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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/06/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10004/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10004/2022 promossa da:
, rappresentat_ e difes_ dall'Avv. VOCINO MATTEO Parte_1 ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentat_ e difes_ dall'Avv. CONTURSI CHIARA;
Resistenti
, in persona del legale rappresentante pro tempore , Controparte_2 rappresentat_ e difes_ dall'Avv. ZOTTARELLI ANTONIO
Premesso con ricorso depositato il 10/12/2022 , la parte ricorrente indicata in intestazione adiva questa A.G. proponendo opposizione (per le ragioni indicate in motivazione) avverso l'atto di intimazione di pagamento n. 043 2022 90059389 71/000 notificata il 23/11/2022 per il pagamento della somma di
€.48.349,28 notificata dall'agente della riscossione per conto dell'Ente impositore in intestazione, a titolo di contributi omessi e relative somme aggiuntive di cui (nei limiti della giurisdizione di questa
A.G. : n.d.r.) ai seguenti titoli: CP_
1. Avviso di addebito n. 34320140001846413000 (che l' assume notificato il 08/10/2014) di €
2.517.65 per omissione contributiva per IVS e somme aggiuntive per l'anno 2013;
2. Avviso di addebito n. 34320140004626406000 (notificato l'11/02/2015) di € 2.583.44 per omissione contributiva per IVS e somme aggiuntive per l'anno 2014;
3. Avviso di addebito n. 34320150001446892000 (notificato il 25/11/2015) di € 2.557.53 per omissione contributiva per IVS e somme aggiuntive per l'anno 2014;
4. Avviso di addebito n. 34320160000627566000 (notificato il 12/05/2016) di € 2.516.26 per omissione contributiva per IVS e somme aggiuntive per l'anno 2015;
5. Avviso di addebito n. 34320160002460373000 (notificato il 01/12/2016) di € 2.544.79 per omissione contributiva per IVS e somme aggiuntive per l'anno 2015;
6. Avviso di addebito n. 34320170001167454000 (notificato il 07/11/2017) di € 25.399.79 per omissione contributiva per IVS e somme aggiuntive per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2016;
7. Avviso di addebito n. 34320180000711232000 (notificato il 28/06/2018) di € 3.650.48) per omissione contributiva per IVS e somme aggiuntive per l'anno 2017;
pagina 1 di 5 8. Avviso di addebito n. 34320180002738531000 (notificato il 13/12/2018) di € 2.391.56 per omissione contributiva per IVS e somme aggiuntive per gli anni 2017 e 2018;
9. Avviso di addebito n. 34320190000916724000 (notificato il 27/08/2019) di € 2.356.14 per omissione contributiva per IVS e somme aggiuntive per l'anno 2018;
10. Avviso di addebito n. 34320190002848902000 (notificato il 06/12/2019) di € 1.154,46 per omissione contributiva per IVS e somme aggiuntive per l'anno 2018. Eccepiva l'omessa specificazione del titolo della pretesa contributiva e, in ogni caso, l'omessa notifica degli avvisi di addebito prodromici alla intimazione;
con conseguente prescrizione della pretesa contributiva per quanto concerne gli avvisi sopra indicati sub 1) , 2), 3), 4), 5; quanto all'avviso di addebito 34320170001167454000, la pretesa- nella parte riferita agli anni dal 2010, 2011, 2012, risultava già prescritta al momento della notifica dell'AVA il 7-11-2017. Nel merito contestava il presupposto dell'obbligazione contributiva, avendo il ricorrente svolto attività di gestione di bar e ristorante solo dal 1°-7-2013 (nonostante la iscrizione alal Camera di Commercio sin dal 31-12-2010) al 30-12-2014, dopo di che la stessa era stata sospesa ovvero concessa in affitto a soggetti terzi.
Si costituiva in giudizio l' , deducendo che il ricorrente era stato iscritto (d'ufficio) CP_1 Parte_1 alla Gestione Commercianti per il periodo dal 01/01/2010 al 30/06/2013 e dal 01/07/2013 al 02/12/2018.
Relativamente al periodo 01/07/2013 al 02/12/2018 il era stato iscritto- d'ufficio- nella Pt_1
Gestione Commercianti in qualità di Socio Accomandatario (come tale titolare degli obblighi di direzione e gestione dell'impresa. ) della società Controparte_3 P. VA , nominato con atto del 17.12.2010 (….Per quanto esposto si conferma l'iscrizione P.VA_1 Part come commerciante dal 02.07.2013, data di inizio attività della , fino al 02.12.2018, data effetto di cessazione per Inattività, effettuata a seguito di delibera di cancellazione corredata di quadro AC…..). Ancora l' faceva presente che…..considerata la sostanziale inattività della società dall'anno 2010 CP_1 all'anno 2012, attesa l'assenza di volume di affari e produzione di reddito, con costante presenza del CP_ quadro VE nelle dichiarazioni VA, l' in via di autotutela ha proceduto all'annullamento della iscrizione dalla Gestione ART-Comm e conseguente contribuzione per il periodo dall'ottobre 2010 al giugno 2013 In merito alla dedotta omessa notifica degli avvisi prodromici invocava le seguenti notifiche: L'ava n. 34320140001846400000 regolarmente notificato in data 08/10/2014 contiene la prima e la seconda rata fissi 2013; l'ava n. 34320140004626400000 regolarmente notificato in data 11/02/2015 contiene la prima e la seconda rata fissi 2014; l'ava n. 34320150001446800000 regolarmente notificato in data 25/11/2015 contiene la terza e la quarta rata fissi 2014;
Questi primi tre avvisi erano stati interamente annullati per stralcio. L'ava n. 34320160000627500000 regolarmente notificato in data 12/05/2016 contiene la prima e la seconda rata fissi 2015; l'ava n. 34320160002460300000 regolarmente notificato in data 01/12/2016 contiene la terza e quarta rata fissi 2015; l'ava n. 34320170001167400000 regolarmente notificato in data 07/11/2017 contiene la prima, seconda, terza e quarta rata fissi 2016
(nonché la prima, seconda, terza e quarta rata recupero contribuzione iscrizione d'ufficio POSEIDONE periodo 01/2010 – 06/2013 – vedi nota allegata); l'ava n. 34320180000711200000 regolarmente notificato in data 28/06/2018 contiene la prima, la seconda e la terza rata fissi 2017; l'ava n. 34320180002738500000 regolarmente notificato in data 13/12/2018 contiene la quarta rata fissi 2017 e la prima rata fissi 2018;
pagina 2 di 5 L'ava n. 34320190000916700000 regolarmente notificato in data 27/08/2019 contiene la seconda e la terza rata fissi 2018; l'ava n. 34320190002848900000 regolarmente notificato in data 06/12/2019 contiene la quarta rata fissi 2018.
Si costituiva_ altresì , deducendo avere provveduto alla notifica, per Controparte_2 ciascuno degli avvisi prodromici, della (ulteriore) intimazione di pagamento n. 04320169004210804000, notificata il 19.5.2016.
In corso di causa lo scrivente disponeva la comparizione a chiarimenti del Funzionario responsabile CP_1 della posizione del ricorrente avendo rilevato che ……l' ha dedotto l'intervenuto stralcio dei CP_1 seguenti titoli prodromici:
1. ava n. 34320140001846400000 (prima e seconda rata fissi 2013);
2. ava n. 34320140004626400000 (prima e seconda rata fissi 2014) ;
3. ava n. 34320150001446800000 (terza e e quarta rata fissi 2014); premesso che- se le indicazioni numeriche sono esatte- solo l'ava sopra indicato sub 2 è prodromico all'intimazione al vaglio, l' assume avere proceduto allo sgravio in ragione dell'annullamento CP_1 della iscrizione dalla Gestione ART-Comm e conseguente contribuzione per il periodo dall'ottobre 2010 al giugno 2013 (ed è allora evidente la diversità dei periodi rispetto all'avviso sub 2); in ogni caso dagli atti disponibili sarebbe ancora in essere l'avviso di addebito n. 34320170001167454000 (notificato il 07/11/2017) di € 25.399.79 per omissione contributiva per IVS e somme aggiuntive per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2016 relativo (fatto salvo l'ultimo periodo 2013 ed il 2016) a periodi per i quali l' ha cancellato il ricorrente dalla Gestione;
sicchè occorre vedere se, nelle more, l'avviso in CP_1 questione sia stato oggetto di sgravio…..
Il Funzionario veniva sentito all'udienza odierna1; all'esito dell'esame dell'informatore la causa è CP_1 stata riservata in decisine.
Osserva
pagina 3 di 5 L'intimazione di pagamento non è altro che un atto che anticipa l'intenzione del Concessionario di procedere alla riscossione coattiva degli importi iscritti a ruolo in caso di mancato pagamento entro i sessanta giorni dalla notifica del titolo (cartella o avviso).
Si tratta di un semplice sollecito, peraltro obbligatorio solo nel caso in cui, dopo la notifica del titolo, il
Concessionario non abbia posto in essere alcun atto di esecuzione forzata per almeno un anno intero. L'intimazione può essere impugnata solo per vizi propri, ossia per far valere l'eventuale omessa notifica della prodromica cartella o avviso ovvero per far constatare l'inesistenza- intervenuta nelle more – dell'obbligo di pagamento degli importi iscritti a ruolo. Non è invece possibile a seguito della notifica dell'intimazione proporre o riproporre eccezioni che dovevano essere sollevate dopo la notifica di ciascun avviso di addebito, altrimenti ciò equivarrebbe a rimettere nei termini chi era stato invece inerte.
Tanto premesso, il ricorrente non può dolersi del merito e dell'ammontare della pretesa contributiva- anche nella parte relativa al computo percentuale delle somme aggiuntive- come già confluita nelle precedenti cartelle di pagamento a lui ritualmente notificate.
Nel caso al vaglio ogni contestazione sul fatto costitutivo della pretesa contributiva andava proposta mediante opposizione agli avvisi di addebito. Nella memoria difensiva l' (pg. 3) dà atto dell'intervenuto sgravio degli avvisi nn. CP_1
- 34320140001846400000;
- 34320140004626400000;
- 34320150001446800000; relativi alle annualità indicate dall' nella memoria difensiva. CP_1
Si osserva che solo l'avviso di addebito 34320140004626400000 è (sarebbe) prodromico all'intimazione al vaglio. Tuttavia, dall'esame dell'informatore dr. , è risultato che l' ha, in realtà, effettuato lo sgravio Per_1 CP_1
(in ragione dell'ammontare delle singole partite, inferiore ad € 1.000,00) dei seguenti avvisi di addebito:
1. Avviso di addebito n. 34320140001846413000;
2. Avviso di addebito n. 34320140004626406000;
3. Avviso di addebito n. 34320150001446892000, tutti prodromici alla intimazione al vaglio.
Ancora si è preso atto che l' , in ragione della rideterminazione della iscrizione del ricorrente nella CP_1
Gestione, ha provveduto all'annullamento parziale dell'AVA n. 34320170001167454000 (notificato il 07/11/2017 per l'originario importo di € 25.399.79); l' ha rideterminato l'ammontare del titolo CP_1 esecutivo residuo nella misura di € 3830,88.
Per il resto l' (v. allegati denominati rar da 1 a 10) ha versato in atti le notifiche degli avvisi di CP_1 addebito prodromici (ed analogamente il Concessionario con riguardo alla precedente intimazione di pagamento) sicchè- esclusa la prescrizione- ogni doglianza relativa al merito della pretesa contributiva andava se del caso coltivata mediante opposizione a ciascun avviso.
Per quanto sopra va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento ai tre avvisi oggetto di stralcio ed a quello ulteriore oggetto di annullamento parziale;
con rigetto della domanda per come relativa ad ogni ulteriore avviso prodromico.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- dichiara cessata la materia del contendere come riferibile agli importi relativi ai prodromici avvisi di addebito 34320140001846413000, 34320140004626406000 e
34320150001446892000 per già intervenuto stralcio;
- dichiara altresì cessata la materia del contendere come riferibile all'avviso di addebito
34320170001167454000 e limitatamente agli importi sgravati dall' con provvedimento in CP_1 data 2-1-2024;
- rigetta la domanda come relativa al pagamento degli importi di cui agli altri avvisi di addebito prodromici indicati in motivazione;
- compensa le spese di lite.
Foggia, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 domanda: conferma l'intervenuto sgravio, tra gli altri, dell'avviso di addebito ava n. 34320140004626400000 (prima e seconda rata fissi 2014)?
r) confermo quanto sopra ma specifico che si e' trattato di un semplice stralcio ai sensi del decreto 41/2021 in quanto l'ammontare dello stesso era inferiore ad € 1000,00; il provvedimento in questione, pertanto, prescinde totalmente dal merito della legittimità della iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti e delle determinazioni dell'istituto sopravvenute in ordine alla estensione temporale della iscrizione stessa;
preciso che la soglia dei mille euro e' da valutarsi per singole partite e non pure per il totale richiesto nell'ava; preciso che i numeri seriali indicati nella memoria di costituzione dell'istituto presentano delle divergenze rispetto ai tre avvisi che, effettivamente, sono stati oggetto di stralcio per i motivi che ho indicato e che sono:
- 34320140001846413000;
- 34320140004626406000;
- 34320150001446892000; trattasi in sostanza dei primi tre avvisi riportati nell'intimazione di pagamento al vaglio;
adr) in ordine all'ava 34320170001167454000, dell'importo di € 25399,79 e' stato oggetto di sgravio parziale per le stesse ragioni indicate dalla s.v. nel provvedimento che ha disposto la mia comparizione;
in particolare sono state escluse le pretese contributive come riferite al periodo sino a giugno 2013; per l'effetto il residuo è stato rideterminato nella misura di € 3830,88; in tale misura l'ava e' stato mantenuto in essere;
adr) non vi sono stati altri provvedimenti relativi ad altri ava prodromici alla intimazione al vaglio;
adr) il provvedimento di annullamento parziale è stato comunicato al sig. di;
Parte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10004/2022 promossa da:
, rappresentat_ e difes_ dall'Avv. VOCINO MATTEO Parte_1 ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentat_ e difes_ dall'Avv. CONTURSI CHIARA;
Resistenti
, in persona del legale rappresentante pro tempore , Controparte_2 rappresentat_ e difes_ dall'Avv. ZOTTARELLI ANTONIO
Premesso con ricorso depositato il 10/12/2022 , la parte ricorrente indicata in intestazione adiva questa A.G. proponendo opposizione (per le ragioni indicate in motivazione) avverso l'atto di intimazione di pagamento n. 043 2022 90059389 71/000 notificata il 23/11/2022 per il pagamento della somma di
€.48.349,28 notificata dall'agente della riscossione per conto dell'Ente impositore in intestazione, a titolo di contributi omessi e relative somme aggiuntive di cui (nei limiti della giurisdizione di questa
A.G. : n.d.r.) ai seguenti titoli: CP_
1. Avviso di addebito n. 34320140001846413000 (che l' assume notificato il 08/10/2014) di €
2.517.65 per omissione contributiva per IVS e somme aggiuntive per l'anno 2013;
2. Avviso di addebito n. 34320140004626406000 (notificato l'11/02/2015) di € 2.583.44 per omissione contributiva per IVS e somme aggiuntive per l'anno 2014;
3. Avviso di addebito n. 34320150001446892000 (notificato il 25/11/2015) di € 2.557.53 per omissione contributiva per IVS e somme aggiuntive per l'anno 2014;
4. Avviso di addebito n. 34320160000627566000 (notificato il 12/05/2016) di € 2.516.26 per omissione contributiva per IVS e somme aggiuntive per l'anno 2015;
5. Avviso di addebito n. 34320160002460373000 (notificato il 01/12/2016) di € 2.544.79 per omissione contributiva per IVS e somme aggiuntive per l'anno 2015;
6. Avviso di addebito n. 34320170001167454000 (notificato il 07/11/2017) di € 25.399.79 per omissione contributiva per IVS e somme aggiuntive per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2016;
7. Avviso di addebito n. 34320180000711232000 (notificato il 28/06/2018) di € 3.650.48) per omissione contributiva per IVS e somme aggiuntive per l'anno 2017;
pagina 1 di 5 8. Avviso di addebito n. 34320180002738531000 (notificato il 13/12/2018) di € 2.391.56 per omissione contributiva per IVS e somme aggiuntive per gli anni 2017 e 2018;
9. Avviso di addebito n. 34320190000916724000 (notificato il 27/08/2019) di € 2.356.14 per omissione contributiva per IVS e somme aggiuntive per l'anno 2018;
10. Avviso di addebito n. 34320190002848902000 (notificato il 06/12/2019) di € 1.154,46 per omissione contributiva per IVS e somme aggiuntive per l'anno 2018. Eccepiva l'omessa specificazione del titolo della pretesa contributiva e, in ogni caso, l'omessa notifica degli avvisi di addebito prodromici alla intimazione;
con conseguente prescrizione della pretesa contributiva per quanto concerne gli avvisi sopra indicati sub 1) , 2), 3), 4), 5; quanto all'avviso di addebito 34320170001167454000, la pretesa- nella parte riferita agli anni dal 2010, 2011, 2012, risultava già prescritta al momento della notifica dell'AVA il 7-11-2017. Nel merito contestava il presupposto dell'obbligazione contributiva, avendo il ricorrente svolto attività di gestione di bar e ristorante solo dal 1°-7-2013 (nonostante la iscrizione alal Camera di Commercio sin dal 31-12-2010) al 30-12-2014, dopo di che la stessa era stata sospesa ovvero concessa in affitto a soggetti terzi.
Si costituiva in giudizio l' , deducendo che il ricorrente era stato iscritto (d'ufficio) CP_1 Parte_1 alla Gestione Commercianti per il periodo dal 01/01/2010 al 30/06/2013 e dal 01/07/2013 al 02/12/2018.
Relativamente al periodo 01/07/2013 al 02/12/2018 il era stato iscritto- d'ufficio- nella Pt_1
Gestione Commercianti in qualità di Socio Accomandatario (come tale titolare degli obblighi di direzione e gestione dell'impresa. ) della società Controparte_3 P. VA , nominato con atto del 17.12.2010 (….Per quanto esposto si conferma l'iscrizione P.VA_1 Part come commerciante dal 02.07.2013, data di inizio attività della , fino al 02.12.2018, data effetto di cessazione per Inattività, effettuata a seguito di delibera di cancellazione corredata di quadro AC…..). Ancora l' faceva presente che…..considerata la sostanziale inattività della società dall'anno 2010 CP_1 all'anno 2012, attesa l'assenza di volume di affari e produzione di reddito, con costante presenza del CP_ quadro VE nelle dichiarazioni VA, l' in via di autotutela ha proceduto all'annullamento della iscrizione dalla Gestione ART-Comm e conseguente contribuzione per il periodo dall'ottobre 2010 al giugno 2013 In merito alla dedotta omessa notifica degli avvisi prodromici invocava le seguenti notifiche: L'ava n. 34320140001846400000 regolarmente notificato in data 08/10/2014 contiene la prima e la seconda rata fissi 2013; l'ava n. 34320140004626400000 regolarmente notificato in data 11/02/2015 contiene la prima e la seconda rata fissi 2014; l'ava n. 34320150001446800000 regolarmente notificato in data 25/11/2015 contiene la terza e la quarta rata fissi 2014;
Questi primi tre avvisi erano stati interamente annullati per stralcio. L'ava n. 34320160000627500000 regolarmente notificato in data 12/05/2016 contiene la prima e la seconda rata fissi 2015; l'ava n. 34320160002460300000 regolarmente notificato in data 01/12/2016 contiene la terza e quarta rata fissi 2015; l'ava n. 34320170001167400000 regolarmente notificato in data 07/11/2017 contiene la prima, seconda, terza e quarta rata fissi 2016
(nonché la prima, seconda, terza e quarta rata recupero contribuzione iscrizione d'ufficio POSEIDONE periodo 01/2010 – 06/2013 – vedi nota allegata); l'ava n. 34320180000711200000 regolarmente notificato in data 28/06/2018 contiene la prima, la seconda e la terza rata fissi 2017; l'ava n. 34320180002738500000 regolarmente notificato in data 13/12/2018 contiene la quarta rata fissi 2017 e la prima rata fissi 2018;
pagina 2 di 5 L'ava n. 34320190000916700000 regolarmente notificato in data 27/08/2019 contiene la seconda e la terza rata fissi 2018; l'ava n. 34320190002848900000 regolarmente notificato in data 06/12/2019 contiene la quarta rata fissi 2018.
Si costituiva_ altresì , deducendo avere provveduto alla notifica, per Controparte_2 ciascuno degli avvisi prodromici, della (ulteriore) intimazione di pagamento n. 04320169004210804000, notificata il 19.5.2016.
In corso di causa lo scrivente disponeva la comparizione a chiarimenti del Funzionario responsabile CP_1 della posizione del ricorrente avendo rilevato che ……l' ha dedotto l'intervenuto stralcio dei CP_1 seguenti titoli prodromici:
1. ava n. 34320140001846400000 (prima e seconda rata fissi 2013);
2. ava n. 34320140004626400000 (prima e seconda rata fissi 2014) ;
3. ava n. 34320150001446800000 (terza e e quarta rata fissi 2014); premesso che- se le indicazioni numeriche sono esatte- solo l'ava sopra indicato sub 2 è prodromico all'intimazione al vaglio, l' assume avere proceduto allo sgravio in ragione dell'annullamento CP_1 della iscrizione dalla Gestione ART-Comm e conseguente contribuzione per il periodo dall'ottobre 2010 al giugno 2013 (ed è allora evidente la diversità dei periodi rispetto all'avviso sub 2); in ogni caso dagli atti disponibili sarebbe ancora in essere l'avviso di addebito n. 34320170001167454000 (notificato il 07/11/2017) di € 25.399.79 per omissione contributiva per IVS e somme aggiuntive per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2016 relativo (fatto salvo l'ultimo periodo 2013 ed il 2016) a periodi per i quali l' ha cancellato il ricorrente dalla Gestione;
sicchè occorre vedere se, nelle more, l'avviso in CP_1 questione sia stato oggetto di sgravio…..
Il Funzionario veniva sentito all'udienza odierna1; all'esito dell'esame dell'informatore la causa è CP_1 stata riservata in decisine.
Osserva
pagina 3 di 5 L'intimazione di pagamento non è altro che un atto che anticipa l'intenzione del Concessionario di procedere alla riscossione coattiva degli importi iscritti a ruolo in caso di mancato pagamento entro i sessanta giorni dalla notifica del titolo (cartella o avviso).
Si tratta di un semplice sollecito, peraltro obbligatorio solo nel caso in cui, dopo la notifica del titolo, il
Concessionario non abbia posto in essere alcun atto di esecuzione forzata per almeno un anno intero. L'intimazione può essere impugnata solo per vizi propri, ossia per far valere l'eventuale omessa notifica della prodromica cartella o avviso ovvero per far constatare l'inesistenza- intervenuta nelle more – dell'obbligo di pagamento degli importi iscritti a ruolo. Non è invece possibile a seguito della notifica dell'intimazione proporre o riproporre eccezioni che dovevano essere sollevate dopo la notifica di ciascun avviso di addebito, altrimenti ciò equivarrebbe a rimettere nei termini chi era stato invece inerte.
Tanto premesso, il ricorrente non può dolersi del merito e dell'ammontare della pretesa contributiva- anche nella parte relativa al computo percentuale delle somme aggiuntive- come già confluita nelle precedenti cartelle di pagamento a lui ritualmente notificate.
Nel caso al vaglio ogni contestazione sul fatto costitutivo della pretesa contributiva andava proposta mediante opposizione agli avvisi di addebito. Nella memoria difensiva l' (pg. 3) dà atto dell'intervenuto sgravio degli avvisi nn. CP_1
- 34320140001846400000;
- 34320140004626400000;
- 34320150001446800000; relativi alle annualità indicate dall' nella memoria difensiva. CP_1
Si osserva che solo l'avviso di addebito 34320140004626400000 è (sarebbe) prodromico all'intimazione al vaglio. Tuttavia, dall'esame dell'informatore dr. , è risultato che l' ha, in realtà, effettuato lo sgravio Per_1 CP_1
(in ragione dell'ammontare delle singole partite, inferiore ad € 1.000,00) dei seguenti avvisi di addebito:
1. Avviso di addebito n. 34320140001846413000;
2. Avviso di addebito n. 34320140004626406000;
3. Avviso di addebito n. 34320150001446892000, tutti prodromici alla intimazione al vaglio.
Ancora si è preso atto che l' , in ragione della rideterminazione della iscrizione del ricorrente nella CP_1
Gestione, ha provveduto all'annullamento parziale dell'AVA n. 34320170001167454000 (notificato il 07/11/2017 per l'originario importo di € 25.399.79); l' ha rideterminato l'ammontare del titolo CP_1 esecutivo residuo nella misura di € 3830,88.
Per il resto l' (v. allegati denominati rar da 1 a 10) ha versato in atti le notifiche degli avvisi di CP_1 addebito prodromici (ed analogamente il Concessionario con riguardo alla precedente intimazione di pagamento) sicchè- esclusa la prescrizione- ogni doglianza relativa al merito della pretesa contributiva andava se del caso coltivata mediante opposizione a ciascun avviso.
Per quanto sopra va dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento ai tre avvisi oggetto di stralcio ed a quello ulteriore oggetto di annullamento parziale;
con rigetto della domanda per come relativa ad ogni ulteriore avviso prodromico.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- dichiara cessata la materia del contendere come riferibile agli importi relativi ai prodromici avvisi di addebito 34320140001846413000, 34320140004626406000 e
34320150001446892000 per già intervenuto stralcio;
- dichiara altresì cessata la materia del contendere come riferibile all'avviso di addebito
34320170001167454000 e limitatamente agli importi sgravati dall' con provvedimento in CP_1 data 2-1-2024;
- rigetta la domanda come relativa al pagamento degli importi di cui agli altri avvisi di addebito prodromici indicati in motivazione;
- compensa le spese di lite.
Foggia, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 domanda: conferma l'intervenuto sgravio, tra gli altri, dell'avviso di addebito ava n. 34320140004626400000 (prima e seconda rata fissi 2014)?
r) confermo quanto sopra ma specifico che si e' trattato di un semplice stralcio ai sensi del decreto 41/2021 in quanto l'ammontare dello stesso era inferiore ad € 1000,00; il provvedimento in questione, pertanto, prescinde totalmente dal merito della legittimità della iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti e delle determinazioni dell'istituto sopravvenute in ordine alla estensione temporale della iscrizione stessa;
preciso che la soglia dei mille euro e' da valutarsi per singole partite e non pure per il totale richiesto nell'ava; preciso che i numeri seriali indicati nella memoria di costituzione dell'istituto presentano delle divergenze rispetto ai tre avvisi che, effettivamente, sono stati oggetto di stralcio per i motivi che ho indicato e che sono:
- 34320140001846413000;
- 34320140004626406000;
- 34320150001446892000; trattasi in sostanza dei primi tre avvisi riportati nell'intimazione di pagamento al vaglio;
adr) in ordine all'ava 34320170001167454000, dell'importo di € 25399,79 e' stato oggetto di sgravio parziale per le stesse ragioni indicate dalla s.v. nel provvedimento che ha disposto la mia comparizione;
in particolare sono state escluse le pretese contributive come riferite al periodo sino a giugno 2013; per l'effetto il residuo è stato rideterminato nella misura di € 3830,88; in tale misura l'ava e' stato mantenuto in essere;
adr) non vi sono stati altri provvedimenti relativi ad altri ava prodromici alla intimazione al vaglio;
adr) il provvedimento di annullamento parziale è stato comunicato al sig. di;
Parte_1