Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 07/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, composto dai Signori Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente rel.
Domenico Provenzano Giudice
Valentina Prudente Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 2348 Reg. Gen. Anno 2022 e promossa da
( elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Dario Romanelli, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in arri.
RICORRENTE
contro
) elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. Manuela De Lisi, dal quale è difeso e rappresentato, giusta procura in atti.
RESISTENTE
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
e di:
VV. , quale curatore speciale del minore . CP_2 CP_3 Persona_1
All'udienza del 20.12.2024 le parti concludevano come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso ritualmente depositato, espone che essa ricorrente, a seguito Parte_2 della relazione sentimentale con aveva dato alla luce il figlio , in Controparte_1 Per_1 data 16.6.2010; che nel 2011 aveva adito il Tribunale di Massa, onde ottenere l'affidamento esclusivo del figlio, con regolamentazione delle ulteriori condizioni in punto di mantenimento e diritto di visita e di permanenza;
che il Tribunale, con decreto del 2-11.12.2014 aveva disposto l'affidamento congiunto, provvedendo ad adottare gli ulteriori provvedimenti richiesti;
che
che il padre si era di fatto disinteressato del figlio, omettendo di corrispondere quanto previsto a titolo di contributo al mantenimento;
che era interesse di essa ricorrente ottenere una nuova regolamentazione adeguata alle mutate condizioni, con previsione dell'affidamento esclusivo e di un incremento del contributo al mantenimento.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente contestava il fondamento della domanda.
Interveniva quindi il nominato curatore spciale del minore.
La parte resistente concludeva aderendo alla domanda in punto di affidamento esclusivo;
chiedeva la reezione del richiesgto aumento del contributo;
la ricorrente si riportava alle conclusioni del ricorso;
il curatore speciale alle note scritte del 23.10.2024.
2.
La domanda in punto di affidamento esclusivo del minore merita accoglimento (tant'è che sul punto lo stesso resistente ha di fatto aderito), fondandosi sulla situazione di fatto attuale, che registra una intermittente presenza del padre nella vita del figlio (sul punto vanno richiamate le relazioni dei
Servizi Sociali depositate) e una scarsa colloborazione dello stesso con la madre per la gestione delle necessità quotidiane del figlio.
Va quindi disposto l'affidamento esclusivo del minore alla ricorrente, con collocazione presso la stessa;
alla madre spetteranno in particolare i poteri genitoriali quanto ai profili sanitari, medici, scolastici, burocrarici, ricreativi e sportivi.
La positiva evoluzione psicologica del minore consente (quale emergente dalla citata relazione dei
Servizi Sociali e dagli stessi elementi in fatto esposti dal curatore spciale del minore),quindi, di superare il contenuto del provvedimento reso dal Tribunale per i Minorenni di Genova n. 575/2018.
A tutela del superiore interesse del minore, va confermata la presa in carico ed il monitoraggio del minore per la durata di 12 mesi ad opera dei Servizi Sociali della Lunigiana, i quali provvederanno ad adottare ogni uile misura di supporto anche psicologico. Va disposta la presa in carico del minore ad opera dell' competente territorialmente, al fine di supporto psicologico. I CP_4 genitori vanno invitati ad intraprendere presso l' competente un persorso di sostegno alla CP_5 genitorialità, individuale e di coppia.
Gli enti in questione, raccordandosi tra loro, provvederanno a relazionare il GT ogni 6 mesi;
in caso di verificatese ciriticità, provvederanno ad informarne tempestivamente il GT, al fine dell'adozione di ogni provvedimento del caso.
Quanto al diritto di permanenza e di vista in favore del padre, vanno confermate le previsioni di cui al provvedimento del Tribunale di Massa del 2-11.12.2014.
Tenuto conto della reciproca capacità contributiva (come emergente, in termini esigui, dalla prodotta documentazione), devesi porre a carico eel padre, a titolo di contributo al mentenimento del minore, la somma mensile di € 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché il pagamento del 50% delle spese straordinarie, in coerenza al Ptrocollo d'Intesa stipulato tra il Tribunale di Massa e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa. 3.
Stante l'esito della lite e considerata la mancata opposizione in punto di affidamento da parte del padre, stimasi equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede:
dispone come da parte motiva in punto di: affidamento esclusivo del minore;
regime di visita e di permanenza in favore del padre;
contributo al mantenimento e partecipazione alle spese stradinarie a carico del padre;
compensa le spese.
Si comunichi.
Massa, 3.1.2025
Il Presidente est.
Giulio Giuntoli