Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 04/03/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.g.a.n.c. 118/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
- dott. Andrea Amadei Presidente
- dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice
- dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 118 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, sulla modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su ricorso congiunto presentato ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., vertente
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Locri Parte_1
(RC), alla via G. Verdi, nr. 10, presso lo studio dell'avv. Rossella Guerrieri, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato in Locri (RC), alla via G. Verdi nr. 10, presso lo studio dell'Avv. Antonio
Marzo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Locri
INTERVENTORE EX LEGE
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MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 31.01.2025 e Parte_1 Controparte_1
hanno premesso che il Tribunale di Locri, con decreto n. 531 del 30.03.2021 reso nell'ambito del procedimento recante RG 142/2021, ha regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale dei ricorrenti sul figlio minore , Persona_1
disponendo tra le altre condizioni, l'obbligo a carico di , genitore Controparte_1
non collocatario, di versare l'assegno di mantenimento a favore del minore per l'importo di € 200,00 al mese, oltre spese straordinarie nella misura del 50%. Le parti, allegando che le esigenze del figlio minore, dalla data di pronuncia del suddetto decreto, hanno subito un incremento, con necessità di adeguare l'importo dell'assegno di mantenimento previsto a carico del padre, hanno chiesto al Tribunale di modificare le condizioni stabilite con il decreto n. 531 del 30.03.2021, prevedendo che “Il SI. – a Controparte_1
decorrere dal mese di aprile 2025 compreso - si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma globale di € 300,00 (euro trecento), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della SI.ra , oppure mediante bonifico Parte_1
ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla stessa, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese solare”.
Il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
§ 2. Le parti hanno riconosciuto un accrescimento delle esigenze del figlio minore, da cui deriva la necessità di una maggiorazione dell'assegno previsto a carico del padre non collocatario. In merito alla modifica dell'importo dell'assegno di mantenimento in esame le parti hanno raggiunto un accordo nei termini testé riportati.
Orbene, rilevato che le condizioni economiche delle parti non sono migliorate, tenuto conto delle ragioni sottese alla richiesta di modifica e considerato che le condizioni di cui al ricorso, migliorative per il minore, non appaiono in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
§ 3. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono eccezionali ragioni per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
a. Accoglie il ricorso e dispone la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore di cui al decreto Persona_1
n. 531 del 30.03.2021, prevedendo l'obbligo di – a Controparte_1
decorrere dal mese di aprile 2025 compreso - a corrispondere mensilmente, nelle modalità indicate nel ricorso, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma complessiva di € 300,00 (trecento/00 euro), da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT;
b. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella Camera di consiglio del 28.02.2025, tenutasi tramite l'applicativo
Microsoft Teams.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Andrizzi Dott. Andrea Amadei
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