CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 23/01/2026, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 637/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1993/2024 depositato il 08/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Aci Castello - Casa Comunale 95021 Aci Castello CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 29320229015496116000 TARI 2008
- INTIMAZIONE PAG n. 29320229015496116000 TARI 2009
- INTIMAZIONE PAG n. 29320229015496116000 TARI 2010
- INTIMAZIONE PAG n. 29320229015496116000 TARI 2011
- INTIMAZIONE PAG n. 29320229015496116000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110022848678000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120000509960000 TARI 2009 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130022591476000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150005225716000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160010941555000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato CO Ricorrente_1 TA adiva questa Corte espondendo di avere ricevuto in data 13.9.2023 intimazione di pagamento anche relativamente a cinque cartelle per tarsu anno 2007/2012 di € 2557.70.
Eccepiva l'omessa notifica della cartelle e la prescrizione della pretesa maturata, anche dopo la notifica delle cartelle ove comprovate.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione opponendosi.
Si costituiva il Comune di Aci Castello opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto per sopravvenuta carenza di interesse ad agire della ricorrente.
Ed infatti all'udienza del 19.01.2026 il difensore ha espressamente rinunciato al ricorso. Tuttavia in assenza di accettazione delle controparti costituite, non presenti in udienza, non può trovare spazio la disposizione di cui all'art. 44 dlgs 546/92.
Ai soli fini della soccombenza virtuale si osserva quanto segue.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno già da tempo chiarito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificamente prevista sul piano normativo, ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, destinati, con diversa funzione, a fare emergere ed a portare la pretesa stessa nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo - soprattutto - di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un "atto presupposto" costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'"atto consequenziale" notificato e tale nullità può essere fatta valere, dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio, l'"atto consequenziale" notificato - rimanendo perciò egli esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione finanziaria, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e per la notificazione dell' "atto presupposto" - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo
(non notificatogli) per contestare integralmente la pretesa tributaria.
Ne consegue che spetterà al giudice di merito - la cui relativa valutazione, se congruamente motivata, non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente, al fine di verificare se questi abbia inteso far valere la nullità dell'"atto consequenziale" in base all'una o all'altra opzione.
Ebbene nella specie ADER ha comprovato la notifica delle cinque cartelle in esame (nelle date indicate nell'intimazione), senza che sia stata mossa alcuna contestazione da parte della ricorrente. Ha anche comprovato la notifica di una precedente intimazione del 3.7.2017.
Il Comune ha – poi – comprovato anche la regolare notifica degli avvisi di accertamento, anche qui senza alcuna contestazione da parte ricorrente.
Ne segue che in assenza di impugnazione delle stesse la pretesa si è cristallizzata. Ne segue ulteriormente che alla data di notifica dell'intimazione opposta non era maturato il termine prescrizionale quinquennale, tenuto conto della applicazione della sospensione dei termini di prescrizione alla luce della normativa emergenziale da Covid19.
Spese a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione X, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro Agenzia Entrate
Riscossione e Comune di Aci Castello, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;
2. condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore dei resistenti, liquidate – per ciascuna parte - in complessivi € 380.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della X Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catania il 19.01.2026
Il Giudice Monocratico
(dott. Giorgio Marino)
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1993/2024 depositato il 08/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Aci Castello - Casa Comunale 95021 Aci Castello CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 29320229015496116000 TARI 2008
- INTIMAZIONE PAG n. 29320229015496116000 TARI 2009
- INTIMAZIONE PAG n. 29320229015496116000 TARI 2010
- INTIMAZIONE PAG n. 29320229015496116000 TARI 2011
- INTIMAZIONE PAG n. 29320229015496116000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110022848678000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120000509960000 TARI 2009 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130022591476000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150005225716000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160010941555000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato CO Ricorrente_1 TA adiva questa Corte espondendo di avere ricevuto in data 13.9.2023 intimazione di pagamento anche relativamente a cinque cartelle per tarsu anno 2007/2012 di € 2557.70.
Eccepiva l'omessa notifica della cartelle e la prescrizione della pretesa maturata, anche dopo la notifica delle cartelle ove comprovate.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione opponendosi.
Si costituiva il Comune di Aci Castello opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto per sopravvenuta carenza di interesse ad agire della ricorrente.
Ed infatti all'udienza del 19.01.2026 il difensore ha espressamente rinunciato al ricorso. Tuttavia in assenza di accettazione delle controparti costituite, non presenti in udienza, non può trovare spazio la disposizione di cui all'art. 44 dlgs 546/92.
Ai soli fini della soccombenza virtuale si osserva quanto segue.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno già da tempo chiarito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificamente prevista sul piano normativo, ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, destinati, con diversa funzione, a fare emergere ed a portare la pretesa stessa nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo - soprattutto - di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un "atto presupposto" costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'"atto consequenziale" notificato e tale nullità può essere fatta valere, dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio, l'"atto consequenziale" notificato - rimanendo perciò egli esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione finanziaria, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e per la notificazione dell' "atto presupposto" - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo
(non notificatogli) per contestare integralmente la pretesa tributaria.
Ne consegue che spetterà al giudice di merito - la cui relativa valutazione, se congruamente motivata, non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente, al fine di verificare se questi abbia inteso far valere la nullità dell'"atto consequenziale" in base all'una o all'altra opzione.
Ebbene nella specie ADER ha comprovato la notifica delle cinque cartelle in esame (nelle date indicate nell'intimazione), senza che sia stata mossa alcuna contestazione da parte della ricorrente. Ha anche comprovato la notifica di una precedente intimazione del 3.7.2017.
Il Comune ha – poi – comprovato anche la regolare notifica degli avvisi di accertamento, anche qui senza alcuna contestazione da parte ricorrente.
Ne segue che in assenza di impugnazione delle stesse la pretesa si è cristallizzata. Ne segue ulteriormente che alla data di notifica dell'intimazione opposta non era maturato il termine prescrizionale quinquennale, tenuto conto della applicazione della sospensione dei termini di prescrizione alla luce della normativa emergenziale da Covid19.
Spese a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione X, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da Ricorrente_1 contro Agenzia Entrate
Riscossione e Comune di Aci Castello, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;
2. condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore dei resistenti, liquidate – per ciascuna parte - in complessivi € 380.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della X Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catania il 19.01.2026
Il Giudice Monocratico
(dott. Giorgio Marino)