Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 5601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5601 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 9266/2024 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Marcello Amura, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9266/2024 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 26/05/2025 ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c. e vertente
TRA
, c.f.: elett.te dom.to presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. PASSERO MARIA, c.f.: , dal quale è rappresentata e C.F._2
difesa in virtù di procura in atti.
- RICORRENTE
E
c.f.: , in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to in VIA ALCIDE DE CP_1 P.IVA_1
GASPERI 55 80121 NAPOLI, presso la sede dell'ente unitamente all'Avv. INGALA
ALESSANDRA MARIA, c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso in C.F._3
virtù di procura in atti.
- RESISTENTE
Conclusioni: i difensori delle parti hanno concluso come da verbale di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art.281 undecies, depositato in data 26.04.2024, la ricorrente conveniva in giudizio l' davanti a questo Giudice per vederla Parte_1 CP_1
condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dall'illegittimo comportamento dell'Amministrazione che ha impedito alla ricorrente di presentare una nuova domanda di invalidità a far data dal 2.4.2021.
A fondamento della propria domanda, parte ricorrente deduceva quanto segue:
– che in data 1.4.2021 veniva emessa e pubblicata sentenza inappellabile ex art.445bis co.7 c.p.c. con cui si concludeva, con rigetto, il giudizio di opposizione all'espletata ATP proposto dalla ricorrente in data 8.8.2019 al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento;
- che, trattandosi di sentenza inappellabile ai sensi dell'art.445bis co.7 c.p.c., la ricorrente avrebbe potuto dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa, presentare nuova domanda per il riconoscimento dello stato invalidante, non essendo pendente più alcun iter amministrativo e/o giudiziario;
-che, sulla base di certificato del 2.11.2021, presentava una nuova domanda, respinta per la presenza di un contenzioso, insussistente nei fatti;
- che, malgrado i numerosi solleciti della ricorrente affinché correggesse l'errore,
l' restava inerte;
CP_1
- che in data 28.10.2022, la Sig.ra riusciva a depositare nuova domanda di Pt_1
invalidità civile, la cui procedura si concludeva con accoglimento totale delle sue richieste.
Ciò premesso, la ricorrente chiedeva “ condannare l' al risarcimento dei danni CP_1
patrimoniali quantificati nella complessiva somma di €13.550,53 oltre interessi e
- 2 - rivalutazione, così suddivisi: €8.896,30 per le indennità maturate a far data dal primo certificato fino all'effettivo riconoscimento dell'indennità (di cui €522,10 per 7 mesi da
Giugno a Dicembre 2021, ed €524,16 per 10 mesi da Gennaio a Ottobre 2022);
€3.131,09 per indennità di accompagnamento maturate nei sei mesi antecedenti (di cui €520,29 per il mese di dicembre 2020 ed €522,16 per 5 mesi da Gennaio a Maggio
2021); €1.453,14 per spese legali di gestione della pratica in fase stragiudiziale;
€70,00 per spese di certificati;
ovvero la diversa, anche maggiore, somma che l'adito
Giudicante riterrà congrua e di giustizia;
− Nonchè, per l'effetto, condannare l' al risarcimento dei danni non patrimoniali CP_1
per la cui quantificazione ci si rimette alla valutazione equitativa del Giudicante ex artt. 1226 e 2056 c.c.”.
In data 17.10.2024 si costituiva l' che chiedeva il rigetto della domanda attorea CP_1
attesa la generica deduzione e l'assenza di prova specifica dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti da parte attrice.
In assenza di attività istruttoria, la causa veniva riservata in decisione all'esito dell'udienza del 26 maggio 2025.
***
La domanda è infondata.
Preliminarmente, essendo stato sollecitato in corso di causa il contraddittorio tra le parti circa la sussistenza di un possibile difetto di giurisdizione di questo Giudice in favore di quello amministrativo, giova chiarire le ragioni che hanno portato ad escludere tale eventualità e ad affermare che la materia oggetto di contenzioso rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario.
Muovendo dal presupposto secondo cui, per la corretta individuazione del Giudice competente è necessario guardare al “petitum sostanziale il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice ma
- 3 - anche e soprattutto in funzione della “causa petendi”, ossia dalla intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal Giudice stesso con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui essi sono manifestazione e dal quale la domanda viene identificata” (Cass., sez. Un., Ord. n. 18173 del 24/07/2017), si evidenzia che, a base della domanda attorea non vi è un procedimento amministrativo non concluso o concluso con ritardo tale da legittimare il richiamo all'art.133 c.
1. lett.a), n.1 del C.P.A.
Nella fattispecie in esame, invero, lungi dal domandare all'Amministrazione il ristoro di un danno cagionato dal ritardo o dalla mancata conclusione del procedimento, parte attrice agisce per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in ragione del mancato esame nel merito della domanda di invalidità presentata in data 2.11.2021 sulla base di una motivazione – quella della sussistenza di un contenzioso ancora in corso – asseritamente ritenuta errata.
Ne consegue che la causa petendi in virtù della quale individuare il Giudice munito di giurisdizione non consiste in una posizione di interesse legittimo alla conclusione tempestiva del procedimento amministrativo, bensì in un diritto soggettivo del ricorrente a veder esaminata ed eventualmente accolta la domanda di invalidità.
A ben vedere, infatti, non vi è alcun esercizio del potere amministrativo, né un vero e proprio provvedimento adottato all'esito di un procedimento, bensì la mera applicazione di un principio normativo ovverosia quello secondo cui una nuova istanza non può essere presentata per le medesime prestazioni se non si è ancora concluso l'iter amministrativo o giudiziario relativo a quella precedente (art.11
l.222
In altri termini, l' non ha compiuto alcuna valutazione discrezionale ma ha CP_1
negato – peraltro con un atto telematico elaborato da un algoritmo- il diritto della
- 4 - ricorrente a presentare una nuova domanda, deducendo un motivo ostativo all'esame previsto dalla legge.
Una tale interpretazione è accolta anche dal Consiglio di Stato che ha affermato il principio secondo cui “sono soggette alla giurisdizione del giudice ordinario, anche in un procedimento amministrativo di accertamento del quantum, le vicende nelle quali non sono ravvisabili momenti di valutazione comparativa degli interessi privati e pubblici in gioco, ma esclusivamente l'applicazione di un parametro di natura normativa, di cui si contesta la corretta applicazione, perché la posizione giuridica soggettiva astrattamente azionata è qualificabile come diritto soggettivo ad ottenere
l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria “ (Cons. St. 20 febbraio 2012, n. 872).
Alla luce di tanto, non può dubitarsi del radicamento della giurisdizione del Giudice ordinario.
Ciò posto, nel merito, la domanda attorea deve essere rigettata atteso che essa muove da un presupposto giuridico errato ovverosia che la sentenza - emessa e pubblicata in data 1.04.2021 di rigetto dell'opposizione all'ATP espletata da parte ricorrente ai sensi dell'art.445bis c.p.c. - in quanto inappellabile costituisca, per ciò solo, giudicato formale ai sensi dell'art.324 c.p.c..
Invero, è proprio su tale presupposto che parte attrice afferma il diritto della ricorrente a presentare sin dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza una nuova domanda di invalidità nonché l'illegittimità della condotta dell' che CP_1
avrebbe, a suo dire, respinto detta domanda in virtù dell'errata applicazione del disposto di cui all'art. 11 L. 222/1984 che vieta la presentazione di nuove domande di accertamento dello stato invalidante – per le stesse prestazioni - “fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziale, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato” .
- 5 - Tuttavia, tale assunto, su cui si fonda la prospettazione attorea, non può considerarsi corretto.
Difatti, che una sentenza sia definita per legge inappellabile non implica anche il suo passaggio in giudicato.
Se è vero, infatti, che il legislatore ha inteso limitare le impugnazioni delle sentenze emesse ai sensi dell'art.445bis c.p.c., è altrettanto vero che, per espressa previsione costituzionale (art.111 co.7 Cost.), deve essere quantomeno garantito il ricorso in
Cassazione quale mezzo di impugnazione ordinario, peraltro espressamente previsto quale rimedio impugnatorio avverso le sentenze di unico grado dall'art.360 co.1.
c.p.c..
La Cassazione si è più volte chiaramente espressa sul punto affermando “che nessun dubbio può sussistere circa la ricorribilità per cassazione (...)del provvedimento emesso in esito all'instaurazione del giudizio di opposizione ex art. 445-bis c.p.c., comma 6, e dovendo pertanto considerarsi, pur se qualificato come ordinanza, come sentenza, che, essendo inappellabile per espressa disposizione dell'art. 445-bis c.p.c.,
u.c., può essere solo ricorsa per cassazione al fine di evitare il passaggio in giudicato dell'accertamento giudiziale concernente il requisito sanitario” (Cassazione civile sez. lav., 26/01/2023, (ud. 07/12/2022, dep. 26/01/2023), n.2428).
Ne consegue che, ai sensi dell'art.324 c.p.c. secondo cui “si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e
5 dell'articolo 395”, la sentenza di rigetto dell'opposizione ad ATP disciplinata dall'art.445bis co.7 c.p.c. non può intendersi passata in giudicato laddove non sia infruttuosamente decorso il termine per il ricorso in Cassazione.
- 6 - Nel caso di specie, mancando la notifica della sentenza, tale termine è di sei mesi che decorrono dal giorno di pubblicazione della sentenza (art.327 c.p.c.), ovverosia il
1.04.2021.
Diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, dunque, secondo cui la nuova domanda di invalidità avrebbe potuto essere proposta sin dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, essa avrebbe potuto essere validamente presentata solo dal giorno 3.11.2021, cioè decorsi i sei mesi dalla pubblicazione della stessa.
Tanto dimostra la correttezza della condotta dell' che ha negato la presentazione CP_1
di una nuova domanda di invalidità attesa la effettiva esistenza di un iter giudiziario ancora in corso, applicando correttamente l'art.11 della l.222/1984.
Non potendosi dunque configurare la illegittimità della condotta dell'Amministrazione né, per l'effetto, un danno ingiusto subito dalla ricorrente, il ricorso risulta totalmente infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano, come da dispositivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al DM n.55 del 2014, dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda e dei minimi tariffari, stante la semplicità delle questioni poste e tenuto conto dell'attività difensiva svolta dalla resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 10 SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite Parte_1
in favore del resistente che si liquidano in euro 1.500,00 per compensi, oltre CP_1
rimborso spese generali (15% degli onorari), iva e cpa se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 05/06/2025.
- 7 - Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con il MOT dottoressa Cristina
Gagliotta.
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