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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 17/04/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2189/2022
T R A
Parte_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domiciliano ex lege alla via Armando Diaz n. 11;
Appellante
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Controparte_1
Gelo, con domicilio eletto presso il suo studio in Pozzuoli Traversa Maroder n. 3;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 28.11.2021 presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, aveva convenuto in giudizio il Controparte_1 [...] al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il Controparte_2 diritto del ricorrente a percepire la posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 3 a
8 anni, dal mese di aprile 2010, e la posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 9
a 14 anni a partire dal mese di dicembre 2017 come da tabelle allegate al CCNL Scuola sottoscritto il 29/11/2007 ed al CCNL Scuola relativo al biennio economico 2008/2009 ed al CCNL Scuola 2016- 2018; Condannare la P.a. resistente a corrispondere al ricorrente la somma di 3.018,68 €, a titolo di differenze retributive maturate per il periodo da aprile 2010 a giugno 2018 oltre interessi come per legge;
Condannare la P.a. resistente al pagamento delle spese di lite da attribuirsi al sottoscritto procuratore per anticipo fattone”.
Nel ricorso introduttivo, premesso di essere dipendente del n qualità di Collaboratore Scolastico CP_2 di ruolo, aveva esposto che. prima della sua assunzione a tempo indeterminato avvenuta nell'a.s. 2014/2015, aveva prestato servizio alle dipendenze del resistente in virtù di plurimi e Parte_1 continuativi contratti di lavoro a tempo determinato nel periodo dall'a.s. 2006/2007 all'a.s. 2013/2014 e che, nei periodi di servizio pre-ruolo, aveva sempre percepito lo stipendio corrispondente alla fascia di anzianità da 0 a 2 anni, senza fruire della progressione economica prevista per il personale di ruolo, in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato.
Aveva quindi rappresentato di aver proposto un primo ricorso al Tribunale, rivendicando il proprio diritto a percepire la differenza tra il trattamento stipendiale effettivamente percepito e quello che avrebbe percepito sulla base della progressione economica per anzianità prevista per il personale assunto a tempo indeterminato. Rigettato il ricorso in primo grado e proposto appello, aveva ottenuto dalla Corte di Appello di Napoli sentenza n. 2549/2020 (passata in giudicato) che, in parziale riforma della sentenza impugnata, aveva dichiarato il suo diritto al riconoscimento del trattamento stipendiale spettante ai docenti ed al personale ATA di ruolo a tempo indeterminato, tenuto conto delle fasce stipendiali previste dalla normativa contrattuale, avuto riguardo all'anzianità di servizio maturata e cumulando tra loro i diversi periodi lavorati a decorrere dalla stipulazione del primo contratto a tempo determinato e, per l'effetto, aveva condannato il al pagamento in suo favore Parte_1 delle corrispondenti differenze retributive.
Il aveva osservato come, anche dopo la sua assunzione a tempo indeterminato, nel disporre il CP_1 suo inquadramento retributivo quale dipendente di ruolo, il resistente non aveva valutato Parte_1 per intero a fini giuridici ed economici il servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato, riconosciuto per intero solo per i primi 4 anni e valutato, per la parte eccedente, a fini giuridici ed economici solo in misura pari a 2/3, circostanza che aveva impattato negativamente sulla sua progressione di carriera e stipendiale.
Aveva quindi affermato il suo diritto a vedersi riconoscere per intero, a fini giuridici ed economici, tutta l'anzianità pregressa maturata in virtù dei rapporti di lavoro a termine, con effetto sin dalla immissione in ruolo del 01.09.2014, con conseguimento delle posizioni stipendiali e diritto alle differenze retributive analiticamente indicate in ricorso.
Si era costituito nel precedente grado il , delegato ex art. 417-bis c.p.c., resistendo alla Parte_1 domanda ed eccependo, tra l'altro, la prescrizione quinquennale delle differenze retributive.
Con la sentenza n. 1882/2022 pubblicata il 5.4.2022 il Giudice adito ha deciso la lite, accogliendo il ricorso e per l'effetto accertando il diritto del ricorrente a percepire la posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 3 a 8 anni, dal mese di aprile 2010, e la posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 9 a 14 anni a partire dal mese di dicembre 2017, come da tabelle allegate al CCNL Scuola sottoscritto il 29/11/2007 ed al CCNL Scuola relativo al biennio economico 2008/2009 ed al CCNL Scuola 2016-2018, e condannando l'Amministrazione resistente al pagamento, nei limiti della prescrizione di cui in motivazione, della somma di 3.018,68 € a titolo di differenze retributive maturate per il periodo da aprile 2010 a giugno 2018, oltre accessori di legge e spese di causa liquidate in Euro 1.500, con distrazione.
Avverso tale statuizione ha proposto appello il con ricorso depositato in Parte_1 data 6.9.2022, rilevando come il Tribunale di Napoli Nord, nonostante l'Amm.ne statale avesse tempestivamente eccepito la prescrizione quinquennale delle differenze retributive, in parziale accoglimento di detta eccezione, aveva condannato l'odierna appellante al pagamento delle somme maturate da aprile 2010 a giugno 2018, “nei limiti della prescrizione di cui in motivazione”, motivazione che, a sua volta, apoditticamente individuava in 10 anni il termine prescrizionale del diritto azionato. Ha concluso per la riforma della gravata sentenza, respingendo la domanda ex adverso formulata per la parte in cui è coperta dalla dedotta prescrizione;
spese vinte.
Instaurato in contradditorio, si è costituito il eccependo l'inammissibilità dell'appello per CP_1 tardività, essendo stato proposto oltre il termine breve di 30 giorni dalla notificazione della sentenza avvenuta il 06.07.2022, la violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. e nel merito l'infondatezza. Ha osservato che la domanda del ricorrente mirava a far valere l'obbligo della P.a. di conformarsi al precedente giudicato di cui alla sentenza n. 2549/2020 della Corte di Appello di Napoli, mediante la quantificazione delle somme spettanti al dipendente, con conseguente termine di prescrizione decennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna generica.
Nel corso del giudizio, la Corte ha disposto la trattazione cartolare del procedimento con decreto comunicato alle parti.
Ritualmente comunicato il decreto per la trattazione scritta, le parti non hanno depositato le note.
Quindi – dopo un rinvio ex art. 348 c.p.c. comunicato dalla cancelleria – all'udienza odierna come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., difettando tuttora la produzione di note, la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è improcedibile.
Trova applicazione la disposizione di cui all'art. 348 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav., sentenza n.
5643 del 09/03/2009).
Poiché l'appellante non è comparsa all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Nel decreto di trattazione scritta, ritualmente comunicato, è contenuto l'avviso che “in caso di mancato deposito delle note conclusive di trattazione scritta sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, si applicheranno le conseguenze di legge”.
Nel caso in esame, l'appellante non ha depositato le richieste note scritte neppure entro il nuovo termine perentorio fissato ex artt. 127-127 ter c.p.c..
In difetto di note scritte, nonostante la rituale comunicazione del decreto di trattazione scritta e della successiva udienza di rinvio, si è determinata certamente la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del CP_2
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) dichiara l'appello improcedibile;
2) condanna il appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 962,00, Parte_1 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento, da parte del appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del comma I Parte_1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, se dovuto.
Napoli, 17/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 17/04/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2189/2022
T R A
Parte_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domiciliano ex lege alla via Armando Diaz n. 11;
Appellante
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Controparte_1
Gelo, con domicilio eletto presso il suo studio in Pozzuoli Traversa Maroder n. 3;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 28.11.2021 presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, aveva convenuto in giudizio il Controparte_1 [...] al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il Controparte_2 diritto del ricorrente a percepire la posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 3 a
8 anni, dal mese di aprile 2010, e la posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 9
a 14 anni a partire dal mese di dicembre 2017 come da tabelle allegate al CCNL Scuola sottoscritto il 29/11/2007 ed al CCNL Scuola relativo al biennio economico 2008/2009 ed al CCNL Scuola 2016- 2018; Condannare la P.a. resistente a corrispondere al ricorrente la somma di 3.018,68 €, a titolo di differenze retributive maturate per il periodo da aprile 2010 a giugno 2018 oltre interessi come per legge;
Condannare la P.a. resistente al pagamento delle spese di lite da attribuirsi al sottoscritto procuratore per anticipo fattone”.
Nel ricorso introduttivo, premesso di essere dipendente del n qualità di Collaboratore Scolastico CP_2 di ruolo, aveva esposto che. prima della sua assunzione a tempo indeterminato avvenuta nell'a.s. 2014/2015, aveva prestato servizio alle dipendenze del resistente in virtù di plurimi e Parte_1 continuativi contratti di lavoro a tempo determinato nel periodo dall'a.s. 2006/2007 all'a.s. 2013/2014 e che, nei periodi di servizio pre-ruolo, aveva sempre percepito lo stipendio corrispondente alla fascia di anzianità da 0 a 2 anni, senza fruire della progressione economica prevista per il personale di ruolo, in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato.
Aveva quindi rappresentato di aver proposto un primo ricorso al Tribunale, rivendicando il proprio diritto a percepire la differenza tra il trattamento stipendiale effettivamente percepito e quello che avrebbe percepito sulla base della progressione economica per anzianità prevista per il personale assunto a tempo indeterminato. Rigettato il ricorso in primo grado e proposto appello, aveva ottenuto dalla Corte di Appello di Napoli sentenza n. 2549/2020 (passata in giudicato) che, in parziale riforma della sentenza impugnata, aveva dichiarato il suo diritto al riconoscimento del trattamento stipendiale spettante ai docenti ed al personale ATA di ruolo a tempo indeterminato, tenuto conto delle fasce stipendiali previste dalla normativa contrattuale, avuto riguardo all'anzianità di servizio maturata e cumulando tra loro i diversi periodi lavorati a decorrere dalla stipulazione del primo contratto a tempo determinato e, per l'effetto, aveva condannato il al pagamento in suo favore Parte_1 delle corrispondenti differenze retributive.
Il aveva osservato come, anche dopo la sua assunzione a tempo indeterminato, nel disporre il CP_1 suo inquadramento retributivo quale dipendente di ruolo, il resistente non aveva valutato Parte_1 per intero a fini giuridici ed economici il servizio prestato con contratti di lavoro a tempo determinato, riconosciuto per intero solo per i primi 4 anni e valutato, per la parte eccedente, a fini giuridici ed economici solo in misura pari a 2/3, circostanza che aveva impattato negativamente sulla sua progressione di carriera e stipendiale.
Aveva quindi affermato il suo diritto a vedersi riconoscere per intero, a fini giuridici ed economici, tutta l'anzianità pregressa maturata in virtù dei rapporti di lavoro a termine, con effetto sin dalla immissione in ruolo del 01.09.2014, con conseguimento delle posizioni stipendiali e diritto alle differenze retributive analiticamente indicate in ricorso.
Si era costituito nel precedente grado il , delegato ex art. 417-bis c.p.c., resistendo alla Parte_1 domanda ed eccependo, tra l'altro, la prescrizione quinquennale delle differenze retributive.
Con la sentenza n. 1882/2022 pubblicata il 5.4.2022 il Giudice adito ha deciso la lite, accogliendo il ricorso e per l'effetto accertando il diritto del ricorrente a percepire la posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 3 a 8 anni, dal mese di aprile 2010, e la posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 9 a 14 anni a partire dal mese di dicembre 2017, come da tabelle allegate al CCNL Scuola sottoscritto il 29/11/2007 ed al CCNL Scuola relativo al biennio economico 2008/2009 ed al CCNL Scuola 2016-2018, e condannando l'Amministrazione resistente al pagamento, nei limiti della prescrizione di cui in motivazione, della somma di 3.018,68 € a titolo di differenze retributive maturate per il periodo da aprile 2010 a giugno 2018, oltre accessori di legge e spese di causa liquidate in Euro 1.500, con distrazione.
Avverso tale statuizione ha proposto appello il con ricorso depositato in Parte_1 data 6.9.2022, rilevando come il Tribunale di Napoli Nord, nonostante l'Amm.ne statale avesse tempestivamente eccepito la prescrizione quinquennale delle differenze retributive, in parziale accoglimento di detta eccezione, aveva condannato l'odierna appellante al pagamento delle somme maturate da aprile 2010 a giugno 2018, “nei limiti della prescrizione di cui in motivazione”, motivazione che, a sua volta, apoditticamente individuava in 10 anni il termine prescrizionale del diritto azionato. Ha concluso per la riforma della gravata sentenza, respingendo la domanda ex adverso formulata per la parte in cui è coperta dalla dedotta prescrizione;
spese vinte.
Instaurato in contradditorio, si è costituito il eccependo l'inammissibilità dell'appello per CP_1 tardività, essendo stato proposto oltre il termine breve di 30 giorni dalla notificazione della sentenza avvenuta il 06.07.2022, la violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. e nel merito l'infondatezza. Ha osservato che la domanda del ricorrente mirava a far valere l'obbligo della P.a. di conformarsi al precedente giudicato di cui alla sentenza n. 2549/2020 della Corte di Appello di Napoli, mediante la quantificazione delle somme spettanti al dipendente, con conseguente termine di prescrizione decennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna generica.
Nel corso del giudizio, la Corte ha disposto la trattazione cartolare del procedimento con decreto comunicato alle parti.
Ritualmente comunicato il decreto per la trattazione scritta, le parti non hanno depositato le note.
Quindi – dopo un rinvio ex art. 348 c.p.c. comunicato dalla cancelleria – all'udienza odierna come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., difettando tuttora la produzione di note, la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è improcedibile.
Trova applicazione la disposizione di cui all'art. 348 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav., sentenza n.
5643 del 09/03/2009).
Poiché l'appellante non è comparsa all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Nel decreto di trattazione scritta, ritualmente comunicato, è contenuto l'avviso che “in caso di mancato deposito delle note conclusive di trattazione scritta sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, si applicheranno le conseguenze di legge”.
Nel caso in esame, l'appellante non ha depositato le richieste note scritte neppure entro il nuovo termine perentorio fissato ex artt. 127-127 ter c.p.c..
In difetto di note scritte, nonostante la rituale comunicazione del decreto di trattazione scritta e della successiva udienza di rinvio, si è determinata certamente la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del CP_2
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) dichiara l'appello improcedibile;
2) condanna il appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 962,00, Parte_1 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento, da parte del appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del comma I Parte_1 quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R. 115 del 2002, se dovuto.
Napoli, 17/04/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano