CA
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/09/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 211/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE - FAMIGLIA
nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente -
Dott. Franco Davini - Consigliere -
Dott. Laura Casale - Consigliere relatore -
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile d'appello promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...], Corso Dogali Parte_1
8, elettivamente domiciliata in Genova, Piazza del Portello 6, presso lo studio dell'Avv. Virginia Pennisi che la rappresenta e difende in forza di mandato allegato all'appello
Appellante
Contro
nato a [...], il [...], residente in [...]
Strozzi 5B/3,
nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
FilippoTurati n. 2/8,
entrambi elettivamente domiciliati in Genova, Via Colombo n. 7/6, presso lo studio dell'Avv. Federica Testini che li rappresenta e difende in forza di procura speciale stesa a margine degli atti del primo grado del presente giudizio Appellati
Con l'intervento volontario di
( rappresentata dall'avvocato Virginia CP CodiceFiscale_1
Pennisi in forza di mandato allegato all'atto di intervento, domiciliata in Genova Piazza del Portello 6
Interveniente
Avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 501/2025 del 30.1.2025
con l'intervento ex lege della P.G.
FATTO E DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso dell'11.3.2025 la signora proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Genova in epigrafe indicata, insistendo come in esso;
- che si costituivano con comparsa del 5.6.2025 gli appellati e CP_1 CP_2
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata;
[...]
- che veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti in data 9.7.2025 in cui le parti chiedevano un rinvio pendendo trattative ed il C.I. fissava udienza per la discussione al 17.9.2025;
- che interveniva volontariamente in giudizio con atto del 2.9.2025 anche;
CP
- che le parti raggiungevano effettivamente un accordo transattivo come da nota congiunta che depositavano per l'udienza del 17.9.2025 con cui chiedevano che fosse recepito dalla Corte;
Ritenuto che:
il contenuto di tale accordo appare congruamente motivato e non contrario a norme imperative sicchè può ad esso conferirsi vigore, con compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, -Conferisce vigore al seguente accordo intervenuto tra le parti:
a)le parti congiuntamente riconoscono e prendono atto che ha trasferito la CP_2 propria abitazione e residenza anagrafica in Genova, Via Filippo Turati 2/8 allontanandosi definitivamente dalle abitazioni dei genitori. Tuttavia, sta ancora CP_2 proseguendo il corso di laurea in scienze ambientali e, pur effettuando qualche sporadica prestazione lavorativa “a chiamata”, non è ancora economicamente indipendente;
b)in funzione di quanto sopra, prestando acquiescenza alla sentenza n. 264/2025 resa al Tribunale di Genova il 30/1/2025, la Sig.ra acconsente che il contributo al Pt_1 mantenimento di venga a quest'ultima corrisposto direttamente dal padre, con CP_2 completa manleva della madre stessa dal contribuire al mantenimento ordinario e/o straordinario della figlia medesima che, pertanto, rimarrà a totale carico del padre anche dal punto di vista fiscale;
CP_1
c)nel frattempo, anche ha maturato la volontà — seppur non ancora attuata — CP di trasferirsi in altra abitazione andando a vivere da sola, anche in forza del contratto di apprendistato siglato con Marchald Motorrader S.r.l. che le garantisce uno stipendio medio netto mensile di circa £ 1.350,00. In funzione di ciò i Sigg.ri Pt_1
e prendendo atto dell'avvenuta emancipazione economica
[...] CP_1 della figlia concordano — con il consenso di quest'ultima - di non CP corrispondere più alcun contributo al mantenimento della medesima, anche a prescindere dalla collocazione abitativa che avrà da oggi in poi. Le spese CP straordinarie delle quali necessitasse verranno assunte interamente dal padre CP
(previo diretto accordo con la figlia), con totale esonero della madre CP_1 da tale onere;
Parte_1
d)il Sig. a parziale rettifica di quanto concordato in sede divorzile, si CP_1 impegna ed obbliga a versare all'ex moglie quale contributo al Parte_1 mantenimento del1'unica figlia, , non ancora economicamente indipendente Per_1 ed ancora residente con la madre, 1'importo mensile di £ 400,00 — con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
— oltre al 50% delle spese straordinarie riguardanti la medesima figlia;
e)resta già inteso tra le parti che, qualora dovesse trasferire la propria Per_1 residenza, rendendosi indipendente dal punto di vista abitativo (ed a prescindere dal trasferimento della residenza anagrafica nella nuova abitazione), prima ancora di raggiungere l'emancipazione economica, il Sig. sarà autorizzato a CP_1 corrispondere direttamente alla stessa il proprio contributo al mantenimento, ritenendo già per acquisito il consenso della Sig.ra Parte_1
f)a fronte dell'accordo sopra raggiunto, le parti dichiarano di voler desistere dal coltivare il presente giudizio rinunziando alle domande tutte ivi formulate, eccezion fatta per il contributo diretto che il Sig. è autorizzato a corrispondere alla CP_1 figlia , siccome costituente parte dell'accordo di cui sopra;
CP_2
g)ove non derogate dal presente accordo, rimangono vigenti le ulteriori condizioni già disposte e convenute nella sentenza di divorzio n. 1419/2022 del Tribunale di Genova;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Genova, il giorno 18.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott.ssa Laura Casale IL PRESIDENTE
Dott. Marcello Castiglione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE - FAMIGLIA
nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente -
Dott. Franco Davini - Consigliere -
Dott. Laura Casale - Consigliere relatore -
riuniti in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile d'appello promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...], Corso Dogali Parte_1
8, elettivamente domiciliata in Genova, Piazza del Portello 6, presso lo studio dell'Avv. Virginia Pennisi che la rappresenta e difende in forza di mandato allegato all'appello
Appellante
Contro
nato a [...], il [...], residente in [...]
Strozzi 5B/3,
nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
FilippoTurati n. 2/8,
entrambi elettivamente domiciliati in Genova, Via Colombo n. 7/6, presso lo studio dell'Avv. Federica Testini che li rappresenta e difende in forza di procura speciale stesa a margine degli atti del primo grado del presente giudizio Appellati
Con l'intervento volontario di
( rappresentata dall'avvocato Virginia CP CodiceFiscale_1
Pennisi in forza di mandato allegato all'atto di intervento, domiciliata in Genova Piazza del Portello 6
Interveniente
Avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 501/2025 del 30.1.2025
con l'intervento ex lege della P.G.
FATTO E DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso dell'11.3.2025 la signora proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Genova in epigrafe indicata, insistendo come in esso;
- che si costituivano con comparsa del 5.6.2025 gli appellati e CP_1 CP_2
chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata;
[...]
- che veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti in data 9.7.2025 in cui le parti chiedevano un rinvio pendendo trattative ed il C.I. fissava udienza per la discussione al 17.9.2025;
- che interveniva volontariamente in giudizio con atto del 2.9.2025 anche;
CP
- che le parti raggiungevano effettivamente un accordo transattivo come da nota congiunta che depositavano per l'udienza del 17.9.2025 con cui chiedevano che fosse recepito dalla Corte;
Ritenuto che:
il contenuto di tale accordo appare congruamente motivato e non contrario a norme imperative sicchè può ad esso conferirsi vigore, con compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, -Conferisce vigore al seguente accordo intervenuto tra le parti:
a)le parti congiuntamente riconoscono e prendono atto che ha trasferito la CP_2 propria abitazione e residenza anagrafica in Genova, Via Filippo Turati 2/8 allontanandosi definitivamente dalle abitazioni dei genitori. Tuttavia, sta ancora CP_2 proseguendo il corso di laurea in scienze ambientali e, pur effettuando qualche sporadica prestazione lavorativa “a chiamata”, non è ancora economicamente indipendente;
b)in funzione di quanto sopra, prestando acquiescenza alla sentenza n. 264/2025 resa al Tribunale di Genova il 30/1/2025, la Sig.ra acconsente che il contributo al Pt_1 mantenimento di venga a quest'ultima corrisposto direttamente dal padre, con CP_2 completa manleva della madre stessa dal contribuire al mantenimento ordinario e/o straordinario della figlia medesima che, pertanto, rimarrà a totale carico del padre anche dal punto di vista fiscale;
CP_1
c)nel frattempo, anche ha maturato la volontà — seppur non ancora attuata — CP di trasferirsi in altra abitazione andando a vivere da sola, anche in forza del contratto di apprendistato siglato con Marchald Motorrader S.r.l. che le garantisce uno stipendio medio netto mensile di circa £ 1.350,00. In funzione di ciò i Sigg.ri Pt_1
e prendendo atto dell'avvenuta emancipazione economica
[...] CP_1 della figlia concordano — con il consenso di quest'ultima - di non CP corrispondere più alcun contributo al mantenimento della medesima, anche a prescindere dalla collocazione abitativa che avrà da oggi in poi. Le spese CP straordinarie delle quali necessitasse verranno assunte interamente dal padre CP
(previo diretto accordo con la figlia), con totale esonero della madre CP_1 da tale onere;
Parte_1
d)il Sig. a parziale rettifica di quanto concordato in sede divorzile, si CP_1 impegna ed obbliga a versare all'ex moglie quale contributo al Parte_1 mantenimento del1'unica figlia, , non ancora economicamente indipendente Per_1 ed ancora residente con la madre, 1'importo mensile di £ 400,00 — con decorrenza dalla mensilità di ottobre 2025 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT
— oltre al 50% delle spese straordinarie riguardanti la medesima figlia;
e)resta già inteso tra le parti che, qualora dovesse trasferire la propria Per_1 residenza, rendendosi indipendente dal punto di vista abitativo (ed a prescindere dal trasferimento della residenza anagrafica nella nuova abitazione), prima ancora di raggiungere l'emancipazione economica, il Sig. sarà autorizzato a CP_1 corrispondere direttamente alla stessa il proprio contributo al mantenimento, ritenendo già per acquisito il consenso della Sig.ra Parte_1
f)a fronte dell'accordo sopra raggiunto, le parti dichiarano di voler desistere dal coltivare il presente giudizio rinunziando alle domande tutte ivi formulate, eccezion fatta per il contributo diretto che il Sig. è autorizzato a corrispondere alla CP_1 figlia , siccome costituente parte dell'accordo di cui sopra;
CP_2
g)ove non derogate dal presente accordo, rimangono vigenti le ulteriori condizioni già disposte e convenute nella sentenza di divorzio n. 1419/2022 del Tribunale di Genova;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Genova, il giorno 18.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott.ssa Laura Casale IL PRESIDENTE
Dott. Marcello Castiglione