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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 07/11/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Ravenna
Sezione Lavoro
N.R.G. 42/2025
Il Giudice GI UL, all'esito dell'udienza del 06/11/2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dal ricorrente e dell'Agenzia delle Entrate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c. nella causa proposta da
( ) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CAZZATO STEFANO/
ricorrente contro
), rappresentato/a e Controparte_1 P.IVA_1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti BENELLI SIMONE
e l' C.F. Controparte_2
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e P.IVA_2
difeso dall'avv. Maria Lupoli, C.F. C.F._2
resistenti
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss.
L689/1981, lavoro/prev.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso la comunicazione Parte_1
preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09376 2024 00000151000 notificata in data 30.12.2024, relativamente agli avvisi di addebito nn. 393 2016
0000207262 000 per contributi i.v.s. 2015, 393 2017 0000951548 000 per contributi i.v.s. anni 2011-2012-2013 e n. 393 2017 0001220440 000 per contributi i.v.s. anno 2010 (totale € 25.621,67).
Il ricorrente eccepisce la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per l'assenza di indicazione delle quote di proprietà dei beni su cui è minacciata l'iscrizione, beni che non sono esattamente indicati, la nullità per l'omessa notifica dei titoli prodromici, la decadenza dall'azione per violazione dei termini di cui all'art. 25 d.lgs 46/1999 e la prescrizione dei crediti.
Si sono costituiti i resistenti contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
All'esito dell'udienza ex art. 420 c.p.c., la causa, matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione all'udienza del 30.9.2025.
Quest'ultima udienza è stata rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 6.11.2025 su istanza di parte ricorrente, la quale aveva rappresentato l'intenzione di presentare un'istanza per la rateizzazione del debito.
Con le note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
6.11.2025, tuttavia, il ricorrente ha depositato un modulo dallo stesso sottoscritto, privo di qualunque prova dell'avvenuto invio all'Agenzia delle
Entrate.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Le eccezioni inerenti ai vizi formali della comunicazione opposta sono infondate perché è pacifico che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non richiede l'indicazione dei beni su cui sarà iscritta l'ipoteca, né, tantomeno, l'indicazione del fatto che i beni appartengono pro quota al debitore (cfr. Cass. 7233/2021, correttamente citata dalla difesa
Pag. 2 di 4 dell'Agenzia delle Entrate, che ha cassato la sentenza del giudice d'appello che, conformemente al giudice di primo grado, aveva ritenuto “nulla la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca non essendo in essa indicati i beni sui quali l'ipoteca sarebbe stata iscritta” chiarendo che
“Dalla cornice normativa (artt. 76 e 77 DPR 602/1973) in tema di preavviso di iscrizione ipotecaria non deriva alcun particolare onere motivazionale in capo all'Agente della riscossione, che, attraverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, si limita ad informare il contribuente moroso che, in caso di mancato pagamento entro trenta giorni, si procederà ad iscrizione di ipoteca sull'immobile. Per valutare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, ai sensi degli artt. 76 e 77 del D.P.R. n.
602/1973, è sufficiente l'indicazione del valore del credito per cui si procede. L'affermazione che l'iscrizione ipotecaria rappresenta un atto preordinato all'espropriazione immobiliare e soggiace agli stessi limiti di quest'ultima non implica, infatti, alcuna conseguenza in punto di contenuto motivazionale della comunicazione di iscrizione (Cass. 24258/2014) e, del resto generale in tema di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. correttamente invocato dall'Agenzia comporta che il creditore può scegliere quali beni del debitore sottoporre a esecuzione forzata.”).
La censura inerente all'omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi al preavviso impugnato è infondata perché – prescindendo dalle conseguenze dell'eventuale omessa notifica sul preavviso di ipoteca – ha dato CP_2
prova di aver correttamente notificato gli avvisi di addebito oggetto di contestazione.
Quanto alla prescrizione, il ricorrente ha presentato in relazione ai crediti oggetto di causa due istanze di rateizzazione del debito in data 26.4.2016 e
Pag. 3 di 4 in data 10.4.2018 e due istanze di adesione alla definizione agevolata, una in data 17.2.2018 e una in data 13.7.2019, atti che comportano l'interruzione della prescrizione (che, quindi, riprendendo a decorrere dal
13.7.2019, è stata successivamente validamente interrotta dalla notifica del preavviso di iscrizione oggetto di giudizio).
Quanto, infine, alla dedotta violazione dell'art. 25 d.lgs 46/1999,
l'eccezione è infondata perché avrebbe dovuto essere sollevata con l'opposizione agli avvisi di addebito, regolarmente notificati e non impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ai valori minimi in ragione della scarsa complessità della controversia, in relazione alle 3 fasi svolte.
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso;
b) condanna la parte ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti delle spese di lite, che liquida in € 1.900 per ciascuna parte oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge
Si comunichi.
07/11/2025 Il Giudice
GI UL
Pag. 4 di 4
Sezione Lavoro
N.R.G. 42/2025
Il Giudice GI UL, all'esito dell'udienza del 06/11/2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dal ricorrente e dell'Agenzia delle Entrate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c. nella causa proposta da
( ) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CAZZATO STEFANO/
ricorrente contro
), rappresentato/a e Controparte_1 P.IVA_1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti BENELLI SIMONE
e l' C.F. Controparte_2
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e P.IVA_2
difeso dall'avv. Maria Lupoli, C.F. C.F._2
resistenti
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss.
L689/1981, lavoro/prev.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso la comunicazione Parte_1
preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09376 2024 00000151000 notificata in data 30.12.2024, relativamente agli avvisi di addebito nn. 393 2016
0000207262 000 per contributi i.v.s. 2015, 393 2017 0000951548 000 per contributi i.v.s. anni 2011-2012-2013 e n. 393 2017 0001220440 000 per contributi i.v.s. anno 2010 (totale € 25.621,67).
Il ricorrente eccepisce la nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per l'assenza di indicazione delle quote di proprietà dei beni su cui è minacciata l'iscrizione, beni che non sono esattamente indicati, la nullità per l'omessa notifica dei titoli prodromici, la decadenza dall'azione per violazione dei termini di cui all'art. 25 d.lgs 46/1999 e la prescrizione dei crediti.
Si sono costituiti i resistenti contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
All'esito dell'udienza ex art. 420 c.p.c., la causa, matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione all'udienza del 30.9.2025.
Quest'ultima udienza è stata rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 6.11.2025 su istanza di parte ricorrente, la quale aveva rappresentato l'intenzione di presentare un'istanza per la rateizzazione del debito.
Con le note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
6.11.2025, tuttavia, il ricorrente ha depositato un modulo dallo stesso sottoscritto, privo di qualunque prova dell'avvenuto invio all'Agenzia delle
Entrate.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Le eccezioni inerenti ai vizi formali della comunicazione opposta sono infondate perché è pacifico che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non richiede l'indicazione dei beni su cui sarà iscritta l'ipoteca, né, tantomeno, l'indicazione del fatto che i beni appartengono pro quota al debitore (cfr. Cass. 7233/2021, correttamente citata dalla difesa
Pag. 2 di 4 dell'Agenzia delle Entrate, che ha cassato la sentenza del giudice d'appello che, conformemente al giudice di primo grado, aveva ritenuto “nulla la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca non essendo in essa indicati i beni sui quali l'ipoteca sarebbe stata iscritta” chiarendo che
“Dalla cornice normativa (artt. 76 e 77 DPR 602/1973) in tema di preavviso di iscrizione ipotecaria non deriva alcun particolare onere motivazionale in capo all'Agente della riscossione, che, attraverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, si limita ad informare il contribuente moroso che, in caso di mancato pagamento entro trenta giorni, si procederà ad iscrizione di ipoteca sull'immobile. Per valutare la legittimità dell'iscrizione ipotecaria, ai sensi degli artt. 76 e 77 del D.P.R. n.
602/1973, è sufficiente l'indicazione del valore del credito per cui si procede. L'affermazione che l'iscrizione ipotecaria rappresenta un atto preordinato all'espropriazione immobiliare e soggiace agli stessi limiti di quest'ultima non implica, infatti, alcuna conseguenza in punto di contenuto motivazionale della comunicazione di iscrizione (Cass. 24258/2014) e, del resto generale in tema di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c. correttamente invocato dall'Agenzia comporta che il creditore può scegliere quali beni del debitore sottoporre a esecuzione forzata.”).
La censura inerente all'omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi al preavviso impugnato è infondata perché – prescindendo dalle conseguenze dell'eventuale omessa notifica sul preavviso di ipoteca – ha dato CP_2
prova di aver correttamente notificato gli avvisi di addebito oggetto di contestazione.
Quanto alla prescrizione, il ricorrente ha presentato in relazione ai crediti oggetto di causa due istanze di rateizzazione del debito in data 26.4.2016 e
Pag. 3 di 4 in data 10.4.2018 e due istanze di adesione alla definizione agevolata, una in data 17.2.2018 e una in data 13.7.2019, atti che comportano l'interruzione della prescrizione (che, quindi, riprendendo a decorrere dal
13.7.2019, è stata successivamente validamente interrotta dalla notifica del preavviso di iscrizione oggetto di giudizio).
Quanto, infine, alla dedotta violazione dell'art. 25 d.lgs 46/1999,
l'eccezione è infondata perché avrebbe dovuto essere sollevata con l'opposizione agli avvisi di addebito, regolarmente notificati e non impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ai valori minimi in ragione della scarsa complessità della controversia, in relazione alle 3 fasi svolte.
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso;
b) condanna la parte ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti delle spese di lite, che liquida in € 1.900 per ciascuna parte oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge
Si comunichi.
07/11/2025 Il Giudice
GI UL
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