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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 31/03/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1061/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. PIETRO
BARONIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1061/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Paola Di Chito, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore in Lugo (RA) C.so Matteotti n°156
RICORRENTE contro
c.f. ), contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 31/03/2025 il solo procuratore della ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis cpc ritualmente notificato , nella sua qualità di proprietario Parte_1 dell'immobile ad uso abitativo sito in Lugo (RA) Via Risorgimento n°10, concesso in locazione a in forza di contratto 01/12/2020 e reg.to il 13/02/2024, chiedeva che venisse Controparte_1
dichiarata la risoluzione di detto contratto alla sua prima scadenza del 30/11/2023 a seguito della volontà di diniego alla rinnovazione tempestivamente comunicato alla conduttrice con racc. 01/03/2023 ricevuta il 16/03/2023 adducendo, per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lett. g), L. 431/98, la necessità di vendere l'immobile a terzi.
Chiedeva disporsi l'immediato rilascio dell'immobile e la condanna della conduttrice, ancora ivi residente, con vittoria di spese.
La resistente non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 1 di 3 La mediazione svolta preventivamente sortiva esito negativo e la causa, avendo natura documentale ed in assenza di istanze istruttorie, è passata quindi in decisione all'udienza del 31/03/2025 in cui è stata data lettura del dispositivo.
La domanda è fondata e va accolta.
La ricorrente ha azionato la procedura di diniego alla rinnovazione del contratto per la sua prima scadenza del 30/11/2023 (contratto a canone concordato 3 + 2) inviando alla conduttrice tempestiva comunicazione in data 01/03/2023 (cfr. doc. 2) indicando che l'appartamento sarebbe stato venduto, facendola poi seguire in data 11/03/2023 (cfr. doc. 4) da atto notificato contenente offerta di prelazione sull'acquisto.
Risulta rispettato lo specifico dettato normativo di cui al combinato disposto degli artt. 3, comma 1, lett. g), L. 431/98 e 29, 30 L. 392/78: la comunicazione di diniego è infatti avvenuta tempestivamente, contiene espressa indicazione della motivazione giustificatrice ed è stata anche formulata espressa offerta di prelazione, e questo è sufficiente richiedendosi solo una mera manifestazione di volontà da parte del locatore (cfr. Trib. Torino 04/04/2023 – Cass. Civ. 09/02/2023 n°3938 – C. App. Torino
14/06/2022 n°603 – Trib. Roma 04/05/2021 n°7958 – C. App. Roma 26/05/2020 n°7777 – Cass. Civ.
19/07/2019 n°19523 – Cass. Civ. 16/01/2013 n°936).
La conduttrice non risulta avere esercitato la prelazione nel termine previsto e non ha riconsegnato l'immobile alla data di scadenza per cui, in accoglimento della domanda, dovrà essere condannata al rilascio dell'immobile locato fissando l'esecuzione del relativo provvedimento al 30/04/2025 considerata l'attuale estrema difficoltà nel reperire un immobile in locazione.
Le spese seguono pertanto la soccombenza e vanno liquidate alla stregua del DM n°55/2014 tab. 2 e successive modifiche, tenendo conto dello scaglione tariffario, dell'effettiva attività svolta e della sua complessità, in ragione di € 400,00 per la fase di studio della controversia, € 400,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 500,00 per la fase di trattazione ed € 700,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, oltre ad € 125,00 per anticipazioni.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione inter-partes 01/12/2020 e reg.to il
[...]
13/02/2024 alla sua prima scadenza del 30/11/2023;
- condanna la conduttrice resistente al rilascio a favore della ricorrente dell'immobile sito in Lugo (RA)
Via Risorgimento n°10 fissando per l'esecuzione la data del 30/04/2025;
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 2 di 3 - condanna altresì la resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida nel complessivo importo di € 2.000,00 per compenso e di € 125,00 per spese, oltre 15% per spese generali ex art. 2 DM
n°55/2014, IVA e CPA come per legge.
Ravenna, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott. Pietro Luigi Giuseppe Baronio
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. PIETRO
BARONIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1061/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Paola Di Chito, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore in Lugo (RA) C.so Matteotti n°156
RICORRENTE contro
c.f. ), contumace Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 31/03/2025 il solo procuratore della ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis cpc ritualmente notificato , nella sua qualità di proprietario Parte_1 dell'immobile ad uso abitativo sito in Lugo (RA) Via Risorgimento n°10, concesso in locazione a in forza di contratto 01/12/2020 e reg.to il 13/02/2024, chiedeva che venisse Controparte_1
dichiarata la risoluzione di detto contratto alla sua prima scadenza del 30/11/2023 a seguito della volontà di diniego alla rinnovazione tempestivamente comunicato alla conduttrice con racc. 01/03/2023 ricevuta il 16/03/2023 adducendo, per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lett. g), L. 431/98, la necessità di vendere l'immobile a terzi.
Chiedeva disporsi l'immediato rilascio dell'immobile e la condanna della conduttrice, ancora ivi residente, con vittoria di spese.
La resistente non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia.
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 1 di 3 La mediazione svolta preventivamente sortiva esito negativo e la causa, avendo natura documentale ed in assenza di istanze istruttorie, è passata quindi in decisione all'udienza del 31/03/2025 in cui è stata data lettura del dispositivo.
La domanda è fondata e va accolta.
La ricorrente ha azionato la procedura di diniego alla rinnovazione del contratto per la sua prima scadenza del 30/11/2023 (contratto a canone concordato 3 + 2) inviando alla conduttrice tempestiva comunicazione in data 01/03/2023 (cfr. doc. 2) indicando che l'appartamento sarebbe stato venduto, facendola poi seguire in data 11/03/2023 (cfr. doc. 4) da atto notificato contenente offerta di prelazione sull'acquisto.
Risulta rispettato lo specifico dettato normativo di cui al combinato disposto degli artt. 3, comma 1, lett. g), L. 431/98 e 29, 30 L. 392/78: la comunicazione di diniego è infatti avvenuta tempestivamente, contiene espressa indicazione della motivazione giustificatrice ed è stata anche formulata espressa offerta di prelazione, e questo è sufficiente richiedendosi solo una mera manifestazione di volontà da parte del locatore (cfr. Trib. Torino 04/04/2023 – Cass. Civ. 09/02/2023 n°3938 – C. App. Torino
14/06/2022 n°603 – Trib. Roma 04/05/2021 n°7958 – C. App. Roma 26/05/2020 n°7777 – Cass. Civ.
19/07/2019 n°19523 – Cass. Civ. 16/01/2013 n°936).
La conduttrice non risulta avere esercitato la prelazione nel termine previsto e non ha riconsegnato l'immobile alla data di scadenza per cui, in accoglimento della domanda, dovrà essere condannata al rilascio dell'immobile locato fissando l'esecuzione del relativo provvedimento al 30/04/2025 considerata l'attuale estrema difficoltà nel reperire un immobile in locazione.
Le spese seguono pertanto la soccombenza e vanno liquidate alla stregua del DM n°55/2014 tab. 2 e successive modifiche, tenendo conto dello scaglione tariffario, dell'effettiva attività svolta e della sua complessità, in ragione di € 400,00 per la fase di studio della controversia, € 400,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 500,00 per la fase di trattazione ed € 700,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, oltre ad € 125,00 per anticipazioni.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione inter-partes 01/12/2020 e reg.to il
[...]
13/02/2024 alla sua prima scadenza del 30/11/2023;
- condanna la conduttrice resistente al rilascio a favore della ricorrente dell'immobile sito in Lugo (RA)
Via Risorgimento n°10 fissando per l'esecuzione la data del 30/04/2025;
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 2 di 3 - condanna altresì la resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida nel complessivo importo di € 2.000,00 per compenso e di € 125,00 per spese, oltre 15% per spese generali ex art. 2 DM
n°55/2014, IVA e CPA come per legge.
Ravenna, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott. Pietro Luigi Giuseppe Baronio
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 3 di 3