locazione da persona anziana, sostenendo un esborso di € 996,48; -poiché non era stato costituito un condominio, in data 29.10.2010 avevano inoltrato una richiesta di risarcimento dei danni singolarmente a ciascuno dei proprietari degli
1 appartamenti dell'immobile di via Imbriani, n. 73 e, non avendo ricevuto alcun riscontro, avevano chiesto al Tribunale di Trani la nomina di un curatore speciale dello stabile condominiale, nei cui confronti instaurare una eventuale lite giudiziaria;
-il Tribunale di Trani aveva nominato curatore speciale l'avv. - per detta ulteriore procedura avevano sostenuto esborsi Controparte_4 per € 685,00. Chiedevano, quindi, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione dei fenomeni infiltrativi, la condanna del all'esecuzione CP_3 delle opere necessarie per eliminare le cause delle infiltrazioni ed il risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 1.681,48.
Si costituiva in giudizio il in persona del curatore speciale, che chiedeva il rigetto CP_3 della domanda o la riduzione dell'entità della somma pretesa.
Con comparsa di intervento volontario, si costituiva in giudizio l'avv. , Parte_1 proprietario di uno degli appartamenti ubicati nello stabile condominiale, quale “compartecipe del convenuto, a tutela dei propri e dei comuni interessi”, che aderiva alle difese del CP_3 condominio, chiedendo di dichiarare inammissibile la domanda o comunque di rigettarla, con condanna ex art. 96 c.p.c..
Fallito il tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 D. Lgs. 28/2010, il giudizio veniva istruito con C.T.U.. Con sentenza n. 673/2019 del 14.3.2019, il Tribunale di Trani così provvedeva: “1) rigetta l'eccezione di inammissibilità della domanda proposta dal terzo intervenuto, avv. , in Parte_1 quanto infondata;
2) accertato che le cause delle infiltrazioni sono riconducibili al ristagno delle acque meteoriche sui gradini della rampa di scale e sul pianerottolo del vano portone del civico 73 di via Imbriani,
Bisceglie, accoglie la domanda attorea e per l'effetto ordina all'avv. curatore speciale Controparte_4 del condominio di via Imbriani n. 73, sito a Bisceglie, di cui è risultato condomino il terzo intervenuto, avv.
di provvedere all'immediata eliminazione delle cause delle infiltrazioni a carico Parte_1 dell'appartamento degli attori mediante la realizzazione delle opere indicate dall'architetto Testimone_1
a pag. 15 e 16 della relazione peritale che qui integralmente si richiama;
3) condanna l'avv.
[...]
quale curatore speciale del condominio di via Imbriani, n. 73, sito a Bisceglie e il terzo CP_4 intervenuto, avv. , in solido, al pagamento della complessiva somma di € 800,00 a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni subiti dagli attori;
4) condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di e che liquida nella complessiva somma di euro 2738,00 CP_1 CP_2
(applicando gli onorari, ai sensi del DM 55/2014, nella misura minima dello scaglione del valore da euro e
5201,00 a € 26.000,00 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) e di euro 206,06 le spese borsuali oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cpa come per legge;
5) rigettata ogni altra richiesta;
6)pone le spese della c.t.u. definitivamente, in solido, a carico del convenuto e del terzo interventore”.
Per quanto ancora di interesse, il Tribunale condannava il Condominio e il terzo intervenuto, avv.
, in solido, al risarcimento dei danni, nella misura di € 800,00, di cui € 200,00 per le Parte_1 riparazioni eseguite all'interno dell'appartamento degli attori ed € 600,00 a titolo di “maggior danno” per non aver contribuito i convenuti “alla risoluzione della controversia nel modo più comodo,
2 veloce ed economico e per averne dato causa inducendo gli attori a ricorrere al procedimento per la nomina del curatore speciale e per non aver aderito alla disposta procedura di mediazione”.
Avverso detta sentenza proponeva appello solo il , chiedendo l'accoglimento delle seguenti _1 conclusioni: “… in riforma, annullamento o revoca della impugnata sentenza, nei punti su indicati, da sostituirsi con le rispettive proposte formulate ed in conformità dell'intervento spiegato in primo grado: 1) dichiarare inammissibile la domanda attorea tendente ad ottenere condanna ad un “facere”, revocando le imposizioni di cui al numero 2 del dispositivo;
2) rigettare, in quanto illegittima e infondata, la richiesta del danno di euro 200 lamentato dagli attori, con annullamento della condanna al maggior danno di euro
600; 3) porre definitivamente a carico degli attori in solido la spesa della CTU;
4) condannare in solido i signori e al pagamento delle spese processuali di ambedue i gradi di giudizio a favore del CP_1 CP_2 sottoscritto appellante antistatario”.
L'impugnazione veniva proposta contro e “nonché (solo per l'integrità del CP_1 CP_2 contraddittorio)” contro il , in persona del Curatore Controparte_5 speciale. Gli appellati resistevano al gravame, mentre il rimaneva CP_6 CP_3 contumace.
Con sentenza n. 180/2022 pubblicata il 4.2.2022, la Corte di Appello di Bari così provvedeva: “1) rigetta l'appello; 2) condanna l'appellante alla refusione delle spese di giudizio in favore dell'appellato che liquida in € 3.777,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario, Cassa e IVA come per legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti affinchè l'appellante versi all'Erario un importo pari al contributo unificato corrisposto per la proposizione del presente gravame”.
Avverso detta sentenza il proponeva ricorso per cassazione, notificato solo ad _1 [...]
(rimasti contumaci), affidandosi a tre motivi. CP_7
Con il primo, lamentava violazione e falsa applicazione degli artt.112, 132 n.4, 345 e 346 cpc e vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, censurando la sentenza per aver acriticamente aderito alle conclusioni del ctu, trascurando di considerare le osservazioni critiche da lui formulate.
Con il secondo motivo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt.112, 132 n.4, 345 e
346 cpc nonché degli artt. 1134, 2051 e 2697 c.c. e vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamentando che la Corte di Appello aveva accolto la domanda degli attori in mancanza di prova circa l'entità del danno ed il nesso causale, fondando il proprio convincimento sui risultati di una ctu esplorativa e liquidando il danno oltre i limiti della domanda proposta.
Con il terzo motivo, denunciava violazione degli artt.8 e 13 d. lgs. n. 28/2010, 91 e 96 cpc e vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per avere confermato il capo della sentenza di primo grado che aveva condannato il , in solido con il _1
al risarcimento del maggior danno per non avere contribuito alla risoluzione della CP_3 controversia in sede di mediazione, sanzionando in tal modo una condotta priva di colpa e comunque non ascrivibile allo stesso ricorrente.
3 La Corte di Cassazione, con ordinanza n.12304/2023, ha dichiarato l'inammissibilità del primo motivo di ricorso, in parte inammissibile ed in parte infondato il secondo motivo, ed ha accolto il terzo motivo di ricorso, relativo alla condanna in solido del e del al CP_3 _1 pagamento della somma di € 600,00, per non aver contribuito i convenuti “alla risoluzione della controversia nel modo più comodo, veloce ed economico e per averne dato causa inducendo gli attori a ricorrere al procedimento per la nomina del curatore speciale e per non aver aderito alla disposta procedura di mediazione”.
La S.C. ha ritenuto la censura fondata, osservando che “il procedimento di mediazione della lite non poteva che coinvolgere il condominio, quale parte convenuta ritenuta responsabile dei danni lamentati, con
l'effetto che la mancata risoluzione della controversia, anche con riferimento alle spese del relativo procedimento, era ascrivibile esclusivamente a detta parte, la cui volontà di aderire all'accordo di mediazione, espressa nelle forme richieste dalla legge, non avrebbe potuto non prevalere su quella del condomino intervenuto”. Inoltre, “gli artt.8 comma 4 bis e 13 d. lgs. N.28 del 2010, nel disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione o del rifiuto della proposta di mediazione, non prevedono sanzioni di tipo risarcitorio a carico delle parti che vi abbiano partecipato in caso di mancata conclusione dell'accordo”.
Ha, pertanto, così disposto: “accoglie il terzo motivo di ricorso;
rigettati gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio”.
Con atto di citazione ex artt. 392 e ss. c.p.c., notificato ad e , ha CP_1 CP_8 riassunto il giudizio , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1
l'Eccell.ma Corte d'Appello di Bari, in parziale riforma della sentenza n. 180/2022, accertare la indebita percezione, in forza dell'art. 13 del d.lgs.n.28/2010, da parte dei sigg. e in conformità CP_1 CP_2 all'ordinanza emessa della Cassazione, condannandoli in solido alla restituzione di detta somma, nonché al rimborso delle spese della presente fase del giudizio e del giudizio di Cassazione, disponendo la compensazione degli oneri per i precedenti gradi di merito;
-revocare la sanzione pari all'importo del C.U.
a favore dell'Erario, inflitta all'appellante dalla pregressa sentenza n. 180/2022 di Codesta Corte”.
Nel giudizio riassunto si sono costituiti e ed hanno chiesto CP_1 CP_2
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) Preliminarmente, sia dichiarato il difetto di integrità del contraddittorio, con tutte le conseguenze di legge;
2) Sia dichiarata la nullità della domanda di ripetizione delle somme pagate per assoluta indeterminatezza dell'oggetto; 3) Sia dichiarata l'inammissibilità della stessa domanda per i diversi e molteplici motivi esposti nella narrativa del presente atto;
4) In ogni caso, sia rigettata la domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
5) Sia dichiarata l'inammissibilità della domanda di rifusione delle spese dei precedenti gradi di giudizio;
6) Sia la stessa rigettata perché infondata in fatto ed in diritto;
7) Sia rigettata la domanda di condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e siano compensate le stesse;
8) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso spese generali, iva e cap, del presente giudizio, da attribuirsi all'avv. Piero Boccardi, anticipatario.
4 A seguito di trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti costituite, il 11.12.2024 la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'ambito del presente giudizio di rinvio si delinea attraverso il decisum della Corte di Cassazione.
Il giudice di rinvio non può - anche soltanto implicitamente - rimettere in discussione gli enunciati contenuti nella sentenza di cassazione o quelli che ne costituiscono il necessario presupposto. Il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto logico/giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poiché il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità. Ciò perché il giudizio di rinvio è un 'processo chiuso' in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese né formulare difese, che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione o evidenzino un fatto ex lege ostativo all'accoglimento dell'avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, così da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale (così, tra le tante,
Cass. n. 4043/2024, e da ultimo Cassazione civile sez. II, 11/03/2025, n. 6527).
Nel giudizio di rinvio, che è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (Cassazione civile sez. II, 05/02/2024, n. 3239).
A tanto consegue che deve escludersi la possibilità per il giudice del rinvio di sindacare la improponibilità della domanda, dipendente da qualunque causa, anche da inosservanza di modalità o di termini, pur essendo la stessa rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del processo (Cass. Sez. 6 - 5, ord. n. 7656 del 04/04/2011).
L'oggetto e i limiti del giudizio di rinvio impongono di escludere che il giudice, al quale la causa sia rimessa dopo la pronuncia cassatoria, possa sindacare la correttezza in iure del principio stabilito dalla sentenza pronunciata in sede di legittimità (Cassazione civile sez. III, 28/02/2024,
n.5253).
Per pacifica giurisprudenza (tra le tante, Cass. civ., sez. lav. - 22/05/2020, n. 9480) “la riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso nel quale è preclusa alle parti ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni, nonchè conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione. Pertanto, la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura
5 non già come atto di impugnazione, ma come attività d'impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata”.
Dal carattere cd. chiuso (Cass. S.U. n. 17332/2021, Cass. n. 8039/2023) discende che il giudizio di rinvio non costituisce la rinnovazione o la prosecuzione del giudizio di merito, bensì la fase rescissoria rispetto a quella rescindente del giudizio di cassazione;
il giudizio di rinvio si presenta, quindi, come una prosecuzione del processo di Cassazione, nel corso del quale il giudice di merito ha il compito di svolgere quelle attività necessarie a conformarsi al principio di diritto enunciato dalla S.C. ai sensi dell'art. 384 c.p.c.; pertanto il giudice del rinvio, riassunta la causa, dovrà innanzitutto individuare l'oggetto del giudizio attraverso un'attenta ricostruzione delle censure accolte dalla Cassazione, per poi adoperarsi nell'espletamento delle attività conseguenti (conf.
Cass. civile sez. lav., 06/09/2023, n.25969).
Pertanto, “Nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione non può essere eccepita o rilevata di ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un'esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 cod. proc. civ.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che, nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità, possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di cassazione”.
(Cass. civ. sez. II, 14/02/2019, n.4463, conf. ord. Cass. n.21096 dell'11.9.2017. Negli stessi termini, cfr. Cass. civ. sez. III, 05/03/2007, n. 5061: “Ove il difetto di integrità del contraddittorio non sia eccepito dalle parti con il ricorso per cassazione, o rilevato "ex officio" dalla Corte di cassazione, lo stesso non può essere eccepito o rilevato nel giudizio di rinvio. Ciò perché si deve presumere che la Corte abbia ritenuto integro il contraddittorio con l'effetto di rendere necessaria la partecipazione alle successive fasi del giudizio dei soli soggetti che hanno partecipato al giudizio di cassazione”).
A tanto consegue il rigetto dell'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio, sollevata dai convenuti in riassunzione, per mancata evocazione, nel giudizio di rinvio, del Condominio.
Poichè il giudizio di rinvio è “chiuso”, le parti devono essere le stesse del giudizio rescindente.
Nel caso di specie, nel giudizio dinanzi alla Cassazione non è stato evocato il gli CP_3 appellati e non si sono costituiti e la Suprema Corte non ha rilevato il difetto di CP_1 CP_2 integrità del contraddittorio.
Il presente giudizio di rinvio è perciò proponibile, né è necessario integrare il contraddittorio nei confronti del CP_3
A seguito della pronuncia della Suprema Corte, rimane da delibare esclusivamente l'appello proposto dal avverso la sentenza di I grado del Tribunale di Trani n. 673/2019, nella parte _1 in cui ha condannato il , in solido con il al pagamento della somma di € 600,00. _1 CP_3
In conformità al dictum della S.C., non può che affermarsi che, in parziale riforma della sentenza n. 673/2019 del Tribunale di Trani, deve dichiararsi non dovuta dal la somma di € 600,00 a _1 titolo di risarcimento del “maggior danno” per non aver contribuito a risolvere la controversia nel modo più comodo.
6 Privo di pregio è, al riguardo, l'assunto degli appellati in riassunzione, secondo cui la decisione della S.C. è incentrata solo sulla questione delle conseguenze che possono derivare dalla mancata adesione al procedimento di mediazione, e non anche sull'altra questione, che attiene alle spese sostenute per ottenere la nomina del Curatore speciale del la quale non è stata CP_3 investita dall'impugnazione, onde la relativa decisione sarebbe passata in giudicato.
L'assunto non è condivisibile, alla luce dei principi sopra riportati, sulla natura del giudizio di rinvio, che è un giudizio c.d. chiuso. La S.C., nell'accogliere il terzo motivo di gravame, ha annullato integralmente il capo relativo alla condanna del al risarcimento del danno nella _1 misura di € 600,00, ritenendo che in nessun caso la mancata adesione alla mediazione potesse imputarsi al , evidenziando che “la mancata risoluzione della controversia, anche con riferimento _1 alle spese del relativo procedimento, era ascrivibile esclusivamente a detta parte (al Condominio, ndr), la cui volontà di aderire all'accordo di mediazione, espressa nelle forme richieste dalla legge, non avrebbe potuto non prevalere su quella del condomino intervenuto”.
Detta ratio decidendi, posta dalla S.C. a fondamento dell'annullamento della condanna del _1 al risarcimento del “maggior danno”, vale indubbiamente, ed ancor più, in relazione al procedimento per la nomina del curatore speciale (che, peraltro, non era necessitata), ove si consideri che il non poteva essere condannato al risarcimento dei danni correlati al _1 procedimento di nomina del curatore speciale, che riguardava esclusivamente il condominio.
La decisione della S.C. è retta, inoltre, da un'ulteriore ratio decidendi (mancanza di previsione di sanzioni di tipo risarcitorio a carico delle parti che non abbiano aderito alla mediazione): “Inoltre, gli artt.8 comma 4 bis e 13 d. lgs. n.28 del 2010, nel disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione o del rifiuto della proposta di mediazione, non prevedono sanzioni di tipo risarcitorio a carico delle parti che vi abbiano partecipato in caso di mancata conclusione dell'accordo”.
La statuizione di condanna al risarcimento del “maggior danno” nella misura di 600 euro è stata annullata dalla Corte di Cassazione, che ha correttamente rilevato come la condanna non avesse ad oggetto le spese del procedimento di mediazione, ma avesse ad oggetto proprio il risarcimento del danno. La Corte ha evidenziato che il mancato raggiungimento dell'accordo in sede di mediazione non può essere sanzionato con un risarcimento del danno, perché non è previsto dalla norma, di cui all'art. 8 e 13 D. L.vo 28/2010, che invece prevede soltanto che si possa essere condannati alle spese di mediazione;
in questo caso, invece, il Tribunale non ha condannato i convenuti a pagare le spese di mediazione, ma il risarcimento del danno, laddove la norma non contempla un risarcimento con funzione sanzionatoria. Sotto altro profilo, a maggior ragione non poteva prevedersi un risarcimento (con funzione sanzionatoria) per il procedimento, quello di nomina del curatore speciale, che non era necessitato, atteso che, in mancanza dell'amministratore del condominio, gli attori avrebbero potuto citare i singoli condomini, anziché chiedere al Tribunale la nomina del curatore speciale. In ogni caso, tale voce di danno non poteva essere posta a carico del , estraneo al procedimento di nomina del curatore _1 speciale del condominio.
7 Non può invece essere accolta la domanda restitutoria proposta dal con l'atto di _1 riassunzione.
non ha allegato nell'atto introduttivo se, effettivamente, la condanna al pagamento Parte_1 della somma di € 600,00 è stata eseguita, se è stata eseguita nella sua interezza o solo in parte e da chi è stato effettuato il pagamento. Ha chiesto che gli appellati siano condannati in solido “alla restituzione di detta somma”, ma non l''ha quantificata, né ha precisato a favore di chi debba avvenire tale restituzione (se a favore del , del o di entrambi). _1 CP_3
Gli appellati hanno dedotto che nulla è stato versato loro dal a titolo risarcitorio, e che _1 invece ha pagato il CP_3
In sede di comparsa conclusionale il ha dedotto di aver chiesto soltanto una “condanna _1 generica a restituire le somme indebite riscosse da controparte, a seguito di sentenza rilevatasi, in parte qua, illegittima, oltre a quelle eventualmente risultanti dalla rivalutazione dei capi sulle spese processuali dei precedenti giudizi di merito, al momento non quantificabili”, che “Volutamente, infatti, nelle conclusioni rassegnate…non sono stati indicati i beneficiari potenzialmente aventi un diritto autonomo o congiunto alle restituzioni, i quali, avvalendosi della emananda sentenza generica, possano ottenere quanto loro spettante, in forza dei rispettivi titoli in un successivo giudizio sul “quantum”, invocando una condanna generica, ex art. 278 c.p.c., “poiché nel giudizio sul “quantum” si accerterà il diritto del richiedente ad ottenerlo”; ha aggiunto che “essendo il sfornito di personalità giuridica, non CP_3 possiede un proprio patrimonio, come una qualsiasi compagine societaria, pertanto, va da sé, che il _1 avrebbe comunque partecipato ai pagamenti secondo la propria quota di competenza che verrà “provata e quantificata” nel separato giudizio sul “quantum”, tramite i bonifici eseguiti.
A fronte della deduzione dei convenuti, che la somma è stata pagata interamente dal il non ha eccepito alcunché, limitandosi a dedurre di riservarsi, in un CP_3 _1 separato giudizio, di fornire la prova del pagamento, previa verifica della documentazione bancaria, a conferma del fatto che non vi è la prova che il abbia diritto alla restituzione, né _1 tantomeno del quantum.
Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, le domande di restituzione di somme pagate in base a sentenze cassate con rinvio, si possono (ma non si devono necessariamente) proporre nell'ambito del giudizio di rinvio, in quanto si tratta di domande del tutto autonome rispetto a quelle oggetto dell'eventuale giudizio di rinvio, assolvendo all'esigenza di garantire all'interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata, a prescindere dal successivo sviluppo del giudizio. Esse possono essere, quindi, proposte anche in un nuovo autonomo giudizio, e ciò a prescindere dall'esito e dalla stessa eventuale proposizione o meno, del giudizio di rinvio (cfr. Cassazione civile sez. III,
30/10/2024, n.28036; Cass., Sez. U, Ordinanza n. 12190 del 02/07/2004, Sez. 2, Sentenza n. 9229 del
04/05/2005; Sez. 2, Sentenza n. 1779 del 29/01/2007,; Sez. 1, Sentenza n. 13454 del 20/06/2011; Sez.
6 - 1, Ordinanza n. 25355 del 11/10/2018; Sez. 1, Ordinanza n. 12365 del 07/05/2024).
8 La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza poi cassata va proposta, ex art. 389 c.p.c., allegando e provando il pagamento, al giudice del rinvio, che opera come giudice di primo grado, in quanto la domanda non poteva essere formulata in precedenza.
Nel contesto di tale azione restitutoria, l'avvenuto pagamento può essere desunto anche dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile e di quello di leale collaborazione tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, funzionale all'operatività del principio di economia processuale (conf. Cass. n. 11115 del 2021; Cassazione civile sez. lav., 21/01/2022,
n.1886).
Nel condominio di edifici, che costituisce un ente di gestione, l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione, nè quindi del potere di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti dell'amministratore stesso che vi abbia fatto acquiescenza, salvo che relativamente alle controversie aventi ad oggetto la gestione di un servizio comune (Cass. Sez. 2, n. 6480 del 3/7/1998; Cass. Sez. 2, n. 9033 del
4/7/2001, Rv. 547884). Da qui si è condivisamente tratto che il principio della c.d. "rappresentanza reciproca" e della "legittimazione sostitutiva" - in base al quale il condomino può agire a tutela dei diritti comuni nei confronti dei terzi non può essere invocato, ad esempio, qualora il condomino, nel chiedere il rimborso anche delle spese anticipate dagli altri comproprietari rimasti estranei al giudizio, agisca non a tutela di un bene comune, bensì per far valere l'interesse personale alla reintegrazione del proprio patrimonio individuale (Cassazione civile sez. II,
04/10/2016 n.19796; nello stesso senso, Cass. SSUU 10934/2019; conf. Sez. 2, n. 18028 del 3/8/2010,
Rv. 614474).
Nel caso di specie, il non ha allegato specificamente e provato di aver provveduto (pure in _1 parte) al pagamento (non ha provato l'ammontare delle somme asseritamente versate in esecuzione della sentenza di primo grado, perfino omettendo di dedurne l'entità); non ha neanche specificamente contestato la circostanza, allegata dai convenuti, che il pagamento della somma oggetto di condanna da parte del Tribunale è stato eseguito integralmente dal e non direttamente dal (neanche in parte). CP_3 _1
La domanda di restituzione, dunque, va rigettata perchè assolutamente generica e priva di qualsiasi supporto probatorio.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi all'esito del richiamo, operato dal in comparsa _1 conclusionale, all'art. 278 c.p.c..
La S.C. (Cass. civ. sez. III, 03/06/2022, n.17984) ha statuito che è inammissibile la domanda dell'attore originariamente rivolta unicamente ad una condanna generica, in quanto l'art. 278
c.p.c. costituisce una norma eccezionale e la parcellizzazione dell'esercizio della tutela giurisdizionale determina un abuso del processo, con la conseguenza che la limitazione della
9 domanda al solo "an debeatur" deve ritenersi "tamquam non esset" e il giudice, dovendo procedere all'accertamento del diritto fatto valere sia nell'"an" che nel "quantum", deve dichiarare la nullità e la rinnovazione dell'atto introduttivo ove sia carente quanto all'indicazione del quantum, e rigettare la domanda in caso di mancanza di prova del "quantum".
In detta pronuncia la S.C. ha affermato il seguente principio di diritto: "l'attore che chiede la tutela giurisdizionale di una situazione giuridica soggettiva, secondo la tecnica di tutela della condanna all'esecuzione della prestazione necessaria per assicurare tutela a detta situazione, non può proporre la domanda limitando la richiesta di tutela ad una condanna generica, cioè al solo an debeatur e fare riserva di introdurre un successivo giudizio per l'accertamento del quantum, a somiglianza di quanto l'art. 278
c.p.c. consente all'attore di chiedere nel corso del processo in cui abbia proposto la domanda di condanna in modo pieno" e, ove la domanda sia proposta in tali termini, “si deve ritenere che la limitazione all'an risulti tamquam non esset, con la conseguenza che il giudice deve qualificare la domanda come volta a chiedere una tutela condannatoria piena e procedere all'accertamento del diritto fatto valere sia nell'an che nel quantum. Gli oneri di allegazione e prova dell'attore andranno vagliati in funzione di tale accertamento pieno”.
Nel caso di specie, dall'esame dell'atto introduttivo emerge che la domanda proposta dal _1 in sede di riassunzione non può qualificarsi affatto come domanda di condanna generica, limitata all'an debeatur. Invero, non è stata formulata come domanda di condanna ad esso limitata, nè con riserva di proposizione successiva di separato giudizio sul quantum (fermo che, se vi fosse stata, sarebbe stata irrilevante).
Dunque, così come proposta, la domanda restitutoria è infondata;
in ogni caso, ove dovesse intendersi proposta ex art. 278 c.p.c., la domanda sarebbe inammissibile.
Ogni altra domanda, eccezione o questione deve ritenersi assorbita.
In punto di spese di lite si osserva che “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cass. civ. n.
32906/2022).
Da ultimo, inoltre, la S.C. ha chiarito che “Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato" (Cass. civile sez. II, 11/03/2025, n. 6527; conf. Cass.
15506/2018).
10 Facendo applicazione del detto principio al caso di specie, ritiene la Corte che, all'esito di una valutazione dell'esito complessivo del giudizio (e di tutti i gradi dello stesso, compreso quello di legittimità), le spese vadano integralmente compensate tra le odierne parti processuali, anche tenuto conto della formulazione dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis, in relazione all'epoca di introduzione del giudizio di primo grado (2011).
Tenuto conto dell'accoglimento, pur parziale, dell'appello del , lo stesso non è tenuto a _1 versare all'Erario un importo pari al contributo unificato corrisposto per la proposizione del gravame deciso con la sentenza n. 180/2022 della Corte di Appello di Bari.
Non sussistono infine i presupposti per l'applicazione dell'art. 89 c.p.c., invocato dagli appellati nella memoria di replica.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 12304/2023 pubblicata il 09.05.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trani CP_1 CP_2
n. 673/2019 del 14.03.2019, dichiara non dovuta dal (in solido con il _1 [...]
) la somma di € 600,00, “a titolo di maggior danno”; Controparte_9
2. rigetta ogni altra domanda;
3. compensa integralmente tra il e gli appellati e le spese di tutti i _1 CP_1 CP_2 gradi di giudizio, compreso quello di legittimità;
4. dichiara che il non è tenuto a versare all'Erario un importo pari al contributo _1 unificato corrisposto per la proposizione del gravame deciso con la sentenza n. 180/2022 della Corte di Appello di Bari.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 12 marzo
2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia
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