Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 3326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3326 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5628/2019 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], ed elettivamente dom.to in Napoli, alla
Via dei Greci n.36, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Ursini, C.F.
dal quale è rapp.to e difeso giusta procura in calce all'atto di C.F._2
citazione in appello;
Appellante
E
con sede in Piazza Controparte_1 CP_1
Salimbeni n. 3, C.F e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo-Siena
, Gruppo IVA MPS - partita IVA , aderente al Fondo P.IVA_1 P.IVA_2
Interbancario di Tutela dei Depositi, Banca iscritta all'Albo delle Banche e
Capogruppo del Gruppo Bancario , codice , Controparte_1 CP_2
codice Gruppo , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, CP_2
anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Eugenio Moschiano ( ) CodiceFiscale_3
alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
Appellato
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata in data 27.02.2025, ai sensi dell'art
127 ter cpc
FATTO E DIRITTO
Il Giudizio di primo grado
Con ricorso ex art 702 bis cpc, ritualmente notificato con il relativo decreto di fissazione udienza, la conveniva in giudizio, dinanzi Controparte_1
al Tribunale di Napoli, , premettendo quanto segue: - con atto di Parte_1
citazione notificato in data 02/10/2009 aveva spiegato le seguenti Parte_1
conclusioni: a) accertare e dichiarare la illegittimità del comportamento tenuto dalla convenuta con riferimento all'acquisto del Controparte_1
titolo Bond Argentina 00/04 8.12% del 12/04/2000, valore nominale di € 75.000,00, e del titolo Bond Argentina 00/05 9% dell'08/05/2000, valore nominale di € 50.000,00, in ragione della violazione di regole comportamentali stabilite dal TUF n° 58/98 e dal
Regolamento di attuazione n° 11522/98 emanato dalla b) accertare e CP_3
dichiarare l'inadempimento precontrattuale e/o contrattuale della
[...]
per la violazione dell'art. 1337 c.c., dell'art. 21 del TUF n° 58/98 Controparte_1
eli artt. 28 e 29 del Regolam. Consob n° 11522/98; c) accertare e dichiarare l'inosservanza degli obblighi di correttezza e buona fede imposti a carico degli intermediari finanziari, nonché la inadeguatezza degli investimenti oggetto di causa eseguiti in conflitto di interesse;
d) per l'effetto, condannare la Controparte_1
alla restituzione dell'importo complessivo investito pari ad €
[...]
125.000,00, oltre al risarcimento del danno da liquidarsi anche in via equitativa;
- costituitasi in giudizio, la aveva contestato la Controparte_1
fondatezza dell'avversa domanda e ne aveva chiesto il rigetto;
-con sentenza nr. 16403/2014, pubblicata in data 12/12/2014, il Tribunale di Napoli aveva così statuito:
1) dichiara risolti, per inadempimento della convenuta, i contratti di acquisto dei bond argentini, conclusi da in data 12.4.2000 e 8.5.2000 e, per l'effetto, in Parte_1
accoglimento per quanto di ragione della domanda, condanna Controparte_1
a pagare, in favore di , a titolo di risarcimento del danno,
[...] Parte_1
l'importo di euro 98.176,00, oltre interessi legali dal 2.10.2009 al soddisfo;
2) condanna, altresì, al pagamento in favore di Controparte_1
, delle spese di lite, che si liquidano in Euro 518,98 per esborsi, euro Parte_1
11.500,00 per compensi, euro 1725,00 per rimborso spese generali, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe Ursini, 3) pone a definitivo carico di parte convenuta le spese di CTU come liquidate in corso di causa”;
-in esecuzione della citata sentenza nr. 16403/2014 la aveva eseguito due CP_1
bonifici in data 05/01/2015 e, precisamente, un bonifico di € 107.501,87 in favore di e un bonifico di € 14.653,86 in favore dell'Avv. Giuseppe Ursini (con Parte_1
l'aggiunta di € 2.645,00 quale ritenuta d'acconto versata successivamente dalla CP_1
per un totale di € 17.298,86); -la sentenza n° 16403/2014 era divenuta cosa giudicata per il decorso del termine previsto dall'art. 327 c.p.c. senza la proposizione di alcuna impugnazione.
Tanto sopra premesso, la Banca deduceva di aver appreso, nel mese di maggio 2016, che aveva sottoscritto la modulistica di adesione all'arbitrato ICSID Parte_1
conseguente all'accordo concluso tra lo Stato Argentino e la FA per ottenere il rimborso del 150% del valore nominale investito con riferimento alle obbligazioni
Argentina oggetto del giudizio conclusosi con la sentenza nr.16403/2014. Aggiungeva che l'accordo in oggetto presupponeva che gli obbligazionisti non avessero perso la titolarità delle obbligazioni e che non avessero intrapreso azioni legali in conflitto con gli interessi perseguiti dalla FA (cfr. art. 2 allegato B del modulo di adesione).
Secondo la ricorrente, la circostanza che il Tribunale, con sentenza nr. 16403/2014, avesse accolto la domanda di risarcimento del danno, facendo mantenere all'attore la titolarità delle obbligazioni Argentina del valore nominale complessivo di € 125.000,00, aveva consentito a di tenere celata la esistenza del giudizio Parte_1
conclusosi con l'integrale risarcimento del danno da parte della e di ottenere CP_1
anche l'ulteriore rimborso pari al 150% del valore nominale delle obbligazioni medesime. Infatti, in data 29/06/2016, aveva ricevuto il rimborso della Parte_1
somma di € 74.998,71 e di € 112.498,71, rispettivamente per le obbligazioni Argentina
00/05 9% dell'08/05/2000, valore nominale di € 50.000,00, e per le obbligazioni
Argentina 00/04 8.12% del 12/04/2000, valore nominale di € 75.000,00. Il _1
aveva, quindi, ottenuto un ulteriore risarcimento di € 187.497,42, che, sommato al risarcimento del danno già percepito da parte della banca MPS a seguito della sentenza n° 16403/2014, gli aveva consentito di incamerare la cifra complessiva di euro
294.999,29 (€ 187.497,42 + € 107.501,87). Infine, la ricorrente rilevava che, non avendo avuto alcuna risposta in merito alle richieste di restituzione degli importi versati in forza della sentenza nr. 16403/2014 del Tribunale di Napoli, era stata costretta ad agire in giudizio per ottenere il rimborso della somma di € 124.800,73, così composta:
€ 107.501,87 in favore di per capitale, interessi e rimborso acconto CTU, Parte_1
nonchè € 17.298,86 in favore dell'Avv. Giuseppe Ursini per spese legali comprensive di ritenuta d'acconto versata dalla Banca.
La Banca, a fondamento della domanda, lamentava che l'importo di € 124.800,73 incamerato da in forza del titolo giudiziale costituito dalla sentenza nr. Parte_1
16403/2014 del Tribunale di Napoli, alla luce del successivo rimborso ottenuto in conseguenza dell'accordo tra lo Stato e la FA, integrerebbe un indebito Parte_2
oggettivo ex art. 2033 c.c. e/o un indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., visto che il successivo e sopravvenuto rimborso pari al 150% del valore nominale delle obbligazioni. In subordine, la chiedeva la restituzione, sempre ai sensi CP_4
dell'art. 2033 c.c. e/o dell'art. 2041 c.c., quanto meno della somma di € 107.501,87 versata in esecuzione della sentenza nr. 16403/2014 del Tribunale di Napoli a titolo di capitale ed interessi legali dal 02/10/2009 (con esclusione delle spese legali corrisposte in favore dell'avv. Giuseppe Ursini). Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva giudizio Parte_1
contestando la fondatezza, in fatto e in diritto, della domanda di restituzione formulata dalla mediante la instaurazione del procedimento sommario di cognizione. CP_1
Con ordinanza del 22/11/2019, il Tribunale così definiva il giudizio: “- Accoglie la domanda attorea e condanna, per l'effetto, il sig. al pagamento, in Parte_1
favore della , della somma di € 124.800,73, oltre Controparte_1
interessi legali dalla presente pronuncia e sino al soddisfo;
- Condanna il sig. _1
al pagamento della somma di € 30,00 per spese ed € 9.000,00, oltre Iva e Cpa
[...]
come compensi in favore della parte ricorrente”.
Il Giudizio di appello
Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo pec in data 19/12/2019, _1
impugnava la predetta ordinanza di accoglimento depositata in data 22/11/2019,
[...]
chiedendo alla adita Corte d'Appello di Napoli di sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento gravato e, nel merito, di accertare e dichiarare la irripetibilità delle somme versate dalla Banca in esecuzione della sentenza n. 16403/14 del Tribunale di
Napoli, con vittoria di spese processuali del doppio grado di giudizio.
Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
e la conferma integrale dell'ordinanza gravata. Rilevava l'appellata che i presupposti della azione per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., nel caso di specie, ricorrerebbero tutti: la eliminazione dello squilibrio determinatosi a seguito del conseguimento di una utilità economica da parte di un soggetto ( ) con Parte_1
correlativa diminuzione patrimoniale a carico di altro soggetto Controparte_1
). Evidenziava che la diversa causa e i distinti soggetti che hanno dato
[...]
luogo al doppio risarcimento non andrebbe minimamente ad intaccare il diritto della di ottenere in restituzione quanto versato in favore di , in forza CP_1 Parte_1
della sentenza del Tribunale di Napoli nr. 16403/2014. L'appellata esponeva CP_1
anche la seguente argomentazione a sostegno dei propri assunti: “qualora il Sig.
avesse ottenuto prima di adire la autorità giudiziaria il rimborso del Parte_1
150% delle obbligazioni in forza dell'accordo intercorso tra lo Stato e la Parte_2 FA e, successivamente, avesse convenuto in giudizio la per il CP_4
risarcimento del danno, il giudizio si sarebbe - ovviamente - concluso con la dichiarazione di insussistenza del danno dedotto in giudizio proprio perché non è immaginabile che un soggetto possa vedersi riconosciuto due volte il risarcimento del medesimo danno, anche da parte di due distinti soggetti”.
In via del tutto subordinata, l'appellata chiedeva quanto meno la conferma della ordinanza per l'importo di € 107.510,87 costituente la somma complessiva corrisposta in favore di in esecuzione della sentenza nr. 16403/2014 del Tribunale Parte_1
di Napoli, a titolo di capitale ed interessi legali dal 02/10/2009 (escludendo quindi l'importo di € 14.653,86 versato per spese processuali).
Dopo alcuni rinvii della causa, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni fissata in data 27/02/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter cpc, il giudizio veniva assegnato in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.
Motivi della decisione
L'appello è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Deve osservarsi che la ha agito in giudizio, ai sensi dell'art 2033 c.c e/o dell'art CP_1
2041 cc, al fine di ottenere la condanna di alla restituzione della somma Parte_1
corrispostagli in forza della sentenza n. 16403/14, trascorsa in cosa giudicata, assumendo che il successivo rimborso dei bond da parte dello Stato argentino costituirebbe un fatto nuovo sopravvenuto che avrebbe determinato il venir meno della causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale di cui alla sopra citata sentenza e, in ogni caso, integrerebbe un ingiustificato arricchimento della controparte con relativo impoverimento in danno dell'istante.
Giova rammentare che, con la sentenza n. 16403/2014, il Tribunale così decideva:
“Nella specie, in applicazione del richiamato principio di diritto, può affermarsi che
l'investitore non fosse nelle condizioni di liberarsi dei titoli, in epoca anteriore alla proposizione della domanda, in quanto è pacifico che egli abbia appreso del default della repubblica argentina solo tramite i normali mezzi di informazione. Ne segue che, in quel momento, non aveva più la possibilità di liberarsi dei bond, se non rivendendoli ad un valore di gran lunga inferiore a quello di acquisto;
e che, dovendo commisurarsi alla differenza tra il valore dei bond alla data dell'acquisto (stimato dal Ctu in complessivi euro 125.426,00) ed il valore degli stessi alla data di proposizione della domanda (determinato dal Ctu in euro 27.250,00), il danno patito dall'attore ascenda all'importo di euro 98.176,00. Parte convenuta ha dedotto che, dall'ammontare del danno, dovesse detrarsi il totale delle cedole corrisposte all'attore, ammontante ad euro 11.935,55. La deduzione deve essere disattesa. Infatti, qualora la banca avesse correttamente adempiuto al proprio obbligo informativo e comportamentale, nella fase di esecuzione del contratto quadro, l'investitore, con elevata probabilità, non si sarebbe determinato all'acquisto del prodotto finanziario oggetto di lite. Di conseguenza, il rendimento garantito dai bond rappresenta il risarcimento di quel danno che l'investitore ha comunque subito per non avere avuto, a causa dell'altrui condotta inadempiente, la disponibilità della somma investita”. Ancora il Tribunale così statuiva: “Per quanto concerne, infine, la pretesa della banca di vedersi restituiti
i bond oggetto di causa, ad oggi nella disponibilità dell'attore, va, anzitutto, evidenziato che la domanda è inammissibile, essendosi MPS costituita in giudizio tardivamente. In secondo luogo, la stessa è infondata, essendosi già tenuto conto del valore dei titoli nel determinare il danno sofferto dall'attore.
Alla luce della sopra citata sentenza, la condanna della al pagamento CP_1
dell'“importo di euro 98.176,00, oltre agli interessi legali dal 2.10.2009 al soddisfo”
è relativa al risarcimento dei danni subiti dall'investitore per non avere la CP_1
adempiuto all'obbligo informativo e comportamentale sulla stessa gravante, nella fase di esecuzione del contratto quadro.
Non è dubitabile che il rimborso effettuato dallo Stato argentino, in favore di _1
, ha causa e soggetti diversi da quelli specificati nella sentenza del Tribunale,
[...]
rinvenendo la sua fonte nell'adesione dell'investitore all'accordo siglato tra FA e la
Repubblica Argentina. La riscossione da parte del delle somme previste _1 nell'accordo de quo non ha alcuna diretta incidenza sugli effetti della sentenza del
Tribunale di Napoli n. 16403/2014, passata in giudicato.
L'accoglimento da parte del primo giudice dell'azione di ripetizione dell'indebito promossa dalla con riferimento a “quanto ottenuto in via giudiziaria con la CP_1
sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli” merita censura sul piano giuridico poiché l'attribuzione delle somme in questione a favore del si fonda _1
causalmente in via definitiva sull'indicato titolo giudiziario. Né la successiva riscossione da parte del di somme in conseguenza dell'accordo con lo Stato _1
argentino consente il superamento del titolo irrevocabile costituito dalla sentenza n.
16403/2014, che giammai può essere considerato, per ciò solo, caducato o modificato.
In altri termini, la causa giustificativa del pagamento eseguito dalla a titolo CP_1
risarcitorio in esecuzione della sentenza n" 16403/2014 non è venuta meno, né in tutto, né in parte, per la sopravvenuta riscossione dell'indicata percentuale del valore nominale delle obbligazioni riconosciuto al dalla Repubblica Argentina, _1
trattandosi di vicende del tutto distinte ed autonome. Ed infatti, si evidenzia che l'indebito oggettivo si verifica o perchè manca la causa originaria giustificativa del pagamento (conditio indebiti sine causa) o perchè la causa del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo (conditio ob causarti finitam).
Contrariamente a quanto deciso dal primo Giudice, il pagamento dell'“importo di euro
98.176,00, oltre agli interessi legali dal 2.10.2009 al soddisfo” deve ritenersi dovuto in forza della citata sentenza, dalla quale risulta certa la causa debendi sia al momento dell'intervenuto pagamento da parte della che successivamente. CP_1
Pertanto, va individuato esclusivamente nel titolo giudiziale di condanna (sentenza
Tribunale Napoli n.16403714), attributivo del diritto di al risarcimento Parte_1
del danno nello specifico importo ivi liquidato, la unica ed esclusiva "causa solvendi" del pagamento effettuato dalla Banca. Tale "causa solvendi" non è in alcuna correlazione con lo svolgimento dell'arbitrato tra la FA e la Repubblica Argentina per cui è del tutto fuori fuoco l'affermazione del Giudice di prime cure secondo cui la domanda di ripetizione verrebbe a fondarsi "sulle conseguenze" prodotte dal citato arbitrato.
Con evidenza si appalesa scorretta sul piano del diritto anche la condanna del _1
alla restituzione delle spese legali pronunciata dal primo Giudice con l'ordinanza gravata, oltre che per le ragioni sopra esposte, per l'assorbente ragione che il rapporto processuale tra le parti in causa risulta regolato per le spese dalla sentenza n. 6403/2014 del Tribunale di Napoli secondo il principio di soccombenza con assoluta estraneità ed ininfluenza di fatti sostanziali sopravvenuti al giudizio.
Quanto all'azione generale di ingiustificato arricchimento pure proposta dalla CP_1
va osservato che trattasi di un'azione generale e sussidiaria: è generale perché esperibile in una serie indeterminata di casi;
è sussidiaria perché può essere proposta solo quando il danneggiato non può esercitare nessun'altra azione, basata su un contratto, su un fatto illecito o su altro atto o fatto produttivo dell'obbligazione restitutoria o risarcitoria, ai sensi dell'art. 2042 cod. civ.
Nel caso di specie, non ne ricorrono i presupposti applicativi perché, da un lato, le somme individuate dalla quale oggetto di ingiustificato arricchimento della CP_1
controparte risultano giuridicamente di spettanza del , che ne ha diritto in forza _1
della sopra richiamata sentenza n. 6403/2014, dall'altro, l'intervenuto rimborso delle obbligazioni argentina, quale fatto nuovo sopravvenuto, avrebbe potuto essere azionato dalla mediante altri appositi rimedi di tutela in considerazione della CP_1
pronuncia di risoluzione dei contratti di acquisti dei bond argentini di cui alla richiamata sentenza n. 6403/2014 con ogni conseguenza in ordine alla titolarità delle obbligazioni in oggetto e al soggetto legittimato al rimborso.
Non essendo consentito il travalicamento dei limiti imposti dalla qualificazione della causa petendi della domanda in mancanza di ulteriori e diverse allegazioni nel presente giudizio da parte della e dovendosi rispettare il principio di corrispondenza tra CP_1
il chiesto e il pronunciato, l'appello è fondato e, in riforma della ordinanza appellata, vanno rigettate le domande proposte dalla nei Controparte_1
confronti di . Parte_1 Le spese del giudizio
In applicazione del principio di soccombenza le spese del giudizio di primo e di secondo grado vanno poste a carico della in Controparte_1
favore di e liquidate come da dispositivo che segue, ai sensi del DM Parte_1
147/2022, con riguardo a causa di valore da 52.001 a euro 260.000,00 e a un importo comunque compreso, per le quattro fasi di ciascun grado, tra i minimi e i massimi tabellari (cfr. Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo»). Le spese del doppio grado vanno attribuite al procuratore dell'appellante per dichiarazione di fattone anticipo.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di secondo grado in epigrafe indicato, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello proposto da e in riforma Parte_1
dell'ordinanza appellata, rigetta le domande proposte dalla Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti di
[...] _1
;
[...]
2) Condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese CP_1
del doppio grado di giudizio, che liquida, per il giudizio di primo grado, in euro
9.142,00 a titolo di competenze professionali e, per il giudizio di secondo grado, in euro 1.165,5 per esborsi e in euro 9.603,00 a titolo di competenze professionali, oltre sulle spese del doppio grado il rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione di dette spese all'Avv. Giuseppe Ursini per dichiarazione di fattone anticipo. Così deciso in Napoli il 19.06.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio