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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/04/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 372/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUSI EMANUELE, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Capannori (LU), via di Sottomonte 1, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti VITIELLO GIUSEPPINA CP_1 C.F._2
e PETRÀ GIOVANNI, elettivamente domiciliato a Prato, via Montegrappa 306, presso lo studio del difensore VITIELLO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha adito il Tribunale di Prato affinché accerti la nullità del licenziamento Parte_1
irrogatogli, poiché discriminatorio, e pertanto condanni il datore di lavoro al risarcimento del danno subito (pari all'ammontare delle retribuzioni dovute dal licenziamento ad oggi), con reintegra del lavoratore (o con corresponsione di un'indennità pari a quindici mensilità dall'ultima retribuzione di riferimento).
Chiede inoltre la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive per le mansioni svolte, lavoro straordinario, differenze di busta paga e TFR pari a 21.700,29 euro e dei
1 contributi non corrisposti, pari a 7.084,00 euro, oltre che al risarcimento del danno morale, CP_2
biologico ed esistenziale pari a 30.000 euro.
A sostegno della pretesa espone:
− di aver prestato la propria attività lavorativa per consulente finanziario, dal 2 CP_1
novembre 2015, con contratto part-time al 50% a tempo indeterminato, inquadramento al quarto livello CCNL Terziario commercio, distribuzione e servizi, con mansioni di impiegato amministrativo;
− di avere in realtà svolto attività di consulenza finanziaria sugli investimenti, sia in regime di consulenza di prodotto, sia in regime di consulenza di portafoglio, per l'adesione, il versamento aggiuntivo, il disinvestimento, il rimborso o le variazioni su previdenza, polizze, fondi, azioni, obbligazioni e derivati;
− di aver sostituito negli adempimenti di contabilità e di inserimento di investimenti CP_1
con molteplici modalità (“pic”, “pac”, “ppi”, con o senza servizi opzionali quali lo “stop loss”, il
“fund monitor”, etc.), di aggiornamento dei vari questionari di profilazione della clientela (c.d.
“Mifid”, “KYC”, “Fatca”, etc.) e di essersi dedicato anche all'apertura di conti correnti e mutui;
− che durante gli anni 2020 e 2021 ha alternato, su richiesta del datore di lavoro, periodi in cassa integrazione e periodi in modalità di lavoro agile presso il proprio domicilio;
− che il rapporto con il datore di lavoro si è incrinato a causa delle costanti pressioni di per fargli conseguire l'abilitazione da consulente finanziario, affinché aprisse la sua Pt_1
partita IVA;
− che, in conseguenza di ciò, ha sviluppato una sindrome ansioso-depressiva;
− che il 13 gennaio 2022, durante il periodo di malattia, è stato rimosso dal gruppo
WhatsApp dei consulenti finanziari “ , senza comunicazione Parte_2
preventiva né successiva;
− che il 14 febbraio 2022, al rientro dal periodo di malattia, è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo;
− che, ciò nonostante, durante la mattinata del 14 febbraio 2022 il datore di lavoro gli ha impartito direttive sull'attività da svolgere;
2 − che il licenziamento è stato impugnato tempestivamente e, contestualmente, è stato rivendicato il diritto a esse inquadrato a un livello superiore.
A suo dire, la vera ragione del licenziamento è da individuarsi nelle sue condizioni di salute
(essendo affetto da malattia psichica in conseguenza del clima creatosi in ambito Pt_1
lavorativo, condizione conosciuta da;
di modo che il provvedimento espulsivo deve essere CP_1
qualificato come discriminatorio.
In ogni caso, non vi è dubbio circa la volontà del resistente di sbarazzarsi di dal momento Pt_1
che più volte il resistente gli aveva preannunciato l'imminente assunzione del nipote, Per_1
il quale, dapprima, lo aveva sostituito durante il periodo di assenza per malattia e ne
[...]
aveva poi preso il posto dopo il licenziamento.
Pertanto, nessuna riorganizzazione aziendale era stata posta in essere e, del resto, già in passato aveva ipotizzato l'interruzione del rapporto in ragione del decorso del triennio previsto per CP_1
la fruizione dei benefici fiscali introdotti dal jobs act: cosa che dimostrerebbe come il motivo formale addotto a sostegno del recesso non sarebbe altro che un pretesto.
Inoltre, contesta il licenziamento intimato in quanto corredato da motivazione indeterminata.
Si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Preliminarmente, rileva che i doc. 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 non sono stati prodotti dal ricorrente contestualmente al ricorso ed eccepisce la decadenza ex art. 414 c.p.c.
Contesta, poi, la ricostruzione dei fatti esposti da controparte, spiegando che le attività svolte da erano quelle proprie della sua mansione di segretario, vale a dire, aprire la porta, Pt_1
rispondere a telefono, fissare appuntamenti e inserire i dati elaborati dal resistente.
Afferma che l'orario di lavoro del dipendente era dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì, come previsto contrattualmente, e nega che egli abbia mai fatto straordinari o svolto attività di consulente finanziario (tantomeno di averlo mai impegnato nell'apertura dei conti correnti o mutui).
Spiega, poi, che nei primi anni di assunzione di presso il suo studio vi erano tre Pt_1
collaboratori (con la qualifica di consulenti finanziari) due dei quali hanno poi cessato l'attività, facendo diminuire il numero di clienti e conseguentemente anche la necessità di un segretario.
3 Rappresenta che con l'arrivo del COVID è stato costretto a mettere il ricorrente in CIG e che, nel frattempo, la banca ha potenziato le procedure telematiche in modo da ridurre, fino Pt_2
quasi ad azzerarla, l'attività in ufficio, con conseguente inutilità della figura di Pt_1
Di conseguenza, il licenziamento è da ritenersi del tutto legittimo.
Nega inoltre di aver mai conosciuto la patologia dalla quale era affetto (e, quindi, la Pt_1
natura discriminatoria del licenziamento) e che sia mai stato un suo Persona_1
dipendente, svolgendo egli attività di formazione per conseguire l'abilitazione come consulente finanziario, del tutto diversa da quella affidata a Pt_1
Quanto alla rimozione del ricorrente dal gruppo “ rileva che non si è Parte_2 Pt_2
trattata di una sua iniziativa, ma del coordinatore del gruppo.
Contesta l'ammissibilità della domanda volta al superiore inquadramento, non avendo Pt_1
prodotto il CCNL di riferimento, né offerto elementi utili a sostegno della pretesa.
Eccepisce inoltre l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno, del tutto infondata.
La causa è stata istruita per il tramite dei documenti depositati e delle prove orali articolate dalle parti (nei limiti di cui alle ordinanze del 24 gennaio e del 20 novembre 2023); da ultimo, è stata calendarizzata per la discussione all'udienza del 20 febbraio 2025, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio, pronunciando, all'esito, sentenza mediante lettura del dispositivo, riservando in sessanta giorni il deposito della motivazione.
***
Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente, deve escludersi la natura discriminatoria del licenziamento.
Invero, parte ricorrente si limita ad affermare la sua condizione di malattia, omettendo di considerare, però, che nel nostro ordinamento il divieto di discriminazione interessa alcune categorie tipizzate, tra cui vi sono le persone con disabilità.
Tal nozione non trova definizione nella direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e individua
“l'handicap” come fattore di discriminazione.
Ai fini della sua decodificazione, dunque, occorre fare riferimento alla definizione contenuta nell'art. 3 L. 104/1992 (prima della novella introdotta con il D. Lgs. 62/2024), che definisce “persona
4 handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che
è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
Alla luce di quanto precede è evidente che la documentazione medica prodotta non è per sé
sufficiente a ritenere il ricorrente portatore del fattore di rischio, elemento che costituisce l'antecedente logico ai fini della qualificazione del licenziamento come ritorsivo.
Come è noto infatti, i giudizi antidiscriminatori non seguono i canoni di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2729 c.c., bensì quelli speciali dell'art. 28, co. 4, D. Lgs. 150/2011, che non stabiliscono un'inversione dell'onere probatorio, ma solo un'agevolazione del relativo regime in favore del ricorrente, il quale, tuttavia, è chiamato a dimostrare il fattore di rischio nonché ad effettuare la comparazione tra il trattamento che assume come meno favorevole e quello riservato a soggetti in condizioni analoghe e non portatori del fattore di rischio.
Onere che, nel caso di specie non è stato evidentemente assolto.
In realtà, dall'interpretazione complessiva del ricorso sembrerebbe che il ricorrente lamenti, piuttosto, che il licenziamento costituisca l'ingiusta reazione al protrarsi della sua assenza per malattia. Non dunque discriminatorio ma, piuttosto, licenziamento ritorsivo, la cui nullità consegue all'accertamento che il motivo illecito ha costituito la ragione unica e determinante del provvedimento espulsivo.
In tale evenienza – a differenza che nell'ipotesi di licenziamento discriminatorio – il datore di lavoro non è esonerato dall'onere di provare, ai sensi dell'art. 5 L. 604/1966, l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso;
di talché, qualora questa venga dimostrata, non vi sarà spazio per dichiarare la nullità del licenziamento.
Pertanto, appare opportuno procedere con la verifica della sussistenza del motivo posto alla base del licenziamento.
Come è noto l'art. 3, L. 604/1966 prevede che il giustificato motivo oggettivo è determinato da
“ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di esso”.
Spetta al giudice - che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. - la verifica dell'effettività delle denunciate esigenze tecniche ed economiche dell'organizzazione produttiva,
5 nonché quella dell'incidenza, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato, così da escludere la pretestuosità del recesso (sul punto, Cass., sez. L., sentenza n. 8661 del 28/03/2019, Rv. 653449 - 02), oltre che l'impossibilità di utilizzazione alternativa del lavoratore mediante l'adibizione a mansioni equivalenti (cd. obbligo di repêchage).
Il successivo art. 5 fa gravare l'onere probatorio sul datore di lavoro, il quale è chiamato a dimostrare che il licenziamento individuale risponde a effettive ragioni di carattere produttivo e/o organizzativo e che non è altrimenti possibile utilizzare il lavoratore estromesso in mansioni compatibili con la qualifica rivestita.
Ebbene, l'istruttoria e la produzione documentale hanno confermato l'effettività delle ragioni addotte a fondamento della scelta organizzativa, così compendiate nella lettera di recesso:
“ la presente per comunicarLe che la Sua figura professionale non risulta più Parte_3
necessaria nel nostro organico;
mansione che è recuperabile e quindi assume carattere strutturale, e non
essendo possibile adbirLa a mansioni diverse da quelle per cui è stato instaurato il rapporto di lavoro con
Lei, ci vediamo impossibilitati a continuare il rapporto di lavoro con lo scrivente e quindi siamo costretti, nostro malgrado, a risolvere il rapporto di lavoro con Lei, per giustificato motivo oggettivo per riduzione
personale” (doc. 6 ricorso).
Deve sin da ora escludersi che il recesso sia laconicamente motivato, come sostenuto dal ricorrente.
Come si vede, in realtà, la comunicazione individua, seppur in termini stringati, il motivo tecnico-
organizzativo che ha imposto la cessazione del rapporto lavorativo, senza tuttavia illustrare puntualmente le vicende che hanno determinato il venire meno della necessità della figura professionale di Pt_1
Tale formulazione, tuttavia, è idonea ad assolvere alla funzione propria della motivazione, vale a dire, consentire al lavoratore di verificare che la determinazione non sia arbitraria nonché di cristallizzare i motivi che sorreggono il recesso, rendendoli immutabili. Pertanto, sotto questo profilo, la censura mossa è priva di pregio (sulla sufficienza della motivazione così articolata si veda Cass. Sez. L., Sentenza n. 16795 del 06/08/2020, Rv. 658576 – 01; nello stesso senso, la più recente Sez. L., Sentenza n.35646, ud. 04/10/2022, dep. 05/12/2022).
6 Altra cosa, poi, è la rispondenza delle ragioni sinteticamente individuate alla concreta attuazione della determinazione datoriale (sindacabile dal giudice solo sotto il profilo della riferibilità e coerenza del recesso rispetto alla riorganizzazione, come si è detto) che, in caso di contestazione, deve formare oggetto di prova da parte del datore di lavoro in sede di giudizio (cfr., tra le tante,
Cass. Sez. L., Sentenza n. 24882 del 20/10/2017, Rv. 646618 – 01).
Ebbene, nel nostro caso non vi è dubbio che abbia svolto le mansioni di segretario Parte_1
per le quali era stato assunto.
Tale valutazione poggia su un duplice ordine di considerazioni: innanzi tutto, sul fatto che,
nonostante nel corpo ricorso si faccia riferimento a una serie di attività asseritamente svolte da non è poi stata offerta prova del loro effettivo espletamento. A tale proposito non sono Pt_1
stati infatti articolati capitoli di prova e il documento 19 (richiamato dal ricorrente a dimostrazione della correttezza del proprio assunto) non è stato prodotto in giudizio unitamente al ricorso, con conseguente decadenza ex art. 414 c.p.c., come spiegato nell'ordinanza istruttoria del 24 gennaio 2023 e come più avanti ulteriormente si preciserà.
Parte resistente ha illustrato le ragioni per le quali la figura del segretario non era più necessaria nel suo ufficio: la diminuzione dei consulenti che collaboravano con passati da tre (quando CP_1
è stato assunto , a uno, peraltro non sempre presente;
il potenziamento del Pt_1 Per_2
sistema informatico di banca che consente di operare da remoto, con conseguente Pt_2
diminuzione dei clienti in presenza.
Circostanze, entrambe, confermate dall'istruttoria svolta.
In particolare, district manger di banca che da anni lavora con Tes_1 Pt_2 CP_1
(udienza del 3 ottobre 2024) ha riferito: “Posso dire che ci fu un periodo di totale chiusura subito dopo il
Covid e poi l'ufficio è stato riaperto nel rispetto delle norme di sicurezza. Sul cap. 8: nel corso degli anni ha fortemente aumentato le procedure on line. In particolare le accettazioni delle proposte di Pt_2
consulenza (operazioni di investimento o disinvestimento e altre) venivano fatte a distanza tramite l'invio dell'OTP. Non era necessaria la presenza del cliente in ufficio, né che il consulente si recasse da lui. AD
Giudice: questa procedura è stata implementata anche in conseguenza del Covid. Anche le riunioni, prima in presenza, da quel momento vengono fatte prevalentemente on line. Ad Giudice: posso parlare del mio esempio, Tutto il lavoro di back office, che comporta la compilazione dei documenti cartacei con queste
7 procedure viene eliminata. Posso dire che questo ha ridotto la necessità di incontri fisici con i clienti quasi
dell'80%, se non di più. Dipende poi dal tipo di cliente, nel senso che i più anziani hanno continuato a venire in presenza. (…) Ad Giudice: io non posso dire, non essendo stato presente, quanti clienti avesse in presenza. Ma posso dire che gli incontri con i clienti, in generale, sono diminuiti sensibilmente. CP_1
(…) Ad avv. Fusi (alla quale gli avv. ti Vitiello e Petrà si oppongono): non so dire con precisione che attività facesse Di solito l'assistente fa attività di segreteria. Tendenzialmente non parla con i Pt_1
clienti, quindi preparava la modulistica, quando era cartacea. Con l'on line non fa niente”.
collaboratore di e consulente finanziario di (escusso nella stessa Testimone_2 CP_1 Pt_2
udienza), ha spiegato: “Sul cap. 8: io opero nella zona di Montecatini dove non esiste un ufficio di
ma non è necessario. Ad Giudice: nel primo periodo del Covid i rapporti con la clientela si sono Pt_2
azzerati e successivamente, anche quando sono ripresi, non lo hanno fatto nello stesso modo. In ogni caso, più che il Covid, il rapporto fisico, per le banche on line, si è quasi azzerato, nel senso che è possibile fare
quasi tutto on line. L'implementazione di cui ho parlato è costante e progressiva. Ad Giudice: io da CP_1
vado due o tre volte l'anno, non posso quindi parlare nello specifico, posso ragionevolmente desumere che anche per lui il rapporto con la clientela si sia sensibilmente ridotto. Ad avv. Fusi: (alla quale gli avv. ti
Vitiello e Petrà si oppongono): io so le attività che faceva se glielo chiedevo. Ad esempio, predisporre Pt_1
ordini per la clientela;
verificare l'esistenza dei prodotti sul catalogo, insomma attività commerciali di pronta verifica. Ad Giudice: lui non incontrava il cliente. Gli ordini venivano fatti dopo che io avevo incontrato il cliente. È un'attività che non richiede la presenza in ufficio.”.
consulente finanziario che ha frequentato l'ufficio di durante il Testimone_3 CP_1
periodo di formazione (udienza 8 febbraio 2024), ha riferito: “Sono un consulente finanziario.
Attualmente non collaboro con In realtà, con lui non ho mai collaborato, ma per un periodo ho CP_1
frequentato il suo ufficio per la mia formazione, in attesa di sostenere l'esame. Era sicuramente prima del
2020, non ricordo le date e comunque fino a che non è subentrata banca Sul cap. 8: io ricordo di Pt_2
persone che venivano in studio, ma non saprei collocare bene. I miei clienti sono sempre venuti, specie i più anziani che non usano gli strumenti informatici”.
A fronte di tali dichiarazioni, dalle quali emerge la riduzione delle attività da svolgersi all'interno dello studio per le ragioni sopra indicate, vi è poi da osservare che è stato dimostrato che CP_1
non ha assunto altri dipendenti (cfr. doc. 5 memoria).
8 Del resto, lo stesso non contesta la circostanza, salvo affermare che le sue mansioni sono Pt_1
state assorbite da nipote di Persona_1 CP_1
Quest'ultimo, secondo la prospettazione di parte resistente ha invece iniziato a frequentare lo studio in attesa di sostenere l'esame da consulente finanziario, come del resto confermato dall'accordo di collaborazione depositato in atti (doc. 2 memoria).
A tale proposito, deve altresì osservarsi che parte ricorrente, nel ricorso, trascrive una parte di conversazione avuta con che confermerebbe che ha preso il suo posto (si tratta del CP_1 Per_1
doc. 17, depositato tardivamente e dunque ritenuto inammissibile).
In realtà, l'estratto considerato come rilevante da conferma la tesi avversaria, dal Pt_1
momento che in quell'occasione ha rappresentato che vrebbe iniziato ad andare in CP_1 Per_1
ufficio “e prenderà spero il mio posto… si spera… […]”. Dunque, non il posto di ma quello Pt_1
del resistente, auspicio coerente con il percorso professionale di che avrebbe dovuto, a Per_1
sua volta, diventare consulente finanziario (come conferma il fatto che in quella conversazione afferma: “chiaramente dovrà fare l'esame”). CP_1
Di qui le raggiunte conclusioni in punto di sussistenza del motivo oggettivo posto alla base del recesso, con conseguente esclusione di un intento ritorsivo.
Devono altresì essere rigettate le domande volte all'accertamento del diritto di a essere Pt_1
inquadrato a un livello superiore e a percepire somme per il maggiore orario osservato.
Rispetto alla prima si è già detto che non ha assolto all'onere probatorio su di lui Pt_1
gravante, essendosi limitato a elencare una serie di attività, senza dimostrare l'effettivo svolgimento e neppure chiarire perché rientrerebbero nel maggiore livello preteso e non in quello di inquadramento. Peraltro, neppure ha allegato che le diverse e superiori mansioni siano state svolte in misura prevalente e non episodica.
Per quanto riguarda il lavoro supplementare e straordinario deve rilevarsi che, del tutto genericamente, parte ricorrente afferma di aver osservato un orario ben superiore a quello di venti ore settimanali pattuito, senza tuttavia indicare puntualmente l'articolazione oraria della prestazione, limitandosi ad asserire che egli ha effettuato, nel corso del rapporto, “almeno 129,5 ore di lavoro straordinario non regolarmente pagato, e questo da ottobre 2015 al 2019, atteso anche che, oltre all'espletamento di attività lavorativa pomeridiana, il medesimo lasciava, spesso, il suo posto di lavoro circa
9 mezz'ora dopo l'orario previsto contrattualmente, e ciò al fine espletare impellenti mansioni richiestigli in
concomitanza della fine dell'orario di lavoro proprio dal Sig. . CP_1
Deve ricordarsi che, in materia di lavoro straordinario, spetta al ricorrente, in quanto fatto costitutivo della pretesa azionata, la prova dello svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale, vale a dire, l'an (l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti) e il quantum (sia pure in termini essenziali) di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro (sul punto, cfr.
Cass., n. 16150/2018 e successive conformi, tra cui, da ultimo, Cass., n. 19320/2022).
Tale onere non è stato assolto, dal momento che i capitoli di prova articolati al riguardo (vale a dire, quelli sub 9) e 10) ricorso), sono formulati in termini generici (ossia: 9) “DCV che il dipendente
Sig. già dalla sua assunzione, avvenuta a novembre 2015 e fino a tutto il 2019, si è spesso Parte_1
trattenuto a pranzo con lei, con il Sig. e con altri consulenti finanziari dell'ufficio Widiba CP_1
Prato, e si è poi trattenuto nell'ufficio di Viale Montegrappa n. 276 a Prato nel pomeriggio per espletare mansioni lavorative; 10) DCV che il dipendente Sig. ha partecipato attivamente, in Parte_1
rappresentanza dello staff finanziario dell'ufficio Widiba Prato attualmente sito in Viale Montegrappa n.
276, alle cene natalizie annuali con i clienti del Sig. e dei consulenti finanziari operanti nel medesimo CP_1
ufficio) e, pertanto, non sono stati ammessi, così come le conversazioni WhatsApp, depositate in un momento successivo rispetto al ricorso.
Sul punto, la richiesta di modifica dell'ordinanza con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità
dei documenti non prodotti unitamente al ricorso sopra richiamata non può trovare accoglimento.
Invero, la giurisprudenza citata dal ricorrente a supporto dell'istanza (Cass. SS.UU. 11353/2004)
non afferma affatto – anzi, esclude - che l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio del giudice possa supplire alle carenze probatorie delle parti.
Tale potere, infatti, in quanto funzionale “al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale” deve essere esercitato per superare lo stato di incertezza rispetto a un quadro probatorio che si è già delineato.
Diversamente argomentando, infatti, la portata degli artt. 414 e 416 c.p.c. e dell'art. 420, co. 5 c.p.c. sarebbe del tutto vanificata.
10 Il rigetto delle domande che precedono comporta l'assorbimento di quella del risarcimento del danno, del tutto genericamente formulata.
Del pari assorbita e, comunque, inammissibile per la sua genericità, è la domanda di regolarizzazione contributiva, formulata soltanto nelle conclusioni (di modo che, in applicazione del principio della ragione più liquida si è ritenuto di non integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della causa (scaglione di riferimento: da 26.001 a 52.000) e della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'istruttoria svolta (che giustifica la quantificazione della fase istruttoria e di quella decisionale nella misura minima).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 6.852 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a.e c.p.a. se dovute;
3) Riserva in giorni sessanta il termine per il deposito delle motivazioni.
Prato, 20 febbraio 2025
Il Giudice
Mariella Galano
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 372/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FUSI EMANUELE, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Capannori (LU), via di Sottomonte 1, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti VITIELLO GIUSEPPINA CP_1 C.F._2
e PETRÀ GIOVANNI, elettivamente domiciliato a Prato, via Montegrappa 306, presso lo studio del difensore VITIELLO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha adito il Tribunale di Prato affinché accerti la nullità del licenziamento Parte_1
irrogatogli, poiché discriminatorio, e pertanto condanni il datore di lavoro al risarcimento del danno subito (pari all'ammontare delle retribuzioni dovute dal licenziamento ad oggi), con reintegra del lavoratore (o con corresponsione di un'indennità pari a quindici mensilità dall'ultima retribuzione di riferimento).
Chiede inoltre la condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive per le mansioni svolte, lavoro straordinario, differenze di busta paga e TFR pari a 21.700,29 euro e dei
1 contributi non corrisposti, pari a 7.084,00 euro, oltre che al risarcimento del danno morale, CP_2
biologico ed esistenziale pari a 30.000 euro.
A sostegno della pretesa espone:
− di aver prestato la propria attività lavorativa per consulente finanziario, dal 2 CP_1
novembre 2015, con contratto part-time al 50% a tempo indeterminato, inquadramento al quarto livello CCNL Terziario commercio, distribuzione e servizi, con mansioni di impiegato amministrativo;
− di avere in realtà svolto attività di consulenza finanziaria sugli investimenti, sia in regime di consulenza di prodotto, sia in regime di consulenza di portafoglio, per l'adesione, il versamento aggiuntivo, il disinvestimento, il rimborso o le variazioni su previdenza, polizze, fondi, azioni, obbligazioni e derivati;
− di aver sostituito negli adempimenti di contabilità e di inserimento di investimenti CP_1
con molteplici modalità (“pic”, “pac”, “ppi”, con o senza servizi opzionali quali lo “stop loss”, il
“fund monitor”, etc.), di aggiornamento dei vari questionari di profilazione della clientela (c.d.
“Mifid”, “KYC”, “Fatca”, etc.) e di essersi dedicato anche all'apertura di conti correnti e mutui;
− che durante gli anni 2020 e 2021 ha alternato, su richiesta del datore di lavoro, periodi in cassa integrazione e periodi in modalità di lavoro agile presso il proprio domicilio;
− che il rapporto con il datore di lavoro si è incrinato a causa delle costanti pressioni di per fargli conseguire l'abilitazione da consulente finanziario, affinché aprisse la sua Pt_1
partita IVA;
− che, in conseguenza di ciò, ha sviluppato una sindrome ansioso-depressiva;
− che il 13 gennaio 2022, durante il periodo di malattia, è stato rimosso dal gruppo
WhatsApp dei consulenti finanziari “ , senza comunicazione Parte_2
preventiva né successiva;
− che il 14 febbraio 2022, al rientro dal periodo di malattia, è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo;
− che, ciò nonostante, durante la mattinata del 14 febbraio 2022 il datore di lavoro gli ha impartito direttive sull'attività da svolgere;
2 − che il licenziamento è stato impugnato tempestivamente e, contestualmente, è stato rivendicato il diritto a esse inquadrato a un livello superiore.
A suo dire, la vera ragione del licenziamento è da individuarsi nelle sue condizioni di salute
(essendo affetto da malattia psichica in conseguenza del clima creatosi in ambito Pt_1
lavorativo, condizione conosciuta da;
di modo che il provvedimento espulsivo deve essere CP_1
qualificato come discriminatorio.
In ogni caso, non vi è dubbio circa la volontà del resistente di sbarazzarsi di dal momento Pt_1
che più volte il resistente gli aveva preannunciato l'imminente assunzione del nipote, Per_1
il quale, dapprima, lo aveva sostituito durante il periodo di assenza per malattia e ne
[...]
aveva poi preso il posto dopo il licenziamento.
Pertanto, nessuna riorganizzazione aziendale era stata posta in essere e, del resto, già in passato aveva ipotizzato l'interruzione del rapporto in ragione del decorso del triennio previsto per CP_1
la fruizione dei benefici fiscali introdotti dal jobs act: cosa che dimostrerebbe come il motivo formale addotto a sostegno del recesso non sarebbe altro che un pretesto.
Inoltre, contesta il licenziamento intimato in quanto corredato da motivazione indeterminata.
Si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Preliminarmente, rileva che i doc. 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 non sono stati prodotti dal ricorrente contestualmente al ricorso ed eccepisce la decadenza ex art. 414 c.p.c.
Contesta, poi, la ricostruzione dei fatti esposti da controparte, spiegando che le attività svolte da erano quelle proprie della sua mansione di segretario, vale a dire, aprire la porta, Pt_1
rispondere a telefono, fissare appuntamenti e inserire i dati elaborati dal resistente.
Afferma che l'orario di lavoro del dipendente era dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì, come previsto contrattualmente, e nega che egli abbia mai fatto straordinari o svolto attività di consulente finanziario (tantomeno di averlo mai impegnato nell'apertura dei conti correnti o mutui).
Spiega, poi, che nei primi anni di assunzione di presso il suo studio vi erano tre Pt_1
collaboratori (con la qualifica di consulenti finanziari) due dei quali hanno poi cessato l'attività, facendo diminuire il numero di clienti e conseguentemente anche la necessità di un segretario.
3 Rappresenta che con l'arrivo del COVID è stato costretto a mettere il ricorrente in CIG e che, nel frattempo, la banca ha potenziato le procedure telematiche in modo da ridurre, fino Pt_2
quasi ad azzerarla, l'attività in ufficio, con conseguente inutilità della figura di Pt_1
Di conseguenza, il licenziamento è da ritenersi del tutto legittimo.
Nega inoltre di aver mai conosciuto la patologia dalla quale era affetto (e, quindi, la Pt_1
natura discriminatoria del licenziamento) e che sia mai stato un suo Persona_1
dipendente, svolgendo egli attività di formazione per conseguire l'abilitazione come consulente finanziario, del tutto diversa da quella affidata a Pt_1
Quanto alla rimozione del ricorrente dal gruppo “ rileva che non si è Parte_2 Pt_2
trattata di una sua iniziativa, ma del coordinatore del gruppo.
Contesta l'ammissibilità della domanda volta al superiore inquadramento, non avendo Pt_1
prodotto il CCNL di riferimento, né offerto elementi utili a sostegno della pretesa.
Eccepisce inoltre l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno, del tutto infondata.
La causa è stata istruita per il tramite dei documenti depositati e delle prove orali articolate dalle parti (nei limiti di cui alle ordinanze del 24 gennaio e del 20 novembre 2023); da ultimo, è stata calendarizzata per la discussione all'udienza del 20 febbraio 2025, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio, pronunciando, all'esito, sentenza mediante lettura del dispositivo, riservando in sessanta giorni il deposito della motivazione.
***
Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente, deve escludersi la natura discriminatoria del licenziamento.
Invero, parte ricorrente si limita ad affermare la sua condizione di malattia, omettendo di considerare, però, che nel nostro ordinamento il divieto di discriminazione interessa alcune categorie tipizzate, tra cui vi sono le persone con disabilità.
Tal nozione non trova definizione nella direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e individua
“l'handicap” come fattore di discriminazione.
Ai fini della sua decodificazione, dunque, occorre fare riferimento alla definizione contenuta nell'art. 3 L. 104/1992 (prima della novella introdotta con il D. Lgs. 62/2024), che definisce “persona
4 handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che
è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.
Alla luce di quanto precede è evidente che la documentazione medica prodotta non è per sé
sufficiente a ritenere il ricorrente portatore del fattore di rischio, elemento che costituisce l'antecedente logico ai fini della qualificazione del licenziamento come ritorsivo.
Come è noto infatti, i giudizi antidiscriminatori non seguono i canoni di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2729 c.c., bensì quelli speciali dell'art. 28, co. 4, D. Lgs. 150/2011, che non stabiliscono un'inversione dell'onere probatorio, ma solo un'agevolazione del relativo regime in favore del ricorrente, il quale, tuttavia, è chiamato a dimostrare il fattore di rischio nonché ad effettuare la comparazione tra il trattamento che assume come meno favorevole e quello riservato a soggetti in condizioni analoghe e non portatori del fattore di rischio.
Onere che, nel caso di specie non è stato evidentemente assolto.
In realtà, dall'interpretazione complessiva del ricorso sembrerebbe che il ricorrente lamenti, piuttosto, che il licenziamento costituisca l'ingiusta reazione al protrarsi della sua assenza per malattia. Non dunque discriminatorio ma, piuttosto, licenziamento ritorsivo, la cui nullità consegue all'accertamento che il motivo illecito ha costituito la ragione unica e determinante del provvedimento espulsivo.
In tale evenienza – a differenza che nell'ipotesi di licenziamento discriminatorio – il datore di lavoro non è esonerato dall'onere di provare, ai sensi dell'art. 5 L. 604/1966, l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso;
di talché, qualora questa venga dimostrata, non vi sarà spazio per dichiarare la nullità del licenziamento.
Pertanto, appare opportuno procedere con la verifica della sussistenza del motivo posto alla base del licenziamento.
Come è noto l'art. 3, L. 604/1966 prevede che il giustificato motivo oggettivo è determinato da
“ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di esso”.
Spetta al giudice - che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost. - la verifica dell'effettività delle denunciate esigenze tecniche ed economiche dell'organizzazione produttiva,
5 nonché quella dell'incidenza, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato, così da escludere la pretestuosità del recesso (sul punto, Cass., sez. L., sentenza n. 8661 del 28/03/2019, Rv. 653449 - 02), oltre che l'impossibilità di utilizzazione alternativa del lavoratore mediante l'adibizione a mansioni equivalenti (cd. obbligo di repêchage).
Il successivo art. 5 fa gravare l'onere probatorio sul datore di lavoro, il quale è chiamato a dimostrare che il licenziamento individuale risponde a effettive ragioni di carattere produttivo e/o organizzativo e che non è altrimenti possibile utilizzare il lavoratore estromesso in mansioni compatibili con la qualifica rivestita.
Ebbene, l'istruttoria e la produzione documentale hanno confermato l'effettività delle ragioni addotte a fondamento della scelta organizzativa, così compendiate nella lettera di recesso:
“ la presente per comunicarLe che la Sua figura professionale non risulta più Parte_3
necessaria nel nostro organico;
mansione che è recuperabile e quindi assume carattere strutturale, e non
essendo possibile adbirLa a mansioni diverse da quelle per cui è stato instaurato il rapporto di lavoro con
Lei, ci vediamo impossibilitati a continuare il rapporto di lavoro con lo scrivente e quindi siamo costretti, nostro malgrado, a risolvere il rapporto di lavoro con Lei, per giustificato motivo oggettivo per riduzione
personale” (doc. 6 ricorso).
Deve sin da ora escludersi che il recesso sia laconicamente motivato, come sostenuto dal ricorrente.
Come si vede, in realtà, la comunicazione individua, seppur in termini stringati, il motivo tecnico-
organizzativo che ha imposto la cessazione del rapporto lavorativo, senza tuttavia illustrare puntualmente le vicende che hanno determinato il venire meno della necessità della figura professionale di Pt_1
Tale formulazione, tuttavia, è idonea ad assolvere alla funzione propria della motivazione, vale a dire, consentire al lavoratore di verificare che la determinazione non sia arbitraria nonché di cristallizzare i motivi che sorreggono il recesso, rendendoli immutabili. Pertanto, sotto questo profilo, la censura mossa è priva di pregio (sulla sufficienza della motivazione così articolata si veda Cass. Sez. L., Sentenza n. 16795 del 06/08/2020, Rv. 658576 – 01; nello stesso senso, la più recente Sez. L., Sentenza n.35646, ud. 04/10/2022, dep. 05/12/2022).
6 Altra cosa, poi, è la rispondenza delle ragioni sinteticamente individuate alla concreta attuazione della determinazione datoriale (sindacabile dal giudice solo sotto il profilo della riferibilità e coerenza del recesso rispetto alla riorganizzazione, come si è detto) che, in caso di contestazione, deve formare oggetto di prova da parte del datore di lavoro in sede di giudizio (cfr., tra le tante,
Cass. Sez. L., Sentenza n. 24882 del 20/10/2017, Rv. 646618 – 01).
Ebbene, nel nostro caso non vi è dubbio che abbia svolto le mansioni di segretario Parte_1
per le quali era stato assunto.
Tale valutazione poggia su un duplice ordine di considerazioni: innanzi tutto, sul fatto che,
nonostante nel corpo ricorso si faccia riferimento a una serie di attività asseritamente svolte da non è poi stata offerta prova del loro effettivo espletamento. A tale proposito non sono Pt_1
stati infatti articolati capitoli di prova e il documento 19 (richiamato dal ricorrente a dimostrazione della correttezza del proprio assunto) non è stato prodotto in giudizio unitamente al ricorso, con conseguente decadenza ex art. 414 c.p.c., come spiegato nell'ordinanza istruttoria del 24 gennaio 2023 e come più avanti ulteriormente si preciserà.
Parte resistente ha illustrato le ragioni per le quali la figura del segretario non era più necessaria nel suo ufficio: la diminuzione dei consulenti che collaboravano con passati da tre (quando CP_1
è stato assunto , a uno, peraltro non sempre presente;
il potenziamento del Pt_1 Per_2
sistema informatico di banca che consente di operare da remoto, con conseguente Pt_2
diminuzione dei clienti in presenza.
Circostanze, entrambe, confermate dall'istruttoria svolta.
In particolare, district manger di banca che da anni lavora con Tes_1 Pt_2 CP_1
(udienza del 3 ottobre 2024) ha riferito: “Posso dire che ci fu un periodo di totale chiusura subito dopo il
Covid e poi l'ufficio è stato riaperto nel rispetto delle norme di sicurezza. Sul cap. 8: nel corso degli anni ha fortemente aumentato le procedure on line. In particolare le accettazioni delle proposte di Pt_2
consulenza (operazioni di investimento o disinvestimento e altre) venivano fatte a distanza tramite l'invio dell'OTP. Non era necessaria la presenza del cliente in ufficio, né che il consulente si recasse da lui. AD
Giudice: questa procedura è stata implementata anche in conseguenza del Covid. Anche le riunioni, prima in presenza, da quel momento vengono fatte prevalentemente on line. Ad Giudice: posso parlare del mio esempio, Tutto il lavoro di back office, che comporta la compilazione dei documenti cartacei con queste
7 procedure viene eliminata. Posso dire che questo ha ridotto la necessità di incontri fisici con i clienti quasi
dell'80%, se non di più. Dipende poi dal tipo di cliente, nel senso che i più anziani hanno continuato a venire in presenza. (…) Ad Giudice: io non posso dire, non essendo stato presente, quanti clienti avesse in presenza. Ma posso dire che gli incontri con i clienti, in generale, sono diminuiti sensibilmente. CP_1
(…) Ad avv. Fusi (alla quale gli avv. ti Vitiello e Petrà si oppongono): non so dire con precisione che attività facesse Di solito l'assistente fa attività di segreteria. Tendenzialmente non parla con i Pt_1
clienti, quindi preparava la modulistica, quando era cartacea. Con l'on line non fa niente”.
collaboratore di e consulente finanziario di (escusso nella stessa Testimone_2 CP_1 Pt_2
udienza), ha spiegato: “Sul cap. 8: io opero nella zona di Montecatini dove non esiste un ufficio di
ma non è necessario. Ad Giudice: nel primo periodo del Covid i rapporti con la clientela si sono Pt_2
azzerati e successivamente, anche quando sono ripresi, non lo hanno fatto nello stesso modo. In ogni caso, più che il Covid, il rapporto fisico, per le banche on line, si è quasi azzerato, nel senso che è possibile fare
quasi tutto on line. L'implementazione di cui ho parlato è costante e progressiva. Ad Giudice: io da CP_1
vado due o tre volte l'anno, non posso quindi parlare nello specifico, posso ragionevolmente desumere che anche per lui il rapporto con la clientela si sia sensibilmente ridotto. Ad avv. Fusi: (alla quale gli avv. ti
Vitiello e Petrà si oppongono): io so le attività che faceva se glielo chiedevo. Ad esempio, predisporre Pt_1
ordini per la clientela;
verificare l'esistenza dei prodotti sul catalogo, insomma attività commerciali di pronta verifica. Ad Giudice: lui non incontrava il cliente. Gli ordini venivano fatti dopo che io avevo incontrato il cliente. È un'attività che non richiede la presenza in ufficio.”.
consulente finanziario che ha frequentato l'ufficio di durante il Testimone_3 CP_1
periodo di formazione (udienza 8 febbraio 2024), ha riferito: “Sono un consulente finanziario.
Attualmente non collaboro con In realtà, con lui non ho mai collaborato, ma per un periodo ho CP_1
frequentato il suo ufficio per la mia formazione, in attesa di sostenere l'esame. Era sicuramente prima del
2020, non ricordo le date e comunque fino a che non è subentrata banca Sul cap. 8: io ricordo di Pt_2
persone che venivano in studio, ma non saprei collocare bene. I miei clienti sono sempre venuti, specie i più anziani che non usano gli strumenti informatici”.
A fronte di tali dichiarazioni, dalle quali emerge la riduzione delle attività da svolgersi all'interno dello studio per le ragioni sopra indicate, vi è poi da osservare che è stato dimostrato che CP_1
non ha assunto altri dipendenti (cfr. doc. 5 memoria).
8 Del resto, lo stesso non contesta la circostanza, salvo affermare che le sue mansioni sono Pt_1
state assorbite da nipote di Persona_1 CP_1
Quest'ultimo, secondo la prospettazione di parte resistente ha invece iniziato a frequentare lo studio in attesa di sostenere l'esame da consulente finanziario, come del resto confermato dall'accordo di collaborazione depositato in atti (doc. 2 memoria).
A tale proposito, deve altresì osservarsi che parte ricorrente, nel ricorso, trascrive una parte di conversazione avuta con che confermerebbe che ha preso il suo posto (si tratta del CP_1 Per_1
doc. 17, depositato tardivamente e dunque ritenuto inammissibile).
In realtà, l'estratto considerato come rilevante da conferma la tesi avversaria, dal Pt_1
momento che in quell'occasione ha rappresentato che vrebbe iniziato ad andare in CP_1 Per_1
ufficio “e prenderà spero il mio posto… si spera… […]”. Dunque, non il posto di ma quello Pt_1
del resistente, auspicio coerente con il percorso professionale di che avrebbe dovuto, a Per_1
sua volta, diventare consulente finanziario (come conferma il fatto che in quella conversazione afferma: “chiaramente dovrà fare l'esame”). CP_1
Di qui le raggiunte conclusioni in punto di sussistenza del motivo oggettivo posto alla base del recesso, con conseguente esclusione di un intento ritorsivo.
Devono altresì essere rigettate le domande volte all'accertamento del diritto di a essere Pt_1
inquadrato a un livello superiore e a percepire somme per il maggiore orario osservato.
Rispetto alla prima si è già detto che non ha assolto all'onere probatorio su di lui Pt_1
gravante, essendosi limitato a elencare una serie di attività, senza dimostrare l'effettivo svolgimento e neppure chiarire perché rientrerebbero nel maggiore livello preteso e non in quello di inquadramento. Peraltro, neppure ha allegato che le diverse e superiori mansioni siano state svolte in misura prevalente e non episodica.
Per quanto riguarda il lavoro supplementare e straordinario deve rilevarsi che, del tutto genericamente, parte ricorrente afferma di aver osservato un orario ben superiore a quello di venti ore settimanali pattuito, senza tuttavia indicare puntualmente l'articolazione oraria della prestazione, limitandosi ad asserire che egli ha effettuato, nel corso del rapporto, “almeno 129,5 ore di lavoro straordinario non regolarmente pagato, e questo da ottobre 2015 al 2019, atteso anche che, oltre all'espletamento di attività lavorativa pomeridiana, il medesimo lasciava, spesso, il suo posto di lavoro circa
9 mezz'ora dopo l'orario previsto contrattualmente, e ciò al fine espletare impellenti mansioni richiestigli in
concomitanza della fine dell'orario di lavoro proprio dal Sig. . CP_1
Deve ricordarsi che, in materia di lavoro straordinario, spetta al ricorrente, in quanto fatto costitutivo della pretesa azionata, la prova dello svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale, vale a dire, l'an (l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti) e il quantum (sia pure in termini essenziali) di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro (sul punto, cfr.
Cass., n. 16150/2018 e successive conformi, tra cui, da ultimo, Cass., n. 19320/2022).
Tale onere non è stato assolto, dal momento che i capitoli di prova articolati al riguardo (vale a dire, quelli sub 9) e 10) ricorso), sono formulati in termini generici (ossia: 9) “DCV che il dipendente
Sig. già dalla sua assunzione, avvenuta a novembre 2015 e fino a tutto il 2019, si è spesso Parte_1
trattenuto a pranzo con lei, con il Sig. e con altri consulenti finanziari dell'ufficio Widiba CP_1
Prato, e si è poi trattenuto nell'ufficio di Viale Montegrappa n. 276 a Prato nel pomeriggio per espletare mansioni lavorative; 10) DCV che il dipendente Sig. ha partecipato attivamente, in Parte_1
rappresentanza dello staff finanziario dell'ufficio Widiba Prato attualmente sito in Viale Montegrappa n.
276, alle cene natalizie annuali con i clienti del Sig. e dei consulenti finanziari operanti nel medesimo CP_1
ufficio) e, pertanto, non sono stati ammessi, così come le conversazioni WhatsApp, depositate in un momento successivo rispetto al ricorso.
Sul punto, la richiesta di modifica dell'ordinanza con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità
dei documenti non prodotti unitamente al ricorso sopra richiamata non può trovare accoglimento.
Invero, la giurisprudenza citata dal ricorrente a supporto dell'istanza (Cass. SS.UU. 11353/2004)
non afferma affatto – anzi, esclude - che l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio del giudice possa supplire alle carenze probatorie delle parti.
Tale potere, infatti, in quanto funzionale “al contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale” deve essere esercitato per superare lo stato di incertezza rispetto a un quadro probatorio che si è già delineato.
Diversamente argomentando, infatti, la portata degli artt. 414 e 416 c.p.c. e dell'art. 420, co. 5 c.p.c. sarebbe del tutto vanificata.
10 Il rigetto delle domande che precedono comporta l'assorbimento di quella del risarcimento del danno, del tutto genericamente formulata.
Del pari assorbita e, comunque, inammissibile per la sua genericità, è la domanda di regolarizzazione contributiva, formulata soltanto nelle conclusioni (di modo che, in applicazione del principio della ragione più liquida si è ritenuto di non integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della causa (scaglione di riferimento: da 26.001 a 52.000) e della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'istruttoria svolta (che giustifica la quantificazione della fase istruttoria e di quella decisionale nella misura minima).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 6.852 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a.e c.p.a. se dovute;
3) Riserva in giorni sessanta il termine per il deposito delle motivazioni.
Prato, 20 febbraio 2025
Il Giudice
Mariella Galano
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